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Convenzione tra il Regno di Sardegna e l'Impero Austriaco sulla proprietà delle opere scientifiche, letterarie o artistiche (Vienna, 22 maggio 1840)

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Regno di Sardegna/Impero Austriaco

1840 Indice:Convenzione Sardegna-Austria sulla proprietà scientifica, letteraria e artistica.djvu diritto diritto Convenzione a favore della proprietà e contro la contraffazione delle opere scientifiche, letterarie o artistiche Intestazione 31 ottobre 2011 100% Diritto


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Convenzione tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l’Imperatore d’Austria, a favore della proprietà e contro la contraffazione delle opere scientifiche, letterarie od artistiche.



Se havvi documento che meriti di essere riportato negli Annali di Statistica, è certamente quello che forma la Convenzione passata li 22 p. p. maggio tra S. M. l’Imperatore d’Austria, Re del regno Lombardo-Veneto, e S. M. il Re di Sardegna a favore della proprietà letteraria italiana, proprietà in questi Annali da tanti anni invocata per l’Italia.

Per questa convenzione la nostra Penisola deve eterna riconoscenza ai due Sovrani che vi hanno posto fondamento, e tutto ci porta a credere che ben presto potremo annunciare che tutti gli altri Stati d’Italia ed il Cantone del Ticino si uniranno ai regni Lombardo-Veneto e del Piemonte e che si sottoscriveranno a norma dell’articolo XXVII della Convenzione.

Sua Maestà il Re di Sardegna, ecc. ecc. ecc. e Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, ecc. ecc. ecc. ugualmente intenti a favorire e proteggere le scienze e le arti, non che ad incoraggiare le utili intraprese, si sono di comune accordo, determinati a guarentire agli autori, durante [p. 76 modifica]la loro vita, la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche, pubblicate negli Stati rispettivi, non che di fissare il tempo durante il quale i loro eredi continueranno a goderne, con istabilire a questo effetto i mezzi i più efficaci, onde impedire la contraffazione.

Hanno le Maestà Loro a tal fine nominato per Loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re di Sardegna, il sig. Don Vittorio Amedeo Balbo Bertone, Conte di Sambuy, Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, e dell’Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Maggior Generale nelle Regie Armate, e Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso S. M. I. e R. Apostolica; e

Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Sua Altezza il Principe Clemente Venceslao Lotario di Metternich-Winneburg, Duca di Portella, Conte di Königswart, Grande di Spagna di prima classe, Cavaliere del Toson d’oro, Gran Croce dell’Ordine di S. Stefano d’Ungheria, e della Decorazione pel merito civile, Cavaliere del Supremo Ordine della Santissima Annunziata, ecc. Ciambellano, Consigliere intimo attuale di Sua Maestà I. e R. Apost.; Suo Ministro di Stato e delle Conferenze, Cancelliere di Corte, di Stato e della Casa Imperiale, ecc.;

I quali, dopo essersi comunicate le loro plenipotenze, ed averle ritrovate in buona e debita forma, hanno convenuto degli articoli seguenti:

Articolo Primo.

Le opere o produzioni dell’ingegno o dell’arte, pubblicate negli Stati rispettivi, costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o disporne durante tutta la loro vita; eglino soli, o i loro aventi causa hanno diritto di autorizzarne la pubblicazione.

Art. II.

Le opere teatrali sono eziandio proprietà dei loro autori, e sono perciò, in quanto al pubblicarle e riprodurle, comprese nelle disposizioni dell’articolo primo.

Le opere teatrali non possono essere rappresentate che di consentimento dell’autore o degli aventi causa, senza pregiudizio dei regolamenti stabiliti o da stabilirsi nell’uno e nell’altro Stato per la pubblica rappresentazione di dette opere.

Art. III.

Le traduzioni fatte in uno degli Stati rispettivi, di manoscritti o di opere pubblicate in lingua straniera, fuori del territorio dei medesimi, sono ugualmente considerate come produzioni originali, comprese nelle disposizioni dell’articolo primo. Sono parimenti comprese nella [p. 77 modifica]disposizione dello stesso articolo le traduzioni fatte in uno dei rispettivi Stati, di opere pubblicate nell’altro. Si eccettua il caso in cui l’autore suddito di uno dei due Sovrani contraenti, pubblicando la sua opera, annunzii in quella di volerne dare alla luce egli stesso una traduzione negli Stati medesimi, e con che ciò eseguisca nello spazio di sei mesi; nel qual caso egli conserverà anche per la traduzione tutti i suoi diritti d’autore.

Art. IV.

Non ostante le disposizioni dell’articolo primo potranno liberamente riprodursi, nei giornali e nelle opere periodiche, gli articoli di altri giornali o d’altre opere periodiche, purchè non eccedano tre fogli di stampa della loro prima pubblicazione, e che se ne indichi il fonte.

Art. V.

Gli Editori di opere anonime o pseudonime ne sono considerati come autori, fintantochè questi o i loro aventi causa non abbiano fatto constare dei propri diritti.

Art. VI.

Ogni contraffazione delle opere, produzioni e dei componimenti musicali e teatrali, mentovati negli articoli I, II e III, è proibita nei due Stati.

Art. VII.

La contraffazione è l’azione per cui si riproduce con mezzi meccanici un’opera, in tutto od in parte, senza il consenso dell’autore o de’ suoi aventi causa.

Art. VIII.

V’ha contraffazione nel senso dell’articolo precedente non solo quando v’ha una somiglianza perfetta fra l’opera originale e l’opera riprodotta, ma eziandio quando sotto ad un medesimo titolo, o sotto un titolo diverso, vi ha identità d’oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine d’idee, e la stessa distribuzione di parti. L’opera posteriore è in questo caso considerata come contraffazione, quando anche fosse stata notevolmente diminuita od accresciuta.

Art. IX.

Quando le riduzioni per diversi stromenti, gli estratti ed altri adattamenti di composizioni musicali, potranno riguardarsi come produzioni dell’ingegno, non verranno considerate come contraffazione.

Art. X.

In quanto riguarda la contraffazione, ogni articolo di un’opera enciclopedica o periodica, eccedente i tre fogli di stampa, è considerato come un’opera da sè. [p. 78 modifica]

Art. XI.

L’autore di un’opera letteraria o scientifica ha diritto d’impedire l’usurpazione del titolo che ha scelto, allorchè la medesima può indurre il pubblico in errore sull’identità apparente dell’opera; ma in questo caso non vi ha contraffazione, e l’autore non ha ragione che ad una semplice indennità proporzionata al danno sofferto. Nondimeno i titoli generali, come sarebbero Dizionario, Vocabolario, Trattato, Commentario, e la divisione d’un’opera per ordine alfabetico non danno agli autori, che ne hanno usato, alcuna ragione di impedire che altri autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo o collo stesso metodo di divisione.

Art. XII.

Le incisioni, litografie, medaglie, opere e forme di plastica, godono del privilegio conceduto alle opere d’arte, in conformità dell’articolo primo. La contraffazione di tali oggetti è pertanto proibita, ma in questo caso non vi ha contraffazione, se non quando la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l’opera originale, conservandone le medesime dimensioni.

Le pitture, le sculture, i disegni sono ugualmente compresi nella disposizione dell’articolo primo; ma le copie che se ne traessero alla mano senza frode e senza opposizione dal canto del possessore, non costituiscono contraffazione, fuorchè quando il copista ha con dolo cercato d’indurre il pubblico in errore sull’identità della copia coll’originale.

Art. XIII.

Gli autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d’arti, e chi li rappresenta o ne ha causa, possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle coll’incisione, col getto o con qualsivoglia altro mezzo meccanico, senza perderne la proprietà, salvo però il disposto dell’articolo precedente. Ma alienandosi l’opera originale, il diritto di autorizzarne la riproduzione si trasferisce nell’acquisitore, per goderne durante tutto il tempo, per cui l’autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, salvo che sia stipulato il contrario.

Art. XIV.

La presente convenzione non farà ostacolo alla libera riproduzione nei rispettivi Stati, di opere che fossero già pubblicate in alcuno di essi, prima che la detta convenzione fosse posta in vigore, purchè la riproduzione abbia avuto cominciamento e sia stata legalmente autorizzata avanti di quel tempo.

Qualora però si fosse pubblicata parte di un’opera prima che la presente convenzione fosse posta in esecuzione e parte dopo, la riproduzione [p. 79 modifica]di quest’ultima parte, non sarà permessa che col consenso dell’autore o dei suoi aventi causa, purchè i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell’opera senza obbligarli all’acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori.

Art. XV.

Le persone in cui pregiudizio si è commessa contraffazione hanno diritto al risarcimento dei danni sofferti.

Art. XVI.

Oltre le pene pronunciate contro ai contraffattori dalle leggi dei due Stati, si ordinerà il sequestro e la distruzione degli esemplari e degli oggetti contrafratti, e così pure delle forme, stampe, dei rami, delle pietre, e degli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione; tuttavia la parte lesa potrà chiedere che siffatti oggetti le vengano aggiudicati in tutto od in parte in deduzione dell’indennità che le è dovuta.

Art. XVII.

Lo smercio d’opere o di cose contraffatte è assolutamente proibito nei due Stati sotto le pene comminate nell’articolo precedente, il quale si applicherà eziandio ai casi in cui le contraffazioni fossero state preparate all’estero.

Art. XVIII.

Il diritto degli autori e dei loro aventi causa, passa agli eredi legittimi e testamentarii, secondo le leggi degli Stati rispettivi. Questo diritto non può tuttavia mai devolversi per successione al fisco, ed è riconosciuto e protetto nei due Stati per trent’anni dopo la morte dell’autore.

Art. XIX.

Per le opere postume il termine sopra fissato sarà esteso a quaranta anni dal giorno della pubblicazione delle medesime.

Art. XX.

Questo termine è esteso ad anni cinquanta dal giorno della pubblicazione, per le opere pubblicate da corpi scientifici o da società di letterati.

Art. XXI.

Per le opere di più volumi e per quelle che si pubblicano a dispense, i tre termini sopra fissati, non cominciano a decorrere per tutta l’opera che dalla pubblicazione dell’ultimo volume, o dell’ultima dispensa, a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l’una e l’altra pubblicazione.

Risguardo alle collezioni o raccolte di opere o memorie distinte li termini sopra citati non si computeranno che dalla pubblicazione di [p. 80 modifica]ciaschedun volume, salvo quanto è stabilito dalla prima parte del presente articolo, pel caso in cui l’opera o la memoria che fa parte della collezione o raccolta, fosse divisa in parecchi volumi.

Art. XXII.

Per le opere che l’autore avrà cominciato e gli eredi avranno finito di pubblicare il termine sarà di quarant’anni come per le opere postume.

Art. XXIII.

Se l’autore è morto prima che il termine della cessione, che avesse fatta de’ suoi diritti, sia scaduto, i suoi eredi, spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile che rimane, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. XXIV.

Allo scadere dei termini fissati dagli articoli XVII, XIX, XX, XXI e XXII, le opere e le produzioni dell’ingegno e dell’arte cadranno nel dominio del pubblico.

Gli atti emanati dai due Governi e le opere pubblicate da essi direttamente o d’ordine loro, qualora ciò risulti dalle opere medesime, continueranno però ad essere regolati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati.

Art. XXV.

I Governi contraenti si comunicheranno le leggi ed i regolamenti speciali che ciascuno sarà per adottare rispetto alla proprietà delle produzioni letterarie, o scientifiche, o delle opere d’arte, affine di agevolare l’eseguimento della presente convenzione negli Stati rispettivi.

Eglino si comunicheranno del pari le disposizioni date dall’una parte e dall’altra per determinare l’originalità d’una edizione o l’anteriorità di data di un’opera d’arte.

Art. XXVI.

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicheranno per nulla all’esercizio dei rispettivi diritti di censura e di proibizione, il quale continuerà ad aver luogo negli Stati rispettivi indipendentemente dalle stipulazioni surriferite, secondo le regole stabilite o da stabilirsi.

Art. XXVII.

I due Governi contraenti inviteranno gli altri Governi d’Italia ed il Cantone del Ticino ad aderire alla presente convenzione. Questi pel solo fatto dell’adesione manifestata, saranno considerati come parti contraenti.

Art. XXVIII.

La presente convenzione sarà in vigore per quattro anni decorrendi dal giorno dello scambio delle ratificazioni, ed inoltre per sei mesi [p. 81 modifica]successivi alla dichiarazione che l’una parte facesse all’altra, spirati i quattro anni, di voler far cessare l’effetto della stessa convenzione o di procedere alla rinnovazione della medesima con quei miglioramenti che frattanto l’esperienza avrà suggerito.

Ciascuna delle due parti si riserva il diritto di fare all’altra una simile dichiarazione, ed è per patto espresso stabilito fra le medesime che spirati i sei mesi, dopo la dichiarazione suddetta fatta dall’una parte all’altra, la presente convenzione e tutte le stipulazioni che vi sono contenute cesseranno d’avere effetto.

Art. XXIX.

La presente convenzione dovrà venire ratificata dalle Loro Maestà ed il cambio delle ratificazioni si opererà in Vienna entro il termine di quattro settimane o più presto se sarà possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii l’hanno firmata e vi hanno opposto l’impronto del loro stemma.

Fatto in Vienna il 22 maggio 1840.
Di Sambuy
(L. S.)
Metternich
(L. S.)