Concessione della strada ferrata da Biella a Santhià

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Concessione della strada ferrata da Biella a Santhià.

Progetto di legge presentato alla Camera il 30 gennaio 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

Signori! — Il prospero avvenire della strada ferrata da Torino a Novara non potrebbe essere da alcuno disconosciuto. Senza tornare sugli argomenti a cui si appoggiava il Ministero nell’invocare dal Parlamento la facoltà di farne la concessione, basterà ormai a confermarlo il favore che ottenevano le azioni costituenti il capitale sociale, ricercatissime fin da principio, e che ora si mantengono in credito a preferenza di quelle di tante altre imprese, quantunque non abbiano alcuna assicurazione d’interesse, e che l’opera sia ancora incompleta.

Questa prospettiva di un felice successo si fonda sulla grande importanza di quella ferrovia, sia che si voglia riguardarla come linea di grande commercio internazionale, sia che si consideri per rispetto alle relazioni che essa procura, pronte, ed economiche, di molte delle più belle provincie dello Stato fra loro, colla capitale e col porto di Genova. Ma tralasciando di parlare qui delle relazioni internazionali, egli è pur certo che, affinchè sia adempiuto più sicuramente e con maggiore profitto alle interne, bisogna, per quanto è concesso in termini giusti dalla natura montuosa del paese, facilitare ai territori che stendonsi dalla pianura padana al piede delle grandi Alpi, la influenza sulla linea principale della ferrovia da Torino a Novara mediante diramazioni che, volgendo a settentrione, rimontino quelle vallate sino a qualche notevole centro di popolazione e di commercio, a cui, come a mercato principale, possano concorrere le [p. 1019 modifica]parti superiori delle valli medesime e le minori convalli del piedimonte.

Alla principale di queste diramazioni settentrionali ha provvidamente già inteso, come ben vi è noto, o signori, la legge stessa con cui era sanzionata la concessione della linea principale, stabilendo l’obbligo alla società concessionaria di concorrere per lo importare di nove chilometri alla costruzione della via ferrata da Chivasso ad Ivrea. Ora, dopo questa, non sembra potersi revocare in dubbio che succeda per grado d’importanza quella che da Santhià, rimontando l’altipiano che giace fra l’Elvo ed il Cervo, giunge al piè della città di Biella, e mette in comunicazione colla rete delle nostre linee principali di strade ferrate la detta città e le valli superiori dei due nominati torrenti, insieme a quelle di Andorno e della Strona, abitate da molta operosa ed intelligente popolazione, la quale, traendo dalle provincie pianigiane e dal porto di Genova una gran parte dei mezzi di sussistenza e le materie prime per alimentare le molte fabbriche sparsevi, e recandovi in iscambio l’opera delle sue braccia e i prodotti della sua ricca industria, darà occasione ad un assai notevole movimento sul braccio di strada di cui è questione.

E non mancò infatti chi di questo braccio promovesse l’intrapresa. Un Comitato promotore si formò a tale intento nella città di Biella; poi due accreditati appaltatori di opere pubbliche associatisi, ed ottenuta la concessione di eseguire gli studi, fecero compilare un regolare progetto del ramo di strada ferrata che, scendendo da Biella, viene per Candelo e per Salussola a Santhià,

La linea ripetutamente studiata, anche in conseguenza delle osservazioni fatte dopo un primo esame dal Consiglio speciale delle strade ferrate, fu dal Consiglio stesso giudicata la più conveniente alle svariate forme del suolo attraversato che, quantunque non presentasse straordinarie difficoltà, esigeva tuttavia uno studio accurato per evitare enormi rilevati o troppo profonde trincee, senza tuttavia eccedere nelle pendenze, le quali poterono contenersi in misure rispettivamente a quelle del terreno percorso ed alla portata dei convogli che converrà trainare, moderate, non eccedendo esse mai l’undici per mille; la quale pendenza regna solo per lunghezze disgiunte e che, sommate, non eccedono i chilometri 6 1/2.

Nel suo complesso, e specialmente nelle opere d’arte, il progetto redatto dall’ingegnere Savino Realis venne poi assai favorevolmente giudicato dal Consiglio speciale, il quale vi propose solo alcune modificazioni che, accettate dai signori Feroggio e Crida, vi saranno introdotte prima di metterlo ad esecuzione.

Secondo questo progetto, la linea prende lo sviluppo di chilometri 28, sul quale saranno stabilite due stazioni intermedie, una a Candelo, l’altra a Salassola, la collocazione delle quali non presenta difficoltà di sorta, Non è così di quella che è a capo superiore della linea, cioè della stazione principale di Biella. Le circostanze speciali di sito e l’importanza di procurarle un conveniente accesso dalla città rendevano alquanto arduo il problema del suo collocamento. Quello, scelto dopo maturi esami, pare invero che soddisfi nel miglior modo al complesso d’ogni riguardo. Tuttavia, secondo il desiderio esternato dalla città di Biella, i signori Crida e Feroggio si propongono di fare nuove indagini onde riconoscere se in questa parte si potesse apportare al sito divisato qualche ulteriore miglioramento, sotto riserva dell’approvazione del Governo in quanto il mutato sito inducesse notevoli variazioni nell’ultimo tronco della strada ferrata.

Per ciò poi che concerne la stazione di Santhià, egli è di per sè evidente che, staccandosi questo ramo di ferrovia dalla linea principale da Torino a Novara, è interesse comune alle due imprese rendere promiscuo l’uso della stessa stazione; nè può supporsi che i concessionari dell’una e dell’altra abbiano a rifiutarsi ad un accordo, dalla mancanza del quale ne verrebbe ad entrambi un danno notevole e gravissime difficoltà, e complicazioni di servizio, Tuttavolta, poichè la società di Novara ha bensì l’obbligo nella sua concessione di ricevere le influenze delle diramazioni laterali, ma per quella di Biella non le fa positivamente prescritto di fare comune il servizio della stazione di Santhià, i signori Feroggio e Crida hanno provvisto ai caso che una nuova stazione apposita si dovesse in questo luogo erigere per la ferrovia di Biella.

Oltre alle stazioni formali, si è pensato all’eventuale bisogno di stabilire due fermate, una fra Vergnasco e Magionevolo, l’altra presso a Sandigliano.

Le opere d’arte sono tutte proposte in muratura. Nel resto sono nel progetto seguite le norme comuni alle altre strade ferrate, concesse per altre linee secondarie.

Quanto all’esercizio, può ripetersi l’osservazione stessa che testè facevasi sulla comunanza della stazione di Santhià. È da una parte così notevole il vantaggio che la diramazione di Biella recherà alla ferrovia di Novara, ed è quindi così grande l’interesse che ha la società di questa ferrovia, che l’esercizio di quella sia ben regolato e permanentemente assicurato, onde promuoverne il più gran movimento; e dall’altra è così evidente l’economia che risulterà dall’unire in una impresa sola l’esercizio di amendue, che sarebbe dubitare troppo del sano criterio delle loro amministrazioni il pensare che non avessero a mettersi d’accordo per questa fusione.

Tuttavia perchè in ogni evento sia assicurato l’esercizio della diramazione, e per non trovarsi in condizione troppo svantaggiosa rimpetto alla società di Novara, quando verranno a trattare per la ridetta fusione, i signori Crida e Feroggio avvisano a provvedersi di un materiale mobile bastante per assicurare un buono e permanente esercizio della strada ferrata da Santhià a Biella, quand’anche esso dovesse essere nei primordi avviato isolatamente.

Sulla base di questo progetto di costruzione della ferrovia e del suo esercizio, i signori Feroggio e Crida si presentarono al Ministero dei lavori pubblici per ottenerne la concessione sino dal mese di maggio 1853. E poichè fra le condizioni sotto le quali la domandavano, non ne era alcuna che venisse in aggravio dello Stato, nè per assicurazioni di interessi, nè per lavori a carico dell’amministrazione, il Ministero medesimo col consentimento di quello delle finanze, dopo esauriti tutti gl’incumbenti ed i nuovi studi resi necessari dal primo esame del Consiglio speciale, e dopo avutone il nuovo parere, siccome si è avvertito in principio, stipulò fin dall’agosto passato, sotto la riserva dell’approvazione del Parlamento, quella convenzione che ha ora l’onore di sottomettere al vostro giudizio.

A tenore di questa primordiale concessione convenuta col Ministero dei lavori pubblici, i signori Feroggio e Crida, o per essi la società anonima, che viene loro fatta facoltà di costituire, non otterrebbero che quei favori, che furono già accordati per legge, ed in eguale misura, a parecchi altri concessionari; i quali favori consistono: nel privilegio per novantanove anni, colla facoltà di riscuotere le tasse dei trasporti secondo determinate tariffe; nell’applicazione delle reali patenti 26 aprile 1839 per le espropriazioni forzate; in una riduzione dei dazi sulle ferramenta e macchinismi [p. 1020 modifica]introdotti dall’estero; nel trasporto di questi materiali sulle strade ferrate dello Stato con tariffe di favore; e nella esenzione dei diritti proporzionali sui contratti che occorre stipulare per compiere l’impresa.

Nè diversi sono i vantaggi che in confronto di altre concessioni se ne assicura la finanza, cioè: servizio postale gratuito; trasporto a metà tariffa dei generi di privativa demaniale, dei militari in servizio, e dei materiali di guerra; ed, occorrendo, per causa di guerra esclusivo impiego di ogni mezzo d’esercizio a servizio militare.

La concessione preliminare del 8 agosto passato vietava ai signori Crida e Feroggio, o alla società anonima da essi formata, d’intraprendere alcun lavoro, se prima e dentro il periodo di tre mesi, a far tempo dalla sanzione per legge della concessione, non avessero effettuato nelle casse dello Stato un deposito di lire 500.000; se non facevano in tempo questo deposito decadevano dalla concessione; e davano intanto un avallo di lire 200,000. Recentemente i signori Crida e Feroggio domandarono la facoltà di poter incominciare i lavori, anche prima del deposito suddetto delle lire 500,000; ed il Governo non ebbe difficoltà a ciò accordare, purchè fosse esplicitamente dichiarato che, in caso che, nel periodo fissato, il ridetto deposito non fosse eseguito, i concessionari oltre al decadere dalla concessione ed al perdere le lire 200,000, ammontare della cauzione primordiale, perderebbero eziandio i lavori eseguiti anticipatamente; i quali lavori non meno che la detta somma verranno senz’uopo di costituzione in mora, in proprietà dello Stato. Tale è il soggetto dei due articoli addizionali, apposti in calce alla prima convenzione, colla data del 27 gennaio corrente.

Questa facoltà di cominciare i lavori anticipatamente fu fatta dal Governo ai signori Feroggio e Crida tanto più di buon grado, quanto che si può con essa ottenere di procurare un efficace soccorso alla popolazione dei luoghi, argomento interessantissimo nelle attuali circostanze annonarie; e se ne avrà tanto maggiore utilità, quanto che i lavori primordiali suddetti consisteranno in movimenti di terra, a cui opportunissima è la stagione invernale, ed ai quali ogni operaio è atto a prender parte; onde è appunto che in quest’ultimo tempo vive e replicate sollecitazioni pervennero al Ministero dei lavori pubblici da più comuni della provincia di Biella, perchè procurasse di avviare l’opera di cui si tratta.

Tali essendo le condizioni essenziali della concessione preliminare, spera il Governo che vi piaccia, o signori, confermarla, adottando il progetto di legge che egli ha l’onore di sottomettervi; il quale, promovendo la prosperità di un paese industriosissimo, assicurerà ad un tempo viemaggiormente il felice successo della strada ferrata di Novara, e darà sollievo col lavoro ad una povera popolazione che versa in molta strettezza nei mezzi di sussistenza,

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Feroggio Celestino, Andrea Crida e compagnia sono autorizzati a devenire alla costruzione di una ferrovia che, partendo dalla città di Biella, metta a Santhià e ad assumerne l’esercizio.

Art. 2. I medesimi Feroggio e Crida sono e rimangono concessionari di tale ferrovia sotto l’osservanza delle clausole e delle condizioni espresse nel capitolato di concessione, annesso alla presente legge.

Art. 3. Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che loro riguarda, della esecuzione della presente legge che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo,

CAPITOLATO DI CONCESSIONE.

Art. 1. I signori Celestino Feroggio, Andrea Crida e compagnia si obbligano di costruire a tutte loro spese, rischio e pericolo, e di dare ultimata nel termine di diciotto mesi dalla data della legge d’approvazione della presente concessione, in guisa da potersi aprire all’esercizio una strada ferrata che, partendo da Santhià metta a Biella, giusta il progetto e disegni formati dall’ingegnere Realis di commissione dei signori Feroggio, Crida e soci, visati dal signor ministro dei lavori pubblici colle modificazioni prescritte a senso delle deliberazioni del Consiglio speciale delle strade ferrate prese nell’adunanza del 3 giugno e 24 luglio 1853, e riformando a tenore di queste modificazioni il progetto che, prima d’essere posto in esecuzione, dovrà essere approvato dal Governo.

Art. 2. I concessionari costruiranno compiutamente questa linea nel detto termine, tanto nel corpo stradale che negli accessori, in quel compiuto e perfetto stato che si richiede per poterla tosto mettere in esercizio. Eseguiranno il tracciato definitivo; faranno tutte le espropriazioni sì definitive che temporarie, indennizzando i proprietari espropriati; esegui ranno i movimenti di terra necessari pei rilevati e per gli scavi, e tutte le opere d’arte, come scali, stazioni, ponti, acquedotti, sifoni, viadotti, passaggi a livello, casotti di guardiani di tali passaggi e delle guardie della strada ferrata; eseguiranno la chiusura della strada con siepi continue, la provvista ed il collocamento in opera delle traversine, delle ruotaie, dei cuscinetti, delle caviglie, dei cunei, delle piatteforme, dei cambiamenti di via, ecc., necessari per il completo armamento della strada e delle vie di scambio, e meglio come negli articoli seguenti di questa concessione.

Art. 3, Nell’esecuzione del progetto sarà facoltativo, in caso di notevole e riconosciuta utilità, e previa approvazione dell’amministrazione regia, di variare la direzione della linea segnata nel medesimo fra il limite di 200 metri a destra ed a sinistra; ma in tali variazioni non potranno essi introdurre curve non esistenti nel piano presentato le quali abbiano un raggio minore di 500 (cinquecento) metri, nè pendenze eccedenti le massime ammesse nel profilo longitudinale del tronco in cui vuol farsi la variazione.

Art. 4. Nei piani parcellari che verranno presentati all’approvazione dei Governo, e su cui sarà segnato il definitivo tracciato della strada, dovranno essere indicati tutti i ponti, ponticelli, acquedotti, sifoni, viadotti, passaggi a livello che fossero necessari per la conservazione delle comunicazioni o per lo scolo e condotta delle acque sia naturali, sia artificiali, pel servizio dell’agricoltura e degli edifizi.

Ma se, a malgrado di questa approvazione anticipata, nell’atto di esecuzione dei lavori fosse reclamata giustamente, o fosse trovata necessaria qualche opera di simil genere, i concessionari saranno obbligati ad eseguirle, ed a stare garanti di qualsivoglia danno recato ai terzi.

Art. 5. La strada verrà a congiungersi con quella da Torino a Novara, a Santhià, previe intelligenze colla società della detta ferrovia da Torino a Novara, e con approvazione per parte del Governo del punto preciso di questa congiunzione, e di ogni altra disposizione occorrente pella regolarità e sicurezza del servizio di ambe le ferrovie.

Art. 6. Le stazioni in Biella, Candelo e Salussola saranno collocate nei siti indicati nel citato piano Realis. S’intende, quanto alla stazione di Biella, preferito e destinate il sito [p. 1021 modifica]marcato con linea colore di seppia e colle lettere A1, B1, C, ma sarà libero ai concessionari ed alla città di Biella di convenire per collocarla in un sito diverso, salva l’approvazione del Governo per le variazioni che ne conseguissero nel tracciato o nel profilo della strada ferrata.

Oltre le stazioni propriamente dette, vi potranno essere alla occorrenza due fermate presso due case cantoniere, l’una tra Verniasco e Maggionevolo, l’altra presso Sandigliano,

Art. 7. Tutti i progetti parziali delle stazioni e dei siti di fermata, di carico e scarico delle mercanzie e dei passeggieri, non potranno essere intrapresi che in base di progetti di dettaglio esecutivo in tempo presentati ed approvati dal Governo.

Art. 8. Sei concessionari non devenissero ad una intelligenza colla società pella strada da Torino a Novara da essere approvata dal Governo, tanto sull’uso promiscuo della stazione che questa ultima società deve erigere a Santhià quanto sull’esercizio e manutenzione della strada da Santhià a Biella dovranno essi provvedere sì all’erezione della prima, in conformità dei disegni e piani da approvarsi dal Governo, giusta il precedente articolo, come ad ogni cosa necessaria per l’esercizio e manutenzione, e specialmente al materiale mobile necessario per l’esercizio, il qual materiale non potrà essere minore di quattro locomotive coi loro tenders, venticinque vetture per i viaggiatori, tre vetture per animali, e trenta vagoni per le merci, compresi quelli pei bagagli.

Art. 9. La strada ferrata sarà costrutta per tutta la sua estensione ad un sol binario. La distanza tra le guide od i regoli sarà identica a quella della ferrovia di Novara.

Art. 10. La larghezza della strada negli sterri, computata al livello della base della massicciata, sarà di metri sette, compresi i fossati di scolo di 75 centimetri di larghezza.

Ove fossero insufficienti, la loro larghezza sarà aumentata, lasciando però sempre metri 5 e 50 di larghezza libera alla strada, e le scarpe laterali avranno uno e mezzo di base per uno di altezza, sempre che la quantità del terreno non sia tale da richiedere o da concedere una diversa inclinazione. La sommità dei rilevati avrà metri 5 e 50 centimetri di larghezza al livello sul quale sarà collocata la massicciata.

Le scarpe dei medesimi saranno pure formate in ragione di uno e mezzo di base per uno di altezza ad eccezione dei rilevati di poca altezza, nel qual caso le scarpe potranno essere ridotte alla proporzione di uno ed un terzo di base per uno di altezza.

Le scarpe, tanto degli sterri che dei rilevati, saranno coperte di terra vegetale per lo spessore di dieci centimetri almeno, e seminate con erba medica nella stagione favorevole.

Art. 14. I fossi laterali saranno scavati e formati con pendenze regolari, corrispondenti agli scoli esistenti, ed in modo da formare il miglior sistema di scolo che possa essere consentito dal livello generale della superficie dei terreni.

Resta però inteso che i concessionari non saranno obbligati di prosciugare gli scavi laterali nelle parti in cui gli scolatori esistenti non permettono lo sfogo delle acque.

Nei luoghi in cui si avrà della terra sovrabbondante proveniente dagli scavi, sarà la medesima trasportata lateralmente e quindi disposta in forma regolare.

Art. 12. Come venne stabilito nel progetto presentato ed approvato, così sta fermo che tutte le opere d’arte saranno in muratura, esclusa ogni opera in legname, e prima di por mano all’esecuzione loro, i relativi progetti parziali e piani esecutivi saranno sottoposti all’approvazione dell’amministrazione superiore,

Art. 13. Tutti i lavori della strada ferrata saranno eseguiti coi migliori sistemi di costruzione e con buoni materiali di ogni specie.

Le opere d’arte avranno le dimensioni richieste dalla solidità corrispondente all’uso cui sono destinate.

Art. 14. La massicciata e l’armamento saranno eseguiti collo stesso sistema che è stato prescritto pella via ferrata di Novara, ritenuta la larghezza della base su cui poggia la massicciata com’è stabilite all’articolo 10 del presente capitolato.

I rails del peso di trentatrè chilogrammi per metro potranno essere accettati con una tolleranza del 2 per cento di minor peso. La lunghezza loro sarà conforme a quella prescritta per la ferrovia di Novara.

I cuscinetti, sia di giunzione, sia intermedii, avranno le dimensioni medesime di quelli della ferrovia di Novara.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche colle dimensioni di 0 25 di larghezza per 0 125 di grossezza in mezzo. Quelle di congiunzione all’estremità avranno la stessa misura di larghezza e d’altezza, ma saranno di sezione rettangolare.

La lunghezza tanto delie une come delle altre sarà di metri 2 70.

La qualità di queste traversine sarà uguale a quella prescritta per la strada ferrata da Torino a Novara.

Art. 15. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con barriere o con siepi di biancospino in tutta la sua lunghezza.

Art. 16. Pella continuità delle comunicazioni laterali saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere secondo l’importanza loro.

Per le strade provinciali la larghezza libera del cancello a due battenti, non potrà essere minore di metri 6. Essi saranno stabiliti nel modo stesso con cui lo sono quelli della strada ferrata da Torino a Novara, e verranno collocati nei punti che saranno determinati sui piani e sul profilo.

Nei siti in cui la superficie naturale del terreno o il livello delle strade esistenti sono più o meno elevati rispetto al livello della strada ferrata, saranno formate delle rampe d’accesso con dolce inclinazione che verrà stabilita a seconda dell’importanza delle strade esistenti. Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno coperte di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

I relativi progetti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Governo.

Art. 17. I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie. In quei siti perciò ove la custodia della strada regolarmente stabilita non consenta di rendere comune il servizio, e la casa cantoniera non possa servire anche di casello di guardia, si erigeranno appositi caselli in muratura.

Art. 18. Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero e così collocate che se ne trovi una ad ogni mille duecento metri al più.

Nelle curve non potranno mai essere più distanti di mille metri.

Il piano-modello delle case cantoniere e dei caselli di guardia sarà presentato alla preventiva approvazione del Governo,

Art. 19. Sulla strada ferrata sarà stabilita una linea telegrafica in quel modo stessa che verrà adottato per la strada ferrata da Torino a Novara ed esclusivamente pel servizio della locomozione. [p. 1022 modifica]Il Governo si riserva la facoltà di collocare e di esercitare a tutte sue spese sulla stessa palificazione altri fili per la sua corrispondenza officiale e per gli usi del commercio.

Finchè però questi suoi fili non sieno collocati, il Governo potrà valersi senza pagamento di tassa del telegrafo della società pei soli dispacci ufficiali di servizio, che saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata.

Gli ufficiali telegrafici per l’esercizio dei fili della società verranno scelti da lei, ma sopra le liste che le verranno presentate dal Governo dei giovani che hanno fatto il corso e subito gli esami di telegrafia elettrica lodevolmente,

Art. 20. I concessionari non potranno dar mano ai lavori nè procedere ad alcuna espropriazione dei terreni, se entro tre mesi dalla data della legge di concessione non avranno dato una cauzione al Governo per la somma di lire 500,000 (cinquecento mila) da depositarsi in una delle casse delle finanze in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioè in Buoni del Tesoro o in inscrizioni di rendite al cinque per cento (al valor nominale) od al tre per cento (corso di emissione) per l’esatto adempimento degli obblighi da essi assunti in dipendenza della concessione,

Non adempiendosi all’obbligo di questa cauzione nel termine suindicato, la concessione s’intenderà come non avvenuta, senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora.

Art. 21. Tale cauzione sarà restituita sulla domanda dei concessionari in quattro rate di lire 125,000 caduna appena che i medesimi facciano constare con atti autentici di terreni acquistati, di lavori eseguiti o di materiale accettato dalla regia amministrazione pel doppio almeno di ciascheduna rata da restituirsi.

Per lavori eseguiti s’intenderanno esclusivamente quelli che sono incorporati al suolo,

Art. 22. I lavori di costruzione della strada saranno intrapresi non più tardi di tre mesi a datare dalla legge di concessione.

Se, trascorso questo termine, i lavori non si troveranno attuati almeno con uno sviluppo e con una forza proporzionale al tempo concesso per compiere l’opera, i concessionari perderanno ii montare della cauzione prestata, di cui all’articolo 20.

Art. 23. Entro il termine dei diciotto mesi, di cui all’articolo 1, la strada dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti e pienamente corredata di tutto il materiale fisso, delle mobilie ed arredi delle stazioni, delle case cantoniere e caselli di guardia, in guisa che nulla manchi a poter essere immediatamente aperta all’esercizio. Qualora alla scadenza di detto termine i concessionari non abbiano dato pieno eseguimento alle contratte obbligazioni, senza che abbiano fatto constare di legittime cause d’impedimento, saranno ai medesimi applicate le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del capitolato della ferrovia di Savigliano, ora Cuneo, approvato colla legge 9 luglio 1850.

Art. 24. Il Governo sorveglierà la buona esecuzione delle opere per mezzo di un commissario tecnico.

Quando la costruzione della strada non sia intrapresa che dopo la costituzione della società anonima di cui all’articolo 51, questa sorveglianza si limiterà a quelle generali ispezioni fatte dal commissario stesso, con qualche assistenza, ove sia necessaria, che valgano ad assicurare lo adempimento delle condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal presente capitolato.

Ma, se i lavori fossero intrapresi dai concessionari prima della costituzione della società suddetta e potesse quindi per alcun tempo restar priva la esecuzione della strada d’una sorveglianza di dettaglio regolarmente ordinata, il commissario tecnico governativo assumerà anche la detta sorveglianza di dettaglio e gli sarà quindi concesso il personale d’assistenza che a questo fine l’amministrazione superiore riconoscerà necessario.

Art. 25. Saranno applicate alla presente concessione le disposizioni di cui agli articoli 28, 30, 31, 32, 35, 34 e 35 del succitato capitolato di concessione della ferrovia di Savigliano, approvato con legge 9 luglio 1850.

Art. 26. Nessuna macchina di locomozione, vettura, carro o vagone pel trasporto dei viaggiatori, bestiame o merci, sarà messa in servizio se non è prima approvata da una Commissione nominata dall’amministrazione superiore,

Art. 27. Le macchine ed altri veicoli che in occasione di visite od altrimenti venissero dai commissari del Governo riconosciuti in stato di degradazione pericolosa, dovranno tosto essere posti fuori di servizio.

Art. 28. La contribuzione prediale della strada sarà a carico dei concessionari, e verrà stabilita in proporzione di superficie e della quota d’imposta che i terreni pagavano antecedentemente. I fabbricati e magazzini affetti all’esercizio della strada saranno assimilati alle case delle località, ed i concessionari dovranno egualmente pagare tutte le contribuzioni a cui potranno essere sottoposti.

Art. 29. La strada ferrata da Santhià a Biella è dichiarata opera di pubblica utilità, e quindi sono alla medesima applicate, le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che i concessionari dovranno dare ai proprietari espropriandi, come altresì le formalità necessarie per la liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata colle norme delle stesse patenti l’occupazione temporanea dei terreni occorrenti alla costruzione di strade laterali provvisorie per la condotta dei materiali ed altri servizi relativi alla costruzione della strada principale, sino al compimento dei lavori di questa, non meno che quelle stabili occupazioni accessorie che si rendessero necessarie per lo stabilimento o per variazioni di comunicazioni soppresse, o per mutazioni di corsi d’acqua o di scoli richieste dalla nuova costruzione della strada ferrata,

Art. 30. Saranno del pari applicate alla strada stessa le disposizioni dell’editto 8 aprile 1847 del regio decreto 2 agosto 1848, nonché le leggi e regolamenti di polizia e pubblica sicurezza già in vigore, o che poi emanassero per le strade ferrate dello Stato.

Art. 54. Tutti i contratti ed atti qualsiensi che i concessionari stipuleranno relativamente ed esclusivamente all’impresa che assumono e secondo le condizioni della concessione, saranno soggetti al solo diritto fisso, e perciò esenti da ogni diritto proporzionale d’insinuazione.

Gli atti di dismissione delle proprietà da occuparsi definitivamente o temporariamente per lo stabilimento della strada ferrata, potranno essere estesi nella forma di un semplice verbale in cui sarà facoltativo di comprendere varie cessioni

Art. 32. I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili e ferramenti lavorati d’ogni specie, esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all’armamento della ferrovia ed allestimento delle stazioni, che venissero introdotti dall’estero, saranno soggetti ad un diritto proprio d’entrata, quale sarà pei ferri fusi l’ottavo, pei ferri di prima lavorazione il quinto, e pei macchinismi la metà dei diritti rispettivamente fissati dalla tariffa vigente all’epoca della introduzione. [p. 1023 modifica]Dovranno però i concessionari conformarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero ordinate dai Ministero delle finanze.

Il trasporto dei detti materiali che si eseguisse sulla strada ferrata dello Stato, godrà degli stessi favori accordati alla società per la ferrovia di Novara.

Art. 33. Per indennizzare i concessionari dei lavori e delle spese che si obbligano di fare in dipendenza di questo capitolato, e sotto la formale ed espressa riserva che ne osserveranno tutte le disposizioni, è accordato ai medesimi per la durata stessa già concessa alla società della ferrovia da Torino a Novara, cioè a tutto il giorno 10 luglio 1831, il diritto di percepire le medesime tasse di pedaggio e di trasporto che sono specificate nel capitolato di concessione della strada ferrata suddetta.

Art. 34. Le medesime disposizioni contenute negli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 45 del capitolato di concessione per la strada ferrata da Torino a Novara che riguardano norme relative all’applicazione delle tariffe di cui nell’articolo antecedente, sono valide anche per la presente concessione.

Art. 35. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio, sia in corpo che individualmente, si farà colla riduzione della metà del prezzo delle piazze di seconda e terza classe, purchè i medesimi siano muniti d’uno speciale foglio di via. L’eguale riduzione di prezzo avrà anche luogo pel trasporto del sale e del tabacco, nonchè degli altri articoli di privativa demaniale.

Art. 36. Le lettere ed i dispacci del Governo accompagnati da un agente dell’amministrazione postale saranno trasportati gratuitamente su tutta l’estensione della strada insieme alla vettura del corriere. Se occorressero al Governo convogli speciali per tale servizio, sia di notte che di giorno, vi si provvederà con particolari convenzioni.

Art. 37. Il trasporto dei commissari ed agenti doganali ed altri uffiziali del Governo specialmente incaricati di visite o di ricognizioni lungo l’intiera linea è ad un punto qualsiasi di essa, seguirà pure gratuitamente nelle vetture d’ogni classe.

Art. 38, Il trasporto dei prigionieri in apposite vetture cellulari provviste dal Governo, e della forza armata che li accompagna, sia nell’andata che nel ritorno dalla condotta dei detenuti, verrà eseguito mediante pagamento della sola metà dei diritti portati dalla tariffa e prescritti pei posti di terza classe. Il trasporto però delle vetture cellulari che dovrà eseguirsi ad ogni richiesta del Governo, sarà gratuito.

Art. 39. La tariffa ed il regolamento di cui all’articolo 34 dovranno rimanere costantemente affissi in tutte le stazioni principali e secondarie, ed in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 40. I concessionari sono obbligati di eseguire a loro spese; con accuratezza, precisione, celerità e senza preferenza, il trasporto dei viaggiatori con propri bagagli, delle merci d’ogni genere non escluse dalla tariffa, delle vetture, dei cavalli, bestiami, valori e somme di danaro che saranno loro affidati, il tutto ai prezzi segnati nella tariffa,

Art. 41. Alla scadenza del termine fissato all’articolo 33 pella durata della presente concessione e pel fatto solo di tale scadenza, lo Stato entrerà in possesso della strada ferrata, suoi annessi, connessi e dipendenti, surrogando i concessionari nell’usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti.

Art. 42. Alla detta epoca i concessionari saranno tenuti di consegnare e rimettere in perfetto stato di conservazione la strada ferrata, le opere tutte che la compongono e loro dipendenze, come stazioni, luoghi di carico e di discarico, stabilimenti ai punti di partenza e di arrivo, case di guardia e di vigilanza, uffici di percezione, macchine fisse, ed in generale tutti gli altri oggetti immobili non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei trasporti.

Art. 43. Se durante î cinque ultimi anni precedenti l’epoca della scadenza della concessione i concessionari non si porranno in grado di soddisfare esattamente al disposto dell’articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada, e valersene per far eseguire d’ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 44. Gli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carri, vagoni, materiali combustibili, ed approvigionamenti d’ogni genere, ugualmente che gli oggetti immobili non compresi nell’articolo 42, cederanno altresì allo Stato mediante però pagamento del loro valore a prezzo d’estimo da farsi nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.

Art. 45. Occorrendo la costruzione di qualche strada reale, provinciale o comunale, debitamente autorizzata, o la formazione di canali o vie ferrate che attraversassero la strada ferrata di Biella, i concessionari non potranno farvi opposizione, ma non potranno perciò essere assoggettati ad alcuna spesa o danno.

Art. 46. I concessionari non potranno del pari elevare reclami o pretese d’indennità qualora s’introducano modificazioni nelle tasse di pedaggio o nei dazi stabiliti lungo le vie di comunicazione preesistenti o di nuova costruzione, nè qualora succedano variazioni nelle tariffe doganali, nè per qualsivoglia simile disposizione d’ordine pubblico emanata per legge.

Art. 47. Sarà in facoltà del Governo di riscattare la strada dopo il termine di trent’anni a partire dal giorno della sua apertura al pubblico mediante preavviso di un anno.

Art. 48. Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dai concessionari nel corso di cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto.

Si dedurranno inoltre le due minori annate e si stabilirà il medio utile netto delle altre tre annate.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione di lire cento di capitale per cinque di rendita, e quindi, fatto l’estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri-vagoni, utensili, arredi delle stazioni, di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata e non è infisso al suolo, il Governo ne pagherà integralmente il valore ai concessionari entro il termine di tre mesi.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale quale sarà costituito, si corrisponderà ai concessionari sul rimanente capitale il 5 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ovveramente si pagherà alla medesima un capitale corrispondente a tale annualità ragguagliata al 5 per cento.

Art. 49. Saranno applicate alla strada ferrata di Biella le disposizioni degli articoli 28, 42, 43 e 44 del capitolato di concessione della ferrovia di Vigevano relativamente agli oggetti contemplati nei medesimi; eccezione fatta quanto all’articolo 28, di ciò che in esso si riferisce all’assicurazione d’interesse.

Art. 50, Per tutto il tempo in cui sarà durativa questa concessione, non verrà accordata la costruzione di altra ferrovia che tenda direttamente da Torino a Biella; per le diramazioni secondarie o prolungamento della medesima, sia con strade ferrate a locomotive, sia con strade ferrate a cavalli; sarà accordata la preferenza ai concessionari. [p. 1024 modifica] In ogni caso nell’atto della nuova concessione, il Governo stabilirà le condizioni relative all’uso comune, che si rendesse necessario, di un tronco o di tutta la ferrovia.

Art. 51. È fatta facoltà ai concessionari di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che, fermo l’adempimento di tutti gli obblighi ad essi incumbenti come costruttori della strada ferrata di Biella, loro competeranno in virtù del presente capitolato.

Questa società si costituirà con un capitale di cinque milioni di lire, diviso in 10.000 azioni di lire 500 caduna, e sarà retta da uno statuto da sottoporsi all’approvazione del Governo in conformità delle vigenti leggi.

Art. 52. A garanzia di questa concessione preliminare, la società Feroggio, Crida e compagnia presenterà, dentro il termine di dieci giorni, un avallo per lire 200,000 di ditta benevisa al Ministero, il quale avallo sarà restituito tosto che la legge non fosse approvata, e, se lo fosse, sarà restituito al momento in cui venga effettuato il deposito prescritto all’articolo 20.

Art. 53. La presente concessione non sarà definitiva nè valida che per legge.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino, 5 agosto 1853,

Sottoscritti all’originale:

I concessionari Feroggio Celestino.
Andrea Crida.

Il ministro Paleocapa.


L’intendente capo della prima divisione Sottoscritto Panizzardi,

Dopo fatta la concessione nei termini risultanti dal capitolato che precede, essendosi dal ministro sottoscritto convenuto coi signori concessionari altre intelligenze relativamente al disposto degli articoli 20 e 52 del detto capitolato, si è delle medesime fatto risultare dai seguenti articoli addizionali, i quali s’intenderanno far parte integrante dell’atto di concessione da sottoporsi alla sanzione del Parlamento.

Articoli addizionali.

a) A piú sicura intelligenza delle combinate disposizioni degli articoli 20 e 52 della presente convenzione, si dichiara che, ove nel termine fissato dall’articolo 20, i signori Feroggio e Crida non avessero fatto il deposito delle 500,000 lire, e fossero perciò incorsi nella decadenza della concessione comminata da quell’articolo, essi rimarranno debitori verso lo Stato della somma di lire 200,000 pari a quella data per garanzia al Ministero dei lavori pubblici col vaglia in data 5 agosto 1853 dalla ditta Defernex, al pagamento di quale somma, senza uopo di alcuna costituzione in mora, i concessionari saranno tenuti a favore delle finanze dello Stato,

b) È fatta facoltà ai signori Feroggio e Crida di cominciare i lavori anche prima di aver fatto il deposito delle 500,000 lire, prescritto all’articolo 20. Ma se nel termine prefissato dall’articolo medesimo tale deposito non fosse effettuato, essi oltre al decadere dalla concessione ed al perdere le 200,000 lire della cauzione primordiale, perderanno eziandio tutti i lavori che avessero eseguiti anticipatamente, prevalendosi della facoltà fattagliene col precedente articolo a), i quali lavori cadranno pure in proprietà dello Stato.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino, 27 gennaio 1854.

I concessionari

Sottoscritti Fenoggio Celestino Andrea Crida ,

Il ministro

Sottoscritto Paleocapa.


Il direttore capo di divisione

Sottoscritto Panizzardi.


Per copia conforme all’originale:

Il direttore capo di divisione

Sottoscritto Panizzardi.




Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Piacenza, Sauli, Cadorna Raffaele, Monticelli, Michelini Alessandro, Botta, e Arnulfo, relatore.


Signori! — La vostra Commissione, in conformità del voto degli uffici, all’unanimità vi propone d’approvare il progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Biella a Santhià per i seguenti principali motivi :

1° Perchè la provincia biellese essendo indubitabilmente una delle più industri dello Stato, importa a questo, che abbia tutti i mezzi di cui godono già altre provincie, ed in ispecie la facilità e la prontezza delle comunicazioni e dei trasporti, onde possano le svariate, numerose ed importanti sue manifatture prosperare e sostenere la straniera concorrenza, non ostante le riforme doganali dal Parlamento adottate;

2° Perchè, colla legge di cui si tratta, da un lato il Governo non accorda maggiori favori di quelli concessi ad altre strade di secondo ordine come quella suaccennata, e dall’altro si assicura i medesimi vantaggi speciali per altre strade stipulati, indipendentemente dai generali che derivano dall’estensione della rete delle strade di ferro.

Diffatti in questa come nelle precedenti concessioni i favori accordati sono ristretti all’esercizio della strada per un tempo determinato, alla riduzione dei dazi per l’introduzione dall’estero delle ferramenta e dei meccanismi ed al trasporto loro sulla strada dello Stato con tariffe moderate; finalmente all’esenzione dei diritti proporzionali sui contratti che si faranno per l’impresa, dichiarando applicabili a questa le regie patenti del 26 aprile 1839.

In compenso poi lo Stato ottiene la proprietà della strada cessato il tempo dell’esercizio fissato per i concessionari, oltre al diritto di riscattarla dopo il trentennio; s’assicura senza pagamento il servizio postale ed il trasporto delle vetture cellulari per i prigionieri, il trasporto a metà tariffa dei generi di privativa demaniale, dei prigionieri, dei militari in servizio e dei materiali da guerra, ed in caso di guerra l’esclusivo impiego d’ogni mezzo d’esercizio a servizio militare senza diritto ad indennità per parte dei concessionari; il che tutto in larga misura compensa lo Stato pei favori che accorda a costoro;

3° Perchè sono nel capitolato inserte le prescrizioni necessarie onde guarentire la lodevole esecuzione dei lavori, [p. 1025 modifica] nonchè le cautele opportune al fine di assicurare un buon servizio della strada.

Nell’esame del capitolato si fece bensì qualche osservazione, per mandato d’uno degli uffici, sul punto se sia necessario od ulile che nelle concessioni si determini il numero e l’importare delle azioni che si possono emettere, e se non sia piuttosto da lasciarsi ai concessionari ed agli azionisti il fissario; si manifestò ben anche il desiderio che pei capitolati di concessione si adottino per il possibile in avvenire delle norme fisse, come sarebbe per l’inclinazione delle rampe, di cui parla l’articolo 16, ed altre opere consimili, come pure pei materiali di costruzione, al fine di evitare che debbansi moltiplicare le speciali approvazioni da darsi dal Governo per ognuna di esse opere 0 materiali; ma la Commissione, mentre tenne conto di tali rilievi per farne cenno nella relazione, fa unanime nel riconoscere che la prima delle suaccennate osservazioni si riferisce ad una questione di massima e di principii da non essere risolta coll’opportunità della presente legge; poichè il capitolato fa redatto nello stesso senso di quelli delle strade ferrate della medesima natura precedentemente concesse, e principalmente perchè, sulla speranza che venisse il medesimo approvato tal quale fu col Ministero sottoscritto, è notorio che seguirono contratti con terzi, ai quali non è da pregiudicarsi con innovazioni che ritarderebbero od impedirebbero l’esecuzione di una strada che, per essere di secondo ordine, sebbene sia per riescire delle più produttive, sarebbe difficile nelle at tuali circostanze d’ottenere costrulta senza sacrifizi nè per parte dello Stato, nè della provincia, o di corpi morali della medesima, come avviene mercè la concessione ora richiesta a favore di coloro che a propria diligenza e spese ne fecero gli studi e ne promossero l’esecuzione.

Considerò inoltre la Commissione che, comunque possa desiderarsi che si stabiliscano delle norme generali per tutto ciò che d’ordinario occorre di prescrivere in tutti i capitolati relativi alle strade, niun inconveniente derivando dalle speciali disposizioni che si contengono nel capitolato attuale, le quali assoggettano i concessionari a sopportare l’approvazione del Ministero par certi lavori e per certi materiali da impiegarsi, sia da ammettersi il capitolato sfesso tal quale trovasi redatto.

Finalmente la vostra Commissione, mentre manifestò il vivo desiderio che, in massima, il Ministero provveda all’esecuzione delle opere con pubblicità e concorrenza, sia che si facciano a spese dello Stato, che a spese altrui, riconobbe che un tale sistema non potrebbe applicarsi alle strade di ferro di second’ordine, come è questa, se la concorrenza spontaneamente non sorge, ma siansi invece da assecondare le private domande di concessione, massime quando sono da lungo tempo conosciute, come lo è la presente, e niuno si presentò a farvi concorrenza. Deliberò quindi che sia da approvarsi il progetto di legge di cui si tratta.

Tanto più volentieri la Commissione propone che si approvi tale progetto, poichè con esso si viene a recare un sollievo alla classe bisognosa della provincia di Biella, procurandole lavoro nell’attuale crisi annonaria, e nella circostanza che il fallito raccolto delle uve durante un triennio ingenerò la mancanza di mezzi di sussistenza in quegli abitanti, il che oltre all’essere notorio, viene altresì comprovato dalle deliberazioni di alcuni Consigli comunali della provincia trasmesse alla Camera.

Signori, secondando il voto della Commissione, provvedete al vantaggio dello Stato e soddisfate ad uno dei più sentiti bisogni e dei più fervidi voti degli abitanti d’una provincia attiva e laboriosa, fra i quali pregia d’annoverarsi il relatore della vostra Commissione.


Relazione del ministro dei lavori gubblici (Paleocapa) 6 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 14 febbraio 1854.

Signori! — Nella sua tornata del 14 febbraio prossimo passato la Camera elettiva con immensa maggioranza di voti adottava il progetto di legge della concessione ai signori Feroggio, Crida e compagnia della costruzione ed esercizio d’una ferrovia che partendo da Biella metta a Santhià.

I vantaggi che all’industre e popolosa provincia biellese sono per derivare dall’apertura di questa comunicazione che metta i suoi abitanti ed il suo commercio in pronto e diretto rapporto per mezzo della strada ferrata da Torino a Nuvara, cui dessa verrebbe a far capo nel luogo di Santhià, essendo stati svolti nella relazione che accompagnava la presentazione del progetto di legge in discorso alla Camera dei deputati, a quella mi riferisco nell’atto che mi onore di sottoperre alle savie vostre deliberazioni il progetto medesimo con fiducia che sarà per ottenere eguale favorevole risultamento,


Relazione fatta al Senato il 17 marzo 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori Franzini, Ambrosetti, Jacquemoud, Gantieri, e Di Colobiano, relatore.

Signori! — La proposizione dell’apertura di una nuova ferrovia bene studiata e ponderata giunge sicuramente accetta a chi augura e desidera vedere sempre più progredire ed accrescersi i mezzi che procurano al commercio, alle popolazioni quell’importante vantaggio che deriva dalle facili e sollecite complicazioni; tale proposizione giunge tanto più accetta quando si riferisce ad una provincia abitata da intelligente, virtuosa ed operosa popolazione, la quale colla sua industria è salita a distinto grado, che per le sue manifatture fa buona mostra de’ suoi prodotti alle pubbliche esposizioni, che per l’ingegno de’ suoi abitanti reca utile concorso in quasi tutte le opere d’arte che sorgono nello Stato,

Convinto da tali principii l’ufficio centrale esaminava il progetto di legge, ed il capitolato relativo alla concessione del tronco di strada che da Biella tende a Santhià dove si unisce alla ferrovia di Novara, alla quale il tronco di Biella recherà sicuramente utile grandissimo per l’affluenza di merci e di viaggiatori, che muovono da quella operosa provincia.

L’ufficio centrale ha trovato tutte le disposizioni del capitolato conformi ai progetti che già per altre linee vennero approvati dal Senato sia per le stazioni, le fermate e la linea telegrafica, sia per i vantaggi fatti al Governo, sia per le facilitazioni dal medesimo accordate, sia infine perle cautele proprie ad assicurare l’esecuzione di tali imprese,

Verte però lite tra i concessionari e gli azionisti; ma siccome si tratta di un giudizio nel quale si stanno ventilando interessi puramente particolari, risulta evidente che questo non può per nulla ostare all’andamento generale dell’opera. Tuttavia ad ogni evento il Governo ha preso le precauzioni necessarie per guarentire gli interessi dello Stato.

Di fatto fu pattuito che se i lavori non fossero incominciati nel termine di tre mesi a far tempo dalla dalla della legge di [p. 1026 modifica] concessione, se i concessionari non effettuassero nello stesso periodo di tempo il deposito delle lire 800 mila in una delle casse delle finanze, non solo sarebbero dacaduti dall’ottenuta concessione, ma perderebbero inoltre il deposito già eseguito di lire 200 mila @d ilavori che avessero antieipatamente eseguiti.

Per tale considerazione l’uffizio centrale vi propone per organo mio l’adozione pura e semplice del progetto sì e come venne al Senato proposto dal Ministero.