La Colonia Eritrea/Appendice IV. Documenti/Convenzioni addizionali
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b) Convenzione addizionale al Trattato d’Uccialli.
Art. 1. — «Il Re d’Italia riconosce re Menelik imperatore d’Etiopia.
Art. 2. — «Re Menelik riconosce la sovranità dell’Italia nelle colonie che vanno sotto il nome di possedimenti italiani nel Mar Rosso.
Art. 3. — «In virtù dei precedenti articoli sarà fatta una rettificazione dei due territori, prendendo a base il possesso di fatto attuale, per mezzo dei delegati che al tenore dell’articolo III del trattato di maggio 1889 (25 miazia 1881) saranno nominati dal Re d’Italia e dall’Imperatore d’Etiopia.
Art. 4. — «L’Imperatore d’Etiopia potrà far coniare pei suoi Stati una moneta speciale di un peso e di un valore da stabilirsi di comune accordo. Essa sarà coniata nelle zecche del Re d’Italia, ed avrà corso legale anche nei territori posseduti dall’Italia.
«Se il Re d’Italia conierà una moneta pei suoi possedimenti africani, essa avrà corso legale in tutti i regni dell’Imperatore d’Etiopia.
Art. 5. — «Un prestito di quattro milioni di lire italiane dovendo essere contratto dall’Imperatore d’Etiopia con una banca italiana, mercè la garanzia del governo d’Italia, resta stabilito che l’Imperatore d’Etiopia dà di sua parte al governo italiano come garanzìa pel pagamento degli interessi e per l’estinzione della somma capitale, gli introiti delle dogane di Harar.
Art. 6. — «L’Imperatore d’Etiopia, mancando alla regolarità di pagamento delle annualità da convenirsi con la banca che fa il prestito, dà e concede al governo italiano il diritto di assumere l’amministrazione delle dogane suddette.
Art. 7. — «Metà della somma, ossia due milioni di lire italiane, sarà consegnata in moneta d’argento; l’altra metà rimarrà depositata nelle casse dello Stato italiano, per servire agli acquisti che l’Imperatore di Etiopia intende di fare in Italia.
Art. 8. — Resta inteso che i diritti di dogana dell’articolo V del sopracitato trattato fra l’Italia e l’Etiopia si applicheranno non solo alle carovane da o per Massaua ma a tutte quelle che scenderanno per qualunque strada dove regna l’imperatore di Etiopia.
Art. 9. — Così pure resta stabilito che il 3° comma dell’articolo XII del sopracitato trattato è abrogato e sostituito dal seguente: «Gli etiopi che commettessero un reato in territorio italiano saranno giudicati sempre dalle autorità italiane.»
Art. 10. = «La presente convenzione è obbligatoria non solo per l’attuale Imperatore di Etiopia, ma anche pei suoi eredi e successori nella sovranità di tutto o di parte del territorio sul quale re Menelik ha dominio.
Art. 11. — «La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate il più presto possibile.
«In fede di che il cavaliere Francesco Crispi in nome di Sua Maestà il Re d’Italia ed il degiasmacc Maconen in nome Sua Maestà l’Imperatore di Etiopia, hanno firmato e apposto il loro sigillo alla presente Convenzione fatta in Napoli il 1° ottobre 1889, ossia il 22 mascarram 1882 della data etiopica.
«(L. S.) Maconen.
«(L. S.) F. Crispi».