Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775

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1775 Indice:Regno_di_Sardegna_-_Regolamento_misurazioni_territoriali_5_dicembre_1775.djvu Diritto Diritto Regolamento 5 dicembre 1775.
Regolamento prescrivente la forma, e 'l modo di procedere alle misure territoriali negli stati di Sua Maestà di terra ferma di qua da' monti Intestazione 9 giugno 2011 100% Diritto


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REGOLAMENTO

Prescrivente la forma, e ’l modo di procedere alle misure territoriali negli stati di Sua Maestà di terra ferma di qua da’ monti, approvato da S. M. con regio suo biglietto dei 5 dicembre 1775 indirizzato all’uffizio generale delle finanze.


§. 1.

Ogni qualvolta sarà ordinata, o permessa la misura d’un qualche territorio, saranno obbligati i Geometri, e Misuratori ad operare colla tavola pretoriana per amendue le operazioni, perimetrale, e parziaria, e di rimisurare collo squadro le pezze minori d’una giornata in misura di Piemonte, affine di levare gli angoli, i lati, e le tortuosità. Oltre a ciò dovranno sempre valersi del trabucco Piemontese: al qual effetto stabilirassi nella casa de’ comuni un trabucco campionato, fisso, e non amovibile, ben esatto nella sua estensione, e partizioni, affinchè vi si possano sempre confrontare quelli, che si porteranno in campagna, i quali saranno eziandío cerchiati di latta nelle loro estremità.
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2.

Prima di devenire alla misura perimetrale, dovrà il Geometra, che ne avrà assunta l’impresa, procedere coll’intervento d’un deputato della città, o comunità ben pratico del territorio, e del Segretaro di essa, e di quell’altro soggetto, che sarà dall’uffizio dell’Intendenza delegato a riconoscere la linea divisoria dell’intero territorio in contraddittorio di caduno de’ deputati de’ pubblici confinanti per tutta l’estensione de’ rispettivi confini. Intanto anderà esso formando la dimostrazione de’ medesimi col piantamento di que’ maggiori visibili segnali, e termini, che, oltre a’ già esistentivi, fossero tuttavía necessarj, e col formarvi all’uopo, e ad ogn’inchiesta de’ deputati anche una linea sul terreno per via di un fosso, affine di vie meglio assicurare l’effettiva misura perimetrale.

3.

I pubblici per l’intervento del loro deputato alla suddetta ricognizione saranno moniti nella maniera, e forma, che verrà prescritta dal delegato, spezialmente per l’effetto degli opportuni riguardi, e requisitorie, quando si tratterà di comunità di provincia diversa. Il delegato poi raccoglierà le copie autentiche degli atti di deputazione, e de’ singoli deputati per inserirli ne’ verbali, che giornalmente si faranno colla rispettiva soscrizione non meno del Geometra, che di essi deputati, per quanto riguarda il confine del proprio territorio; e nel verbale dell’ultimo giorno s’inserirà la figura dimostrativa, di cui sovra. [p. 3 modifica]

4.

Insorgendo in tempo di detta ricognizione qualche non preveduta contesa per la fissazione della linea con alcuna delle comunità confinanti, non se ne sospenderà perciò il proseguimento; se ne farà bensì risultare da’ giornalieri verbali con una ben chiara relazione. Oltre a che dovrà dimostrativamente delinearsi il sito, o siti controversi colla sposizione delle pretensioni d’ambi i pubblici: e incumberà poscia all’amministrazione, a cui instanza segue la misura, promuoverne senza ritardo la risoluzione giusta il disposto del §. 2 tit. VI del regio Regolamento approvato con patenti dei 6 giugno 1775.

5.

Compiuta per tal modo la ricognizione de’ confini, termini, e linee divisorie, passerà il Geometra coll’indicante del territorio a misurare, e formare colla tavola pretoriana il perimetro con tutta la più minuta esattezza, e secondo le più accertate regole dell’arte, segnando tutti gl’intersecamenti delle strade sì maestre, che vicinali, bealere, o sia roggie, fiumi, torrenti, rivi, ripe, valli, colli, e altre cose, che nell’allineamento incontrar si potessero, senza ommettere di orizzontarli col solito strumento della bussola, apponendo sovra la mappa la rosa de’ venti indicante l’aspetto dell’orizzonte del terreno misurato. E inoltre sarà tenuto di scrivere a lungo la linea le trabuccazioni, che troveransi da un angolo all’altro, con avvertenza di replicarvele sulla mappa parziale, quando l’avrà formata. [p. 4 modifica]

6.

Se nel terminare della misura perimetrale sussisterà tuttavia qualche quistione territoriale, che, per essere d’importanza, non si fosse per anco potuta risolvere, si comprenderà nel perimetro il terreno conteso, segnando le linee giusta la pretensione d’ambe le comunità, con l’avvertenza però di distinguere la superficie, oggetto della contesa, col mezzo d’un punteggiamento, e con descrivere a carattere corrente essere quella superficie contrastata tra i pubblici da nominarvisi.

7.

Succedendo, che nel concentrico del territorio vi fossero terreni per salto di ragione di un’ altra comunità, ovvero cascinali, e tenimenti costituenti corpo particolare, tuttochè amministrato dalla comunità, che farà seguire la visita, se ne segnerà nella mappa perimetrale la sua regolare figura, e perifería, collocandola nel suo giusto sito, senza trasandare veruna delle circostanze, indicazioni, e delineazioni sovra prescritte per la formazione del perimetro generale; tanto più se vi si trattasse di tenimenti, pe’ quali si dovesse formare catasto a parte. E lo stesso praticherassi, qualora i tenimenti predetti non fossero nel concentrico, ma soltanto dentro nel territorio, e confinanti in qualche parte con alcuno de’ territorj circonvicini.

8.

Terminata l’operazione di campagna in ordine al perimetro, e formata quindi la mappa, se da alcuna delle comunità confinanti si ritenesse la propria, dovrà il [p. 5 modifica]Geometra portarsi a riconoscere, se la porzione confinante da esso misurata, e delineata concordi con essa: e incontratovi divario, dovrassi procedere ad una nuova ricognizione locale in contraddittorio de’ deputati di amendue i pubblici, per accertarsi dell’errore, ed emendarlo.

9.

Quando l’errore fosse verificato nella mappa preesistente del confinante territorio, ciò che difficilmente può accadere, non s’innoverà nulla d’attorno al perimetro ultimamente fattosi: se ne farà bensì un’annotazione specificante, che quantunque non trovisi il giusto incontro con la mappa predetta, la quale dovrà identificarsi colla sua data, e nome, e cognome dell’autore, si è tuttavia accertata la giustezza di quella, di cui s’agisce, ed essere perciò mancante quella del pubblico confinante, con ispiegarsi distintamente, dove cade l’errore, e la qualità di esso.

10.

Assicurata così tutta l’operazione perimetrale, dovrà il Geometra presentarla al delegato: il quale monirà le comunità confinanti in persona degli stessi deputati intervenuti alla prima ricognizione de’ limiti, acciò possano, desiderandolo, riconoscere fra giorni dieci l’esecuzione della carta nella casa del comune, che fa procedere alla misura; con monizione intanto ad un giorno fisso per la conchiusione dell’atto, e soscrizione alla carta perimetrale. Che se, pendente il detto termine, alcuna delle confinanti comunità intendesse far rimisurare o dallo stesso Geometra, o da qualche altro suo confidente la linea, che le fa confine, le sarà ciò permesso, purchè la nuova [p. 6 modifica]misura cada a sue spese, e l’Intendente non giudicasse opportuno disapprovarla.

11.

Nel giorno della monizione il delegato, avuto l’intervento de’ deputati delle singole comunità coerenti, e interessate nella linea divisoria, procederà nella casa del pubblico, che fa misurare, ad un verbale in sequela di quello già fattosi in tempo della ricognizione de’ limiti sul luogo del luogo. In detto verbale, dopo premessa l’enunciativa della sua commissione, e sua data, si esprimerà, come essendosi dal Geometra ec. in adempimento dell’obbligo assuntosi per contratto ec. stipulato avanti ec. rogato ec. presentata la misura, e mappa perimetrale a tenore del suo contratto, stata formata in seguito alla ricognizione de’ limiti, e linee divisorie, di cui nei verbali de’ ec. (e quì si designeranno i preceduti verbali con la descrizione di tutti quelli, da’ quali furono soscritti) siasi riconosciuto da tutti i pubblici interessati in persona de’ loro rispettivi deputati (e quì si descriveranno ad uno ad uno colle rispettive date degli atti di loro deputazione), esattamente desunto, misurato, e delineato il perimetro per la porzione a cadun territorio confinante. E perciò volendo, ne risulti per atto autentico, affine di prevenire, ed evitare all’avvenire ogni quistione, o pendenza per cagione de’ limiti, e divisione territoriale, siasi da caduno de’ deputati devenuto alla soscrizione sì della carta perimetrale, che del verbale: e successivamente si soscriveranno tutti insieme col Geometra, oltre a due testimoni, e poscia il delegato mediante l’opportuna autenticazione d’un Notaio, quando il delegato non lo fosse anch’esso. E con ciò s’intenderà provvisto ad ogni interesse delle [p. 7 modifica]comunità confinanti; salvo che fosse rimasta tutt’ora indefinita qualche pendenza territoriale.

12.

Avvenendo, che qualche deputato rifiutasse soscriversi al detto perimetro, e verbale, non si tralascierà di stipulare rispetto agli altri. Si esprimerà bensì la ricusazione fattane, e ’l motivo, se verrà palesato: e se ne renderà quindi consapevole l’uffizio dell’Intendenza per l’adeguato provvedimento.

13.

Soscritto, e segnato, come sovra, il verbale colla carta perimetrale, verrà il tutto rimesso negli archivj della comunità; nè si potrà più estrarre, sino a che si tratti della collaudazione della misura parziaria, come infra.

14.

A questa dovrà precedere un manifesto dell’Intendenza, per forma di cui sarà ingiunto, e comminato a tutti i possessori de’ beni, niuno eccettuato, a dover comparire o per se, o per interposta persona di un proccuratore, agente, affittuale, od altro in suo nome, sulla faccia del luogo in tempo, che procederassi alla misura, e nel giorno della monizione, secondo l’avviso, che verrà affisso ogni volta nel dì precedente all’albo pretorio, per notificare insieme all’indicante del comune i proprj beni, termini, e coerenze relativamente all’attuale possesso, con ispecificare, se feudali, allodiali, o ritenuti esenti, e per qual titolo, e se posseduti in pieno, od in utile dominio, e sostanzialmente per somministrare tutte quelle maggiori notizie, che saranno richieste in ordine [p. 8 modifica]a’ loro proprj beni; con dichiarazione, che, non comparendo il possessore, o alcuno per esso, dovrà il Geometra attenersi a quanto verrà significato dall’indicante della comunità: e succedendo poi qualche errore nella misura de’ fondi del non intervenuto, se ne farà seguire la riparazione con nuova misura a di lui spese.

15.

Spetterà al Geometra (con partecipazione al consiglio) di far affiggere detti avvisi sempre un giorno prima, con accennare in essi distintamente la regione, nella quale continuerà nel dì susseguente l’operazione, determinando tutt’ora le regioni consecutivamente, e mai per salto: e ciò non solo ad oggetto, che la misura abbia ad essere unita il più che si possa; ma altresì perchè i proprietarj, sentendo innoltrarsi l’operazione ai loro fondi, sieno più in grado di conciliare i loro affari coll’obbligazione del loro intervento.

16.

Saranno misurate tutte le pezze di terra componenti il territorio secondo l’estensione, e possesso de’ rispettivi proprietarj; e se ne spiegheranno le spezie, se arative, prative, e simili: e quando un fondo, tuttochè d’un solo possessore, contenesse diverse spezie, dovranno essere distinte giusta il loro aspetto di coltura: e se tra’ possessori venisse eccitata controversia per la maggiore, o minore estensione de’ loro terreni; non verrà perciò ritardato il proseguimento della misura: bensì verranno interinalmente divisi secondo la divisione apparente sul suolo, e quindi nel libro di memorie come controversi, nominando i possessori, con obbligo di poscia aggiustare [p. 9 modifica]le partite, se concorderanno, o faranno risolvere la quistione prima del compimento della misura. Che se per tal fatto dovesse il Geometra devenire a qualche operazione sul luogo del luogo, se a richiesta de’ possessori sarà a carico di questi, e non del pubblico la trasferta.

17.

Sarà pur anche tenuto il Geometra di misurare gli alvei de’ fiumi, e torrenti colla loro rispettiva ragione, i rivi, e strade sì regie, che pubbliche, o comunali coi loro fossi, le roggie, o siano bealere, le chiese, ovvero cappelle: ben inteso, che riguardo ad esse basterà ne rilevino l’esteriore loro circonferenza.

18.

Parimente dovranno misurare i capo-luoghi, formandone prima la circonferenza, con annotarvi la larghezza delle strade, vicoli, e piazze, indi le chiese, e cimiterj nel loro esteriore, e così pure la superficie occupata dalle case esistentivi, e da’ giardini, ed altri siti coltivati, segnandone le divisioni secondo la porzione rispettivamente posseduta: avvertendo però di segnare bensì nella mappa il perimetro del capo-luogo, ma quanto alla delineazione delle contrade, e anche de’ caseggiati, giardini, e simili, di formarla in un angolo di essa separatamente col mezzo di una scala più estesa, affine si possano più facilmente scorgere le divisioni tra un possessore, e l’altro, e anche applicarvisi i numeri senza confusione.

19.

Quanto poi alle case, cascine, orti, aie, fabbriche civili, e giardini sparsi nella campagna ne sarà misurata, [p. 10 modifica]e delineata la superficie: ed in que’ luoghi, e provincie, dove soglionsi far concorrere a’ carichi gli effetti comunemente denominati di seconda stazione, come per esempio le sciostre, mulini, pile, folle, magli, torchj, forni, fornaci, e simili tanto sparsi nella campagna, che esistenti ne’ capo-luoghi, se ne farà la dimensione nell’esteriore, e la dinumerazione con la più possibile esattezza per ispecificarli ne’ catasti in classe distinta dopo descritti i terreni.

20.

Il Geometra non potrà tagliare dalle tavolette il foglio di carta, se prima non avrà fatto il trasporto delle operazioni sul foglio dell’altra tavoletta per la continuazione del lavoro: e perciò dovrà sempre essere provveduto di un numero di tavolette sufficiente per lo meno al lavoro di due giorni: oltre a che dovrà essere provvisto di buoni strumenti, e spezialmente riguardo a’ compassi, calamita, diottra, e regoli.

21.

Le carte dovranno delinearsi con inchiostro della china, e con linee nè troppo sottili, che spariscano, nè soverchio grosse, che ingombrino il calcolo; ma dovranno essere mezzane, nette, ed eguali in ogni loro estensione.

22.

Prima di cominciare il travaglio della susseguente giornata dovrà pure essere delineato ad inchiostro il lavoro fatto nel dì preceduto, affine di non ismarrire le linee tirate col lapis, a riserva però di quelle, che passano da [p. 11 modifica]un foglio all’altro: e qualora si trattasse di un’operazione non per anche assicurata, o compiuta, si potrà indugiare, sino a che sieno unite le carte pel suo compimento.

23.

Non si potrà ommettere di fare le stazioni delle misure con inchiostro, e sopra queste descrivere non solo il nome, e cognome de’ possessori, ma inoltre la qualità de’ terreni, e loro situazione, e denominazione, acciò in caso di errore possa ricorrersi alle medesime, e ripararlo più agevolmente: affine poi di non perderle saranno scritti con successività ne’ libri, che dovrà il Geometra settimanamente presentare alla comunità, e poscia consegnar per intero, quando sarà terminata la misura, come infra.

24.

Oltre i suddetti libri per le stazioni se ne dovrà formare anche un altro per l’indice delle pezze misurate denominato il sommarione, ed in questo verrà descritto per nome, e cognome ciascun possessore, col nome del padre, la quantità, e spezie d’ogni pezza relativamente alla coltura, e aspetto naturale, con tutte quelle circostanze intorno alla qualità loro feudale, enfiteotica, allodiale, od altra, che caduna comunità stimerà del suo maggior servigio con approvazione dell’Intendente: avvertendo però, che tale descrizione dovrà farsi con tutti i numeri successivi, e relativi alla mappa, senza ommettere le regioni, in cui sono situate. Quanto poi alle fabbriche sparse per la campagna descriverassi la superficie occupata da esse fabbriche, dalle aie, corti, orti, e giardini, e così di tutti gli effetti di seconda stazione in que’ luoghi, e provincie, nelle quali già sono compresi in [p. 12 modifica]catasto; con avvertenza di descrivere per cadun fondo, ed effetto la rispettiva misura, per la cui scritturazione in cifra aprirassi una particolare colonna.

25.

Col mezzo delle misure sovraprescritte formerassi la mappa territoriale, in cui resteranno a loro luogo, e ubicazione tutti gli effetti di seconda stazione, e le pezze di terra componenti il total territorio, una annessa, o sia contigua all’altra; ma in guisa, che si veda la rispettiva estensione, e figura di ciascheduna.

26.

Le pezze tutte de’ beni, e così pure tutte le superficie delle fabbriche sparse nella campagna, sì rustiche, che civili, inchiusevi le aie, corti, e dipendenze degli edifizi, dovranno essere contradistinte con numeri successivi, cominciando dall’unità sino a quello, con cui verrà a terminarsi tutto il continente del territorio; badandosi bene, che siano correlativi all’indice, o sia sommarione, di cui sovra. E intanto le dette fabbriche, e dipendenze saranno considerate, per l’effetto della collettazione, come i terreni, onde trovansi circondate.

27.

Ne’ luoghi poi, ne’ quali sono collettati gli effetti di seconda stazione, saranno questi eziandío numerati nella mappa, e nel sommarione con numeri successivi dopo compiuta la succennata dinumerazione de’ terreni; ma il numero nella mappa sarà espresso in color rosso ben visibile, affinchè sia più facile il poterli distinguere all’occorrenza.

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28.

Per ciò, che riguarda i caseggiati formanti corpo di città, o capo-luogo, e le loro appartenenze si applicherà a caduna divisione nella mappa il suo numero, principiando dall’unità sino a quello, con cui sarà finita la dinumerazione di tutte le divisioni, senza ommettere le chiese, piazze, e i luoghi pubblici. Indi saranno pure descritti ne’ sommarioni i proprietarj, e i pubblici per le porzioni ad essi spettanti; e a ciascuno verrà applicata la sua misura; con che però la descrizione delle case nel sommarione si faccia in classe distinta, senza confonderle coi beni, ed effetti collegabili; e quindi si ommetta ne’ catasti, ne’ quali dovranno però descriversi i giardini, e altri siti coltivati anche situati nelle città, o capo-luoghi.

29.

Nelle anzidette mappe si delineeranno in giusta proporzione, e misura le chiese, cappelle, valli, fiumi, torrenti, rivi, bealere, roggie colle sue rispettive sponde, le strade reali, pubbliche, e comunali; e vi si indicheranno le vicinali con una linea nel mezzo divisoria de’ rispettivi pezzi, e punteggiata lateralmente; poichè la misura di queste debb’essere compresa in quella de’ fondi, de’ quali sono parte.

30.

Vi si scriveranno parimente in buon carattere tutte le denominazioni de’ luoghi, cascinali, fiumi, torrenti, canali, detti comunemente navigli, roggie, cavi, fossi, strade reali, e pubbliche, colli, valli, e ogn’altra circostanza solita scriversi nelle mappe, e carte topografiche, senza [p. 14 modifica]trasandare le denominazioni de’ territorj, e delle provincie confinanti, e le trabuccazioni all’intorno della mappa da un angolo all’altro, come si è notato di sopra per la carta perimetrale.

31.

Ultimata così la misura, mappa originale, indice, o sia sommarione, dovrà il Geometra procedere al libro colonnario da inservire non meno per la pubblicazione della mappa, che per la successiva formazione del catasto. Consisterà esso nell’alfabetica descrizione d’un caduno de’ proprietarj, e nello applicarvi tutte le pezze rispettivamente possedute, secondo furono descritte nel sommarione, con accennare i numeri della mappa, le qualità, o sia spezie di coltura, o di fruttificazione, la regione, e la misura, per quindi formare a ciascuno d’essi proprietarj il sommario della quantità del misurato da essi posseduta. In fine poi del detto colonnario si farà un repilogo del quanto da ciascuno posseduto, per indi ricavare il totale delle giornate del territorio: il quale essendo giusto dovrà corrispondere al totale della misura espressa nell’indice, o sia sommarione. E se il Geometra a tenore della sua convenzione fosse obbligato ad apporre il registro, o estimo secondo il catasto anteriore, ovvero formarlo di nuovo, dovrà pure farne l’applicazione con attenersi alle regole, e basi, che verranno dall’Intendente stabilite.

32.

Oltre alla mappa suddetta sarà tenuto il Geometra a formare il libro figurato, ch’è quanto dire ridurre con un migliore aspetto in un libro di carta grande esattamente affogliato le [p. 15 modifica]figure descritte nel campagnuolo. Per tal modo verrà rappresentata la distinta figura di caduna delle pezze delineate in mappa. Non sarà però necessario, che le figure sieno desunte dalla scala, e delineate in giusta misura; ma in compenso si accenneranno tutte le trabuccazioni già state ricavate, riconoscendole, e accertandole, quanto alle pezze maggiori di una giornata, dalla mappa col compasso, e rispetto alle minori di una giornata sul terreno col mezzo dello squadro, come sovra. Si esprimeranno inoltre tutti i trapezzamenti fatti per ricavare la superficie colle dette trabuccazioni, accennandovi i venti, e le coerenze giusta il loro vero aspetto: con avvertenza, che là, dove cadranno in coerenza strade pubbliche, o vicinali, roggie, fossi, fiumi, torrenti, e simili, si dovranno esprimere colla distinzione se tutti, o metà compresi, o esclusi.

33.

I possessori saranno descritti alfabeticamente in testa in caduna figura delle pezze rispettivamente possedute, colle loro qualità, regione, e misura, e quindi in modo, che siano in ogni parte correlativi alla mappa, sommarione, e colonnario, egualmente che col registro, o estimo, se tale sarà la convenzione.

34.

Dalle mentovate figure si ricaveranno le trabuccazioni per la formazione de’ calcoli; a’ quali si dovrà devenire in due separati quinternetti, affinchè la calcolazione sia operata contemporaneamente da due persone, valendosi entrambe di regole diverse per maggior sicurezza: e ricavando amendue lo stesso prodotto, si avrà la prova della giustezza del conto; e verrà perciò espressa nell’indice, [p. 16 modifica]o sia sommarione, indi nel colonnario, e a suo tempo nel catasto.

35.

Compiute tutte le succennate operazioni, e così ultimata la misura, la mappa originale, il sommarione, il colonnario, e ’l libro figurato, verrà il tutto dal Geometra rimesso alla comunità; e vi unirà eziandío tutti gli altri libri, e memorie di campagna secondo il convenuto ne’ capitoli, perchè possa risultare al tempo della collaudazione dell’osservanza del contratto. Intanto la comunità farà constare della seguita rimessione in un atto consolare, in cui saranno descritte tutte le carte consegnate. Poscia sarà in obbligo ricorrere, con copia di esso atto, e senza lunga dilazione, all’Intendente per la deputazione del collaudatore nella persona di un altro Geometra di conosciuta abilità, e probità sperimentata.

36.

Il collaudatore deputato dovrà operare senza l’intervento del Geometra, che ha fatta la misura: e la comunità dovrà provvederlo d’indicanti, e trabuccanti necessarj, e rimettergli non solamente le carte tutte, pezze, e libri descritti nell’ordinato, ma ancora la carta perimetrale depositata negli archivj, che per tal effetto potrà estrarsi da’ medesimi.

37.

Procederà esso secondo la sua perizia a tutti quegli sperimenti, che giudicherà più atti, e accertati per verificare l’aggiustatezza della misura, senza però entrare nella parte riguardante la perifería de’ fondi tra possessore, [p. 17 modifica]e altro, riducendo il suo criterio a riconoscere in primo luogo, se sieno stati osservati i capitoli nel materiale relativamente all’obbligo della formazione de’ libri, memorie, e carte dette di campagna; in secondo luogo, se risulti della corrispondenza in tutte le parti tra la mappa perimetrale, e la parziaria; e finalmente se il sommarione, colonnario, e libri figurati siano secondo le regole prescritte.

38.

Fra gli sperimenti da farsi in ordine alla mappa sul totale della misura si applicherà particolarmente a quello della intersecazione colla tavola pretoriana, per accertare, se l’unione delle carte formanti la stessa mappa risulti colla necessaria, e indispensabile precisione; indi a quella delle diagonali attraversanti diametralmente ne’ diversi aspetti tutto il territorio, con elevare su queste sì a destra, che a sinistra diverse perpendicolari, al fine di accertare in tal modo, se le divisioni delle rispettive superfiziali figure, strade, bealere, o fiumi cadenti per intersecazione nelle diagonali, e perpendicolari suddette prese in misura lineale, e detagliata sul luogo concordino colle risultanti dalla mappa tanto una ad una, che nel loro totale: successivamente passerà a misurare per salto in diverse regioni collo squadro le pezze più irregolari, per riconoscere, se il risultato concordi colla misura già espressa nel campagnuolo.

39.

Rispetto a’ libri appartenenti alla misura osserverà, se siavi correlazione fra di loro, e la mappa sì nell’applicazione de’ numeri, che per la quantità, qualità, e [p. 18 modifica]regione, con esaminare particolarmente, e minutamente il campagnuolo: il quale costituendo la base sostanziale di tutta l’operazione dee perciò riconoscersi, se sia scritturato con carattere chiaro, e intelligibile da qualunque persona di professione diversa; se affogliato in regola; se vi preceda alle figure d’ogni rispettiva regione la rubrica alfabetica per cognome, e nome del possessore, col nome del padre, e l’affogliazione in colonna delle rispettive figure; se le figure abbiano tutte il rispettivo numero di mappa in testa, o in margine, e anche in luogo distante nella stessa figura; se sieno tutte coerenziate con iscrittura corrente, e poscia espresso in cifra il quantitativo delle tavole di caduna figura; e finalmente se ogni facciata abbia una delle suddette solari coerenze nel perimetro; e se siano terminate, e in quale distanza, quando i termini non fossero angolari, egualmente che se trapezzate, casellate, e calcolate; e se i calcoli nel rispettivo sommario in cifra vengano a formare la quantità delle tavole già descritte per esteso in carattere corrente in ciascuno di detti libri.

40.

Più particolare attenzione poi dovrà esso collaudatore impiegare intorno all’applicazione dell’allibramento, o estimo, per accertare se sia stato eseguito con fedeltà, ed esattezza, quanto su di ciò sarà stato ordinato, e convenuto ne’ capitoli a tenore delle istruzioni state dall’Intendente prescritte.

41.

Trovando il tutto a dovere spedirà la sua dichiarazione avanti l’uffizio dell’Intendenza, previo giuramento, che gli verrà deferito non meno pel suo giudizio riguardo alla [p. 19 modifica]giustezza della misura nel suo totale, e regolarità delle mappe, carte, e libri relativi alla medesima, che per accertare altresì di aver precisamente fatto tutt’i suddivisati sperimenti.

42.

Qualora nel proseguimento della disamina incontrasse qualch’errore, od ommissione di facile correzione, potrà chiamare (però alla presenza degli amministratori, e del Segretaro) il Geometra per significargli, e dimostrargli la qualità dell’errore, od ommissione, e ’l mezzo di emendarli, acciò vi possa devenire, frattanto ch’esso collaudatore continuerà lo scrutinio: che se l’emendazione esigesse spazio di tempo molto maggiore di quello, che gli è d’uopo per compire la propria incumbenza, ne sospenderà la collaudazione, per fino a che consti dell’esatta correzione, eziandío per mezzo di nuova trasferta sul luogo del luogo, quando sia necessaria, altrimenti nello stesso uffizio dell’Intendenza per risparmio di spesa.

43.

Se poi gli errori fossero tali ad esigere, per emendarli, la riforma dell’intera misura, o una parte di essa; in tal caso dovrà primieramente notificarne, e dimostrarne al Geometra in presenza degli amministratori tutt’i difetti, per sentirlo nelle sue risposte, e devenire quindi, con giuramento avanti dell’Intendente, alla sua relazione, dichiarandovi minutamente tutti gli errori, e ommissioni, e le regole per emendarle, affinchè sia provveduto a’ termini di ragione, e giustizia.

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44.

Contro alle collaudazioni, e relazioni fatte nella sovra ingiunta conformità non si darà luogo a revisione, salvo che vi concorrano ben giuste, e legittime cause di sospetto verso il collaudatore, e ne sia dimostrata l’erroneità del giudizio: nel qual caso si ammetterà la revisione; ma la spesa della nuova collaudazione non cadrà mai a carico del pubblico, ma sì bene o del collaudatore, se avrà mancato, o di chi sarà ricorso per la revisione senza giusto fondamento.

45.

Le operazioni per la collaudazione, sì nel caso vi si faccia luogo, che nell’altro, in cui venga sospesa, o negata, essendo indirizzate alla cautela del pubblico, sarà perciò la spesa per esse a carico del medesimo. Per contro tutte le altre maggiori spese dopo le suddette prime di qualunque natura sieno, niuna esclusa sì nel caso di sospensione, che di negata approvazione, e rinnovazione di sperimenti per ottenerla, saranno sempre a totale costo del Geometra, siccome avente dato causa alle medesime: dovranno bensì essere anticipate da’ pubblici sulla mercede dovuta al Geometra. Per quest’effetto si contratterà sempre la ritenzione di una parte di detta mercede, sino a che tutta l’operazione sia compiuta, collaudata, e rimessa ogni cosa alla comunità, come sovra.

46.

Dopo la collaudazione della misura nel totale, e non mai prima, farassi luogo alla ricognizione della parziaria, ad oggetto che ognuno de’ proprietarj abbia ad accertarsi [p. 21 modifica]d’avere il proprio contingente sia in quantità, e qualità, che per l’allibramento, o estimo, ogniqualvolta nel contratto si fosse pur anche convenuto col Geometra dell’applicazione predetta. A questa ricognizione pertanto procederassi da caduno de’ proprietarj de’ fondi per se, o per interposta persona munita di legittimo mandato, mediante la pubblicazione della mappa, indice, o sia sommarione, libro colonnario, e ’l figurato.

47.

Il modo, con cui dovrà essere fatta la pubblicazione sì rispetto alle formalità, che al tempo, pendente cui dovrà continuare l’esposizione, verrà determinato dall’Intendente co’ dovuti riguardi alle circostanze del pubblico, e vastità del territorio: dovrà poscia seguire coll’assistenza di un delegato dall’Intendente; ben inteso, che il Geometra, da cui fu assunta la misura, dovrà riparare a sue spese ogni qualunque errore, che gli fosse imputabile; e per contro le spese degli sperimenti in dipendenza d’opposizioni insussistenti cadranno a carico di chi le avrà senza fondamento eccitate.

48.

Terminata la pubblicazione, e riparati tutti gli errori relativi alla misura parziaria, dovrà il Geometra con un suo verbale in piè della mappa autenticarla colla propria soscrizione, e di quella dell’indicante della comunità, con riferire la data dell’atto di sua deputazione, e avendovi più indicanti per parte di essa, si faranno tutti soscrivere, con espressione delle date delle rispettive loro deputazioni.

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49.

Al detto verbale procederà il Geometra avanti lo stesso delegato dell’Intendenza, affinchè questi devenga successivamente, e immediatamente dopo le succennate soscrizioni ad altro verbale: in cui, previa la relazione del contratto della misura per data, sì esporrà, come, essendosi formata la mappa, di cui s’agisce, dal Geometra ec., stata collaudata per atto delli ec. dal Geometra ec. dall’Intendente deputato per decreto delli ec. in dipendenza d’altro decreto delli ec. quella pubblicata, e lasciata esposta nella casa ec. dalli ... sino alli ..., con essersi risolute tutte le opposizioni de’ diversi tenementarj de’ beni, previe le fatte correzioni, dove fu necessario: perciò ad effetto che possa in ogni tempo far fede, sia devenuto, a tenore della sua commessione, al presente verbale alla presenza ec. delli ... in qualità di testimonj; che per tal effetto si soscriveranno unitamente ad esso delegato, previa relazione d’essere la mappa stata autenticata, come sovra, dal Geometra predetto alla sua presenza, e con aver visto, quando si è sottoscritto, unitamente all’indicante della comunità.

50.

Chiusa in tal forma la mappa originale, il Geometra ridurrà al netto il sommarione, il colonnario, e ’l libro figurato, con avvertenza, che siano tutti esattamente affogliati, per poscia devenire alla sua dichiarazione in piè di caduno di essi: in cui affermi d’averli desunti in dipendenza della misura generale per esso assunta in vigore di contratto delli ... precedente formazione di mappa, che identificherà, riferendosi ai verbali delli ..., [p. 23 modifica]che esisteranno in piè di essa; e spiegherà pure la quantità de’ fogli, onde ciascun volume sarà composto.

51.

Successivamente formerà due originali della mappa ben puliti, l’uno per servigio della comunità, l’altro per essere dalla medesima rimesso agli archivj camerali. Essi originali dovranno essere autenticati dal Geometra, con dichiarazione d’averli fedelmente desunti dalla mappa di campagna, che identificherà colla relazione a’ verbali esistenti in piè d’essa: e in oltre saranno coloriti con colori adattati alle diverse spezie de’ beni, e degli accidenti, giusta le regole dell’arte, acciò vi si scorgano distinte le chiese, cappelle, valli, fiumi, torrenti, rivi, bealere, o sia roggie colle loro ripe, strade reali, e pubbliche, e vicinali: e per la formazione di queste mappe dovrà valersi della scala, che sarà dall’Intendente indicata nel contratto; la quale scala verrà delineata sulle stesse mappe unitamente agli orizzonti, o sia bussola de’ venti.

52.

Quindi deverrà alla formazione del catasto: dovrà questo essere formato di carta reale, di un volume proporzionato alla estensione del territorio, e alla quantità de’ possessori, ed esattamente affogliato in ciascuna facciata: si descriveranno in esso tutti i possessori de’ beni, senza eccettuarne pur uno, con ordine alfabetico relativamente al cognome; e dovrassi pur esprimere il nome proprio di caduno, e quello del padre, applicando ad ognuno successivamente i rispettivi fondi numerati pezza per pezza, designandoli con i numeri della mappa, accennando la spezie di ciascuno, se aratorio, prativo, o d’altra qualità, e [p. 24 modifica]annotando quindi la misura, e allibramento in carattere corrente ben chiaro, e intelligibile senz’alcuna cancellatura.

53.

La misura, e allibramento si dovrà replicare in cifra per cadun fondo, e in colonne distinte, per quindi formare per cadun possessore i sommarj dell’importare della misura, e allibramento, o estimo di tutt’i suoi fondi, e poscia portare i sommarj in altre due distinte colonne aperte, chiudendole in fine d’ogni facciata coll’opportuno sommario, per indi replicarlo a capo della susseguente pagina, all’oggetto di potere scorgere riunito nell’ultima facciata del catasto il totale della misura, e dell’allibramento, o estimo dell’intero territorio.

54.

Tutt’i beni da chiunque posseduti, niuno escluso, nè riservato, ancorchè proprj delle comunità, saranno indistintamente descritti ne’ catasti, e a tutti, oltre alla misura, si applicherà l’estimo, ancorchè si dovessero lasciar esenti: se però si tratterà di nuda ghiaia, o rocche vive, si lascierà la colonna del registro, ed estimo in bianco.

55.

Non solamente dovranno descriversi nel corpo del catasto secondo l’ordine prescritto i prementovati beni, che si potranno intanto, e sinchè venga altrimenti provvisto, lasciare esenti in tutto, o in parte da’ carichi; ma se ne farà altresì lo stato a parte in fine del medesimo, con replicare alla colonna di caduno de’ possessori, e per ciascun fondo le stesse identificazioni, misura, estimo, e allibramento, e in sostanza le medesime scritturazioni già espresse nel [p. 25 modifica]con l’avvertenza però di ridurgli in distinte classi relative a’ rispettivi titoli di esenzione; talmente che col mezzo de’ sommarj si possa facilmente riconoscere non solamente per cadun possessore, ma ancora per ogni classe la rispettiva quantità in misura, e allibramento, o estimo de’ beni posseduti esenti in tutto, o parte per qualità feudale, ecclesiastica, per causa di privilegio, convenzione, o per qualunque altro titolo admesso colla riserva delle ragioni del fisco, e del pubblico; e quindi si possa riconoscere altresì per ogni territorio la totale distinta misura, allibramento, o estimo de’ beni, che si lasciano intanto gioire dell’esenzione.

Non dovranno però comprendersi in questi stati i beni esenti per titolo temporario, quale si è quello degl’immuni pel numero di dodici figliuoli.

56.

Oltre le regole finquì divisate dovrà il Geometra osservare quel di più, che sarà convenuto ne’ capitoli dall’Intendente approvati sul punto dell’applicazione dell’allibramento, registro, o estimo, ponendo opera, che la scritturazione sia sempre correlativa a’ colonnarj, libri figurati, e alla mappa, o sia a’ numeri di essa. Di tale catasto ne ricaverà una copia per essere consegnata a’ suddetti archivj camerali. Ambedue le copie poi saranno autenticate con dichiarazioni di aver desunto il catasto in dipendenza della misura generale, con formazione di mappa, rapportandosi a’ verbali in piè di essa esistenti; oltre di che spiegherà nel rispettivo volume la quantità de’ fogli, onde consta.

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57.

In seguito formerà il libro di trasporto, riducendolo ad uno, o più volumi, secondo la maggiore, o minore ampiezza del catasto. Dovrà pure l’accennato libro di trasporto essere, siccome il catasto, esattamente affogliato in ogni facciata, scritto in carattere intelligibile, in carta reale senza cancellature; e se pure alcuna fosse inevitabile, si farà per modo, che possa ancora leggersi il cancellato. Dovranno in esso descriversi secondo l’ordine alfabetico del catasto tutt’i possessori de’ beni in questo descritti, esprimendo rispetto a caduno non solo il numero del foglio, o della facciata del catasto, ma altresì il quantitativo della misura, e del registro, o estimo in iscrittura corrente, con replicare essa misura, allibramento, o estimo in cifra in due distinte colonne, e lasciare intanto per caduno di essi possessori a proporzione delle pezze da caduno possedute alcuni fogli interamente in bianco, al fine di potervi descrivere tempo per tempo le mutazioni, che succederanno per qualunque titolo, o causa.

58.

Terminato che avrà il libro, o libri, procederà in fine di esso, o di essi alla sua dichiarazione di averlo desunto dal libro del catasto da esso formato, identificandolo con rapporto alla dichiarazione a piè del medesimo esistente: e dove per detti trasporti si fosse dovuto formare due, o più volumi, replicherà la dichiarazione in cadun volume, spiegando sempre la quantità de’ fogli di caduno di essi.

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59.

Per l’effetto della correlazione di tutti essi libri alla mappa, e vicendevolmente fra di loro, sarà il Geometra tenuto a collazionare ogni cosa ad intere sue spese con quel soggetto, che verrà deputato dall’amministrazione per tale operazione.

60.

Per fine, acciò il Geometra possa liberamente conseguire il saldo della mercede convenuta, sarà in obbligo di rimettere non solamente quanto viene in conseguenza della misura, ch’è quanto dire la mappa di campagna colle altre due colorite, il libro colonnario, i figurati, le due copie di catasto, e ’l libro di trasporto, ma eziandío tutti i conti, casellari, campagnuoli, quinternetti, e simili, e sostanzialmente ogni qualunque memoria, niuna esclusa, stata in occasione, e per l’effetto della misura formata, senza potersene ritenere pur una.

V. CORTE d’ordine di S. M.