Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino/Libro I/Della condizione di Larino, e de' Popoli Frentani dal tempo della Guerra Italica sino al tempo di Giulio Cesare

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Libro I
Capitolo VIII
Della condizione di Larino, e de' Popoli Frentani dal tempo della Guerra Italica sino al tempo di Giulio Cesare

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Libro I
Capitolo VIII
Della condizione di Larino, e de' Popoli Frentani dal tempo della Guerra Italica sino al tempo di Giulio Cesare
Libro I - Della condizione di Larino, e de' Popoli Frentani prima, e a tempo della Repubblica Rom. sino, e a tempo della guerra Italica Libro I - Iscrizioni lapidarie, colle quali si comprova il Governo Civile di Larino Vecchio co i proprj Magistrati in forma di una perfetta Repubblica


1. DOpo la confederazione de’ nostri Larinati, e de’ Popoli Frentani co i Romani, che fu nell’anno di Roma 449., come si è detto nel precedente cap. 7., conseguirono anche coi Popoli d’Italia nell’anno 663. il dritto della Cittadinanza Romana col voto attivo, e partivo ne’ Comizj. Come poi, in che tempo, e con quale occasione ciò avvenisse, gli Storici, benché sconvengano in picciole cose, in sostanza però sono tutti uniformi presso Sigonio de Antiq. Jur. Ital. cap.I., e con accuratezza si nota da Catrov., e Roville di sopra lodati nella Storia Romana tom.14. lib.55. negl’anni 662., e 663. E per maggior chiarezza d’un fatto si rilevante, pensiamo qui farne qualche parola.

   2. Gl’Alleati di Roma, e tra gl’altri i nostri Larinati, e Popoli Frentani, come si è accennato nel sud. cap.7. collo spargimento del proprio sangue, e col mezzo delle loro sostanze molto avevano contribuito all’ingrandimento della Repubblica ; e con tutto ciò benché sulle loro istanze da gran tempo venissero lusingati, che si accordarebbe loro, come desideravano, il dritto preaccennato ; mai però si veniva a fine , opponendosi i Cittadini Romani, specialmente i vecchi, sul motivo, che comunicandoci ad altri, si avviliva questo loro preggio : il che mal sofferendo gl’Alleati, e approfittandosi delle dissenzioni, che secondo la comune, nell’anno di Roma 662. erano tra i tre ordini in Roma, incalorirono le loro premure per detto effetto; e dopo molte diligenze pratticate, e mal riuscite, inviarono a i Romani un’Ambasciata, la quale come riferiscono li suddetti Catrov. , e Rovill. nel luogo di sopra citato, espose i sentimenti de’ Popoli uniti, come siegue .

   3. « Le pretensioni, che siam qui per esporvi, PADRI CONSCRITTIi, dissero i deputati, non sono né novelle, né disaminate in tumulto. D’assai degl’anni i nostri Maggiori hanno aspirato a comporre con esso voi, un solo corpo di Repubblica, ed a dividere con Roma gl’onori del Governo pubblico, come con esso lei dividevano i dispendj, e i travagli della milizia. I vostri dispreggj, e i nostri scontentamenti comuni, finalmente ci hanno forzati a raddomandarvi i dritti nostri per la via dell’armi. Decidete una buona volta, se stiani meglio d’averci per inimici, o per vostri Concittadini. Ci giudicherete voi non meritevoli di formare un solo corpo di signoria con esso voi? Date una sola occhiata a tutto il Mondo conquistato colle nostre forze comuni . Sarete voi divenuti grandi per unicamente tenere in una umiliazione perpetua gl’Autori del vostro ingrandimento ? del resto ; donde mai può elli derivare quell’Ascendente, che Roma si usurpa sopra le altre Città d’Italia ? Forse dalla sua antichità ? ma Roma non era ancora, quando le più delle Città nostre avean dato di se contezza per via del valore de’ lor Cittadini. Dalla nobiltà forse de’ vostri Abitanti ? ma se si eccettuino poche Famiglie capitate da Alba, e dalla Sabina, che altro son eglino i Romani nella loro origine, fuorché un ammassamento di Banditi, ed un miscuglio di Schiavi ? Fra noi quante Famiglie illustri non v’ha egli, la cui antichità trovasi ascendere fino a Monarchi degl’Aborigeni ? sdegnarete voi di confonderle colle vostre Tribù ? elle non anno ripugnato di mescolare il lor sangue col vostro. Maritaggi scambievoli l’hanno costituite vostre confederate, e le nostre figliuole si sono fatte Romane. E’ egli giusto, che si nieghi la distinzione medesima a loro Padri, e a loro Fratelli ? Risparmiateci, o Romani, impedite a voi medesimi un saccheggiamento delle vostre Provincie, e delle nostre, tale, che il provammo sotto di Pirro, e sotto di Annibale ».

   4. In sentire il Senato una tale Aringa, suscitato tra essi un gran mormorio d’indignazione, se rispondere : che Roma più non avrebbe accettato Ambasciatori dalla parte degl’Italiani, se non quando avessero presentato suppliche, ed argomenti di pentimento. Quindi dandosi tanto gl’uni, che gl’altri all’armi ; mentre in Roma si pigliavano le misure per abbattere gl’Alleati, gl’Alleati uniti in Corfinio, Città posta nei Peligni, oggi distrutta, nel luogo, ove ora è S. Pelino da tre miglia discosto da Popoli, disponevano anch’essi le loro cose per vendicarli dell’ingiuria, ed ottenerne l’intento; ed erano i Picentini, i Vestini, i Peligni, i Marrucini, i Frentani, gl’Irpini, i Pompejani, i Picentini, i Venusini, gli Japigi, i Lucani, i Sanniti, ed in fine tutte le altre regioni dal fiume Liri, oggi detto Garigliano, fino al Mare Jonio : Picentes, Peligni , Vestini, Marrucini, Frentani, Hirpini, Pompejani, Picentini, Venusini, Japyges, Lucani, Samnites, atque omnes, ut ait Appianus, ora a Liri fluvio usque ad Jonium sinum ; come con queste medesime parole parla Sigonio di sopra lodato.

   5. Tanto che elessero i loro Consoli, ed i loro Pretori, formando gli Ordini di questa nuova Repubblica, ed esaltarono al Consolato Quinto Pompedio Silone, e Cajo Aponio Mutilo, chiamato Papio da altri Storiografi. Estrassero poi i loro Pretori da diverse Regioni, o Cantoni, che si appellassero, cioè Erio Asinio commandò nei distretti dei Marrucini: Aulo Cluvenzio Avito Larinate nei Frentani, e nei Peligni ; Catone nei Marsi : il governo della Lucania toccò a Marco Lamponio, e a Tiberio Clepzio : quello dei Sanniti a Mario Eguazio, a Trebazio, e a Ponzio Telesino : Cajo Giudalizio fu Condottiere della Gente della Puglia, e del Picentino, e tutto il Senato, che veniva composto di cinquecento membri, che facevano cinquecento Senatori, prescelti da i Popoli confederati, era incaricato del governo di questo novello dominio : in forma tale, che con questo generale scuotimento dei suddetti Popoli principiò a sentirsi in Italia due Rome, e due Repubbliche. 

   6. Intanto, quantunque fra i combattenti fusse diversa la fortuna, dubitando con tutto ciò i Romani del valore degl’Alleati, il Console Luzio Giulio Cesare, che prima di uscire dalla carica bramava dar termine a questa gran piaga interna, ed esterna della Repubblica, né trovando altro spediente per riconciliare gl’Alleati con Roma, stese una legge Consolare, la quale, perché egli solo sosteneva il Ministero Consolare, e quanto agl’affari militari, era suprema, ed independente la sua potestà qualora mantenevasi in campo, fu rettificata da’ Padri conscritti, ed indi in poi fu sempre dal suo nome chiamata Lex Julia, colla quale dichiarava : Che tutti i Popoli d’Italia, la cui colleganza con Roma fosse incontrastabile, godere dovessero onninamente de’ privilegj della Romana Cittadinanza. Quindi si riconciliarono gl’Alleati, e ai medesimi fu conceduta la tanto bramata Cittadinanza Romana, a riserva dei Sanniti, e Lucani, i quali poi pure l’ottennero, e fu promulgata la detta legge Giulia in quest’ anno 663. Catrov., e Roville d. tom.14. in d. anno 663.

    7. Ebbe questa guerra diversi nomi : fu chiamata Sociale per esser fatta da molti Popoli Socj, e confederati : fu chiamata Marsica per esser stati i Marsi, secondo Strabone, i primi, che si inoltrarono armati, ed anche Italica, per effersi tanti Popoli d’Italia uniti.

   8. Laonde i nostri Popoli Larinati, e Frentani nell’anno di Roma 449. divennero confederati della Repubblica, e nell’anno 663. ottennero la Cittadinanza col suffragio attivo, e passivo nei Comizj, e furono fatti partecipi di tutti gli onori, e dignità dei Romani ; e così furono Municipes de’ Romani, e le Città fatte Municipi de Romani; in quanto i Municipj non erano altro, che quelle Città Forastiere, le quali venivano ammesse alla Cittadinanza, e si facevano partecipi degli onori, e delle cariche col voto attivo, e passivo senza pregiudizio dei proprj dritti, e leggi, delle quali si servivano prima, prendendo l’appellazione di Municipio a Muneribus, & honoribus capiendis. Sigon. de Antiq. Jur. Ital. lib.2. cap.7. a differenza delle Colonie, le quali ex Civitate Romana, propagabantur, e di altri simili Cittadini Romani onorarj, come parla Gelio lib.14. cap.13. presso Sigonio loc. cit. cap. 6. e 7.

   9. Municipio adunque divenne Larino dopo la guerra Italica, e i suoi Cittadini Romanorum Municipes : e con tale appellazione lo vediamo chiamato presso gli Storici, in diverse Iscrizioni lapidarie, come appresso ; e Cicerone nella XIV. orazione da lui fatta in Senato l’anno di Roma 687., o fusse nel 688. aetatis suae anno 41., come scrive Sidonio Apollinare lib.8. ep.10. Fabrizio nella Biblioteca Latina lib.I. cap.8., cioè 24. o 25. anni dopo la guerra Italica, in difesa di Aulo Cluvenzio Avito, figlio dell’altro Aulo Cluvenzio Avito, che fu estratto Pretore, e governò nella Guerra Italica ne’ nostri Frentani, e Peligni, come sopra; ne fa, diciamo, ampia testimonianza Cicerone, ora chiamando Larino Municipio, ora appellando i suoi Abitatori Municipes, particolarmente al cap.11., dove parlando del medesimo così dice : Aulus Cluventius Avitus fuit Pater hujusce, homo non solum Municipii Larinatis, ex qua erat, sed etiam Regionis illius, & vicinitatis, virtute, existimatione, nobilitate facile princeps. Così al cap. 196. Non illi vos, dice egli, de unius Municipis, parla di Cluvenzio; fortunis arbitrantur, sed de totius Municipii statu, dignitate, commodisque omnibus sententias esse laturos : summa est enim, Judices, hominis in communem Municipii rem diligentia, in sìngulos Municipes benignitas ; in omnes homines justitia, & Fides : ed al cap.202., così conchiude: Judices, conservate Aulum Cluventium, restituite incolumem Municipio, amicis , vicinis, hospitibus, quorum studia videtis, reddite.

   10. Municipio si appella Larino nelle Lapidarie Iscrizioni, e Memorie, che si trascrivono nel seguente cap.9. come nella I., ove si dice, che Tito Vibbio Prisco fu Patrono del Municipio. Così nella II. ove si nota, che Tito Tibilio Primitivo fu Patrono del Municipio di Larino: parimente nella IV., ove si legge, che il Municipio, e gli Abitatori di Larino erigessero una lapide a Cajo Rajo Capitone.

   11. Il fatto è, che col nome di Municipio furono anche in Larino tutti gli Ordini, e Magistrati di una perfetta Città libera ; e primieramente non può dubitarsi, che vi fusse l’Ordine, che si distribuiva in tre passi, cioè Decurioni, Cavalieri, e Plebe ; poiché lo stesso Sigonio nel luogo di sopra lodato, in proposito di Larino, l’appella insignis Orda, la di cui immagine vediamo anche conservata in questa Città fin’ al Secolo XII. leggendosi nella sentenza del Card. Lombardo, Arcivescovo di Benevento, emanata di commissione di Alessandro III. sopra i confini di questa Diocesi Larinese nell’anno 1175. diretta al Vescovo di Larino, al Clero, all’Ordine, e alla Plebe: Lombardus Dei Gratia, cosi comincia, Beneventanus Archiepiscopus, Venerabili Petro Larinen. Episcopo, Clero, & Ordini, & Plebi Larinen. Episcopatus in perpetuum, come nella medesima sentenza distesa nel lib.3. cap.3.

   12. Di questi tre Ordini, coi quali si governavano i Municipi a guisa di Roma, cioè il primo, che era Senatorio, e si diceva Summus ; l’infimo, che era quello della Plebe, & Medius, che era l’Equestre. Sigon. de Antiq. Jur. Civ. Romanor. lib.2. cap.1. è certo, che in Larino ne abbiamo chiarissimi testimonj, oltre a quello ne dice Sigonio, come sopra.

   13. Quanto a quei del primo Ordine, che erano i Decurioni, da altri appellati Senatori ; lo abbiamo nella Cluvenziana, ove Cicerone così dice: Ex lacrymis horum existimare potestis omnes, haec Decuriones Municipii Larinatis decrevisse lacrymantes. Come pure parlando in essa di Oppianico, che avesse commetto molti delitti, e tra gli altri ìllum tabulas publicas Larini censorias corrupisse Decuriones universi judicarunt; similmente, che Oppianico difendesse, che i Marziali, cioè i Ministri pubblici di Marte, fusseero liberi, e Cittadini Romani, graviter id Decuriones Larinatium, cunctique Municipes tulerunt ; ed altrove. Cosi anche se ne fa menzione con espressione ben significante nelle Memorie, ed Iscrizioni Lapidarie trascritte nel seguente cap.9., ove si dice, che con decreto de’ Decurioni fu ordinato eriggersi memoria alito Vibbio Clemente, come pure a Bibia Prisca, ed a Tito Vibbio Prisco, e farsi a i medesimi il funerale coll’erezione delle loro Statue: HIS. D. D. FVNVS. ET. STATVAS. DECREVER. Parimente nella seconda si dice, che Tito Tibilio fabbricasse per sé, e suoi un Sepolcro in un luogo a lui conceduto con decreto de’ Decurioni L.D.D.D. E che Caio Faccio Prisco avesse ordinato nel suo Testamento porsi una memoria, e che Cecilia Tertulla figliuola di Marco l’avesse eseguito con decreto de’ Decurioni, come si legge nella terza Iscrizion1: L. D. D. D. E di questi Decurioni di Larino fa anche menzione Sigonio de Antiq. Jur. Ital. lib.I. cap. 8.

   14. Dell’Ordine Equestre di Larino fa testinonianza Sigonio nel luog. cit., ove dice, che quest’Ordine si trovasse in tutti i Municipj, i quali si governavano in forma di Repubblica : cum autem, cosi ei, Equitum RomanoruM Puteolis, & Teani Apuli, & Lucretiae, & Arpini mentionem in Celiana, in Cluventiana, & in Epistolis apud eundem inveniam ; facile eo me adduci patior, ut credam Equitum etiam Romanorum Ordinem in Municipiis fuisse celeberrimum, cujus antiquitatis, nequa dubitatio in animis residere posset nostris, fecit idem, qui in Claventiana Equitem Romanum quendam in Municipio suo nobilem commemoravit. Francesco Silvio nel Commentario della Cluvenziana avella Oppianico Cavaliere Romano: Melinum Stathius Albius Oppianicus Eques Romanus ex Municipio Larinate interfecit ; e appresso anche l’appella Cavaliere Romano, e Paolo Manuzio ne’ luoi Commentarj sopra la medesima Orazione parlando di Cluvenzio nella parola in ipsum Habitum, soggiugne : Equitem Romanum ; anzi dallo stesso Cicerone si ha, che quest’Aulo Cluvenzio Abito fu figlio dell’altro Cluvenzio Abito, Uomo, non solum Munuipii Larinatis, ex quo erat, sed etiam Regionis illius, cioè de’ Frentani, & vìcinitatis, virtute, existimatione, nobilitate facile Princeps, e questo fu Pretore nella Guerra Italica, e governava i Frentani, e i Peligni, come sopra n.5.

   15. Rispetto al terz’Ordine, che era quello della Plebe. Cicerone nella Cluvenziana fa vedere al cap.25., che anche l’Ordine della Plebe aveva la sua ingerenza nelle cose pubbliche, e Oppianico, che aveva sovvertito gli ordini già dati, viene accusato : Quattuor-Viros, quos Municipes fecissent sustulisse; come pure al cap.43., che avendo Oppianico presa la difesa de’ Ministri di Marte, che fussero liberi, e Cittadini Romani, graviter id Decuriones Larinatium, cumctique Municipes tulerunt ; non potendosi dubitare, che quei, che ’ non erano Senatori, ne Cavalieri venivano compresi nel terz’Ordine della Plebe ; e l’ attesta lo stesso Sigon. in d. lib.2. cap.8., e questa immagine dell’Ordine della Plebe si vede conservata in Larino sin al secolo XII., come si ha nella sentenza del Cardinal Lombardo, diretta Venerabili Petro Larinen. Episcopo, Clero, & Ordini, & Plebi Larinen. Episcopatus, come sopra n.11.

   16. Volendosi poi dire qualche cosa intorno all’origine di quei de’ tré Ordini. Quanto al primo, che è quello de’ Decurioni, per sapere d’onde provenga questo nome, bisogna supporre, come vi furono le Curie, e le Decurie, le quali erano come tante Compagnie, i Collegj, Corpi, Magistrati ; e quantunque quello delle Curie fusse più generale, talvolta però una si prendeva per l’altra ; e quindi nomen Decuriae peperit nomen Decurionis, non dissimili modo, ut a Senatus nomine, Senatoris appellativum procedit, come dice l’Abate Damadeno nella spiega della Tavola Canusina presso la collezione degliF Scrittori Rer. Napol. cap.8.: e prescindendo da quanto fu di ciò per erudizione può dirsi, come lontano dall’intento, non può dubitarsi , che ne’ Municipj, specialmente in Larino, l’officio de’ Decurioni era lo stesso, che quello de’ Senatori di Roma. Si comprova tutto ciò da quel, che si è detto in proposito di Bibia Prisca, e di Tito Vibbio, ai quali Decuriones funus, & flatuas decreverunt. Così in parlarsi di Tito Tibilio, il quale fabbricò per sé, e suoi un sepolcro nel luogo, che gli fu conceduto con decreto de’ Decurioni, ed altri simili. Molta accuratezza si praticava nella loro prescelta, e come dice Salustio, non si conferiva questa dignità, se non a coloro, quibus corpus annis infirmum, ingenium, sapientia validum erat. Quanto ai privilegi, questi erano molti, e rispetto alle vesti, e rispetto all’esenzioni, e terminava il loro officio, si deportarentur, vel relegarentur, vel si Patricii, aut Ordinarii Consules fierent, come nella L.I., ed ultim. Cod. de Decurionib. presso l’Abate Damadeno in d. cap.20. in fin.

   17. Cavalieri Romani erano cosi detti, quei, quibus publicus equus, & annulus a Censoribus erat datus, a differenza di quei, i quali militavano privato equo, e venivano ornati d’un anello d’oro, e di altro : Joan. Rosinus in Antiq. Rom. lib. I. cap.17. Duplices, ei dice, fuerunt Equites : alii oppositi Peditatui in exercitu, quales fuerunt omnes, qui equo privato meruerunt, & illi nihil ad Equestrem Ordinem pertinuerunt ; alii vero oppositi Senatoribus, qui neque Senatores, neque de Plebe fuerunt. E come dice il lodato Abate Damadeno nel luog. cit. cap. 23. Hi, parla di quei, quibus publicus equus, & annulus a Censoribus erat datus, Equites Romani vocabantur, dum ipsit Census Equester esset, qui erat sestertium quadrigentorum millium, & a Censoribus eligerentur. Equipublici dono, ab equitibus privato equo militantibus distinguebantur ; annulo aureo, qua fulgebant, a Plebe, & angusto clavo, quo erant induti, a Senatoribus discriminabantur. Sigon, de Antiq. Jur. Civ. Rom. lib.2. cap.3. propone l’articolo, se i Cavalieri Magistratu capto, Equites esse desierint  ; e quantunque prima dica, che i Senatori non si presceglievano, nisi ex iis fere, qui Magistratus gessissent, sic contra Equites Magistratus non capiebant ; ubi vero caepissent, Equites esse, aut vocari definebant, e cerca provarlo coll’autorità di Cicerone nella nostra Cluvenziana; poi però ne allega esempj in contrario, e soggiugne: Quei exempla interpretari videmus posset ut dicamus, facile evenire potuisse, ut aut propter robur aetatis post captos Magistratus equum publicum tenuerint, & tamen Senatores fuerint.

   18. Rispetto a quei della Plebe, deve avvertirsi come qui non si prende quest’ordine di Plebe, quomodo Plebs Decurionibus opponebatur, ut Gens Genti, sed quomodo Decurionibus, & Equitibus tdversabatur, ut Ordo Ordini  ; e così dice Sigon. d. lib.2. de Antiq. Jur. Rom. cap.5.. E che egli avesse ingerenza negl’affari della Repubblica, chiaro l’abbiamo da Cicerone nella IV. contro Catilina, il quale parlando al Senato, così dice: Omnes adsunt omnium Ordinum homines, plenum est forum ; pleni omnes aditus hujus loci, atque Templi, quid ego hic Equites Romanos commemorem ? pari studio defendendae Reip. convenisse video Tribunos aerarios, Scribas item universos, quos cum tum casu hic dies ad aearium frequentasset, video ad expectationem fortis ; ad communem sulutem esse conversos, omnis ingenuorum adest multitudo etiam tenuissimorum operae precium est, libertinorum hominum studia cognoscere, qui sua virtute fortunam Civitatis consequuti honc vere suam patriam esse judicant. Quod si auditum est, Leonem quendam Lentuli concursare circum tabernas precio sperantem solicitari posse animos egentium, atque imperitorum ; est id quidem captum, atque tentatum, sed nulli sunt inventi tam, aut fortuna miseri, aut voluntate perditi, qui non ipsum illum sellae, atque operis, & quaestus quotidiani locum, qui non cubile, lectulum suum, qui denique non cursum hunc ociosum vita salvum esse velini. Multo vero maxima pars eorum, qui in tabernis sunt, immo vero genus hoc amantissimum est otii. Etenim omne eorum instrumentum, omnis opera, ac quaestus frequentia Civium sustinetur, alitur otio, quorum si quaestus occlusis tabernis minui solet, quid tandem incensis futurum fuit ?

   19. Oltre ai tre Ordini preaccennati vi erano in Larino, come negl’altri Municipi, che si governavano in forma di Repubblica, i publici Consigli, che si componevano dal Senato, e Popolo, i Magistrati, i Sacerdoti, il Dittatore i Duum-Viri, i Trium-Viri, i Quatrum-Viri , i Censori, gli Edili, benché non tutti fussero in tutti gl’altri luoghi. Sigonio lib.2. de Antiq. Jur. Ital. cap.8., ove espressamente più, e più volte parla di Larino: Quaeret aliquis, quae Municipalis Reipublicae forma fuerit ? Difficile est de singulis dicere. Universum autem genus temperaturum ex omnibus prope rebus publicis, & pene Romanae simile videtur fuisse. Nam si Ordines quaeramus, Decuriones, Equites, & Plebem inveniemus ; si Consilia publica, in Senatum, & Populum ; si Magistratus, & Sacerdotes, in Dictatorem, II. viros, IIII. viros, Censores, AEdiles, Quaestores, & Flamines incidemus. Quae tamen utrum omnia in omnibus fuerint Municipiis, ego haud pro certo unquam posuerim.

   20. Che in Larino vi fussero i suddetti Magistrati, oltre a quello ne dice Sigonio nel luog. cit. Quanto ai Sacerdoti, se ne parla diffusamente nel cap.12. di quello lib.I., ove della falsa Religione de’ Larinati, e de’ Popoli Frentani, loro Dii tutelari, e sagrificj a tempo della Gentilità. De’ Duum-Viri, Trium- Viri, e Quatrum- Viri, ne abbiamo chiaro testimonio, cioè de’ Duum-Viri l’abbiamo nella terza Iscri-zione, che si legge nel seg. cap.9., dove si dice, che Cajo Paccio Prisco della Tribù Cornelia fu Duum-Viro Quinquennale. De’ Trium-Viri si parla da Cicerone nella Cluvenziana al cap.38., e quivi si dice, che Quinto Manilio tum erat Trium-Vir ; e si attesta da Sigonio in d. cap.8., cosi pure de’ Quatrum-Viri, come in d. Cluvenziana cap.25. Oppianicus per Syllae vim, atque victoriam Larinum cum armatis advolavit. Quatuor-Viros, quos Municipes fecerant, sustulit, se a Sylla praterea tres factos esse dixit ; e quindi si hanno parimente i Trium-Viri, e l’attesta Sigon. nel luog. cit. Nella prima Iscrizione nel suddetto seg. cap.9. si dice, che Tito Vibbio Clemente fu Quarto-Viro Juridicundo, e Quarto-Viro Quinquennale Patrono del Municipio ; così Caio Rajo Capitone Prefetto delle Fabbriche, fu Quarto-Viro Juridicundo, iterum Quarto-Viro Quinquennale, come nella quarta Iscrizione nel seg. cap.9.

   21. Per intelligenza di tutto ciò, stimiamo doversi supporre, come i Duum-Viri, i Trium-Viri, i Quatrum-Viri erano uno del Magistrato di due ; di tre i Trium-Viri ; di quattro i Quatrum-Viri ; e di questi altri erano, qui publicis nummis adscripti, nunc Quaestoribus superiores, nunc ipsis persimiles suprema quadam auctoritate administrabant Reipublicae aerarium, e si appellavano Duum-Viri, Trium-viri, o Quatrum-Viri AErarii. Altri Duum-Viri, Trium-Viri, o Quatrum-Viri Juridicundo; perché in Municipiis Jus dicebant  ; e questi magna, in Republica gaudebant potestate, tam incivilibus, quam incriminalibus, & in Rebus Sacris, adeò eminenti, ut in dedicationibus Templorum, & Terrarum, dum Diis, Deabusque fierent, & Legem dicerent. Altri Duum-Viri, Trium-Viri, Quatrum-Viri Libripendes, qui ponderibus, eorumque juri praerant, quid perdendum, librandumque esset, & qua trutina examinabant, quod inde justo, & aequo Reipublicae accedebat solvi curabant. E che perciò specificam quamdam gerebant dignitatem, qui primum, ac supremum Reipublicae obtinebant Magistratum, & cudendi nummos in Coloniis pollebant auctoritate.

   22. Questo Magistrato regolarmente era annale, come era il Magistrato de’ Decurioni, de’ Censori, degli Edili, de’ Questori ; ma poi per mancanza di Uomini illustri, o per richiesta de’ Superiori, o per il favore del Popolo, nunc in annum secundum, nunc in tertium, nunc in quartum, immo tandem in quintum fuerunt producti, e talvolta bis, & etiam ter eumdem quoque Magistratum adipiscebantur, & eorum munus in eo precipue consistebat, quod Reipublicae suae Ordini praessent, quod ea quae Decuriones, & Populus, Senatus Consulta, & Plebiscita constituissent, & omnia, quae publica negotia concernebant exsequerentur, & ad finem perducerent. Apud ipsos etiam erat jus gladii, idest summa potestas puniendi reos in vita, & nece. Leges etiam aliquando promebant, potissmum cum Juri dicundo essent prefecti, paucis concludo, praeundo, judicando, consulendo, Praetores, Judices, Consules appellari poterant. Come tutto ciò, e quanto si è detto intorno a questo Magistrato presso Damadeno nella d. Tavola di Canosa cap.18., e 19.

   23. Quanto ai Censori, apertamente se ne parla nella Cluvenziana cap.41., ove si dice, che Oppianico fusse stato condannato per aver falsificato le Tavole Censorie, Tabulas publicas Larini Censorias corrupisse, Decuriones universi judicaverunt ; lo attesta Sigon. in d. cap.8. Nelle Tavole Censorie si registravano da’ Censori i beni, e i Popoli, e secondo la quantità di essi si distribuivano i tributi ; e la loro autorità si descrive in una Legge registrata da Cicerone lib.3. de Legib., ove così dice: Cenfores Topuli, Civitates, soboles, familias, pecuniasve censeto : Urbis Templa, vias, aquas, aerarium, vectigalia tuento, Populique partes in tribus  distribuunto, exin pecunias, nequitates, ordines partiunto : Equitum, Peditumque prolem describunto : Caelibes esse prohibento

mores Populi regunto : probrum in Senatu ne relinquento : bini sunto : Magistratum quinquennium habento,
reliqui Magistratus annui sunto : aeque potestas semper esto. E furono di tal dignità i Censori, che come scrive Kippincio Antiq. Rom. lib.2. cap.3. Dignitas eorum magna fuit, Consulum insignia habebant, exceptis Lictoribus

   24. Degli Edili si fa menzione nella prima suddetta Iscrizione, dove si dice, che Tito Vibbio Clemente fu Edile, così anche Tito Vibbio Prisco. Parimente nella terza, che Cajo Paccio Prisco fu Edile, e così Caio Rajo Capitone, come nella quarta, e nella prima suddetta, che Tito Vibbio Prisco fu similmente Questore. Gli Edili sovrastavano all’Annona, ed avevano il pensiere sopra i pesi, e misure. Evardo Ottone nel fuo trattato de AEilib. cap.9. §.2. AEdilium autem erat prospicere, uti oninium non frumentariae tantum, sed & caeterarum adesset copia, ut justo pretio venirent, neve rancida, aut vitiosa pro sìnceris, fracta pro integris venum exponerentur : ed altrove nel medesimo luogo soggiugne : Nondum in his provida AEdilium cura substitit, nam quo piene prospectum esset ementibus, ut vendentium rabies cohiberetur, pondera, quoque, & mensuras examinabant, grave scelsus esse indicantes, eas, aut modum excedere, aut aequissimi ponderis justitiam non habere, cum, & hae si falsae, iniquae, & adulterinae onerent Annonam lib.6. §.I. de extraordin. crimin. E questi avevano l’autorità di sopraintendere a i giuochi pubblici. Cicerone pro Sylla cap.7. Sunto AEdiles curatores Urbis, Annonae, ludoramque solemnium, ed avevano altri Officiali, e Subalterni, i quali si desinavano alla soprintendenza di cose particolari.

   25. L’officio di Questore si spiega da Campiano de Offic. Quaestor. così dicendo: Quorum praecipuum munus erat vectigalia P. Romani curare, redditus debitos Reipublicae a Publicanis, qui eos conducebant, exigere, expensi, & accepti rationem habere, pecuniam ex manubiis, seu praeda divendita, in aerarium inferre, pecuniam attributam, seu in militum stipendia expendendo, a Quaestoribus Urbanis accipere, eam custodire, & jussu Praesidum erogare. E simili a questi Questori dell’Erario del Popolo Romano erano i Questori de’ Municipi, e avevano i medesimi Littori, e le insegne, amministravano giustizia, e assegnavano i Giudici, e questi oggi sono i Tesorieri, i quali in altri tempi anche si appellavano Primipili. Mastrill. de Magistratib. lib.5. cap.9. num.89., e già si è veduto, che in Larino vi erano i Questori, come sopra.

   26. Alcuni de’ Municipi, e Colonie avevano i proprj Patroni, de’ quali si facevano Clienti per la difesa, che prendevano de’ loro interessi, e tal volta ex Romanis Civibus sibi Patronos compararunt, come i Bolognesi, per quel, che dice Rosino d. lib.10. cap.24, e i Beneventani, ed altri ; ma Larino, che abbondava di Uomini Illustri, li presceglieva da’ proprj Concittadini, come abbiamo di Tito Vibbio Prisco Patrono del Municipio per quel, che si legge nella prima Iscrizione più volte lodata, e nella seconda si dice, che Tito Tibilio Primitivo fu Patrono del Municipio di Larino ; anzi da essi altre Colonie presceglievano il loro Patrono, leggendosi nella terza Iscrizione, che Cajo Paccio Prisco fu Patrono della Colonia di Venafro. Si eleggevano questi Patroni cum decreto publico in legittimo Ordinis conventu non sine duabus saltem Decurionum partibus come si ha nella l.46. Cod. de Decurionib. 1.6. Cod. Theodosian. de Decurion., ne importava, che questi avessero altre cariche nel Senato ; come in fatti Tito Vibbio Prisco fu Edile, Quarto-Viro Juri dicundo, e Quarto-Viro Quinquennale, e Tito Tibilio Primitivo Veterano della settima Compagnia Pretoriana furono Patroni del Municipio di Larino : così Cajo Paccio Prisco Edile, Duum-Viro Quinquennale Juri dicundo, e Patrono della Colonia di Venafro. Se poi copulativamente fussero Patroni, e che avessero gli altri suddetti Magistrati, oppure disgiuntivamente, non abbiamo voluto cercarne documento da poterlo dire con sicurezza.

   27. Erano parimente in Larino i Circoli, l’Anfiteatro, i publici giuochi, i Numi Tutelari, ed in fine tutto quello, che potea desiderarsi di bisogno, o di delizie per una Città Metropoli di una Regione libera, e poi Municipale ; e dovendosi di tutto ciò parlare appresso ; quindi ci rimettiamo a quel, che se ne dirà ne’ seguenti Capitoli.

   28. Si ritrova anche Larino detto Colonia ; e ciò deve riferirsi al tempo di Antonino Pio, quando le ragioni de’ Municipi, delle Colonie, e delle Prefetture furono confuse, e concedute a tutti, in tal forma, che alle volte la Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche per Prefettura, e non può dirsi, che mai Larino fusse stato abitato da’ Romani, e che in esso vi stabilissero la loro Colonia.

   29. Se poi le altre Città principali di questa Regione de’ Frentani dopo la legge Giulia divenissero Municipj, co i preaccennati Magistrati di Larino, prenderne ispezione, non è di nostra ingerenza ; lasciamo perciò, che ognuno si sodisfi, osservando quelli, che ne parlano e i monumenti, che ne hanno.