Sentenza Corte di Giustizia Europea 10 novembre 2016 - Diritto d'autore: prestito ebook

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Corte di Giustizia Europea 2016 Sentenza Corte di Giustizia Europea 10 novembre 2016 - Diritto d'autore: prestito ebook Intestazione 22 marzo 2017 25% Da definire

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 novembre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Prestito delle copie di opere – Articolo 2, paragrafo 1 – Prestito – Prestito della copia di un libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche»

Nella causa C‑174/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 1o aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2015, nel procedimento

Vereniging Openbare Bibliotheken

contro

Stichting Leenrecht,

con l’intervento di:

Vereniging Nederlands Uitgeversverbond,

Stichting LIRA,

Stichting Pictoright,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2016,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Vereniging Openbare Bibliotheken, da P. de Leeuwe e D. Visser, advocaten;

– per la Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, da C. Alberdingk Thijm e C. de Vries, advocaten;

– per la Stichting LIRA e la Stichting Pictoright, da J. Seignette, M. van Heezik, G. van der Wal e M. Kingma, advocaten;

– per il governo ceco, da S. Šindelková, D. Hadroušek e M. Smolek, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller e D. Kuon, in qualità di agenti;

– per il governo greco, da G. Alexaki, in qualità di agente;

– per il governo francese, da D. Segoin, G. de Bergues e D. Colas, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino e A. Collabolletta, avvocati dello Stato;

– per il governo lettone, da I. Kalniņš e D. Pelše, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e T. Rendas, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, da J. Kraehling, in qualità di agente, assistita da N. Saunders, barrister;

– per la Commissione europea, da F. Wilman, T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), nonché dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vereniging Openbare Bibliotheken (associazione delle biblioteche pubbliche; in prosieguo: la «VOB») e la Stichting Leenrecht (fondazione del diritto di prestito; in prosieguo: la «Stichting»), vertente sull’eventuale violazione del diritto esclusivo di prestito di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/115.

Contesto normativo
Diritto internazionale

3 L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «trattato dell’OMPI»). Tale trattato è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6).

4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale trattato così dispone:

«Gli autori di:

i) programmi per elaboratore,

ii) opere cinematografiche,

iii) opere incluse in fonogrammi, secondo le disposizioni legislative delle Parti contraenti,

hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di lucro, delle loro opere originali o di copie delle stesse».

5 La conferenza diplomatica che ha adottato il trattato dell’OMPI ha altresì adottato, inter alia, la «dichiarazione concordata in merito agli articoli 6 e 7», allegata a detto trattato (in prosieguo: «la dichiarazione concordata allegata al trattato dell’OMPI»), che così recita:

«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

Diritto dell’Unione
Direttiva 2001/29

6 Ai sensi dei considerando 2 e 9 della direttiva 2001/29:

«(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell’informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.

(…)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà».

7 L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva così dispone:

«Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

(…)

b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;

(…)».

8 L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», è così formulato:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nell[’Unione], tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nell[’Unione] di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

Direttiva 2006/115

9 La direttiva 2006/115 ha codificato e abrogato la direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61).

10 I considerando da 2 a 5, 7, 8 e 14 della direttiva 2006/115 così recitano:

«(2) Il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un’importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti e i produttori di fonogrammi e di pellicole. È un settore in cui si registra un pericoloso aumento della pirateria.

(3) L’adeguata tutela delle opere oggetto del diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale dell[’Unione].

(4) La protezione offerta dal diritto d’autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica.

(5) Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(…)

(7) Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi.

(8) Il quadro giuridico [dell’Unione], in materia di diritto di noleggio e di prestito, nonché di alcuni diritti connessi col diritto d’autore, può limitarsi a stabilire che gli Stati membri riconoscano i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie di titolari, oltre a stabilire i diritti di fissazione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi.

(…)

(14) È anche necessario proteggere i diritti almeno degli autori, in ordine al prestito pubblico, prevedendo un regime specifico. Tuttavia ogni misura presa in deroga al diritto esclusivo di prestito pubblico dovrebbe essere conforme in particolare all’articolo 12 del trattato».

11 L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1. Nell’osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l’articolo 6, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni indicate all’articolo 3, paragrafo 1.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d’autore o di altre realizzazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1».

12 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

a) “noleggio” la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto;

b) “prestito” la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico;

(…)».

13 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:

«Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale».

Diritto olandese

14 L’articolo 10, paragrafo 1, dell’Auteurswet (legge sul diritto d’autore), del 23 settembre 1912 (in prosieguo: l’«Aw»), così dispone:

«Per opere letterarie, scientifiche o artistiche si intendono, ai sensi della presente legge:

1°. i libri, gli opuscoli, i giornali, le riviste e tutti gli altri scritti;

(…)

nonché, in via generale, qualsiasi prodotto del campo letterario, scientifico o artistico, espresso con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma».

15 L’articolo 12 dell’Aw prevede quanto segue:

«1. La divulgazione di un’opera letteraria, scientifica o artistica comprende:

(…)

3° Il noleggio od il prestito di tutta o una parte di una copia dell’opera, ad eccezione degli edifici e delle opere di arte applicata, o di una sua riproduzione, immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso;

(…)

3. Per “prestito”, ai sensi del primo paragrafo, punto 3°, si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico;

(…)».

16 Ai sensi dell’articolo 15c, paragrafo 1, dell’Aw:

«Non si considera violazione del diritto d’autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica, il prestito, quale previsto all’articolo 12, paragrafo 1, punto 3°, totale o parziale di una copia dell’opera, o di una riproduzione della medesima, immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, a condizione che un’equa remunerazione venga versata da chi effettua o fa effettuare tale prestito. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17 La VOB rappresenta, nei Paesi Bassi, gli interessi di tutte le biblioteche pubbliche.

18 Tali biblioteche prestano libri in formato cartaceo e, in cambio, versano una somma forfettaria alla Stichting, fondazione incaricata dal Ministro della Giustizia (Paesi Bassi) della riscossione delle remunerazioni dovute per i prestiti.

19 La Stichting distribuisce le remunerazioni incassate ai titolari dei diritti, in base ad un regolamento di ripartizione, per mezzo di enti di gestione collettiva, quali la Stichting LIRA, incaricata della gestione dei diritti relativi alle opere letterarie, drammatiche e drammatico-musicali, e la Stichting Pictoright, incaricata della gestione dei diritti relativi alle opere delle arti visive, come quelle realizzate da artisti plastici, fotografi, illustratori, designer e architetti.

20 In base alla legislazione olandese, l’importo della remunerazione dovuta per il prestito è fissato dalla Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (in prosieguo: la «StOL»), fondazione designata a tale scopo dal Ministro della Giustizia.

21 Dal 2004 si discute all’interno della StOL se il prestito digitale di un libro elettronico rientri o meno nell’eccezione di cui all’articolo 15c dell’Aw, e il consiglio di amministrazione della StOL ha infine deciso, in una riunione tenutasi il 24 marzo 2010, di dare una risposta negativa a tale questione.

22 Inoltre, su richiesta del Ministero dell’Istruzione, della Cultura e delle Scienze (Paesi Bassi), l’Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (Istituto di diritto dell’informazione dell’Università di Amsterdam, Paesi Bassi) e l’ufficio studi SEO hanno redatto una relazione che ha parimenti concluso nel senso che il prestito digitale di libri elettronici da parte delle biblioteche non rientra in detta eccezione.

23 In base a tale rapporto, il governo olandese ha predisposto un progetto di legge sulle biblioteche che prevede, per il prestito digitale di libri elettronici a distanza, la creazione di una biblioteca digitale nazionale. Tale progetto si fonda sul presupposto che i prestiti digitali di libri elettronici non rientrano nella medesima eccezione.

24 Attualmente, le biblioteche pubbliche mettono a disposizione su Internet libri elettronici sulla base di accordi di licenza con i titolari di diritti.

25 La VOB contesta tale progetto di legge e, di conseguenza, ha presentato dinanzi al giudice del rinvio un ricorso volto ad ottenere la dichiarazione secondo la quale, in sostanza, la legge sul diritto d’autore copre già i prestiti digitali.

26 Ciò premesso, il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 debbano essere intesi nel senso che nel termine “prestito”, ai sensi di dette disposizioni, sia compresa anche la cessione in uso, ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, di romanzi, di raccolte di racconti, di biografie, di cronache di viaggio, di libri per bambini e di letteratura per l’infanzia protetti da diritto d’autore, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico

– caricando sul server dell’istituzione una copia in formato digitale (riproduzione A) e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer (riproduzione B),

– laddove la copia realizzata dall’utente durante lo scaricamento (riproduzione B), non è più utilizzabile alla scadenza di un periodo limitato di tempo e

– nel corso di tale periodo gli altri utenti non possono scaricare la copia (riproduzione A) sul loro computer.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 6 della direttiva 2006/115 e/o un’altra disposizione del diritto dell’Unione osti a che gli Stati membri assoggettino l’applicazione della restrizione del diritto di prestito, prevista all’articolo 6 della direttiva 2006/115, alla condizione che la copia dell’opera messa a disposizione dall’istituzione (riproduzione A) sia stata diffusa presso il pubblico con una prima vendita o un diverso trasferimento di proprietà della copia in parola nell’Unione ad opera del titolare del diritto o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 6 della direttiva 2006/115 imponga altri requisiti all’origine della copia concessa in uso dall’istituzione (riproduzione A), come ad esempio che la copia provenga da una fonte legale.

4) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debba essere inteso nel senso che nell’espressione “la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà” dell’oggetto di cui trattasi rientri anche la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di una copia digitale di romanzi, di raccolte di racconti, di biografie, di cronache di viaggio, di libri per bambini e di letteratura per l’infanzia protetti da diritto d’autore».

Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione

27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all’utente interessato di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

28 Occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, ai sensi del quale «gli Stati membri riconoscono (…) il diritto di autorizzare o proibire (…) il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni», non precisa se la nozione di «copie di opere», ai sensi di tale disposizione, comprenda anche quelle non fissate su un supporto materiale, come le copie digitali.

29 Dall’altro lato, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva definisce la nozione di «prestito» come la cessione in uso di oggetti, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che gli oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, debbano includere anche gli oggetti intangibili, come quelli aventi natura digitale.

30 Ciò premesso, occorre innanzitutto verificare se sussistano motivi tali da giustificare l’esclusione, in ogni caso, del prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/115.

31 A tale riguardo, in primo luogo, dal considerando 7 della direttiva 2006/115 risulta che quest’ultima è stata adottata al fine di «ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi».

32 Ebbene, tra le convenzioni che detta direttiva deve rispettare figura, più in particolare, il trattato dell’OMPI, del quale sono parti l’Unione e tutti gli Stati membri.

33 Di conseguenza, si devono interpretare le nozioni di «oggetti» e di «copie», ai sensi della direttiva 2006/115, alla luce delle nozioni equivalenti contenute nel trattato dell’OMPI (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 55).

34 Ebbene, ai sensi della dichiarazione concordata allegata al trattato dell’OMPI, con le nozioni di «opere originali» e di «copia delle stesse», di cui all’articolo 7 di tale trattato, relativo al diritto di noleggio, si intendono «esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili». Ne deriva che sono esclusi dal diritto di noleggio, previsto in detto trattato, gli oggetti intangibili nonché le copie non fissate su un supporto materiale, quali le copie digitali.

35 Si deve pertanto intendere la nozione di «noleggio» di oggetti, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, come riferita esclusivamente agli oggetti tangibili, e la nozione di «copie», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, come relativa, per quanto riguarda il noleggio, esclusivamente alle copie fissate su un supporto materiale.

36 Ciò detto, sebbene il titolo della direttiva 2006/115 si riferisca, in talune versioni linguistiche, al «diritto di noleggio e di prestito», al singolare, e sebbene la stessa disciplini, in via generale, congiuntamente, i singoli aspetti di un siffatto diritto, costituiti dal regime del noleggio e del prestito, ciò non implica, tuttavia, che il legislatore dell’Unione abbia necessariamente inteso attribuire il medesimo significato alle nozioni di «oggetti» e di «copie», sia che si tratti del regime di noleggio sia che si tratti di quello del prestito, compreso il prestito da parte di istituzioni pubbliche ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva.

37 Infatti, da un lato, i considerando 3 e 8 di detta direttiva non si riferiscono, in talune versioni linguistiche, al «diritto di noleggio e di prestito», al singolare, ma ai «diritti» di noleggio e di prestito, al plurale.

38 Dall’altro, come emerge dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/115, il legislatore dell’Unione si è adoperato per definire separatamente le nozioni di «noleggio» di oggetti e di «prestito» di oggetti. Pertanto, gli oggetti interessati dal noleggio non sono necessariamente identici a quelli interessati dal prestito.

39 Dalle suesposte considerazioni risulta che, sebbene, come emerge dal punto 35 della presente sentenza, gli oggetti intangibili e le copie non fissate su un supporto materiale, quali le copie digitali, debbano essere escluse dal diritto di noleggio, disciplinato dalla direttiva 2006/115, al fine di non violare la dichiarazione concordata allegata al trattato dell’OMPI, né tale trattato né tale dichiarazione concordata ostano a che la nozione di «prestito» di oggetti, ai sensi di tale direttiva, sia eventualmente interpretata nel senso che comprenda anche alcuni prestiti effettuati in forma digitale.

40 In secondo luogo, occorre ricordare, come è stato affermato al punto 9 della presente sentenza, che la direttiva 2006/115 codifica e riprende le disposizioni della direttiva 92/100 in termini sostanzialmente identici alla stessa. Ebbene, i lavori preparatori della direttiva 92/100 non consentono di concludere che il prestito effettuato in forma digitale debba essere escluso, in ogni caso, dall’ambito di applicazione di quest’ultima.

41 È certamente vero che l’esposizione dei motivi della proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore [COM(90) 586 def.] rivela l’intento della Commissione europea di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 92/100 la messa a disposizione mediante trasmissione di dati elettronici.

42 Tuttavia, occorre rilevare, in primo luogo, che non risulta evidente che la Commissione intendesse applicare tale esclusione alle copie di libri in formato digitale. Da un lato, gli esempi indicati in tale esposizione di motivi si riferivano esclusivamente alla trasmissione elettronica di filmati. Dall’altro, all’epoca in cui è stata redatta detta esposizione di motivi, le copie di libri in formato digitale non erano oggetto di un utilizzo tale da potersi validamente supporre che esse fossero state implicitamente prese in considerazione dalla Commissione.

43 In secondo luogo, si deve necessariamente rilevare che la volontà espressa dalla Commissione nella medesima esposizione di motivi non trova alcuna espressione diretta nel testo stesso della proposta che ha portato all’adozione della direttiva 92/100 o in tale direttiva.

44 Dalle suesposte considerazioni risulta che non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/115.

45 Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/115. Infatti, il considerando 4 di quest’ultima afferma, in particolare, che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica. Ebbene, il prestito effettuato in formato digitale rientra incontestabilmente in tali nuove forme di utilizzazione economica e, pertanto, rende necessario un adeguamento del diritto d’autore ai nuovi sviluppi economici.

46 Inoltre, escludere completamente dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/115 il prestito effettuato in formato digitale sarebbe contrario al principio generale che impone un alto livello di protezione in favore degli autori.

47 Se è pur vero che tale principio generale emerge soltanto implicitamente al considerando 5 della direttiva 2006/115, esso viene tuttavia posto in evidenza nella direttiva 2001/29, dal momento che il considerando 9 di quest’ultima enuncia che ogni armonizzazione del diritto d’autore dovrebbe prendere le mosse da un «alto livello di protezione».

48 Tale principio generale deve quindi essere preso in considerazione nell’interpretazione delle direttive che, al pari della direttiva 2006/115, sono volte ad armonizzare i diversi aspetti del diritto d’autore, pur avendo un oggetto più circoscritto rispetto a quello della direttiva 2001/29.

49 Per quanto riguarda la conclusione di cui al punto 44 della presente sentenza, occorre inoltre verificare se il prestito pubblico della copia di un libro in formato digitale, effettuato nelle condizioni indicate nella questione posta, possa ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115.

50 A tale riguardo, si deve rilevare che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, rappresentando una deroga al diritto esclusivo di prestito di cui all’articolo 1 di tale direttiva, debba costituire, secondo costante giurisprudenza della Corte, oggetto di interpretazione restrittiva, resta il fatto che l’interpretazione data deve anche consentire di salvaguardare l’effetto utile dell’eccezione così istituita e di rispettarne la finalità (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 162 e 163, nonché del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 133).

51 Data l’importanza dei prestiti pubblici di libri digitali e al fine di salvaguardare sia l’effetto utile della deroga per il prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 (in prosieguo: l’«eccezione di prestito pubblico»), sia il contributo di tale eccezione alla promozione culturale, non si può pertanto escludere l’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 nel caso in cui l’operazione effettuata da una biblioteca accessibile al pubblico presenti, in relazione segnatamente alle condizioni indicate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata.

52 Nel caso di specie, come emerge dalla formulazione stessa della questione posta, la controversia principale riguarda il prestito di una copia di un libro in formato digitale realizzato mediante caricamento sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all’utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere da questi utilizzata.

53 Ebbene, si deve ritenere che un’operazione di tal genere presenti, in relazione, segnatamente, alle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115, caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata, in quanto, da un lato, la limitazione degli elementi scaricabili contemporaneamente ad una sola copia implica che la capacità di prestito della biblioteca interessata non supera quella che le sarebbe propria nel caso di un’opera su carta stampata e, dall’altro, tale prestito è effettuato soltanto per un periodo limitato.

54 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Sulla seconda questione

55 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva 2006/115 e/o un’altra disposizione del diritto dell’Unione debba essere interpretata nel senso che osti a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

56 A tale riguardo, innanzitutto, sebbene emerga dalla formulazione stessa dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29 che gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo, e che tale diritto di distribuzione dell’originale non si esaurisce nell’Unione, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nell’Unione di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso, dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva emerge che quest’ultima non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni di diritto dell’Unione in materia di diritto di prestito.

57 Ne deriva che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, non è pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115.

58 L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 prevede, inoltre, che il diritto esclusivo di prestito, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, non si esaurisce con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d’autore.

59 Infatti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che gli atti di sfruttamento dell’opera protetta, quali il prestito pubblico, hanno natura differente dalla vendita o da qualsiasi altro atto lecito di distribuzione, e che il diritto di prestito, rimane nel novero delle prerogative dell’autore a prescindere dalla vendita del supporto materiale che contiene l’opera. Di conseguenza, il diritto di prestito non si esaurisce con la vendita o con qualsiasi altro atto di diffusione, mentre il diritto di distribuzione lo sarà solo nel caso di prima vendita nell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2006, Commissione/Portogallo, C‑53/05, EU:C:2006:448, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

60 Occorre infine rilevare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 è volto a garantire un equilibrio tra, da un lato, gli interessi degli autori e, dall’altro, la promozione culturale, che costituisce un obiettivo di interesse generale sotteso all’eccezione di prestito pubblico e che giustifica la possibilità per gli Stati membri di derogare, in forza di tale disposizione, al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 di tale direttiva per il prestito da parte di istituzioni pubbliche. In tale contesto, quantomeno gli autori devono ottenere una remunerazione per tale prestito.

61 Ebbene, si deve ritenere che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, in combinato disposto con il considerando 14 di tale direttiva, a termini del quale è necessario proteggere i diritti degli autori in ordine al prestito pubblico, nonché alla luce dei requisiti derivanti dal principio generale che impone un alto livello di protezione a favore degli autori, rammentato ai punti 47 e 48 della presente sentenza, stabilisca soltanto una soglia minima di tutela degli autori, necessaria per l’attuazione dell’eccezione di prestito pubblico. Ne consegue che agli Stati membri non può essere impedito di fissare, se del caso, condizioni supplementari che possano innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori oltre quanto esplicitamente previsto da detta disposizione.

62 Nel caso di specie, la legislazione nazionale prevede una condizione supplementare per l’applicazione dell’eccezione di prestito pubblico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115. Tale condizione richiede che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

63 Ebbene, come correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle proprie conclusioni, contrariamente all’acquisizione del diritto di prestito, che avviene con il consenso dell’autore, qualora il prestito pubblico derivi dall’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115, in deroga a tale consenso, la sua applicazione a talune opere potrebbe ledere i legittimi interessi degli autori.

64 Di conseguenza, una condizione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale, nell’ambito dell’eccezione di prestito pubblico, gli Stati membri possono chiedere che una copia del libro in formato digitale che costituisce l’oggetto di detto prestito sia previamente diffusa da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, può ridurre i rischi evocati al punto precedente e, quindi, innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori con l’attuazione di tale eccezione. Pertanto, tale condizione supplementare deve essere considerata conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115.

65 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 6 della direttiva 2006/115, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

Sulla terza questione

66 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 debba essere interpretato nel senso che osti a che l’eccezione di prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

67 A tale riguardo, innanzitutto, sebbene il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 non preveda espressamente alcun requisito riguardante la provenienza lecita della copia messa a disposizione dalla biblioteca pubblica, resta il fatto che uno degli obiettivi di tale direttiva è costituito dalla lotta alla pirateria, come emerge dal suo considerando 2.

68 Ebbene, ammettere che una copia prestata da una biblioteca pubblica possa essere ottenuta da una fonte illegale equivarrebbe a tollerare, se non addirittura incoraggiare, la circolazione di opere contraffatte o riprodotte abusivamente e sarebbe pertanto manifestamente in contrasto con tale obiettivo.

69 Inoltre, la Corte ha già dichiarato, in merito all’eccezione di copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, che tale eccezione non comprende l’ipotesi di copie realizzate a partire da una fonte illegale (sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 41).

70 A tale riguardo, la Corte considera che i titolari del diritto d’autore non possono vedersi imporre l’obbligo di tollerare violazioni di loro diritti che la realizzazione di copie private può comportare. Ebbene, se gli Stati membri disponessero della facoltà di adottare una normativa che consenta che riproduzioni per uso privato siano realizzate anche a partire da fonti illegali, ne risulterebbe, con ogni evidenza, un pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L’applicazione di una siffatta normativa nazionale potrebbe comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punti 31, 35 e 40).

71 Ebbene, tali argomenti relativi all’eccezione di copia privata appaiono tutti pertinenti per quanto riguarda l’applicazione dell’eccezione di prestito pubblico e possono pertanto essere trasferiti, per analogia, nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115.

72 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che osta a che l’eccezione di prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Sulla quarta questione

73 In considerazione della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta questione, poiché quest’ultima è stata posta unicamente nell’eventualità in cui fosse stata data risposta affermativa alla seconda.

Sulle spese

74 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

2) Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 6 della direttiva 2006/115, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione europea da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Firme

  • Lingua processuale: il neerlandese.