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Società anonima cooperativa di consumo di Castelleone di Suasa - Statuto 1897

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Società anonima cooperativa di consumo di Castelleone di Suasa

1897 Indice:Società anonima cooperativa di consumo di Castelleone di Suasa - Statuto 1897.djvu cooperative di consumo economia Statuto Intestazione 1 aprile 2012 100% Da definire

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SOCIETÀ ANONIMA


COOPERATIVA DI CONSUMO


in


Castelleone di Suasa




STATUTO





CORINALDO

Tipografia Luigi Montevecchi

1897.




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SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA DI CONSUMO





STATUTO




Titolo I.°


Costituzione, scopo, durata e sede della Società




Art. 1. ― È costituita in Castelleone di Suasa, Provincia di Ancona, una Società Anonima Cooperativa di Consumo a capitale illimitato, denominata «Società Anonima Cooperativa di Consumo in Castelleone di Suasa

Art. 2. ― Scopo della Società è di provvedere ai Soci generi alimentari e gli altri di ordinario consumo, ed anche le materie prime dell’industria e delle arti, procurando ai Soci stessi un risparmio.

Art. 3. ― La durata della Società è di anni Venticinque a datare dal giorno di sua [p. 4 modifica]legale costituzione, ― La sede sociale è in Castelleone di Suasa presso l’Ufficio d’Amministrazione di detta Società.


Titolo 2.°

Capitale Sociale




Art. 4. ― Il capitale sociale è costituito mediante Azioni nominative di Lire Cinque ciascuna.


Titolo 3.°

Delle Azioni e dei Soci




Art. 5. ― Il legittimo possessore di una o più Azioni è Socio; nessun Socio potrà possedere più di Duecento Azioni.

Art. 6. ― Il versamento della valuta delle Azioni potrà essere fatto interamente all’atto della sottoscrizione, ovvero in cinque rate da versarsi due all’atto della sottoscrizione e le altre tre entro lo spazio di un mese.

Art. 7. ― Potranno essere ammessi altri Soci a far parte della Società anche dopo l’Atto Costitutivo della medesima, conchè però tanto questi, che quelli che lo addivengano per avuta [p. 5 modifica]legittima cessione di Azioni, paghino una tassa di ammissione di Centesimi Cinquanta (L. 0,50), e si facciano inscrivere nella forma voluta dall’art. 226 del Codice di Commercio.

Art. 8. ― I postulanti dovranno presentare la loro domanda per iscritto al Consiglio d’Amministrazione. Sono in massima accettati come Soci tutte le persone di buona condotta non aventi interessi contrari a quelli della Società e che dichiarino di aderire al presente Statuto.

Art. 9. ― I Soci rispondono fino alla concorrenza delle Azioni da essi sottoscritte, per tutti gli obblighi assunti dalla Società.

Art. 10. ― Il Socio ha diritto di votare nell’Assemblea con un sol voto, qualunque sia il numero delle Azioni possedute, purchè abbia saldato l’importo delle Azioni sottoscritte.

Non può farsi rappresentare nelle Assemblee.

Art. 11. ― Le Azioni sono trasmissibili da persona a persona mediante trapasso regolare, come prescrive l’Art. 224 del Codice di Commercio. Non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 12. ― Le Azioni sono tassativamente vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura verso la medesima, e per conseguenza non potranno essere soggette [p. 6 modifica]a sequestro, o ad altro atto giudiziale che valga a togliere il diritto acquistato dalla Società sulle Azioni medesime.

Art. 13. ― Le Azioni non possono essere cedute prima di essere totalmente pagate, eccetto i casi previsti dal presente Statuto.

Art. 14. ― Il consiglio d’Amministrazione può escludere dalla società il Socio:

a) che sia moroso nel pagamento di due rate sulle Azioni da lui sottoscritte;

b) che abbia costretto la Società ad atti giudiziali per ottenere il pagamento delle somme portate dagli obblighi da esso contratti verso la medesima:

c) che abbia tentato di corrompere qualcuno del personale addetto al servizio della Società;

d) che sia riconosciuto colpevole di azioni disonorevoli, o di pregiudizio agl’interessi sociali;

e) che non ostante la prima e seconda ammonizione, da darsi dal Presidente, sia riluttante all’osservanza delle disposizioni, che dalla Presidenza vengono emanate;

f) che abbia perduto i diritti civili.

Art. 15. ― Le somme versate per le Azioni dal Socio espulso a termine dell’articolo precedente, restano di diritto aggiudicate alla Società.

[p. 7 modifica]Art. 16. ― In caso di morte di un Socio, e quando gli Eredi non vogliano continuare a far parte della Società, riconosciuti in un sol capo, avranno diritto al rimborso delle Azioni sottoscritte dal loro autore, dopo trascorso un anno dall’avvenuta di lui morte.

Art. 17. ― Saldate le Azioni e previo rimborso delle spese di stampa od altro, il Socio riceve un certificato o titolo per le Azioni sottoscritte nei modi designati dall’articolo 165 del Codice di Commercio.

Art. 18. ― Le Azioni sono a fondo perduto, cioè infruttifere, ma rimborsabili al termine stabilito dall’art. 3, salvo il caso di scioglimento e liquidazione della Società, giusta l’Art. 44 e seguenti del presente Statuto.


Titolo 4.°

Distribuzione dei Generi




Art. 19. ― La distribuzione dei generi presso i magazzini verrà fatta ai soli Soci ed a prezzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in base ai più miti e correnti, dietro pagamento a pronti.

[p. 8 modifica]Art. 20. ― In casi straordinari di epidemia, carestie, crisi economiche di lavoro, in seguito a motivata Delibera del Consiglio d’Amministrazione, presa a maggioranza assoluta, potranno le merci di prima necessità essere temporaneamente distribuite al prezzo di costo.


Titolo 5.°

Bilancio, riparto dei risparmi e fondo di riserva




Art. 21. ― I Bilanci verranno compilati annualmente ed in essi saranno indicati:

a) i capitali sociali realmente esistenti;

b) le somme dei versamenti effettuati in conto delle azioni e quelle di ritardo;

c) saranno dimostrati con evidenza i risparmi ottenuti durante l’anno e le perdite relativamente sofferte.

Art. 21. I risparmi della gestione, depurati dalle rate di spese d’impianto, da perdite, avarie e da quelle di Amministrazione, verranno ripartite come appresso:

Cinquanta per cento al fondo di riserva;

Cinquanta per cento ad un fondo di beneficenza da erogarsi annualmente dal Consiglio [p. 9 modifica]d’Amministrazione, salvo renderne ragione nella resa del conto in fine d’esercizio.

Art. 23. ― Il fondo di riserva è costituito:

a) dal prelevamento annuale sul risparmio della gestione, come all’articolo precedente;

b) dalla tassa d’ammissione dei nuovi Soci;

c) dalle quote pagate dai Soci per azioni sottoscritte, le quali venissero a decadere;

d) dall’importo delle azioni del Socio che venga espulso a senso dei capoversi a, b, c, d, e dell’Art. 14;

e) dai proventi eventuali d’ogni specie.


Titolo 6.°

Amministrazione della Società




Art. 24. ― La Società è amministrata:

a) dall’Assemblea dei Soci;

b) dal consiglio d’Amministrazione;

c) dai Sindaci e Revisori.

Art. 25. ― Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite rappresentano i Soci, ed il deliberato che da esse emana è valido per tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto.

[p. 10 modifica]Art. 26. ― L’Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il 25 Gennaio ed in essa:

a) sarà presentato per l’approvazione il Reso-Conto Bilancio dell’esercizio scaduto ed il Preventivo per l’anno venturo;

b) verranno trattati tutti gli oggetti di competenza dell’Assemblea, che si trovassero all’ordine del giorno, sia che essi siano d’iniziativa del Presidente o del Consiglio d’Amministrazione, sia d’iniziativa dei Soci. In quest’ultimo caso la domanda di porre un oggetto all’ordine del giorno deve essere sottoscritta almeno da Dieci Azionisti e presentata non più tardi del 10 Gennaio al Consiglio;

c) si procederà alla nomina di nuovi Amministratori, ed alle cariche Sociali.

Art. 27. ― Le Assemblee straordinarie potranno essere convocate per iniziativa o del Consiglio, o dei Sindaci, o degli Azionisti, e questi in numero non minore di dieci i quali dovranno far domanda scritta designandovi l’oggetto.

Art. 28. ― Le convocazioni verranno enunciate mediante avviso da affiggersi al pubblico, almeno otto giorni innanzi.

L’avviso conterrà l’indicazione degli oggetti all’ordine del giorno.

[p. 11 modifica]Non riuscendo legale per difetto di numero la prima convocazione, con altro avviso sarà enunciata la seconda convocazione da pubblicarsi come sopra.

Art. 29. ― Le Assemblee sono valide se vi interviene un terzo dei Soci; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide con qualunque numero degli intervenuti, limitatamente agli oggetti posti all’ordine del giorno della prima convocazione.

Art. 30. ― Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; trattandosi di affari implicanti persone, la votazione procederà a scrutinio segreto.

Art. 31. ― Trattandosi dell’approvazione dei Bilanci, o di deliberazioni relative alla responsabilità degli Amministratori, l’Assemblea potrà delegare l’ufficio di Presidenza ad altro Socio.

Art. 32. ― La presidenza delle Assemblee è dovuta al Presidente, che è supplito all’occorrenza del Vice Presidente; in mancanza di questi presiede il Consigliere anziano. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario Contabile.

Art. 33. ― Il Consiglio d’Amministrazione è composto di un Presidente, di un Vice Presidente e Otto Consiglieri. I Consiglieri durano [p. 12 modifica]in carica un biennio, ma si rinnovano ogni anno per metà. Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, in seguito dell’anzianità di nomina. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica due anni consecutivi. La nomina del Presidente, Vice Presidente, dei Consiglieri e delle altre cariche sociali verrà eseguita a schede segrete e a maggioranza assoluta fra gli intervenuti.

Art. 34. ― I membri del Consiglio d’Amministrazione sono esonerati dall’obbligo di prestar cauzione, e per effetto della loro gestione non contraggono altra responsabilità oltre quella determinata dal Codice di Commercio.

Art. 35. ― Il Consiglio d’Amministrazione si raduna ordinariamente ogni 15 giorni. Le sue adunanze saranno legali quando intervenga la maggioranza dei membri che la compongono.

Art. 36. ― Le votazioni del Consiglio sono di regola palesi. Si faranno segrete o in questioni personali o in questioni, in cui siavi interesse diretto o indiretto di taluno componente il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti fra i presenti.

Art. 37. ― Il Consiglio d’Amministrazione:

a) attende e sorveglia agli affari sociali in genere, nomina, sospende, revoca gl’impiegati ne fissa i relativi stipendi;

[p. 13 modifica]b) agisce in ogni caso per ed in nome della Società a seconda delle prescrizioni del presente Statuto;

c) d’accordo col Provveditore dei generi dispone intorno a tutto quanto riguarda la compera dei generi stessi, determina i modi di distribuzione, fissandone i prezzi;

d) compila all’occorrenza gli inventari dei generi o d’altri effetti sociali;

e) presenta i Bilanci all’approvazione dell’Assemblea;

f) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano riservati all’Assemblea o ad altro funzionario amministrativo;

g) delega un Membro a turno settimanale a sorvegliare giornalmente tutti i rami dell’Amministrazione. La firma degli atti e corrispondenze sociali spetta al Presidente, e le Deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio saranno firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 38. ― I Sindaci o Revisori sono in numero di tre da eleggersi fra i Soci dell’Assemblea con voto a scheda segreta. Restano in carica un anno. - Hanno l’obbligo di sorvegliare la stretta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni sociali e di adempiere a tutte le mansioni loro assegnate dal Codice di Commercio.

[p. 14 modifica]Art. 39. ― Non possono far parte contemporaneamente nè del Consiglio d’Amministrazione, nè dei Sindaci, nè d’ambo gli uffici i parenti, e gli affini fino al secondo grado. Verificandosi delle nomine in carica quegli che riportò maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età, ed in tal caso si provvederà alla surrogazione degli esclusi.

Art. 40. ― Gli impiegati dipendono dal Consiglio di Amministrazione. All’atto della loro nomina debbono iscriversi fra gli Azionisti.

Art. 41. ― È formalmente vietato a qualunque impiegato della Società di accettare commissioni o di percepire mediazioni, mance, premi, sotto pena d’immediata remozione dall’impiego ed espulsione dalla Società.

Art. 42. ― Il Consigliere di turno settimanale deve sorvegliare l’andamento dei magazzini, la condotta del personale, la buona conservazione delle merci e dovrà riferire al Consiglio immediatamente sulle irregolarità riscontrate.

Art. 43. ― Il Consiglio d’Amministrazione nominerà uno o più Provveditori di generi scegliendoli tanto nel proprio seno, quanto fra gli altri Soci, i quali non godranno alcuna retribuzione, ma avranno soltanto diritto al rimborso delle spese vive sostenute.

[p. 15 modifica]Gl’impiegati sociali sono:

Un Magazziniere Cassiere
Un Segretario Contabile
Un Distributore

ai quali sarà annualmente assegnata dal Consiglio una gratificazione proporzionata ai mezzi finanziari della Società.

Il Consiglio provvederà pure al servizio di facchinaggio.


Titolo 7.°

Scioglimento della Società




Art. 44. ― Qualora dalla presentazione dei Bilanci emerga la perdita di un terzo del capitale, la Presidenza dovrà convocare l’Assemblea generale straordinaria, perchè questa decida se la Società debba o no sciogliersi. In tal caso è necessaria la presenza dei due terzi dei Soci. Occorrendo una seconda adunanza questa sarà valida con la metà dei Soci ed in caso di terza convocazione con qualunque numero.

La risoluzione di scioglimento sarà sempre presa a maggioranza assoluta fra i presenti.

[p. 16 modifica]Art. 45. ― La Società potrà sciogliersi anche prima del termine stabilito, qualora lo scioglimento sia deliberato in Assemblea appositamente convocata nei modi e nel numero dei Soci prescritto dal precedente articolo.

Art. 46. ― In tutti i casi di scioglimento l’Assemblea determinerà le norme della liquidazione, nominando i Liquidatori e i revisori de’ conti, e stabilirà a favore di quale Opera di beneficenza dovrà devolversi il fondo di riserva.


Titolo 8.°

Disposizioni diverse




Art. 47. ― L’Assemblea potrà fare sempre modificazioni ed aggiunte al presente Statuto, le quali vincolano tutti i Soci. Per la validità delle deliberazioni riguardanti le modificazioni ed aggiunte allo Statuto, si seguirà la stessa procedura di cui all’Articolo 28 e seg.

Art. 48. ― Il Cassiere - Magazziniere e il Distributore dovranno prestare cauzione, che potrà essere in capitali, ovvero in garanzia personale nei limiti fissati da Consiglio d’amministrazione.

[p. 17 modifica]Art. 49. ― Appositi regolamenti per l’applicazione del presente Statuto, nonchè per il servizio interno della Società, saranno compilati dal Consiglio d’Amministrazione e dovranno essere sempre affissi nei locali sociali.

Art. 50. ― Il Membro del Consiglio che manca a tre sedute Consigliari, o che per tre volte, senza formale giustificazione, manca al disimpegno delle attribuzioni affidategli, sarà considerato come dimissionario.

Art. 51. ― In caso di smarrimento di azioni, l’Azionista interessato dovrà darne immediato avviso al Consiglio, il quale dopo avere adempito le formalità volute dalle vigenti leggi, gli rilascerà un certificato equipollente.

Art. 52. ― Le assicurazioni delle merci della Società contro i danni dell’incendio sono obbligatorie sotto la responsabilità del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 53. ― Gli atti sociali saranno pubblicati nel Foglio periodico della Prefettura di Ancona.

Art. 54. ― Il presente Statuto entrerà in vigore non appena reso esecutorio a forma di legge. A cura della Presidenza sarà provveduto alla stampa di esso per essere una copia tenuta affissa di continuo nei locali sociali, ed altra distribuita a ciascuno Socio verso pagamento del relativo importo.

[p. 18 modifica] Il presente Statuto Sociale coordinato in testo unico ai sensi della deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, in data Quattro corrente, viene letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio d’Amministrazione in seduta d’oggi.

Castelleone di Suasa li 7 Giugno 1896


Per il Consiglio d’Amministrazione

il presidente

Girolamo Sartarelli


Il presente Statuto venne depositato negli Atti del Regio Notaio di Corinaldo Sig. Dott. Pietro Aguzzi con Rogito in data 12 Giugno 1896 contro distinto col N. 1470/948 di Repertorio.





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RACCOMANDAZIONI


Agli Amministratori

DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE DI CONSUMO




Siate forti contro le difficoltà e contro i disinganni.

Siate severi, inesorabili contro i calunniatori.

Siate deferenti agli specificati o giusti reclami dei Soci.

Siate scrupolosamente sinceri nella presentazioni dei Bilanci.

Siate esigenti verso gl’Impiegati affinchè facciano il loro dovere: verso gli Agenti addetti alla distribuzione, affinché essi usino la più corretta urbanità o cortesia verso i Soci, affinchè dicano sempre la verità e non ricorrano mai alle astuzie ed agli inganni per spingere la distribuzione.


Ai Soci




Seguite il consiglio dei probi pionieri di Rochdale: Non eleggete a vostri amministratori che coloro nei quali avete fiducia, indi abbiate fidanza in essi.

Deferite sempre alla giustizia coloro i quali mancano a quella fiducia di cui furono investiti.

[p. 20 modifica]Giudicate con benevolenza quegli errori che dipendono dalla mancanza di pratica o da eventualità.

Avvertite sempre il Consiglio d’ogni inconveniente di rilievo che constatate frequentando i magazzini Sociali, senza perdervi in pubbliche e chiassose rimostranze.

Ricordatevi che, oltre ai diritti, avete anche dei doveri: primo di tutti quello di una buona e sana educazione: secondo, di fare sempre gli acquisti presso la Società.

Cooperate, con una costante e sana propaganda, al continuo sviluppo della vostra Istituzione.

Non dimenticate che alla cooperazione si fa una guerra acanita, quindi diffidate delle accuse e procurate piuttosto di approfondirle.

Prendete in buona parte gli avvertimenti e le ammonizioni che per caso vi venissero date dai vostri superiori, perchè ciò è sempre per il vostro bene e per il miglior vantaggio della vostra Cooperativa, la quale vuole solo portare il suo contributo al tanto desiderato miglioramento economico dei lavoratori d’ogni classe.