Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/2.2

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I beneficiari economici di Century One e Universal One e i rapporti di Paolo del Bue con la famiglia Berlusconi

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I beneficiari economici di Century One e Universal One e i rapporti di Paolo del Bue con la famiglia Berlusconi
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[p. 91 modifica]I due temi vanno trattati congiuntamente, per la loro stretta interconnessione.

Nel corso delle sue deposizioni nel processo All Iberian, David Mills, quando gli venne domandato cosa sapesse delle società Century One Entertainment Limited e Universal One Limited dichiarava, come si è già visto1, di non sapere cosa fossero, di averne solo “sentito i nomi”, che esse erano seguite dalla Maynard, che erano di Arner, che si occupavano di commercializzazione dei diritti, di non sapere perché facessero parte della Fininvest B, di non aver mai curato i rapporti delle due società con Principal Communications, di aver saputo da Maynard che “Del Bue della Arner” si era ad un certo punto presentato presso Edsaco dicendo che le società erano sue e prendendo la relativa documentazione, di non sapere che Edsaco se ne era trattenuta una copia, poi acquisita dalla Autorità Giudiziaria italiana.

Queste affermazioni sono ampiamente smentite dalla documentazione in atti, e la loro falsità è pertanto macroscopica.

Fra gli atti allegati al fascicolo del dibattimento, e depositati dal P.M. in data 13 aprile 2007, nel fascicolo denominato “Century One e Universal One” sono contenuti i documenti reperiti a seguito della perquisizione effettuata dalla Polizia Federale svizzera (nel quadro dell’attività rogatoriale richiesta dall’Italia) e altro, come meglio si vedrà nel prosieguo. La perquisizione era stata eseguita [p. 92 modifica]il 14 novembre 1996 presso gli uffici della fiduciaria Bonzanigo, a Ginevra, ed aveva portato al rinvenimento dei dossiers relativi, fra l’altro, a Century One Entertainment e Universal One.

Si tratta delle “Risoluzioni” con le quali il 25 giugno 1991 veniva conferita a Paolo del Bue la “General Power of Attorney” per entrambe le Società, e della nota dello studio Carnelutti a Bonzanigo, datata 28 giugno 1991, relativa alla nomina del direttore delle medesime società.

Seguono i contratti preliminari di compravendita di azioni fra Holding Italiana Prima s.p.a. (con la firma, per essa, di Luigi Foscale: si rilegga – in relazione alla proprietà delle società Holding Italiana – quanto scritto nella nota 11 del precedente capitolo) e ciascuna delle due società (del 31 dicembre 1990); i documenti relativi alla apertura dei conti correnti delle società domiciliate nelle British Virgin Islands, con potere di firma individuale a Paolo Del Bue (del 21 e 28 giugno 1991).

Segue altresì, di evidente interesse in questa sede, la certificazione relativa al capitale, alla sede di registrazione, al nome del direttore e quant’altro, compreso il “Certificato di incorporazione”, in cui si dà atto della precedente denominazione (Principal Television Ltd., già Accent Investments Ltd. quanto a Century One, e già Timor Holdings Ltd quanto a Universal One). Tali due ultime certificazioni sono firmate da David Mills e datate 21 giugno 1991.

È documentata in atti l’entità dei prelievi in contanti effettuati negli anni 1991-1994 sui conti di ciascuna società: quasi 71 miliardi di lire italiane sul conto di Century One, oltre 32 miliardi di lire italiane su quello di Universal One. I relativi “giustificativi” il 3 gennaio 2002 furono trasmessi all’Autorità Giudiziaria elvetica nell’ambito della commissione rogatoriale in corso.


Fra i documenti acquisiti vi sono anche un grafico manoscritto e una proposta di struttura di ciascuna holding (“PROPOSED HOLDING STRUCTURE”).

Nel grafico sono indicati i beneficiari di Volcameh Trust (P.S.B) e Muesta Trust (M.B), ed il percorso attraverso il quale da ciascuno di essi si arrivava, rispettivamente, a Universal One (già Principal Television Ltd., già Timor Holdings Ltd) e Century One (già Principal Television Ltd., già Accent Investments Ltd.).

Nel documento “PROPOSED HOLDING STRUCTURE” si legge fra l’altro:

“l. Devono essere create due strutture identiche, una per il figlio A e una per il figlio B.

2. Ogni struttura sarà composta da una società residente alle Isole Vergini Britanniche (che acquisterà le azioni delle società italiane) posseduta al 100% da una società irlandese non residente. Le azioni di ogni società irlandese verranno detenute da una trust company separata residente in Guernsey. Le <trust companies> verranno create ad hoc. Le azioni di ogni società saranno detenute nella forma di uno <strict trust> per X, per l'intera durata della sua vita, e successivamente per un figlio. [p. 93 modifica]3. Il direttore di ogni società BVl sarà la Sig.ra T. Ghazvini, un'impiegata di Carnelutti e capo del dipartimento dei servizi societari” (che non potrà vendere alcuna partecipazione senza l’approvazione della società irlandese). “Un Power of Attorney [procura] verrà dato a Carlo Bernasconi per lo scopo di fare attività commerciale per procurare gli introiti necessari per la società”.

In data 14 dicembre 1990 venivano costituiti Muesta Trust, beneficiario economico Marina Berlusconi, e Volcameh Trust, beneficiario economico Piersilvio Berlusconi, e in entrambi gli atti è contenuta la clausola 3.1: “E' fatto espresso divieto ai Trustees, per la durata della vita del padre del Beneficiario Principale, di disporre di ogni capitale, rendita od azione facenti parte del Trust, eccetto che con il consenso di Livio Gironi, Gian Carlo Foscale o Fedele Confalonieri; consenso da comunicarsi per il tramite di Mackenzie Mills, 76 Shoe Lane, London, EC4A 3JB”.

Alla clausola 8.3 David Mills è indicato dai trustees quale loro esecutore (così nel testo italiano; in inglese: “their successor in practice”).


Risulta dunque evidente il fatto che Mills sapesse di quali società si trattava, a quale scopo erano state costituite, chi fosse il beneficiario economico di ciascuna.

Risulta altresì evidente il ruolo, nella vicenda, del “padre del beneficiario principale” (vale a dire il mai nominato Silvio Berlusconi) e quello di Gironi, Foscale e Confalonieri.


Paolo Del Bue e Livio Gironi, nella loro qualità di imputati di reato connesso (come si è già precisato nel capitolo “Svolgimento del processo”), si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il primo in particolare si è avvalso di tale facoltà in relazione a tutte le domande che concernevano i suoi rapporti con la Fininvest, Silvio Berlusconi e la sua famiglia, le società Century One e Universal One.

Il verbale dell’esame di Del Bue, svoltosi in rogatoria a Lugano il 14 luglio 2008 a seguito di una tormentata vicenda, descritta nel capitolo “Svolgimento del processo”, può essere così sintetizzato:

Dopo aver detto che i suoi rapporti con la Fininvest erano iniziati nel 1991, si avvaleva della facoltà di non rispondere quanto al loro contenuto, ai soggetti con cui li intratteneva, alle operazioni gestite per il Gruppo.

Negava di aver avuto rapporti diretti con Silvio Berlusconi, si avvaleva della facoltà di non rispondere quanto ai rapporti con i familiari di costui e con Carlo Bernasconi; al ruolo di Marina e Pier Silvio Berlusconi rispetto alle società Century One e Universal One; al grafico che riconduce a costoro le due società. [p. 94 modifica]Affermava di ricordare molto vagamente di aver visto Mills, occasionalmente una o due volte, forse quale accompagnatore di qualcuno, e di non aver avuto con lui rapporti professionali, che aveva avuto invece con Edsaco (“noi avevamo come Arner un rapporto abbastanza intenso con una Società che si chiamava Edsaco, la quale poi mi sembra abbia comprato la società dove lavorava David Mills; ma i nostri rapporti sono sempre stati legati alle persone che lavoravano alla Edsaco”).

Affermava che Mills non aveva conoscenza dei rapporti fra la fiduciaria Arner e Fininvest (ma gli era stato chiesto: fra Arner e Berlusconi e la sua famiglia): “da parte nostra non poteva avere nessuna informazione”.

Del Bue si avvaleva della facoltà di non rispondere in relazione alle domande concernenti la costituzione e la gestione delle società offshore nominate Fininvest B Group; alla proprietà del cosiddetto Fininvest B Group; alle società Century One Limited e Universal One; alle operazioni bancarie da lui eventualmente eseguite o conosciute sui conti di tali società, alle quali comunque (affermava) si riferivano le procure in cui egli era indicato come beneficiario, predisposte su suo incarico da personale della struttura di Mills; a chi gli avesse dato istruzioni per operare su tali conti e chi ne fosse il beneficiario economico; se avesse effettuato prelevamenti in contanti sui conti di Century One e Universal One ed a chi fossero stati consegnati i contanti; alla sua dichiarazione resa alla Finter Bank & Trust di Nassau circa il fatto di conoscere personalmente il beneficiario economico di Century One e Universal One; al luogo in cui erano e sono custoditi i contratti di vendita dei diritti da Century One e Universal One a Fininvest e poi a Mediaset; all’incarico ricevuto di prendere i files di Century One e Universal One dopo che non erano stati prodotti durante la perquisizione del 16 aprile 1996; al suo successivo incontro con Mills e con l’avv. Acampora presso lo Studio Withers.


David Mills, nelle sue deposizioni del gennaio 1998, aveva attribuito a Tanya Maynard ogni responsabilità in ordine alla creazione delle società Century One e Universal One, delle quali affermava di non sapere praticamente nulla.


Tanya Maynard, come si è già scritto nel precedente capitolo, aveva lavorato con Mills tra il gennaio ’89 e il luglio ’94, dal 1991 quale direttrice di CMM.

Le sue dichiarazioni vanno qui sinteticamente riportate, nelle parti relative alle due società di cui si tratta. Accusa e difesa nel porre le domande facevano riferimento al fascicolo di documenti predisposto dal P.M. per la rogatoria: ed a tale fascicolo (faldone 4 bis) qui ci si riferisce, per comodità di esposizione. [p. 95 modifica]Quanto al documento di pag. 98 cartellina H del faldone dell’accusa (il già menzionato “PROPOSED HOLDING STRUCTURE”), la teste spiegava di aver effettivamente stilato lei stessa il grafico allegato al documento, aggiungendo però che non erano in suo possesso le informazioni sufficienti per definire le due strutture, identiche: per la prima “si suggerisce di costituire un trust con le azioni della società Volkameh Limited, una società irlandese; Zirconium Limited dovrebbe essere il fiduciario (‘tee’ sta per trustee, amministratore fiduciario), Volkameh avrebbe posseduto la Universal One Limited”.

La nota “Formerly Principal Communication ltd” era stata da lei scritta per ricordare il nome precedente della società, “perché cambiavano nome regolarmente”.

La scritta in alto “ben: P.S.B.” indica chi fosse il beneficiario ultimo: “per costituire un trust è necessario fornire determinate informazioni alle autorità … anche dire chi dovesse essere il beneficiario ultimo”. P.S.B era uno dei figli di Berlusconi, poteva essere Pier Silvio Berlusconi. La seconda era “una struttura duplicata”, ove “MB” sta per Marina Berlusconi. Maynard non aveva mai incontrato nessuno dei due, non sapeva se li avesse incontrati David Mills. Riteneva comunque di averne saputo i nomi dopo che Mills aveva ricevuto le relative istruzioni, e per collocare la circostanza nel tempo si riportava al documento contenente l’elenco delle società del Gruppo Fininvest B, datato 5 maggio ’94 (cfr. pagg. 96-97 del medesimo faldone 4 bis).

Al punto 4 del documento “PROPOSED HOLDING STRUCTURE” si legge che ogni società avrebbe dovuto per legge avere due direttori: uno era David Mills e l’altro Patrick Lonk, un cittadino del Belgio: “Patrick Lonk era il mio fidanzato allora, io avevo deciso di dare le dimissioni e andare in Belgio e sposarlo, e io e lui avremmo fornito dei servizi. Non è poi successo...”; il ruolo di Lonk doveva essere solo formale, di “amministratore nominato”: così aveva suggerito David Mills. Lonk si era poi dimesso quando era tramontata l’idea che lei si trasferisse in Belgio e lo sposasse. Maynard non ricordava l’esatta successione degli eventi, e quindi neppure quando fosse stato deciso che Lonk sarebbe stato nominato direttore.

Il documento – per motivi che non venivano esplicitati – non era stato consegnato ai revisori della banca Cantrade: era invece stato trovato dallo stesso Amman, o chi per lui, quando era stato passato in rassegna tutto il materiale esistente ai fini della due diligence.

La teste non sapeva dire perché i documenti di Universal One e Century One non fossero stati dati alla Polizia durante le perquisizioni agli uffici di Edsaco avvenute a Londra nell’aprile 1996, non aveva neppure un ricordo preciso di dove si trovassero: poiché lei stessa aveva identificato i documenti da consegnare alla polizia, poteva immaginare che i nomi delle due società non fossero contenuti nell’elenco: “quindi posso presupporre che questi file non erano in effetti contenuti nelle liste di società, nel mandato … io ho semplicemente rivisto un attimo la lista delle società, ho [p. 96 modifica]passato in rassegna questa lista e secondo la mia memoria dicevo sì, no, sì, no, ecco di che cosa posso ricordarmi”.

Il suo ruolo all’atto della perquisizione risultava confermato dalla lettura del memorandum relativo alla perquisizione, scritto da Matthew Wickers, il suo superiore diretto in Edsaco (documento già esaminato, reperibile nella cartellina H del faldone 4 bis, pagina 95): Maynard dichiarava di non aver partecipato alla riunione di Mills con gli avvocati, anzi di non aver neppure saputo nel corso della perquisizione che Mills fosse all’interno dell’edificio; Wickers era andato da lei e le aveva chiesto “di identificare questi nomi sul file”, solo questo.

La teste confermava di aver assunto il ruolo di “direttrice nominata” di Century One e Universal One: “magari per facilitare la costituzione della società o perché magari non avevamo i nomi dei funzionari, degli azionisti o di altre cose, quindi per facilitare le cose a volte io ero la direttrice, la mia segretaria magari era l’azionista; naturalmente si trattava di un sistema molto informale e di un ruolo non commerciale, semplicemente per fare andare avanti le cose”.

Fin da allora supponeva comunque che si trattasse di società coinvolte nell’acquisto e nella vendita dei diritti di trasmissione televisiva: “... un diritto di trasmissione veniva acquistato e poi rivenduto diciamo a fette, per così dire, a pezzi”.

In relazione alle due società Century One e Universal One, non molto attive a suo dire, le istruzioni (“istruzioni minime … basilari, ecco, istruzioni di tipo amministrativo”) venivano impartite da Mills o anche dal cliente.

A proposito dell’uso del termine “cliente”, Maynard precisava di usare le parole “cliente”, “beneficiario”, “proprietario beneficiario” come “termini liberi e la persona da cui io prendevo istruzioni era la persona nominata... scusate, assegnata alla mia classifica, A o B, oppure la persona che io sapevo aveva costituito la società, oppure la persona che mi diceva da chi potevo prendere istruzioni. In questo caso particolare credo che si trattasse di Fininvest e di Arner, ... se Arner agisse come intermediario per Fininvest questo non lo so… Arner ... praticamente forniva servizi aziendali e amministrativi per clienti tipo la Fininvest, o altri privati”.

Il documento di pag. 121 della più volte citata cartellina H (faldone 4 bis) a dire di Mayard riguarda Century One Entertainment Limited ed è un fax diretto a Del Bue, titolare della fiduciaria Arner (presso la quale non si era mai recata), in cui si rende noto l’invio dei documenti statutari e si attesta che il certificato azionario originale è stato inviato a Lugano nel maggio ’93: la teste non sapeva spiegare perché tali documenti venissero mandati a Del Bue in copia nel luglio ’95 (quando, come si è detto, erano già notoriamente in corso le indagini da parte della magistratura italiana per corruzione e altro, che sarebbero sfociate nei processi n. 1612/96 e 3510+3511/96): affermava soltanto di aver redatto il fax perché così le era stato chiesto. [p. 97 modifica]Del documento di pag. 122, il fax inviato il 24 novembre 1995 a Scott da Julian Beardsley, già esaminato, concernente il trasporto degli scatoloni 43-45 “al di fuori dei nostri uffici”, la teste non ricordava nulla, perché in quella data era in maternità. Era rientrata poi, lavorando presso Edsaco, “una settimana prima della perquisizione dell’ufficio antifrode”, la seconda settimana dell’aprile ’96.

A pag. 101 del medesimo fascicolo si legge l’atto fiduciario di costituzione del “Muesta trust” tra Marina Berlusconi e Quality Court Trustees (Channel Islands) Limited datato 14 dicembre 1990, inviato da “CarMac” (Carnelutti/Mackenzie) a un numero di fax di Milano (39-2- …), costituito ai sensi della legge di Guernsey, sottoscritto da Marina Berlusconi (pag. 109). Maynard non sapeva dire se fosse stato inviato in Italia o dove costei lo avesse firmato, e dichiarava che era il trust collegato alla società Century One (come si evince dal già menzionato grafico manoscritto, pag. 100). Aggiungeva: “i trust erano operativi, nel senso che la documentazione era stata elaborata, era stata gestita, però non sono mai state conferite delle attività … , quindi dopo l’abbiamo sciolto, dopo un anno... un paio di anni, quindi abbiamo chiesto che tutte le entità venissero chiuse e di inviarci poi le fatture, perché il mio ruolo era anche quello di proteggere il cliente, quindi non volevo addebitare spese inutili”. Non ricordava però nulla dell’atto di scioglimento (se lo avesse redatto lei lo avrebbe documentato), né le era mai stato detto perché la proposta di struttura non avesse avuto seguito e i trust non fossero stati utilizzati.

Il documento di pag. 135 (della medesima cartellina H, faldone 4 bis) è una lettera datata 19 aprile 1996 (tre giorni dopo la perquisizione) e scritta da Arner Fiduciaria (la firma “potrei dire che è Paolo Del Bue”); vi è menzionata una consegna di documenti a Paolo Del Bue: Maynard dichiarava che, benché non lavorasse in CMM, era stata avvertita della presenza in ufficio di Del Bue e le era stato chiesto di reperire dall’archivio i files relativi a Principal Network Limited, Century One Entertainment Limited, Universal One Limited; li aveva portati nell’ufficio di Sarikhani dove si trovava Del Bue, e se ne era andata. Non erano molti documenti, erano dei dossier di documenti, sottili, ricordava di aver fatto un solo viaggio: poteva trattarsi di statuto, corrispondenza, non necessariamente di fatture.

La teste non sapeva precisare nulla in ordine ai rapporti fra Del Bue e Mills.

Non sapeva precisare nulla neppure in relazione al documento di pag. 131 della cartellina H, una lettera di accompagnamento di un fax datata 13 settekmbre 1995, con destinatario “Rose Cottage”, all’attenzione di P.M. Stokes (un direttore nominato), con oggetto “Universal One Limited”, in cui è scritto che doveva essere firmata e restituita una relazione finanziaria (“financial statement”) di Universal One. Maynard non sapeva dire se la relazione si trovasse presso CMM o presso Edsaco e da chi fosse stata scritta: poteva esser stato qualcuno di Universal One o di Fininvest, “non è facile [p. 98 modifica]dirlo”, probabilmente non a Londra perché “per queste società la contabilità veniva fatta altrove, veniva fornita a noi solo per le firme, se necessario”.

L’esame della testimone terminava con l’affermazione che Del Bue non era il beneficiario economico di Century One e di Universal One ma “un intermediario”, e che la documentazione bancaria delle due società veniva probabilmente trasmessa non a CMM (che sui conti non poteva operare) ma ad Arner Fiduciaria.


Dunque dalla deposizione di Tanya Maynard emerge nettamente che essa non aveva un ruolo concretamente dirigenziale, non aveva autonome facoltà decisionali. La circostanza si desume con chiarezza anche dal complesso delle dichiarazioni di Pierre Amman, riportate nel precedente capitolo.

È dunque assolutamente falsa l’attribuzione a Tanya Maynard, operata da Mills nel corso delle deposizioni del 12 e 19 gennaio 1998, della responsabilità nella creazione delle strutture Century One e Universal One, strutture invece da lui stesso ideate e rispetto alle quali Maynard aveva compiti meramente esecutivi.


Esaminando ora in particolare la posizione di Paolo Del Bue, si deve ricordare che – come accennato da Maynard – le due strutture di trust non divennero mai operative, ma le due società vennero comunque create. Si è già visto che vennero per esse aperti nel giugno 1991 conti correnti presso la Banca Svizzera Italiana, sui quali poteva operare appunto Paolo Del Bue, dai quali vennero effettuati prelevamenti in contanti per un ammontare equivalente a oltre 100 miliardi di lire (più di 50 milioni di euro) negli anni 1991-1994.


Poiché non vi è dubbio alcuno, dalla documentazione acquisita, che le due società facessero riferimento diretto a Silvio Berlusconi e ai suoi figli Marina e Piersilvio, l’attribuzione del potere di firma sui conti a Del Bue è assolutamente indicativa del suo strettissimo rapporto di fiducia con costoro.

Tale rapporto emerge evidente anche dal fatto che, dopo la perquisizione presso Edsaco del 16 aprile 1996, fu proprio Paolo Del Bue a recarsi a Londra a prelevare tutta la documentazione delle due società: il fatto risulta dalla menzionata lettera della fiduciaria Arner, a firma Del Bue appunto, datata 19 aprile 1996, in cui si legge che Arner non aveva più necessità dei servizi di CMM, e si preannunciava l’arrivo di Del Bue, al quale avrebbero dovuto esser consegnati tutti i documenti esistenti e relativi a Principal Network, Century One e Universal One.

Tanya Maynard, nella sua deposizione, ha pienamente confermato tali circostanze. [p. 99 modifica]Per concludere: la falsità e reticenza delle dichiarazioni di Mills in ordine alla reale proprietà delle società Century One e Universal One risulta dalle prove orali e documentali raccolte. Egli era a perfetta conoscenza che le società erano state create per volontà diretta di Silvio Berlusconi, che intendeva così trasmettere una parte del proprio patrimonio ai figli Marina e Piersilvio – mantenendone però il controllo fino al proprio decesso, con una facoltà decisionale delegata solo a Gironi, Foscale e Confalonieri, da comunicarsi per il tramite esclusivo dello studio di David Mills – e che i capitali ad esse afferenti erano gestiti da Paolo Del Bue per conto della famiglia Berlusconi.

Di quanto sopra la deposizione confessoria di Mills del 18 luglio 2004 davanti ai P.M. milanesi – sul punto mai ritrattata – e le sue affermazioni agli ispettori di Inland Revenue, come si vedrà nel capitolo concernente la confessione dell’imputato, costituiscono pieno riscontro.






Note

  1. Si riportano solo per comodità di lettura alcuni passaggi della deposizione di Mills concernenti questo tema:

    “P.M. … Lei sa che cosa sono queste società?
    T. No. Precisamente no, perché lei deve capire che io non ho seguito le società da vicino e in dettaglio. Era la Maynard che aveva il lavoro di seguire le società giorno per giorno. Io sicuramente ho saputo, ho sentito parlare di queste società, ho sentito dire i nomi, ma dalle ricerche che feci a suo tempo mi risultava, quelle due società mi risultavano di essere di proprietà di Arner, cioè mi han detto che erano di Arner allora.
    P.M. E com’è che facevano parte del Gruppo B?
    T. Non lo so, perché non ero io a preparare quell’elenco.
    P.M. Lei sa che tipo di attività hanno condotto queste due società?
    T. Io, come dicevo, ho sentito che commercializzavano dei diritti, ma non so precisamente cosa.

    P.M. Senta, lei sa che fine hanno fatto le carte, la documentazione dell’Edsaco relativa alla Universal One e la Century One?
    T. Ho sentito, sì.
    P.M. Cioè?
    T. Che… si chiama Del Bue della Arner, si è presentato presso l’Edsaco dicendo che le società erano sue e che voleva avere le sue carte indietro. Non ero presente, ho sentito.
    P.M. Gliel’hanno riferito.
    T. Me l’ha detto Maynard, sì”.