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Statuto della Società di Scherma in Verona

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1870 Indice:Statuto della Società di Scherma in Verona, 1870.djvu Raggruppamenti sociali Statuto della Società di Scherma in Verona Intestazione 11 ottobre 2015 100% Da definire

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STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI SCHERMA

IN

VERONA



VERONA

STABILIMENTO TIP. G. CIVELLI

1870

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STATUTO




Art. 1.

La Società di Scherma costituita dal maestro Perez non ha altro scopo che lo studio della scherma.


Art. 2.

Il maestro della Società è il signor Giuseppe Perez summentovato.


Art. 3.

Ogni socio pagherà mensilmente lire cinque anticipate, senza nessuna spesa di buono ingresso. [p. 4 modifica]

Art. 4.

Detta somma verrà raccolta e versata al maestro, il quale detrattene le spese di fitto di sala, illuminazione e salario di un inserviente, riterrà la rimanenza a titolo di emolumento.


Art. 5.

Ogni socio è obbligato per un anno a far parte della Società a decorrere dal giorno che essa è definitivamente costituita; per coloro poi che verranno posteriormente ammessi, l'obbligo di un anno decorre dalla data d'ammissione alla Società.


Art. 6.

In caso di trasloco di residenza di qualche socio, s'intenderà questi sciolto da ogni impegno.


Art. 7.

Le armi saranno fornite dal maestro, però chi lo desidera potrà tenere il proprio guanto o la propria sciabola. [p. 5 modifica]

Art. 8.

Le rotture di armi andranno a carico di colui al quale resta il tronco in mano.


Art. 9.

Verrà fissato un orario per le lezioni; fuori dell'orario la sala sarà in libertà onde il maestro ne possa usare per le sue lezioni particolari.


Art. 10.

Sarà esposto in sala d'armi un regolamento che tratterà delle regole e discipline della Scuola di Scherma.


Art. 11.

Vi sarà un registro delle deliberazioni della Società ed un altro delle riscossioni delle quote mensili di ciascun socio; per la manutenzione di quei registri sarà nominato un segretario.


Art. 12.

Verrà nel seno della Società stessa eletto un presidente per dirigerne l'andamento.
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Art. 13.

Costituita la Società se altre persone volessero esservi ammesse, potranno farsi proporre da qualcuno dei soci, o dal maestro, od insinuare domanda al presidente.


Art. 14.

Ogni primo lunedì di ciascun mese sarà tenuta adunanza, e ciò di massima; in queste sedute verranno proposti gli aspiranti soci.


Art. 15.

Oltre l'adunanza di cui sopra, il presidente ha facoltà di convocare i soci in via straordinaria quando ragioni importanti lo richiedessero.


Art. 16.

In questo caso i soci verranno convocati con lettera, e per la legalità dell'adunanza, basterà vi assista una metà di essi; se il numero legale dei soci non vi fosse, si terrà una seconda [p. 7 modifica]tornata, in cui anche cinque soli soci potranno deliberare.


Art. 17.

Le decisioni della Società si faranno per votazione a maggioranza.


Art. 18.

Tutte le volte che il presidente convoca la Società, dovrà presentare un ordine del giorno.


Art. 19.

Nelle adunanze il primo ad avere la parola è il presidente, ed i soci che vorranno parlare domanderanno ad esso la parola.


Art. 20.

Allorchè un socio ha la parola dal presidente, non potrà essere interrotto da altri. Il presidente è tenuto a chiamare all'ordine gli interruttori.
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Art. 21.

Tutti i soci sono obbligati ad apporre la loro firma a' piedi al presente statuto.


Verona, 1 novembre 1870