Convenzione cogli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller per l'applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi

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Parlamento del Regno di Sardegna

Indice:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf Convenzione cogli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller per l’applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi Intestazione 30 aprile 2022 25% Da definire

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Applicazione del sistema di propulsione idropneumatica
al piano inclinato dei Giovi.

Progetto di legge presentato alla Camera il 10 aprile 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

Signori! — Il Ministero, presentando a questa Camera il progetto di legge per la concessione di una condotta d’acqua da Busalla a Genova, ha fatto conoscere di quanto alto interesse fosse per il prospero avvenire della strada ferrata il poter valersi dell’acqua medesima per applicarne la forza motrice ai macchinismi inventati da alcuni valenti nostri ingegneri per comprimere l’aria e sostituire la sua elasticità alla forza del vapore che spinge le locomotive, evitando così intieramente i gravi ostacoli ed inconvenienti che da un sistema di macchine fisse applicate all’esercizio di un lungo e tortuoso piano inclinato sono inseparabili; e conseguendo insieme quell’economia e quella potenza che si richiede per far montare uniti i più pesanti convogli, le quali non si possono ottenere con qualsivoglia sistema di locomotive a vapore, quando la salita arriva come ai Giovi al 3 1/2 per cento.

D’allora in poi il Ministero ebbe argomento di confermarsi vieppiù nel suo divisamento. Imperciocchè da una parte la invenzione del sistema di propulsione idropneumatica sovraccennato acquistò sempre maggior fiducia per nuovi studi che ne confermavano la felice riuscita e per l’opinione sempre crescente che in suo favore manifestavano giudici competentissimi; e dall’altra parte, essendosi nel frattempo avuto campo di provare col fatto quanto gravi fossero le spese della locomozione a vapore sui piani inclinati dei Giovi, si potè stimare con sufficiente approssimazione la grande economia che si sarebbe ottenuta col sostituirvi la potenza della elasticità dell’aria.

Tuttavolta il Ministero non istimò potersi abbandonare intieramente a questa fiducia di felice e compiuto successo, se la bontà del trovato non fosse prima confermata dall’esperienza, non di modelli nè di applicazioni fatte in piccola scala, ma di una vera attuazione del sistema sopra un tronco di via ferrata, che, costrutto nei modi e colle proporzioni ordinarie, avesse uno sviluppo sufficiente per provare ad un tempo e l’effetto utile della propulsione nel trainare pesanti convogli, e la sicurezza dei macchinismi per garantire il non interrotto servizio.

Nell’intendimento di venire a questa prova di fatto il Ministero entrò in trattativa con gl’inventori privilegiati, e stipulò con loro quella convenzione che egli si onora di presentare alla vostra approvazione.

La base essenziale di questa convenzione si è che i macchinismi della compressione dell’aria e il sistema compiuto di propulsione sieno innanzi tutto messi ad atto sopra un troco di via ferrata che non abbia minor lunghezza di metri 200, sul quale si possano fare quegli esperimenti ripetuti e svariati, che saranno stimati necessari per pronunciare un maturo giudizio da una Commissione di persone nella materia reputatissime, a ciò espressamente chiamata: e non sarà appunto che dopo questo giudizio, se sia favorevole, che il Governo s’accingerà a mantenere e dare effetto in tutte le altre parti alla stipulata convenzione.

Per quanto grande sia la fiducia che il Ministero ripone nella riuscita dell’invenzione di cui si tratta, egli ha procurato però che nel caso che egli non si fosse bene avvisato, e che la prova fatta corrispondesse male o insufficientemente all’intento, non ne avesse a venire un aggravio allo Stato sella spesa fatta per attuare questa prova, la quale spesa moderata, e può dirsi anzi di pochissima importanza, se il successo sia felice, sarebbe pur tuttavolta notevole nel caso contrario; ed è appunto perciò che si è stipulato che in questo secondo caso della detta spesa siano responsabili solidariamente gl’inventori privilegiati, i quali dovranno rimborsarne il Governo.

Nel caso invece che la prova riesca, ed il giudizio della Commissione sia favorevole, si procederà alla compiuta applicazione dei meccanismi di propulsione sull’intero piano inclinato dei Giovi e, attuato il nuovo modo di servizio, la utilità che se ne trarrà sarà divisa a metà fra lo Stato e gli inventori suddetti, dai quali è pur forza dipendere pel privilegio che ne hanno ottenuto. Nè per lo Stato quest’utilità si limita all’economia della spesa di esercizio, che è pur grande; ma trova il suo principale elemento in quella potenza d’azione che consente a far montare il piano dei Giovi in un dato tempo a tanta quantità di merci; il che sarebbe assai debbio che si potesse ottenere quando, continuando coll’esercizio delle locomotive, si fosse costretti a supplire col numero grande dei convogli, e con l’incessante succedersi dell’uno all’altro alla misurata quantità di merci di ciascuno dei convogli medesimi.

Mettendo a calcolo l’interesse del capitale che si renderà necessario per la completa applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi; e d’altra parte valendosi dell’esperienza fatta fin qui sul piano [p. 1338 modifica] medesimo, e di quei lumi che già potevansi trarre dall’antecedente esperienza fatta sull’altro piano inclinato di Dusino, sia riguardo alla conservazione della via ferrata, sia alla consumazione del combustibile, sia infine per là manutenzione delle potenti macchine locomotive, si può stabilire che anche nello stato attuale del movimento di merci e di passeggieri che può ripromettersi dalle relazioni e dal commercio di Genova, e valutando pure il combustibile ad un prezzo notevolmente minore di quello a cui si è alzato attualmente, l’economia totale non sarà minore di 144,000 lire all’anno, delle quali la metà, cioè 72,000 lire circa cadranno a vantaggio della finanza. Ma questo vantaggio si farà di gran lunga maggiore quando il movimento commerciale di Geaova otterrà quello sviluppo che non gli può mancare col miglioramento delle condizioni del suo porto, coi facilitati mezzi di scarico e di magazzinaggio, ed essenzialmente col diffondersi della rete delle strade ferrate nell’interno dello Stato, e col loro connettersi alle ferrovie dei paesi vicini. Non parrà esagerazione il supporre che l’attuale movimento abbia a raddoppiare; ed allora anche durante il privilegio degli inventori, sarà più che doppia l’economia fatta sulle spese dell’esercizio; perchè quelle principalmente che si riferiscono alla manutenzione della via e quella delle macchine, crescono in una proporzione maggiore; mentre invece quelle della propulsione idropneumatica, consistenti essenzialmente nell’interesse del capitale impiegato ad attuarne il sistema crescono in una proporzione molto minore. Oitrechè, come già sopra dicevasi, quello che è essenziale a notarsi sono le difficoltà grandi e forse l’assoluta impossibilità d’assicurare un sollecito e ben ordinato servizio colle locomotive, quando il movimento commerciale di Genova, condotto ad un giornaliero trasporto di 900 e più tonnellate di merci per giorno, dovesse avere sfogo per convogli ridotti alla misura di 78 od 80 tonnellate al più di peso brutto, che vuol dire dalle 43 alle 50 tonnellate di peso di mercanzie effettivamente trasportate rimontando; tanto più che conviene pur tenere conto delle continue ridiscese delle locomotive, sia per trainare verso Genova, sia in ogni caso anche vuote per ritornare all’origine del piano inclinato.

Finalmente vuolsi considerare che quel vantaggio notevolissimo che nel rispetto economico si otterrà fin d’ora, e che crescerà rapidamente col crescere del movimento commerciale del porto di Genova, verrà a raddoppiarsi ad epoca non lontana, cioè quando s’estinguerà il privilegio accordato agli inventori del sistema di propulsione. Allora, restando ogni cosa in libera proprietà del Governo, tutt’intera l’economia verrà a profitto delle finanze.

Questi motivi fanno confidente il Ministero che vi piaccia, o signori, accordare la vostra approvazione alla stipulata convenzione, e che vogliate farlo con quella sollecitudine che è domandata dall’importanza di affrettarne quanto più si possa l’attuazione, tanto per l’interesse delle finanze, quanto per l’utilità che il commercio trarrà da un servizio più sicuro e più pronto.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 28 marzo 1854 tra le finanze dello Stato e gli ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, in ordine all’applicazione del sistema di propulsione idropneamatica al piano inclinate dei Giovi.

Art. 2. È autorizzata la spesa di lire novantamila da stanziarsi sul bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio 1854, occorrente per l’effettuazione dell’esperimento di cui è cenno all’articolo 2 della suddetta convenzione,


Convenzione tra le finanze dello Stato ed i signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller perlo stabilimento del sistema idropneumatico sui piani inclinati dei Giovi.


L’anno del Signore milleottocento cinquantaquattro, in Torino, in una sala del Ministero di finanze,

Si premetteche, nella previsione di poter applicare ai piani inclinati dei Giovi il sistema di propulsione idropneumatica, ideato e comunicato dai signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, il Governo abbia colla scrittura stipulata addì undici novembre milleottocento cinquantatrè col signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay, in addizione e modificazione d’altra precedente in data ventisette maggio dello stesso anno, intese alcune basi di convenzione dirette ad assicurare, all’evenienza, l’attuazione del sistema medesimo. Che, avendo ora i predetti ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller proposta l’applicazione di siffatto metodo ai piani inclinati dei Giovi, dopo discusse tra essi ed i signori ministri delle finanze e dei lavori pubblici le basi regolative del contratto, abbiano le parti dichiarato di volerne far risultare per apposita convenzione, coll’espressa riserva che questa non s’intenderà valida e definitiva, se non sarà approvata per legge.

Quindi è che si sono personalmente costituiti avanti di me, direttore capo di divisione nel Ministero di finanze, ed alla presenza dei signori Gaetano Eustachio Berta ed Angelo Giuseppe Binelli, testimoni idonei e richiesti, gli illustrissimi signori conte Camillo Benso di Cavour, ministro delle finanze, e commendatore Pietro Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, da una parte; e dall’altra i signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommellier, i quali hanno inteso e convenuto quanto segue:

Art. 1. I sigaori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, autori della macchina idropneumatica per la compressione e la rarefazione dell’aria, si obbligano di stabilire sui piani inclinati dei Giovi i loro apparati unitamente a tutti gli altri meccanismi necessari per ottenere la locomozione su questa parte della ferrovia dello Stato, col mezzo dell’aria compressa, e ciò alle seguenti condizioni:

Art. 2. Prima d’intraprendere lo stabilimento definitivo del sistema, si farà un’esperienza tendente a dimostrare la efficacia della macchina idropneumatica e del tubo propulsore.

A questo fine si costruirà un apparecchio completo con una lunghezza di tubo propulsore di duecento metri almeno. L’esperimento avrà luogo sopra un tratto di ferrovia provvisoria, da stabilirsi in sito conveniente lateralmente alla strada del Governo.

Le spese dell’esperimento non potranno sorpassare la somma di ottanta a novanta mila lire, esse saranno interamente a carico dell’amministrazione; ma, in caso di non favorevole riuscita, gl’ingegneri Gratloni, Grandis e Sommeiller dovranno rimborsare al Governo le spese che gli avranno cagionate. L’esecuzione e la sorveglianza dei lavori saranno poste sotto il controllo esclusivo dei predetti ingegneri, i quali si obbligano a non produrre alcun incaglio nel [p. 1339 modifica] servizio della strada ferrata, mentre dal suo canto, l’amministrazione si obbliga a prestare loro la sua cooperazione in tutto ciò che potrà facilitare ed accelerare l’esperimento. Tostochè l’apparecchio sarà compiuto e pronto ad agire, se ne constaterà autenticamente l’efficacia col mezzo di una Commissione composta di cinque membri, di cui due saranno designati dal Governo, due altri dagli ingegneri predetti, ed il quinto, che la presiederà, è sin d’ora nominato d’accordo nella persona del signor commendatore Giulio, già presidente della Commissione per la locomozione sui piani inclinati dei Giovi.

La Commissione, dovrà pronunziare il suo parere sui seguenti quattro punti:

Primo. — L’effetto utile della macchina in aria compressa;

Secondo. — L’efficacia del sistema di propulsione;

Terzo. — La possibilità di spingere sulla rampa dei Giovi un convoglio di cento cinquanta tonnellate colla velocità di venticinque chilometri all’ora.

Quarto. — La probabilità che il sistema delle valvole, che verrà attuato, possa mantenersi con quella facilità che si richiede perchè l’esercizio della strada ferrata non ne abbia a soffrire interruzioni tali da impedire un buono e regolare servizio.

Art. 3. Terminata l’esperienza, ed essendone favorevole il risultato, gli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller sì obbligano a stabilire definitivamente il proposto sistema di propulsione sui piani inclinati dei Giovi nello spazio di quindici a diciotto mesi, a datare dall’esperimento, ed a non sorpassare colle spese di prime stabilimento dei meccanismi la somma di lire due milioni duecento mila.

Ii Governo sopporterà tutte le spese richieste per l’attivazione del sistema, in modo che i predetti ingegneri non abbiano alcuno sborso a loro carico.

La scelta degli intraprenditori ed i contratti per la costruzione dei meccanismi propri del sistema di propulsione saranno fatti di comune accordo tra il Governo ed i predetti signori ingegneri.

I prezzi una volta convenuti cogli intraprenditori, la contabilità sarà tenuta dall’amministrazione col mezzo di un delegato che avrà il maneggio esclusivo del danaro, ma non potrà ingerirsi nei lavori. Questo delegato dovrà tenere informati detti ingegneri di tutti i conti, e concertarsi con essi in ogni eventualità.

La direzione dei lavori, la sorveglianza, i progetti per lo stabilimento definitivo del sistema, come per i lavori preliminari dell’esperienza saranno posti sotto il controllo esclusivo dei detti ingegneri.

Il Governo pagherà gli onorari delle persone che i medesimi dovranno prendere e preporre ai lavori,

Il numero di questi impiegati ed i loro onorari saranno determinati di comune: accordo tra la amministrazione ed i detti ingegneri, i quali risponderanno del fatto loro nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 4. Governo metterà a disposizione degli ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller tutta l’acqua che ricaverà dalla Scrivia, in-virtù della convenzione Nicolay, undici novembre mille ottocento cinquantatrè, e coll’intera caduta compresa fra Busalla e Pontedecimo, e quest’acqua intubata in conformità delle condizioni inserte in detta convenzione. Dovrà però essere assicurata alla stazione di Pontedecimo quella quantità d’acqua che è necessaria agli usi della stazione e sua officina.

Art. 5. Gl’ingegneri predetta saranno incaricati della direzione dei meccanismi d’ogni genere; gli agenti che vi saranno preposti saranno pagati dal Governo, ma resteranno esclusivamente sotto la dipendenza degli autori, per quanto riguarda la direzione tecnica e la conservazione degli apparecchi.

Gli stessi ingegneri si obbligano però sotto la loro propria risponsabilità a provvedere in modo soddisfacente a tutti i bisogni del servizio, ed a prendere coll’amministrazione tutti i necessari concerti, per quanto spetta all’esercizio dei piani inclinati, come altresì a vegliare affinchè il detto servizio non risulti mai incagliato pel fatto, tanto proprio, quanta dei loro rappresentanti.

Occorrendo d’introdurre cambiamenti o modificazioni nei meccanismi, questi saranno previamente concertati tra l’amministrazione ed i detti ingegneri; nè senza questo previo consenso potrà essere autorizzato chicchessia a fare esperienze sul sistema idropnenmatico, finchè dura il periodo per il quale fu concesso il brevetto d’invenzione.

Art. 6. Allo spirare del brevetto gl’ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller decadranno interamente da ogni qualunque diritto dipendente dalla presente convenzione.

Egualmente ne decadranno, senza potere pretendere alcuna indennità, anche prima dello scadere del loro privilegio, nel caso in cui il Governo volesse applicare ed applicasse realmente un sistema di locomozione più perfetto e più economico di quello da essi presentato,

Art. 7. Tutte le opere eseguite a spese dello Stato, e quindi anche i meccanismi di propulsione verranno, al decadere della concessione, consegnati all’amministrazione superiore in perfetto stato, e tale che si possa. ove piaccia al Governo, continuare l’esercizio dei piani inclinati dei Giovi collo stesso sistema, senza interruzioni o ritardi,

Art. 8. Come corrispettivo il Governo pagherà agli ingegneri Grattoni, Grandis eS ommeiller, pendente la durata del loro brevetto, e sino a tanto che non venga colpito dalla decadenza contemplata nell’articolo sesto, datando dal giorno in cui il sistema si troverà in esercizio sui piani inclinati dei Giovi, una somma equivalente alla metà delle economie che si realizzeranno sul sistema attuale di propulsione per mezzo di locomotive,

Le economie si calcoleranno di comune accordo, ed in caso di dissidenza, per mezzo di periti eletti in pari numero dalle parti contraenti. Queste economie saranno:

Primo. — Economia sulla manutenzione della strada, dovuta alla soppressione delle locomotive;

Secondo. — Economia sull’interesse del capitale impiegato nelle locomotive;

Terzo. — Economia delle riparazioni e della condotta delle locomotive;

Quarto. — Economia del combustibile.

L’economia totale si comporrà della spesa di esercizio dovuta ai quattro capi precedenti, diminuita:

Primo. — Dell’interesse al cinque per cento del capitale richiesto per lo stabilimento del sistema pneumatico da determinarsi come:all’articola terzo;

Secondo. — Delle spese di manutenzione e del personale tecnico, cagionate dal nuovo sistema,

Nei due casi le spese di trazione da Pontedecimo a Busalla, calcolate nel modo avanti espresso saranno riferite ad una tonnellata brutta, presa come unità.

Alla fine d’ogni semestre si regolerà il conto delle tonnellate brutte che saranno state rimorchiate a Busalla, La differenza del.prezzo di trazione con locomotive e col sistema pneumatico, moltiplicata pel numero delle tonnellate, darà economia totale, che dovrà essere come sopra divisa tra il [p. 1340 modifica] Governo ed i detti ingegneri. La parte afferente a questi ultimi però, non potrà in nessun caso sorpassare il valore della metà del combustibile che sarebbe stato consumato colle locomotive, valore calcolato sul prezzo corrente di questa materia all’epoca dei regolamenti di conto.

Nei quindici giorni che seguiranno ciascun semestre, i conti dovranno essere regolati, ed i pagamenti fatti ai detti ingegneri od ai loro rappresentanti.

Art. 9. Quando l’esperimento di cui all’articolo secondo abbia dimostrata l’efficacia del sistema pneumatico, ed ii voto della Commissione di cui allo stesso articolo sia stato positivamente favorevole sulle questioni terza e quarta sottoposte al giudizio della Commissione medesima, la presente convenzione diventerà pel fatto stesso esecutoria, e dovranno tosto cominciarsi i lavori per l’applicazione definitiva del medesimo sui piani inclinati dei Giovi. Fatta la presente per doppio originale alla quale, previa lettura e conferma si sono le parti sottoscritte alla presenza dei testimoni.

Firmati all’originale:

G. Cavour,
Paleoocapa.
Ingegn. Grattoni Severino.
Ingegn. Grandis Sebastiano.
Ingegn. Sommeiller Germano.
Angelo Giuseppe Binelli, testimone.
Gaetano Eustachio Berta, testimone.
Teodoro Barnato, direttore capo divisione.


Per copia conforme:

Il direttore capo della divisione demanio

T. Barnato.


Calcolo presuntivo delle spese per stabilire ed attivare ai Giovi il sistema pneumatico, e confronto colle spese dell’esercizio con locomotive.

I. — Spese per stabilire il sistema pneumatico.

Tubo propulsore lungo metri 10,000, di peso tonnellate 2500 a lire 450, compreso il collocamento ed i giunti L. 4,125,000
Tubi vari di condotta agli apparecchi ed ai serbatoi, lunghi metri 1000, di peso tonnellate 250, a lire 350 » 87.500
Tubi per otto apparecchi di lunghezza metri 60, e di peso tonnellate 24, a lire 450 » 10,800
Serbatoi in lamiera di ferro per 1000 metri cubi d’aria compressa, a lire 600 ogni metro cubo » 600,000
Serbatoi in muratura per 1500 metri cubi d’acqua a lire 18 caduno » 22,500
Valvole per gli apparecohi, n° 52, a lire 200 caduna » 6,400
Meccanismi a lire 1000 per apparecchio » 8,000
Valvola longitudinale a lire 12 per metro corrente » 420,000
Espropriazioni, muratore per fondazioni, cinte per case dei custodi, ecc » 400,800
Spese impreviste » 149,800
Spese di stabilimento L. 2,200,000


II. — Spese d’esercizio col sistema pneumatico.

Interesse al 5 per cento del capitale impiegato L. 110,000
Spese di personale e di manutenzione calcolate in » 50,000
Spese di esercizio  L. 450,000


III. — Spese d’esercizio colle locomotive.

1° Col sistema pneumatico le ruotaie risulteranno meno dannegiate che colle locomotive, e dalle osservazioni fatte a Dusino inducesi che sui piani inclinati a locomotive le ruotaie non durano più di 6 anni, mentre che sulle strade, ove non transitano locomotive, ne durano 50. Il valore delle ruotaie fuori uso si ritiene metà di quello primitivo, calcolato a lire 360 per tonnellata; e siccome sul piano inclinato dei Giovi si hanno in opera 1360 tonnellate di ruotaie, ne consegue che, se il deperimento annuale col sistema pneumatico è di (1360 X 360) / (30 X 2) = 8160, le locomotive renderanno quintuplo e cagioneranno perciò una maggiore spesa annua di L. 32,640
oltre una maggiore spesa per la manutenzione la quale si calcola in lire 500 per chilometro, corrispondente alla mercede di un manovale L. 5,000
Maggiore spesa che le locomotive cagionano alla strada in confronto del sistema pneumatico L. 37,640
2° Col sistema pneumatico si rendono disponibili le sei locomotive, che ora fanno il servizio dei Giovi, del valore complessivo di lire 600,000, si risparmia perciò un interesse annuo di L. 30,000
3° Attraverso i Giovi si facciano giornalmente quattro corse pei viaggiatori in ciascuna delle quali sì trasporti il peso brutto di tonnellate 73, e si abbiano a rimorchiare 500 tonnellate nette di merci, divise in 10 convogli del peso brutto di tonnellate 80, le tonnellate brutte che in un anno attraverseranno i Giovi sono:

(4 X 75 X 10 X 80) 365 = 401,500.

Si dovranno in conseguenza percorrere giornalmente n° il 14X2 X 10 = 280 chilometri netti, i quali esigeranno non meno di chilometri 350 brutti. All’anno sì percorreranno quindi 127,750 chilometri che a centesimi 50 ciascuno per le riparazioni è condotta delle locomotive, importano||»||63,875

4° Una tonnellata brutta di convoglio, astrazione fatta dalle locomotive, per essere rimorchiata da Pontledecimo a Busalla, esige chilogrammi 7 50 circa di coke speso per trazione, per fermate e per accendimenti. Dietro il paragrafo precedente le tonnellate brutte 401,500, che annualmente dovranno rimontare i Giovi, esigeranno tonnellate 3011 25 di coke, le quali a centesimi 50 importano » 152,562
Spese annue per l’esercizio con locomotive L. 284,077


IV.— Risparmio annuo che il sistema pneumatico applicato ai Giovi promette in confronto dell’esercizio con locomolive.
Spese d’esercizio con locomotive dell’articolo 3 L. 284,077
Spese d’esercizio col sistema pneumatico dell’articolo 2 » 14O,077
Economia annua netta offerta dal sistema pneumatico L. 144,077
Torino, il 30 marzo 1854 [p. 1341 modifica]
Relazione fatta alla Camera il 19 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Piacenza, Ravina, Monticelli, Cavallini, Brunet, Alberti e Cadorna Carlo, relatore.

Signori! — Il sistema di propulsione idropnenmatica applicato alle strade ferrate mediante la macchina per la quale i signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller ottennero il brevetto d’invenzione in questo ed in parecchi altri Stati è destinato, ove sorta quell’effetto che ne attendono con ferma fiducia gli inventori, a produrre una compiuta rivoluzione nella costruzione e nell’esercizio delle strade ferrate. La macchina dei predetti signori ingegneri avrebbe per effetto, nel caso di favorevole riuscita, di rendere possibili o più facili, dal lato tecnico ed economico, i passaggi delle più difficili montagne e di collocare i paesi, che non hanno miniere di carbone fossile in condizione assai migliore di quella delle nazioni nelle quali questo elemento di forza motrice è più abbondante ed a buon mercato. Questo Stato, circondato ed anche in parte diviso dalle immense barriere delle Alpi e degli Appennini, e costretto a provvedersi ad alto prezzo il carbone fossile all’estero; ma, ricco per altra parte di perenni acque scorrenti dalle dette catene di montagne al mare, alla gran valle del Po ed al Rodano, trarrebbe per ciò più d’ogni altro paese utile grandissimo dall’uso della macchina sopra accennata. La strada ferrata dello Stato che congiunge Ie due principali nostre città, nella parte che attraversa i Giovi, può bensì, con melta lode degli stessi ingegneri, essere ora percorsa senza macchine fisse, ma pure richiede un grande dispendio per l’esercizio. Per l’opposto, ove si ottenga d’applicare con felice successo il proposto. sistema, oltrechè le spese dell’esercizio ne verrebbero d’assai diminaite, il corso dei convogli si effettuerebbe con velocità assai maggiore, non ostante la trazione contemporanea di un numero di tonnellate utili triplo di quello che le macchine attuali possano trascinare su quei piani inclinati. Ond’è che codesti tre grandi vantaggi della economia nelle spese, del contemporaneo trasporto di più pesanti convogli e di una maggiore velocità, metterebbero il porto di Genova in grado -di spingere da un lato la sua efficace concorrenza sin nel cuore della Lombardia, e dall’altro, varcando con eguali vantaggi i monti che ci dividono dalla Francia e dalla Svizzera, di lottare vittoriosamente colle linee rivali a Ginevra, ai confini della Francia, in tutta la Svizzera e nella parte più vitale e centrale della Germania, portando ad un tempo più innanzi in quest’ultimo paese quel punto nel quale dovrà cessare la lotta fra il Mediterraneo e l’Oceano che bagna le coste deli’ovest della Francia, del Belgio, dell’Olanda e delle città anseatiche. I passaggi del Moncenisio e del Luckmanier o del San Gottardo, che a molti ancora paiono parto d’immaginazione più poetica che non pratica, diverrebbero non pure possibili, ma ben anco facili ed aiutati da tali sussidi, quali forse non si sarebbero sì presto potuti sperare.

La vostra Commissione per queste considerazioni fu d’avviso che il progetto di legge sul quale ho l’onore di esporvi le di lei deliberazioni, si dovesse collocare nel novero di quelli che sogliono a buon diritto richiamare maggiormente la seria vostra attenzione.

Essa credette che non fosse ufficio suo il giudicare della maggiore o minore probabilità che la macchina dei tre signori ingegneri produca gli aspettati effetti, dappoichè non senza temerità un tale giudizio in modo assoluto potrebbe pronunziarsi, prima d’ogni esperimento, dagli uomini stessi i più periti e riputati in queste materie. Però essa non potè a meno di non tenere calcolo del frutto ragguardevolissimo che se ne sarebbe raccolto, se l’effetto fosse per corrispondere alle speranze, che non solo gli inventori, ma che anco altri uomini assai competenti ne hanno concepite.

Essa credette doversi approvare il sistema propostovi dal Ministero, il quale, egualmente lontano dall’uso di coloro che videro sovente il buon successo di una invenzione combattere le precoci loro opposizioni e dall’uso di queglino che con inconsiderata fiducia spesero grandi capitali per attuare invenzioni dimostrate di poi inefficaci od inapplicabili dall’esperienza, vi propone di far dipendere da opportuni esperimenti il giudizio sull’applicabilità, sull’utilità e sulla attuazione dell’invenzione della quale ora si tratta al passaggio dei Giovi. Il paese andrà lieto se, facendo un nuovo acquisto di forza, di ricchezza e di potenza potrà inscrivere quest’altro trovato fra quelli che ancora di recente mantennero altamente in onore il nome italiano,

Prima d’entrare nei particolari del presente progetto di legge, la Commissione dovette esaminare e risolvere dei dubbi sollevati da alcuno dei di lei membri; perciocchè, se essi avessero dovuto essere decisi secondo l’opinione di chi li muoveva, avrebbero persuasa la disapprovazione dell’intiero progetto.

Si disse pertanto, innanzitutto, che i predetti tre signori ingegneri essendo stati impiegati ed ufficiali del Governo all’epoca in cui fecero l’invenzione, ed avendo anzi fatto parte di una Commissione incaricata dal Ministero di studiare miglioramenti nella materia della locomozione sulle strade ferrate, non potessero presentare codesta invenzione siccome una particolare loro proprietà suscettiva di essere il soggetto di un brevetto d’invenzione, e tale da non poter essere usata dal Governo altrimente che mediante uno speciale corrispettivo.

Ma la maggioranza della Commissione fu d’avviso che il mandate degli uffiziali del Governo non si estenda oltre quelle ordinarie operazioni che sono proprie dell’ufficio loro, e che comprenda solo l’applicazione di sistemi conosciuti ed anche di quei miglioramenti i quali non possano costituire una invenzione. Essa credette che codesti uffiziali, non avendo né il mandato nè gli stipendi a fare invenzioni, non potessero cadere, senz’altro, nel dominio del Governo quelle grandi sintesi intellettuali e pratiche che costituiscono una invenzione, le quali avessero fatte anche nei tempo in cui occupavano uffici governativi. La Commissione entrò in questa sentenza, che non si potesse in verun modo ammettere che quella specie di limitato contratto di locazione d’opera, che interviene fra il Governo ed i di lui impiegati, produca una anticipata alienazione a favore di quest’ultimo di tutti i frutti dell’attività intellettuale dell’ufficiale governativo, di qualuoque sorta essi siano, e quand’anche versino intorno a soggetti ai quali sia chiamato il di lui ufficio. Parve alla perfine alla Commissione stessa non potersi ammettere una massima secondo la quale le sublimi invenzioni di quei grandi che furono Galileo, Newton, Watt ed altri avrebbero dovuto riputarsi proprietà di quel Governo al quale avessero dedicati i loro servizi.

Dopo di ciò la Commissione fu chiamata a decidere un’altra questione, cioè se la macchina dei signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller fosse veramente una invenzione. La parte di chi teneva per la negativa sentenza affermava, non solo nen essere nuovo il sistema di propulsione idropneumatica, consistente nell’ottenere la pressione dell’aria mediante una potente colonna d’acqua, ma non essere neppure nuova la macchina colla quale questo mezzo di propulsione [p. 1342 modifica] volevasi dai predetti signori ingegneri applicare alle strade ferrate. A tal fine uno dei membri della Commissione, che al principio dei di lei lavori era stato incaricato di esaminare tutte le carte relative a questo progetto di legge e di riferire il risultamento nel seno della Commissione stessa, presentava una sua relazione cui andavano uniti i disegni comparativi di una macchina di Holl e della macchina dei tre ingegneri sardi. In questa relazione intendevasi a dimostrare che nella macchina dei tre ingegneri sardi nulla vi fosse sostanzialmente di nuovo e di importante, che potesse avere il carattere di una invenzione, dappoichè ambedue le macchine fossero fondate sullo stesso principio e producessero i medesimi effetti.

Quindi sogginngevasi che, ove pure la macchina di Holl potesse abbisognare di qualche perfezionamento per essere applicata ad uso delle strade ferrate, ciò si dovesse conseguire per mandato del Governo da altri suoi uffiziali, stanziando a tal fine nel bilancio apposite somme, piuttostochè sprecare senza necessità ragguardevolissimi capitali, per acquistare il diritto di usare la macchina dei signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller.

Però neppure questi argomenti valsero a mutare l’opinione della maggioranza della Commissione favorevole al presente progetto di legge. Essa osservava innanzitutto che la privativa ottenuta dagli ingegneri suddetti riguardava non già la scoperta per cui si fosse ottenuta una forza motrice della compressione dell’aria mediante una colonna d’acqua, ma sibbene l’invenzione di un macchinismo o congegno diretto ad ottenere la detta forza motrice, e ad applicarla, fra le altre cose, ad usi industriali, ed anche alle strade ferrate collocate in forti piani inclinati. Dal che inferivasi che la precedente cognizione del predetto modo di compressione non desse ragione ad affermare che non fosse nuova la macchina in discorso con cui la detta compressione si ottiene, nè che nuova non fosse l’applicazione della medesima alle strade ferrate con grandi pendenze.

Notavasi inoltre, rispetto al paragone tra la presente macchina e quella di Holl, che, per essere abilitati a fare un tale paragone ed a darne un giudizio, si richiedesse la perfetta cognizione di ambedue gli oggetti che ponevansi al confronto, Ora, ammessa anche in ipotesi la possibilità per la Commissione di una perfetta cognizione della macchina di Holl, di tatte le di lei parti, del modo col quale essa è posta in azione, della forza utile dalla medesima prodotta, nonchè di tutti gli inconvenienti che essa potesse incontrare nell’applicazione, una simile cognizione non hassi nè potrebbe ora aversi della macchina dei tre ingegneri sardi. Diffatti consta dalla relazione della Commissione nominata dalla regia Accademia delle scienze per preparare il parere della medesima intorno alla chiesta privativa, che lo stesso corpo accademico ignorava molti fra i principali elementi della detta macchina, noti solo alla detta Commissione, e la Commissione stessa dichiarava che lo scritto dai tre signori ingegneri presentato alla Accademia non conteneva che la semplice indicazione delle disposizioni principali della macchina, nelle quali non scorgevasi in qual modo si faranno muovere le valvole, sicchè si ebbe ricorso a verbali spiegazioni date di poi da uno fra gli inventori. Ma ciò che più importa è che, sebbene gli inventori si propongano di applicare la loro macchina, per la quale ottennero il privilegio, anche alle strade ferrate, come mezzo di locomozione, pure per essi non furono in modo alcuno palesati i mezzi che intendono di adoperare per siffatta applicazione.

Da ciò la Commissione non potè a meno di non inferire che mancavanle gli elementi di un giudizio di confronto fra le due macchie, principalmente per ciò che riguardare potesse la loro applicazione alle strade ferrate.

La maggioranza della Commissione ha inoltre considerato che l’allegata identità delle due macchine e della loro applicazione alle strade ferrate si presentasse per estrinseci argomenti affatto improbabile. Diffatti, sebbene in alcuni luoghi siansi esperimentati dei sistemi di locomozione con macchine dipendenti dal-principio della compressione dell’aria col mezzo dell’aria stessa, non si allegò tampoco che nè la macchipa di Holt nè altra simile alla medesima od a quella dei tre ingegneri sia stata applicata alle strade ferrate cogli effetti che dalla macchina proposta i tre signori ingegneri si ripromettono di ottenere.

La mancanza di una tale applicazione a veruna strada ferrata parve alla Commissione argomento sufficiente ad escludere l’ipotesi della preesistenza di una macchina eguale a quella dei tre ingegneri sardi, ove questa consegua lo sperato effetto. Invero, come potrebbe supporsi che una tal macchina, ove esistesse, non sia stata applicata in alcuna fra le molte nazioni che hanno strade ferrate con ragguardevoli piani inclinati, e che pur trovansi ancora ridotte all’uso di macchine fisse ed a tutti gli inconvenienti delle medesime, sebbene molti sforzi ed ingenti spese siansi dalle medesime fatti per surrogarvi altri mezzi di locomozione? Basti citare il Simmoring pel quale l’Austria pose, al fine ora detto, un concorso col premio di lire 100 mila, il quale venne aggiudicato ad una invenzione, di cui, dopo brevissimo esperimento e grandi spese, si dovette smettere l’uso per ritornare ai vecchi ed imperfetti sistemi.

Ma soprattutto valse per la Commissione argomento della di lei incompetenza a giudicare di queste materie. Questa incompetenza, dedotta dalla natura stessa dell’oggetto che si dovrebbe giudicare, non ha mestieri d’essere dimostrata, e la Commissione fu d’avviso che la Camera stessa non avrebbe creduto opportuno di recare su di ciò un giudizio. Un tale giudizio, entro quei confini in cui era possibile, viene pronunziato col voto favorevole di quei corpi che la legge ha a tal fine destinati, nè il decreto d’invenzione potrebbe per un voto del potere legislativo essere rivocato 3 nè, finchè duri il privilegio, potrebbe lo Stato usare della macchina dei tre ingegneri, che venendo coi medesimi a patti.

In seguito alle cose dette rimaneva solo a decidersi se la mancanza di un certo giudizio sul punto, che la proposta macchina sia o non sia una invenzione, fosse ragione sufficiente per rigettare il contratto. La maggioranza non trovò in questa mancanza bastanti ragioni di rifiutare la proposta convenzione. Egli è dell’essenza di tutti i contratti bilaterali che, mancando la cosa venduta o ceduta, cessi di per sè la ragione di chiedere i corrispettivi per la medesima stipulati, ed un tale principio trovasi letteralmente sancito dal Codice civile. Perciò quandochessia (contro le cose sopraddette) si venisse a conoscere che la macchina dei tre signori ingegneri ed i congegni della medesima non fossero altro che una macchina già conosciuta e con eguale effetto applicata, non v’ha dubbio che, per la ragione ora detta, il contratto si troverebbe risolto per la mancanza dell’unico suo soggetto. Nè può esservi dubbio che in tal caso la risoluzione del contratto potrebbe essere pronunziata ad istanza del Governo stesso contraente, siccome quello che vi sarebbe interessato maggiormente, e contro il quale niun argomento potrebbesi dedurre dalle clausole del contratto stesso che si tratterebbe di risolvere, e che non sussiste in tutte le sue parti che colla condizione della esistenza dell’oggetto contrattato. Alla [p. 1343 modifica] perfine nulla osterebbe a che, per escludere ogni più lieve timore, ciò fosse nel contratto medesimo espressamente dichiarato. Allorquando poi gli esperimenti siansi eseguiti con esito felice, e se a quell’epoca in cui la macchina sarà fatta di pubblica ragione, ed applicata, niun altro inventore, nè il Governo stesso avranno riclamato, in allora diciamo che l’ipotesi che la macchina proposta non sia una invenzione sarà divenuta moralmente impossibile.

Le cose ora esposte palesano il voto della Commissione sulla petizione del signor Piatti, che le venne comunicata, Egli allega che una parte della invenzione dei tre signori ingegneri fu da lui stesso in prima inventata e pubblicata colle stampe. Se si riguarda all’interesse particolare del petente, non v’ha dubbio che la Camera non potrebbe su di questo oggetto dare alcun provvedimento, Che se si ha riguardo all’interesse dello Stato in relazione al presente contratto, le cose sopra esposte provano che neppur l’ipotesi al petente favorevole sarebbe ragione sufficiente a rigettare il contratte di cui è discorso, avuto riguardo al modo condizionale con cui è concepito.

Rispetto alla questione fin qui discussa, rimane solo a notarsi che inammessibile sarebbe il sistema pel quale si volesse rigettare il proposto contratto, incaricando uomini dell’arte di perfezionare macchine già conosciute, onde ottenere che diano l’effetto che dalla macchina dei tre signori ingegneri si spera di ottenere, stanziando a tal fine apposite somme nel bilancio. È innanzitutto a notarsi che una tale proposta inchiuderebbe l’ammessione, che non esistano ancora macchine dalle quali già si ottengano i medesimi risultamenti, Nè può inoltre parere ammessibile un sistema pel quale, con ispreco di tempo e di danaro, si andasse cercando una cosa che già fosse stata trovata. Nè parimente si potrebbe addurre in appoggio del medesimo una presunta economia nelle spese, poichè le invenzioni, come già si disse, non possono farsi nè da Commissioni, nè per ispeciale mandato in capo a certe determinate persone. Oltrechè un tale sistema è praticamente impossibile, non potendosi obbligare ii supposto mandatario a palesare l’invenzione che avesse fatta, né impedirgli di comunicarla ad altri che ne ottenesse poi il brevetto d’invenzione in proprio capo. Ond’è evidente che un tale sistema, oltre agli appunti ora fatti, non avrebbe altro effetto fuor quello di produrre una notevole e dannosa perdita di tempo, ed un ragguardevole spreco di denaro, senza dare speranza o guarentigia di conseguirne alcun utile risultamento,

Risolte per tal modo le questioni generali e pregiudiciali, la Commissione passò ad esaminare il sistema del contratto nei suoi principali elementi. Essa ha considerato che attualmente io Stato esercita con molto dispendio il tronco di strada che attraversa i Giovi, e che dai metodi attualmente conosciuti ed applicati non si potrebbe sperare di ottenere in verun altro modo una notevole diminuzione di una tale spesa. Ma esistono ingegneri, i quali allegano di possedere un mezzo di locomozione ed una macchina apposita, per la quale si otterrebbe un ragguardevolissimo risparmio nelle dette spese, oltre ad altri vantaggi, e questa macchina, in dipendenza del privilegio da essi ottenuto, costituisce una privata loro proprietà.

Cotesti ingegneri propongono che il Governo permetta di fare esperimenti di applicazione del loro sistema sui Giovi, e si obbligano a sopportarne eglino stessi le spese, ove i detti esperimenti non abbiano un esito felice. E nel caso di favorevole risultamento dell’esperimento e di un giudizio da pronunziarsi dopo il medesimo da uomini competenti, estensibile anche alla probabilità che un tale sistema possa poi utilmente continuare ad essere adoperato, propongono che sia attuato il loro metodo a spese dello Stato, ma colla condizione che gli interessi del capitale a tal fine speso siano prelevati a favore dello Stato dal risparmio prodotto dalla applicazione del loro metodo; e che il residuo della differenza tra le spese di esercizio col loro metodo e quelle cagionate dal metodo attuale sia diviso e lucrato in parti eguali fra essi e lo Stato per lo spazio di anni 15, corrispondente alla durata del loro privilegio, riservata però allo Stato la facoltà di applicare qualsivoglia altro miglior metodo, ove venisse trovato, e colla cessazione in tal caso di ogni diritto dei detti ingegneri, anche prima della scadenza dei 15 anni,

La maggioranza della Commissione credette accettabile un tale sistema, perocchè col medesimo lo Stato non arrischierebbe veruna somma per gli esperimenti, non si impegnerebbe a spendere grossi capitali prima di avere avuto le opportune guarentigie intorno alla riuscita dell’applicazione di quel metodo ai piani inclinati dei Giovi, ed, anche nel caso che venisse effettuata la detta applicazione, i capitali a tal fine impiegati frutterebbero l’interesse risultante dal prelevo sopra indicato..

Ond’è che lo Stato in sostanza non ispenderebbe nulla; ma, facendo per una parte un impiego fruttifero di capitali, e solo prestando il proprio suolo, verrebbe a partecipare alla metà dei risparmi netti prodotti dall’applicazione della invenzione della quale si tratta.

Nè parve alla Commissione che persuader dovesse una contraria sentenza l’addottole riflesso, che i risparmi prodotti dall’applicazione del detto metodo ai Giovi possano essere di gran lunga maggiori di quelli stimati dal signor ministro nella sua relazione intorno al presente progetto di legge; poichè, se in tal caso crescerebbe notevolmente la parte assegnata dal contratto al Governo, ragion voleva che un eguale aumento andasse anche a benefizio degli autori della invenzione, e l’equità del sistema si dovesse giudicare, non già dalla entità del guadagno che farebbero gli inventori, ma dalla proporzione adottata per la divisione dell’utile netto fra essi e lo Stato, e dalla libertà che acquisterebbe lo Stato di appropriarsi l’intiero lucro dopo la scadenza di 15 anni, ed anche prima, ove venisse trovato un metodo migliore.

Venendo ora al modo con cui codeste basi del contratto furono attuate mediante i vari articoli de’ quali il medesimo si compone, la Commissione credette opportuno di fare al medesimo alcune variazioni ed aggiunte, dirette od a meglio spiegare le clausole del contratto stesso, od a provvedere, nell’interesse dello Stato, a qualche caso, il quale nel progetto non fu contemplato.

La Commissione fu innanzitutto chiamata ad esaminare se non fosse opportuno l’esprimere nel contratto che, scaduto il quindennio indicato nel medesimo ed al quale si limita il privilegio degli inventori, il Governo avrebbe avuta piena facoltà non solo di continuare ad applicare il sistema di cui si tratta al passaggio dei Giovi unicamente per proprio conto, ma ben anco a qualsivoglia altra strada ferrata propria dello Stato o dal medesimo esercitata. Però essa, considerando che la limitazione di 15 anni posta nel contratto relativo al passaggio dei Giovi non creava verun vincole al Governo, oltre quello che gli può venire, per le altre linee, dal privilegio, d’invenzione, e che, cessato il privilegio, non è possibile l’immaginare che allo Stato si contendesse quella libertà di applicare il metodo dei tre ingegneri, la quale indubbiamente spetterebbe a qualsivoglia privato, fu d’avviso che una tale aggiunta fosse affatto superflua, massime dappoichè nella [p. 1344 modifica] presente relazione si fossero espressi i motivi pe’ quali erasi riputato inutile di introdurla nel contratto.

Per le ragioni stesse alcuni membri della Commissione, opinarono che non convenisse introdurre nel contratto una apposita clausola la quale lo dichiarasse risolto e ponesse a carico dei tre signori ingegneri tutte le spese degli esperimenti, nel caso che altri ottenesse di far dichiarare nei modi legali sua propria l’inveuzione della quale si tratta; ovvero che, ad istanza di privati o del Governo stesso, venisse giudicato che il sistema dei detti tre signori ingegneri non fosse veramente una invenzione, essendochè ciò fosse naturale e legale conseguenza delle massime sancite dal diritto nella materia de’ contratti bilaterali. Però la maggioranza della Commissione credette opportuna una tale aggiunta, la quale, quantomeno, avesse lo scopo utile di prevenire ogni dubbio a questo riguardo, e di escludere ogni contraria interpretaziene si potesse dare alla convenzione, principalmente intorno al diritto tuttora spettante al Governo, non ostante il contratto, di provare (ove lo’ credesse possibile) che il trovato dei tre signori ingegneri non fosse veramente una invenzione (articolo 5).

Il contratto pone a carico dei tre signori ingegneri le spese degli esperimenti, ove essi non diano felici risultamenti, ma non richiede ai medesimi veruna guarentigia pel rimborso eventuale delle dette spese. Per una parte dicevasi trattarsi di persone notoriamente responsabili, ed aggiunte altre considerazioni di convenienza, opinevasi non fosse nè necessario, nè opportuno il richiedere la detta guarentigia. Però la maggioranza della Commissione, nel mentre non contestava codeste circostanze, e riconosceva gli utili e distinti servizi resi dai detti ingegneri allo Stato, non credeva che cotali ragioni potessero consigliare una deroga nella presente convenzione a quelle generali regole che debbono moderare tutti i contratti in cui interviene lo Stato e che prescrivono a di lui favore le ordinario guarentigie. Perciò la maggioranza della Commissione accettava una aggiunta diretta a stabilire le dette guarentigie (articolo 4).

L’articolo 2 del contratto prescrive un esperimento da farsi con una lunghezza del tubo propulsore di 200 metri almeno, e, nel caso di non favorevole riuscita, pone a carico dei tre signori ingegneri il rimborso di tutte le spese fatte dal Governo. La Commissione dovette esaminare se questa lunghezza potesse riputarsi sufficiente; se, anche nel dubbio, non dovesse prescriversi la continuazione dell’esperimento sopra una linea più estesa, ove la Commissione giudicatrice, dopo l’esperimento sopra 200 metri, avesse opinato ciò essere necessario ed opportuno per abilitarla ad emettere un fondato giudizio; chi in tal caso dovesse anticipare le spese di questo secondo esperimento, e se non convenisse fissare pel medesimo un maximum di spesa; e finalmente se, anche questa maggiore spesa, nonchè quella che sarebbe stata necessaria per la Commissione, non dovesse essere assoggettata al patto che obbliga i tre signori ingegneri al rimborso delle spese nel caso di non favorevole riuscita dell’esperimento.

La Commissione fu d’avviso che non le spettasse il giudicare della sufficienza di un esperimento fatto sopra la estensione di 200 metri lineari, essendochè si trattasse di un giudizio tecnico, il quale per avventura non potrebbe proferirsi in modo sicuro ed anticipatamente, rispetto alla applicazione di una invenzione, neppure dagli uomini più periti.

Essa fu d’avviso che ia Commissione indicata in questo stesso articolo del contratto fosse essa sola chiamata a proferire un tale giudizio dopo l’esperimento medesimo, imperocchè le fosse impossibile il pronunziare un giudizio affermativo 0 negativo intorno alle questioni che le sono proposte, se l’esperimento non fosse dalla medesima riputato sufficiente a somministrarle gli elementi del giudizio stesso,

Però essa credette di dover provvedere a questo caso non contemplato nel contratto, cioè al caso in cui la Commissione, per la insufficienza dell’esperimento, non si credesse abilitata a dare un giudizio nè affermativo nè negativo. Per un tal caso, la Commissione adottò il principio che la linea per un altro o per successivi esperimenti dovesse prolungarsi di quel tanto, che dalla Commissione dei periti fosse prescritto, e finchè essa non si giudicasse fornita di tutti gli elementi necessari ad emettere il proprio voto nel modo che esso gli è dal contralto richiesto (articolo 3).

Passando quindi la Commissione a risolvere le altre questioni da questa dipendenti, fu d’avviso che il maximum della spesa di questi maggiori esperimenti dovesse fissarsi in lire 30 mila, oltre le lire 90 mila indicate nello stesso articolo; che le dette lire 30 mila dovessero del pari essere anticipate dallo Stato, come le dettenlire 90 mila; e che tanto la spesa del secondo e degli ulteriori esperimenti, quanto quella da farsi per la Commissione (da non comprendersi, nelle lire 90 mila) dovessero parimente essere rimborsate allo Stato, avvenendo un giudizio sfavorevole della Commis- sione sulle questioni alla medesima sottoposte dal contratto. Ammise però la Commissione stessa che potessero i tre signori ingegneri rifiutare gli esperimenti successivi al primo prescritto sopra la lunghezza di 200 metri, ogniqualvolta rimborsassero allo Stato, ne’ termini dei contratto, le spese dal medesimo fatte sino al tempo in cui essi facessero un tale rifiuto (articolo 3).

La Commissione delegata nella convenzione a giudicare le questioni nella medesima indicate e queste questioni medesime costituiscono senza dubbio la parte più importante del contratto, essendochè al giudizio di quella Commissione sia pienamente subordinata esecuzione compiuta della convenzione e dipenda dal modo di proporre le dette questioni e dai loro soggetto la sicurezza per lo Stato di non impegnarsi in una impresa inutile e dannosa. Perciò la vostra Commissione prese in serio esame il modo col quale la detta Commissione verrebbe nominata e le questioni che al di lei giudizio verrebbero assoggettate.

Rispetto almodo di nominare la detta Commissione, le parve che quello proposto nel contratto presentato non fosse il più conveniente. Essa credette che si dovesse evitare quell’antagonismo che nasce naturalmente dalla nomina di alcuni periti per caduna parte, allorquando diversi sono o possono essere gli interessi delle medesime. Le parve inoltre che convenisse per ogni riguardo che la nomina dei periti e l’accettazione per parte dei medesimi del mandato precedessero gli esperimenti, Finalmente fu d’avviso essere necessario, in affare di tanta importanza, il provvedere col contratto alla surrogazione di quello fra i membri della Commissione, dal quale, per cause sopravvenute, fosse impossibile ottenere il concorso nei lavori della Commissione stessa.

La maggioranza dei vostri commissari opinò che a tal fine, ritenuta la nomina già fatta nella persona del signor commendatore Giulio, fosse opportuno l’adottare per la designazione degli altri quattro periti il sistema della nomina da farsi d’accordo fra il Governo e ì tre signori ingegneri contraenti, colla condizione dell’accettazione del mandato suddetto per parte dei periti prima che sia dato principio agli esperimenti. Per provvedere poi alla surrogaziane da quello dei cinque periti che per avventura venisse a mancare alla Commissione venne [p. 1345 modifica] adottato il partito che la detta surrogazione sarebbe fatta dai membri rimanenti della Commissione all’unanimità dei voti, la quale ad assoluta maggioranza dovrebbe pur procedere, occorrendone il bisogno, alla nomina di un nuovo presidente fra i di lei membri, dopo di essersi reintegrata nel numero prescritto.

Passando quindi all’esame delle quattro questioni sulle quali il progetto proposto chiama il giudizio decisivo della delta Commissione, noi abbiamo innanzitutto esaminato di quali elementi si dovesse comporre il detto giudizio, acciocchè per la natura del suo soggetto presentasse le necessarie guarentigie pell’interesse dello Stato.

La prima questione indicata nell’articolo 2 del contratto al n° 1 ha per iscopo di ottenere un giudizio sull’effetto utile della macchina in aria compressa; la seconda, sull’efficacia del sistema di propulsione. Questi due giudizi considerano la macchina ed il sistema in loro stessi, indipendentemente dalla applicazione loro alla strada ferrata ed ai loro effetti sulla medesima. Il primo richiede l’indicazione del grado di pressione dell’aria, suscettivo di essere usufruttato; la seconda chiama un giudizio sulla misura della potenza propellente in se stessa considerata ed alta a produrre effetti diversi a seconda delle diverse possibili di lei applicazioni.

Sebbene la Commissione riconoscesse l’importanza di tali giudizi assoluti, ciononpertanto essa pensò che la parte più importante a cui la chiamava il proprio ufficio, e che più strettamente si connetteva al contratto, consistesse nei giudizi relativi della macchina e degli effetti della medesima nella di lei applicazione alla strada ferrata. I quali giudizi essa credette potersi ridurre a tre punti principali, cioè: 1° all’effetto meccanico della macchina e del sistema proposto, valutato il delto effetto in forza di trazione ed in velocità sulla rampa dei Giovi; 2° all’effetto economico in relazione al sistema attuale; 3° alla durata di tali effetti nell’uso successivo della detta macchina e dell’accennato sistema.

La prima condizione parve alla Commissione chiaramente espressa al n° 3 dell’articolo 2 del contratto, ove si stabilisce che l’effetto meccanico debba consistere nello spingere sulla rampa dei Giovi un convoglio di 150 tonnellate, colla velocità di 25 chilometri all’ora. Dalla relazione ministeriale, che precede il progetto di legge, risulta che coll’attuale sistema delle locomotive il peso utile dei convogli non può eccedere le 50 tonnellate, e dalle informazioni assunte venne a constare alla Commissione che la velocità attuale è notevolmente minore, La differenza fra gli effetti nei due sistemi sarebbe perciò tale che non lascierebbe dubbio alcuno sulla preferenza a darsi, per questo rispetto, al nuovo sistema di propulsione,

Ma, rispetto alla seconda condizione, la Commissione opinò che essa non trovasse espressione sufficiente nel detto numero terzo. Potrebbe per avventura opporsi che l’aumento della forza di trazione in ragione eccedente il triplo, l’accrescimento della velocità ed il risparmio delle spese pel combustibile e per le macchine siano effetti tali che bastino per loro stessi ad assicurare una notevole economia nelle spese di esercizio. Però la Commissione, non ostante quella fiducia che da simili ragioni può essere ispirata, credette necessaria un’aggiunta, per questo riguardo, al contratto. Essa vi fu determinata dalla considerazione che in materia di tale gravità non dovesse bastare la semplice fiducia, anche fondata, di ottenere una economia; ma fosse necessario che essa fosse confermata dal giudizio dei periti in seguito agli esperimenti, Le parve inolre che nelle materie che riguardano gli effetti da ritenersi da nuovi sistemi di locomozione applicati alle strade ferrate, gli elementi delle spese e le loro proporzione siano di lor natura sì incerti ed imprevedibili, che l’esperienza sola ed un giudizio dopo la medesima pronunziato possano darne indicazione sufficiente ed abbastanza sicura.

Per queste ragioni essa propone un’aggiunta al detto n° 3, il cui scopo consisterebbe nel determinare che si debba ottenere ed affermare un’economia nelle spese di ogni sorta, in confronto col sistema attuale, non minore del 20 per cento per ogni tonnellata. Essa non intende con ciò di recare verun giudizio sugli effetti economici del proposto sistema; ie parve solo che, ove alla velocità di 25 chilometri all’ora ed alla spinta di 150 tonnellate sulla rampa dei Giovi si aggiungesse l’economia di un quinto nelle spese, l’applicazione utile del proposto sistema sarebbe assicurata, se inoltre fosse giudicato dalla Commissione dei periti che l’esercizio non incontrerebbe ostacoli nella lunga sua continuazione (articolo 2).

A quest’ultima condizione poi provvedendosi nel n° 4 dell’articolo 2, la Commissione è d’avviso che esso si possa adottare come venne proposto.

Senonchè essa prese quindi a considerare se il giudizio sulla possibilità di spingere sulla rampa dei Giovi 150 tonnellate colla velocità di 23 chilometri all’ora fosse una sufficiente guarentigia allo Stato per intraprendere definitivamente i lavori di applicazione del proposto sistema a tutta la rampa dei Giovi. Essa non si è dissimulato che un giudizio di asseverante certezza non potrebbe richiedersi a chi lo debba pronunziare sopra esperimenti fatti in circostanze non assolutamente identiche a quelle intorno alle quali il giudizio si dovrebbe profferire. Però essa fu d’avviso che, ritenuta in tal parte la base del contralto, e solo modificandone le espressioni, si potesse ottenere qualche maggiore guarentigia. Le parve che ciò si conseguisse ove, invece di chiedere ai periti se sarà possibile ottenere l’effetto indicato nel terzo punto, si domandasse loro un giudizio pel quale si affermasse che il detto effetto si può conseguire.

A queste ragioni appoggiansi le variazioni ed aggiunte che vi proponiamo di adottare nel n° 3 dell’articolo 2 del contratto.

La lieve aggiunta fatta all’articolo 6 ha per iscopo di meglio specificare che il divieto fatto allo Stato di permettere esperienze sul sistema idropneumatico non riguarda che la strada ferrata dei Giovi.

L’altra leggiera aggiunta fatta all’articolo 6 chiarisce meglio che la facoltà fatta al Governo di applicare altri sistemi più perfetti riguarda qualsivoglia nuovo sistema, ossiachè esso consista nell’applicazione di sistemi affatto diversi da quello ora proposto, ossiachè esso sia un perfezionamento del sistema idropneumatico, purchè l’applicazione non venga fatta a modo di esperimento, locchè sarebbe dall’articolo 5 vietato.

La Commissione non credette di presentarvi osservazioni sulle altre parti del contratto, epperò mi ha incaricato di proporvene l’approvazione colle variazioni sopra indicate.

Trovandosi per tal modo modificato il contratto, la Commissione ha pure introdotte nel progetto di legge quelle variazioni che sono conseguenza dei di lei voti intorno alla convenzione. A nome pertanto della medesima ho l’onore di presentarvi il progetto del contratto ed il progetto di legge modificati a seconda delle di lei deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 28 marzo 1854 tra le finanze dello Stato e gli ingegueri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, in ordine [p. 1346 modifica] all’applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi, colle variazioni risultanti dalla copia della medesima annessa alla presente legge, e che ne fa parte integrante,

Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 120,000 per l’effettuazione degli esperimenti accennati agli articoli 2 e 3 della suddetta convenzione, nonchè quella occorrente per la Commissione indicata negli articoli stessi, da stanziarsi la detta spesa per la somma di lire 90,000 nel bilancio passivo dei lavori pubblici per l’esercizio dell’anno 1854 e la rimanente nei successivi bilanci,


Convenzione tra le finanze dello Stato ed è signori ingegneri Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller per lo stabilimento del sistema idropneumatico sui piani inclinati dei Giovi.

Art. 1. Identico alla proposta del Ministero.

Art. 2. Prima d’intraprendere lo stabilimento definitivo del sistema si farà un’esperienza tendente a dimostrare l’efficacia della macchina idropneumatica e del tubo propulsore.

A questo fine si costrurrà un apparecchio completo con una lunghezza di tubo propulsore di duecento metri almeno. L’esperimento avrà luogo sopra un tratto di ferrovia provvisoria da stabilirsi in sito conveniente lateralmente alla strada del Governo.

Le spese dell’esperimento non potranno sorpassare la somma di ottanta a novanta mila lire: esse saranno interamente a carico dell’amministrazione, ma in caso di non favorevole riuscita gl’ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller dovranno rimborsare al Governo le spese che gli avranno cagionate. Nelle dette lire 90,000 non sono comprese le spese occorresti per la Commissione di cui in appresso nel presente articolo, le quali saranno parimente anticipate dall’amministrazione, ma che, nel caso di non favorevole riuscita dell’esperimento, saranno pure comprese nelle spese da rimborsarsi alla medesima. L’esecuzione e la sorveglianza, ecc., come nella proposta del Ministero.

Tostochè l’apparecchio sarà compiuto e pronto ad agire se ne constaterà autenticamente la efficacia col mezzo di una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro da eleggersi d’accordo tra i tre signori ingegneri inventori e amministrazione, ed il quinto, che fa presiederà, è fin d’ora nominato d’accordo nella persona del signor commendatore Giulio, già presidente della Commissione per la locomozione sui piani inclinati dei Giovi.

Non si potranno intraprendere i lavori per l’esperimento prima della nomina dei detti quattro membri della Commissione e dell’accettazione per loro parte del mandato loro affidato dal presente contratto.

Venendo a marcare alcuno dei membri della Commissione, si provvederà alla nomina di altro membro dai rimanenti membri della Commissione all’unanimità dei voti, la quale Commissione provvederà del pari, occorrendone il bisogno, alla nomina di altro presidente a maggioranza assoluta di voti.

La Commissione dovrà pronunziare il suo parere sui seguenti quattro punti:

Primo. — L’effetto utile della macchina in aria compressa;

Secondo. — L’efficacia del sistema di propulsione;

Terzo. — Che si possa applicare il detto sistema alla rampa dei Giovi e spingere sulla medesima un convoglio di 150 tonnellate colla velocità di 28 chilometri all’ora e colla economia non minore per gni tonnellata, nel modo stabilito nel successivo articolo 11, del 20 per cento;

Quarto. — La probabilità che il sistema delle valvole, che verrà attuato, possa mantenersi con quella facilità che si richiede perchè l’esercizio della strada ferrata non ne abbia a soffrire interruzioni tali da impedire un buono e regolare servizio.

Art. 3. Avvenendo il caso che dopo il detto esperimento la Commissione di cui all’articolo 2 precedente non si creda in grado di pronunziare il proprio avviso su tutti i quattro punti indicati nell’articolo stesso, l’esperimento dovrà essere proseguito con quelle regole e cautele che essa giudicasse a tal fine necessarie, sopra quella maggiore estensione di strada ferrata che verrà dalla medesima indicata, e finchè essa si trovi in grado di emettere in modo definitivo il proprio voto, salvo i signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller, eleggano in tal caso di rimborsare tuite le spese precedenti, a termini del detto articolo 2, nel qual caso s’intenderà risolto ogni ulteriore effetto del presente contratto.

Le spese dei detti maggiori esperimenti saranno parimente a carico dell’amministrazione, ma non potranno oltrepassare la somma di lire 30,000, oltre le lire 90,000 indicate nell’articolo 2, ed alle spese della Commissione,

Nel caso di non favorevole riuscita di codesti maggiori esperimenti, il rimborso delle spese fatte dall’amministrazione, stipulato a favore della medesima nell’articolo 2, si dovrà effettuare anche per tutte le spese cagionate dagli esperimenti successivi a quello nel detto articolo contemplato, ed in ogni caso saranno comprese nelle dette spese quelle che si saranno fatte per la Commissione di cui è parola nell’articolo stesso.

Art. 4. I signori ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller si obbligano di garantire in modo legale e beneviso all’amministrazione l’esecuzione di tutte le loro obbligazioni, anche eventuali, dipendenti dal presente contratto prima dell’incominciamento di ogni spesa per l’esperimento contemplato nell’articolo 2, ed, ove occorrano, prima che s’intraprendano le spese dei successivi esperimenti previsti nell’articolo 3, per le maggiori loro obbligazioni derivanti dagli esperimenti stessi.

Art. 5. Nel caso che i tre signori ingegneri suddetti fossero ad istanza di chiunque evitti del loro privilegio d’invenzione, ovvero che, ad istanza di chiunque, ed anche del Governo stesso, venisse dichiarato non essere una invenzione il loro macchinismo e sistema applicato alle strade ferrate, per cui ottennero la privativa d’invenzione, s’intenderà di pieno diritto risolto il presente contratto, e dovranno i medesimi rimborsare l’amministrazione di tutte le spese alla medesima cagionate, come pel caso di non favorevole riuscita degli esperimenti è stabilito dagli articoli 2 e 3.

Art. 6 e 7. Identici agli articoli 3 e 4 della proposta del Ministero.

Art. 8. Identico all’articolo 8 della proposta del Ministero, meno l’ultimo alinea così modificato: Occorrendo d’introdurre cambiamenti o modificazioni nei meccanismi, questi saranno previamente concertati tra l’amministrazione ed i detti ingegneri; nè, senza questo previo consenso, potrà essere autorizzato chicchessia a fare sulla detta strada esperienze sul sistema idropneumatico, finchè dura il periodo per il quale fu concesso il brevetto d’invenzione.

Art. 9. Allo spirare del brevetto gl’ingegneri Graîtoni, Grandis e Sommeiller decadranno interamente da ogni qualunque diritto dipendente dalla presente convenzione.

Egualmente ne decadranno, senza poter pretendere alcuna [p. 1347 modifica] indennità, anche prima dello scadere del loro privilegio, nel caso in cui il Governo volesse applicare ed applicasse realmente un sistema qualunque di locomozione più perfetto e più economico di quello da essi presentato.

Art. 10. Identico all’articolo 7 della proposta del Ministero.

Art. 11. Come corrispettivo il Governo pagherà agl’ingegneri Grattoni, Grandis e Sommeiller pendente la durata del loro brevetto, e sino a tanto che non venga colpito dalla decadenza contemplata nell’articolo nono, ecc., il resto dell’articolo come l’articolo 8 della proposta del Ministero.

Art. 12. Identico all’articolo 9 della proposta del Ministero.


Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) 30 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 29 stesso mese.

Signori! — Ho l’onore di sottoporre alle vostre deliberazioni il progetio di legge avente per oggetto l’applicazione di un nuovo sistema di propulsione al piano inclinato dei Giovi, stato ideato da tre distinti ingegneri che già diedero chiare e non dubbie prove della loro straordinaria abilità nelle cose meccaniche.

Io mi lusingo che l’esperimento che si tratta di tentare otterrà la vostra approvazione, giacchè, mentre non espone lo Stato a nessuna perdita in caso di non successo, sarebbe invece, ove rispondesse alle speranze degli inventori del nuovo metodo, sorgente d’incalcolabili vantaggi per il Governo non solo come proprietario di una vasta rete di strade ferrate, ma ancora per la nazione cui procurerebbe forze motrici in quantità inesauribili a prezzi mitissimi.


Relazione fatta al Senato il 4 luglio 1854 dall’ufficio centrale, composto dei senatori Di Bagnolo, Di Collegno Giacinto, Giulio, Pallavicino-Mossi, e Mosca, relatore.

Signori! — Il progetto di legge sottoposto alle vostre savie deliberazioni è diretto a fare l’esperimento d’un nuovo sistema immaginato da tre abili nostri ingegneri per la propulsione dei veicoli sui piani inclinati delle ferrovie, e qualora il successo favorevole coroni le concepite speranze, ad attivare il nuovo sistema sul piano inclinato dei Giovi.

Molto si è detto e scritto in favore e contro il nuovo sistema, ed il conflitto delle divergenti opinioni non sarà per cessare sin dopo qualche esperimento che decida perentoriamente la questione. L’ufficio centrale al quale voleste, o signori, affidare il preliminare esame del progetto, ha dovuto astenersi da ogni discussione tecnica, sia perchè estranea alla speciale missione del Senato, sia, e maggiormente, perchè l’esperimento che vuolsi attuare col progetto in discussione è destinato appunto a definire la controversia.

Sarebbe certamente da rigettare ogni tentativo che non fosse appoggiato ai principii della scienza; ma ciò non si verifica nel presente caso. Prova ne sono le divergenti opinioni, l’accoglienza favorevole della dimanda di privilegio per parte degli inventori, la quale è accordata all’estero senza che sia previamente accertata l’utilità della nuova invenzione; ma è tuttora sottoposta fra noi ad un preventivo esame, il quale, se non guarentisce in modo positivo l’utilità del nuovo trovato, esclude almeno che non sia meritevole d’essere presa in considerazione.

Senza ammettere in modo positivo l’utilità del nuovo trovato, la quale richiede appunto sperimenti sul vero per essere accertata, oltre agli espressi motivi, i quali consigliano di fare le occorrenti prove di fatto, vuolsi pure aggiungere la fiducia che inspirano gl’inventori, due dei quali diedero distinta prova del loro ingegno, coll’immaginare le locomotive in esercizio sul piano inclinato dei Giovi, assumendo in proprio la responsabilità morale del loro buon successo, rifiutato dai più abili costruttori di locomotive all’estero. Il terzo diede pure buon conto di sè col progettare e dirigere con felice esito molti stabilimenti industriali di cui alcuni di molta considerazione.

Se gl’inventori riescono nel loro assunto, incalcolabili sono le conseguenze che ne deriveranno, e queste saranno più specialmente utili al nostro paese privo, o quasi, di combustibili minerali, cui l’aria compressa con tenue dispendio potrebbe essere in molte località surrogata. La fiducia che essi hanno sul buon successo del loro trovato, frutto di lunghe meditazioni, oltre ai loro precedenti, è avvalorata dalla condizione cui si sono sottoposti, quella cioè di rimborsare al Governo l’integrale spesa dell’esperimento, come si legge all’articolo 2 della relativa convenzione del 28 marzo del corrente anno, stipulata fra le finanze dello Stato e gl’inventori, stata in parte modificata, ma le cui modificazioni sembrano essere dalle due parti contraenti accettate, quantunque ciò non risulti da una nuova convenzione di data posteriore a quella primitiva, come sarebbe stato più regolare e più al vero conforme.

Merita speciale menzione lo scopo cui tende il nuovo sistema, quello cieè di spingere sulla rampa dei Giovi un convoglio di 150 tonnellate colla velocità di 25 chilometri all’ora e coll’economia non minore del 20 per cento sulla spesa di trazione colle locomotive ora in esercizio su essa rampa. Se il felice esito del nuovo trovato realizza l’intento, il trasporto delle merci che affluiscono al porto di Genova, sarà grandemente agevolato, ed il commercio ne risentirà conseguentemente un ragguardevole beneficio, mentre sarà ad un tempo aumentato il prodotto della ferrovia dello Stato.

Fra le modificazioni introdotte alla primitiva convenzione è da commendare quella dell’articolo 4, col quale la Commissione incaricata di constatare l’efficacia del nuovo sistema, è autorizzata ad estendere il primitivo sperimento, limitato a soli metri 200 di via, qualora lo stimi necessario, entro i limiti però di spesa circoscritta a lire 30,000, oltre le 90,000 cui sono computate le spese del primo esperimento. La maggior spesa cui può il Governo essere nel caso di anticipare è così di lire 120,000, non fatto caso della spesa degli esperimenti per parte della Commissione,

Qualora l’esperimento, la cui spesa è valutata in lire 90,000, ed eventualmente in lire 120,900, contro l’espettazione, non sortisse un felice esito, amministrazione sarebbe, come si disse, rimborsata d’ogni spesa anticipata dagl’inventori, i quali, sebbene offrano quella guarentigia personale, la quale potrebbe dispensare da ogni legale cauzione, si obbligano però a quest’ultima condizione, come sta scritto all’articolo 4 della convenzione.

Il Governo pertanto, nell’ammettere lo sperimento del nuovo sistema sotto la personale direzione degl’inventori, e nell’anticipare le spese relative, non soggiace ad alcun sacrifizio pel caso, che si spera non sarà per succedere, in cui [p. 1348 modifica] vane risultassero le Iusinghiere concepite speranze. Gl’inventori all’incontro mettono a repentaglio una vistosa somma, e, quel che più monta, una bella riputazione già da essi acquistata coi loro studi e coi loro lavori. Ciò solo basta a dimostrare quanta sia la fiducia riposta nel loro trovato dagl’inventori, e quanto maggiore sia la tutela del Governo in confronto di quella dell’altra parte contraente a’ termini della convenzione.

L’articolo 5, aggiunto alla primitiva convenzione, dichiara risolto il contratto, qualora il sistema di propulsione da essi immaginato non fossa riconosciuto una novità, e tenuti in tal caso gl’inventori al rimborso d’ogni spesa anticipata dal Governo. Quest’articolo, la cui esecuzione può incontrare eventualmente gravi imbarazzi, è poi stato accettato dagl’inventori, i quali danno con ciò una nuova prova di convincimento nell’efficacia del sistema da essi immaginato,

Fatta per tal modo una larga parte al timore d’infelice esito, era pur giusto che si assicurasse agl’inventori un equo corrispettivo del loro trovato, qualora la sperienza giustificasse l’efficacia non solo, ma ancora l’utilità del medesimo. A questo scopo mirano gli articoli successivi dal 6 al 12 ed ultimo. Senza farne qui la minuta analisi, basterà l’accennare che gl’inventori si obbligano ad attuare il nuovo loro sistema sui piani inclinati dei Giovi mediante una spesa non eccedente 2,200,000 lire, da sopportarsi dal Governo, sotto la direzione dei tre inventori, e di concerto coll’amministrazione. Durante il privilegio loro concesso per 15 anni, si obbligano di vegliare al lodevole esercizio di locomozione sul riferito piano inclinato, ed in corrispettivo è loro accordata una somma equivalente alla metà delle economie che si otterranno col nuova sistema in confronto di quello attuale di propulsione per mezzo delle locomotive.

Le basi di computo delle economie sono stabilite coll’articolo 11, e l’interesse del capitale speso per lo stabilimento del nuovo sistema dovrà essere dedotto dalle economie.

Sembra assai discreto il corrispettivo fissato a favore degli inventori, poichè il benefizio sperabile dal nuovo sistema è diviso fra i due contraenti in parti eguali. Vero è che alcuni opponenti vollero far credere essere, ciò non ostante, lesivo dell’inferesse pubblico il riferito patto, sul riflesso che i termini di paragone sono tutti a favore degl’inventori, e riescono perciò a danno del Governo, malgrado la riduzione dell’economia a metà da accordarsi dal Governo ad essi inventori. Si disse che le spese d’esercizio delle locomotive sui piani inclinati dei Giovi è molto grave, e che somministrandosi dal Governo l’acqua colla quale si possono attivare macchine idrauliche, fra cui si potrebbe scegliere quella che si reputasse la più opportuna, il confronto della spesa dovrebbe aver luogo su quella d’esercizio della ferrovia per mezzo d’una macchina idraulica ed il nuovo sistema.

Ciò sembra a prima vista meritare qualche seria considerazione sotto l’aspetto economico nell’interesse del Governo, e lasciare qualche dubbio sulla convenienza d’accettare integraimente la convenzione annessa al progetto di legge in discussione. Ma giova l’avvertire che l’adozione d’una macchina fissa, mossa dall’acqua o dal vapore, involve seco l’impiego d’una corda metallica lunga oltre 10 chilometri, le cui dimensioni sono soggette a gravi indagini, dovendosi evitare da un canto un soverchio peso che sarebbe in aumento a quello del convoglio, e dall’altro una sufficiente sicurezza nella propulsione dei- convogli. Oltre ciò è sin qui senza esempio un piano inclinato per mezzo di corde langhe 10 chilometri cui siano fissati pesanti convogli, e, senza escludere affatto la possibilità di attuazione di questo mezzo, tutti sono però d’accordo nell’ammettere le gravi difficoltà che offre; ed alcuni sono d’opinione che non si possa in fatto attuare.

L’impiego dell’aria compressa per la propulsione non è certamente nuova.

La novità consiste essenzialmente nel modo di ottenere a buon mercato aria compressa ed in quantità abbondante al segno di procacciare un’economica e sicura propulsione dei convogli lungo i piani inclinati mediante l’adozione di nuovi mezzi i cui particolari sono sin qui noti solo agli inventori. Se l’esperienza dimostra col fatto essere fondata la concepita speranza, si otterrà il doppio vantaggio d’evitare l’impiego di lunghe corde, e di operare la trazione di pesanti convogli con una discreta celerità e una sensibile economia di spesa, nen disgiunta dalla voluta sicurezza.

Il sin qui detto sembra sufficiente al vostro ufficio centrale per dimostrare la convenienza d’ammettere il nuovo progetto di legge. Sostanzialmente è tutelato l’interesse dello Stato, e colla semplice anticipazione d’una ben discreta somma, il cui rimborso è assicurato pel caso di non successo, si ottiene, avverandosi le concepite speranze, una considerevole economia nella spesa di propulsione dei convogli di merci lungo il piano dei Giovi. E, verificandosi questo felice esito, si ha la certezza di poter superare anche in altre località difficoltà giudicate sin qui insuperabili con immenso benefizio dello Stato. L’ufficio centrale è perciò unanime nel proporvi, o signori, l’adozione pura e semplice del progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.