La Colonia Eritrea/Appendice IV. Documenti/Trattato d'Uccialli
Questo testo è stato riletto e controllato. |
◄ | Appendice IV. Documenti | Appendice IV. Documenti - Convenzioni addizionali | ► |
a) Trattato d’Uccialli.
Art. I. — «Vi saranno pace perpetua ed amicizia costante tra Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia e i loro rispettivi eredi, successori, sudditi e popolazioni protette.
Art. II. - «Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l’altra, e potrà nominare consoli, agenti ed agenti consolari negli Stati dell’altra.
«Tali funzioni godranno di tutti i privilegi ed immunità secondo le consuetudini dei Governi europei.
Art. III. — «A rimuovere ogni equivoco circa i limiti del territorio sopra i quali le due parti contraenti esercitano i diritti di sovranità, una commissione speciale, composta di due delegati italiani e due etiopici, traccerà sul terreno con appositi segnali permanenti una linea di confine, i cui capisaldi siano stabiliti come appresso:
a) La linea dell’alto piano segnerà il confine, etiopico-italiano;
b) Partendo dalla regione di Arafali: Halai, Saganeiti ed Asmara saranno villaggi nel confine italiano;
c) Adi Nefas ed Adi Johannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine italiano;
d) Da Adi Johannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il confine italo-etiopico.
Art. IV. — «Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti resterà proprietà del governo etiopico, che però non potrà mai servirsene per scopi militari.
Art. V. — «Le carovane da o per Massaua pagheranno sul territorio etiopico un solo dritto di dogana di entrata dell’8 per cento sul valore della merce.
Art. VI. — «Il commercio delle munizioni da o per l’Etiopia attraverso Massaua sarà libero per il solo Re dei Re d’Etiopia.
«Ogni qual volta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane, munita del sigillo reale.
«Le carovane con carico di armi e di munizioni vi agiranno sotto la protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine etiopico.
Art. VII. — «I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti potranno liberamente entrare, viaggiare uscire coi loro effetti e mercanzie nel paese dell’altra, e godranno della maggiore protezione del Governo dai suoi dipendenti.
«È però severamente proibito a gente armata di ambo le parti contraenti di riunirsi in molti od in pochi a passare i rispettivi confini collo scopo d’imporsi alle popolazioni, e tentare con la forza di procurarsi viveri e bestiame.
Art. VIII. — «Gl’Italiani in Etiopia e gli Etiopi in Italia o nei possedimenti italiani potranno comprare o vendere, prendere o dare in affitto, e disporre in qualunque altra maniera delle loro proprietà, non altrimenti che gli indigeni.
Art. IX. — «È pienemente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi dell’altro di praticare la propria religione.
Art. X. — «Le contestazioni o liti fra italiani in Etiopia saranno definite dall’autorità italiana in Massaua o da un suo delegato.
«Le liti fra Italiani e Etiopi saranno definite dall’autorità italiana in Massaua o da un suo delegato e da un delegato dell’autorità etiopica.
Art. XI — «Morendo un italiano in Etiopia o un Etiope in territorio italiano, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposìzione dell’autorità governativa a cui apparteneva il defunto.
Art. XII. — «In ogni caso o per qualsiasi circostanza gl’italiani imputati di un reato saranno giudicati dall’autorità italiana.
«Per questo l’autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare all’autorità italiana in Massaua gli italiani imputati di avere commesso un reato.
«Egualmente gli etiopi imputati di reato commesso, in territorio italiano saranno giudicati dall’autorità etiopica.
Art. XIII. — «Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che possono essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai domini dell’uno nei domini dell’altro.
Art. XIV. — «La tratta degli schiavi essendo contraria ai principi della religione cristiana, Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia s’impegna d’impedirla con tutto il suo potere in modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati.
Art. XV. — «Il presente trattato è valido in tutto l’Impero etiopico.
Art. XVI. — «Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla data della firma, una delle due alte parti contraenti volesse fare introdurre qualche modificazione, potrà, farlo, ma dovrà prevenirne l’altra un anno prima, rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.
— Art. XVII. — «Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia consente di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre Potenze e Governi.
Art. XVIII. — «Qualora S. M. il Re dei Re d’Etiopia intendesse accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo Stato per stabilire commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a parità di condizioni, la preferenza agl’italiani.
Art. XIX. — «Il presente trattato, essendo redatto in lingua italiana ed amarica, le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riterranno ufficiali, e faranno sotto ogni rapporto pari fede.
Art. XX. — «Il presente trattato sarà ratificato.
«In fede di che il conte Pietro Antonelli in nome di S. M. il Re d’Italia, e S. M. Menelik Re dei Re d’Etiopia in nome proprio, hanno firmato e apposto il loro sigillo al presente Trattato, fatto nell’accampamento di Uccialli il 25 miazia 1881, corrispondente al 2 maggio 1889.
- (L. S.) «Per Sua Maestà il Re d’Italia
(Bollo Imperiale d’Etiopia) “ Pietro Antonelli.