Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/1-18

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Capitolo 1. 18.

../Lettera di Sua Eccellenza Gradenigo ../Mandato per la publicatione de sudetti Capitoli IncludiIntestazione 14 maggio 2014 100% Da definire

Lettera di Sua Eccellenza Gradenigo Mandato per la publicatione de sudetti Capitoli
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I. Che per esecutione delle Ducali dell’Eccellentiss. Senato 13. Agosto prossimo passato, tutto il dannaro, che in avenire s’andarà maturando, & essigendo di raggione della Veneranda Fabrica di Santo Martino d’Alzano come herede del quon. Nicolò Valle spettante al Capitale di detta heredità sia, come s’è fatto dell’altro, contato in questa Magnifica Camera Fiscale à debito della Serenissima Signoria per dover esser poi coresposi à detta Fabrica li prò annui à raggione di sei per cento, come dichiarano le stesse Ducali, sotto pena à chi contravenesse al presente ordine d’esser proceduto contro di lui Criminalmente.
II. Che sia ridotto il Consiglio di detta Terra al numero di sedeci, che non siano parenti in primo grado, cioè Padre, Figlioli, e fratelli, d’esser balottati à bussoli coperti otto per Squadra, & eletti li quattro Superiori di balotte in tutto conforme a quanto vien statuito dal Capitolo quinto del Statuto di detta Terra disponente in materia dell’elettione di Consiglieri, qual debba essere in tal proposito inviolabilmente osservato, & al tempo di tali fontioni in pieno Conseglio dal Cancelliere del Comune à chiara intelligenza d’ogni uno letto; De quali sedeci possano esser anco tuolti, & balottati à gl’Offitij del Comune tutti quelli, che per dieci anni continui habbino pagato nell’Estimo di detto Comune, & habitato nel medemo in conformità del Capitolo ../XIII. di detto Statuto. Con aggionta di più, che la pena di chi non accettarà il carico di Consigliere sia accresciuta à Scudi due da lir. sette l’uno applicati à questa Magnifica Camera, salve l’altre pene del medemo Capitolo in fine registrato. Doverà poi il Cancelliere del Conseglio di volta in volta, che seguissero tali rifiuti darne la notta delle medesime al Console, acciò le porti al Massaro di detta Camera in pena ad arbitrio degl’Illustriss. Capitanij, che pro tempore saranno.
III. Che annualmente siano à suo debito tempo eletti due Sindici della Veneranda Fabrica di S. Martino d’Alzano, che possano anco esser tolti dal numero de Consiglieri, con l’ordine in tutto stabilito dal sudetto Capitolo di detta Terra.
IV. Che d’anno in anno sia eletto un Depositario sive Tesoriero di detta Veneranda Fabrica dall’Arengo del predetto Comune, persona sicura, & sufficiente per il Carico, che non s’intenda passato se non con i due terzi delle balotte, & che possa esser anco del numero de medemi Consiglieri, & à tal carico nominar si possano quanti si vorranno; il quale eletto, che sia, debba poi esser approbato dagli IIlustriss. Rettori, che pro tempore saranno, & dai Commissarij di detta heredità, altrimenti l’elettione sia nulla.
V. Che il Sudetto Depositario debba ricever in sua Cassa tutto il dinaro di raggione della Fabrica medema à quella sotto qualsivoglia titolo spettante, dovendo esser, & intendersi nullo ogni ricevere fatto, ò da Sindici, ò d’altri, come ogni pagamento, che non fosse fatto in mano di detto Depositario, come se fatti non fossero.

VI. Che detto Depositario habbia obligo tener un libro sopra cui scriva il speso, & il scosso separatamente, quale egli poi consignar debba di [p. 46 modifica]

mese in mese al Ragionato, che tenerà la scrittura, per farne di quello copia, e restituirlo al medemo Tesoriero; qual copia restar debba presso il libro Maestro.
VII. Che non possa esso Depositario far pagamento alcuno, benchè di picciola somma senza li Mandati de Sindici, che egli per sua cautione doverà tener in filza.
VIII. Che il sudetto Depositario debba havere contumacia trè anni al carico medemo.
IX. Che ogni sei mesi per ordinario debba il Depositario renderli conti di sua amministratione à Sindici, & ogni qualvolta fosse da loro ricercato; Anzi in caso di renitenza del medemo à suplir tal sua incombenza siano li Sindici in obligo d’avisar gl’Illustriss. Rettori sotto pena d’esser proceduto contro di loro Criminalmente, & possano esser da ogni uno accusati.
X. Che sia tenuto il Depositario Vecchio nel termine de giorni otto doppo fornito il suo carico, render i conti di tutta la sua amministratione, e consignare effettivamente la carica al suo successore con il dinaro, sotto le pene contenute ne publici ordini nella materia de luochi Pij, & Comuni.
XI. Che non possa un Sindico esser parente dell’altro, ne alcuno de questi in primo, ò in secondo grado di consanguinità.
XII. Che sia à detta Chiesa eletto dal Consiglio un Cancelliere anco del Corpo di detto Consiglio, & possa esser tolto il medemo Cancelliere del Comune, con il competente salario, che al Conseglio parerà, da durar anni quattro, & altri tanti n’habbia di contumacia di cui siano proprie l’incombenze tutte, che sono anco del Cancelliere, ò Nodaro del Comune come al Capitolo 9. del Statuto.
XIII. Che detto Cancelliere habbi obligo di tener due libri, sopra uno de quali registrar debba tutte le Bolette per pagamenti da farsi dal Depositario, & sopra l’altro tutti gl’Instromenti, & altri atti, che sono fatti, & far si dovessero in avenire per conto di detta Ven. Fabrica. Avertendo, che egli non possa levar boletta alcuna di spese estraordinarie se le Polize non saranno sottoscritte da Sindici, le quali egli doverà custodire in una filza per cautione sua, & della Fabrica, come pure doveranno da esso Cancelliere di propria mano esser sottoscritte tutte le medeme bolette senza la quale sottoscritione siano nulle.
XIV. Che li Sindici non habbino alcuna autorità di far alcuna spesa, ò pagamento, che sormonti Scudi cinquanta, eccettuate quelle, che si devono fare per essecution del Testamento Valle, ma occorrendo ciò sia ricervato al Concilio, in cui debbano risolversi, & balotarsi le spese, e pagamenti medemi, che fino à Scudi cento s’intendino passate col maggior numero delle balle, ma dalli cento in sù, non s’intendano prese, se non con li due terzi delle balle medeme, & con il Decreto degl’Illustriss. Rettori.
XV. Che a D. Mattio Magenis da Noi deputato in Raggionato sia corisposto il competente Salario, che parerà al Consiglio, il [p. 47 modifica]quale, come al capitolo 5. tener debba copia del libro del depositario, girar, & aggiustar la Scrittura, nel modo, che occorre, & presso di cui restar debbano per inventario li libri fino, che sarà entratto in Cassa publica tutt’il danaro di detta heredità.
XVI. Che per le cose premesse l’Autorità de Comissarij eletti per testamento del qu: D. Nicolò Valle non s’intenda derogata in quello che à loro potesse spettare in virtù del medemo testamento.
XVII. Che inherendo al Cap. 17. del detto Statuto nessuno possa amministrar carichi publici di detto Comune, e de Luochi Pij del medemo, il quale apparisca debitor del Comun stesso, o de sudetti luochi Pij.
XVIII. Che li presenti ordini siano registrati nel libro del Statuto della Terra di Alzano, & in quello della Veneranda Chiesa di Santo Martino sudetta per la loro intiera, & pontual osservatione.
Bergamo adi 29. Decembre 1657.
Subsc. Pietro Gradanigo Capitanio Vice Podestà.
Carlo Paparotto Cancell. Pret.