Storia della letteratura italiana (Tiraboschi, 1822-1826)/Tomo II/Libro IV/Capo VIII

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Capo VIII - Giurisprudenza

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Capo VIII.

Giurisprudenza.

I. La giurisprudenza fu per avventura f unico - studio per cui Roma si mantenesse per qualche ? tempo anche in quest’epoca in quella fama medesima di cui goduto avea per 1 addietro. E io penso che gli stranieri, i quali abbiam pure veduto accorrervi in gran numero per coltivarvi gli studi, talchè convenne che Valentiniano I saggiamente provvedesse alla loro condotta, vi fossero tratti in gran parte dal concetto in cui erano i legali studi di Roma. Così dalle Gallie sen venne a Roma Palladio per apprendervi la scienza del diritto, come a derma Claudio Rutilio Numaziano (Itin. l. 1, v. 208, ec.). Così Sidonio Apollinare scrive a un certo Eutrovio (l. 1, ep. 6), esortandolo a venir seco a Roma, cui egli chiama domicilium le guru, gymnasiuni literarwn, curiam dignitatum. Così finalmente di Alipio narra S. Agostino (l. 6 Conf. c. 8), che venuto era per istudiare le leggi dall’Africa a Roma. Vero è nondimeno che a’ questo numeroso concorso che a tal fine faceasi da ogni parte a Roma, dovette singolarmente contribuire il divieto fatto dagl’imperadori, che altrove non si insegnasser le leggi, fuorchè in Roma, in Costantinopoli, e in Berito nella Fenicia; pel qual divieto Roma veniva ae’essere in tutto l’occidentale impero l’unica sede di tale studio. Chi fosse il primo autore di questa legge, nol possiamo accertare. Ma Giustiniano [p. 685 modifica]QUARTO G85 rinnovando questo stesso divieto dichiara insieme che da’ suoi predecessori esso era stato intimato. Haec autem tria volumina, nobis composita tradi eis tam in regiis urbibus, quam in Berytiensium* pulcherrima civitate... tantummodo volumus, quod jam et a retro Principibus constitutum est, et non in aliis locis (De Juris docendi ratione). Egli è verisimile adunque che a’ tempi di cui parliamo si facesse questo divieto, e meno perciò è a stupire che da ogni parte venissero a Roma que’ che voleano attendere agli studj legali. II. E molto più erano allor necessarj cotali studj, poichè Costantino e gli altri imperadori. cristiani che vennero dopo, molte cose inno-,1 varono nella giurisprudenza, in quella parte; singolarmente che apparteneva al culto sacro e alle sacre persone; e molte leggi inoltre da essi si aggiunsero, che a promuovere e ad onorare la religion cristiana si crederono opportune. Le nuove leggi fatte da Costantino a regolare i costumi, e a sterminare i vizj e le fallacie delle antiche leggi da lui tolte di mezzo, si rammentano da Nazario nel Panegirico a lui recitato (n. 38), e somigliante è il sentimento delf incerto autore dell’altro Panegirico che abbiamo delle lodi di Costantino (n. 4). Molte di queste leggi si posson vedere qua e là sparse ne’ Codici di Teodosio e di Giustiniano, e unite insieme dall’Eineccio (Hist Jur. rom. l. 1, c. 5). Ma queste leggi promulgate da Costantino in favore del cristianesimo destaron sospetto ne’ giureconsulti idolatri ch’egli pensasse ad abolire tutte le leggi degl’imperadori gentili, e [p. 686 modifica]HI. Del Codice (•re^orUno r dell* EriMUgriiiano. 686 LIBRO perciò alcuni tra loro, secondo la congettura del Gotofredo (Proleg. ad Cod. teod. c. 1), pensarono a raccoglierle insieme, perchè più difficile riuscisse il toglierne ogni memoria , nella stessa maniera che abbiamo altrove veduto che Papirio raccolse le leggi che dagli antichi re di Roma erano state promulgate, per opporsi al disegno di Tarquinio il Superbo, che tutte volea distruggerle, a ¡line di non conoscerne altra che il suo capriccio. III. Questa, secondo il parere del Gotofredo e dell’Eineccio (l. cit.), fu l’origine dei due Codici, l’uno detto Gregoriano, l’altro Ermogeniano, che credonsi di questo tempo, ne’ quali si raccolser le leggi degl’imperadori cominciando da Adriano fino a Costantino. I frammenti di questi Codici sono stati diligentemente raccolti ed illustrati da Antonio Schultingio (V. Jurispr. vetus... ante Justinian.). De’ loro autori non abbiam certa contezza. Solo si congettura che il primo Codice fosse opera di Gregorio che fu prefetto del pretorio l’anno 336 (V. Tillem. in Costant, art. 76); il secondo, di Ermogeniano , che a’ tempi di Costantino, come prova l’Eineccio (l. c. § 358), fu celebre giureconsulto; e questi occupossi singolarmente nel raccoglier le leggi di Diocleziano, quasi appendice al primo Codice di Gregorio. Questi due Codici, benchè non fatti per pubblica autorità, ebbero nondimeno forza e valor ne’ giudizj, finchè Giustiniano insieme col Codice di Teodosio abolì ancora i due Codici mentovati, e volle che non avessero più uso alcuno nel Foro (Constit. de Justin. Cod. confinn.). [p. 687 modifica]QUARTO 68" IV. Oltre i due autori de’ Codici sopraddetti, due altri famosi giureconsulti sembra che a questi tempi vivessero, benchè alcuni gli pongano sotto gl’imperadori idolatri, cioè Aurelio Arcadio Carisio, e Giulio Aquila. Amendue aveano scritte alcune opere appartenenti al diritto, e qualche frammento se ne ritrova ancor nei Digesti (V. Hein. l. c. § 359, 360). Non sappiamo però se essi fossero italiani, o stranieri. E veramente per quanto grande fosse la fama della scuola legale di Roma , sembra che ancor più grande fosse quella di Berito, come da varj passi di antichi autori dimostra l’Eineccio (l. c. § 362, 363). V. Gl’imperadori che venner dopo fino a Teodosio il Giovane, non fecero nella giurisprudenza innovazione di sorta alcuna, trattane la pubblicazione di nuove leggi secondo il bisogno e le circostanze de’ tempi. Anzi, se dobbiam credere a Mamertino panegirista di Giuliano l’Apostata, gli studj legali erano avviliti per modo, che dicevansi proprj sol de’ liberti (Gratiar. actio Jul. n. 20). Possiamo non senza ragion sospettare che Mamertino seguisse qui il costume di altri che per lodare i principi ai quali favellano, abbassano e deprimon le lodi de’ loro predecessori. Certo è nondimeno che non troviamo a questi tempi alcun celebre giureconsulto di cui ci sia rimasta opera o frammento di sorte alcuna. Ausonio fa menzione di un cotal Vittorio (Profess. Burdig. 22) che dopo aver tenuta per qualche tempo scuola di gramatica in Bourdeaux morì in Roma, ove, dice, egli era passato dalla Sicilia; colle quali parole [p. 688 modifica]VI. Del Codice Tcmlosiauo. 688 LIBRO sembra accennare ch’egli era di nascita siciliano. Ausonio ne loda l’infaticabile studio della giurisprudenza; ma non sappiamo ch’egli o la insegnasse nelle cattedre, o la esercitasse nel Foro, o ne lasciasse alcun monumento. Nè solo in Roma , ma ancora in Oriente era la giurisprudenza infelicemente avvilita; ed ella era anzi un’arte rivolta ad arricchirsi con frode, che a porger soccorso agli altri, come veggiamo dalla eloquente e patetica descrizione che de’ vizj de’ giureconsulti orientali ci ha lasciata Ammian Marcellino (l. 30, c. 4)- Di questo abbandono in cui giaceasi un sì nobile studio, dovea essere in gran parte cagione l’immensa e disordinata moltitudin di leggi che venivano ogni giorno più moltiplicandosi per tal maniera, che Eunapio scherzevolmente chiamò le leggi carico di molti cammelli (in Vita Ædesii). Quindi essendo il loro studio di una intollerabil fatica, appena eravi uomo di onesta condizione che avesse animo d’intraprenderlo, ed esso rimanea tra le mani d’uomini vili e famelici che non volgendosi alla giurisprudenza se non per sordido interesse, cercavan di essere astuti raggiratori, anzichè dotti giureconsulti. VI. Questo disordine in cui eran le leggi, indusse Teodosio il Giovane a formare il Codice che perciò dicesi Teodosiano, che fu pubblicato l’an 438, in cui, scelte le più necessarie e le più utili leggi pubblicate dagl’imperadori, furon ridotte e a minor numero e ad ordin migliore. Questa fu tutta opera de’ giureconsulti ch’erano alla corte di Costantinopoli; e a me perciò non appartiene il parlarne piti [p. 689 modifica]QUARTO * 689 lungamente. I dotti prolegomeni di Jacopo Gotofredo che ha illustrato con somma erudizione il Codice Teodosiano, potranno dare a chi le brami ampie e belle notizie su questo argomento. Io debbo qui aggiugnere solamente che questo Codice ebbe forza anche nell’impero di Occidente fino alla pubblicazione di quello di Giustiniano, come con molti argomenti dimostra il sopraccitato Gotofredo (proleg. ad Cod. Theod. c. 3). Ad esso poi si aggiunsero le Novelle, cioè le leggi che dopo la pubblicazione del Codice di Teodosio dallo stesso imperadore e da altri che vennero dopo, fino a Giustiniano, furono pubblicate così nell’orientale come nell’occidentale impero. Esse vanno aggiunte allo stesso Codice Teodosiano. Alcune altre Novelle di Teodosio e di Valentiniano III sono state pubblicate in Faenza l’anno 1766 dal sig. dottor Antonin Zirardini giureconsulto di Ravenna, che vi ha aggiunte erudite annotazioni. L’anno seguente furono le medesime pubblicate con altre erudite note in Roma dal sig. ab. Giovanni Cristofano Amaduzzi professore di lingua greca nella Sapienza di Roma. Delle contese nate per questa doppia edizione tra’ due editori, e degli estratti e de’ libri perciò usciti da una parte e dall’altra, io lascerò che parli chi si lusinga di poterlo fare in maniera da accordare insieme i due contrarii parlili. Tirabosciu. Voi. IL /