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Convenzione di Novara (24 luglio 1821)

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Regno di Sardegna/Impero Austriaco/Impero Russo/Regno di Prussia

1821 Indice:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu Diritto/Moti del 1820-1821 Diritto Convenzione di Novara Intestazione 8 febbraio 2012 100% Diritto

[p. 283 modifica]Dopo che S. M. il Re di Sardegna, in conseguenza degli avvenimenti che turbarono momentaneamente l’ordine pubblico nei suoi Stati, ebbe fatto conoscere alle corti alleate, che sempre pronto a cooperare al mantenimento della tranquillità universale, e ad offerire a’ suoi augusti e possenti alleati qualunque pegno che valesse a guarentirla all’Europa, desiderava l’occupazione di una linea militare nei suoi Stati per parte di un corpo d’esercito degli alleati, che sebbene convinto nella sua coscienza della necessità di una tale occupazione, siccome unico mezzo per tranquillare i beneintenzionati, tener in freno i perturbatori, e guarentire l’Europa contro ulteriori timori, si sentiva cionondimeno obbligato a fare in modo onde questa occupazione militare seguisse col minor possibile aggravio de’ suoi popoli, già d’altronde abbastanza aggravati da una riorganizzazione dispendiosa; e finalmente che ad onta della perfetta illimitata fiducia uguale alla loro, che rispondeva in ciascuno de’ suoi augusti alleati, non poteva far a meno di osservare, che per riguardo alla situazione geografica del limitrofo regno Lombardo-Veneto, il desiderato scopo poteva conseguirsi mediante un corpo d’esercito austriaco di forza limitata, e quindi con minore dispendio, per un [p. 284 modifica]termine prefisso, la cui durata, del pari che tuttociò che risguarda il mantenimento dell’indipendenza del Re o del suo governo, conveniva stabilire in virtù di un trattato; e siccome le LL. MM. II. e RR. l’Imperatore d’Austria, l’Imperatore delle Russie ed il Re di Prussia desiderano caldamente di dimostrare a S. M. il Re di Sardegna quel vivo e sincero interessamento che li anima verso la sua augusta persona pel miglior bene della sua monarchia, e per la prosperità dell’Europa, ove questa monarchia occupa un posto sì interessante, i Sovrani hanno accolto quella comunicazione colle più amichevoli sollecitudini, ed hanno senza indugio nominato plenipotenziarii per discutere, stabilire e sottoscrivere con quelli di S. M. Sarda i patti di una convenzione che corrispondesse all’oggetto delle loro scambievoli cure. Quindi nominarono da un lato;

S. M. I. R. Ap. il signor conte Ferdinando Bubna de Litilz suo consigliero intimo attuale e ciambellano, gran croce dell’ordine di Leopoldo, cav. dell’ordine militare di Maria Teresa, cav. di prima classe dell’ordine di S. Alessandro Newsky e di quello di S. Anna, cav. dell’ordine dell’Annunziata, e gran croce dei SS. Maurizio e Lazzaro, cav. di prima classe dell’ordine dell’Aquila rossa e gran croce dell’ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, tenente generale, colonnello e proprietario del reggimento 4° di dragoni, generale comandante in Lombardia e comandante in capo dell’esercito nell’alta Italia — ed il sig. barone di Binder Kriegelstein, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. Sarda, gran croce dell’ordine de’ SS. Maurizio e Lazzaro e di diversi altri;

S. M. l’imperatore di tutte le Russie e re di Polonia, il signor conte Giorgio di Mocenigo, suo consigliero intimo attuale, inviato straordinario e ministro [p. 285 modifica]plenipotenziario presso S. M. Sarda, cav. dell’ordine di S. Alessandro Newsky, gran croce di 2ª classe dell’ordine di S. Valdimiro, e gran croce di 1ª classe di quello di S. Anna, gran croce dell’ordine austriaco di Leopoldo, e balì di quello di S. Giovanni di Gerusalemme;

E S. M. il re di Prussia il signor Giorgio Federico Petit Pierre, suo incaricato d’affari presso la corte sarda:

E dall’altro lato S. M. il re di Sardegna, il signor conte Vittorio di Latour, cav. dell’insigne ordine dell’Annunziata, cav. e gran croce dell’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell’ordine austriaco di Leopoldo, di S. Alessandro di Newsky di Russia e di quello di S. Luigi di Francia, commendatore dell’ordine di Savoja, generale di cavalleria e comandante della divisione di Novara; i quali dopo aver cambiato loro procure, riconosciute buone e valide, sono convenuti nelle seguenti determinazioni:

Art. I. La forza del corpo d’esercito austriaco destinato ad occupare una linea militare negli Stati di S. M. Sarda, in nome e sotto la guarentigia delle potenze alleate, ascenderà a 12,000 uomini, cioè: 8 battaglioni di fanteria di linea, 1 battaglione di cacciatori, 2 reggimenti d’usseri e 3 batterie di artiglieria.

Questo corpo, il quale per ciò che risguarda la sua interna organizzazione e la disciplina, dipende dall’esercito austriaco dell’Italia settentrionale, di cui forma parte, è posto alla disposizione di S. M. Sarda qual corpo ausiliario. La rinnovazione totale o parziale di questo corpo, in proporzione del numero stabilito, è riserbata al generale austriaco, il quale ne ha il comando superiore. Questo corpo formerà, per quanto sarà possibile, un corpo separato. Destinato esclusivamente a mantenere, di concerto colle truppe di S. M. Sarda, la tranquillità interna nel regno, non eserciterà assolutamente veruna [p. 286 modifica]giurisdizione sulla parte del paese che occupa, e non impedirà in verun modo l’azione delle autorità militari e civili instituite dal sovrano, alle quali anzi presterà assistenza attiva qualora ne verrà richiesto.

Nei casi in cui circostanze imprevedute costringessero S. M. Sarda a desiderare un rinforzo a questo corpo, il generale comandante nella Lombardia è autorizzato di disporlo senza prima ricercarne gli ordini alla sua corte; s’intende però che tale rinforzo si tratterrà negli Stati di S. M. Sarda solamente finchè essa lo giudicherà necessario, e che per la di lui sussistenza durante quest’epoca, si dovrà provvedere sulla stessa norma, come per il corpo di occupazione.

II. Il corpo ausiliario austriaco occuperà la seguente linea militare: Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Valenza, Canale e Vercelli; le linee di comunicazione verranno stabilite per Pavia e Buffalora.

Qualora però S. M. Sarda giudicasse opportuno di traslocare una parte di questo corpo ausiliario in punti del suo regno situati fuori di quella linea, il generale comandante austriaco dovrà soddisfare alle brame di S. M. e prendere le misure consentanee allo scopo di lei.

III. Dovendo il governo sardo prestare in natura gli oggetti di sussistenza a questo corpo, vi sarà provveduto nel modo seguente:

L’alloggiamento, le legna, i viveri e i foraggi dovranno essere somministrati in natura. Si è convenuto che in totale il numero delle razioni non oltrepasserà le 13,000 per la truppa e le 4,000 per i cavalli, e che queste razioni dovranno essere somministrate giusta la tariffa annessa alla presente convenzione.

In quanto al soldo, all’armamento, al vestiario ed agli oggetti secondarii, il governo sardo ne supplirà alle spese necessarie col pagamento mensile di 300,000 fr.; la qual [p. 287 modifica]somma sarà pagabile nella prima metà di ciaschedun mese, principiando dal giorno della sottoscrizione della presente convenzione.

IV. S. M. I. R. A. rinuncia al compenso delle spese derivate dall’essersi messi in movimento i corpi di truppe spedite in soccorso a S. M. Sarda. Verranno per altro immediatamente nominati commissarii austriaci e sardi per liquidare le spese di mantenimento di questi corpi dal giorno del loro ingresso nel territorio piemontese, fino a quello della sottoscrizione della presente convenzione. — A questa operazione serviranno di base le polizze formate, giusta il regolamento austriaco, e da esibirsi ai commissarii, e la forza dei corpi verrà calcolata secondo il loro stato effettivo nelle diverse epoche. I detti commissarii converranno nello stesso tempo sui termini di pagamento di questo arretrato, il quale dovrà però essere interamente soddisfatto entro quattordici mesi dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

V. Tutte le lettere che risguardano il servizio interno delle truppe, la corrispondenza ufficiale colle autorità sarde, e che siano munite del sigillo d’ufficio, saranno ricevute dalle poste ordinarie e spedite senza pagamento. Le staffette e le lettere particolari dei militari verranno pagate secondo la tariffa. I corrieri di persone che viaggiano per affari militari pagheranno esattamente l’importo per i cavalli e per altre prestazioni.

VI. Per prevenire ogni abuso che possa introdursi a pregiudizio dei regolamenti doganali, gli oggetti di vestiario ed armamento egualmente che altri destinati pel corpo ausiliario austriaco non potranno essere introdotti altrimenti che muniti d’un certificato d’origine, e la loro importazione sarà notificata dal comandante dei diversi corpi d’esercito al comandante in capo austriaco, il quale [p. 288 modifica]ne preverrà il governo sardo, onde questo dal canto suo possa munire gli impiegati dell’amministrazione doganale di ordini opportuni.

Gli oggetti destinati pel vestiario, ecc. del corpo ausiliario saranno esenti dai dazii d’importazione, mediante la presentazione di certificati autentici. Le persone militari che si recano al loro corpo o che ritornano dal Piemonte, sono esenti da tutti i dazi per gli oggetti che appartengono al loro proprio uso od a quello delle truppe.

VII. Saranno destinati commissari austriaci e piemontesi presso le rispettive supreme autorità militari per togliere di mezzo le difficoltà che potessero insorgere sui singoli articoli e sulla durata dell’occupazione militare.

VIII. Siccome le auguste parti contraenti desiderano con eguale fervore che l’occupazione non venga protratta al di là del tempo necessario per la riorganizzazione del regno di Sardegna e pel consolidamento del suo governo, si è previamente deciso che questa misura durerà fino al mese di settembre 1822 alla qual epoca i sovrani alleati nella loro adunanza a Firenze prenderanno, di concerto con S. M. Sarda, in considerazione la situazione del regno, e risolveranno di comune intelligenza o di continuare o di desistere dalla occupazione di una linea militare per parte di un corpo ausiliario.

IX. La presente convenzione dovrà essere ratificata entro 3 mesi dal giorno della sottoscrizione o anche prima se sarà fattibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Novara il 24 di luglio 1821.

Conte Bubna.
Conte Latour.
Barone di Binder.
Conte di Mocenigo.
Petit Pierre.

Sottoscritti: