Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa)/Analisi della Costituzione siciliana

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Analisi della Costituzione siciliana

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Analisi della Costituzione siciliana
Ragguaglio del fatto d'armi avvenuto l'otto di aprile Costituzione spagnola del 1812
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ANALISI

della

COSTITUZIONE SICILIANA





TITOLO I.

DEL POTERE LEGISLATIVO



Del Parlamento.

Art. 1. Il parlamento fa le leggi, le interpreta, le modifica, le abroga, ma i suoi atti sono sottommessi alla sanzione del re.

2. Il re è obbligato ad accordare o rifiutare la sua sanzione agli atti del Parlamento, prima di prorogarlo o di scioglierlo. Non può modificarli.

3. Il re promulga le leggi.

4. Il Parlamento fissa ogni anno le imposte, il re le sanziona.

5. La soppressione di un’antica e la creazione di una nuova magistratura, sono considerati atti legislativi e non possono aver luogo che per un decreto del Parlamento sanzionato dal re. [p. 147 modifica]

6. Il Parlamento deve nella prima sessione di ciascun regno, ricercare accuratamente gli abusi che si fossero introdotti nell’esercizio delle leggi costituzionali durante il regno precedente. Riforma questi abusi o ne promuove la riforma.

7. Il re convoca, proroga, discioglie il Parlamento. Non si vale però d’un tale diritto senza prima aver sentito l’avviso di suo consiglio privato.

8. Il re è obbligato a convocare il Parlamento ogni anno.

9. Se il re discioglie il Parlamento, è obbligato a radunare immediatamente le assemblee elettorali, e queste dovranno procedere all’elezione dei deputati alla Camera dei Comuni nel termine di giorni quaranta.

10. Il re fa in persona l’apertura del Parlamento o delega uno fra i pari del regno.

11. Quando il re fa l’apertura del Parlamento in persona, si reca alla Camera dei Pari, siede nel trono e pronunzia o fa leggere un discorso. Niuno fra i membri del Parlamento può rispondervi.

Durante questa cerimonia i principi della famiglia reale ed i Pari ecclesiastici prendono posto alla destra del trono; i Pari secolari alla sinistra, i membri della Camera dei Comuni di fronte. I membri del tribunale supremo del regno assistono alla seduta reale.

12. Finito il discorso del re, i Pari del regno ed i rappresentanti dei comuni gli prestano giuramento di fedeltà.

13. Per la proroga e lo scioglimento del Parlamento si osservano le stesse formalità che per l’apertura, ad eccezione del giuramento. [p. 148 modifica]

14. Il Parlamento si compone di due Camere, la Camera dei Pari e la Camera dei Comuni.

15. La Camera dei Pari è composta dei baroni e dei prelati Siciliani che facevano parte dell’antico Parlamento.

16. La dignità dei Pari secolari è inalienabile, perpetua ed ereditaria.

17. Il re può creare dei nuovi Pari fra i nobili Siciliani che posseggano un reddito netto di sei mila oncie (78,000 franchi).

18. Le dignità parlamentarie ecclesiastiche sono egualmente perpetue ed inalienabili. Si trasmettono da un titolare all’altro; se si erigeranno nuovi vescovati nel regno, i nuovi vescovi e loro successori diventeranno di pien diritto pari ecclesiastici.

19. I Pari sono eguali nei loro diritti.

20. Sono consiglieri ereditari della corona.

21. Siedono nella Camera per ordine d’anzianità nella rispettiva carica.

22. Il presidente della Camera dei Pari è scelto dal re per ogni Parlamento fra i membri della Camera.

23. La Camera dei Pari non può deliberare se non si trovano presenti trenta almeno dei suoi membri.

24. I Pari secolari possono farsi rappresentare al Parlamento dal loro successore immediato, munito di procura.

I Pari tanto secolari che ecclesiastici, possono costituire per loro procuratore un altro Pari, ma nessun Pari potrà incaricarsi di più d’un mandato. [p. 149 modifica]

25. Qualunque Pari ha diritto di far inserire nel verbale della Camera la sua protesta motivata contro una decisione resa dalla Camera stessa.

26. I Pari, le loro spose, le loro vedove, finchè non abbino contratto un nuovo matrimonio e gli eredi della dignità, sono giudicati dalla Camera dei Pari in affari criminali.

27. La Camera dei Comuni si compone dei rappresentanti dei popoli del regno.

28. I rappresentanti sono eletti per quattro anni a partire dal giorno della prima loro convocazione. I loro poteri cessano di diritto allo spirare di detto termine.

29. Se un rappresentante accetta una carica od un ufficio, che a termini delle disposizioni costituzionali sulle elezioni, lo privi della eligibilità, cessa di diritto di essere membro del Parlamento.

30. Non esiste per i membri della Camera dei Comuni alcun diritto d’anzianità.

31. La Camera dei Comuni elegge il suo presidente per isquittinio secreto, ma l’elezione è sottoposta all’approvazione del re.

La Camera vi procede all’indomani del giorno dell’apertura del Parlamento.

In questa occasione è presieduta da un protonotaro del regno.

32. La Camera dei Comuni non può deliberare se non si trovano presenti almeno sessanta membri.

33. Sì l’una che l’altra Camera votano per divisione. I membri che approvano la mozione vanno a collocarsi alla destra, quelli che la rigettano alla sinistra. [p. 150 modifica]

34. Il presidente non dà il suo suffragio che nel caso di eguaglianza di voci.

35. Qualunque membro delle due Camere ha diritto di fare una mozione.

36. Ogni progetto di legge dev’esser presentato alla Camera per iscritto. Egli viene discusso in tre differenti sedute prima di esser posto ai voti.

37. La Camera può incaricare una commissione scelta nel suo seno, dell’esame di un progetto di legge.

38. Nella Camera dei Pari quando la commissione incaricata di esaminare un progetto di legge fa la sua relazione alla Camera, il tribunale supremo del regno può assistere alla seduta e sedersi dietro la scranna del presidente.

Non può prender parte alla discussione, ove non venga interpellato, ed in questo caso non ha che voto consultivo.

39. Quando la Camera per esaminare un progetto di legge si costituisce in comitato segreto, il tribunale supremo non ha il diritto d’intervenirvi.

40. Sì l’una che l’altra Camera aggiornano come più loro aggrada, le sedute, le discussioni, le deliberazioni.

41. Qualunque mozione votata dall’una delle Camere, è trasmessa all’altra perchè vi deliberi sopra.

42. Qualunque proposizione relativa alle imposte dev’esser fatta nella Camera dei Comuni.

La Camera dei Pari ammette o rigetta la proposizione; non può modificarla.

43. Qualunque proposizione concernente i diritti della dignità di Pari dev’esser fatta nella Camera dei Pari. [p. 151 modifica]

La Camera dei Comuni ammette o rigetta la proposizione, non può modificarla.

44. Una Camera non può prendere conoscenza degli affari che si discutono dall’altra.

Però, se le due Camere si trovassero d’accordo su qualche punto di un progetto di legge e dissentissero sugli altri, nomineranno ciascuna da parte sua un certo numero di commissarii: i commissarii delle due Camere si riuniranno assieme in conferenza per veder di trovare il mezzo di ottenere l’uniformità del voto.

45. La mozione rigettata da una Camera non può rinnovarsi che nella sessione dell’anno seguente.

46. Il Re non può prender cognizione delle mozioni che si discutono nelle Camere.

47. Allorchè una mozione ammessa dalle due Camere è presentata alla sanzione del Re, egli l’accorda, o la rifiuta, sia per iscritto, che a voce.

In questo ultimo caso il re si reca alla Camera dei Pari, ove sono chiamati anche i membri della Camera dei Comuni.

48. Nessun giudice, o magistrato del regno può istruir processo, pronunciare, nè eseguire sentenza contro i membri delle due Camere del Parlamento, o contro l’una, o l’altra Camera in corpo, per tuttociò che vi si possa esser detto, fatto, discusso e deliberato.

Il giudice o magistrato che contravvenisse alla proibizione contenuta nel presente articolo, sarà punito con una ammenda di mille oncie, (13,000 f.), colla perdita della carica, e colla deportazione per [p. 152 modifica]anni dieci, senza che possa essere ammesso ad allegare per attenuare la sua reità, ordini, o commissioni del re.

Il re non può far grazia, nè diminuire la pena incorsa dai suddetti contravventori.

49. Qualora un membro dell’una o dell’altra Camera del Parlamento venisse accusato, la Camera crea una commissione per esaminare l’accusa e farne rapporto. Se la Camera ammette l’accusa, il membro accusato deve ritirarsi, e non potrà riprendere il suo posto nel Parlamento prima di essersi purgato dell’accusa.

50. Allorchè la Camera dei Comuni ha ammesso un’accusa, ne raduna le prove, e le rimette alla Camera dei Pari che instruisce il processo, e pronuncia la sentenza.

Se l’accusa riguarda un delitto di concussione, la Camera dei Comuni trasmette alla Camera dei Pari l’atto di accusa soltanto.

51. Sì l’una che l’altra Camera hanno diritto di far arrestare chiunque facesse loro oltraggio.

La persona arrestata dev’esser immediatamente rimessa ai tribunali ordinari, se si tratti di cosa di cui possa venir instruito un giudiziario processo, in caso diverso la persona arrestata sarà messa in libertà al momento in cui si disciolga o si proroghi il Parlamento, e per il fatto stesso di questo scioglimento o proroga.

52. I membri d’una delle Camere del Parlamento che turbassero con loro eccessi l’ordine, e la decenza dell’assemblea, saranno puniti con la censura [p. 153 modifica]verbale, con la censura per iscritto, con l’interdizione dalle sedute, ed altre pene più severe secondo la gravezza dei casi.

53. Spetta al presidente della Camera mantenervi la decenza e l’ordine; ma non può infligger pene senza il consenso della Camera.

54. Lo stesso presidente è sottoposto alla censura della Camera, che può, trattandosi di gravi cose, destituirlo dal suo ufficio, e pronunciare la sua espulsione dalla Camera.

55. Vi saranno nelle sale delle sedute delle Camere, diverse tribune per accogliere le persone che non sono membri del Parlamento.

Non vi avranno però accesso senza un biglietto firmato dal presidente, o da un membro della Camera.

Ciascun membro non può dare che un biglietto ad una sola persona, il presidente a due.

56. Le persone che si ricevono nelle tribune, non devono aver adosso alcuna specie d’armi. È loro vietato applaudire, o dar segni di disapprovazione.

57. Quando le Camere si radunano in comitato secreto, le tribune devono essere sgombrate.

58. Il Parlamento ha una tipografia propria nel recinto del suo palazzo.

Il direttore di questa tipografia sarà dipendente soltanto, ed immediatamente dagli ordini dei presidenti delle due Camere.


Delle Elezioni.


59. Ciascuno dei 23 distretti del regno nomina due rappresentanti alla Camera dei Comuni. [p. 154 modifica]

60. La città di Palermo ne nomina sei, le città di Messina e di Catania tre per ciascuna; ed ogni città, o comune dai 18 mila abitanti all’insù ne nomina due; ogni città, o comune dai sei ai 18 mila ne nomina uno.

61. L’isola di Lipari nomina un rappresentante.

62. L’università di Palermo nomina due rappresentanti, quella di Catania ne nomina uno.

63. La classificazione delle città, o comuni parlamentarie, non può subire innovazione che a seguito di un censimento della popolazione approvato dal Parlamento.

64. I rappresentanti dei distretti, della città, dei comuni parlamentarii, non ricevono indennità di sorta.

I rappresentanti delle università possono riceverne sui fondi dello stabilimento, ed in virtù di una deliberazione del corpo universitario che verrà sottoposto all’approvazione del consiglio civico.

Questa indennità non potrà essere maggiore di un’oncia (13 fr.) per giorno.

65. Non possono essere nominati a rappresentanti individui sopra dei quali pesi una accusa in materia criminale.

66. Non possono essere nominati rappresentanti:

I. I presidenti, e i giudici dei tribunali, e qualunque ufficiale della magistratura municipale.

II. Gli ufficiali dei ministeri e delle amministrazioni pubbliche, salvo che i ministri ed i capi d’amministrazione.

III. Qualunque individuo che riceva dal Re una pensione amovibile.

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IV. I debitori dello Stato.

67. Per poter essere nominato rappresentante bisogna:

I. Essere Siciliano.

II. Aver compiuta l’età di anni 20.

III. Possedere in Sicilia un reddito netto e vitalizio di 300 oncie (3,900 fr.) per un rappresentante di distretto, di 500 oncie (6,500 fr.) per un rappresentante della città di Palermo; di 150 oncie (1,950 fr.) per un rappresentante di qualunque altra città o comune parlamentaria; e parimente di 150 oncie (1,950 fr.) per un rappresentante di università. Se però il rappresentante eletto da una università è professore della stessa non è soggetto ad alcuna condizione di reddito.

68. Sono elettori di un distretto i Siciliani in età di 20 anni che posseggano nell’estensione dello stesso distretto un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.)

69. Sono elettori della città di Palermo i Siciliani di vent’anni che posseggano nella città o suo territorio un reddito netto e vitalizio di 50 oncie (650 fr.)

O che vi cuoprano un impiego pubblico a vita ed inamovibile del prodotto di oncie 300 (1,300 fr.)

O che siano consoli, o capi delle corporazioni legali d’artigiani, e posseggano nello stesso tempo a Palermo un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.)

70. Sono elettori delle altre città, o comuni parlamentarie i Siciliani di 20 anni che posseggono nelle loro città o comuni, e suo territorio un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.) [p. 156 modifica]

O che vi cuoprano un impiego pubblico a vita, e inamovibile del prodotto di 50 oncie (650 fr.)

O che siano consoli o capi di corporazioni legali di artigiani, e posseggano nello stesso tempo nelle città o comuni un reddito netto, e vitalizio di 9 oncie (117 fr.)

71. Sono elettori universitarii i rettori, i segretarii, i professori, ed i dottori di collegio delle università.

72. Gli elettori di una città, o comune parlamentaria che posseggono un reddito netto, e vitalizio di 18 oncie (234 fr.) votano anche per l’elezione dei rappresentanti del distretto al quale appartiene la loro città, o comune.

73. Il reddito netto, e vitalizio di cui agli articoli 67, 68, 69, 70 e 72 deve provenire sia da proprietà di terreni, sia da rendite nello Stato, nelle Comuni ed altri stabilimenti pubblici, e sopra particolari.

74. Gl’individui che sono sotto il peso di una accusa criminale non possono godere del diritto di elettore.

75. Le liste degli elettori di ciascuna parrocchia sono dapprima formate dai curati sulla semplice dichiarazione dei cittadini, che si presenteranno ad essi dicendo di avere le qualità richieste.

Queste liste saranno trasmesse ai capitani di giustizia di ciascun comune.

76. La lista degli elettori di ciascun comune è formata ed approvata da una commissione composta dal capitano di giustizia della comune, e di tre scrutatori che il consiglio civico sceglie nel suo seno per scrutinio secreto. [p. 157 modifica]

A questa commissione si devono presentare gli elettori per giustificare i loro diritti.

77. La commissione di scrutinio dei comuni che non sono capo-luogo del distretto, deve trasmettere alla commissione del capo-luogo una copia autentica della lista comunale degli elettori.

78. Il protonotaro del regno trasmette al capitano di giustizia di ciascuna città o comune l’ordine relativo alle elezioni.

Il capitano lo pubblica immediatamente.

Pubblica in seguito un avviso agli elettori di presentarsi fra tre giorni alla commissione di scrutinio, per ritirare, quando vi sia luogo, la cartella di elettore.

Notifica al pubblico il luogo nel quale si procederà all’elezioni, ed il giorno e l’ora in cui avranno principio.

79. La commissione di scrutinio farà in seguito pubblicare la lista dei candidati, che si saranno presentati ad essa, o che le saranno stati proposti come elettori.

80. Ella non è chiamata ad esaminare se i candidati riuniscono le condizioni richieste.

Questo esame è riservato primieramente al protonotaro del regno, ma le parti che vi hanno interesse possono appellare da sue decisioni alla Camera dei Comuni che pronuncia definitivamente.

81. Le elezioni dei rappresentanti del distretto si fanno nel capo-luogo del distretto; quelle dei rappresentanti delle città parlamentarie, nelle stesse città. [p. 158 modifica]

Devono farsi in locali spaziosi da scegliersi per le elezioni di distretto dal capitano d’armi, per le elezioni della città dal capitano di giustizia.

82. Il capitano d’armi nelle elezioni di distretto, ed il capitano di giustizia in quelle delle città, assistiti dai scrutatori prendono parte alle elezioni.

Ne esercitano la polizia.

Pronunziano assieme ai scrutatori sulle questioni che potessero insorgere nel corso delle operazioni, le loro decisioni vengono sul momento messe in esecuzione, ma ne può essere appellato alla Camera dei Comuni, che pronuncia in via definitiva.

83. Le elezioni durano otto giorni a partire da quello in cui fu pubblicato l’avviso di presentarvisi.

84. Gli elettori possono dare il loro voto dalle 9 ore del mattino sino a mezzogiorno, e da due ore dopo il mezzogiorno sino al tramonto del sole.

85. L’elettore si presenta al banco della commisione di scrutinio, presenta la sua cartella di elettore, e pronuncia ad alta voce il nome e cognome del candidato cui vuol dare il suo voto.

86. Il mastro notaro della città nella quale ha luogo l’elezione, scrive sul momento il suffragio dell’elettore sotto il nome del candidato che l’ha ottenuto in un registro aperto a tal uopo.

87. La commissione verifica i voti alla fine di ciascun giorno di elezioni.

88. Allo spirare degli otto giorni le commissioni di scrutinio procedono alla verificazione generale. I candidati che ne ottennero il maggior numero sono proclamati rappresentanti. [p. 159 modifica]

La commissione di scrutinio rilascia loro un certificato visato del mastro notaro.

89. Ogni candidato ha il diritto di farsi rilasciare un certificato del numero dei suffragi ottenuti.

90. Nelle elezioni universitarie, le funzioni di sopra attribuite ai capitani d’armi, e di giustizia verranno esercitate dal rettore dell’università; e quelle del mastro notaro dal segretario dell’università.

91. Niun pari del regno può prender parte all’elezioni dei membri della Camera dei Comuni.

92. Niun impiegato regio, nè altra persona dipendente dalla corona può ingerirsi nelle elezioni sotto pena di 200 oncie (2,600 fr.) d’ammenda e della perdita dell’impiego.

93. I candidati non possono dare nè promettere agli elettori denaro o qualunque altro regalo. Non possono dar loro pranzi nè feste. Il tutto sotto pena di 200 oncie d’ammenda, (2,600 fr.) e di nullità dell’elezione.

94. Niun corpo o distaccamento di truppe potrà far soggiorno nelle città ove si tengono le elezioni.

95. Se la città ove si tengono le elezioni, è una città con guarnigione, le truppe che la compongono devono allontanarsi alla distanza di almeno due miglia due giorni innanzi dell’apertura delle operazioni e non possono rientrare che due giorni dopo la chiusura delle stesse.

Le truppe di guarnigione però come sopra allontanate forniranno il servizio di piazza che sarà indispensabilmente necessario nella città ove hanno luogo le elezioni. [p. 160 modifica]



TITOLO II.

DEL POTERE ESECUTIVO



Funzioni e prerogative del Re.

96. Il potere esecutivo risiede nel Re. La sua persona è sacra ed inviolabile. Ma il Parlamento ha diritto di farsi render conto di tutti gli atti del potere esecutivo, e può relativamente a tali atti indirizzare al Re tutte le rimostranze e le petizioni che giudica convenienti; e dove conosca che ve ne sieno di attentatorii ai diritti ed agl’interessi della nazione, il Parlamento mette in istato d’accusa, e punisce i ministri e i membri del consiglio privato del Re che li avranno consigliati o che avranno concorso a metterli in opera.

97. Se il Re abbandona momentaneamente il Regno, delega l’esercizio del regio potere alla persona ed a quelle condizioni che gli sembrano convenienti. Il tutto di concerto col Parlamento.

98. Il Re rappresenta la nazione presso le potenze straniere, dichiara la guerra e la pace.

99. Conchiude i trattati, ma non può nè cedere nè scambiare alcuna porzione del territorio Siciliano, nè stipulare alcuna condizione che ferisca direttamente o indirettamente la Costituzione del Regno.

100. Il Re ha un Consiglio privato di cui è obbligato a sentir l’avviso in qualunque affare d’importanza e principalmente sulla dichiarazione di guerra, sui trattati di pace, d’alleanza e di commercio. [p. 161 modifica]

101. Il Re esercita il suo potere per mezzo dei suoi segretarii di Stato, i quali sono responsabili in faccia al Parlamento del modo con cui hanno esercitato questo potere, senza che possano mai addurre ordini e commissioni del Re per esonerare la loro responsabilità.

102. Il Re è capo supremo delle armate Siciliane di terra e di mare.

Non può però introdurre nè ritenere in Sicilia altre truppe sia per terra o di mare che quelle consentite dal Parlamento.

103. Non può costringere alcun Siciliano al servizio militare sia per terra che per mare senza il consenso del Parlamento.

104. Egli nomina a tutte le cariche, ed a tutti i gradi militari, non può però nominare alcun forastiere senza un’espressa e speciale autorizzazione del Parlamento.

105. Il Re conferisce a sua voglia gli ordini cavallereschi, i titoli di nobiltà e le cariche di corte.

106. Il Re nomina i suoi segretarii di Stato; i membri del suo consiglio privato; conferisce i benefizii ecclesiastici sotto il patronato reale, nomina a tutte le magistrature giudiziarie ed amministrative, nei limiti fissati dalla Costituzione.

Ma la sua scelta non può cadere che sopra Siciliani.

107. Non può creare nuove cariche od impieghi di lucro senza il consenso del Parlamento.

108. Può creare delle nuove corporazioni, e dar loro regolamenti, col consenso del Parlamento. [p. 162 modifica]

109. Accorda pensioni per servigi resi allo Stato ma pure col consenso del Parlamento.

110. Il Re esercita la sua sorveglianza sopra il commercio interno ed esterno dello Stato, e sopra tutti gli stabilimenti pubblici del regno.

111. Sorveglia la condotta di tutti gli amministratori ed ufficiali pubblici. Punisce quelli dei quali i tribunali competenti abbiano dichiarata la reità.

112. Egli assicura l’esecuzione dei giudizii pronunziati dai tribunali competenti.

113. Un capitano d’armi in ciascun distretto, un capitano di giustizia in ciascuna comune, sono specialmente incaricati della polizia amministrativa sotto gli ordini dei ministri del Re.

I capitani d’armi sono nominati dal Re, rivocabili a suo talento. I capitani di giustizia sono scelti dal Re fra i candidati presentati dai consigli civici, e sono rivocabili soltanto per riprovevole condotta, e sempre sulla domanda dei consigli civici, votata alla maggiorità di due terzi di membri.

114. Il Re ha diritto di far grazia, e commutare le pene inflitte dai Tribunali.

Ma questo diritto è limitato, quanto ai delitti privati al solo caso in cui la parte resa sia stata indennizzata dal colpevole; e quanto ai delitti pubblici a quelli che non sono diretti contro la Costituzione del regno.

115. I ministri del Re non possono intervenire sotto qualsivoglia pretesto, nelle contestazioni vertenti fra cittadini nanti dei tribunali competenti.

116. La moneta porta scolpita l’effigie del Re. Egli ne ordina e ne sorveglia la fabbricazione, ma non [p. 163 modifica]può alterarne il peso od il titolo senza consenso del Parlamento.

117. Il Re amministra le rendite dello Stato col mezzo di un consiglio di finanze composto di quattro gran mastri di conti, e presieduto dal ministro delle finanze.

118. Il ministro delle finanze è obbligato a presentare ogni anno al Parlamento il bilancio delle entrate e delle spese.

Se dall’esame del bilancio, il Parlamento riconosce il Consiglio di Finanze colpevole di negligenza, lo censura.

Se si tratta di peculato, di concussione o di grave irregolarità, la Camera dei Comuni accusa il Consiglio di Finanze, e la Camera dei Pari lo giudica.

119. Il bilancio dell’amministrazione delle finanze sarà, prima di essere presentato al Parlamento, pubblicato per mezzo della stampa, affinchè la Nazione sia a giorno della situazione finanziaria del regno.

120. È provveduto alle spese del Re e sua famiglia per mezzo di una lista civile di cui l’ammontare vien fissato dal Parlamento per la durata di ciaschedun regno.


Della discendenza e della famiglia reale.


121. La monarchia Siciliana è ereditaria, nel ramo attualmente regnante della casa dei Borboni, di maschio in maschio per ordine di primogenitura e col diritto di rappresentanza.

122. Se la discendenza mascolina arriva ad estinguersi, la corona è devoluta alla femmina che si [p. 164 modifica]troverà più prossima nell’ordine di discendenza al momento della morte dell’ultimo maschio.

123. Se il marito della regina muore lasciando dei figli di loro matrimonio, e che la regina passi a seconde nozze, il Parlamento nominerà un tutore a quello dei figli chiamato al trono secondo l’ordine di discendenza.

124. Se la femmina erede del trono, essendo maritata, muore senza figli, il marito non ha alcun diritto alla corona di Sicilia.

125. Nel caso si estinguesse la famiglia reale, la nazione siciliana s’eleggerà un nuovo Re.

Il principe che verrà scelto dovrà stabilire sua residenza in Sicilia.

126. Tutte le controversie circa la successione alla corona di Sicilia che potessero insorgere, saranno decise dal Parlamento, che sottoporrà le sue decisioni alla sanzione del Re, quando il trono non sia vacante o contestato.

127. I membri della famiglia reale non possono contrar matrimonio senza consenso del Re.

Però un principe della famiglia reale pervenuto all’età di 25 anni può contrar matrimonio senza il suddetto consenso, purchè non vi si opponga il Parlamento.

Lo stesso è in quanto al principe che non abbia ancora l’età di 21 anni, il quale, dopo aver richiesto il consenso del Re, lasci passare un anno dal giorno della sua domanda.

128. La maggiorità pel Re è fissata a dieciotto anni.

Il Parlamento nomina un consiglio di reggenza per esercitare l’autorità reale durante la minorità del Re e vi oppone quelle restrizioni che crede convenienti. [p. 165 modifica]

Il Re può indicare al Parlamento quelle persone che crede più atte alla reggenza durante la minorità del suo successore.

129. Appartiene pure al Parlamento nominare un consiglio di reggenza, qualora il re colpito di demenza si trovi impossibilitato ad esercitare le funzioni reali.

130. Alla morte del re, l’erede della corona entra di pien diritto nell’esercizio del potere, s’egli è maggiore, ma è obbligato a farsi riconoscere dal Parlamento nel termine di due mesi a datare dal suo avvenimento al trono.

131. Se all’epoca della morte del Re, o della Regina regnante il Parlamento si troverà radunato, non si separerà più per 6 mesi; se prorogato si riunirà di pien diritto immediatamente, se sciolto, i membri dell’ultimo Parlamento pure di pien diritto ed immediatamente si riuniranno.

Però se il Re è maggiore allorchè sale al trono, può sciogliere il Parlamento dopo esserne stato riconosciuto, ma dovrà tosto e senza il menomo indugio convocarlo e far procedere all’elezione di nuova Camera dei Comuni.

132. Quando il nuovo Re o la nuova Regina si fanno riconoscere dal Parlamento, devono prestare nella Cattedrale di Palermo, ed a mani dell’Arcivescovo il seguente giuramento:

«Io N. N. Re, o Regina di Sicilia, prometto e giuro sulla croce di N. S. Gesù Cristo e sopra i quattro evangeli di voler osservare e far osservare la religione cattolica, apostolica e romana; di voler osservare, [p. 166 modifica]rispettare e far osservare e rispettare la Costituzione di questo regno, e tutte le leggi che sono e saranno fatte dal Parlamento nelle forme costituzionali. Giuro e prometto sulla detta santa croce di mai attentare alle leggi stabilite dal Parlamento, nè alla felicità de’ miei sudditi.»

Il Parlamento presterà il giuramento del tenore seguente:

«La nazione che noi rappresentiamo, dichiara riconoscere nella persona di N. N. il suo vero e legittimo Re, o Regina costituzionale, ed ella promette e giura nel tempo stesso sulla croce di N. S. Gesù Cristo e sopra i suoi quattro evangeli di volerlo o volerla mantenere in tutti quei diritti che gli o le sono dalla Costituzione accordati.»

133. Se il Re di Sicilia verrà ristabilito nel possesso del regno di Napoli, od acquisterà altri Stati, potrà scegliere nella sua famiglia il principe che dovrà regnare in Sicilia.

S’intende dichiarato che il regno di Sicilia è e deve rimanere nell’assoluta intera indipendenza sia dal regno di Napoli, sia da qualunque altro Stato.



TITOLO III.

DEL POTERE ESECUTIVO

134. Il potere di giudicare consiste nell’applicazione delle leggi ai fatti, tanto in materia civile quanto in criminale.

135. Il potere di giudicare appartiene esclusivamente ai magistrati stabiliti dalla legge. [p. 167 modifica]

136. La giustizia è amministrata in nome del Re.

137. Un nuovo codice di leggi civili e criminali verrà compilato.

Tutte le disposizioni in esso contenute dovranno esser conformi alle basi ed ai principii costituzionali, specialmente per ciò che riguarda il titolo presente, sarà redatto in lingua italiana.

138. La Costituzione proibisce qualunque appello, qualunque revisione di giudizio se non sono stabiliti dalla Legge.

139. La Costituzione abolisce qualunque giurisdizione particolare.

Ciò nondimeno l’immunità personale degli ecclesiastici sarà mantenuta nel nuovo codice, e vi sarà regolata coll’interesse della società, e sulle basi dei concordati e delle bolle accettate nel regno.

Ed in quanto ai delitti militari, cioè delitti commessi da militari nel recinto delle piazze forti, delle caserme, nei campi, ed a bordo alle navi da guerra, saranno giudicati da consigli di guerra, o da quel magistrato che potrà essere stabilito in virtù di un’ordinanza approvata dal Parlamento.

140. I cittadini possono rimettere, per atto pubblico, la decisione di lor cause civili ad arbitri di lor scelta.

I tribunali ed i magistrati saranno obbligati a rendere esecutorie le decisioni degli arbitri sotto pena di 400 oncie (5,200 fr.) d’amenda e della perdita di loro grado.

Qualunque sentenza dev’essere motivata e vi si deve citare l’articolo della legge applicata al fatto giudicato. [p. 168 modifica]

141. Il giudizio del giurì in materia criminale, cioè il giudizio del fatto dell’accusato, portato da cittadini è stabilito dalla Costituzione.

Il nuovo codice ne determinerà le forme, come anche l’applicazione ai membri della Camera dei Pari e della Camera dei Comuni.

142. Il giudizio per mezzo di giurì in materia civile verrà stabilito con quelle norme e quelle modificazioni che si esigono dalla situazione e dai costumi della Sicilia.

143. Niun ufficiale di giustizia può procedere all’arresto di qualsiasi individuo senza un mandato firmato dal giudice competente ed ordinario, munito del rispettivo sigillo.

Questo mandato deve contenere il nome dell’individuo contro cui è spiccato, l’indicazione del delitto che gli viene imputato, ed i motivi che hanno indutto il giudice ad ordinarne l’arresto.

144. L’individuo che non ubbidisce al mandato regolare del giudice è ribelle alla legge.

Ma se il mandato non è rivestito di tutte le formalità prescritte dalla legge, l’individuo contro cui è spiccato ha diritto di opporsi a che sia eseguito.

145. L’individuo sorpreso in flagrante delitto, o accusato dalla pubblica notorietà, può venir arrestato senza formalità, e da qualunque persona se si tratta di uno di quei delitti che il codice, per la loro gravità, colloca in una categoria particolare.

Ma fra ventiquattro ore dall’arresto, gli si dovrà communicare il mandato rivestito di tutte le formalità prescritte dalla legge. [p. 169 modifica]

146. I custodi delle carceri non possono ricevervi alcun cittadino sopra ordine a voce del magistrato, ma devono richiedere che sia loro presentato un mandato d’arresto nelle debite forme.

Nel caso previsto all’articolo precedente, il custode può ricevere l’individuo arrestato, ma deve rimetterlo in libertà qualora il mandato d’arresto rivestito delle formalità prescritte dalla legge non gli venisse communicato nelle ventiquattro ore.

147. Il detenuto ha diritto di provocare dal tribunale competente una decisione sulla legalità del suo arresto.

148. Il magistrato deve interrogare il detenuto prima che spirino ventiquattro ore dal momento che fu arrestato.

Lo ammetterà nello stesso mentre a prestar cauzione a norma delle forme che saranno prescritte dal codice, e dopo questo ne ordinerà immediatamente la liberazione.

149. Ma se il detenuto è prevenuto di uno di quei delitti contemplati nella categoria particolare di cui nell’articolo 145 della costituzione, non sarà ammesso a prestare cauzione.

150. La tortura è abolita senza eccezione.

151. Qualunque sevizie verso il detenuto resta espressamente proibita.

Il detenuto non dovrà provare che il disagio riconosciuto indispensabile per assicurarsi di sua persona.

Il magistrato che avesse ordinato od autorizzato mali trattamenti verso il detenuto, sarà obbligato ad [p. 170 modifica]indennizzarlo, perderà la carica e subirà un’amenda di cui il codice fisserà l’ammontare.

152. Le prigioni son poste sotto l’immediata inspezione dei giudici di pace e sotto l’alta sorveglianza del tribunale supremo del regno.

153. I giudici e qualunque ufficiale di giustizia sono responsabili.

154. Li abusi di potere commessi da un giudice o da un ufficiale di giustizia, fan nascere l’azione popolare, vale a dire che ciascun individuo, v’abbia o no interesse, è in diritto di provocare dal Parlamento l’applicazione della responsabilità al giudice che ha abusato di suo potere.

155. Quando un giudice o ufficiale di giustizia è denunziato al Parlamento per abuso di potere, il Parlamento può ordinare che sia sospeso da sue funzioni durante l’instruttoria del processo di cui verranno dal codice determinate le forme.

156. La Costituzione stabilisce dei giudici di pace in tutte le comuni del regno.

Dessi tentano conciliare le controversie che insorgono fra cittadini.

157. La Costituzione stabilisce dei giudici di prima e seconda instanza, dei tribunali di distretto e cinque tribunali di appello.

Il codice regolerà la loro competenza.

158. La Costituzione stabilisce un tribunale supremo di cassazione.

159. Allorchè il tribunale supremo esaminando la procedura riconosce che un individuo è stato illegalmente privato di sua libertà è autorizzato ad ordinarne la scarcerazione. [p. 171 modifica]

160. Il tribunale supremo può essere consultato dal Parlamento sopra questioni di legislazione.

161. Il Re nomina i giudici dei tribunali.

162. Sono perpetui ed inamovibili salvo nei casi previsti dalla Costituzione.

163. I giudici dei tribunali di distretto saranno ad ogni tre anni trasferiti da uno ad altro distretto, nel modo che verrà determinato dal nuovo codice.

164. I giudici di prima e seconda instanza, come pure i giudici di pace sono nominati dal Re ogni due anni.

Possono essere confermati sulla domanda del consiglio civico di loro comune, deliberata a maggioranza di due terzi di voti.

165. I giudici di prima e seconda instanza ed i giudici di pace possono essere destituiti:

In caso di prevaricazione per sentenza dei tribunali competenti.

In caso di cattiva condotta per ordine del Re, quale ordine però non potrà essere spedito se non se preceduto da una deliberazione del consiglio civico della comune presa, a maggioranza di due terzi di voti, e per cui la destituzione sia domandata o consentita.

166. Qualunque giudice od ufficiale di giustizia dev’essere siciliano, deve aver compiuto l’età di anni 30 e possedere un reddito di 18 oncie (234 fr.) quale prescrive la Costituzione per godere del diritto di elettore.

167. V’ha incompatibilità tra l’ufficio di giudice e qualunque impiego amministrativo.

Questa incompatibilità non si estende però ai giudici di pace. [p. 172 modifica]

168. È proibito a qualunque giudice, eccettuati quelli di pace, d’incaricarsi dell’amministrazione dei beni di particolari.

169. Vi è un protonotaro del regno incaricato dell’alta sorveglianza di tutti i notari.



TITOLO IV.

DEI COMUNI

170. Gli interessi e l’amministrazione dei comuni del regno sono affidati ad un consiglio civico e ad un magistrato municipale.

171. Il consiglio civico non può constare di un numero maggiore di sessanta, nè minore di trenta membri.

172. È composto dei cittadini che a termini della Costituzione godono del diritto di eleggere il loro rappresentante al Parlamento.

Ma se il numero degli elettori di una comune sorpassa quello di sessanta, allora tutti gli elettori si riuniranno ogni tre anni, per scegliere fra loro i 60 membri del consiglio civico.

E se al contrario il numero degli elettori non arriva a trenta si riuniranno ogni tre anni per completarlo, prendendosi a colleghi i cittadini più ragguardevoli della comune.

173. Il capitano di giustizia della comune presiede il consiglio civico.

Egli ha voto preponderante in caso di parità di suffragi. [p. 173 modifica]

174. Il consiglio si raduna di pien diritto una volta ogni mese.

Il magistrato municipale può convocarlo straordinariamente.

175. Il consiglio civico delibera sul modo di stabilire e conservare le rendite della comune.

Ne sorveglia l’amministrazione.

176. Regola le spese comunali.

177. Delibera sui stabilimenti e sui lavori pubblici della comune; si occupa della conservazione e del progresso dei primi, sorveglia all’esecuzione dei secondi.

178. Le misure relative alle contribuzioni sono parimente l’oggetto delle deliberazioni del consiglio civico in ciò che risguardano l’interesse di sua comune.

179. Il consiglio civico non può imporre alcuna tassa nè decretare imprestiti sforzosi senza l’autorizzazione del Parlamento.

180. Non può impedire, nè restringere l’entrata o la sortita delle mercanzie e di qualunque derrata.

181. Egli non può impedire nè ristringere l’uso legale della proprietà.

182. Però nelle circostanze straordinarie come di pestilenza, incendio, innondazione, terremoto, sbarco di nemico, il consiglio civico è autorizzato ad ordinare imprestiti sforzosi.

Ma i proprietarii non domiciliati nella comune non vi possono essere assoggettati, ed i cittadini che si credessero pregiudicati sia dall’ordine come dal riporto dell’imprestito potranno sporger ricorso al Parlamento. [p. 174 modifica]

183. Il consiglio civico riceve i conti dal magistrato municipale.

Egli ne affida l’esame preparatorio ad una commissione di cinque membri scelta nel suo seno.

Questo esame ha luogo alla presenza del magistrato municipale o de’ suoi delegati.

Il consiglio, dopo aver sentito il rapporto della sua commissione, approva e rigetta i conti del magistrato.

184. Il magistrato, una volta approvati i suoi conti dal consiglio civico, resta pienamente discaricato.

185. Se i conti sono dal consiglio civico rigettati, allora la commissione dei cinque membri, attiva l’accusa del magistrato nanti i tribunali ordinarii.

186. I membri del magistrato municipale, i loro parenti o congiunti sino a quel grado che verrà dal codice dichiarato, non possono dare lor voto, nè quando il consiglio nomina la commissione di cinque membri, nè quando delibera sull’approvazione del conto.

187. I conti dell’amministrazione del magistrato municipale saranno stampati e pubblicati.

Tutti i cittadini della comune hanno diritto di vedere i libri di suddetta amministrazione e di prendere conoscenza di lor contenuto.

188. Il magistrato municipale di ciascheduna comune è conservato nel suo numero attuale e nei suoi diritti e qualificazioni onorifiche.

189. Egli è scelto fra i proprietari del comune dal consiglio civico a scrutinio segreto, ed a semplice maggiorità. [p. 175 modifica]

Tutti gli anni nel mese di maggio un membro del magistrato municipale deve sortir di carica, e sarà rimpiazzato da altro scelto dal consiglio civico nel sopradetto modo.

190. Non possono esser membri del magistrato municipale le persone interessate in qualsivoglia impresa, od affittamenti delle vendite comunali.

191. Il magistrato municipale rappresenta la comune.

192. Veglia al benessere ed alla salute pubblica sotto l’autorità del magistrato supremo di sanità del regno.

193. Mette in esecuzione le decisioni del consiglio civico, amministra le rendite del comune.

194. Sorveglia alla polizia dei mercati, all’esattezza dei pesi e misure, e fa osservare il nuovo sistema metrico.

195. Nomina i suoi impiegati e li rimpiazza ad arbitrio.

196. La Costituzione inibisce a qualunque autorità del regno di frastornare i consigli ed i magistrati municipali nell’esercizio di loro attribuzioni, e d’usurpare una parte qual ch’ella siasi nella direzione di loro affari e di loro interessi.

197. Qualunque cittadino ha diritto di farsi accusatore del consiglio e dei magistrati municipali appo i tribunali competenti ed ordinarii che giudicano conformemente alla legge.

198. Resta espressamente proibito ai consigli ed ai magistrati municipali di mettere ostacolo, o d’incagliare in qualunque modo la libera circolazione delle derrate nell’interno del regno. [p. 176 modifica]



TITOLO V.

GARANZIE E DOVERI DEI CITTADINI

199. Il cittadino Siciliano non riconosce altre autorità, tranne quelle che sono dalla legge costituite. Niun magistrato gode di autorità inerentemente a sua persona, ma non la ripete che dalla legge.

200. Il cittadino Siciliano non può essere punito che in forza di una legge fatta e promulgata anteriormente all’azione che gli viene imputata.

201. Egli ha diritto di resistere a chiunque, senza esservi espressamente autorizzato dalla legge, lo volesse colla forza, o con minaccie costringere ad agire contro sua voglia.

202. Egli può pubblicare le sue opinioni colla stampa senza essere soggetto a censura preventiva, salvo l’eccezione portata dall’articolo seguente.

203. Gli scritti sulla teologia dogmatica e morale, sul culto della chiesa cattolica romana, i catechismi, le traduzioni, ed i commentarii dell’antico e nuovo testamento, sono sottoposti alla censura preventiva del vescovo.

Sono egualmente sottoposti alla revisione di un magistrato delegato dal Re ed incaricato di esaminare se lo scritto contenga cosa contraria ai diritti ed all’immunità della chiesa siciliana.

204. Si potrà però della decisione del vescovo appellarsi all’arcivescovo, e se fosse appunto l’arcivescovo che avesse rifiutato la licenza di stampare l’appello, in questo caso sarà portato nanti il giudice conservatore della immunità della chiesa siciliana. [p. 177 modifica]

Il secondo appello nel primo caso sarà portato nanti del suddetto giudice conservatore, e nel secondo caso nanti del tribunale d’appello competente.

205. La pubblicazione di scritti che appartengano ad una o più delle qui sotto descritte categorie costituisce un delitto.

I. Scritti diretti contro la Chiesa Cattolica Apostolica Romana;

II. Scritti portanti attentato contro il buon costume;

III. Scritti offensivi verso la persona del Re;

IV. Scritti offensivi verso i membri della famiglia reale;

V. Scritti contro le basi fondamentali della Costituzione;

VI. Scritti che provochino apertamente e con animo deliberato, la disubbidienza alle leggi, agli ordini, e sentenze dei magistrati aventi per oggetto l’esecuzione delle leggi, senza che possa da questa disposizione inferirsi, che non sia permesso a qualunque Siciliano di pubblicare liberamente la sua opinione sulle leggi, e sopra un atto qualsiasi del potere esecutivo, e del potere giudiziario.

VII. I libelli infamatorii e calunniosi; gli scritti che svelassero i secreti scandalosi delle famiglie.

206. Il codice determinerà le pene applicabili ai delitti contemplati nelle categorie stabilite dall’articolo precedente.

207. La persona offesa da qualche stampato porta la sua querela ai tribunali competenti a termini del codice. [p. 178 modifica]

L’instruzione ed il giudizio avrà luogo nella stessa guisa degli altri affari criminali del regno.

208. Lo stampatore è obbligato a far firmare il manoscritto dall’autore alla presenza di due testimonii.

Dovrà conoscere pienamente la persona da cui gli venne rimesso il manoscritto originale.

209. Deve apporre al libro od altro stampato il suo nome, il luogo e l’anno in cui si eseguì la stampa.

210. Rimette al ministro dell’interno un esemplare dell’opera.

211. Lo stampatore è obbligato a palesare il nome dell’autore nel sol caso che gliene venga fatta intimazione dal giudice ordinario nanti cui sarà stata portata querela contro l’opera.

Lo stampatore incorre nella responsabilità dell’autore ove non voglia svelarlo.

212. Il cittadino Siciliano può liberamente parlare su qualunque soggetto politico e lagnarsi con egual libertà delle ingiustizie che credesse aver sofferto.

I magistrati non devono badare ed aver alcun riguardo ai denunciatori dei cittadini.

213. Ove però questi discorsi fossero di lor natura tali da appartenere ad una o più categorie degli scritti enunciate a l’art. 205 della Costituzione saranno un delitto.

214. Tutti i diritti feudali, diritti privativi, prestazioni servili ed altre obbligazioni provenienti da rapporti tra vassallo e signore sono e restano aboliti per sempre. [p. 179 modifica]

215. Niun Siciliano, a qualunque classe appartenga, può ricoprire due impieghi pubblici lucrosi ad una volta.

216. Niun straniero può ottenere lettere di naturalizzazione se non che per atto del Parlamento.

Questa naturalizzazione non gli dà il diritto di poter essere nominato alle cariche del regno, ma assicura questo diritto a’ suoi figli.

217. Alcun Siciliano non può entrare al servizio di potenza straniera senza l’autorizzazione del Re.

218. Il Siciliano che con autorizzazione del Re si trova al servizio dello straniero, non potrà in alcun caso e senza rendersi reo di tradimento, portare le armi contro la patria.

219. Alcun Siciliano non potrà esimersi dalle funzioni di giurato o giudice del fatto, a meno che non ne abbia ragionato impedimento di parentela o d’amicizia colle parti interessate.

220. Qualunque Siciliano deve conoscere la Costituzione del Regno.

I curati ed i magistrati municipali sono obbligati a diffonderne l’instruzione nel popolo di loro parrocchie o comuni.

Ne verrà fatta lettura due volte l’anno nelle scuole pubbliche.



TITOLO VI.

DELLA RELIGIONE NAZIONALE

221. La religione cristiana come vien professata dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, è la religione della nazione siciliana. [p. 180 modifica]

222. Niun altro culto potrà essere esercitato pubblicamente nel regno.

223. Il Re deve professare la religione nazionale. Ove professasse altro culto, s’intenderebbe per questo decaduto dal trono di Sicilia.

Tale è la Costituzione Siciliana, spogliata di moltissime ripetizioni e d’infinite minutezze. Son certo che raffrontando il mio lavoro col testo della Costituzione stessa, si durerebbe fatica a riconoscerlo sulle prime. La sanzione reale che a quell’epoca non era peranco ristretta nei limiti costituzionali, avea modificato e spesso d’una maniera assai vaga e confusa una parte degli articoli proposti dal Parlamento. Per riempiere molte lacune, schiarire molti passi che oscuri restavano, ho dovuto procurarmi particolari schiarimenti, quali però ebbi cura di attingere a sicurissima fonte.

Dissi a pagina 30 di quest’opera che la Costituzione Siciliana era assai più popolare della Carta francese; e credo non ne possa rimaner dubbio. Avrà osservato il lettore come la legge elettorale favorisca in Sicilia i piccoli proprietarii, come vi si trovi indipendente la Camera dei Comuni per essere esclusi tutti i pubblici funzionarii ad eccezione dei ministri, come il Parlamento vi eserciti un vero potere legislativo, avendo il diritto dell’iniziativa nelle leggi, e come finalmente i Comuni Rappresentati da corpi numerosi, popolari e da magistrati eletti da questi ultimi, godano della più alta indipendenza nella loro amministrazione.

Stimo inutile spingere più oltre il confronto. Del resto non fu mia mente insinuare che la Carta [p. 181 modifica]francese non sia instituzione politica abbastanza tutelare. Degno monumento della saggezza di Luigi XVIII, desidero ch’ella assicuri colla sua lunga durata a questo re legislatore la riconoscenza di molte generazioni francesi. Fui tentato soltanto di ricordare coll’esempio, agli spiriti imparziali ed a quei tali che non hanno ancora modificato loro opinione sugl’interessi di partito, che la Carta la quale per essere una costituzione completa abbisognerebbe di più leggi organiche, sarebbe desiderabile che acquistasse con esse uno spirito più consentaneo ai principii democratici, i soli che possano mantenere la pubblica libertà.

Ma ritorno alla Sicilia, a questo suolo prediletto dalla natura, che sotto quella costituzione che la nobiltà siciliana aveva nel suo patriotismo innalzato sulle feudali rovine, avrebbe veduto risplendere il sole dei suoi giorni migliori. Ma speranze, avvenire, tutto disparve, non restò che l’assoluta monarchia, il regno dell’arbitrio nel suo squallido deforme aspetto. Eppure nella Costituzione Siciliana non v’era cosa che potesse dar ombra od allarmare, per gl’interessi del trono; non accennava tampoco farsi strada ad altro sistema politico, ad altro stato sociale. La sanzione reale illimitata, il diritto di sciogliere il Parlamento, una Camera ereditaria, offrivano al potere guarentigie abbastanza rassicuranti; ma bastava a Ferdinando il trovare nella Costituzione un ostacolo a sua voglia di disporre a capriccio delle persone e delle cose dei suoi sudditi. Nulla valse a rattenerlo: gli obblighi solenni contratti verso l’antica Costituzione [p. 182 modifica]Siciliana al suo ascendere sul trono nel 1759, quelli posteriori verso la nuova Costituzione nel 1° agosto 1812 e 22 ottobre 1814, non furono a’ suoi sguardi che semplici cerimonie. L’anno 1821 fu suggello dell’opera. Ferdinando di un solo giuramento mostrossi osservante, quello fatto internamente a sè stesso di voler governare i popoli da padrone assoluto. Io non intendo insultare alla maestà del re. Racconto dei fatti incontestabili che appartengono alla storia, alle giuste lagnanze dei popoli.

Non ha molto un nobile amico dell’Italia, lord Bentinck, levò sua voce nel Parlamento della gran Brettagna (seduta del 22 giugno 1821) per chiedere che la Nazione inglese non si mostrasse col suo silenzio più a lungo complice dell’oppressione di Sicilia. Enumerò i sagrifizi ai quali si assoggettarono i Siciliani per accogliere il re, allorchè profugo per due volte cercò un asilo in mezzo a loro, e i generosi sforzi fatti per difenderne e sostenerne la causa nella Calabria, sagrifizi e sforzi che Ferdinando risalito sul trono non fu tardo a rimunerare di un atto che distruggeva le antiche in un colle recenti libertà della Sicilia, la quale ridusse a nulla più d’un’altra provincia dei suoi Stati. Lord Bentinck avrebbe potuto aggiungere che questo atto di violenza fu preceduto da arresti arbitrarii, da minaccie, da intrighi di ogni sorte, che le petizioni dei comuni chiedenti la convocazione del Parlamento furono neglette, disprezzate, e costarono persino la libertà ai loro redattori1. Chè se fu triste cosa l’avere gran parte dei [p. 183 modifica]nobili obliato l’onore e la dignità di loro condizione, ed abbandonato codardi e traditori gl’interessi della pubblica libertà, fu molto più abbominevole il vedere come codesti nobili rinvenissero degli ausiliarii fra quelli uomini che aveano professato fin allora principii liberali. Stretti in quella incomprensibile alleanza, si diedero a secondare i disegni del re, ed ingannarono la nazione che si trovò tutto a un tratto sotto il giogo, ed ebbe a scorgere nemici in quelle file nelle quali sperava difensori. Qual profitto ne aveste, spergiuri custodi della Costituzione di vostro paese? L’avvilimento, la miseria della Sicilia, il popolo a discrezione di chiunque vuol con tasse e balzelli malmenarlo. Se questo era vostro scopo, l’avete raggiunto, ma se avete sperato raccorre il frutto v’ingannaste d’assai. Sono li stranieri che sel divorano. La Sicilia pasce 8 mila Austriaci, le sue rendite sono ipotecate da prestiti dei quali il governo di Napoli non impiega neanco il quarto per i bisogni di quest’isola sfortunata. Sparisce il danaro d’un modo rapido e spaventoso, non si veggono che creditori trascinanti in giudizio i loro debitori, ovunque abbattimento, disgusto, diffidenza, inquietudine. Ecco ciò che restò alla Sicilia, rovesciata la libertà. Così lagrimoso risultato dovrebbe suscitare di grandi e generosi pentimenti. Sarebbe ancor tempo: la patria come la vera religione non conoscono falli inespiabili.


Note

  1. Galosso ebbe a soffrire una detenzione di tre anni per aver proposto un tal mezzo al Consiglio Civico della Comune di Misilmeri.