Protocollo per l'interpretazione dei trattati del 1845 e 1847, relativi alla ferrovia sardo-elvetica

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Parlamento del Regno di Sardegna

Giuseppe Galletti/Paolo Trompeo Indice:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf Protocollo per l’interpretazione dei trattati del 1845 e 1847, relativi alla ferrovia sardo-elvetica Intestazione 17 aprile 2022 25% Da definire

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Protocollo segnato a Torino il 18 luglio 1853 dai delegati di Sardegna, di San Gallo e dei Grigioni per l’interpretazione dei trattati 30 ottobre 1845 e 46 gennaio 1847.

Comunicato alla Camera il 3 gennaio 1854
dal ministro per gli affari esterì (Dabormida).

Signori! — Nel corso del mese di giugno prossimo passato i Governì dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni si diressero a quello dei Cantone Ticino, perchè volesse [p. 729 modifica] provuocare dal Gran Consiglio la concessione dimandata dalla società nuovamente costituita per il Lucmagno, per il tronco di strada sul territorio ticinese, dal confine Grigione al confine degli Slatì di Sua Maestà il Re di Sardegna, Tale richiesta da parte dei Governi di San Gallo e dei Grigioni era appoggiata allo favorevoli circostanze, che ora si presentano, per potere sperare con fondamento di venire a capo della grandiosa impresa, di unire il sud col nord, mediante una ferrovia per it Lucmagno.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino in tuogo di annuîre a quell’istanza, credette opportuno, sulla dimanda del Consiglio d’amministrazione della strada ferrata centrale svizzera, ta quale chiedeva per sè la concessione della linea da Locarno sino a Biasca, e da Biasca per le Alpi, passando per il San Gottardo o per il Lucmagno, secondo le risullanzo degli studi da praticarsi, di non oceuparsi per ora della dimanda di concessione della società del Lucmagno, ma di convocare straordinariamente il gran Consiglio, al più tardi ai primi del prossinno settembre, ner trattare e risol sere questo importante oggetto.

In sì fatta condizione di cose, i Governi dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni dall’un lato, e quello di S. M. il Re di Sardegna dall’altro, avendo dovuto convincersi che e autorità ticinesi caddero in errore sul modo d’interpretare le intenzioni dei Governi summenzionati, sopra diversì punti relativi alla questione della strada ferrata del Lucmagno, hanno giudicato conveniente di combinare una conferenza nella quale senissero dale quelle spiegazioni e dichiarazioni che si sarebbero credute necessarie per chiarire ta questione.

I sottoscritti pertanto a ciò debitamente incaricati da parte dei rispettivi Governi, bene esominata la questione medesima, credono potere stabilire quanto segue:

L’equivoco nel quale caddero le autorità ticinesi, e che produsse la sospensione della definitiva risoluzione delle cose, i riferisce più specialmente a due puoti principali: 1° sc la convenzione stipulata fra i Cantoni di San Gallo, Grigfone e Ticino il 50 ottobre 1845, risguardante }la costruzione di una ferrovia dal lago Maggiore al lago di Costanza e Zurigo, e quella concbiusa fra i suddetti tre Cantoni ed il Governo di S.M. il Re di Sardegna il 16 genaaio 4847, risguardante la medesima strada ferrata, non che oggelti di commercio e transito, sia o no tuttora ia vigore;

2° Se i sussidi decretati dal Parlamento e Governo di S.M. il Re di Sardegna, per facilitare l’esecuzione della profettata strada che unir deve il lago Maggiore al lago di CoManza, a terinini della legge 5 giugno 1855, possana all’uopo renir concessi anche per un’altra linea, diversa do quotta del lucmagno.

Riguardo a questi due punti, pertanto dichiarano i detefili qui sottoscritti, ia conformità alle istruzioni dei rispetti loro committenti, e sotto espressa riserva della loro raLtica, quanto segue:.

1. Ia rapporto alla vatidità delle convenzioni sovracitate, sere stato come to è tuttora l’idea fondamentale e lo scopo dei contraenti, la realizzazione di una strada ferrala che unit deve i) sud col nord, attraversando il Lucmagno; per questo, essersi tupegnati a procurare ogni possibile facilita lione ad upa società solida che si fosse presentata per attifarne l’esecuzione, e, nel caso che una prima fallisse allo scopo, accettare anche un’altra che a quella sì sostituisse.

Non potere in proposito essere più esplicita la conven. Hone del 16 gennaio 1847, ove all’articolo 7 si legge quanto segue;

«Art. 7. De plus pour faciliter la construction du chemin de fer pour Je Luclmanior, le Gouveruomient de Sa Majesté Sarde déelare sa disposition à venir en aide aux concessionpaires actuels, ou de tous autres qui pourraient levr dire substitués, fant pour son influence, que pour des moyens pécuniaires.»

Ju consegnenza sì riguarda a torto il ritiro della concessione al primitivo concessionario ordinato dal Gran Consiglio dei Grigioni sotto la data dei 2 luglio 1852, come una soppressione della convenzione, poichè io stesso Gran Consiglio accordò subito ad altri concessionari la concessione stessa, ed agì quindi perfettamente nello spirito e net senso del trattato. Giò venne pure dichiarato nel modo il più positivo dal delegato Grigione, nel protocollo di una conferenza tenutasi in Berna il 4° febbraio del corrente 1883, dietro istanza del Governo del Ticino, allo scopo preciso di mantenere nel loro vigore i trattati del 4845 e 1847, conferenza che venne presieduta dal deputato dello stesso Cantone Ticino.

Io riguardo poi a San Gallo, il delegato di quel Cantone dichiara: che dopo la conclusione dei trattati 1845 e 1887 il Governo San Gallese non fu mai in grado di dare definitivamente sul suo territorio la concessione alla primitiva società della ferrovia del Lucmagno (società promotrice), non essendosi questa mai seriamente anonnciata per la costruzione, nè avendo dato dichiarazione alcuna di volere assumersi i relativi obblighi convenzionali.»

La concessione decretata dal Cantone di San Gallo softo P8 gennaio anno corrente, alîa così detta società della ferrovia del Sud-Est contiene quindi la prima esecuzione della convenzione che lo stesso poteva praticare dal canto suo.

Detla convenzione non può quindi con ciò aver perduto menomamente la sua forza; ma avvi di più; contemporaneamente alla concessione (toccante del resto precisamente te linee espresse nelle convenzioni 181% e 1847 aî laghi di Costanza e di Zarigo) si assunse dal lato San Gallese ancora l’assicurazione di una compartecipazione a questa impresa di due milioni di lire, ed inoltre di altri ire quarti di milione, come pure si fece una convenzione coi Grigioni, in forza della quale il Cantone di San Gallo, per non abbandonare la Dase dei {rattati del 1885 e 1847 in qualsiasi guisa, operò perchè il Cantone dei Grigioni volesse accordare alla società attuale della ferrovia del sud-est, 0 ad attra concessionario meritevole dî fiducia, la linea da Coira fino ai confini del Ticino, tosto che se ne facesse soddisfacente dimanda. Tale ohHigezione venne assunta di buon grado dai Gran Consiglio dei Grigioni, aggiungendovi contemporaneamente la compartecipazione di due milioni, che venne approvata dai comuni di quel Cantone, e messa poi în esecuzione, coll’avere il Governo grigione accordata effellivamente la concessione a quella società, Finalmente detta società del sudest si unì il 3 giugno con quella che poi si fece a chiedere al Canton Ticino la concessione della linea sul territorio del Cantone medesimo, Se poi si volesse asserire che il fratlato del 1847 sia stato annullato dal successivo trattato stipulato fra la Confederazione svizzera e S. M. il Re di Sardegna, in data 8 giugno e 4 agosto 1854, si andrebbe egualmente errato.

Risulta dai protocolli dei Consigli legislativi federali che, allorquando si trattò della ratificazione del trattato summenzionato, uno degli incaricati della stipulazione di quel trattato medesimo fece la precisa dichiarazione, che il trattato del 16 gennaio 1847 veniva riguardato da ambo i contraenti come in vigore, e che, se non erane stata fatta menzione nel trattato del 1831, ciò doverasi al motivo che per norma di [p. 730 modifica] diritto internazionale i irattati antericri non derogati da posteriori convenzioni mantengono ii loro pieno vigore nel senso e come vennero stipulati.

Si fece ancora osservare, come prova che il Governo sardo riconosce in fatto la validità di quel trattato, la circostanza che gli svizzeri appartenenti a quei Cartoni godono delle facilitazioni menzionate in quel trattato relativamente ai nassaporti, mentre invece si esige Ta fassa comune per quelli appartenenti agli altri Cantoni

Tanto risulta dal relativo protocollo del Consiglio nazionale e da quello degli Stati svizzeri.

Infine poi si fa pure appello alle dichiarazioni e note indi. rizzate dal Governo del Cantou Ticino agli altri Cantoni contraenti ed al Consiglio federale allorchè sembrò prevalere Popinione che i trattati del 1845 e 1847 fossero resi superflui “da quello del 1851.

Per quanto concerne ii contegno osservato ds parte del Governo di S, M, il Re di Sardegna, in merito alla validità del trattato dei 1847, conviene anche per conto del medesimo distinguere bene due cose essenzialmente diverse luna dallaltra; cinè la validità del trattato per quanto risgusrda gli obblighi reciproci assunti cei Cantoni contraenti e gl’impegni verso la società cia della strade ferrata del Lucmagno. Per ciò che ha tratto a questa soc.età, il Governo sardo si ritiene dii libere e sciolto aa ogni vincolo: ma non cosí per quante riguarda la convenzione coi tre Cantoni.

Esso l’ha sempre risgnardata per valida fn quanto risguarda P oggette principale, cioè la cosiruzione di una strada ferrata per il Lucmagno, e cosí per gli altri articoli della convenzione ir quanto non vennero derogati dalla nuova Costituzione federale, come, per esempio, Particolo A, o dalle convenzioni posteriori.

Infine poi il Governo di Sua Maestà non poteva dare glior prova di quella del fatto, di adempiere, cioè, come adempie tuttora le ag ivi stipulate. Cosí in forza dell’articolo 11 di detia convenzione esso ha accordato la libera esportazione della granaglia, del riso, del vino, delPacquavite e di ogni altro commestibile.

In forza ancora del medesimo trattato, esso accorda, come già osservarone anche i signori deputati svizzeri, le facilita. zioni per i passaporti degli abitanti dei tre Cantoni di San Gallo, dei Grigioni e Ticino stipulate all’articolo 12 del irattato.

Nella nota dell’incaricato d’affari di Sua Maestà il Re di Sardegna presso la Confederazione svizzera diretta al Consiglio federale, sotto la data del 4 febbraio 1853 si dichiara a nome del Governo: «che esso si rifiene sciolto da ogni colo colla società promotrice del Lucmagno, non avendo quella società in modo alcuno adempiuto agli obblighi da essa assuntisi, non essendosi la stessa mai crstituita real. mente e definitivamente,»

Vedesi da questo come i motivi che indussero i Governi dei Cantoni svizzeri di San Sala e Grigioni a svineclarsi dalla società promotrice, siano gli identici che deferminarono anche il Governo sardo ad agire di conformità, epperò il deputato rinnova ancora questa dichiarazione nel modo il piú formale, ed i depufati dei Governi di San Gallio e Grigiori vi si uniscono pure. Dichiarano quindi che per gli addotti motivi essi considerano ia menzionata società promotrice, come non piú esistente ed essersi verificato il caso previsto dalP’articolo 7 della convenzione 16 gennaio 1847, di potere cioè sostituire un’altra società per Pesecuzione della strada ferrafa per il Luemagno, come già fu in parte sostitvita da al tra. Di dopaalo sardo fa osservare in fine, come dalla nota 4 febbraio 1853, risulti, anzichè intenzione di denunciare il trattato del 1847, la chiara intenzione di volerlo mantenere, eliminandosi una società, che piú non presentava ia confidenza, nè aveva i mezzi per mandare ad effetto lo scopo per il quale era stato stipulato il medesiino trattato,

H. Rapporto poi ai sussidi votati dal Parlamento sardo e decretati in massima colla legge del 5 giugno 1853, il delegato sardo dichiara, a nome del suo Governo, che, per quanto alla misura e modi coi quali deggiono venire accordati, esso si atterrà strettamente alle disposizioni della legge medesima, accordandoli, cioè, sí e come verrà stabilito, dietro un piano regolare che gli venga presentato da una compagnia, che alla sua volta presenti serie guarentigie di solvibilità e che assuma la piú pronta e sicura costruzione della strada ferrata, dalla sponda settentrionale del lago Maggiore sino al lago di Costanza, come è detto testualmente all’articolo 6 di detta legge.

Per quanio poi riguarda la linea precisa, il delegato sardo dichiara che, quantunque nella legge stessa non si trovi il nome Luemagno, nessun’altra linea vi ha che adempia alle condizioni volute dalla legge relativa, alla condizione vitale soprattutto, della pronta e piú breve comunicazione fra il lago Maggiore ed il lago di Costanza,

Nessun’altra linea intende favorire il Governo di Sua Maestà, nè in queeto ei può essere menomamente titubante daccliè dalle diseessioni che ebbero luogo in proposito nel Parlamento sardo, chiarissima emerse l’intenzione che per il Luemagno e nan altrimenti sieno a destinarsi i sussidi,

Hi delegato sardo dichiara quindi formalmente da parte del suo Governo che i sussidi aecretati colla legge del 5 giugno 1853 non verranno accordati a nessun’altra linea che a quella del Lucmagno.

Per togliere poí qualsiasi equivoco 0 dubbiezza che poirebbe sorgere nelPinierprefere ia frase di linea del Lucmagno, si dichisra espressamente che, qualora, contro ogni aspettativa, da parte del Governo ticinese si avesse a concedere la linea Locarno Biasca ad una società che volesse volgersi verso il San Gottardo, sotfo pretesto che questo non esclude la linea del Luemagno, il Governo sardo non accorderà sussidi di sorta ad una fale società.

Esso si riserva di accordarii unicamente a quella sola che assume tutta la linea che, pariendo dal lago Maggiore, mette capo al lago di Costanza passando per il L’icmagno.

In fede di che i delegati rispettivi hanno firmato il presente pretocollo di conferenza e vi hanno apposto i lero sigilli.

Fatto in Torino in friplo originate, i asciette Inelio mille ottocento cinquaniatrè,

(L. S.) Hungerbuhger, delegato del Governo del Cantone di San Gallo.

(L. S.) Luigi Torelli, delegato del Governo di Sua Maestà Sarda.

(L. S.) Giuseppe Marca, delegato del Governo del Cantone dei Grigioni.


Per copia conforme all’originale:

 Torino, 9 novembre 1853.

Il primo uffiziale del Ministero
per gli affari esteri
Mossi.