Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799/Frammenti di lettere dirette a Vincenzio Russo/Frammento IV

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Frammenti di lettere dirette a Vincenzio Russo - Frammento III Frammenti di lettere dirette a Vincenzio Russo - Frammento V

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FRAMMENTO IV

POTERE GIUDIZIARIO


Pagano ha fatto delle ragionevoli riforme sull’organizzazione di questo potere. Mi piace che abbia tolti que’ tribunali correzionali, i quali senza avere il potere giudiziario aveano il dispotico: sia grave, sia leggiera la pena, dev’esser sempre imposta in nome della legge per mezzo di un giudizio. È anche ben fatto, perché piú comodo alle popolazioni, che siesi tolto l’appello dai tribunali di un dipartimento a quello di un altro, e che siesi concesso tra le diverse sezioni di un medesimo tribunale.

Perché Pagano si è arrestato? Perché non ha tentato maggiori riforme? Era facile, per esempio, prevedere che il tribunale di cassazione come veniva ad essere organizzato tra noi, invece di minorare il numero delle liti, lo moltiplicava, e, richiamandole tutte alla capitale, invece di sollevare le province, le opprimeva. Il tribunale di cassazione in Francia fu il successore del parlamento di Parigi, il quale, a dritto e a torto, volea essere il primo parlamento del regno, e spesso rivedeva e cassava le sentenze degli altri parlamenti.

Que’ commissari di governo, che formano tanta parte de’ tribunali repubblicani, sono succeduti agli antichi procuratori del [p. 251 modifica]re; ma molto strane e ben oscure sono le funzioni che loro si attribuiscono: una volta sono fiscali delle parti, una volta fiscali del tribunale, una volta presidenti; talora han troppo di potere, talora ne han troppo poco: la costituzione è sempre in balia degli uomini.

Amo che il potere esecutivo abbia una parte nei tribunali, ma questa parte dev’esser quella che avea il pretore in Roma, e che presso a poco nell’abolita nostra costituzione avea il presidente. Quando si analizza un giudizio, vi si trovano tramezzo molti atti i quali non appartengono al potere giudiziario. Tale è, per esempio, la destinazione del giudice, la quale non troppo ragionevolmente si affida alla sorte; tra perché la sorte non distribuisce equabilmente gli affari, e potrebbe gravar soverchio uno de’ giudici, mentre l’altro rimarrebbe ozioso; tra perché non ha verun riguardo al merito del giudice, il quale è talora maggiore, talora minore, talora piú atto ad un affare che ad un altro. In Roma il pretore destinava i giudici: le parti però aveano il diritto o di sceglierli consentendo, o di ricusarne un data numero. Questo metodo mi pare molto migliore della sorte.

A questo proposito, ti dirò anche che non mi piacciono molto que’ rapportatori, i quali son sempre gli stessi per tutte le cause. Mi piace piú l’antico sistema dei nostri commissari; sistema in cui, essendo tant’i rapportatori quanti sono i giudici, piú sollecito viene ad esser il disbrigo degli affari.

Il pretore in Roma non solo destinava il giudice, ma dava anche l’azione; azione che neanche è parte del giudizio, ma solo un invito al giudice perché vegga se una data legge sia adattabile ad un dato fatto, nel che propriamente il giudizio consiste. I presidenti de’ nostri tribunali per lo piú hanno diritto di dar il loro voto ne’ giudizi, mentre non dovrebbero averlo; e non danno l’azione, perché né azione né regolaritá di giudizio vi è piú tra noi. Nel nuovo sistema si è voluto dare al commissario del governo un diritto quasi equivalente a quello di dar l’azione. Ma l’istanza che egli deve fare, avendo luogo solo nel fine della procedura, non produce piú il vantaggio di renderla regolare; e, non avendo noi formole solenni di azioni, [p. 252 modifica]ad altro non può servire il diritto di far l’istanza, che a dare al potere esecutivo sul giudiziario un’influenza o inutile o dannosa.

Neanche è parte del giudizio l’atto con cui si domanda e si concede l’appello, poiché chi lo domanda altro non dice se non che: — La legge mi accorda questo diritto sussidiario contro la prima condanna; io intendo farne uso: a voi spetta trovarne il modo. — Un tale affare tu intendi bene che non può appartenere ad altri che al governo.

Allo stesso potere esecutivo finalmente si appartiene e la pubblicazione e l’esecuzione della sentenza proferita dai giudici, il far sí che li giudizi non diventino elusorii, che i rei non sfuggano la pena, che gli arrestati sian custoditi...

La polizia sará unita o separata dall’amministrazione della giustizia? Tu rammenterai che nella Cisalpina fu discussa una tale quistione, e, come sempre suole avvenire, si dissero dall’una parte e dall’altra molte cose dalle quali non si conchiudeva nulla: moltissime poi si conchiudevan male, ed infinite conchiudevan tutt’altro di quello che si dovea conchiudere.

Si diceva che diversi erano gli oggetti che la giustizia puniva, e che la polizia preveniva i delitti. Sarebbe stato lo stesso dire che il medico, il quale previene le malattie, debba esser diverso da quello che le guarisce.

Allora nella Cisalpina si discuteva se i ministri di polizia e di giustizia dovessero esser due ovvero un solo. Quistione tale si dovea decidere osservando se agli affari potesse bastare una persona o se ne richiedessero due: conveniva calcolar la forza egli uomini, anziché esaminar la natura delle cose. I francesi, stanchi di una polizia, la quale si chiamava «attiva» sol perché avea le lettere di sigillo, le detenzioni arbitrarie e la Bastiglia, sul principio della loro rivoluzione, quando piú vive erano le memorie de’ sofferti mali, riunirono la polizia alla giustizia: ne’ primi tempi della costituzione direttoriale, quando sorgevano nuovi mali e non si sapevano che gli antichi rimedi, la giustizia fu di nuovo divisa dalla polizia.

Ma dove il numero degli affari non richiegga, come forse in Francia, questa separazione, io amerei che esse fossero riunite. [p. 253 modifica]Non amo una giustizia languida, né soffro una polizia ingiusta. Il nostro carattere politico influisce sul nostro carattere morale. L’uomo avvezzo a portar negli affari la circospetta attenzione di un giudice la porterá anche sulle persone; e, se avven che la polizia, per esser un poco piú attiva, abbia bisogno talora di esser corretta dalla giustizia, piú sollecita e piú facile ne sará la correzione, quando colui a cui è affidata la polizia appartenga al collegio istesso dei giudici, che la deve emendare. Gli uomini sono tali, che piú volentieri si emendano da loro stessi che non si lascian correggere dagli altri.

La polizia non è che la parte attiva della giustizia, e deve naturalmente essere unita al potere esecutivo dei tribunali. A che servono tanti commissari e tanti commessi, moltiplicati all’infinito sopra tutt’i punti del territorio nostro? E ti par male leggiero moltiplicare a questo segno le cariche inutili, le quali dispendiano lo Stato, distraggono i cittadini dalle utili occupazioni, e, rendendoli oziosi, li soggettano alla tentazione di rivolgere a danno della patria quell’attivitá di carica, che non possono impiegare a vantaggio della medesima?

Non so se io m’inganni, ma parmi che il ramo civile e politico nella costituzione del 1795 assorba troppa spesa; e, volendo evitare l’incomodo che soffre una nazione quando gli affari sono superiori alle forze dei funzionari pubblici, si è trascorso nell’altro estremo, non meno pericoloso, di moltiplicare i funzionari pubblici, a segno di renderli infinitamente superiori agli affari.

Gran parte della polizia potrebbe esser affidata agli onesti cittadini. Nel Perú tra dieci famiglie si sceglieva l’uomo il piú saggio ed il piú virtuoso, che invigilava sulla condotta altrui: tra dieci decurioni si sceglieva un centurione; tra i centurioni sí sceglieano degli altri; e quindi degli altri ancora, se bisognasse, finché si giungeva all’unitá, che costituisce il governo... Legge ammirabile, dice Genovesi, che affidava la sicurezza alla custodia della virtú! Noi avevamo un’istituzione quasiché simile nei nostri capodieci; istituzione corrotta, ma che intanto, riformata, potrebbe divenir ottima . . . . . . . . . . . . . [p. 254 modifica]

Io finora non ti ho parlato che dell’organizzazione del potere giudiziario. Questa macchina convien però finalmente che agisca. Ti parlerò io anche delle leggi istesse, dell’ordine dei giudizi, delle formole, delle azioni e di tante altre cose per lo piú trascurate dai nostri scrittori di politica? Molti sí sono occupati di giurisprudenza che riguarda le persone; pochissimi, che io sappia, della giurisprudenza delle cose. Forse, tra tutte le nazioni a noi note, i romani ne conobbero meglio l’importanza, e solo presso i romani la legislazione civile formava parte integrante della costituzione. Dall’esattezza, che noi come troppo scrupolosa deridiamo, del loro diritto civile, dalla regolaritá dei loro giudizi, dalla santitá delle formole loro, nacque l’ascendente grandissimo che presso di loro aveano gli uomini di toga; e cosí potettero bilanciare l’influenza degli uomini di armi, tanto pericolosa in una repubblica guerriera. I romani aveano bisogno egualmente dell’uomo saggio e dell’eroe. I francesi nei primi tempi della loro rivoluzione temettero soverchio l’influenza militare, ed, invece di bilanciarne il potere, vollero togliere al popolo tutt’i bisogni che lo potessero mantenere nella dipendenza, e, mentre temettero gli uomini di armi come oppressori, odiarono gli uomini di toga come impostori. Ma, quando avete tolti al popolo tutt'i bisogni, non gli potete giá togliere tutt’i timori: la forza fisica rimane sempre, e non ha piú il contraposto della forza di opinione: per riuscir nel vostro progetto è necessario che tutto il popolo sia buono; un solo cittadino che sorgerá cattivo rovescerá tutto. In Roma mille volte l’attaccamento, che i romani aveano per la santitá delle formole ed il rispetto che aveano per le leggi del dominio, salvarono lo Stato. Quando i virtuosi ma non saggi tuoi amici, i Gracchi, seducevano il popolo con quelle leggi agrarie che rovesciarono la repubblica, il piú virtuoso dei Scipioni, malgrado l’interesse del momento, tanto potente sugli animi popolari, con un ragionamento di giurisprudenza li contenne nell’ordine e nel dovere.

I disordini della giurisprudenza civile producono nell’Italia meridionale effetti forse piú tristi che nelle altre parti di Europa. I napolitani di Petronio, quelli di monsignor Della Casa, quelli [p. 255 modifica]di oggigiorno, sono stati sempre e sono troppo vaghi di liti. Naturalmente acuti, abusano facilmente delle inavvertenze del legislatore. Questo carattere nazionale li rende cavillosi, quando il legislatore non lo cura; fraudolenti, quando un legislatore come Pietro di Toledo ne voglia usare per suo solo vantaggio: ma un legislatore saggio, che ama la patria e conosca la nazione, lo converte facilmente in amore per la regolaritá dei giudizi ed in rispetto per la proprietá e per le leggi. Un legislatore saggio potrebbe far rivivere i romani...