Memorie storiche della città e del territorio di Trento/Parte seconda/Capo XX

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CAPO XX.
Memorie Storiche dall’anno 1776
fino alla morte di Pietro Vigilio
ultimo Principe di Trento.

Divenuta vacante per la morte di Cristoforo Sizzo la sede episcopale in Trento venne ad essa eletto li 29 Maggio 1776 l’Arcidiacono Conte Pietro Vigilio de Thunn, di cui abbiamo più sopra parlato, e ch’era allora gran Decano della Metropolitana di Salisburgo. Venne egli in Trento pochi giorni appresso, incontrato a Lavis da una numerosa cavalcata di nobili cittadini di Trento. Smontò al palazzo di sua famiglia, e nel giorno seguente recatosi prima nella Cattedrale, e poi nel Castello del Buon-Consiglio prese solennemente nelle consuete forme il possesso della nuova sua dignità. Grandi furono le feste, che si fecero in tal occasione, prolungate per più giorni, alle quali accorse anche molta nobiltà forestiera, e grandi e molti conviti diede Pietro Vigilio nel Castello di sua residenza, e [p. 202 modifica]nel Palazzo delle Albere. Finite le feste si tennero in Trento tra i Commissarj austriaci e quelli del nuovo Principe Vescovo più conferenze sopra varj oggetti di controversie o questioni, ch’erano insorte tra il Contado del Tirolo ed il Principato di Trento. Pietro Vigilio si portò poscia personalmente in Vienna, ove tra Sua Maestà l’Imperatrice Regina Maria Teresa come Contessa del Tirolo dall’una, ed il Principe Vescovo di Trento dall’altra parte fu solennemente stabilito e conchiuso li 24 Luglio 1777 un nuovo Trattato, i di cui principali articoli furono i seguenti: che « a tutti i confini trentini verso Stati esteri sieno in ogni luogo erette delle stazioni daziali austriache, ed ivi formalmente esatto il dazio d’ingresso, di transito, e di uscita tanto per il distretto austriaco, quanto per il trentino ... che il Principato di Trento debba andar soggetto tanto alle presenti che alle future leggi o tariffe di dazio, che emaneranno nel paese del Tirolo in tutte le loro parti, ed in tutti i generi di dazj e gabelle: che all’incontro si debbano pagare annualmente al Principe Vescovo di Trento diecimila fiorini provenienti dai dazj tirolesi ... che inoltre debba cedersi al Principato di Trento dalle entrate del dazio di Tonale ovvero di Val di Sole un terzo del dazio degli animali bovini, che passano nello Stato veneto: che al Principe di Trento sia dovuta la metà dell’importo di tutti [p. 203 modifica]quei contrabbandi, che si attrapperanno sui confini trentini: che il Sovrano del Tirolo ceda al Principe di Trento la giurisdizione di Castello nella Valle di Fiemme con tutti i luoghi e masi che le appartengono: che all’incontro il Principe di Trento debba cedere al Sovrano del Tirolo il Borgo trentino di Termeno situato in mezzo alla Valle dell’Adige, come pure la Signoria trentina di Levico.» Questo Trattato, che venne poi approvato e ratificato pur dal Capitolo, suscitò gravi lamenti in tutto il Principato di Trento, in vedersi tolta su tanti punti di confine quella libera introduzione ed estrazione di tutte le merci e derrate, e quella libertà di commercio, di cui aveva sempre goduto in passato, con essere stato assoggettato a tutte le leggi e tariffe austriache, e si tacciava perciò il nuovo Principe d’aver cercato solo l’accrescimento delle rendite della sua Camera, e d’avere al suo privato interesse sagrificato e posposto, l’interesse ed il bene del suo popolo, nè si mancava di dire ancora, ch’egli aveva fatto un cambio ben disuguale delle belle signorie di Termeno e di Levico coll’alpestre giurisdizione di Castello nella Valle di Fiemme; ma fu osservato a sua discolpa, che quando egli non avesse stipulato quel Trattato, l’Imperial Regia Corte aveva determinato di trattare tutti i sudditi trentini come stranieri riguardo a tutti gli oggetti di commercio, e di sottoporli a tutti i [p. 204 modifica]dazj e gabelle imposte agli esteri, mentre in virtù del nuovo trattato essi venivano a godere tutti i vantaggi, di cui godevano i sudditi tirolesi.

Ritornato in Trento Pietro Vigilio ricusando la Repubblica veneta di più ricevere in avvenire a servire nelle sue galere i delinquenti, che vi venivano condannati e spediti dal Principato di Trento, si vide costretto ad ergere e stabilire nel proprio Stato una nuova casa di correzione o castigo per la punizion de’ delitti, e per la conservazione dell’ordine e della sicurezza e tranquillità pubblica. Egli eresse effettivamente questa casa, e per supplire alle spese necessarie al nuovo stabilimento egli instituì in Trento il Lotto così detto di Genova. Considerando gl’inconvenienti ed i mali, che questa nuova istituzione del Lotto avrebbe prodotti, il Capitolo di Trento presentò a sua Altezza Reverendissima due rispettose rimostranze supplicandola a voler abbandonare un progetto, come ei diceva, sì pernicioso al suo popolo, che allettato dalla vana speranza di migliorare con immaginarj guadagni la sua sorte suol correre ciecamente a perdervi le sue sostanze. Pietro Vigilio rispose al Capitolo, che non solo per porre argine al male, che ne risentiva lo Stato dall’uscita del danajo atteso la moltitudine di quelli che giuocavano a Lotti esteri, egli era stato mosso a stabilire il Lotto nel suo Principato, ma da un’altra ragione ancora più [p. 205 modifica]importante; poichè il guadagno o provento, che da questo giuoco verrebbe ritratto, era da lui destinato non già a vantaggio della sua Camera ma al mantenimento della Casa di correzione tanto necessaria alla quiete e sicurezza pubblica, e per conseguenza ad un oggetto, che non poteva essere più salutare e più utile al bene dello Stato: ch’egli per altro nulla maggiormente desiderava, quanto che il tempo e le circostanze gli somministrassero altri fondi, onde poter supplire alle spese necessarie ad uno stabilimento di tanta importanza. Il Lotto dunque fu effettivamente stabilito, e continuò durante tutto il tempo del suo governo essendo stato abolito soltanto l’anno 1797, allorchè fu posta in Trento un’amministrazione austriaca, della quale parleremo. più sotto.

Fra i mali, che soffrir debbono gli uomini uniti nelle civili società, non è uno dei minori quello che proviene dalla moltitudine e lunghezza delle liti, le quali non senza ragione fu detto essere uno de’ più sordi ma de’ più distruttivi flagelli degli Stati. Avvenne, che ritrovandosi nell’anno 1783 in Vienna Pietro Vigilio, egli fu a viva voce eccitato dall’augustissimo Imperatore Giuseppe II. ad imitare il di lui esempio collo stabilire nel suo Principato un nuovo ordine giudiziario per una più regolare e più retta e più pronta amministrazione della giustizia. Ritornato in Trento egli diede a me l’incarico della [p. 206 modifica]formazione d’un nuovo Codice giudiziario, ed io non tardai di por mano sollecitamente a quest’opera salutare, nella quale ho procurato di far sì che la forma di ventilare ed agitare le cause civili divenisse chiara, semplice, e breve, e meno dispendiosa che fosse possibile. Io ho pubblicato colle stampe l’anno 1786 il Progetto d’un nuovo codice giudiziario nelle cause civili diviso in due volumi, nel secondo de’ quali conteneansi le ragioni delle nuove leggi o riforme proposte nel primo. Questo Progetto avendo io desiderato prima che ottenesse forza e sanzione di legge, che fosse comunicato a tutti i giudici e magistrati e corpi pubblici del Principato di Trento, e questi tutti avendo dopo matura considerazione presentato iterate suppliche al Principe, affinchè non diferisse più oltre a dare a’ suoi popoli il nuovo Codice giudiziario, Pietro Vigilio il dì 8 Agosto 1788 sedendo nel suo Consiglio diede al medesimo solennemente forza e vigore di legge ordinando, che sia per l’avvenire osservato come legge generale in tutti i fori e tribunali sì ecclesiastici come secolari del suo Principato, e solo ne sospese la pubblicazione ed esecuzione nella città e pretura di Trento per ragioni, ch’è qui inutile il riferire. Il Capitolo della Cattedrale, che aveva il diritto di eleggere dal suo seno in ogni vacanza il Vescovo Principe, credette in quest’occasione d’aver pur quello di esercitare insieme con esso il supremo potere [p. 207 modifica]legislativo. Egli presentò, quindi al Principe una solenne protesta, con cui pretendeva, che fosse nullo qualunque atto, che potesse essersi fatto in tutto il Principato uniforme al nuovo Codice come promulgato senza il concorso della sua autorità e del suo consenso. Fondava il Capitolo questa sua pretensione sopra la transazione stipulata l’anno 1635 tra il Principe Vescovo di quel tempo Carlo Emanuele Madruzzo ed il Capjtolo, cioè sopra quell’articolo, che abbiamo altrove citato, nel quale dicevasi, che «Illustrissimus et Reverendissimus Princeps, ac Dominus Episcopus Tridentinus in arduis negotiis et causis Episcopatus hujus incolumitatem et salutem concernentibus Venerabilis sui Capituli consilio, consensu, et assistentia semper utatur.» Io ho allora distesa una scrittura resa per ordine del Principe pubblica colle stampe, nella quale ho dimostrato, che la transazione dell’anno 1635 era atta ad obbligare soltanto il Principe Vescovo Carlo Emanuele, con cui fu stipulata, e non giammai i di lui successori, rispetto ai quali essa non aveva alcun vigore tanto per difetto di volontà che di podestà sia del Principe Vescovo, che l’accettò, sia de’ Ministri cesarei, che la dettarono: che erroneamente, e solo per una falsa opinione erasi dato a quella transazione in passato il nome di legge fondamentale dello Stato: che la pretension del Capitolo non solo era ignota a tutti i [p. 208 modifica]Capitoli della Germania, ma era pur affatto nuova ed inaudita finora nel Principato di Trento, avendo i Principi Vescovi esercitato sempre in tutti i tempi ed in tutte le occasioni la suprema podestà legislativa senza il concorso d’alcun’autorità, voto, o consenso capitolare, come attestavano innumerabili leggi, costituzioni, ed editti d’ogni maniera emanati dalla sovrana autorità de’ soli Principi Vescovi. Pietro Vigilio quindi dichiarò con solenne decreto la protesta capitolare attentatoria alla sua suprema autorità, contraria all’uso e consuetudine immemorabile del Principato di Trento, e perciò invalida, nulla, e di niun vigore; dopo di che il Capitolo abbandonò la nuova sua pretensione convinto di non poter sostenerla.

Il nuovo Codice giudiziario venne poscia introdotto ed eseguito in tutti i fori del Principato di Trento, ed in tutti fu coronato dal più felice successo. I vantaggi, che derivavano dal nuovo Codice giudiziario, guadagnarono a Pietro Vigilio gli applausi e le benedizioni de’ suoi popoli, e nei due più ragguardevoli paesi del Principato gli furono rese solenni testimonianze della pubblica riconoscenza. Il Magistrato delle Valli di Non e Sole gli ha eretto nella sala del palazzo di giustizia in Cles una statua in marmo con iscrizione, e le sette Pievi delle Giudicarie gli hanno eretto del pari un monumento con iscrizioni latine nei due fori di Tione e di Stenico. Di tutte [p. 209 modifica]le glorie d’un Principe la maggiore è quella di legislatore. Pietro Vigilo ottenne dunque questa gloria, ed egli è degno delle maggiori lodi per la fermezza d’animo e costanza, con cui volle introdotto ed eseguito, vinti tutti gli ostacoli, il nuovo Codice giudiziario in tutte le giurisdizioni egualmente sì mediate come immediate del Principato di Trento, e per conseguenza anche nella giurisdizione Castrobarcense de’ quattro Vicariati, nelle giurisdizioni Lodronie di Castellano e Castel Nuovo, nelle giurisdizioni Trapp di Beseno e di Caldonazzo, ed in ogni altra. Non mai l’autorità del Principe in Trento erasi mostrata al pubblico con tanta energia e fermezza, come si mostrò in questa importante occasione, e ciò che più rileva, si è, ch’ella vi fu dispiegata, unicamente pel vantaggio e pel bene de’ popoli. Il nuovo Codice giudiziario ebbe vigore e fu osservato in tutti i fori del Principato di Trento per lo spazio di quasi vent’anni, e l’ebbe pure anche dopo che il nostro paese passò per la secolarizzazione de’ Principati ecclesiastici nel dominio di Sua Maestà l’Imperatore d’Austria; ma quando per gli avvenimenti della guerra e pei trattati di pace esso venne riunito prima al Regno di Baviera, e poi al Regno d’Italia col nome di Dipartimento dell’alto Adige, i nuovi Sovrani volendo in tutti i loro Stati l’uniformità delle leggi altri codici vi introdussero cioè quelli, che osservavansi nelle altre loro provincie; [p. 210 modifica]per lo che il Codice chiamato Barbacoviano cessò di più avervi alcun vigore.

Avvicinandosi l’anno 1796 alle frontiere del Trentino l’armata francese, Pietro Vigilio nel mese di Maggio dello stesso anno partì da Trento, e si portò presso il Principe Vescovo di Passavia suo fratello; ma nel mese di Novembre avendo le truppe austriache occupato il Trentino, Sua Maestà l’Imperator d’Austria chiamò a se il governo e l’amministrazione del Principato di Trento. I diritti spettanti a Sua Maestà come avvocato e difensore ereditario del Principato di Trento, ed i vincoli che legavano questo Principato col Tirolo per la comune difesa, mossero l’Imperial Regia Corte ad assumere provvisoriamente l’amministrazione suddetta a fine di assicurarvi nelle dubbie e pericolose circostanze de’ tempi l’ordine e la tranquillità pubblica. Fu dunque stabilita in Trento una Reggenza Imperiale Regia col nome di consiglio amministrativo, incaricata di governare il paese in nome di Sua Maestà fino ad altra deliberazione esclusane ogni ingerenza del Principe Vescovo. In questo mezzo essendo avvenuta inaspettatamente l’immatura morte del Vescovo Principe di Passavia degno pe’ suoi talenti e per le sue virtù di più lunga vita, Pietro Vigilio fece ritorno in patria, e privato essendo dell’amministrazione e del possesso del suo Principato si recò in Castel Thunn, ove morì. Il suo corpo trasportato in Trento [p. 211 modifica]fu sepolto nella Cattedrale, ed in lui finisce la serie de’ Vescovi Principi di Trento, essendo poco dopo avvenuta la secolarizzazione dei Principati ecclesiastici.

Dovendo la storia essere non ristretta ai soli fatti ed avvenimenti, ma risalire alle cause che gli hanno prodotti, ed agli effetti che ne son nati, volgiamo ora brevemente uno sguardo ai principali fatti ed avvenimenti, che abbiamo narrati, o a meglio dire alle varie cagioni, da cui derivarono, ed indi ai loro effetti, ed al vario stato del nostro paese ne’ diversi periodi di tempo, che trascorsero dal principio della dominazione temporale dei nostri Principi Vescovi fino alla cessazione del loro dominio, ossia fino alla secolarizzazione de’ Principati ecclesiastici.