Regole, ordini, statuti, transazioni e convenzioni della Giurisdizione e Communità di Segonzano/CAPITOLI

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ORDINE: Quando il Vicario ordinariamente debbe tenir raggione, et in che modo spediente giudicar le cause minore.
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Dell'officio, ed autorità del Magnifico Capitanio, ò Logotenente per il governo della Giurisdizione, Castello, e di Sudditi, e che dal Vicario nelle cause, e gravezze si deve appellare ad esso Misser Capitanio ò Logotenente in Segonzano, over Signore Signoreggiante in quel' Anno.


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Er levar l'abuso, e dispendio delli Sudditi, che per ogni piciol controversia, e minutia vengono da Segonzano fuori á Trento, molestando gli Signori, e la via, e giornate spendendo spesse volte in più, che non importa la causa. Per tanto hor si provede, statuisse, e determina, che per l'avenire gli Sudditi della Giurisditione del Castello di Segonzano in prima instantia avanti il Vicario Giudice ordinario della Giurisditione, si appellino, e ricorrino ivi [p. 51 modifica]
da Misser Capitanio, il quale deve veder di accordare le parti prima, e non accordandosi poi summariamente, administrargli giustizia, nè andare à Trento a gravarsi dalli Signori, solo nelle cause oltra trè Ragnesi, di più con una fede del Reverendo Curato sottoscrita da Misser Capitanio, over informazione della causa con supplica debbino comparere a Trento ò altrove dalli Signori loro, accioche vi possino far notare il decreto, ò rescritto.
Item se gli soprahuomeni della Regola, fanno alcun torto a qualch'uno, tale si riccori, e lamenti non dal Vicario; mà da Misser Capitanio, e gli administri raggione summaria.
Item Misser Capitanio avertisca quando gli huomeni della Regola vogliono affittar qualche Montagna, veda prima esso col Regolano ò Giurati, detta Montagna, e consideri, che non torni in pregiudizio del Castello ò danno, in tal caso esso Misser Capitanio puol prohibirli che affittino, e se non ridondi in danno gli dia licenza, et essi huomeni debbano paghar al Castello l'antica sua rata, cioè la decima parte, come in un instrumento vecchio, che hanno essi huomeni, ò Regolano, over al Giurato in la Segrestia, e espresso con questi trè altri seguenti Capitoli.
Item avertisca anco, che niuno senza sua licenza, nelli Monti è Selve di Segonzano fori laresi, e cavargli il largato, over nè faccia pegola, e questo è stato consueto nelle Proclame vecchie [p. 52 modifica]
far publicare per conservazione di legnami più importanti.
Item Misser Capitanio faci lavorare, e stroppare la Chiesura commune, tanto le vigne, come il terreno, horto, e prato dal Commune di Segonzano, secondo la solita loro obligata facione.
Item Misser Capitanio non lassi autorità alli huomeni, che niuno possi senza sua licenza cacciar, oselar, nè pescar, eccetto che per occassione di qualche nozza d'essi, over di officio da morte, come appare nel sopradetto Instrumento, e nell'Urbario fol. 69. e 70. e del proibire il pescare, uccellare, e cacciare le salvaticine faci nelle Proclame secondo l'antico solito.
Item Misser Capitanio facci dalli Sudditi di Segonzano, condurre le solite decime in Castello, e le legne, giusta l'antica usanza, e consueto.
Item esso Misser Capitanio faci proclamar le cride, ò Proclame le feste di San Salvator, e San Bortolamio (sempre quelle già formate) e fatte publicare altre volte da me Innocentio, massime quelle del primo, e del secondo Capitolo, e del terzo, in quanto che al tempo, et occorrenza espediente per conservare la quiete commune, e beneficio della Giurisdizione, e de' Sudditi, le quali Proclame ben ordinate quì sono registrate, e faci ben guardare le feste dalli officianti, soprahuomeni con le armi del Castello, secondo il solito. Avertendo insieme si vendino le robbe, Vetovaglie, e Vini con mesura giusta ò peso, e per il prezio onesto, e conveniente. [p. 53 modifica]
Parimente esso Misser Capitanio ò Logotenente, nelle feste di Fauro faci far le Proclame diligentemente senza pregiudicare in qualche conto la Giurisditione di Segonzano sino a mezo la Villa di Fauro servando quella forma di prochiame, che già Io Innocentio gli feci fare. Qui si deve destender più specificamente tal forma.
Item che il Cancelliere ò Notaro della Giurisditione di Segonzano sempre subito, che hà fatto proclamar le soprascritte cride, ò Proclame con la nota della publicatione le presenti in mano di Misser Capitanio ò Logotenente, et esso le tenghi conservate in Castello, accio le possi fare osservare, e castigare li trasgressori, e disobedienti.
Item esso Misser Capitanio tenghi buon registro di dette condannanze, e le scodisca, delle quali ne dia buon conto al Signore in pena di perder altro tanto del suo.
Item esso Misser Capitanio mantenghi con ogni diligenza gli confini della Giurisditione, e Signoria di Segonzano, massime quelli fino mezo la Villa di Fauro.
Item occorrendo far prender qualche malfattore, over anco far qualche fattione per difender, e mantenir le raggioni della Giurisditione ò Signoria del Castello di Segonzano, in tal caso Misser Capitanio possi liberamente sotto qualche pena comandare al Vicario, Giurato, soprahuomeni, e Sudditi, a chi gli pare idonei, [p. 54 modifica]
et incontinente in tal bisogno adoperarli, e mandarli anco fuori della Giurisditione secondo il bisogno, e punirli secondo la pena, e disubedienza loro.
Item Misser Capitanio avertisca quando li huomeni e persone comandate a conzar le vie communi, over altro benefificio publico si mostraranno negligenti di farli con qualche prima admonitione sotto qualche pena esequire.
Item esso Misser Capitanio habbi l'occhio, ed avertenza sopra la Regola, che fanno gli huomeni, e Sudditi, acciò che non possino indurre, ò levar qualche seditione, ò pregiudicio alla Superiorità, e Giurisditione, Castello ò Signori, come facilmente essi ignoranti possono causare, over anco per malignitá, che fusse in non volere Superiorità, nè Capitanio sopra di essi.
Per tanto ben avertisca, che non faccino qualche conventicola, over novi ordini oltre il solito ordinario delle lor Regole, per il che mi par necessario notare il solito in scritto della Regola ferma, acciò essi lo tenghono, et osservino, Misser Capitanio non li lasci preterire in tal pregiudicio, et à più autorità, che non hanno.


Q
Uesti antescritti, e soprascritti ordini sono dati visti per Antonio di Martini Regolano over Giurato insieme con gli soprahuomeni moderni da Segonzano con tutta la Regola a questo congregata, li quali ordini detta [p. 55 modifica]
Communità hà avuti nelle mani per giorni sei, e più, e maturamente considerati, in piena Regola accettati, e confermati con promissione di osservarli, letti da Misser Cristan Figliuolo di Misser Villi Viloto Vicario a sua chiara intelligenza d'essa Regola, eccettuando, che hanno dimandato, che sia specificate le regalie, che si debbe dar quando i segano il Prà commun da Monte, e la regalia del pane, quando vanno a tuor la decima à Grumes, e Grau. Del che si rimettono alla consuetudine, e solito, et Urbario del Castello di Segonzano.
Per conto poi, che hanno ricercato di poter far, et elleger i dodeci, che reggano, e faciano le Regole loro, se li lascia in sua libertà di elleggerne più, e meno in suo arbitrio non pregiudicando però alle raggioni del Castello. E così hanno stabilito che detti ordini siano in avenire osservati. Li quali poi dalli predetti Illustri Signori sono stati confirmati, cioè dalli Illustri Signori Innocentio, Ottavio, Theodoro, e Cristoforo Signori di Segonzano. Publicato alla presenza del Magnif. Misser Simone de Barbi suo Capitanio, e del Misser Marco suo Figliuolo, e Locotenente etc.
Io Innocentio di Prato antenominato confermo, e corroboro tutti gli sopradetti ordini d'esser osservati come è detto per maggior beneficio della Giurisditione, e delli Sudditi. [p. 56 modifica]

LAUS DEO TRINO


Adi 23. Agosto 1609 quivi in Castello di Segonzano.


Et Io Ottavio da Prato confermo il medemo a nome anco de miei Fratelli.

Adi 24 Agosto 1609.


Li antescritti Ordini, e Capitoli furono publicati da me Notaro infrascritto sù'l Plaz appresso la Chiesa di San Salvador di Segonzano con l'assistenza del spetabile Misser Villi Vilot Vicario di Segonzano predetto, di Antonio di Martini Regolano moderno della Communità di Segonzano antedetto, e di molti altri suoi convicini aldendo, e detti Ordini, e Capitoli accettando, e quelli in tutto, e per tutto confirmando in nome proprio, e di tutti gl'altri suoi convicini absenti. Alla presenza di Battista Noldo da Faver, e di Bortolamio Nones di Sover, e di Gio: Not di Cembra testimonij alle cose antescritte chiamati, e specialmente rogati &c.

Ego Antonius à Mulis Notarius habitator Cimbrie, rogatus scripsi, & publicavi, & in pręmissorum fidem me subscripsi.


Locus ✠ Sigilli.

Ad Laudem Dei.



IN SALO' Per Antonio Comincioli,

Con Licenza de' Superiori.