Vai al contenuto

Sentenza di condanna di Galileo Galilei

Da Wikisource.
Sant'Uffizio

1633 Indice:Le_opere_di_Galileo_Galilei_XIX.djvu Storia Sentenza di condanna di Galileo Galilei Intestazione 23 giugno 2016 75% Storia

[p. 402 modifica]


3) Sentenza ed abiura.

Roma, 22 giugno 1633.


Arch. di Stato in Modena. Inquisizione. Processi 1632-1633. — Copia del tempo.


Sentenza.


Noi Gasparo del tit. di S. Croce in Gerusalemme Borgia;

Fra Felice Centino del tit. di S. Anastasio, detto d’Ascoli;

Guido del tit. di S. Maria del Popolo Bentivoglio;

Fra Desiderio Scaglia del tit. di S. Carlo, detto di Cremona;

Fra Ant.o Barberino, detto di S. Onofrio;

Laudivio Zacchia del tit. di S. Pietro in Vincoli, detto di S. Sisto; [p. 403 modifica]

Berlingero del tit. di S. Agostino Gesso;

Fabricio del tit. di S. Lorenzo in Pane e Perna Verospio, chiamati Preti;

Francesco del tit. di S. Lorenzo in Damaso Barberino; et

Martio di S.ta Maria Nova Ginetto, Diaconi;
per la misericordia di Dio, della S.ta Romana Chiesa Cardinali, in tutta la Republica Christiana contro l’heretica pravità Inquisitori generali dalla S. Sede Apostolica specialmente deputati;

Essendo che tu, Galileo fig.lo del q.m Vinc.o Galilei, Fiorentino, dell’età tua d’anni 70, fosti denunziato del 1615 in questo S.o Off.o, che tenevi come vera la falsa dottrina, da alcuni insegnata, ch’il sole sia centro del mondo e imobile, e che la terra si muova anco di moto diurno; ch’havevi discepoli, a’ quali insegnavi la medesima dottrina; che circa l’istessa tenevi corrispondenza con alcuni mattematici di Germania; che tu havevi dato alle stampe alcune lettere intitolate Delle macchie solari, nelle quali spiegavi l’istessa dottrina come vera; che all’obbiettioni che alle volte ti venivano fatte, tolte dalla Sacra Scrittura, rispondevi glosando detta Scrittura conforme al tuo senso; e successivamente fu presentata copia d’una scrittura, sotto forma di lettera, quale si diceva esser stata scritta da te ad un tale già tuo discepolo, e in essa, seguendo la positione del Copernico, si contengono varie proposizioni contro il vero senso e autorità della Sacra Scrittura;

Volendo per ciò questo S.cro Tribunale provedere al disordine et al danno che di qui proveniva e andava crescendosi con pregiuditio della S.ta Fede, d’ordine di N. S.re e del’Eminen.mi e Rev.mi SS.ri Card.i di questa Suprema e Universale Inq.ne, furono dalli Qualificatori Teologi qualificate le due proposizioni della stabilità del Sole e del moto della Terra, cioè:

Che il Sole sia centro del mondo et imobile di moto locale, è propositione assurda e falsa in filosofia, e formalmente heretica, per essere espressamente contraria alla Sacra Scrittura;

Che la Terra non sia centro del mondo nè imobile, ma che si muova eziandio di moto diurno, è parimente proposizione assurda e falsa nella filosofia, e considerata in teologia ad minus erronea in Fide.

Ma volendosi per allora procedere teco con benignità, fu decretato dalla Sacra Congre.ne tenuta avanti N.S. a’ 25 di Febr.o 1616, che l’Emin.mo S. Card. Bellarmino ti ordinasse che tu dovessi omninamente lasciar detta opinione falsa, e ricusando tu di ciò fare, che dal Comissario di S. Off.o ti dovesse esser fatto precetto di lasciar la detta dotrina, e che non potessi insegnarla ad altri, nè difenderla nè trattarne, al qual precetto non acquietandoti, dovessi esser carcerato; et in essecutione dell’istesso decreto, il giorno seguente, nel palazzo et alla presenza del sodetto Eminen.mo S.r Card.le Bellarmino, dopo esser stato dall’istesso S.r Card.le benignamente avvisato e amonito, ti fu dal P. Comissario del S. Off.o [p. 404 modifica]di quel tempo fatto precetto, con notaro e testimoni, che omninamente dovessi lasciar la detta falsa opinione, e che nell’avvenire tu non la potessi tenere nè difendere nè insegnar in qualsivoglia modo, nè in voce nè in scritto: e avendo tu promesso d’obedire, fosti licentiato.

E acciò che si togliesse così perniciosa dottrina, e non andasse più oltre serpendo in grave pregiudizio della Cattolica verità, uscì decreto della Sacra Congr.ne dell’Indice, col quale furono proibiti li libri che trattano di tal dottrina, e essa dichiarata falsa e omninamente contraria alla Sacra et divina Scrittura.

Et essendo ultimamente comparso qua un libro, stampato in Fiorenza l’anno pross.to (sic), la cui inscrittione mostrava che tu ne fosse l’autore, dicendo il titolo Dialogo di Galileo Galilei delli due Massimi Sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano; ed informata appresso la Sacra Congre.ne che con l’impressione di detto libro ogni giorno più prendeva piede e si disseminava la falsa opinione del moto della terra e stabilità del sole; fu il detto libro diligentemente considerato, e in esso trovata espressamente la transgressione del predetto precetto che ti fu fatto, havendo tu nel medesimo libro difesa la detta opinione già dannata et in faccia tua per tale dichiarata, avvenga che tu in detto libro con varii ragiri ti studii di persuadere che tu la lasci come indecisa e espressamente probabile, il che pur è errore gravissimo, non potendo in niun modo esser probabile un’opinione dichiarata e difinita per contraria alla Scrittura divina.

Che perciò d’ordine nostro fosti chiamato a questo S. Off.o, nel quale col tuo giuramento, essaminato, riconoscesti il libro come da te composto e dato alle stampe. Confessasti che, diece o dodici anni sono incirca, dopo esserti fatto il precetto come sopra, cominciasti a scriver detto libro; che chiedesti la facoltà di stamparlo, senza però significare a quelli che ti diedero simile facoltà, che tu havevi precetto di non tenere, difendere nè insegnare in qualsivoglia modo tal dottrina.

Confessasti parimente che la scrittura di detto libro è in più luoghi distesa in tal forma, ch’il lettore potrebbe formar concetto che gl’argomenti portati per la parte falsa fossero in tal guisa pronunziati, che più tosto per la loro efficacia fossero potenti a stringer che facili ad esser sciolti; scusandoti d’esser incorso in error tanto alieno, come dicesti, dalla tua intentione, per haver scritto in dialogo, e per la natural compiacenza che ciascuno ha delle proprie sottigliezze e del mostrarsi più arguto del comune de gl’huomini in trovar, anco per le propositioni false, ingegnosi et apparenti discorsi di probabilità.

Et essendoti stato assegnato termine conveniente a far le tue difese, producesti una fede scritta di mano dell’emin.mo S.r Card.le Bellarmino, da te procurata, come dicesti, per difenderti dalle calunnie de’ tuoi nemici, da’ quali ti veniva opposto che avessi abiurato e fossi stato penitentiato dal S.to Off.o, nella qual [p. 405 modifica]fede si dice che tu non havevi abiurato, nè meno eri stato penitentiato, ma che ti era solo stata denunziata la dichiarazione fatta da N. S.e e publicata dalla Sacra Congre.ne dell’Indice, nella quale si contiene che la dottrina del moto della terra e della stabilità del sole sia contraria alle Sacre Scritture, e però non si possa difendere nè tenere; e che perciò, non si facendo menzione in detta fede delle due particole del precetto, cioè docere et quovis modo, si deve credere che nel corso di 14 o 16 anni n’havevi perso ogni memoria, e che per questa stessa cagione havevi taciuto il precetto quando chiedesti licenza di poter dare il libro alle stampe, e che tutto questo dicevi non per scusar l’errore, ma perchè sia attribuito non a malitia ma a vana ambittione. Ma da detta fede, prodotta da te in tua difesa, restasti magiormente aggravato, mentre, dicendosi in essa che detta opinione è contraria alla Sacra Scrittura, hai non meno ardito di trattarne, di difenderla e persuaderla probabile; nè ti suffraga la licenza da te artifitiosamente e calidamente estorta, non havendo notificato il precetto ch’havevi.

E parendo a noi che tu non avessi detto intieramente la verità circa la tua intentione, giudicassimo esser necessario venir contro di te al rigoroso essame; nel quale, senza però pregiuditio alcuno delle cose da te confessate e contro di te dedotte come di sopra circa la detta tua intentione, rispondesti cattolicamente.

Pertanto, visti e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sodette tue confessioni e scuse e quanto di ragione si doveva vedere e considerare, siamo venuti contro di te alla infrascritta diffinitiva sentenza.

Invocato dunque il S.mo nome di N. S.re Gesù Cristo e della sua gloriosissima Madre sempre Vergine Maria; per questa nostra diffinitiva sentenza, qual sedendo pro tribunali, di consiglio e parere de’ RR. Maestri di Sacra Teologia e Dottori dell’una e dell’altra legge, nostri consultori, proferimo in questi scritti nella causa e cause vertenti avanti di noi tra il M.co Carlo Sinceri, dell’una e dell’altra legge Dottore, Procuratore fiscale di questo S.o Off.o, per una parte, e te Galileo Galilei antedetto, reo qua presente, inquisito, processato e confesso come sopra, dall’altra;

Diciamo, pronunziamo sentenziamo e dichiaramo che tu, Galileo sudetto, per le cose dedotte in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo S.o Off.o vehementemente sospetto d’heresia, cioè d’haver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle Sacre e divine Scritture, ch’il sole sia centro della terra e che non si muova da oriente ad occidente, e che la terra si muova e non sia centro del mondo, e che si possa tener e difendere per probabile un’opinione dopo esser stata dichiarata e diffinita per contraria alla Sacra Scrittura; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure e pene dai sacri canoni et altre constitutioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate. Dalle quali siamo contenti sii assoluto, pur che prima, con cuor sincero e fede non finta, avanti di noi abiuri, maledichi e detesti li sudetti errori et [p. 406 modifica]heresie et qualunque altro errore et heresia contraria alla Cattolica ed Apostolica Chiesa, nel modo e forma che da noi ti sarà data.

Et acciocchè questo tuo grave e pernicioso errore e transgressione non resti del tutto impunito, et sii più cauto nell’avvenire et essempio all’altri che si astenghino da simili delitti, ordiniamo che per publico editto sia prohibito il libro de’ Dialoghi di Galileo Galilei.

Ti condaniamo al carcere formale in questo S.o Off.o ad arbitrio nostro; e per penitenze salutari t’imponiamo che per tre anni a venire dichi una volta la settimana li sette Salmi penitentiali: riservando a noi facoltà di moderare, mutare, o levar in tutto o parte, le sodette pene e penitenze.

Et così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, ordiniamo e reservamo in questo et in ogni altro meglior modo e forma che di ragione potemo e dovemo.

Ita pronun.mus Cardinales infrascripti:

F. Cardinalis de Asculo.
G. Cardinalis Bentivolus.
Fr. D. Cardinalis de Cremona.
Fr. Ant.s Cardinalis S. Honuphrii.
B. Cardinalis Gipsius.
F. Cardinalis Verospius.
M. Cardinalis Ginettus.

Testi correlati