Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 11

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Bollettino N. 11

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Bollettino N. 10 Bollettino N. 12
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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 11.

EDIZIONE OFFICIALE


132 Circolare del Ministro dell'Interno ai governatori in cui s'indica la nuova Intestazione degli atti notarili e s'invia il campione del sigillo — pag. 179.

133 Regolamento per la emissione dei certificati a favore dei tassati pel prestito forzoso, e per l'ammortizzazione dei certificati medesimi — pag. 181.

134 Proclama dell'Assemblea Costituente ai popoli della Repubblica per eccitarli alla guerra — pag. 186.

133 Decreto del Comitato Esecutivo perchè il Ministro delle Finanze pubblichi ogni 15 giorni lo stato delle rendite e delle spese — pag. 187.

136 Idem per la mobilizzazione di 12 battaglioni di Guardia Nazionale — pag. 185.

137 Idem per la formazione di un battaglione di Finanzieri, e pel rimpiazzo dei medesimi cogl'impiegati del soppresso macinato — pag. 189.

138 Idem in cui si pone il battaglione universitario sotto la dipendenza del Ministro della Guerra per destinarlo a favore dell' Indipendenza italiana — pag. 190.

139 Idem in cui si pongono i carabinieri sotto la medesima dipendenza per lo stesso scopo — pag. 192.



Roma 1849. — Tipografia Governativa.

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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

AI GOVERNATORI


Cittadino:

All’antica forma d’intestazione degli Atti Notarili, dovrà d’ora innanzi sostituirsi la seguente:

In nome di Dio e del Popolo» L’anno primo della Repubblica Romana» dell’era volgare 1849, il giorno..

Il segno tabellionare riguardo alla rappresentanza DOVRA’ ESSERE simile al campione che si acclude, ed ogni Notajo avrà cura di farlo imprimere per proprio conto, aggiungendo nel contorno il suo nome e cognome, e luogo di residenza.

Altrettanto dovrà praticarsi dalle Magistrature relativamente ai timbri destinati ad autenticare gli atti de’ respettivi loro Archivj, nei luoghi ove esistono.

Agli uni, ed alle altre si accorda un termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della presente per eseguire la variazione del timbro. Intanto sia pienamente soppresso l’antico segno, che ciascun Nolajo, ed Archivista dovrà depositare immediatamente in mani del Preside della Provincia. Useranno provvisoriamente un sigillo proprio, del quale se ne darà l’impronta allo stesso Preside ed Archivista.

[p. 180 modifica]Di tutto ciò darete pronta comunicazione a chi si conviene nei limiti della vostra giurisdizione, invigilando sul relativo adempimento, e dando discarico al cadere del termine suddetto.


Vi auguro salute.

Roma 21 Marzo 1849.
Vostro Affmo
Pel Ministro
L'Assessore
G. De Angelis



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MINISTERO DELLE FINANZE


REGOLAMENTO


per la emissione de’ certificati a favore dei tassati pel prestito ordinato col Decreto dell’Assemblea Costituente Romana del giorno 26 Febbrajo 1849; e per l’Ammortizzazione dei certificati medesimi.

Art. 1. Li tassati pel prestito ordinato col Decreto dell’Assemblea Costituente Romana del giorno 26 Febbrajo 1849, eseguito il versamento della quota ad essi imposta, presenteranno al Ministero delle Finanze la petizione diretta ad ottenere i certificati della rendita annua risultante alla ragione del 8 per cento dalle somme da essi versate; indicando nella istanza la data del versamento, il numero della bolletta, e la Cassa Nazionale presso cui sonosi fatti i versamenti.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze farà verificare a mezzo della Computisteria Generale Nazionale sui Bollettarii delle Casse Nazionali se le somme denunciate nelle predette istanze corrispondono a quelle risultanti dai relativi bollettarii.

Art. 3. Avvenuta tale verificazione, in ciascuna settimana dalla nominata Computisteria Generale sarà redatto uno stato nominativo dei versamenti riconosciuti; quale stato conterrà i nomi, e pronomi dei tassati, che hanno eseguito, o in conto de’ quali è avvenuto il [p. 182 modifica]versamento, la data, ed il numero della bolletta del versamento, la somma versata, e la Cassa Nazionale presso la quale ha avuto effetto il versamento.

Detto Stato sarà redatto in duplice copia certificata dal Computista Generale, e vidimata dal Ministro delle Finanze. Una di esse sarà rimessa alla Direzione avente l’incarico dell’impianto delle proprietà generali dello Stato, onde averla in base della estinzione del prestito sudetto al termine dello stabilito triennio sia in numerario, sia coll’assegnazione di fondi della Nazione; e l’altra sarà rimessa alla Direzione Generale del Debito Pubblico per i sottonotati effetti.

Art. 4. La Direzione del Debito Pubblico, all’appoggio dello Stato predetto, procederà colle forme consuete alla inscrizione delle rispettive partite della rendita risultante dai versamenti eseguiti sopra Registro distinto per questa categoria del Debito dello Stato, intestandole nominativamente ai tassati, che hanno eseguito, o per conto de’ quali si è fatto il versamento.

Art. 5. Dappresso la detta inscrizione la Direzione stessa emetterà i corrispondenti certificati del pari nominativi, a favore de’ tassati suddetti, contenenti la rendita annua inscritta, e la indicazione della data del versamento, la Cassa presso cui è avvenuto, ed il numero della relativa Bolletta.

Art. 6. Li predetti certificati saranno trasmessi dalla Direzione del Debito Pubblico ai Presidi delle Provincie, per esser consegnati al le parti versanti: In tal modo gli Uffici di detti [p. 183 modifica]Presidi prenderanno notizia dal risultamento degli atti da Essi praticati per la realizzazione del Prestito suddetto.

Art. 7. I nominati Ufficii ritireranno dalle parti suddette analoga ricevuta di consegna de’ suindicati certificati, e la rimetteranno alla Direzione Generale del Debito Pubblico; e coll’atto di tale consegna rimarranno di niun effetto le bollette rilasciate dalle Casse Nazionali, sulle quali perciò i Presidi, facendosele esibire dalle parti versanti, faranno annotamento della consegna avvenuta dei corrispondenti certificati del la relativa rendita.

Qualora le parti ritirassero direttamente i certificati respettivi dalla Direzione del Debito Pubblico; da questa si effettuerà il detto annotamento sulle bollette di versamento, e si darà partecipazione ai Presidi della consegna esegui ta dei certificati suddetti.

Art. 8. La rendita per uniformità di metodo sarà soddisfatta semestralmente dal primo semestre scadente al primo del prossimo Luglio, qualora il versamento della quota tassata sia stato eseguito alla stabilita scadenza; e se posteriormente, ed in epoca prossima alla scadenza semestrale, la rendita sarà pagata colla decorrenza del semestre successivo.

Il pagamento della rendita si effettuerà alle scadenze semestrali colle norme medesime, che sono in uso per le Rendite Consolidate presso quelle Casse Nazionali, che saranno designate dalle parti versanti nella petizione enunciata nel l’Articolo 1.

Art. 9. Piacendo ai creditori intestati nei [p. 184 modifica]certifcati predetti di concambiarli in Cartelle o certificati pagabili al portatore ripromessi nell’ Art. 15 del Decreto 26 Febbrajo scorso, ne faranno essi analoga istanza alla Direzione Generale del Debito Pubblico in unione dell’originale Certificato nominativo, apponendo altresì retro il medesimo analoga dichiarazione, nella quale dovranno precisare la serie de certificati pagabili al Portatore, ch’essi desiderano; quale dichiarazione, se fatta in Provincia oltre la firma del creditore intestato, dovrà essere firmata da due testimonii, e vidimata dal Preside della Provincia.

Art. 10. Li certificati pagabili al portatore saranno suddivisi in tre serie, ed avranno a lato li cupponi corrispondenti alli sei semestri, pe’ quali è pagabile la rendita; essendo stabilito nel predetto Decreto, che alla fine del triennio essa deve essere ammortizzata

la 1.ª della rendita annua di scudi 5.
la 2.ª della rendita annua di scudi 10.
la 3.ª della rendita annua di scudi 15.

Art. 11. Ove dal concambio predetto della rendita nominativa rimanesse una frazione minore degli annui scudi cinque, la Direzione del Debito Pubblico ne rilascerà a supplimento il corrispondente certificato nominativo della renditą residuale pagabile, come si è detto nel § 2 dell’Articolo 8.

Tali certificati di una rendita inferiore agli annui scudi cinque potranno essere riuniti ad altri consimili, ed anche a quelli del pari nominativi di somma maggiore, mediante atto di cessione redatto nelle forme stabilite per simili [p. 185 modifica]riunioni delle rendite Consolidate; e potranno essere concambiati in tutto come sopra in certificati pagabili al portatore.

Art. 12. Il pagamento della rendita contenuta nei certificati al portatore si effettuerà in Roma. presso la Cassa della Depositaria Generale Nazionale col ritiro dei relativi cupponi semestrali: Nulladimeno potranno essere pagati tali cupponi, o ricevuti per contante presso le Casse Nazionali delle Province, facendovi apporre retro la firma dell’esibitore; da dette Casse Provinciali poi potranno i detti cupponi essere versati per contanti nella Depositaria Generale sudetta.

Art. 13. All’epoca, in cui li detti Certificati al portatore, o quelli nominativi saranno per esser ammortizzati sia in numerario, sia coll’assegnazione di fondi della Nazione, com’è prescritto nell’Art. 15 del ricordato Decreto del 25 Febbrajo decorso, la Direzione incaricata di tale ammortizzazione ne terrà analoga scrittura, e redigerà gli atti occorrenti per l’annullamento dei nominati certificati.

Art. 14. Tale annullamento si farà al pubblico nella residenza del Ministro delle Finanze coll’assistenza del medesimo Ministro; del Capo della Direzione incaricata dell’ammortizzazione predetta; del Direttore del Debito Pubblico; e di due Consiglieri; e l’annullamento stesso si effettuerà tagliando in due parti i certificati ammortizzati, una delle quali sarà data alle fiamme, e l’altra sarà passata alla Direzione del Debito pubblico per conservarsi ad ogni buon fine, ed effetto.

[p. 186 modifica]Art. 15. L’annullamento medesimo dovrà essere eseguito periodicamente, e sempre prima, che si apra il pagamento della rata della rendita di quel semestre entro il quale è avvenuta l’ammortizzazione.

Art. 16. Dell’annullamento predetto sarà redatto analogo processo verbale per mezzo di uno dei Cancellieri Civili del Ministero delle Finanze; e del verbale stesso unitamente alla porzione conservata delli certificali annullati sarà passata copia legalizzata alla Direzione Generale del Debito Pubblico, onde sulli registri relativi, presso la medesima esistenti, venga eseguita la contemporanea radiazione delle partite della rendita ammortizzata.

Art. 17. La Direzione del Debito Pubblico infine rimetterà al Ministero delle Finanze uno stato descrittivo delle partite radiate in relazione al verbale, di cui nel precedente articolo, colla dichiarazione della seguita radiazione.

Roma questo dì 21 Marzo 1849.

Il Ministro delle Finanze


(131)

AI POPOLI

DELLA REPUBBLICA ROMANA


L’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il Cannone italiano, annunzio di battaglie e di riscatto, tuona di nuovo nelle pianure Lombarde. All’Armi.

Tempo è di fatti, non di parole! Le schiere [p. 187 modifica]Repubblicane insieme alle Subalpine, e all’altre Italiane comballeranno: non sia fra loro gara che di valore e di sagrifizi. Maledetto chi nel supremo arringo divide dai fratelli i fratelli.

Dall’Alpi al mare non è indipendenza vera, non è libertà, finchè l’Austriaco conculchi la sacra terra.

La patria domanda a Voi uomini e danaro. Sorgete e rispondete all’invito. All’Armi, e Italia sia.

Roma 21 Marzo 1849.

Il Presidente

I Segretarj Giovanni Pennacchi
Ariodante Fabretti
Giovanni Cocchi
Antonio Zambianchi

(135)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerato che, nel debito che ha il Governo di rendere esatto conto degl’introiti, ed esiti che egli fa, giova prestarsi a ciò frequentemente e pubblicamente, tanto più adesso che la guerra per l’Indipendenza chiede rilevanti spese, e sacrificii;

Su proposta del Ministro delle Finanze [p. 188 modifica]

Il Comitato Esecutivo


Ordina:

Il Ministro delle Finanze pubblicherà ogni quindici giorni lo Stato delle rendite e delle spese del Governo della Repubblica.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 21 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


(136)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerato che è debito sacro di ogni Italiano il concorrere per la guerra dell’Indipendenza.

Considerando che la istituzione della Guardia Nazionale è diretta così alla tutela dell’ordine interno come a propugnare le franchigie della Patria comune; [p. 189 modifica]

Il Comitato Esecutivo


Ordina:

1. Sono nelle Province dello Stato mobilizzati al momento 12 battaglioni di Guardia Nazionale in vista della guerra dell’Indipendenza Italiana.

2. Verranno spediti all’uopo Commissarii Governativi con apposite norme per ordinare con uniformità di sistema la mobilizzazione anzidetta.

3. Saranno quanto prima rese pubbliche le norme stabilite in proposito.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell’esecuzione.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 21 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(137)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che le guardie di Finanza valgono a formare un’ottimo Corpo per la Guerra dell’Indipendenza.

[p. 190 modifica]Considerando che all’attuale servizio di quelle possono sostituirsi i molti impiegati dell’abolito Macinato;

Su proposta del Ministro delle Finanze,

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Ordina

Art. 1. Si formerà un Battaglione di Finanzieri sotto le disposizioni del Ministero della Guerra.

Art. 2. Le Guardie di Finanza saranno rimpiazzate dagl’Impiegati del soppresso Macinato, nei modi e termini che proporrà il Ministro del le Finanze.

Art. 3. Il Ministro della Guerra, e quello delle Finanze sono incaricati, per la parte che loro spetta, dell’esecuzione.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 21 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(138)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che con egregio patriottico slancio il Battaglione Universitario ha ne’ modi regolari istantemente chiesto di recarsi alla guerra dell’Indipendenza Italiana.

Considerando come sacra una tale domanda; e che, all’oggetto di rendere forte e numeroso [p. 191 modifica]il sopraddetto Battaglione con l’associarsi nella sua marcia gli altri contingenti universitarii dello Stato, deve per l’omogeneità e compattezza dello stesso non essere confuso colla mobilizzazione della Guardia Nazionale.

Considerando come alla pronta formazione complessiva del Battaglione, ed a stabilire uniformità d’intelligenze disciplinari, torni opportuno l’invio nelle diverse Università dello Stato di alcuni Deputati del Corpo universitario.

Considerando in fine che ogni sollecitudine si richiede per il pieno armamento di questa eletta schiera,

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Ordina:

Art. 1. Il Battaglione Universitario rimane posto a disposizione del Ministro della Guerra per destinarlo a favore della Indipendenza Italiana.

Art. 2. Formerà esso un Corpo separato dal la Guardia Nazionale mobilizzata.

Art. 3. Pel complessivo uniforme coordinamento dello stesso, saranno immediatamente spediti nelle Università dello Stato deputati scelti dal Corpo universitario.

Art. 4. Il Ministero della Guerra curerà il pronto e completo armamento del Battaglione sunnominato.

Art. 5. Ai Ministri della Istruzione pubblica e della Guerra è affidata la esecuzione.

Data dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 22 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l’ottimo delle nostre armi dev’essere adoperato per la Guerra dell’Indipendenza.

Considerando che il Corpo de’ Carabinieri è fra i più distinti della Repubblica Romana.

Considerando che il servigio da loro attualmente prestato per la pubblica sicurezza può soddisfarsi dalle Guardie Nazionali in distaccamento;

Su proposta del Ministro dell’Interno.

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Ordina:

Art. 1. I Carabinieri dello Stato, in causa della Indipendenza Italiana, sono posti a disposizione del Ministero della Guerra.

Art. 2. Le Guardie Nazionali in distaccamento suppliranno al servigio di pubblica sicurezza.

Art. 3. I Ministri dell’Interno e della Guerra, per la parte che loro spetta, sono incaricati della esecuzione.

Data dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 22 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo