Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici/Quesiti

Da Wikisource.
Quesiti

../Editto4 IncludiIntestazione 1 febbraio 2022 100% Da definire

Editto4
[p. 60 modifica]

QUESITI

PROMOSSI INTORNO ALLA NUOVA LEGGE SU I COMUNI

DELLO STATO PONTIFICIO



Quesito 1.


Si debba subito commettersi alle Commissioni provvisorie comunali la compilazione delle Liste Elettorali, e con quali norme regolare la inscrizione della 2. e 3. classe degli Elettori ammessi dalla legge, dovendo stare in ragione del sestuplo ch'è cifra tassativa di moltiplicazione sul numero assegnato ai rispettivi consigli?

Risposta


Deve prima farsi la lista degli Elettori nei modi stabiliti dalla legge, ed aggiungere a questi il numero degli eligibili aventi i requisiti voluti dalla legge istessa: pel sestuplo di un terzo de’ consiglieri che debbono trarsi dalla 2. e 3. classe si terrà la proporzione eguale tra le classi medesime, ove si possa; altrimenti si pongono della classe che si trovano colle regole prescritte dal § 60.



Quesito 2.


Se gli scrutini delle Commissioni Municipali debbano cadere sugli elettori e sugli eligibili, ovvero su questi ultimi soltanto?


Risposta


Lo scrutinio si fa per la elezione de’ consiglieri, al quale officio, siccome è chiaro, possono venire scelti tutti coloro i quali hanno i requisiti prescritti dai §§ 75 e 76 dell’Editto per essere eligibili, e tra questi si annoverano principalmente gli stessi elettori. La prima nomina però de’ consiglieri siccome sarà fatta da Sua Santità sulle liste degli eligibili, non ha luogo per questa volta la votazione e lo scrutinio per la scelta de’ consiglieri. [p. 61 modifica]

Quesito 3.


Se i vuoti che vanno a formarsi nel seno de’ Consigli per la nomina degli anziani componenti le magistrature debbano ripianarsi con altri soggetti, oppure che non ve ne concorra quel bisogno che ne fu dichiarato sul capo della magistratura medesima al § 7 del Capitolo 2 della Legge Edittale?

Risposta


Non sono rimpiazzati con nuove nomine, dovendosi provvedere alla vacanza del consigliere passato alla carica di anziano co’ supplenti in conformità di quanto si dispone ai §§ 82, ed 87 della citata Legge.



Quesito 4.


Mentre il § 75 di detta legge stabilisce che tutti gli elettori sono anche eligibili, salve talune eccezioni, dichiara il § 76 che sono inoltre eligibili quelli che sebbene non sieno elettori abbiano però domicilio nel Comune con una possidenza censuaria di scudi 1000, o un capitale di scudi 1500. Da qui è nato il dubbio che cioè un’uguale possidenza almeno od un capitale come sopra si richiegga per tutti gli elettori della 1. e 2. classe, quantunque non sia stato ciò dichiarato esplicitamente nel § 59 della Legge suddetta.

Risposta


Negativamente: imperocchè la legge ha stabilito che ciascun Comune indistintamente abbia la sua Rappresentanza Comunale. Nè poteva sfuggire alla saviezza del legislatore il riflesso, che in molti Comuni non vi sono che piccoli possidenti, e industrianti di tenue entità; quindi si è astenuto di determinare la cifra della possidenza o del negoziato, dando norme non assolute, ma relative, e perciò applicabili a qualunque Comune, vale a dire: quanto a’ possidenti i maggiori estimati nei libri censuarii del Comune siccome leggesi al § 59, e quanto alle altre classi coloro che si trovano più imposti nei ruoli delle contribuzioni municipali (§ 60).

Per quei luoghi poi ove abbondano i forti possidenti ed industrianti ha voluto maggiormente estendere il diritto di eligibilità; e per questo caso ha determinato il valore della possidenza, e del negoziato necessario per essere compreso fra gli eligibili come al § 76. [p. 62 modifica]




Quesito 5.


Se dopo rettificati gli elenchi dal Preside o dalla sua congregazione governativa si dovranno ritornare ai Comuni su’ reclami a forma del § 69 e seguenti; o pure, se per essere questa volta riservata la scelta al Sovrano, si dovranno immediatamente rassegnare al Ministero?


Risposta


Le liste che i Presidi delle provincie debbono per questa prima volta trasmettere al Ministero debbono essere rettificate (dappresso i reclami ricevuti dalle parti) da tutti quegli equivoci di fatto che avessero potuto esservi occorsi; ed in conseguenza deve aver luogo il disposto de’ §§ 70 al 72 inclusive, che risguardano appunto tali rettificazioni. Le liste emendate poi, invece di ritornarsi a’ Comuni, si trasmettono al Ministero dell’Interno.


Roma 12 di Dicembre 1850.



[p. 63 modifica]

Num. 27905.

Titolo 12. Articolo 3.

CIRCOLARE N.° 35187.


Illmo e Rmo Signore

Facendosi seguito alla Circolare di questo Ministero dell’Interno in data 12 del corrente mese Numero 35309 intorno i Quesiti relativi alla nuova legge sui Comuni, promulgata con Editto del 29 Novembre prossimo passato, mi reco a premura di comunicare alla Signoria Vostra Illma e Rma due dubbi con le corrispondenti risoluzioni, rispetto ai Consigli Provinciali onde alla occorrenza vi sieno coordinati i relativi atti.


Quesito 1.


Se il personale del Consiglio Provinciale, cui venne prorogato il mandato, di consenso dal Ministro dell’Interno, possa, non ostante la nuova legge che traccia il modo da tenersi per la nomina di detti Consiglieri, riunirsi in tornata ordinaria, la quale sarebbe imminente. E nel caso che il possa, atteso il non breve tempo che occorrerà per formare tanto le rappresentanze de’ Municipî, come le regolari proposte di siffatti Consigli, se abbia l’attuale Rappresentanza Provinciale la facoltà di proporre il membro che debbe aggregarsi alla Consulta di Finanza a termini dell’Articolo 78 dell’Editto 22 Novembre 1850, ovvero abbia a delegarsi al nuovo personale della Provincia, come parrebbe?


Risoluzione


I Consigli Provinciali fino a che non sono stabiliti i nuovi continuano nel disimpegno delle loro funzioni. In queste però non è loro permesso di occuparsi delle proposte delle Liste per la scelta de’ Consultori di Stato per la Finanza, dovendosi eglino presentare da nuovi Consigli. [p. 64 modifica]

Quesito 2.


Se ogni e singolo Consiglio Comunale possa formarsi una terna per per la elezione di un Consigliere Provinciale per riunirsi poi tutti nel Capo-luogo de’ Governatorati, ovvero si spetti al solo Consiglio di esso Capo-luogo la terna, imperocchè dovendo prefinirsi il numero de’ nuovi Consiglieri Provinciali giusta il numero de’ Governatorati compresi nella provincia, e questi Governatorati essendo un aggregato di più Comuni e Municipî resta dubbio il conciliare la competenza accordata in proposito ad ogni Comune col numero degli eligibili Consiglieri?

Risoluzione


Ogni Consiglio Comunale ha il diritto di fare la terna per la scelta del Consigliere Provinciale. Tutte queste terne si rimettono nel modo indicato dalla Legge a Roma per essere sottoposte al Santo Padre il quale sulle medesime sceglie il numero de’ Consiglieri corrispondenti al numero de’ Governi delle Provincie.



Con distinta stima mi confermo == Di V. S. Illma e Rma == Roma 14 Dicembre 1850 == Il Vice-Camerlengo di S. R. C. == Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.

Monsignor Delegato Apostolico di Benevento

[p. 65 modifica]

Num. 27908.

CIRCOLARE N.° 35689.


Illmo e Revmo Signore

Insorto il dubbio, se sia tuttora inerente nelle Rappresentanze Comunali la facoltà dell’uso della Mano-Regia si dichiara «che l’articolo 104 della nuova Legge Comunale ha mantenuto le leggi precedenti sulla Mano-Regia per la esigenza dei dazî e delle gabelle municipali per le rendite ed i crediti liquidi descritti nei preventivi legalmente approvati».

Nel parteciparle questa Superiore disposizione, affinchè dalla S. V. Illma e Revma sia resa nota per opportuna norma alle Magistrature Comunali di codesta Provincia, mi confermo con distinta stima == Di V. S. Ilma e Revma == Roma 16 Dicembre 1850. II Vice-Camerlengo di S. R. C. Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.

Monsignor Delegato Apostolico di Benevento.




Num. 36327.


Quesito 1.


I Consiglieri eletti Magistrati sono rimpiazzabili? Nel caso affermativo come si procederà al rimpiazzo?

I Sindaci e gli Aggiunti sono oltre il numero de’ Consiglieri fissato numericamente dalla legge? Nel caso affermativo, intervenendo ne’ casi dalla legge prefiniti al Consiglio, hanno voto?

I Deputati Ecclesiastici sono essi pure oltre, o nel numero de’ Consiglieri eligibili?

Risposta


Quanto al rimpiazzo de’ Consiglieri eletti Magistrati si è provveduto colla risposta al Quesito 3. comunicata ai Presidi delle provincie con circolare n. 35309 del 12 Dicembre corrente.

I Sindaci e gli Aggiunti sono oltre il numero de’ Consiglieri fissato dalla legge. Essi hanno voto, quando trattasi d’interessi relativi all’appodiato che essi rappresentano.

I Deputati Ecclesiastici sono oltre il numero de’ Consiglieri. [p. 66 modifica]

Quesito 2.


Nel caso che il numero degl’individui forniti di requisiti per entrare nel terzo del Consiglio, oltre i maggiori estimati, ecceda la cifra di prescrizione, come dovrà contenersi la Magistratura per non arbitrare tanto nell’inscrivere sulla lista, quanto nell’escludere dalla medesima gli aventi diritto?

Nel caso inverso, e cioè di deficienza di tali individui, qual norma dovrà seguire per supplirvi?

Risposta


Avendo la legge stabilito, che quanto alla prima classe degli elettori siano preferiti i maggiori estimati, e quanto alle altre due classi coloro che si trovano più imposti ne’ ruoli delle contribuzioni municipali, non sembra potersi verificare tanto facilmente il caso contemplato nella dicontro consulta: ma qualora si verificasse tale parità di condizione, si dovrebbe adottare il metodo della estrazione a sorte.

Nel caso poi di deficienza, gli Elettori verrebbero desunti proporzionatamente dalle altre classi, avendo sempre in vista la relativa maggiore possidenza, o maggiore somma di contribuzione municipale.



Quesito 3.


S’intende per casa aperta uno stabile in proprietà dell’Elettore da usare a suo talento, ovvero un qualunque ricetto sulla sua proprietà con diritto d’uso?

D’altronde la casa aperta, la non abituale dimora, il domicilio stabile, in che diversificano fra loro per lo scopo della legge?

Risposta


Il domicilio non abituale corrisponde alla casa aperta. Non importa che la casa sia di proprietà dell’Elettore o che esista nel proprio fondo, bastando che la casa, fornita dell’occorrente per abitarvi stia nel territorio del Comune.

L'estremo della casa aperta si richiede per quelli che hanno i requisiti necessarj per poter far parte delle liste degli Elettori.

Il domicilio stabile si vuole per chi può essere ammesso nella lista supplementaria degli Eligibili. [p. 67 modifica]

Quesito 4.


Dato il caso che soggetti distinti per nobiltà di linguaggio, o per grado, non fossero preferibili nella lista degli Elettori in causa di un censo urbano inferiore, aventi però da diverse possidenze nella provincia un consumo di rendita riflessibile nel capoluogo di domicilio, si dovrà tenere a calcolo il consumo del reddito nel luogo di dimora stabile, ed averlo ad elemento di preferenza?

Risposta


Negativamente, poichè il maggior consumo nel Comune non è uno degli elementi contemplati dalla legge per esser compreso fra gli Elettori ed Eligibili.



Quesito 5.


Dato che nel catasto di un Comune si trovi una partita di un valore preferibile, ma intestata a diversi pro indiviso, si hanno tutti a ritenere Elettori, o quale di essi?

Non essendo ammissibile il primo caso, e mancando la ragione per preferire piuttosto l’uno che l’altro, potrà farsi luogo al temperamento di diffidare tutti gl’intestati in precedenza della inscrizione, perchè scelgano fra loro chi deve figurare nella lista?

Risposta


Deve aversi a calcolo il diritto di ciascuno; vale a dire la cifra che a ciascuno può spettare a proprietà divisa.



Quesito 6.


Se i beni stabili della moglie, siano questi dotali od estradotali, debbono, o no, accrescere il patrimonio del marito, e siano validi ad includerlo nella lista elettorale?

Risposta


Si debbono soltanto avere a calcolo i beni, che nel censimento sono intestati al marito. [p. 68 modifica]

Quesito 7.


Perchè si verifichi l’estremo che un individuo ritenga casa aperta nel Comune, basterà che abbia una casa di sua proprietà non locata ad altri, e fornita di tutto il necessario perchè possa dal medesimo essere abitata ad ogni suo volere, quantunque non l’abiti costantemente, o almeno per la maggior parte dell’anno?

Risposta


Provveduto colla risposta al quesito 3.



Quesito 8.


Nel caso negativo potrà dirsi che ritenga casa aperta, se quantunque non l’abiti costantemente, o per la maggior parte dell’anno, faccia tuttavia abitarla da un suo famigliare?

Risposta


Provveduto come all’antecedente risposta.



Quesito 9.


Non avendosi in qualche Comune un numero sufficiente d’individui per formare la seconda e terza classe, si può sopperire co’ possidenti, ovvero profittare della classe dei coltivatori il terreno a mezzadria?

Risposta


In caso di assoluta mancanza di individui appartenenti alla seconda e terza classe, si supplisce co’ possidenti.



Quesito 10.


Se per la scelta del Sindaco e degli Aggiunti in un appodiato tutti que’ possidenti che si trovassero in esso avere i requisiti contemplati dai §§ 59 e 75 debbono essere inscritti nelle rispettive liste degli Elettori ed Eligibili?

Risposta


Affermativamente. [p. 69 modifica]




Dal Ministero dell’Interno li 30 Dicembre 1850. == Il Vice-Camerlengo di S. R. C. == Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.



CIRCOLARE N.° 36556.


Illmo e Rmo Signore


Partecipo alla S. V. Illma e Revma altro dubbio promosso intorno alla nuova Legge sui Comuni insieme alla relativa soluzione, affinchè si abbia questa presente nell’eseguire le operazioni prescritte al Capitolo VII. della citata Legge.


Dubbio


Se fra gl’Impiegati Governativi i quali giusta il § 77 dell’Editto di Segreteria di Stato del 24 Novembre 1850 non possono essere eligibili debbonsi comprendere ancora quelli che si trovano da molti anni in ritiro e non hanno ingerenze, e che per circostanze di famiglia, e particolari, ed in specie per l’avvanzata età maggiore di 60 anni credano di non poter essere più chiamati all’esercizio di un’officio governativo?

Risposta


Gl’Impiegati Governativi che non sono stati giubilati ma che trovansi soltanto in quiescenza, o in disponibilità, e per la di cui età non furono con Superiore dichiarazione riconosciuti inabili al pubblico servizio potendo da un momento all’altro essere chiamati a riassumere l’esercizio di un’impiego Governativo si ritengono compresi fra gli Impiegati a’ quali si riferisce il citato § 77.



Dopo ciò con distinta stima mi confermo == Di V. S. Illma e Rma == Roma 13 del 1851 == Il Vice-Camerlengo di S. R. C. == Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.

Monsignor Delegato Apostolico di Benevento



[p. 70 modifica]

CIRCOLARE N. 36911.


Illmo e Revmo Signore

Essendo stato promosso altro dubbio intorno alla nuova Legge sui Comuni, mi reco a premura di parteciparlo alla S. V. Illma e Rvma insieme alla relativa soluzione per opportuna norma.


Dubbio


Se gli appodiati debbono somministrare la sola lista di Eligibili composta tassativamente di quei possidenti che hanno l’età di anni 30 e che appartengono ad oneste e distinte famiglie analogamente al § 97 della nuova legge sui Comuni; e se gli Elettori e gli Eligibili degli appodiati debbano far parte del Consiglio della Comune principale?

Soluzione


Negli appodiati occorre la sola lista degli Eligibili per la formazione, da farsi dal Consiglio della Comunità madre, delle terne da cui trarne il Sindaco e gli Aggiunti a norma dei §§ 95 e 97 della citata Legge.



Dopo ciò con distinta stima mi confermo == Di V. S. Illma e Rvma == Roma 15 Gennajo 1851. == Il Vice-Camerlengo di S. R. C. Ministro-dell’Interno == firmato == D. Savelli.

Monsignor Delegato Apostolico di Benevento



[p. 71 modifica]

CIRCOLARE N. 37185.


Quesito 1.


Se il § 62 della nuova Legge Edittale 24 Novembre 1850 ammette che debbano iscriversi nelle Liste Elettorali i Capi o Rappresentanti delle Corporazioni Religiose, ed i Sindaci dei Monisteri?

Risposta


Affermativamente in quanto ai Capi o Rappresentanti delle suddette Corporazioni; negativamente rispetto ai Sindaci dei Monisteri, perchè non sono nè Capi nè Superiori, ma agiscono sotto la dipendenza de’ Capi o Superiori degli Ordini e dei Monisteri.


Quesito 2.


Risultando dai Ruoli del Censo che taluno resta intestato come proprietario di stabili, ed altro come usufruttuario dei medesimi, si fa consulta per conoscere quale dei due debba figurare nelle Liste?

Risposta


A senso del N. 1. del § 59 dovendosi aver ragione nella scelta degli Elettori de’ maggiori stimati ne’ libri censuarj deve figurare nelle suddette Liste l’intestato come proprietario di stabili e non l’usufruttuario dei medesimi.



Quesito 3.


Se gli esercenti arti vili e sordide, possessori per altro di fondi stabili, abbiano a figurare nelle Liste Elettorali non ostante la disposizione portata dall’Art. 5. del Tit. 2. dell’Editto di Segreteria di Stato 5 Luglio 1831?

Risposta


Gli esclusidalla qualifica di Elettore sono contemplati nel § 63 ove non sono compresi gli esercenti arti vili, qualora siano proprietari di fondi stabili. [p. 72 modifica]

Quesito 4.


Gl’investiti di un beneficio con un estimo che dà il diritto per essere Elettore, debbano come tali ritenersi?

Risposta


La legge al § 62 determina gli individui, che rappresentando la proprietà di un corpo morale, quantunque essi non siano proprietari, possono prendere parte alla elezione. I benefizî isolati non formando corporazione non danno titolo ai beneficiati di essere compresi nelle Liste elettorali.


Roma 22 del 1851.

Il Vice-Camerlengo di S. R. C. == Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.

Monsignor Delegato Apostolico di Benevento.