Dei delitti e delle pene (1780)/Capitolo XXXII

Da Wikisource.
Capitolo XXXII. Dei debitori.

../Capitolo XXXI ../Capitolo XXXIII IncludiIntestazione 23 aprile 2016 100% Da definire

Capitolo XXXI Capitolo XXXIII

[p. 139 modifica]



§. X X X I I.


Dei Debitori.


La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio, costringono il legislatore ad assicurare ai [p. 140 modifica]creditori le persone dei debitori falliti. Ma io credo importante il distinguere il fallito doloso, dal fallito innocente. Il primo dovrebbe esser punito coll’istessa pena, che è assegnata ai falsificatori delle monete; poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de’ cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente, ma colui che, dopo un rigoroso esame, ha provato innanzi a’ suoi giudici, che, o l’altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell’unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce de’ colpevoli, e, colla disperazione della probità oppressa, a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balìa di non offendere; [p. 141 modifica]leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza che per lo più scintilla nell’animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per altri, e gli avvantaggiosi per noi? Gli uomini, abbandonati ai loro sentimenti i più ovvii, amano le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell’interesse di ciascuno che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere. Ritornando all’innocente fallito, dico, che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione sino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebbe esser costretta, sotto pene, ad essere impiegata a rimetterlo in stato di soddisfare proporzionalmente ai guadagni; qual sarà il pretesto legittimo, che giustifichi una privazione di libertà, inutile ai suoi creditori?

[p. 142 modifica]Si dirà che i mali della schiavitù faranno svelare i secreti d’un supposto fallito innocente. Caso rarissimo nella sopracennata supposizione di un rigoroso esame. Credo massima legislatoria, che il valore degl’inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi.

Si allegherà la sicurezza del commercio e la sacra proprietà de’ beni. Il commercio, la proprietà dei beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L’esporre tutt’i membri della società ai mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi; paralogismo di tutte le scienze, e massimamente della politica1.

[p. 143 modifica]Potrebbesi distinguere il dolo, dalla colpa grave; la grave, dalla leggera; e questa, dalla perfetta innocenza: ed, assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione; alla seconda minori, ma con privazione di libertà; riserbando all’ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla ceca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze. Quanto facilmente il provido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e [p. 144 modifica]mediare alle disgrazie dell’innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutt’i contratti, e la libertà a tutti i cittadini di consultarne i documenti bene ordinati; un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l'infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi, che d’inni immortali di riconoscenza, di generazione in generazione, lo ricolmerebbero, sono o le men cognite, o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità s’impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali.

  1. In un tale errore son caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea, che il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per i creditori. Ho ver- vergogna di aver scritto così. Sono stato accusato d’irreligione, e non lo meritava: sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava: ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero!