La piazza universale di tutte le professioni del mondo/Discorso Quinto

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Discorso Quarto Discorso Sesto
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DE' DOTTORI DI LEGGE O GIU-
risconsulti, ò Leggisti. Disc. V.


H
Avrãno pur questi Dottori gravi delle robbe longhe un'ampio torto, a dolersi di quattro sfrisi, che in fine hò preparato per l'eccellẽze loro, mettẽdo sul principio un mar di lodi, et cõsecrãdo mille honori debiti alla professione delle leggi, così in commune, come in particolare, per mostrar l'affettione giusta, ch'io tengo verso una disciplina sì egregia, che altre volte nello studio di Ferrara et di Siena sotto dottissimi precettori è stata da me con singolar fatica seguita et abbracciata. E tanto più che non son io che dia sul viso alle persone; come fanno i maldicenti, e detrattori, ma gli abusi delle cose tanto noti, et apti, che senza occhiali al naso da gli orbi istessi possono vedersi, et rimirarsi. Ne devranno per questo men gratiosamente rifiutar questo discorso, essendo stato cõpilato da i detti de' più famosi giuriscõsulti che vadino attorno, e in lor favor e gratia principalmẽte da me cõposto, et ordinato Cõ somma licẽza adữque di quelle illustri toghe, vẽgo a isplicare al modo i rari pregi di questa professione, riservãdo nell'ultimo la narratione de difetti, per parer (come sono) più alle sue lodi prõto, che a biasimarla disposto, e sollevato. Hãno le leggi (parlãdo dell'humane) havuto vari, e diversi auttori, et institutori d'esse; percioche si legge al tẽpo che Mosè scrisse la legge divina a gl'Hebrei, Cecrope haver instituito leggi umane per gl'Egitij. Foroneo dopo questi fu il primo che diede le leggi a i Greci, secõdo Isidoro Isidoro., havẽdole date prima a i mortali Cerere, secõdo il parer di Põponio Leto, Põponio Leto. et di Virg. che dice. Prima dedit leges, Cererint sunt õia munus. Virgilio.Appresso à lui Mercurio Trimegisto le diede à gli Egitij: da poi Dracone, et Solone a gli Atheniesi; Licurgo à Lacedemoni; et Palamede fu il primo che facesse le leggi delle guerre a giudicar gli esserciti. Valerio Massimo. Narra Valerio Massimo nel libro de simulata Religione, che Minos diede le leggi a i Cretẽsi, Philolao le diede a i Thebani secondo il Volterano Volterano. Apollo a gli Arcadi secondo M. Tullio nel lib. De natura Deorữ. Zoroastro M. Tullio. secondo Celio, a i Batriani, Platone a i Magnesij, Celio. secõdo l'istesso Deucalione a i Delfi, secondo Ovidio, di cui dice quelle parole Ovidio..

Non illo melior quisquam, et amantior aequi
Vir fuit

Saturno à gli Itali, secondo Virgilio in quei versi Virgilio..

Et genus indocile, ac dispersum montibus altis
Composuit, legesq; dedit, Latiumq; vocari.
Maluit.

Et altri auttori vogliono, che i Magi le dissero a i Persi, i Druidi a i Galli, Zeleuco a i Locresi, Hippodamo a i Milesij, i Ginnosofisti à gli Indi, Belo a i Caldei, Eaco a Egina, Phidone a i Corinthi, Zamolsi a i Scithi, Charõda et Phalea ai Cartaginesi, Romulo, et Numa ai Romani, et per maggior credito loro attribuirno quasi tutti l'inventione di quelle ai Dei; di modo che Zoroastro disse haverle ricevute da Oromaso, Trimegisto da Mercurio, Charinõ da Saturno Dracone et Solone da Minerva, Zamolsi da Vesta, Platone da Apolline, Minos da Giove, Numa Põpilio dalla Ninfa Egeria: La onde furon le leggi tutte illustrate nella Genealogia fuor di modo, benche tutti costoro Marsilio Ficino. andarono (come dice Marsilio Ficino) come simie imitando Mosè, qual veramente ricevete per man d'Iddio la legge, ma nõ già loro, se ben col lume particolare, ch'esso lor porse, informarono i popoli di leggi saggie, et prudenti, quãto l'humana coscienza puote comportare. Quindi Platone. Platone nel suo libro delle Leggi disse apertamente, che le leggi non possono essere senza il lume d'Iddio contituite et il medesimo nel suo Protagora disse tutte l'arte humane discipline procedere da Prometheo, cioè dall'humana providenza, ma la legge sola venire da Giove per Mercurio, cioè da Dio per mezzo dell'Angelo. Questo istesso disse Demosthene Demosthene in quella sentenza. Omnis lex est invẽtio, et donữ Dei, et M. Tullio nelle Filippiche disse. ex nihil aliud est, nisi recta et a numine Deorữ tracta ratio, M. Tullio. questo medesimo attestano gli Imperatori nel Codice, al titolo de praescriptionib. et né Canoni, al capitolo Nemo, alla causa sestadecima e questione terza, son scritte queste parole. Leges sunt per ora principum divinitas promulgatae, il che evidentemẽte conferma ancora quel passo de' Proverbij. Per me Regis regnant, et legum conditores iusta decernunt. Ne sẽza mistero (dice Marsilio Ficino) furno ascritte particolarmẽte le leggi di Minos à Giove, quelle di Licurgo a Apolline, et quelle di Solone a Pallade, perché toccarono in questo le trine persone, e gli attributi loro, che per fede cõfessiamo noi Christiani, cioè la potenza determinata per Giove principal fra gli Dei, la sapiẽza allusa da Pallade, et la bõtà significata per Apolline, la quale è tãto ampia, et grãde, che solẽ suum oriri facit super bonos, et malos. In favore delle leggi parlano poi tutti gli auttori dotti, Aristotile., et massime Aristotile, che nel libro della morte et della vita dice, [p. 95 modifica]le leggi esser l'anima, et la vita delle città perché, si come un corpo non può viver senza l'anima, così le città non possono conservarsi senza le leggi anzi, (come dice Macrobio nel primo libro de Somni Scipionis) Haec exiguus hominum cetus sine illis esse potest, et nel primo della Politica dice il Filosofo quest'aurea sentenza à proposito. Sicut optimum animalium est homo fructus legis, sic pessimum animalium est homo a lege, et a iustitia separatus et nel primo libro de Secreti, dimostra, che la destruttione delle leggi è la destruttione delle città, dicẽdo, che l'invidia genera la detrattione, e la detrattione l'odio, e l'odio l'iracõdia, l'iracõdia la repugnãza, la repugnãza l'inimicitia, l'inimicitia la guerra, e la guerra la dissolutione delle leggi, e la dissolutione delle leggi la ruina de popoli, et l'esterminio delle città. Così disse anco Senofonte Senofonte. nel suo libro della Monarchia, che à ciascun stato è necessaria la legge, per esser'ella non util solamente, et giovevole, ma necessaria al reggimento dell'anima et del corpo. Però il satirico Giuvenale, Giuvenale. vedendo la dissuetudine delle leggi del suo tempo essortò gli huomini all'osservanza di quelle, dicendo. Respice quid leges, quid ius, quid curia mandet. Quindi Acicẽna Averroe. fu molto celebrato dal Cõmentatore Averroè sopra il 4. dell'Ethica per haver meschiato lo studio delle leggi insieme cõ la filosofia. et quei primi institutori delle leggi furõ tutti riposti nel numero de gli Dei, per cõpensarli del servitio fatto al modo; et di Licurgo particolarmente disse Apolline presso ad Eusebio, che nõ sapeva, se nel numero de gli huomini, o de gli Dei doveva porrlo: à Belo fu da Nino dedicata una statua, come à sacratissimo nume: Minos è constituito da Virg. Giudice dell'Inferno, Virgilio. in quel verso.

Quaesitorq; Minos, culpas, et crimina discit.

Solone fu da gli Atheniesi dimãdato Giove, per causa del giovamento grãde, che cõ le leggi porse. Api legislatore de gli Egittij fu dimandato Serapi, quasi massimo di tutti gli Dei per questa istessa cagione; à Platone fu offerto sacrificio per la ragion medesima da tutti i Magi ch'erano in Athene. Et così tutti furon giudicati sapere nõ so che di Deità, per haver con le leggi ordinato i popoli, e dato lor regole, e i precetti di viver giustamente, et honestamente. Per questo M. Tullio M. Tullio cõ bellissimo Enconomio celebrò la legge, dicendo. Lex est vinculum civitatis, fundamentum libertatis, aequitatis fons, mens, aĩus, cõsilium, snĩa, ut corpora nostra sine mẽte, sic civitas sine legge esse non põt. Et per dire il vero chi frena i popoli contumaci se non la legge? chi tiene in sesto la pazza giovẽtù se nõ quella? chi stringe il morso ai ribelli, et seditiosi, se non essa? chi castigaa i ladri, chi punisce gli homicidi, chi leva le discensioni, chi prohibisce i scandali, chi vieta i romori, e i strepiti, chi porge la vera quiete à tutti, se non quest'alma e sacrosanta legge? à che modo si rimovono i mali, à che modo s'inducono i beni, se non per ella? come può giovarsi ai bisognosi, soccorrere à gli afflitti, aiutar gli [p. 96 modifica]abbandonati, difendere i pupilli, conservare gli orfani, haver protettioni delle vedoe, dar sussidio ai grammi, sollevar gli oppressi, assicurare i timidi, dare il suo debito à ciascuno, se non per le leggi? che cosa sarebbono i Regni, e gli Imperi senza la legge se non latrocinij espressi, alberghi d'assassini, ricetti di mariuoli, seggi di rapine, habitacoli di insidie, di tradimẽti, di perfidie, dove la fede, dove la giustitia, dove la vergogna sarebbe tiranneggiata da ogni banda, e diverebbono un bosco da ladroni, et un antro da malandrini da ogni parte? Con l'imperio delle leggi, i decreti de padri vanno innanzi, la giustitia trova luogo, la ragione hà la sua parte l'innocẽza è sicura fra gli improbi, l'audacia de protervi conculcata, alla potenza de superbi è posto il freno, l'humiltà de poveri è riconosciuta, la carità è abbracciata, la virtù è favorita, l'honore è un pregio, et la fama salisce gloriosa al cielo, cotesta è l'ornamento di tutti i regni, il singolar presidio di tutti i stati, il privilegio della fiducia, la prerogativa della sicurtà, la salute de dominij, la vita delle Republiche, l'anima di tutti i popoli. cotesta è la pace de sudditi, la difesa de' miseri, l'humanità della plebe, il nutrimento delle genti, il gaudio degli huomini, la cura de languidi, la temperie dell'acre, la serenità del mare, la fecondità della terra, la vita beata, et felice del cielo. Per questo Aristotile. dice Aristotile nel terzo della Topica in sua lode. Iustitia regẽtis est utilior subditis, quàm servilitas temporis, solatium pauperum haereditas filiorum. Ma, per discender particolarmente alle leggi civili, overo Imperatorie, delle quali intendiamo principalmente ragionare; Origine delle leggi civili. queste, per parer quasi di tutti hanno havuto l'origine loro à questa foggia, Romulo fu il primo che diede le leggi a i Romani, le quali furon dimandate Curiate, dopo il quale Numa Pompilio cõpose le leggi delle Religioni, et instituì il culto de gli Idoli cõ maggior veneratione osservãza, che prima non era. Indi Tullio Hostilio accrebbe le leggi Romane; e dopo di lui Anico Martio, et poi Tarquinio Prisco, e dopo Tullio Servilio, e finalmẽte Tarquinio Superbo, le leggi de' quali furon tutte scritte da poi ne libri di Sesto Papirio, onde si chiamò la ragione Papiriana. ma discacciati i Regi, queste leggi andarono in ruina, ne furon più curate, e il popolo Romano stette per vinti anni quasi reggendosi più presso per via di cõsuetudine, che di legge. Dipoi successe, che mandarono dieci legati alle città della Grecia, cioè a Athene, e Sparta per ricever le leggi di Solone da essi. ma i Greci nõ vollero, finchè nõ hebber giudicati i Romani degni di quelle. Onde mãdati Ambasciatori à Roma, in una disputa notata dal Ghiosatore Accursio Accursio., sopra il Digesto, al titolo De origine iuris. che intervenne fra il savio Greco Legato, et un pazzo Romano à cenni, dove il Greco alzò un dito, in alto, intẽdendo doversi venerare un Dio solo, e il pazzo ne alzò due insieme col pollice, come avvien naturalmẽte. per cavarli amendue gli occhi, pẽsando che volesse cavarne uno a lui; dove il savio intesa, che volesse denotare il mistero, della [p. 97 modifica]Trinità, et quindi subito aperse la mano, intẽdẽdo tutte le cose essere aperte, e manifeste a Dio, e il pazzo credẽdo che volesse dargli uno schiaffo, strinse il pugno per vendicarsi, dandosi a capire il savio, che intendesse Iddio, chiudere in se stesso tutte le cose mediante questo successo furon giudicati i Romani degni delle leggi de Greci le quali furon date loro, e registrate in dieci tavole di bronzo, alle quali (per parer queste minute) vi aggionsero, due altre poi quei dieci Ambasciatori, talchè per accidẽte furon chiamate, le leggi delle dodici tavole. E' vero che Udalrico Zasio, Udalrico Zasio. nelle sue Scholie, et il Budeo nelle sue Annotationi sopra le Pandette dicono apertamente questa essere una favola ridicolosa Il Budeo. tessuta da Accursio, et che mãco furon dieci legati ma tre soli che furon mãdati in Grecia quãtunq; Isidoro gli nomini, dicei ancor esso, cioè Appio Claudio Tito Gemitio, Isidoro. Publio Sestio Lucio Vetturio, Gaio Giulio, Aulo Manlio Publio Sulpitio Publio Curio, Tito Romulio, e Spurio Postommio. Hora havute queste leggi. dice Pomponio leggista, che cominciò Pomponio. à desiderarsi l'interpretatione di huomini prudenti, le cui risposte furon communemente chiamate legge civile, et nell'istesso tempo furon composte le forme per l'attioni di legge in palazzo, che son chiamate legis actiones, overo, legitimae actiones, indi per quella discordia della plebe, che si ritirò su 'l monte Aventino, et si formò le leggi da stessa hebbero origine i Plebisciti, cioè le ragion della plebe, che furon assonte in luogo di legge. Di poi che per la difficile congregatione del popolo et della plebe, la cura della Repubblica fu dedotta nel Senato: et quindi nacque quella ragion di legge ch'è dimandata Senatusconsultum: et né medesimi tempi magistrati, overo i pretori rendevano ragione, proponendo de gli Edittij quali furon chiamati Edicta praetores overamente ius honorarium da quello honore ch'era al pretore eshibito. Finalmẽte trasferita la potestà in un solo ne nacque quella specie di legge, ch'è detta principal Cõstitutione, overo placito del Prencipe. Hora fra quelli, che cercarono di ridurre tutte queste ragioni civili disperse in un volume; il primo fù Gneo Pompeo, et poi Gaio Cesare, ma l'uno et l'altro sopragionto dalle guerre civili et da immatura morte, non le puotè ridurre a perfettione. Al tempo poi di Constantino Cesare furono aggionte nuove leggi a queste prime, forsi perché furon stimate quelle diminute, et manche, et molte altre, ne fecero i successori, le quali (come dice Isidoro) essendo disordinate, et confusamente meschiate insieme, Theodosio minore Augusto le ridusse in un Codice, ò volume, che da lui fu poi chiamato il Theodosiano, per fin che Giustiniano Imperatore, visti i codici antichi, cioè il Gregoriano, et l'Hermogeniano alla similitudine de quali fu composto il Theodosiano, et viste le constitutioni estravaganti da successori di Theodosio derivate, diede, il carco à diece huomini di valore; che furono Leontio Foca Basilide Thomaso, Tribuniano, Constantino, Theofilo, Dioscoro, e Penestrino, i quali, [p. 98 modifica]compilarono quel volume di legge chiamato il Codice di Giustiniano, così detto a cogendo, come dice Azone e nella sua somma perché per l'imperio delle leggi siamo isforzati ubedire, il quale fu finito (come nota il famoso giurisconsulto Giovanbattista Casalupi), Giov. Battista Casalupi. il terzo anno dell'imperio di Giustiniano, nel tempo del Consolato di Decio, ne gli anni di nostra salute, seicento quarantanove et nel medesimo anno, ai nove d'Aprile fu confermato da lui, di poi volgendo esso l'animo a raccogliere in uno gli infiniti volumi delle risposte de prudenti giurisconsulti, le quali hebber origine antichissima, et specialmente contengono i detti d'Ulpiani, di Gaio, di Scevola, di Gallo, di Papiniano le quali erano confusamẽte raccolto nel libro delle pãdette antiche, dette da Pan, che vuol dire. totum, et decotte. che vuol dir capio, quasi cõprehendenti in tutto, le quali cõtenevano quasi duemila libri, et che già furono in Pisa, et al tẽpo loro Paolo Fiorentino Theologo eccellente, e i Casalupi dissero trovarsi in Fiorenza, commesse a sei huomini illustri, cioè a Tribuniano principale, a Costantino, Theofilo, Dorotheo, Atholino, e Theratino, che insieme cõ undeci altri eccellenti avocati di cause nelle parti Orientali, cioè Stefano Mẽna Prosdocimo, Euthalino, Timoteo, Leonido, Leontio, Plutone, Giacobo Constantino, e Giovanni, leggessero gli immensi volumi della prudenza antica, et riducessero in cõpendio quella infinità di libri, il che fu adempito, et insieme da lui approvato l'anno ottavo del suo impero, e terzo del suo consolato, corrẽdo gli anni del Sig. 614 et così fu cõposto il Digesto di 50. libri in tutto così detto perché digerisce tutte le dispute delle leggi, ma diviso in tre parti principali, in Digesto vecchio così detto perché tratta di quelle cose principalmẽte c'hãno havuto origine dalla più antica ragione, cioè dalla legge naturale, come son quasi tutti i contratti, che per ragione delle genti derivata dalla ragione naturale introdotti sono, et però si suol coprir di cuoio bianco, per significar, quella purità, et semplicità naturale, in quel libro, ch'è detto Infortiato, o perché in quelle siano leggi più forti, et in esso siano trattate l'ultime volontà che sono sottili, o da inforti vocabolo Caldeo, che suona dispositione perché l'ultime volontà sono in quello disposte, perché altre volte fosse perso, e poi ritrovato in Ravenna, et così la legge civile venisse a fortificarsi, et suol coprirsi di cuoio negro trattando di cose meste, come delle cause hereditarie, de testamẽti, de codicilli, et de' beni de' defonti. et finalmente in quel volume, ch'è detto Digesto novo perché dopo la legge vecchia delle dodici, tavole, esplica, et contiene i novi editti de' Pretori, et suol coprirsi di corame rosso, perché tratta sol di materia criminali, come accusationi, homicidij, furti, parricidij, sacrilegij, et di pene sanguinolenti debite a quelle. Mãdati fuor di questi due libri, cioè il Codice, et i Digesti, diede la cura à Tribuniano, Theofilo, e Dorotheo, di cõporre alcune Institutioni per i gioveni, facendovi meschiar dẽtro anco quel tanto, ch'egli haveva emẽdato per sue particolari [p. 99 modifica]constitutioni, et queste son chiamate volgarmente l'Instituta di Giustiniano, la quale suol coprirsi parte di bianco, e parte di verde, per esser tratta parte dai Digesti, et parte dal Codice, il quale è solito coprirsi di verde essendo come un verde prato, meschiato di materia civili, criminali, et miste. Di poi fece compilare un Codice nuovo da Tribuniano, Dorotheo, Menna, Constantini, et Giovanni, per causa di alcune constitutioni fatte da esso, il quale fece chiamare il Codice di Giustiniano di Repetita praelectione. perché appresso li antichi (come nota Ulpiano né libri scritti à Sabino) Ulpiano. quando dopo la prima editione si faceva la seconda, essa seconda era chiamata. Repetita praelectio. et questo avenne nell'anno decimo del suo Imperio, et quinto del suo consolato, et anco di Paulino Console seco; correndo gli anni di nostra salute 656. Fece anco una protesta Giustiniano, che se per l'avvenire facesse nuove Constitutioni per sorte, tutte le porrebbe in un libro chiamato il libro delle Novelle Constitutioni, che è tenuto communemente essere il libro dell'Autentiche ghiosato da Accursio, e commentato da Giacobo di Belviso, da Bartolo, et da Angelo, perché da poi ne fece intorno à cento; abenchè Hirnerio Hirnerio.dottor di legge e il Piacentino neghino questo libro esser di Giustiniano, non essendo chiamato libro di novelle constitutioni, secondno la sua protesta, e tanto più, che se n'è trovato uno così detto, il qual contiene l'istesse constitutioni che contengono l'Autentiche, di cui fa mentione la Ghiosa nell'Autentiche, et l'egregio commentatore Alber. de Rosate Alberto de Rosate vuol (come riferisce Rafael Fulgoso) che da quello come troppo lungo, et prolisso, fosse estratto il libro delle Autentiche Raffaele Fulgoso., come più breve. et più compendioso et Odofredo Giurisconsulto afferma, che questo libro contien solamente nove collationi, et fatto Federigo minore dopo la nona collatione, Oldrado. vi fu aggionta l'undecima per causa di constitutioni di Federigo maggiore, et del minore, et alcune leggi di Corrado Imperatore, e questa fu chiamata la decima Collatione; e poi vi fu aggionta l'undecima per causa di constitutioni di Henrico settimo. Il primo lib. delle leggi civili adunque sono i Digesti tratti da le pandette. Il secondo è il Codice distinto in nove libri, che trattano de iure privato. et in tre altri che trattano de iure publico, i quali tre son posti in un terzo lib. di legge chiamato volume, il qual prima contiene l'institutioni Imperiali di poi questi tre lib. ultimi del Codice, che non sogliono leggersi nelle scuole, terzo le nove collationi, quarto le consuetudini de feudi detta la decima, et finalmente alcune estravaganti constitutioni dette Undecima, collatione. Onde da questa varia congerie di libri, esso è stato dimandato volume et si suol coprir di veste parte verde, parte rossa, contenendo una parte del Codice, et alcune determinationi penali per gli transgressori. Le leggi finalmẽte comprese ne nove libri del Codice sono al cõputo del Casalupi. 3608. il Digesto vecchio ne contien 1918. l'Infortiato 2234. il [p. 100 modifica]Digesto novo 2983. i tre libri del Codice meschiati nel libro del volume 954 che sarebbono in tutto somma di 12707. Di queste leggi civili è tanta la gloria, e tal l'honore, che da tutte le bande commendate sono. M. Tullio nell'oratione per Aulo Cecinna dice queste parole Qui ius civile condemenet dum putat, is vincula refellit non modo iudiciorum, sed etiam utilitatis vitaeque communis, imperò che tutta la legge civile è come una torre triangolare (dice Baldo) Baldo. fortificata di tre fortissimi precetti, che son questi, viver honestamente, non nuocere alcuno, et dare il suo à ciascuno. per questo Chrisippo stoico disse la legge civile Chrisippo. esser una scienza del giusto, et dell'ingiusto. e Celso disse, ch'era un'arte del giusto, et del buono per il cui merito Celso. uno può dimandarsi sacerdote. e Papiniano giusrisconsulto la chiamò un commune precetto, un consulto d'huomini prudenti, un freno de delinquenti, Papiniano. un sostegno della Repub. et una mera necessità per il viver humano: la nobiltà di cui si comprende da ogni parte. prima dal fine, perché (come dice M. Tullio nel secondo delle leggi) è stata ritrovata per la salute de' Cittadini, per la sicurtà delle Città, et per la quiete, e felicità di tutte le genti del mondo. secondo dall'effetto, perché fa che i professori suoi leggisti non sol sian ricchi secondo il detto di quei versi.

Dat Galenus opes, dat sanctio Iustiniana,
Ex aliis paleas, ex istis collige grana,

Ma siano anco per tutto rispettati, et posti à principal governi delle città et provincie, de Regni, et Imperi mondani; oltra hanno da 130. privilegi in favor loro, Alessandro.de i quali fa mentione Alessandro, né Digesti, e Lodovico Bolognino sopra l'Autentica Lodovico Bolognino., e il Cardinal Fiorentino detto il Zabarella, sopra la quarta delle Clementine Il Zabarella.. Terzo dall'oggetto, perché la legge informa l'anima nostra ch'è il suo oggetto, di costumi honesti, et Santi, come bene allega contra i Medici Andrea Barbatia huomo per lettere famoso Andrea Barbatia.. Quarto dal soggetto, havendo per soggetto la giustitia, della quale disse Aristotile nel quinto dell'Ethica, ch'è una virtù che luce come la Stella Diana Aristotile.. Quinto della virtù, perché ci rende ubidienti, e soggetti à Dio, secondo quel versetto del Salmo. Etenim benedictionem dabit legislator, ibunt de virtute in virtutem, et di più essa sola illumina et illustra tutto il mondo insegnando il modo di reggere, et governare: et perciò né Canoni, nel Trattato De poenitentia, alla Distintione seconda, i Dottori son chiamati raggi del Sole. Oltra di ciò son nobili i leggisti per l'insegne del Dottorato à lor concesso, ch'è la beretta del Dottore, della quale dice Lucca di Penna, Lucca di Penna. che l'Ammiraglio del Regno di Sicilia è adornato anco esso; l'anello in dito, il segno che si congionge con la scienza veramente; la Zona di oro in segno che si cinge di perfettione, la toga virile in segno che vuol viere quietamente, et da huomo riposato. Ma con tante lodi, et honori stanno delle ignominie ancora, perché, quanto alle leggi loro, non tutti l'hanno abbracciate, come si vede [p. 101 modifica]né Franchi, i quali mai l'hãno accattate, come dice in Ghiosa prima, al capitolo de Accusationibus, alla causa terza, e questione quinta, se non in quanto si fondano sopra la ragione, et la ragione, così richiede, non perché così dica la legge, come nota Baldo nel principio del Codice, Baldo. et gli Hispani non solo non usano le leggi imperiali, ma quel che importa più altro volte, nel Regno loro ordinarono, che uno, ch'allegasse le leggi de gli Imperatori, fosse condannato nella testa, come riferisce Oldrado Oldrado. nel consiglio sessagesimonono, altre volte ancora fu prohibito da essi, che nessuno potesse tener libri di legge, come racconta Giovan Lupo Giurisconsulto et se bene Giovanni Lupo. i leggisti si vantano d'haver havuto giurisconsulti dottissimi, et eccellentissimi, così antichi, come moderni, et põgono in Catalogo un Guarnerio detto Lucerna della legge da Odofreddo, un Bulgaro, un Martino Piacentino un Giovanni Azone, uno Accursio, un Rogetio compositore della prima somma, un Hoffredo Beneventano suo discepolo, un Giovan Bosiano Cremonese, sommatore delle Pandette, un Lottario, un Giacomo di Balduine, un'Odofreddo Odofreddo., un Guglielmmo di Duranto detto lo Speculatore, un Giacobo di Belviso, un Dino da Mugello, un Giacobo d'Arena, un Cino da Pistoia, un Bartolomeo da Cutrigario, un Nicolò de Matareli, un Gaspar de' Colderini, un Rinierio da Forlì, un Lapo da Castiglione, un Bartolo da Sassoferrato, un'Angelo da Perugia, un Francesco de gli Albergoti, un Baldo Perugino, Francesco tigrino, un Riccardo da Saliceto, un Pietro d'Ancarano, un Antonio da Butrio, un Giov. d'Imola, un Paolo di Castro, un Lodovico Pontano, un Nello da S. Geminiano, un Giacobo Alvarotto da Padua, un Nipote da Monte Albano, un Christoforo Porco, un'Aretino, et più modernamente un Decio, un'Imola, un Giasone, un Bosso, un Zabarella, un Corte, un'Alciato, un Menocchio, un Lorenzo Massa Segretario de dell'Illustr. Signo. di Venetia il quale oltra l'essere ornato della cognitione di tutte le sciẽtte, nobili in questa delle leggi è peritissimo, et spero, che un giorno si vedrãno frutti tali del suo sublime ingegno, ch'il modo ne stupirà, però meritãmẽte il prudẽtissimo suo consiglio, è tenuto in gran pregio di quella Seren. Rep. della qual è primo Legista, un Re buffo, un Mantuo, un Roncagallo, un Follerio, un Cocino un Riminaldo, un Bertazzuolo, un Angosciola, un Cannesio, un Veggio, un Brechiò, un Tiraquello, et infiniti altri professori di questa scienza, nientedimeno molto maggior è il numero di quei dottorelli da dozena, che mai fan casa di doi solari, albergando sempre a basso per l'ignoranza, e insufficienza loro, e à quali non basta l'animo d'acconciare due paragrafi à brodetto, ne mettere quattro Ghiose in salamora, tanto son digesti della scembietà, la quale è così propria loro come il parlar Melenso à Gratiano da Bologna. Sono anco nella patria loro in parte vili, perché se il Medico s'impaccia ne gli Orinali, et nelle Zangole, et esso negociano co' sbirri, col Boia, con le corde, con le berline, et con le forche. Oltra che fanno [p. 102 modifica]anco il mestiero assai bene del Castradoro, perché se un villan grasso gli dà per forte nelle mani, lo fanno castrar meglio, che non farebbono i Castra porcelli istessi. De gentilhuomini ricchi, et de' Signori non parlo, ne delle povere vedove, che un cõsulto per quelli passa la Pragmatica da ogni banda, e un sussidio di lingua per queste è pagato di tanta carne, che si compra à si buon mercato, che non costa altro che parole. Lascio star le difese, che fanno co i testi, et con le ghiose, delle leggi, che non tirano tanto i Ciavattini il corame, come fanno essi detti loro, per portar la ragione, ove gli pare, pigliandola à cavallo, et staffilandola con mille allegationi inutili, et insensate. Direi qualche cosetta della cosa, ch'amano tãto di dietro, e dinanzi, quando vanno à palazzo et di que' cẽni d'accordo c'han fra loro, mentre e stanno per avocar per le parti, ma temo di nõ intorbidare tanto la mostarda, che non si senta altra cosa che la senapria sola. Però parte per questa; parte perché i Signori Medici non creppino per le risa (essẽdo un mal cotesto senza rimedio) io lascio le botte della testa contentandomi d'havergli assaggiato solamente i calcagni.

Annotatione sopra il v. Disc.

In favor delle leggi forma una bella Annotatione Giulio Barbarana nella sua officina, alla terza parte, che per questa materia è giovevole assai, et assaissime cose intorno alle leggi pone Giovanbattista Bernardo nel suo seminario della filosofia, come fa ancora intorno alla legge civile particolarmente onde chi possede quel libro, havrà materia amplissima di discorrer intorno a tal soggetto. Vien la legge molto commendata da Celio Rhodigino nel decimo libro delle sue antiche lettioni, al cap. 19. Et il valor delle leggi è molto essaltat da Celio Calcagnino in una delle sue epistole à Mattheo Macigno. E chi particolarmente vuol sentir le lodi egregie della legge civile, non si parta dall'oratione del predetto auttore, registrata nel catalogo delel sue opere. I nomi de' Legisti s'hãno amplissimamente dal catalogo del Mãtoa.