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L. 4 giugno 1914, n. 563 - regolamento per gli Istituti di vigilanza privata

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1914 Indice:Legge 563 1914.pdf diritto diritto L. 4 giugno 1914, n. 563 Intestazione 4 giugno 2024 75% Diritto

Regolamento per gli Istituti di vigilanza privata
1914
G.U. di pubblicazione: 27 giugno 1914 n. 152
Entrata in vigore: 12 luglio 1914
Documenti collegati:
Legge 6 giugno 1914, n. 563, in materia di regolamento per gli Istituti di vigilanza privata


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REGIO DECRETO 4 giugno 1914, n. 563

Col quale viene approvato l’annesso regolamento per gli Istituti di vigilanza privata. (014U0563)

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III


per grazia di Dio e per volontà della Nazione


RE D’ITALIA


Visti gli articoli 45 e 56 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª), che regola il servizio e le attribuzioni per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;


Visto l’art. 44 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690;


Visti gli articoli 82 e seguenti del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666;


Udito il parere del Consiglio di Stato; [p. 2 modifica]

Sentito il Consiglio dei ministri;


Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente del Consiglio dei ministri;


Abbiamo decretato e decretiamo:


È approvato l’unito regolamento per gli Istituti di vigilanza privata, che sarà visto e sottoscritto, d’ordine Nostro, dal ministro dell’interno.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 4 giugno 1914.


VITTORIO EMANUELE.


Salandra.


Visto, Il guardasigilli: Dari.



REGOLAMENTO

per gli Istituti di vigilanza privata. [p. 3 modifica]

Art. 1.


I Comuni, i corpi morali e i privati possono, con l’approvazione del prefetto, consociarsi per la nomina delle guardie particolari menzionate nell’art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, da destinare alla custodia in comune delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.


Possono altresì giovarsi dell’opera degli Istituti che, sotto qualsiasi forma o denominazione, siano autorizzati dal prefetto a provvedere, mediante guardie particolari, alla vigilanza ed alla custodia dei beni anzidetti.


Art. 2.


Per ottenere l’approvazione di cui al primo comma dell’articolo precedente, i proprietari debbono produrre al prefetto, in doppio esemplare, l’atto scritto da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, l’indicazione dei rispettivi beni da custodire, la durata della consociazione, le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei consociati, il numero e le generalità delle guardie.


L’approvazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. [p. 4 modifica]

Art. 3.


L’autorizzazione occorrente a chi intende impiantare o esercitare gli Istituti di vigilanza di cui al secondo comma dell’art. 1, non si concede alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio né a quelle che abbiano subito qualsiasi condanna per delitto, o che risultino alla autorità di pubblica sicurezza di non buona condotta.


Non si concede altresì a chi non è cittadino italiano.


L’autorizzazione è revocata quando il concessionario venga a trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate.


Art. 4.


L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.


Può altresì essere negata ogni qualvolta, in vista del numero e della importanza degli Istituti già esistenti, non convenga consentire l’esercizio di altri. [p. 5 modifica]

Art. 5.


La revoca dell’autorizzazione importa l’immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall’Istituto.


Art. 6.


L’atto di autorizzazione deve esplicitamente contenere l’indicazione del Comune o dei Comuni in cui l’Istituto è autorizzato a funzionare e l’approvazione delle tariffe per le operazioni o per l’abbonamento al servizio di vigilanza e di custodia, dell’organico delle guardie adibitevi, della mercede minima da corrispondersi ad esse, dell’orario di servizio, del turno pel riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.


Le guardie dovranno essere inscritte alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai e a quella per gli infortuni sul lavoro.


Art. 7. [p. 6 modifica]

Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell’Istituto deve essere espressamente autorizzata dal prefetto.


Art. 8.


I titolari degli Istituti di vigilanza hanno l’obbligo di comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente, e di dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie particolari che avessero cessato dal servizio.


Debbono altresì essere, nello stesso modo, comunicati al prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi, con precisa determinazione, quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.


Art. 9.

Il rilascio dell’autorizzazione deve essere subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di [p. 7 modifica]una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.


La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’Istituto, nonché della osservanza delle condizioni indicate nell’atto di autorizzazione.


Il prefetto ordinerà lo svincolo e la restituzione della cauzione quando il concessionario, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, proverà di non avere obbligazioni pendenti in dipendenza del servizio al quale era autorizzato l’Istituto.


Art. 10.


Le disposizioni dell’art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, e degli articoli 82, 84, 85, 86, 87 del regolamento 20 agosto 1909 n. 666, sono applicabili alle guardie dipendenti dalle consociazioni fra proprietari e dagli Istituti di vigilanza.


Dette guardie riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, a tergo del quale dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, del cui accertamento esse sono specialmente incaricate. [p. 8 modifica]

Art. 11.


Le guardie sono obbligate a prestarsi a tutte le richieste che loro venissero dirette dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.


Art. 12.


Il termine per ricorrere al Ministero dell’interno contro i provvedimenti del prefetto è di giorni 30.


Visto, d’ordine di Sua Maestà;


Il ministro dell’interno

SALANDRA.