Lettere (Sarpi)/Vol. I/10

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X. — Al Doge di Venezia

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X. — Al Doge di Venezia
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X. — Al Doge di Venezia.1


Serenissimo Principe.

Nel principio delle controversie, che al presente sono al colmo, tra la Serenità Vostra e il sommo pontefice, quando non aveva fulminato egli se non il primo breve intorno alle leggi di non fabbricar chiese e non alienar beni laici agli ecclesiastici senza licenza; in una mia scrittura presentata a V. S. dissi, che due contro i fulmini di Roma sono i rimedi da apporre: uno de facto, ch’è proibirne la pubblicazione e impedirne la esecuzione, resistendo alla forza violenta colla forza legittima, la quale non passi i termini di natural difesa: l’altro de jure, che è di appellarsi al futuro Concilio. Non feci alcun dubbio che il primo non fosse da usarsi. Quanto al secondo, dissi che in diverse occasioni è stato usato da molti principi e privati e dalla S. V. ancora; ma che ove il primo bastasse, si potrebbe soprassedere al secondo: cosa che offenderebbe sopra modo il pontefice. Tuttavia, se paresse necessario per accidenti che sopravvenissero, si potrebbe valersene: imperciocchè in Francia ed in Germania si tiene la superiorità del Concilio; ed in Italia i dottori celebri, sebbene sostengono che la è del papa, non hanno la difficoltà per decisa e determinata. [p. 18 modifica]

Gli accidenti sembran venire adesso, poichè il papa ha stampato e pubblicato ed affisso un monitorio contro Vostra Serenità;2 il quale, in quanto si astiene dalle maldicenze, è assai modesto, ma nel rimanente è severissimo, così per la sentenza che ha fulminata contro il Senato in corpo (cosa insolita) e l’interdetto di tutto lo Stato, come anco perchè minaccia il suo ad ulteriora: nel che non v’ha termine alcuno. Benchè per gli esempi passati degli altri pontefici possa congetturarsi quello che sia per fare; nondimeno, atteso il modo assai straordinario finora tenuto, puossi ancora temere di qualche cosa più assurda. Fa dunque bisogno di bilanciare tutte le ragioni che persuadono l’appellazione o la dissuadono, e considerare qual sia la più sana e utile risoluzione da eleggersi. [p. 19 modifica]

Dissuade l’appellazione il decreto che del 1459 fece Pio II, in un congresso tenuto a Mantova col consiglio della sua corte, scomunicando tutti gli appellanti dalle sentenze del pontefice al futuro Concilio, perchè s’appella a chi non è nè si sa quando sarà. Questo decreto è stato sempre confermato dai successori e posto fra’ casi della bolla In cœna Domini; ancora perchè si tiene in Italia la superiorità del papa sopra il Concilio, nè si appella mai se non al superiore. Si deve quindi tenere per certo, che quando si facesse un tal atto d’appellazione al pontefice, verrebbe un altro breve di scomunica per questa causa, e tanto più si difficolterebbe il negozio, e dei quattro punti di controversia se ne formerebbero cinque. Ragioni son queste, per dissuaderlo, potenti; ma si potrebbe rispondere:

Primo, circa il decreto; avvertendo che dopo di essere stato fatto da Pio II, tutti i principi contro de’ quali è stato fulminato, hanno appellato; e questa Serenissima Repubblica due volte, una sotto Sisto IV, l’altra sotto Giulio II. Fra gli esempi degli altri principi, si possono mettere per notabili l’appellazione del re Luigi XII di Francia e della Chiesa gallicana dallo stesso Giulio II, e quella di Carlo V imperatore da Clemente VII. Non si troverà esempio che in tali occasioni alcun principe sia restato d’appellare per rispetto di questa scomunica. Oltre che si può dire con qualche apparenza di ragione, che quel decreto non comprende i principi se non sono, giusta le regole della cancelleria, nominati specialmente nella bolla In cœna Domini. Per più casi sono eglino nominati, e per questo no: adunque pare che non sia stata intenzione di [p. 20 modifica]comprenderli in questo. E se si dirà che in tutti li altri vengono compresi, ne segue che superfluamente sieno con distinzione nominati in alcuni.

Secondo, circa le ragioni del decreto; cioè, si appella a chi non è, e non si sa quando sarà. Elleno certamente non vagliono; imperocchè vacante la Sede apostolica e non avendovi il papa, si appella ad Sedis apostolicæ adfuturum pontificem, il quale parimenti non è, nè si sa quando sarà. E se alcuno dicesse che si suole presto creare il papa, io replico che 250 anni fa, vacò la Sede per due anni continui, e un’altra volta sett’anni. Chi sa quel che può nascere? E poi, ancor del Concilio si saprebbe quando sarà, se si osservassero i canoni di farlo ogni dieci anni, come si dovrebbe.

Terzo, intorno alla suprema potestà, che è dai pontefici voluta per promovere la conferma perpetua del decreto, bisognerebbe parlare a lungo se ella sia nel pontefice o piuttosto nel Concilio; e questo lo farò in appresso. Unicamente si ha da considerare, che se il pontefice non ha giudice alcuno in terra, non resta agli altri, così principi come privati, se non che l’obbedienza; onde bisogna dirsi quel detto di Tacito: Tibi supremum vero arbitrium Dii dedere, nobis obsequii gloria relicta est. Egli avrà avuta potestà di fare tutte le leggi che gli parrà, e tutte saranno valide, nè egli regolato sarà da alcuno. Quando avrà controversia con altri, farà una legge per la sua opinione, ed ecco tutto deciso.

Risponderà taluno, ch’egli ha suprema potestà nelle cose spirituali, non nelle temporali. Avrei da replicare quali inconvenienti nascerebbero se così fosse ancora nelle spirituali. Ma parliam delle [p. 21 modifica]temporali. Quando il papa vorrà alcuna cosa, dirà che è spirituale; come succede nella controversia presente, perchè Vostra Serenità dice di aver fatte leggi di cose temporali, e il papa dice che sono di cose spirituali. Confessa egli che vuol lasciare il temporale, ma ritiene questo per spirituale. Eccoci però a capo. Se dobbiamo averlo per supremo giudice, abbiamo da credere a lui, quando determina (come al presente lo fa) che alcuna cosa sia spirituale: torna, dunque, che non ci resta se non di obbedirlo in tutte le cose che gli verranno in pensiero. Se vien detto che si può resistere de facto, lo consento; ma mi par bene che appartenga alla sapienza di Cristo nostro Signore l’aver provveduto maniera di eseguirlo piuttosto de jure che de facto, siccome ha proceduto dando la suprema potestà alla Chiesa: Si non audierit, dic Ecclesiæ; si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. Del resto, siccome il papa ha comandato sotto pena di scomunica di non appellare da lui, così se comandasse di non aver ardire di replicarci sotto pena di scomunica, tanto dovremo confessarci obbligati a quello quanto a questo, e anderemo via via divenendo rei. Dirò bene senza dubbio, che nella loro immensa potestà si contengono i papi con qualche limite più per timore che l’Italia e la Spagna mettano in campo le dottrine della superiorità del Concilio ricevute in Francia e in Alemagna, che per qualsivoglia altro riguardo. E se mai potran egli uscire da questi pericoli, il mondo vedrà se si contenteranno di stare in termini di sorte alcuna.

Quarto, finalmente, cioè che il papa debba irritarsi, facendosi l’appellazione, a pubblicare un’altra [p. 22 modifica]censura. Da Sisto IV furono contro la Repubblica fulminati quattro brevi successivamente,3 e da tutti quattro si appellò, e le appellazioni sono una dipendente dall’altra. Credo che lo stesso si sia fatto sotto Giulio II, ma non l’ho veduto: chi però del presente di ciò dubita? Non crede forse, che contro le cose operate dal principe de facto, non pubblicando proclami per chi ha copie del monitorio e contro quello sarà necessario di operar in avvenire, non verranno altre scomuniche? Tenga ognuno per indubitato, che sino a tre o quattro bisogna aspettarne, e forse più.

Alcuno ancor dirà, che il riguardo maggiore di non appellare al Concilio non dev’essere per non irritare il pontefice, ma bensì per non sottomettere le ragioni all’ecclesiastico. Rispondo, che non s’appella se non dall’abuso della potestà del pontefice, e però non si sottomettono le leggi del Senato. E poi, questo rispetto non si ha avuto sotto Sisto IV e Giulio II, nè da altri principi nelle loro occorrenze: dunque non deve nuocerci al presente. Dico di più, che il sostener le proprie ragioni a un congresso nel quale entrano tanti principi che hanno riguardi e affari con noi comuni, non sarebbe così gran fallo. E Dio volesse che questa materia fosse trattata ad un Concilio libero! La S. V., senza crescer territorio, crescerebbe di forze un terzo più: ma non siamo degni di tanta grazia. Vediamo ora le ragioni che persuadono a fare l’appellazione. [p. 23 modifica]

La prima, potentissima, è l’imitazione di tanti principi grandi e della Repubblica Serenissima. La seconda è, che non v’ha esempio d’essere da alcuno stato fatto altrimenti, se non da’ Francesi contro Gregorio XIV, i quali fecero abbruciare i brevi in piazza dal ministro di giustizia. La terza è, perchè sembra poco onore se si dice che il Senato vuole tutto de facto e niente de jure, quasi che non abbia alcuna ragione. La quarta, perchè si manifesta al mondo, che è ferma di voler vivere nell’unità della Chiesa cattolica; il che devesi replicare per mostrare sotto di chi vuol vivere la S. V. con esimersi dall’obbedienza del pontefice. La quinta ragione si è, perchè, non appellandosi, non vi è altro che fare, ed ogni altra cosa sarebbe senza esempio e pericolosa. Potrebbonsi dimandar arbitri; ma ciò dal pontefice non si accetterebbe, essendo più contro la sua dignità il sottomettersi a loro, che al Concilio: e, quel che importa, se si chiedessero arbitri, quando il papa non acconsenta, l’atto sarebbe vano, benchè servisse per mostrare al mondo che si ha tentata ogni via. Ma forse dirà alcuno, che sia passato il tempo di far l’appellazione, e che avrebbesi convenuto usar tal rimedio immediatamente dopo il primo breve, e (pare) anche avanti. Nondimeno, se anco di presente si appella, benchè il papa s’irriti, abbiamo questo beneficio, che la scomunica e l’interdetto sono sospesi. Si risponderà che il papa non la intenderà così. Confesso ch’egli non gli avrà per sospesi, ma gli avranno la Francia e la Germania cattolica, le quali tengono che de jure per l’appellazione si sospendano: sicchè con loro gli avremo per tali ancor noi medesimi. Elleno poi comunicando con questo [p. 24 modifica]dominio, diranno di farlo giustamente; e seco loro dolendosene il papa, come al certo si dorrà, subito risponderanno che non ci tengono per interdetti, perchè si ha interposto l’appellazione: e così la contesa sarà attaccata con altri ancora. Che se non si appella, non restaci se non di contrastare con manifesti: lo che certamente non ha da tralasciarsi, ma ancora da non usarsi solo. Ardisco dire che, non appellando, la Francia e la Germania si rideranno del timor nostro, e forse ci riputeranno di poca coscienza, per esserci contentati di operare di fatto. Bisogna quindi fare un manifesto per dichiarar il motivo di non essere appellato. Quando in esso si oserà dire il vero, cioè di essersene astenuti per timore della scomunica della bolla In cœna Domini, si farà maravigliare il mondo come si tema questa, e non l’altra fulminata nel monitorio; essendo pur quella del monitorio senza esclusione, laddove nella bolla vi son ragioni per dimostrarsi non compresi. Se si appella, ognuno sentirà secondo il suo senso. Ai Francesi e Tedeschi piacerà che si tenga la loro opinione della superiorità del Concilio. Non lo biasimeranno gl’Inglesi che van dicendo, essere necessario un Concilio per decidere la materia de Auxiliis: e chi sa che così non dicano per venire con tal pretesto a fare un Concilio? Ma passerei troppo avanti se di tutti, riguardo a ciò, volessi discorrere.

Restami di portar le ragioni per le quali si dimostra la superiorità del Concilio. Il primo di tutti si fece vivendo san Pietro, i di cui atti sono registrati da san Luca. Essendo nata controversia se i fedeli obbligati fossero ad osservare le leggi di Mosè, fu determinato di fare sopra di ciò un Concilio in [p. 25 modifica]Gerusalemme, dove si trovarono i santi apostoli Pietro e Giacomo, e dove parimenti già erano andati per il medesimo fine san Paolo e san Barnaba. Nel Concilio, oltre gli apostoli e preti, v’intervennero altri fedeli in gran numero. Si disputò acremente prima; di poi disse san Pietro il suo parere, quindi san Paolo e san Barnaba, e finalmente san Giacomo. Per ultimo, l’intero Concilio stabilì massima, ed egli deputò a riferirla due legati, Barnaba e Silla, e scrisse con questo titolo: Apostoli et seniores fratres, e nel corpo della lettera disse: Visum est Spiritui Sancto et nobis. Se, dunque, san Pietro nel Concilio disse il suo parere come un altro, se la deliberazione fu del Concilio, se il Concilio deputò legati, se il Concilio scrisse le lettere, chi dubiterà che questo avesse la suprema potestà? E se qui aggiungeremo che i sette diaconi furono eletti da tutto il corpo della Chiesa, e non da san Pietro; che avendosi a mandar due apostoli a Samaria per dare lo Spirito Santo a quelle genti, san Pietro fu scelto dagli altri, nè andò da sè ma fu mandato, giusta l’esposizione del sacro testo, e insieme con san Giovanni, dagli altri apostoli; chi non conchiuderà che la somma potestà fosse nella Chiesa?

L’anno 200, papa Vittore, essendo nata certa controversia sopra il celebrar la pasqua, comandò sotto pena di scomunica ai vescovi d’Asia, che si conformassero con la Chiesa romana. Repugnò Policrate vescovo di Gerapoli; e sant’Ireneo vescovo di Lione, in nome di tutti que’ vescovi di quella provincia, scrisse a papa Vittore una lettera piena di riprensioni, dannando la sua collera e il modo suo di procedere.

L’anno 260, Stefano pontefice romano, essendo [p. 26 modifica]nata controversia se gli eretici si dovessero ribattezzare, risolse di no, scomunicando tutti quelli che sentissero in contrario. Se gli oppose san Cipriano martire, e in una sua epistola lo chiama perciò troppo ardito, impertinente e improvvido; risolvendo di voler tenere l’opinione contraria a lui, non per altro intendendo di voler levare la communione con lui ad alcuno. Mai pensò san Cipriano di mutar parere per timor della scomunica papale; e sant’Agostino, in quattro luoghi delle sue opere, sempre lo commenda, dicendo che non era obbligato a conformarsi con papa Stefano sino a che la quistione che verteva tra loro, non fosse stata decisa in un Concilio generale. Appresso ogni buon cristiano credo che varrà la dottrina e l’esempio di san Cipriano e di sant’Agostino, i quali hanno aiutato a stabilir la Chiesa amendue con la dottrina, ed uno col sangue ancora, più che non valgano i cardinali Torrecremata e Albano.

L’anno 312, essendo stato assoluto dal Concilio d’Africa Ciciliano vescovo di Cartagine, Donato suo accusatore appellò a Costantino, il quale commise la causa al vescovo di Arles, cogli altri vescovi di Francia, che confirmarono la prima sentenza. Sant’Agostino, che narra questa istoria, dice d’aver veduti tutti gli atti autentici; e scrivendo contro i seguaci di Donato sopra riferito, dice: — Dopo questi giudici, che restava di più se non un Concilio generale? — Da questa narrazione, prima si vede che nè Costantino nè i vescovi della Francia ebbero per inconveniente che la sentenza del papa fosse riveduta: dunque, non giudicavano sommo il di lui giudizio. Secondo, vedesi che sant’Agostino era di [p. 27 modifica]parere che si potesse riesaminar la causa in un Concilio generale: non ebbe egli, dunque, il papa per superiore a questo. Ma passiamo a narrare un altro più notabil successo. Circa l’anno 425, Apiario prete africano, fu condannato dal vescovo di Sicca, e poi dal Concilio d’Africa. Ebbe egli ricorso a Roma a papa Bonifazio. Mandò Faustino, vescovo di Potenza, suo legato in Africa, al Concilio che si celebrava in Cartagine per favorir Apiario, e mandò insieme alcuni canoni che diceva essere del Concilio Niceno, per i quali si stabiliva l’appellazione al papa in tutte le cause. Risposero i Padri, che negli atti che avevan del Concilio suddetto non trovavano tal cosa; ma che avrebbono mandato a prenderne altre copie autentiche in Costantinopoli, in Alessandria, in Antiochia; e così essendo, avrebbero obbedito. L’anno seguente, congregato di nuovo il Concilio in Cartagine, fu presentata la risposta di san Cirillo alessandrino e di sant’Attico costantinopolitano, amendue i quali mandarono gli atti del Concilio Niceno, ne’ quali non furono ritrovati i supposti canoni portati dal legato romano. Scrissero, dunque, i vescovi africani a Celestino pontefice, successo a Bonifazio: che era stato gravissimo errore della Sede romana l’aver ascoltato Apiario; che Sua Santità per l’avvenire non dia simili refugi, nè si persuada che la grazia dello Spirito Santo debba assister più ad uno (alludendo al papa), che a tanti fratelli congregati insieme in nome di Cristo; che non mandi loro più legati, e che gli atti mandati da Roma sotto nome di Concilio Niceno, non si trovano negli atti mandati da san Cirillo e da sant’Attico: per lo che restasse d’introdurre nella Chiesa di Cristo una così [p. 28 modifica]fumosa ambizione. Questa epistola è degna d’esser letta da ognuno. Gli atti di detto Concilio sono in essere, e (ciò che molto importa) sant’Agostino fu uno de’ vescovi che v’intervennero e sottoscrissero. Fu anche fatto un canone da essi Padri, che niuno d’Africa potesse in avvenire appellare alle regioni oltra marine. Dobbiamo ben credere che sant’Agostino e più di dugento vescovi secolui intendessero le scritture divine, e sapessero se Cristo nostro Signore abbia ordinato che la suprema potestà sia nel papa o nella Chiesa.

L’anno 455, fu celebrato un Concilio generale in Calcedonia, nel quale si decretò che il patriarca costantinopolitano precedesse l’alessandrino e gli altri, attesa la grandezza della città imperiale. Repugnarono i legati del papa, ch’erano in Concilio, a questa sentenza; e ancora Leone I, che in quel tempo reggeva la Sede romana, vi si oppose con tutto lo spirito: ma ciò non ostante, la determinazione del Concilio ha prevaluto e si eseguì.

Dell’anno 550, si celebrò un Concilio in Costantinopoli. In quel tempo Vigilio, romano pontefice, erasi portato nella stessa città per trattare coll’imperatore Giustiniano, e non volea intervenir al Concilio se non gli era data una sedia più alta di quella del patriarca di Costantinopoli. Il Concilio volle che le due sedie fossero eguali: di che mai si potè indurre il papa a contentarsi, e perciò s’astenne d’intervenire ad alcuna azione. Questo nondimeno è uno de’ Concilii santissimi della Chiesa cattolica, ed il quinto generale.

Circa l’anno 880, fu celebrato in Costantinopoli il Concilio generale ottavo, ed ultimo de’ celebrati [p. 29 modifica]in Grecia. In esso, al canone vigesimo, fu decretato che il Concilio generale possa decider le cause di tutti i patriarchi; soggiungendo espressamente, che se gli occorrerà di trattar causa contro il pontefice romano, lo dovrà fare con qualche riserva. Questo Concilio non è stampato, ma si trovano gli Atti manoscritti, sì greci che latini; ed un esemplare greco con un latino v’ha nella pubblica biblioteca di Vostra Serenità, tra i codici del cardinale Bessarione.

Ne’ tempi più prossimi, dopo che i Greci si separarono da noi, essendosi data la disgrazia di avervi tre papi assieme, cioè Giovanni XXIII, Gregorio XII e Benedetto XIII, si congregò in Costanza l’anno 1414 quella parte de’ vescovi che ubbidiva Giovanni, da lui convocata, e nella sessione quarta determinossi che il Concilio ha la potestà immediata da Cristo, e che ancor il papa gli deve obbedire quando tratta di materia di fede o di estirpar scismi di riformar la Chiesa nel capo e nei membri. Nella sessione duodecima, papa Giovanni fu privato del pontificato; nella decimaquarta si unirono al Concilio i prelati dell’obbedienza di Gregorio, che rinunziò il papato; finalmente, se gli unirono quelli ancora dell’ubbidienza di Benedetto, che restò contumace e però fu privato; rinnovandosi poi da tutti i Padri la determinazione già fatta, che il Concilio fosse sopra il papa in cose di fede. Estirparono i scismi e fecero la riformazione della Chiesa nel capo e nei membri, e che in perpetuo il Concilio si celebrasse ogni dieci anni. Fu eletto in seguito, nella maniera dal Concilio determinata, Martino V, il quale obbedì al Concilio, quanto a celebrarne un nuovo; e nella sessione quarantesima quinta, non [p. 30 modifica]sentì a male che gli ambasciatori del re di Polonia protestassero di appellare al Concilio s’egli dava loro certo aggravio.

In esso ordinossi molte cose per riformazione della corte romana. Papa Eugenio IV, che era successore di Martino, venne in parere di sciogliere il Concilio, e pubblicò successivamente tre bolle contro quello, dichiarandosi superiore. Il Concilio, dall’altra parte, fece contro il papa, e i cardinali suoi aderenti, molti atti, giungendo fino a sospenderlo. La cosa poi si compose, rivocando il papa le tre bolle pubblicate contro il Concilio, e a lui sottomettendosi.

Qui è da considerarsi, come mai possa la superiorità del papa al Concilio esser vera, poichè papa Eugenio che l’aveva dichiarato con sue bolle, rivocato avrebbe la verità ed alle false opinioni acconsentito. Sciolgano questo nodo, e poi parlino. Noi intanto ritorniamo al Concilio; proseguendo il quale a riformare la corte, nuovamente ancor il papa contro lui si rivoltò, e le decisioni tanto s’inoltrarono, che il Concilio privò il papa Eugenio e vi surrogò Felice V.4 Eugenio però non obbedendo, congregò un altro Concilio prima in Ferrara e di poi a Firenze. Morto egli, e stato creato Niccolò V, Felice, che era uomo dabbene, sazio delle contese, rinunziò; ed il Concilio di Losanna, dove il Basileense si era trasferito, accettò la rinunzia per il papa Niccolò e finì lo scisma. Restò quindi l’Alemagna e la Francia [p. 31 modifica]con l’opinione de’ Padri di Basilea intorno alla superiorità del Concilio al papa, e l’Italia inclinò all’opinione di Eugenio. Lascio a chiunque il dedurre da questa storia quello che ne va dedotto.

Nel 1516, papa Leone con una sua bolla, allegate molte ragioni, determina che il papa sia sopra il Concilio; ma questa determinazione è più contro loro, che contro noi. Imperciocchè dice il cardinale Bellarmino, che non è ancor deciso il dubbio se veramente sia superiore il papa o il Concilio; e quanto alla bolla di Leone, dice che il Concilio in cui la pubblicò non è tenuto per generale. Niuno dunque, secondo l’opinione del Bellarmino, può decidere, se non il Concilio generale. Conchiudesi dunque, che il papa non è superiore al Concilio. Chiamo ogni uomo di spirito alla considerazione di questo particolare, e riconvenire gli avversari con le armi loro. Finalmente, nel Concilio di Trento non si è fatta menzione alcuna di questo dubbio; ma pure alcuni cercano di trarre da esso ancora la superiorità del pontefice. Portano quindi un decreto, in cui il Concilio dichiara, che tutte le cose spettanti alla riforma e disciplina con qualsivoglia clausola stabilite, sieno stabilite in tal maniera, che s’intenda sempre salva l’autorità apostolica. Mi fanno però stupire coloro che portano questo decreto per provare la superiorità del papa, mentre da esso deducesi evidentemente il contrario. Imperciocchè, al modo loro di parlare, se il Concilio non avesse fatto questo decreto, averebbe derogato l’autorità della Sede apostolica. Dunque, il papa non è superior al Concilio. Esaminiamo meglio questa conseguenza con un esempio. Se l’eccelso e supremo Consiglio dei Dieci facesse una legge circa il giudicar i [p. 32 modifica]delinquenti, e vi apponesse la clausola: — salva però l’autorità degli Avogadori, — ne seguirebbe per questo che gli Avogadori avessero autorità maggiore a quella del Consiglio dei Dieci? E se gli Avogadori facessero uno statuto, e vi dicessero: — salva però l’autorità del Consiglio dei Dieci, — chi non riderebbe della sciocchezza d’un tribunale inferiore, quasi che temesse che al non far quella riserva, potesse alcuno dubitare che il di loro Statuto derogasse all’autorità del Consiglio dei Dieci, suo superiore? Se il Concilio generale fosse inferiore al papa, come temer poteva di derogare all’autorità della di lui Sede, onde stimasse necessario dichiararsi che derogar non intenda? Dunque è ben pensare, che se il suddetto decreto conchiude cosa alcuna, prova piuttosto la superiorità del Concilio, che la superiorità del pontefice.

A chi brama sapere quali siano gli autori che hanno scritto in questa materia, si risponde, che i più celebri sono il cardinale Cameracense, Giovanni Gersone, Guglielmo Ocamo, Iacopo Almain, il cardinale Fiorentino, l’abate Panormitano, il cardinale Cusano, Alfonso Tostato. Ma che val cercare autori, mentre se vi è chi scrive in favor del Concilio, vien subito proibito?

L’abate Panormitano è celeberrimo tra li canonisti adoprati ed allegati dalla corte di Roma, dove le opere sue sono in stima (lo dirò liberamente) più di qualsivoglia scrittore: nondimeno la parte particolare in cui si contiene questa opinione, si ha ivi proibita, restando le altre in somma venerazione. Non hanno avuto ardire di proibire il cardinale Cusano, perchè lo tengono per martire; ma l’hanno sospeso, cioè ordinato che più non si stampi. Disse [p. 33 modifica]bene colui: Non oportet scribere in eum qui potest prohibere.

Conchiudo che, per esempio di tanti principi e della medesima Serenità Vostra, se si giudicherà bene l’appellare, non debbesi restar di farlo, perchè la superiorità del papa sopra il Concilio abbia qualche fondamento, nè per timore della bolla In cœna Domini.

Venezia, 1606.



  1. Stampata tra le Opere di Fra Paolo Sarpi, ediz. di Helmstadt, (Verona), 1761, 1765, t. III, p. 144 seg. Era inedita al tempo del Grisellini, che ne diè, lodandola, un lungo estratto nelle Memorie aneddote spettanti a Fra Paolo. A noi parve opportuno ed utile il ripubblicarla in questa raccolta; tanto più, potendosi ciò fare sopra una copia novellamente tratta dall’Archivio segreto della già Cancelleria ducale di Venezia.
  2. Ciò accadde verso il fine del mese d’aprile del 1606. L’origine e i successi tutti di questa celebre controversia tra Roma papale e la veneta aristocrazia, possono leggersi nella bell’opera dello stesso Fra Paolo, intitolata: Storia particolare delle cose passate tra il sommo pontefice Paolo V e la serenissima Repubblica di Venezia, gli anni 1605, 1606, 1607, divisa in sette libri; opera di cui, ne’ tempi che corrono, non può non raccomandarsi caldamente la lettura. A pag. 29-30 di quella (Mirandola, 1624), e riferibilmente al gennaio dell’anzidetto anno, si legge: “Il Senato, intese le difficoltà promosse dal pontefice, deliberò conferire il tutto con li consultori suoi in iure; che erano Erasmo Graziani da Udine e Marcantonio Pellegrini padovano, cavalieri e famosi giurisconsulti di questo secolo, come le opere loro, che sono in luce, al mondo manifestano: e per avere appresso a questi un consultore perito dalla teologia e cognizione canonica, condusse al suo servizio Fra Paulo di Venezia, dell’ordine de’ Servi.„ A noi questa lettera o relazione che ora si pubblica, sembra veramente di molta importanza; siccome la prima o una delle prime scritture che il Sarpi dovè condurre a disimpegno del suo ufficio, e insieme a servigio della sua patria e della civile libertà.
  3. Il pontefice Sisto IV fu quegli che, prima di Giulio II, aveva dato maggior molestia alla Repubblica di Venezia, ed erasi sforzato di muovere contr’a quella tutti i potentati d’Italia.
  4. Questo papa Felice V era stato, chi nol sapesse, il buono e saggio Amedeo VIII, duca di Savoja. Da pochi tra gli storici contemporanei, ossia per aderire alle opinioni qui esposte dal Sarpi o per rispetto alle virtù di quel principe, trovasi egli indicato col nome odioso di antipapa.