Concessione della strada ferrata centrale italiana

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Stato Pontificio/Granducato di Toscana/Impero Austriaco/Ducato di Modena/Ducato di Parma

1856 Indice:Concessione della strada ferrata centrale italiana.djvu ferrovie diritto Concessione della strada ferrata centrale italiana Intestazione 4 settembre 2011 100% ferrovie


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Concessione della strada ferrata
centrale italiana


In nome dei cinque eccelsi Governi segnatarj della Convenzione di Roma 1 maggio 1851 i sottoscritti Rappresentanti con speciali e straordinarj poteri:

per la Santa Sede:

Conte Gaetano Zucchini, Consigliere ordinario di Stato di Sua Santità;

per l’Austria:

Conte Antonio Paulovich, I.R. Consigliere ministeriale;

per gli Stati di Modena e di Parma:

Conte Teodoro Bayard de Volo, Ciambellano di S. A. R. il Duca di Modena;

e per la Toscana:
Giuseppe Mantellini, Avvocato Regio e Direttore delle riformazioni del Gran Ducato di Toscana;

dopo aver preso in maturo esame un relativo progetto già presentato da S. E. il Marchese Rafaello de Ferrari, Duca di Galliera, danno, trasferiscono e concedono al prefato signor Duca come Mandatario dei signori Concessionarj delle strade di ferro Lombardo-Venete il diritto di costruire e di attivare nel proprio interesse e a loro spese, rischio e pericolo la strada ferrata centrale Italiana ai seguenti patti e condizioni:

§ 1. La strada ferrata centrale Italiana dovrà partirsi dalla sponda destra del Po presso Piacenza per congiungere con la linea più retta e normale questa città con Parma, Reggio, Modena e Bologna, donde per la valle del Reno attraverserà l’Appennino per quindi incontrare a Pistoja le strade ferrate Toscane. Un braccio della stessa strada dovrà inoltre staccarsi da Reggio e, toccata Guastalla e Luzzara, passare con apposito ponte il Po a Borgoforte, dove anderà a immettere nelle strade ferrate Lomb.-Venete per Mantova.

§ 2. Agli effetti del presente atto di Concessione la strada centrale dovrà ritenersi divisa in tre tronchi principali:

Il primo dalla sponda destra del Po presso Piacenza fino a Bologna, compresa la stazione in questa ultima città;

il secondo da Bologna a Pistoja, compreso il necessario aumento della stazione già esistente in questa ultima città in servizio delle strade ferrate Lucchesi e della Maria Antonia, a una nuova stazione da ivi destinare a esclusivo servizio della centrale;

il terzo da Reggio alla sinistra sponda del Po fino all’incontro delle Lombardo-Venete per Mantova.

§ 3. Il primo tronco dovrà esser messo in piena attività pel trasporto dei viaggiatori [p. 617 modifica]e delle merci dentro tre anni, il secondo dentro cinque ed il terzo dentro sei anni dal 1.° luglio 1856, con facoltà nei signori Concessionarj di consegnare definitivamente ultimate le stazioni del primo e del secondo tronco dentro i sei anni assegnati al compimento del terzo.

§ 4. Sarà nell’obbligo dei signori Concessionarj di costruire la strada, di corredarla di tutte le opere accessorie, di fornirla di tutto il materiale mobile occorrente al suo esercizio, di tenerli in perfetto stato di manutenzione e d’esercitarla di maniera che se ne ricavino tutti quei materiali vantaggi che i Governi interessati sono nel diritto di ripromettersi da un’opera così grandiosa.

§ 5. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi come sopra assunti il signor duca di Galliera, in nome dei signori Concessionarj promette di depositare dentro luglio prossimo venturo presso l’uffizio permanente di Modena, in tante obbligazioni delle Lombardo-Venete, un valore effettivo secondo il corso d’allora di cinque milioni di lire italiane da restituirsi appena attivato il primo tronco della Centrale, che rimarrà vincolato per la stessa garanzia.

§ 6. L’opera di che si tratta essendo già stata dichiarata ne cinque Stati di pubblica utilità, a tutti gli effetti i signori Concessionarj goderanno del diritto della espropriazione coatta dei terreni e delle fabbriche investite dalla linea o dalle sue opere accessorie con sottostare all’obbligo di soddisfare alle indennità verso i terzi stabilite dalle regole e secondo le procedure vigenti nei cinque Stati.

§ 7. Sono mantenuti ai signori Concessionarj benefizj e privilegj inseriti nell’art. V, lettere a, b, d della Convenzione di Roma del 1.° maggio 1851.

§ 8. Tenuto fermo il disposto dell’art. 24 dell’indicata Convenzione di Roma, i signori Concessionarj avranno altresì a condizioni uguali una preferenza sopra gli altri concorrenti per la concessione d’altre strade ferrate che in alcuno dei territorj dei cinque Stati andassero a congiungersi con la Centrale, salvi però e rispettati i preesistenti impegni che relativamente a ciò si fossero già assunti dai rispettivi Governi.

§ 9. I signori Concessionarj sono autorizzati a combinare l’operazione finanziaria per raccogliere il capitale occorrente all’impresa su quelle basi e sotto quelle forme che rientreranno del loro interesse. I titoli per altro rappresentativi il Capitale della Centrale saranno contraddistinti da quelli, delle Lomb.-Venete, e la emissione ne sarà regolata per modo che in interesse e in fondo di ammortizzazione non giungano mai a superare l’annualità garantita come rendita minima della strada dal successivo articolo 18.

§ 10. I titoli così emessi godranno ugualmente in tutti gli stati dei Governi contraenti le garanzie, prerogative facilità che si accordano rispettivamente ai titoli delle Società indigene, conforme è detto nell’articolo 21 della Convenzione di Roma 1.° maggio 1851.

§ 11. In una città d’alcuno dei cinque Stati dovrà dai Concessionarj istituirsi un apposito Consiglio di Direzione e Amministrazione per la Centrale Italiana, composto del signor Duca di Galliera e di altre due persone interessate nella impresa. Quando il Consiglio non risieda in Modena, dovrà tenervi una Direzione o Rappresentanza munita dei necessarj poteri per mantenersi nei rapporti prestabiliti con la Commissione internazionale e col di lei uffizio permanente.

Tanto la nomina del Consiglio di Direzione e di Amministrazione che de’ suoi Rappresentanti in Modena dovrà essere officialmente partecipata all’uffizio permanente, non più tardi del 30 giugno prossimo venturo.

§ 12. L’amministrazione e la contabilità della strada ferrata centrale italiana dovranno essere con la maggiore accuratezza tenute distinte da quelle delle Lombardo-Venete, per trattarsi di negozj separati e ne’ quali i Governi concedenti non hanno l’istesso interesse; talchè l’effetto sia che in qualunque epoca e per ogni occorrenza sia dato rilevare la spesa della costruzione, attivazione ed esercizio della Centrale italiana separatamente da quelle delle Lombardo-Venete, comunque [p. 618 modifica] tanto l’una che le altre vadano a condursi da una medesima Società.

§ 13. La Commissione internazionale dei cinque Governi conserva le sue attribuzioni quali appariscono definite agli articoli 5, 8, 12, 16, 22, 23 della Convenzione di Roma con dovere col mezzo di essa Commissione o del suo Uffizio permanente di Modena passare tutti i rapporti dipendenti dall’atto presente fra i cinque eccelsi Governi ed il rappresentante dei signori Concessionarj.

§ 14. Dentro il 30 giugno prossimo venturo i signori Concessionari, col mezzo di loro Mandatario debitamente accreditato all’uffizio permanente in Modena della Commissione internazionale, riceveranno dal Comitato della Società che cessa ma sotto l’ispezione dell’uffizio permanente la consegna delle opere, degli stabili occupati, materiali, mobili, studj e generalmente di tutto l’attivo dell’Amministrazione passata che viene a esser loro trasferito nello stato in cui sarà in allora per ritrovarsi, escluso il resto di cassa. Quanto alle espropriazioni rimangono a carico dei nuovi Concessionarj le conseguenze delle liquidazioni scadenti.

§ 15. Dentro lo stesso termine del giugno i Signori Concessonarj depositeranno nella cassa della R. Depositeria in Firenze Lire italiane sei milioni e ottocento quarantamila in effettivo contante per stare a disposizione della Commissione internazionale, con la qual somma e col resto di cassa dell’Amministrazione che cessa saranno saldati i lavori eseguiti, ritirate le obbligazioni (debentures) sotto garanzia dei Governi accordate in parziale pagamento agli accollatarj, rimborsate le Azioni, e disinteressato il Comitato della Società disciolta.

§ 16. Appena pagate le somme di che nel precedente art., i nuovi Concessionarj rimarranno affatto liberi ed esenti da ogni risponsabilità per gli atti della precedente amministrazione e per le sue conseguenze, dalle quali saranno dai cinque eccelsi Governi pienamente affrancati e garantiti.

§ 17. La durata dell’attual Concessione è fissata a tutto l’anno 1948, durante la quale epoca i Signori Concessionarj goderanno esclusivamente a ogni altro del diritto di trasportare sulla strada centrale viaggiatori e merci per un prezzo a tariffa nel modo che sarà detto nel capitolato.

§ 18. Quando tutta la strada centrale italiana, come è descritta nell’art. 1.° sarà messa in piena attività di esercizio pel trasporto dei passeggeri e delle merci, e col necessario corredo delle stazioni, delle opere accessorie, del capitale mobile ecc., i cinque eccelsi Governi segnatarj della Convenzione di Roma garantiscono ai Signori Concessionarj per tutta la durata della Concessione, e così a tutto l’anno 1948, che non sarà mai per produrre una rendita annua al netto minore di sei milioni e mezzo di Lire italiane, agli effetti e nei termini indicati agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della Convenzione di Roma suddetta, secondo la interpretazione data negli articoli 42 e 43 del Capitolato.

§ 19. E perchè il riparto fra Stato e Stato dei sei milioni e mezzo di rendita annua della strada garantita dai cinque Governi, deve fra loro regolarsi in base all’art. 15 del più volte ricordato Trattato di Roma, così i Concessionarj e per essi il loro Consiglio di Amministrazione si metterà più specialmente in grado di esibire all’Uffizio permanente della Commissione le più esatte e documentate dimostrazioni delle spese incontrate nella costruzione ed armamento dei tratti di strada ricorrenti in ciascuno dei cinque Stati, non che del capitale mobile nel suo complesso.

§ 20. Per quanto prima della attivazione della intera linea si devenga ad attivare un tronco di pianura, i Governi degli Stati nel territorio dei quali sia per ricorrere, garantiscono a tutto loro carico, e salvi i compensi e reparti equitativi fra Essi, che non sarà per produrre una rendita annua minore di Lire italiane quattordici mila il chilometro. Quando poi si attivasse l’intera linea dalla sponda destra del Po presso a Piacenza fino a Pistoja, allora gli Stati della Chiesa, di Modena, di Parma e di Toscana garantiscono una rendita minima che stia ai sei milioni e mezzo come il numero dei [p. 619 modifica] chilometri della linea attivata, sta a quello della intera Centrale italiana.

§ 21. Ciascuno dei cinque Governi rappresenterà alla scadenza rispettiva in Modena in effettivo danaro contante la quota che sia per fargli debito, onde supplire alla differenza in meno che fosse per verificarsi fra la rendita effettiva della strada e la rendita minima garantita come sopra. E l’I.R. Governo Austriaco assume di garantire per sè e per gli altri Stati che alle epoche convenute le somme necessarie a ripianare quella differenza, saranno effettivamente contate e numerate nella cassa della Commissione per stare a disposizione dei Concessionarj.

§ 22. Decorso l’anno 1888, avranno i cinque Governi il diritto di redimere la Concessione della strada, ben inteso che si risolvano a farlo contemporaneamente ciascuno pel tratto ricorrente nel suo territorio. In questo caso si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dai Concessionarj nel corso dei sette anni precedenti quello in cui la redenzione sarà effettuata, si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio utile netto delle altre cinque annate. Se questo medio utile netto eccederà i sei milioni e mezzo di Lire italiane, formerà esso l’annualità da pagarsi ai Concessionarj per tutto il tempo necessario a consumare la durata della concessione, mentre l’annualità stessa sarà determinata dai sei milioni e mezzo quando non vengono superati dal medio utile ricavato come sopra.

§ 23. La strada ferrata Centrale italiana è considerata tanto nel privilegio che nel suo esercizio come indivisibile, donde è vietato ai Concessionarj di cedere l’uno o l’altro per qualsivoglia titolo anche temporario sopra tronchi parziali.

§ 24. Al termine della Concessione, e così alla fine dell’anno 1948, i Concessionarj dovranno consegnare in buono stato di manutenzione a ciascuno dei 5 Governi interessati e senza alcun loro disborso il materiale immobile interessante il tratto di strada ricorrente dentro il territorio del rispettivo Stato, dovendo il capitale mobile, come macchine, veicoli, attrezzi, provviste ecc., essere agli stessi Concessionarj rimborsato a prezzo di stima.

§ 25. Il modo di costruzione, di mantenimento e di esercizio della strada, i rapporti fra i cinque Governi, la Commissione internazionale e il suo Uffizio permanente, coi Concessionarj e loro Rappresentanti, e generalmente tutto quanto attiene alla presente concessione rimane sulle basi dell’atto presente determinato da un capitolato che ne forma parte integrale.

§ 26. In tutto quello e quanto non è specialmente contemplato e previsto nell’atto presente o nell’annesso capitolato conserva il suo pieno effetto e vigore la Convenzione di Roma del 1.° maggio 1851.

I Signori Rappresentati della Santa Sede, d’Austria e Toscana firmano l’atto presente salva ratifica dei loro Governi colla speranza in cui sono che vi accederanno i R. Governi di Modena e Parma, il Rappresentante dei quali ha dichiarato d’astenersi dal firmare per sopraggiuntegli istruzioni.

G. Zucchini, m. p.

A. Paulovich, m. p.
G. Mantellini, m. p.


S.E. il Duca di Galliera accetta la Concessione dell’Atto presente in nome dei Signori Concessionarj per le strade ferrate Lomb.-Venete in ordine al Mandato di Procura del dì 14 marzo 1856. S.E. il Duca dichiara per altro annullata questa sua accettazione, se quando dentro un mese da oggi non gli sia comunicata, o al suo domicilio in Parigi, o in Vienna presso la Banca di credito, la ratifica della Santa Sede, Austria e Toscana e l’adesione di Modena e Parma.

Vienna, 17 marzo 1856.

Duca di Galliera, m. p.
Ing. Carlo Bingler, testimonj delle firme
Giov. Pellegrini,