Portale:Diritto/In evidenza
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Testi di diritto SAL 100% con versione cartacea a fronte
- L. 4 giugno 1914, n. 563 - regolamento per gli Istituti di vigilanza privata
- L. 9 gennaio 1956, n. 25 - Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia
- Per Cannatà Girolamo
- Editto sopra le antichità e gli scavi
- Editto 17 Luglio 1819
- Convenzione concernente l'assunzione, la costruzione e l'esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto
- Circolare concernente i procedimenti penali per contraffazioni delle opere dell'ingegno
- L. 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
- Decreto approvante modificazioni alla concessione per la strada di ferro da Napoli a Nocera (e relative modifiche)
- Atti del parlamento italiano (1861)
- Capitoli di concessione per la strada di ferro da Napoli a Nocera
- Decreto di autorizzazione a costruire la strada di ferro Napoli-Nocera
- Regno di Sardegna - Regie Patenti 18 luglio 1844
- Decreto e capitoli di concessione perché la strada ferrata da Napoli a Nocera sia prolungata per Sanseverino ad Avellino
- Capitolato annesso alla Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale
- Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale
- Capitolato della strada ferrata Centrale italiana
- Concessione della strada ferrata centrale italiana
- Della compilazione d'un codice
- Grida di Milano del 29 luglio 1630
- Grida di Milano del 13 giugno 1630
- Dei delitti e delle pene (1780)
- Trattato del diritto delle genti
- Convenzione per eseguimento di lavori ferroviari nel Veneto
- Dei delitti e delle pene (1821)
- Regno di Sardegna - Regio decreto di annessione delle Marche al Regno d'Italia
- Circolare libri di testo 2012-13
- Convenzione tra il Regno di Sardegna e l'Impero Austriaco sulla proprietà delle opere scientifiche, letterarie o artistiche (Vienna, 22 maggio 1840)
- Convenzione di Novara (24 luglio 1821)
- Regno di Sardegna - Decreto 15 marzo 1821 (Carlo Alberto) ed1850
- Documenti sulle contraffazioni
- Costituzione spagnola del 1812
- Trattato di Versailles (1768)
- Regno di Sardegna - Manifesto 24 marzo 1821 (Direzione Generale di Polizia)
- Statuto Fondamentale del Regno in data 4 marzo 1848
- Regno di Sardegna - Legge 23 giugno 1854 (Vittorio Emanuele II)
- Regno di Sardegna - Regio Decreto 11 aprile 1848
- Regno di Sardegna - Delibera 22 marzo 1821 (Giunta Provvisoria)
- Regno di Sardegna - Decreto 17 marzo 1821 (Carlo Alberto)
- Regno di Sardegna - Editto 13 marzo 1821 (Carlo Alberto)
- Regno di Sardegna - Decreto 14 marzo 1821 (Carlo Alberto) 1
- R.D. 31 luglio 1866, n. 3109, che approva la Convenzione per la costruzione e l'esercizio di un tronco di strada ferrata da Pontelagoscuro a Rovigo e da Rovigo a Padova
- Regno d'Italia - Legge 21 aprile 1861 (Vittorio Emanuele II)
- Regio Governo di Lombardia - Decreto 4 luglio 1859 (Vigliani)
- Regno di Sardegna - Regio Decreto 29 marzo 1848
- Regno di Sardegna - Regie Patenti 17 febbraio 1848
- Regno di Sardegna - Editto 18 marzo 1821 (Carlo Alberto)
- Regno di Sardegna - Decreto 20 marzo 1821 (Carlo Alberto) 1
- Regno di Sardegna - Circolare 16 marzo 1821 (Segreteria di Stato per gli Affari Interni)
- Regno di Sardegna - Decreto 28 aprile 1848
- Regno di Sardegna - Decreto 16 marzo 1821 (Carlo Alberto)
- Regno di Sardegna - Decreto 28 marzo 1821 (Giunta Provvisoria)
- Regno di Sardegna - Legge 19 giugno 1848
- Regno d'Italia - Legge 17 marzo 1861 (Vittorio Emanuele II)
- Regno di Sardegna - Decreto 21 marzo 1821 (Carlo Alberto)
- Regno di Sardegna - Decreto 20 marzo 1821 (Carlo Alberto) 2
- Regno di Sardegna - Decreto 15 marzo 1821 (Carlo Alberto)
- Regno di Sardegna - Decreto 14 marzo 1821 (Carlo Alberto) 2
- Regno di Sardegna - Decreto 13 marzo 1821 (Carlo Alberto)
- L. 21 luglio 1861, n. 141, che autorizza il Governo a concedere una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone
- Regno di Sardegna - Decreto 14 marzo 1821 (Carlo Alberto)
- R.D. 24 aprile 1864, n. 1772, col quale è stabilito il tracciamento generale della linea di ferrovia da Pavia a Brescia per Cremona
- Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775
- Regno di Sardegna - Regio Editto 30 settembre 1821 bis
- Regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di Viarigi
- Regno di Sardegna - Patenti 26 aprile 1821
- Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770
- Regno di Sardegna - Regio Editto 9 maggio 1794
- Regno di Sardegna - Regio Editto 30 settembre 1821
- Regno di Sardegna - Regie Patenti 17 marzo 1831
- L. 9 gennaio 2008, n. 2 - Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori
- L. 23 luglio 2008, n. 124 - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
- L. 19 luglio 2007, n. 106 - Delega al governo per la revisione del mercato dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive
- Convenzione fra alcuni Stati italiani per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale
- Italia, Regno - Statuto albertino
- Italia, Repubblica - Costituzione, testo originale
- Nuove discipline per le strade ferrate nell'Impero Austriaco
- Differenza tra le mie edizioni e le contraffazioni denunciate
- Ordinanza nel processo istruttosi per pubblicazione abusiva e contraffazione in danno dell'Editore Nicola Zanichelli
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== <!> == <section begin=<!> /> [[File:<!>|page=<!>|150px|center]] {{Centrato}} <big>'''[[<!>|<!>]]''' di [[Autore:<!>|<!>]] (<!>)</big> {{Citazione|<!>}} [[<!>|continua a leggere]] o [[Speciale:RandomInCategory/Diritto|leggi un testo a caso]] </div> <section end=<!> />
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Incipit
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Statuto albertino di Carlo Alberto (1848)
“ | Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di ubbidienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. |
„ |
2
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Convenzione sulla proprietà scientifica, letteraria e artistica tra il Regno di Sardegna e l'Impero Austriaco (1840)
“ | Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, ugualmente intenti a favorire e proteggere le scienze e le arti, non che ad incoraggiare le utili intraprese, si sono di comune accordo, determinati a guarentire agli autori, durante la loro vita, la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche, pubblicate negli Stati rispettivi, non che di fissare il tempo durante il quale i loro eredi continueranno a goderne, con istabilire a questo effetto i mezzi i più efficaci, onde impedire la contraffazione.
Hanno le Maestà Loro a tal fine nominato per Loro Plenipotenziarii, i quali, dopo essersi comunicate le loro plenipotenze, ed averle ritrovate in buona e debita forma, hanno convenuto degli articoli seguenti. |
„ |
3
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Autorizzazione ad eseguire una strada di ferro da Napoli a Nocera del Regno delle Due Sicilie (1836)
“ | Decreto col quale si autorizza il Sig. Armando Giuseppe Bajard de la Vingtrie ad eseguire a sue spese una strada di ferro da Napoli a Nocera, con un ramo per Castellamare, con facoltà di prolungarla verso Salerno ed Avellino, ed altri siti.
FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec. Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. Art. 1. Accettiamo l’offerta del Sig. Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie di eseguire a sue spese, rischi e pericoli una strada di ferro da Napoli a Nocera, con un ramo per Castellamare; accordandogli la facoltà di prolungarla verso Salerno, Avellino, ed altri siti; e la dichiariamo opera di pubblica utilità. |
„ |
4
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Trattato di Versailles tra il Regno di Francia e la Repubblica di Genova (1768)
“ | L’Interesse, e l’Amicizia, che il Re ha costantemente mostrato dal principio del suo Regno alla Serenissima Repubblica di Genova, sono stati li motivi, che hanno impegnata la Maestà Sua a conchiudere colla medesima differenti Trattati negli anni 1737, 1755, 1756, e 1764 per mantenerla in possessione pacifica della sua Sovranità dell’Isola di Corsica, che tanto essenzialmente ad essa importava di conservarsi. Ma la Ser. Repubblica avendo fatto osservare al Re, che i mezzi da essa finora impiegati per arrivare ad un oggetto tanto salutevole, per mala sua sorte sono stati insufficienti, e che, se alla spirazione del Trattato 1764, il termine del quale è fissato al mese d’Agosto prossimo, S. M. stimava a proposito di ritirare le sue Truppe dalle Piazze di Corsica, li Tumulti, le Dissenzioni, e loro effetti sarebbero stati più sensibili di prima in quell’Isola. | „ |
5
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Legge sulle intestazioni degli Atti del Governo di Vittorio Emanuele II di Savoia (1861)
“ | VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ARTICOLO UNICO. Tutti gli atti debbono essere intitolati in nome del Re: lo saranno colla formola seguente: (Il nome del Re) PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Torino, 21 aprile 1861. VITTORIO EMANUELE G. B. Cassinis. |
„ |
6
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Regolamento di polizia urbana e rurale del Comune di Viarigi (1855)
“ | L’anno del Signore mille ottocento cinquanta cinque il primo dicembre in Viariggi nella solita sala delle adunanze Consulari dove si è radunato il Consiglio Comunale di questo luogo in continuazione della tornata d’autunno sotto la Presidenza del sig. Ferraris Serafino Sindaco, essendo intervenuti li signori Consiglieri Ferraris Sebastiano fu Francesco Antonio, Aschieri Agostino, Ferraris Domenico, Accornero Gio. Battista, Vipiana Pietro, Ferraris Giuseppe, Accornero Carlo, Fracchia Bartolomeo, Ferraris Sebastiano fu Francesco, Betta Pietro, Calvi Francesco, Bussa Francesco, Gado Gio. Battista, ed Asiano Giuseppe.
Riferisce il Sindaco come questo Consiglio con verbale del primo giugno ultimo scorso deliberava la formazione d’un Regolamento di Polizia Urbana e Rurale per questo Comune, quale, per rapportare la sanzione del Re, veniva rassegnato al Ministero Interni da cui fu rinviato onde vi venissero inserte alcune modificazioni proposte dal detto Ministero, descritte in nota del Sig. Intendente Generale di Vercelli in data 19 ultimo scorso 7.mbre, e trasmesse a questo Comune dal Sig. Intendente di Casale con lettera del 24 stesso mese. |
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7
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Atti del Parlamento italiano (1861)
“ | Libera ed unita quasi tutta, per mirabile aiuto della divina Provvidenza, per la concorde volontà dei popoli, e per lo splendido valore degli eserciti, l’Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra.
A voi si appartiene il darle istituti comuni e stabile assetto. Nello attribuire le maggiori libertà amministrative a popoli che ebbero consuetudini ed ordini diversi veglierete perchè l’unità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata. L’opinione delle genti civili ci è propizia; ci sono propizi gli equi e liberali principii che vanno prevalendo nei Consigli d’Europa. L’Italia diventerà per essa una guarentigia di ordine e di pace, e ritornerà efficace stromento della civiltà universale. L’Imperatore dei Francesi, mantenendo fermo la massima del non-intervento, a noi sommamente benefica, stimò tuttavia di richiamare il suo inviato. Se questo fatto ci fu cagione di rammarico, esso non alterò i sentimenti della nostra gratitudine, nè la fiducia nel suo affetto alla causa italiana. |
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