Storia della letteratura italiana (Tiraboschi, 1822-1826)/Tomo II/Libro II/Capo VII

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Capo VII - Giurisprudenza

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Capo VII.

Giurisprudenza.

I. Questo fu per avventura l’unico studio che a’ tempi di cui trattiamo, avesse in Roma molti e valorosi coltivatori. Tra essi ancor nondimeno vi ebbero non pochi stranieri, ma che per avere continuamente soggiornato in Roma possono a ragione annoverarsi tra’ nostri. Dopo l’editto perpetuo pubblicato per ordine di Adriano, di cui abbiamo parlato nel precedente libro, niun cangiamento importante avvenne nella romana giurisprudenza.Ognun degl’imperadori aggiunse alle antiche leggi quelle che gli parvero opportune; e in tal maniera il Corpo delle leggi romane si andò sempre più accrescendo. Lo stesso Marco Aurelio, di cui racconta Giulio Capitolino che cercò anzi di rimettere in vigore le antiche leggi, che di formarne altre nuove (in M. Aur. c. 11), aggiunse anch’ei nondimeno qualche nuova legge, come dallo stesso autor si raccoglie (c. 10, 11). Ma assai vantaggioso, come dimostra l’Eineccio (Hist Jur. rom. l. 1, c. 4, § 32), sarebbe riuscito alla romana giurisprudenza, se fosse stato eseguito il disegno dell’imperadore Opilio Macrino. Era egli uomo di qualche sperienza nello studio delle leggi, come narra Giulio Capitolino (in Macrino c. 13); e veggendo che qualunque rescritto si facesse ne’ casi particolari dagl’imperadori, avea forza di legge, e che quindi ciò ch’essi aveano talvolta o per capriccio, o Tìrabosciu, Voi II. 3a [p. 498 modifica]II. Giureconsulti ai tempi di Antonino Pio. 4y8 LIBRO per favolile alcuno, ordinato, inserivasi tosto nel corpo della giurisprudenza, voleva annullare cotali rescritti, sicchè non avessero forza alcuna, dicendo non essere conveniente che il volere d’uomini inesperti, come a cagion d’esempio di Comodo e di Cara calla, fosse avuto in conto di legge, mentre il saggio Traiano perciò appunto non avea mai voluto decidere per iscritto, acciocchè non si stendesse a tutti ciò eli’ egli voleva solo in favore di alcuno. Ma il breve tempo ch’egli ebbe a regnare, non gli permise il condurre ad esecuzione il suo disegno. II. Non furono dunque le novità che nella giurisprudenza s’introducessero, ma le fatiche e l’ingegno di quelli i quali la coltivarono, che fiorir la fecero a quest" epoca, e mantenere l’onore in cui ella era nelle età precedenti. Cinque ne annovera Giulio Capitolino, de’ quali dice che valevasi Antonino Pio nel pubblicare le leggi, e sono Vinidio ossia Vindio Vero, Sali io Valente, Volusio Meciano , Ulpio Marcello e Jaboleno. De’ primi due non abbiamo altre notizie, se non che di Vinidio fanno qualche volta menzione gli antichi giureconsulti (V. Heinecc. I. cit. §3o8), c Salvio Valente vien nominato da Ulpiano che cita un rescritto a lui indirizzato da Antonino Pio (l. 7 de Offic. Procons.). Volusio Meciano fu maestro nelle leggi di Marco Aurelio (Capit, in M. Aur. c. 3). Ma poscia essendo governatore il" Alessandria, tratto nelle sue parti da Avidio Cassio, quando ei ribellossi contro di M. Aurelio, da’ romani soldati fu ucciso (Vulcat Gall, in Avidio, c. 7). Jaboleno [p. 499 modifica]SECONDO 4(JQ ossia Prisco Javoleno è stato già da noi nominato nell’epoca precedente in cui singolarmente egli fiorì. Il più celebre di questi è Ulpio Marcello , il quale non solamente nella giurisprudenza, ma nella militare disciplina ancora salì a gran fama. Da un’iscrizione presso il Grutero (p. 100) raccogliesi eli’ ei fu col carattere di legato nella Pannonia inferiore. Ma degno è di leggersi singolarmente l’elogio che di lui fa Dione. Comodo, die’ egli (l. 72), atterrito (alla nuova della sollevazion de’ Britanni) mandò contro di essi Ulpio Marcello. Era questi uom modesto e frugale, perciocchè per riguardo al cibo e all’altre cose ei vivea come gli altri soldati; coraggioso e ardito, quando era il uopo combattere; lontano dal lasciarsi corrompere per avidità di ricchezze, ma non troppo cortese e piacevole cogli altri. Quindi prosiegue a dire della singolar vigilanza eli’ egli e usava ed esigeva dal campo, della maravigliosa sua sobrietà nel vitto, nella quale però non so se Dione troverà facilmente chi creda ciò ch’ei racconta, cioè che facevasi mandare il pane da Roma, perchè essendo così diseccato fosse costretto a mangiarne assai poco. Ei riportò su i nemici gloriose vittorie; ma per esse appunto poco mancò che il crudele imperadore nol togliesse di vita. Molti libri legali da lui composti si citano dagli antichi giureconsulti; e singolarmente trentun libri di Digesti (Heinecc. l. cit. § 320). Mi nasce però qualche dubbio, se Ulpio Marcello il guerriero non debba per avventura distinguersi da Ulpio Marcello il giureconsulto; perciocchè non par [p. 500 modifica]500 LIBRO

III. Altrigiureconsulti della stessa età.

IV. Notizie ed elogio di Papiniano.

molto probabile che un uomo il quale a’ tempi di Antonino clic cominciò a regnare l’anno i38, era già in età matura per essere consigliere del1 imperadore , fosse ancora in istato d’andare a combattere in Brettagna l’anno 183, in cui accadde la mentovata guerra. Ma il poco lume che abbiamo dagli storici di questi tempi, non ci permette l’accertar cosa alcuna.

III. Furono a questo tempo medesimo, cioè sotto il regno di T. Antonino e di M. Aurelio, Sesto Cecilio africano, Terenzio Clemente, Giunio Mauriciano, Caio e Q. Cervidio Scevola, de’ quali e dell1 opere loro diligentemente favella l’Eineccio (l. cit § 306, 309), 313. 318). Sopra tutti però ha egli voluto illustrare con una lunga ed erudita dissertazione tutto ciò che appartiene alla vita e alle opere del celebre giureconsulto Sesto Pomponio (Op. 3, p. 66, ec.) che visse egli pure singolarmente a’ tempi di M. Aurelio, e mostra quanto versato egli fosse non nelle leggi soltanto, ma nella storia ancora e nella filosofia e in altre scienze. Moltissimi erano i libri da lui composti intorno alle leggi, e molti pure sono i frammenti che ce ne sono rimasti. Ma pregevole singolarmente è quello che abbiam ne’ Digesti, dell’origine del Diritto, che molte notizie ci somministra intorno alle leggi, a’ magistrati, ai giureconsulti romani, che invano cercheremmo altrove, e delle quali ci siam noi pure in quest’opera opportunamente giovati

IV. Nulla meno, e forse più ancora fecondo di celebri giureconsulti fu il regno degl’imperadori che vennero dopo Marco Aurelio lino ad [p. 501 modifica]SECONDO 501

Alessandro Severo. Tra essi illustre singolarmente si rendette Papiniano che da Sparziano vien detto asilo del diritto, e tesoro di regale dottrina (in Serv. c. 22), e da Cassiodoro uomo di acutissimo ingegno (l. 6, Variar. 5). Alcuni affermano ch’egli era italiano, appoggiati a un’iscrizione del Grutero, la quale però, come chiaramente mostra l’Eineccio (l. cit. §328), non si può creder sincera. Altri più precisamente voglion mostrarne la patria, cioè Benevento, appoggiati a certe parole di una risposta di Papiniano, che ancora esiste. Ma l’eruditissimo canonico Giovanni de Vita, che per altro naturalmente avrebbe dovuto abbracciare quest’opinione, confessa che ella non è bastantemente fondata (Antiq. Benev. diss. 8, p. 214). Dicevasi da alcuni, come narra Sparziano (in Carac. c. 8), ch’ei fosse parente di Settimio Severo per parte di Giulia Donna sua moglie in seconde nozze; nel qual caso converrebbe dire ch’ei fosse nativo della Siria. Ma parlandosi da Sparziano di una tal parentela come di una voce sparsa fra alcuni, non si può sopra essa fondare opinione veruna. Ciò ch’è certo, si è che per sapere, per probità, per prudenza ei fu uno dei più celebri uomini del suo tempo. Avea egli, come narra Sparziano (ib.), appreso il civile diritto da Carcidio Scevola insieme coll’imperador Severo , e a questo era succeduto nella carica di avvocato del fisco. Quindi Severo morendo a lui singolarmente volle raccomandati i suoi figli Caracalla e Geta, e il saggio uomo con ogni sforzo adoperossi a unirli insieme in iscambievole amicizia: e veggendo il mal animo [p. 502 modifica]V. Di Domizio Ulpiano. 5oa LIBRO di Caracalla contro di suo fratello, cercò, ma inutilmente, d1 impedirne la morte. Ma le virtù di Papiniano furono quelle appunto che contro di lui irritarono il crudel Caracalla, il quale gli tolse dapprima la dignità di prefetto del pretorio (Dio. l. 77), e poscia o comandò, o certamente permise che fosse dai soldati ucciso. Molte opere legali avea egli pubblicate, delle quali si citano ne’ Digesti varj frammenti, ed esse furono in sì gran pregio, che nel Codice Teodosiano si ordina (V. Heinecc. l. cit. § 3 29) che ove pari fossero i voti de’ giudici, prevalesse quell’opinione che avesse in suo favore l’autorità di Papiniano. V. A Papiniano nella fama di celebre giureconsulto succedette Domizio Ulpiano nativo di Tiro, e nella sorte infelice ancora gli fu somigliante. il dissoluto Eliogabalo perciò appunto allontanollo dalla Corte, perchè era uomo di probità incorrotta (Lampr. in Heliog. c. 16), ma non giunse a privarlo di vita. Alessandro Severo ne riconobbe il merito, e il fece ancora prefetto del pretorio; benchè altri vogliano che tal dignità avesse già ricevuta da Eliogabalo (id. in Alex. c. 26). Anzi Alessandro lo ebbe sempre in conto di suo tutore, e a lui concedeva ciò che negava ad ogni altro, cioè di trattenersi solo a solo con lui (ib. c. 31); e a’ consigli di Ulpiano singolarmente attribuivasi il prudente e saggio sistema di governare ch’egli tenne (ib. c. 51). Ma Ulpiano era uomo d’inflessibile severità, e perciò odiato da’ pretoriani che cominciavano allora a non voler ricevere legge da alcuno. Alessandro il difese più [p. 503 modifica]SECONDO 5()3 volte dal loro furore ricoprendolo della sua porpora (ib.). Ma finalmente lo sdegno de’ pretoriani prevalse, e di notte tempo essi si scagliarono sopra l’infelice Ulpiano; e benchè egli fuggendo si fosse ricoverato presso l’imperadore, sugli occhi nondimeno dello stesso Alessandro fu crudelmente ucciso (Dio. l. 80). Delle moltissime opere legali da lui scritte (V. Hein. l. cit. § 339)) ci rimangon frammenti nell’antico Digesto più che di qualunque altro giureconsulto. Questi come ci scuoprono un uom dottissimo nella giurisprudenza, così ancora cel mostrano , ciò che alquanto ne oscura la gloria , nemico fiero e implacabile de’ Cristiani; e credesi comunemente lui essere quel Domizio di cui dice Lattanzio (l. 5 Div. Inst. c. 11), che avea raccolti tutti i rescritti da diversi principi pubblicati contro di essi. VI. Visse al medesimo tempo, e non fu meno celebre di Papiniano, Giulio Paolo. Di qual patria egli fosse, non è ben certo; altri il vogliono padovano, altri romano, altri il fan nativo di Tiro, altri greco; ma niuno ne adduce prova che renda abbastanza probabile la sua opinione. Fu egli pure avuto in gran pregio da Alessandro Severo, ed ebbe egli ancora la prefettura del pretorio (Lampr. in Alex. c. 26). Aurelio Vittore racconta che egli era stato esiliato da Eliogabalo, e che fu poi richiamato a Roma da Alessandro (in Caesar. c. 24); ma forse egli ha confuso Giulio Paolo con Ulpiano. Egli vien chiamato da Lampridio (ib. c. 68) peritissimo del diritto; e autori del diritto diconsi da Aurelio Vittore (l. cit.) egli ed bipiano. [p. 504 modifica]vn. , Decadimento della giurisprudenza dopo la morte di Alessandro Severo. 5c4 LIBRO Moltissime opere aveva egli composte (V. Hein. l. cit. § 333). delle quali abbiam vari frammenti nell1 antico Digesto. Vii. Lascio di parlare di altri men celebri giureconsulti che vissero a questi tempi medesimi, quali furono Tertulliano che non vuol confondersi collo scrittor sacro del medesimo nome, Claudio Trifoniano, Callistrato. Elio Marciano , Florentino, Emilio Macro, e Erennio Modestino, de’ quali e delle opere loro veggasi f Eineccio (l. cit § 332, ec.), e l’altre volte citata Storia della giurisprudenza romana dell’avvocato Terrasson (pari. 3.), e singolarmente il trattato di Gio. Niccolò Funccio De vegeta latinae linguae sene cinte (c. 6.) ove egli non solo parla di questi e di più altri celebri giureconsulti di questa età, ma con una laboriosissima diligenza tutti ad uno per uno accenna i frammenti che di essi ci son rimasti nel Corpo delle leggi romane. Dopo la morte di Alessandro vedesi nella romana giurisprudenza un notabile decadimento; e appena si trova sino a’ tempi di Costantino un sol giureconsulto che possa venire a confronto con quelli dei quali abbiamo finor ragionato. Lo sconvolgimento in cui trovossi per lungo tempo il romano impero, mentre quasi ogni giorno sorgevano nuovi imperadori a combatter gli antichi, ed ogni cosa era piena di sedizioni, di congiure e di tumulti, dovette essere sommamente dannoso a una scienza che non può aver luogo fra il rumore delle armi. Quindi per lungo tratto di tempo e gl’imperadori furono in tutt’altro occupati che in formar leggi, e i giureconsulti [p. 505 modifica]non ebbero occasion di far pompa del loro sapere nello spiegarle. Diocleziano e Massimiano, il cui impero fu e più lungo e più tranquillo, molte leggi aggiunsero al Corpo della romana giurisprudenza, e queste dovettero risvegliare f impegno nel coltivarne lo studio, e formare i celebri giureconsulti che poi fiorirono sotto il regno di Costantino, e de’ quali avrem noi pure a parlare nei’iv libro.