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Statuti criminali et civili della magnifica communità della riviera/Statuti criminali della riviera

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Statuti criminali della riviera

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Indice de' capitoli delli statuti criminali Statuti civili della riviera
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STATUTI

CRIMINALI

DELLA RIVIERA

Nel nome di Dio.


PP
ERCHE con le leggi specialmente di ciascheduna Patria le cose divine; et le humane dalle malvagità de'cattivi sono difese; et con gli castighi di quelle ogni iniquità viene raffrenata, et si dà à tutti il suo: perciò la Communità della Riviera del lago Benaco di Bresciana retta et protetta sotto il Sereniss. Duc. Dominio Veneto; à lode, e gloria eterna di Dio ott. mass. et delli Santi Herculiano, e Carlo Protettori di detta Riuiera; et à lode, e gloria anco di tutta la corte Celeste; et del medes. Sereniss. Duc. Dominio, et al buon reggimento di essa Communità: per levar il grandissimo numero delle liti; e per meglio dichiarir la mente delli Statuti vecchi; et per aggiungere quello, che ricerca la varietà de'tempi; e finalmente per raccogliere; et per compilare in un solo volume l'altre leggi municipali di quando in quando in diversi tempi apunto di già promulgate: ecco ha composto, et riformato gli infrascritti Statuti dalli Statuti, e leggi antiche medesime raccolti; et ciò col mezzo, et opera, e fatiche delli dottissimi da lei eletti: l'Eccellente D. Marco Riciardo Dottor di legge di Gargnano. Il Sp. D. Pietro Cozzaglio di Tremosine Nod. di Collegio. L'Eccel.D. Gio. Grappa Dottor di legge di Maderno. L'Eccel. D. Andrea Rottingo Dottor di legge di Salò. Il Sp. D. Geronimo del q. D. Ascanio Pace di Volciano; L'Eccel. D. Bartolomeo Barutio Dott. di legge di Provaglio. Il Sp. D. Gio. Battista Roccio del q. Eccel. D. Alessandro Dottor di legge di Boarno. L'Eccell. D. Lucretio Bernardi Dottor di legge di S. Felice eletto in luogo del q. Sp. D. Gio. [p. 2 modifica]

Giacomo Dugatio de Tomarij Nodaro di Collegio di S. Felice. Il Sp. D. Giacomo Baldo Nod. di Collegio di Pevignago. L'Eccell. D. Pantillio Tonnono Dottor di legge di Desenzano. Il Sp. D. Bernardino Nosiolo Nodaro di Collagio di Moscoline: a'quali è stato commesso; che visti, et considerati con ogni diligenza tutti gli Statuti; tanto Criminali, quanto Civili, e leggi, e provisioni di detta Communità; rissecato ogni superfluo, in quanto alla sodezza delle leggi appartiene, in un sol volume gli raccoglino, e rendano il senso di essi più chiaro; in un modo però, che l'ordine di detti Statuti perciò risplenda di più lodevole forma, collocando quelli, che devono esser primi nel primo luogo; et gli secondi nel secondo. Commettendo anco; che essi Statuti con ogni diligenza visti, et approbati sijno presentati al Serenissimo Dominio Veneto; acciò col favore dell' Illlustriss. Sig. Gio Barbaro Prefetto meritissimo della medesima Riviera esso Sereniss. Dominio si degni confermargli, come si spera.

Dell'ordine da osservarsi per il Clarissimo Sig. Proveditor,

e Capitanio della Riviera.     Cap. I.


I
L Sig. Proveditor, e Capitanio della Riviera sia tenuto, et debba con buona fede, sinceramente, et senza fraude, con ogni suo poter conservar, diffendere et mantenere le Terre, i Castelli, i luoghi, e le Università; et ogni particolar persona; e tutti i beni di quelli, et di tutta la Communità predetta, et insieme i privilegi, le separationi, le ragioni, le honoranze, il mero, et misto imperio, et il distretto, et anco la giurisdittione di essa; e nelle cause criminali, et nelle altre à se commesse far, e rendere; e far, che sia resa ragion, e giustitia, à ciascheduna parte, senza alcuna eccettuatione di persone; e socendo la forma della sua commissione; et secondo i decreti del Sereniss. Duc. Dominio Veneto, et secondo i Statuti della Communità della Riviera; tanto fatti, quanto da farsi; et dove essi mancassero, far secondo la forma, e dispositione delle leggi communi: et di non spendere; nè far, nè permettere, che sia speso dell'havere di essa Communità; se non in utilità, et secondo la volontà di quella da esser dichiarita per il Conseglio di essa Comunnità; overo per gli Deput. ò che doveranno a ciò per il medesimo Conseglio esser deputati. Et di non ricevere, permettere, che veruno della sua famiglia riceva cosa alcuna da qualunque persona, Commune, Collegio, overo Università; fuori che quello se gli paga di suo salario nè parimente dimandare; nè permettere, che sia dato, nè concesso à se, overo à chi si voglia della sua famiglia direttamente, overo indirettamente alcun arbitrio generale, overo speciale in alcun caso: et se le fosse dato, in nessun modo usarlo, nè essercitarlo, nè permettere, che sii usato; et di non tolerare, che sii levato, ò rimosso, ò sospeso; overo in qual si voglia [p. 3 modifica]

modo mutato nè in perpetuo, nè a tempo alcun Statuto di detta Communità contenuto neli volumi delli Statuti di quella; se non secondo la forma delli Decreti del prefato Sereniss. Duc. Dominio Veneto; overo se tal mutatione non si facesse dalla medesima Communità. E di non tenere alcun Giudice, Cancelliero, Coaggiutore, Cavagliero, ò altro officiale, che fosse stato con alcun suo Precessorre da anni cinque in quà; et come nel Statuto della vacanza delli Curiali. Et generalmente di osservar, e far, che siino osservati tutti li Statuti, ordinamenti, e provisioni di detta Communità, mentre però non ripugnino alli decreti del Serenissimo Dominio. Et di far, che siino osservati etiandio per gli suoi officiali come di sopra.

Del Giuramento del Signor Podestà.    Cap. II.


G
Iuro Io N. Podestà alli Santi Evangeli di Dio; che in quelle cose, lequali s'aspettano all'officio mio; mantenerò, conservarò, protegerò, et diffenderò tutta la Communità della Rìuiera, et il distretto di quella; i castelli, i luoghi, le terre, et le università di essa con bona fede, fenza fraude, con animo sincero, et leale; et così le giurisdittioni, i privileggi, l'essentioni, le separationi, le immunità, le ragioni, gli honori, i Statuti, et tutte le altre cose in favore della medesima Communità: et amministrerò ragione à tutti gli Communi, Università; e particolari persone in quelle habitanti, e che verranno d'altre parti, secondo Dio; et secondo i decreti del Sereniss. Dominio Veneto; e secondo i Statuti, e le provisioni della Communità della Riviera senza alcuna eccettuatione di persone; et non accetterò alcun arbitrio generale, overo speciale; et se fosse dato, non lo usarò; et non accettarò cosa alcuna, nè permetterò sii accettata per alcuno della mia famiglia; eccettuato il salario, che mi si paga per la Magnifica Communità di Brescia.

Del Giuramento del Sig. Giudice delle Maleficij.    Cap. III.


G
iuro Io N. Giudice delli Maleficij, che sono, et sarò fedele del Sereniss. Duc. Dominio Veneto; et che mi governerò giustamente al buon statuto della Comunità, della Riviera; et per tutto il tempo del mio officio. Et che mentre durerà esso officio, lo essercitarò fedelmente fenza alcuna fraude; et così anco fedelmente riceverò; et farò, che siino scritte tutte, et quali si vogliano dinontie, accusationi, querele, overo inquisitioni; et non ne occulterò alcuna, nè la iscluderò, per sovvertir la Giustitia, nè per amore, nè per prezzo, nè per gratia: et procurerò, che siino osservati i Statuti, le provisioni, e le riformationi di questa Communità; et che le pene contenute nelli Statuti, et limitate nelle [p. 4 modifica]

condanne sijno poste come stanno, senza alcuna diminutione, over mutatione: et non riceverò per mia mercede, se non quel tanto, che è tassato, e limitato.

Del Giuramento del Sig. Vicario.    Cap. IV.


G
Iuro Io N. Vicario; che sono, et sarò fedele al Serenissimo Dominio Veneto; et che con buona fede, et senza fraude in quelle cose, che s'aspettano all'officio mio, renderò ragione, e giustitia à tutti i Communi, Collegij, Università; et à quali si vogliano particolari persone della Communità della Riviera, et à gli altri di qualunque luogo sijno, secondo i decreti del Sereniss. Dominio Veneto; et secondo gli Statuti della Communità della Riviera: et ove questi mancassero, farò secondo le leggi Communi; havendo sempre Dio avanti gli occhi, senza eccettuatione di persone, posposti l'amore, il timore, l'odio, le preghiere, il prezzo, ogn'altra humana gratia; et protegerò, e diffenderò le ragioni; le giurisdittioni, i privilegi, le immunità, le essentioni, gli honori, le separationi, et i Statuti della Communità della Riviera.

Dell' Elettione del Sindico, et suo Officio.    Cap. V.


S
Ij eletto un Sindico nel Conseglio della Communità della Rivierra per le quadre in questo modo. Ogni Quadra elegga il suo; et quello s'intenda eletto, il quale haverà scosso la maggior part, ò maggior numero di balle dalla stessa squadra: et così eletti per ogni quadra sijno scritti sopra tanti bollettini di ugual forma, et sijno imbossolati; et quindi al dovuto tempo à sorte ne sij estratto uno, il quale debba durar per tutto un'anno; et finito il tempo di questo, ne sij causato un'altro; et così soccessivamente, sin che il numero di tutti sarà adempito: l'officio delquale sij di congregar il Conseglio della Communità, qualunque volta farà bisogno per utilità di essa Communità. Et parimente con ogni suo potere di procurar, che gli Statuti, le provisioni, le riformationi, et le cose deliberate nel Conseglio sijno scritte solennemente, con ogni diligenza, et con ogni autentichezza, et così parimene di non permettere, che alcuno prohibito dalla forma delli Statuti eletto per Consegliere, ò ad altro officio della Communità; stij nel Conseglio; ne esserciti detto officio, ma procurar di provarlo; et far, che sij privato, e deposto; et che in suo luogo ne sij subrogato un'altro. Parimente habbia carico con vere, ò almeno colorate ragioni, di contradire à tutte le propositioni, di che sorte si sijno: acciò la verità maggiormente si conosca; et nondimeno non possa contradir nè parlar più di una volta in cadauna propositione. Et che in ogni Conseglio di Communità, nel quale si habbia à far qualche [p. 5 modifica]

liberatione; avanti che si distribuiscano le balle, egli sii tenuto dar il giuramento à tutti i Conseglieri, secondo la forma del giuramento da esser dato à quelli. In oltre sii obligato trovarsi sempre presente à tutte le riduttioni delli Deputati, et à tutti i conti della Communità, che per essi,ò per altri accaderanno farsi: E se verrà in cognitione di qualche errore, inganno, o fraude, o che alcuna cosa fosse posta in spesa contro la forma delli Statuti, è che non fosse stata determinata per il Conseglio: ò manco legitimamente deliberata; onero che concernesce il danno di essa Communità direttamente, ò indirettamente; esso sij tenuto far il tutto palese. Parimente procurerà con ogni diligenza, con tutte le entrate della Communità della Riviera, le condanne, gi incanti, la limitatione delli Banchi, e tutti gli altri emolumenti vadano in mano del Tesoriere; e di quelli esso Tesoriere sij fatto debitore, e ne renda buon conto; talmente che detta Communità non ne senta alcun danno, ò detrimento. Avvertirà etiandio, che nè angaria, nè altra taglia ordinaria, overo straordinaria sij posta indebitamente, overo sij duplicata; dalche essa Communita possa patir lesione: et inoltre; che osservi, et faccia osservar gli Statuti, le provisioni, et riformationi della Communità della Riviera, sotto pena di privatione dell'officio, et di lire cinquanta planet. Et giurerà di osservar le cose predette con buona fede, senza fraude, rimosso ogni amore, timore, odio, e qual si voglia altra humana gratia, et habbia faccoltà di poter sostituire in suo luogo un'altro della sua quadra, in caso di assenza, d'infermità; overo d'altra giusta causa,da esser però conosciuta per gli Deputati. Parimente, che non possa avvocare nelle cause in giorno di Mercordì, et di Sabbato nella mattina; se non con licenza delli Deputati, et sij tenuto far essequire per essi Deputati la loro oblgatione, dellaquale consta nel Statuto dell'officio delli Deputati sopra il mercato di Defenzano,in pena di lire 25. plan. da applicarsi la metà all accusatore, et l'altra alla Communità: Et di più, che sij tenuto nel Conseglio delli Deputati dar il giuramento come di sopra, à tutti gli officiali della Communita; et debba intervenire à tutte le publicationi delle sentenze Criminali in Arrengo; et anco à tutte le publicationi di qualunque datio, etalli incanti di quelli; et habitat continuamente nella terra, nellaquale habita il Sig. Capitanio.

Della Elettione de'Deputati.    Cap. VI.


P
arimente che sijno eletti sei Deput. delli Conseglieri di tutto il Conseglio della Communità in esso Conseglio, per le Quadre; cioè ogn'una elegga il suo almeno per giorni quindeci, avanti che escano quelli, che all' hota si truovano in officio, ilqual lor officio debba durare solamente per trè Mesi: et nissuno possa esser eletto per Deputato; se non per una sol [p. 6 modifica]
6 STATUTI CRIMINALI

ta, durando l'officio suo di Consegliere, et quelli eletti, ò da esser eletti sijno letterati: et avanti che si ammettano allo stesso officio sijno tenuti alla presenza del Sindico, Deputati, et Aggiunti legitimamente congregati, di leggere alcuna Scrittura, almeno di dieci linee, ò righe, di buon carattere, da esserle data in qualche libro delli ordinamenti, all'improviso, et da esser cavato a sorte da alcuno delli stessi Deputati, et Aggiunti tutti imbossolati, et dopo di mano propria trascrivere essa scrittura; et quella leggere alla presenza delli medesimi Sindico, Deputati, et Aggiunti; quale veduta per essi, et dati ad ogn'un di loro il Giuramento per il Sindico di ballottar ritamente, et rettamente; egli sij ballottato; et se scuoderà il maggior numero delle balle, s'intenda approbato; altrimenti non possa essercitar quel carico; ne più esser ammesso à tale isperienza, durante il tempo del suo officio di Consigliere, et il quale approbato una volta non sij tenuto più per l'avvenire far isperienza; quale isperienza però non sijno tenuti di fare, nè i Dottori, nè i Nodari di Collegio: dichiarando; che quelli, i quali sono tenuti di farla, non venendo à farla nel tempo deputato, possano dopò yenire, mà siano tenuti pagar del proprio la ridottione delli Aggiunti, et anco delli Deputati, con la medesima mercede: E se saranno negligenti di venire, come di sopra, sino al primo Conseglio sussequente; restino privi dell'officio di Consegliere: dichiarando parimente, che non sijno ammessi per Deputati i Conseglieri nuovi, i quali entrano; mà sijno eletti delli Vecchi; se però non acconsentissero i Conseglieri Vecchi, e Nuovi; e senza pregiudicio delle Quadre, e delli Communi di quelle, i quali hanno le loro transattioni, concordie, ordini, et sentenze, che decidono fra di loro. Et in oltre, che non possano eleggersi nella medesima banca de' Deputati Padre, e Figliuolo, fratello consanguineo; nè germani, nè cognati; mentre sono vive le loro mogli; nè Genero e Suocero: E similmente non possa esser ammesso alcun congiunto in parentela co'l Sindico sino al quarto grado, secondo le leggi Civili; nè alcuno, che esserciti mercantia di biave; nè per se, nè per interposta persona, overo di compagnia con altri; ò che partecipi in qual si voglia modo di alcun utile: et così anco chi havrà essercitato, ò participato per sei mesi avanti. Con questo, che finito l'officio, non possa ne anco essercitare; ò participare, come di sopra, per altri sei mesi continui dopo il fine di esso suo officio, sotto pena in tutte le cose dette di sopra di Lire vinti di piccioli; la metà da esser applicata alla Communità; e l'altra metà all'accusatore: Nè parimente sijno ammessi Nochieri, patroni di Barche, et partecipanti di barche, che conducono Biave; et che ne havranno condotto per un'anno avanti; et così anco quelli, che saranno stati condennati per contrabando di biave: sotto pena in tutto, come di sopra: Dichiarando, che quelli i quali saranno ammessi, debbano nell'ingresso del suo officio giurar nelle mani del Sig.


Capita-
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Capitanio con la presenza del Sindico; che non habbino essercitato, ne partecipato; et che non esserciteranno, nè participaranno, come di sopra: et gli contrafacienti, oltre la pena predetta, sijno anco puniti di pergiuro.


Del Giuramento delli Deputati. Cap. VII.

GIuro Io N. Deputato alli Santi Evangeli di Dio: che con buona fede; et senza fraude alcuna, sinceramente, e puramente essaminerò tutte et cadauna propositione; che mi sarà proposta, durante il mio officio; et procurerò di essaminar fedelmente; et di ben consultar con ogni cura, e diligenza; nè sopportarò, che alcuna fraude, over inganno, ò danno si faccia ad essa Communita, overo ad alcun'altra persona particolare; à Commune, Collegio; overo Università: et se potrò venir in cognitione di qualche fraude, inganno, ò danno, che possa occorrere alla Communità, Università; Collegio, ò Terra; io la palesarò: et venirò tutti i giorni à me deputati, et qualunque volta sarò ricercato per il Sig. Capitanio, overo Sindico della Communità; et haverò cura con ogni diligenza, e fede di tutti i negotij della Communità; se non sarò però impedito da infermità; overo da qualche giustissima causa; et farò, vederò; e discuterò con quanta maggior diligenza potrò, tutti i conti di essa Communità. et se vederò qualche errore; ò qualche cosa commessa con inganno; overo fraude nelle istesse ragioni; io gli paleserò, e per il mio potere non permetterò alcuna cosa venga posta in conto; la quale sij fatta, ò spesa contro la forma delli statuti della Communità, ò della volontà del Conseglio. Et se conoscerò alcuna cosa essere fatta in danno della Communità; io la manifestarò, et con somma fede, e diligenza essercitarò l'officio mio, secondo la forma delli Statuti in quelle cose, che mi saranno commesse.


Dell'Officio de Deputati. Cap. V I I I.

L'Officio delli Deputati sij il discutere, et studiosamente essaminare, et ponderare tutte le propositioni, tanto portate à loro, quanto da esser portate al Conseglio generale; acciò si possa discernere; se vi sij l'utilità, il commodo; ò l'incommodo della Communità; di Castello; over di Villa, overo di alcuna particolar persona: overo se si offende la giurisdittione della stessa Communità: se da quella propositione possa esser dannificata alcuna delle sopradette terre, over persone nell'haver, nell'honore; overo in qualche altra cosa, direttamente, overo indirettamente. Parimente veder i conti dell'istessa Comm(un)ità diligentissimamente; acciò non occorra qualche errore, ò fraude: et se le spese fatte nella Communità sijno fatte se-


A 4 condo
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8 STATUTI CRIMINALI

condo la forma delli Statuti, overo deliberationi del Conseglio. Et che debbano venir all'officio tutti i giorni di Mercordì, e di Sabbato, almeno quattro di loro; et qualunque volta anco saranno ricercati dal Signor Capitanio, overo dal Sindico della Communità; et ivi perseverar, sin che saranno spediti tutti gli negocij da trattarsi; overo sin che faranno licentiati dalla maggior parte, sotto pena di soldi trenta planet: salvo che nelle delegationi fatte da essi, et nelli saldi da farsi con gli Tesorieri, et con gli Essattori; tutti sei debbano intervenire, sotto la pena predetta, et di tutti i danni, spese, et interessi da occorrere alla Communità: et salvo nondimeno l'impedimento dell'infermità et di legittima assenza dalla Patria, da esser conosciuto per il primo Conseglio con i due terzi delle balle: I quali Deputati non habbino auttorità di spendere cosa alcuna delli denari della Communità; salvo che per il Palazzo, ogni banca possa spendere sino alla somma di Lire quindeci di planet per urgente necessità, e non più, senza terminatione del Conseglio Generale della Communità; in tanto sospendendo. Di più non possano in alcun modo far bollette ad alcuno delli Colleghe, di pigliar qualche cosa dalla Communità per qualunque causa. Et i Deputati delli primi mesi di qual si voglia anno siino tenuti far saldar i conti co'l massaro del Territorio Bresciano, et anco co'l massaro della Magnifica Città di Brescia; et far, che il debito sii posto sopra il libro del Tesoriero di quell'anno da esser per lui pagato; et tutte te le predette cose sotto il vincolo di giuramento, et sotto pena di perdere il salario loro; il quale sii posto sopra il libro del Tesoriero per il Cancelliere. Parimente non possano rivocar atti delli suoi precessori: possino però sospender quelli; sin che siino da esser portati al primo Conseglio con la prefenza delli stessi precessori, overo almeno avisati legitimamente. In oltre siino tenuti saldar i conti con gli Tesorieri straordinarij nel termine di doi mesi, scorso l'anno della sua Tesoreria; et con gli Essattori nel termine di mesi otto, finito il governo della sua Essattoria; et effettualmente far, che quelli siino posti sopra il libro del Tesoriere; sotto pena tanto alli Deputati, quanto al Cancelliero contrafacienti, come di sopra, di perdere il loro salario; et alla privation delli officij per trè anni: Et che i Deputati del trimestre Aprile, Maggio, et Giugno, siino tenuti, subito finito il mese di Maggio, di essequire; et far, che siino essequiti i Tesorieri della Taglia Ducale, che contra fanno alle cose disposte contro di loro nel statuto del Tesoriero ordinario; sotto la pena predetta. Et i Deputati non siino tenuti uscir di Consegli, ancor che si tratti del loro interesse; eccetto, se fossero debitori della Communità. Parimente


siino
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siino obligati far per se; et non per interposta persona, overo almeno per doi di essi, insieme co'l Sindico; le compre di tutte quelle cose, che accaderanno comperarsi per la Communità, et essi stabilir i pretij di quelle, come di sopra, et il simile far anco nelle condotte di opere, e di qualunque spesa; in pena di perder il salario; e di più, di pagar del proprio. Et nell'ultima sessione loro faccino una poliza di tutte le cose non spedite, da esser presentate per il loro Capo di banca alli soccessori nella prima sessione di quelli; sotto pena di Lire 3. plan. per cadauno: della quale subito siino posti debitori per il Rasonato.


Dell' Officio delli Deputati sopra il mercato di Desenzano. Cap. IX.

PArimente è determinato; che almeno quattro delli predetti Deputati siino tenuti cadaun giorno del mercato di Desenzano à quello trasferirsi; da esser eletti in questo modo: Che nell'ultima sessione delli Deputati vecchi siino estratte à sorte due quadre delli Deputati nuovi; i Deputati delle quali siino essenti di andar al sussequente mercato: et siino estratte similmente altre due quadre; i Deputati delle quali siino essenti il secondo mercato: et parimente siino estratte altre due quadre; i Deputati delle quali siino essenti il terzo mercato: et così servando l'ordine predetto per tutto il loro trimestre; in pena alli Deputati non andando, come di sopra, di L. 3. plan. per cadauno, et per qualunque volta; della quale siino posti debitori nel libro del Tesoriero per il Rasonato; in pena di perder il suo salario; salvo nondimeno legitimo impedimento da esser conosciuto nel primo Conseglio generale con gli doi terzi delle balle, il quale se non sarà dedotto, non possa poi più dedursi. Et i quali Deput. tutti si riduchino nel luogo ordinario; et non altrove, et dopò riferita à loro la quantità delle biave del mercato per il Soprastante; et esposto il vessillo, over bandirola nel luogo solito, faccino le bollette à suo piacimento à tutti quelli, che vorranno comperare; scrivendo le bollette co'l nome, e cognome de'compratori, et il Commune di quelli, con la qualità, ò quantità distese in parola, et per abaco; co'l nome del Deputato, che scrive. Con questo però; che nissun di loro faccia bollette, nè scriva nel libro della sua propria quadra. Et tutti finito il mercato in quel giorno sottoscrivano se stessi ne i libri delle bollette fatte, quelle prima sommate. Et tutte le cose predette in pena di perder il salario; et in oltre di perder altre tanto del suo: della qual pena il Cancelliero gli faccia metter debitori per il Rasonato sopra il libro del Tesoriero. Medesimamente siino tenuti far riveder per il publico giustatore le quarte, almeno di Desenzano, e di Salò ogni mese; in pena di dieci Lire di plan per cadauno; della quale siino portati debitori, come di sopra: et nel fine del suo trimestre siino obligati presentar in Cancellaria avanti al Sindico i


libri
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libri delle sue bollette, da esser veduto per il detto Sindico; et à conoscere, se haveranno osservato le cose da osservarsi: il che s faccia, avanti che se gli paghi il salario.


Del Cancelliere della Communità. Cap. X.

SI eleggano sei Cancellieri nel Conseglio generale della Communità à bussole, e ballotte, Nodari di Collegio, huomini di probata vita, et che sapiano ben scrivere: uno per cadauna quadra; le quali quadre tutte sijno imbossolate; et à sorte una sij estratta nel Conseglio nel mese di Novembre; et nel Conseglio seguente di Decembre i Conseglieri di quella quadra nominino uno, overo più; i quali sijno ballottati da tutto il Conseglio, e chi scuode la maggior parte delle balle, sij eletto. L'officio del quale durar debba per trè anni: ma scorsi i doi anni del suo officio di nuovo nel Conseglio di Novembre sijno imbossolate le altre quadre; et una sij cavata à sorte; et nel Conseglio di Decembre si nomini, si ballotti; et si elegga, come di sopra per altri trè anni, finito l'officio del primo. Et così dopò si faccia di tempo in tempo soccessivamente. I quali Cancellieri nel principio del suo officio sijno tenuti giurar nelle mani del Sig. Capitanio, et alla presenza del Sindico, di osservar tutte le cose infrascritte; et sijno tenuti dar idonea sicurtà di Ducati 500. con un idoneo laudo; i quali si oblighino principalmente, et in solido, dovendo detta sicurtà esser scritta nel libro delli ordinamenti, et ambidoi esser approbati nel Conseglio generale; Dichiarando, che essi Cancellieri sijno tenuti per un'anno; overo almeno per sei mesi avanti il principio del suo officio, ridursi in tutte le Congregationi delli Deputati, e del Conseglio generale senza alcun salario, per istruirsi in detto officio, et habitino continoamente nella terra, nella quale habita il Sig. Capitanio; in pena di L. 100. plan. dalla quale terra non possano partirsi senza licenza del Sindico, e delli Deputati, over della maggior parte di quelli: la qual licenza sij scritta su'l libro delli ordinamenti con la sottoscrittione del Sindico, et di uno delli Deputati: altrimenti sij nulla; et nondimeno cadano nella pena predetta, et sijno tenuti essercitar l'officio suo per se, et non per interposta persona: salvo per causa d'infermità, e di giusta assenza; havuta però licenza, come di sopra; la qual licenza non possa darsi per più di giorni quindeci; et se sij data, non vaglia; et cadano nella pena, come di sopra. Dichiarando in oltre, che il loro officio sij di scrivere fedelmente tutti gli atti, ordinamenti, et scritture della Communità, che per qual si voglia causa occorreranno scriversi; et tanto ordinarie, quanto straordinarie, nissuna isclusa: et non scrivano alcuni atti illegitimi: et che non sijno fatti per due delle trè parti dn quelli, che devono intervenire: nè permettino, che sijno portati: nè portino essi fuori di Cancellaria alcun libro, nè scrit-


ture,
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DELLA RIVIERA. 11

ture originali della Communità; nè dijno alcuna copia di quelle; nè permettano, che sijno vedute da alcun forastiero, overo terriero, dalli- quali possa detta Communità esser lesa, senza espressa licenza di detta Communità; over del Sindico con gli Deputati; et le predette cose in pena di privatione d'officio, e di perder il salario, et sijno tenuti dar copia autentica alla Communità di tutte le scritture, e ragioni; de' quali occorrerà à quella valersi in qual si voglia modo, senza alcuna mercede: et siino obligati anco esser presenti à tutti i conti di qual si voglia sorte della Communità; et procurar, che sijno fatti ogni trè mesi; et quante volte farà di bisogno; et far un libro delli ordinamenti, che doveranno esser fatti per la Communità, durante il loro officio. Et se mancaranno di qualche cosa spettante al loro officio; oltre le pene predette, siino tenuti à tutti gli danni, spese, et interessi alla Communità occorrenti: nè possino nel Conseglio parlar sopra alcuna propositione, nè altre cose, proponendo, allegando, overo disputando; ò in altro modo; se non leggendo, ò rispondendo, in quanto saranno ricercati, per dimostrar, ò informar di qualche cosa: et non possano, durante il loro officio, avvocare in qual si voglia causa avanti nissun Giudice; salvo che nelle cause proprie; i quali per il lor salario, oltre le mercedi qui à basso descritte, habbino lire disdotto plan. per carta, cera, et inchiostro: Et di più ogn'anno ducati settantadoi da L. 3. soldi doi plan. per cadauno ducato; nè cosa alcuna altra possano di più pretendere, overo conseguire per qualunque cosa, o causa in qual si voglia modo: Et finito il loro officio sijno tenuti essi, overo i loro heredi, in caso di morte, di fedelmente, et con giuramento consegnar al soccessore con la presenza del Sindico, e delli Deputati, tutte le scritture di qual si voglia sorte della Communità: et all'hora in tal caso sijno eletti doi Revisori con salario da esserle tassato: à veder, e riferire co'l loro giuramento nel primo Conseglio Generale; se si sijno diportati rettamente nel loro officio: con pena alli non rifferenti di lire cinquanta planet da esser applicata alla Communità.


Tassa delle mercedi per il Cancelliere.
PEr le Tasse, che si scommettono per gli Deputati con la relatione et estrattione di quelle.|||
L. s. 8 pic.
Per la copia di quelle.|||
L. s. 4
Per ogni atto delli Deputati frà le parti. |||
L. s. 4
Per la copia di quelli autentica.|||
L. s. 8
Per la copia d'ogni parte del Conseglio Generale autentica. |||
L. s. 20
Per ogni copia di Lettere Ducali in autentica forma. |||
L. s. 20
Per cadauna Lettera da scriversi ad istanza della parte. |||
L. s. 8
Per la Cancellatione d'ogni bando, relegatione, ò confermatione |||

si osservi-
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12 STATUTI CRIMINALI
Si osservi quello, che è tassato al Cancelliero Criminale. |||
L.
Per la copia di qual si voglia bando in tempo. |||
L. s. 40
Di tutti gli altri bandi à tempo perpetuo. |||
L. s. 80
Per la formation de' processi circa la Cittadinanza; et anco per l'officio della Sanità; s'osservi la tassa Criminale.|||
Per le cavalcate da farsi per il Cancelliero si osservi l'istesso, come nella tassa del Cancelliero Criminale. |||
Per cadauno privilegio d'esser ammesso alla Cittadinanza Scudi trè.|||
L. 21 s.
Per l'ammissione delli speciali per cadauno. |||
L. s. 3
Per ogni sorte di atto dell'officio della Sanità; et lettere da scriversi alli Communi per il detto officio, non si pigli cosa alcuna; se non per le copie da quelli, che le ricercano; per cadauna copia. |||
L. s. 4
Per la copia di quali si vogliono altre scritture, per ogni carta commune.|||
L. s. 4
Per l'auttentication di quelle.|||
L. s. 8
Per qualunque fede; over mandato di legnami, ò merci. |||
L. s. 4
Per la copia di sentenze Criminali; si osservi la tassa ordinaria del Cancelliero Criminale.|||
Per ogni copia di Tariffe; ò di calmedri.|||
L. s. 4
Per la copia d'altre scritture; estimi de' Communi; overo d'altre persone; si lassi la tassa ad arbitrio delli Deputati. |||
Per ogni altro atto non specificato.|||
L. s. 4

Et se sarà contrafatto in alcuna cosa delle predette in qualunque tempo alle tasse soprascritte; sijno tenuti il Sindico, e Deputati, che saranno, secondo i tempi, in pena di perder il loro salario; di procedere col mezzo della Giustitia contra i contrafacienti alla restitutione di tutte le cose indebitamente accettate, et ciò à nome, e spese della Magn. Communità; tanto quì, quanto in Venetia, anco nelli eccellentissimi Consegli, et sijno tenuti nel primo Conseglio manifestar le trasgressioni, quante volte ne saranno stati avisati.


Del Giuramento del Cancelliero Criminale. Cap. X I.

GIuro Io N. Cancelliero, che sono, e sarò fedelissimo del Serenissimo Ducal Dominio Veneto, et che tutto il tempo del mio officio fedelmente e senza frode esserciterò quello al buon stato di questa Riviera, et tutte, e ciascheduna dinontia, over attione, querela, ò inquisitioni con buona fede riceverò, scriverò; et farò, che siano scritte: et non nè celarò alcuna; nè la sottraerò per sovvertir la Giustitia, nè per amore,


nè per
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DELLA RIVIERA. 13

nè per prezzo, over per gratia: et non ne cancellerò alcuna dopò la condanna; mà lasciarò quelle tutte, et cadauna totalmente intiere; siche l'assolutione, over condanna di tutte, e di cadauna di esse si faccia mediante la Giustitia. Parimente osserverò le leggi dell'Eccellentissimo Senato 19 Settembre 1534. et anco la legge dell'Illustrissimo maggior Conseglio Veneto del di 29. Giugno 1577. et circa le raspe: et in tutte le cose, come in quella: et similmente tutte, et quali si vogliano altre scritture scriverò; et farò, che sijno scritte, e procurerò, che i statuti le provisioni, et le rifformationi di detta Communità sijno osservati; et le pene contenute nelli Statuti, et limitate nelle condanne, sijno poste come stanno senza alcuna diminutione, overo mutatione: e non celarò, nè diminuirò alcuna condanna; ma le conserverò intiere, et fedelmente le consegnerò in mano dell'antedetta Communità; et non riceverò per mercede mia di scritture, se non quello, che per gli statuti della predetta Communità è stato tassato, e limitato: nè ciò permetterò ad alcuno delli miei Coaggiutori, et ove essi statuti mancassero, riceverò, quanto sarà limitato per il General Conseglio di questa Riviera.


Delle scritture da darsi alla Communità per il Cancelliero Criminale. Cap. X I I.

HAbbiamo determinato: che il Cancelliero del Signor Capitanio sij tenuto, et obligato à descrivere in carta pergamena, in forma publica: et dar alla Communità ogni, et cadauna condanna, et assolutione, fatte per il Signor Capitanio in causa criminale, overo in qualunque altro modo, per causa di condanna: et per la predetta estrattione nè essa Communità, nè i condannati sijno obligati pagar cosa alcuna; nè dalla stessa, ò dalli stessi, over da alcuni di essi possa scuodersi cosa veruna; sotto la pena predetta: et similmente sij tenuto esso Cancelliero di scrivere, et annotare, et dar alla Communità tutte, e cadauna scrittura ad essa utile, over necessaria, per qualunque causa, senza alcun pagamento di mercede: ma essa Communità sij obligata dar ad esso Cancelliero à spese della Communità le carte pecore, ò pergamene, per descrivere dette condanne.


Del Giuramento del Coaggiutore della Cancellaria Criminale. Cap. X I I I.

CHe i Coaggiutori del Cancelliero Criminale giurino; et sijno tenuti di giurare in tutte le cose, come nel giuramento del detto Canceliero, al cap. II.


Del
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14 STATUTI CRIMINALI

Del Coaggiuttore originario in Cancellaria Criminale. Cap. X I V.

SIjno eletti sei Coaggiuttori originarij per la Cancellaria Criminale: uno per cadauna Quadra, da esser nominati per le stesse Quadre; mà da esser ballottati per il Conseglio Generale, i quali siino imbussolati, et uno di quelli sii estratto a sorte di tempo in tempo: et finita l'imbussolatione, sij fatta elettion nuova: si come si fà delli altri officij: mà che non siino Datiari: nè partecipi d'alcun Datio: l'officio de'quali durar debba per un reggimento solo del Signor Capitanio, et siino tenuti habitar continuamente nella terra dell'officio, et essercitar esso officio personalmente, et non per sostituto; eccettuata la causa d'infermità, ò d'altro legitimo impedimento da esser conosciuto dalli Deputati: in pena della privatione dell'officio immediatamente, et di Lire quattro cento de piccioli, et gli eletti in una imbussolatione non possano esser eletti nell'altra subito sossequente: et non possano tener in Cancellaria à scriver alcuno, che patisca contumacia; nè alcun, che non sii delli Nodari ammessi ad istromentare dal Collegio di essi Nodari: Et che non siino stati presentati alli Deputati, et approbati poi dal Conseglio Generale: quali però esso Coaggiuttore non ammetta à sottoscrivere scrittura alcuna, come Coaggiutori, over Vicecoaggiutori; nè ad essaminar testimoni; in pena di privation dell'officio immediatamente: in luogo del quale subito sii eletto un'altro Coaggiutore: et sotto pena in oltre di Lire sessanta de piccioli da esser divisa trà la Communità e l'accusatore: il quale, volendo, sii tenuto secreto. Et il qual Coaggiuttore fij tenuto prefentar alli Deputa ti le copie di tutte le forti di prodame alle pregioni in quel giorno, che fi faranno di volta in volta; in pena di L, 6 o. come di fopra; Et auifar gli fieffidi tempo in tempo, fotto legame di giuraméto,fe fodero fatte eftor fìoni di pagamenti indebiti per i Curiali Criminali contro, la forma delle leggi, & delli Statuti: della Communità; & dar allaCommunità feivza mercede la copia delle fcritture di qualuqueforte; delle quali efia haurà bifogno; & mantener la Cancellarla di carta, cera,& d’inchioftro del fuo proprio; perilche nondimeno debba hauere dalla Communità L. 90. planetper tutto quello, che per tal caufa poffa pretendere in ogni, &c qual fi voglia modo, oltre Ducati doi per cadauno mefe da L. 3. plance per Ducato, quali debba hauere dal Cancellerò del Signor Capitanio; éc fij anco tenuto, di fcriuer nel fine di qual fi voglia proceffo la rafia delle fpefe di quello, conia fua fottoferittione, fecondo gli ordini; e letafie della Communità, lotto la pena predetta; qual tafìa però in nifiun modo debba fcriuer, auanti, che il procedo fij ifpedito; in maniera, che il pagamento non fi facciale non dopo la fpeditione;nè però taffi cofa alcuna per gli- afiolti; & per la fua mercede di fcriuere batter debba conforme al fiatato delli pagamenti del Cancelliere* & Coaggiutore.; 6t fii temi iq fcac [p. 15 modifica]DELLA RIVIERA.!f tofcartar tutti i libri di quel Reggimento, e far il loro radice, & in ogni caufa di alcuna appellartene interpolila pecchi fi voglia da qualunque códanna; non dia lettere refponfiue di citacione per caufa della appellatione, fe non precedano le relation i in fcritto delle citationi fatte allindi co, & sili Deputati, in pena di L. 50* di piccioli, e di tutti i danni, foefe,& intere!!!*. ’ Delti pagamenti del Signor Giudice al z.JfyCaleficio,del Cancelliero, e Coadiutori alii malefici]. Cap» X V» Guarda nel fine del Volume. Che i Cancellieri, & altri officij debbano bauer fcoffo per il tempo del loro officio. Cap. XVI. I L Cancelliero,& il Contefiabile; e tutti,e cadauni dell! miniftrali,tanto del Signor Capitani©, quanto del Signor Podeftà della Riuierafijno tenuti,e debbano hauer fcoffo per tuttoil tempo del fuo Reggimene to,& fra doi meli, dopò fornito il fuo officio;ogni, & qual fi voglia quantità di denaro a fe, & a qualunque di loro douutoper occafion di mercedi del loro officioraltrimenti, fin ito detto tempo, non pollano domandar cofa alcuna per detto debito, ouer mercede, perle caufefopraferitte, onero per alcuna di effe," ne fij à quelli fatto ragione; mà s’intendano immediatamente i debitori di quelli, per dette caufe hauer pagato; e fijno, &s intendano in tutto affolti. Et non poflanoi detti Cancelliero, Caualliero, Contefiabile; nè altri officiali far credenza di alcuna mercede di fcritture;ouer per qualunque altra caufa procedente dalli detti officij, da foldi 4 di piccioli in giù: & fe la faranno,non le fij refo di quella, ne fatto ragione per alcun Giufdicente. Del Copifla. P Arimente è fiato determinato; che fiino eletti fei Copifte; vno per cadauna Quadra, per il Confeglio Generale,nel tempo delltelettione delli Coaggiutori Criminali: i quali Copifie fiino Nodari, almeno ad iftromentare; ancorché fodero minori danni 25. che però non fijno D.ati.ari; nè partecipi di Datij: i quali di vno in vno fijno, et s’intendino efiratti per cadaun Reggimento nel tempo deil’eftrattione del Coaggiutore originano della fua quadra.L’officiode! Squali fij copiar tutte te fcrit ture da offerii date perii Coaggiutore:ethabbino doi terzi dell’emolumento delle copie: et ilCoaggiutore non poffa far copiar per altri, che pcnlcopika; fottopena dellapriuationedeH’officio,et i quali copifie [p. 16 modifica]S T A T.g a i /v i V T I CRIMINALI fiino tenuti cuftodire i libri di Cancellarla Criminale, «far di,ttiquel. H fomentano, e Sciarlo al focceffore;;emofttar.l bbn i aquellr, che gl. ricercano fenzaalcuna mercede.Iqualihabb.no dalla Co _ P ’ latro di tutto il tempo del reggimento ’ P tenu ti P eiurac 111^ ira. * et nel principio dell ofiicio njno t & la deltecSned lariafnl fottoferiuerfi alti mandati,ouerc.tat.on.,onerai ì-re feri aure; fotto pena in cafo di contrafattione d. L. roo picc.olqla metà della quale fii dellaCommunità, e l’altra dell’accufatore; e gli elea in vna imboffolatione vachino; come è ftatoprouifto del Coaggiu o. Che cadauno Communi della Rjttìerahabbia il fuo Canfeglio fpecia.e, C af. X f 1 n.. Arimente è flato determinato; che ogni Commune della <^mmum’.iddi, nébam*. «*£>. «SII iaaffflSfc io flerfo Comnanne; ouero nella Rimerà; et‘ "” he ^ab venticinque; et che fijtvo oriundi dellafteffa foftenuto per anni bino habitat»in quella continoamente. et habb.no Mtomto per an ^ ^o. col detto Commune, ouero Communita,carichi, «j n^rfonali, computato il tempo delli fuoi antenati: et che li} P probati per il ConfegUo deWaCommunità. Et a} tram * n ^ l ™ n ■ lennere.efcrmere: enon fimo delbilcluii per giibtatu •r j i «- ieri che deuono ventre al detto Contegno dei a prouifioni dell! dettiCommnnififcrimnoper Nodaro autentico. r tri menti non vagliano per ragion alcuna. [p. 17 modifica]2 ìelli Stami delli Communi della Communità. Cap. XIX. P Arimente, checiafcheduno Commune, Terra, Luogo;ouer vniuerfìtà lottopofta alla Giurifdittione di detta Communità,* ilquale, ò la» quale habbia fatto, hauette,ò renette alcun ftatuto, ouer ordina mento che ripugnale atti Statuti della detta Communità,oueroalli Decreti del Serenifs. Ducal Dominio Veneto;tal Statuto ouer ordinaméto fiij nullo* edinittun valore; faluo però, che quello Statuto non faccia alcun prd giudicioalliStatutidelliCommuni di detta Communità in mettendo pena à quelli, che connettono alcuna cofa nelle Terre,ò Territorij di quelle fino alla Comma di lire dieci de’ piccioli,perchè le pene impofte in etto Commune fijno vguali;tantoad efsi, quanto alli Corallieri,e vicini:& che le altre prouifioni,e Statuti delli detti Communi; tanto fatte, quanto da far fi non repugnanti,come di Copra, habbino forza di Statuto, & fijno ofieruate. Che i Communi non faccino alcuna ordinatone ouer Conuen~ ti cola r Qap. XX. A Lcuna perCona, Commune, Collegio, ouer Vniuerlìtàdiqualunque fiato,& conditione fi fii, non ardifca, ò prefumma di far, ò di far fare alcuna ordinatione, ouer conuenticola perlaquale ad alcuna perdona della Comunità della Riuiera, oueroad altra perfona fi prohibifca foco> acqua, molini, rafiega; & altri edifici;; ouero fi 1 eui, òs’impedifca qual fi voglia altra commodità, ò vtilità; Cotto pena di Tire 300. de’piecioli,da applicarli la metà alla perCona querelante, l’altra alla Communi tà della R iuiera.e di riffar i danni v & gli interefsi della perCona;contro la quale Caràfiata fattalordinatione, oneroconuenticola,da etter liquidata per il giuramento del dannifica-to,premetta la tattadel Giudice:e s’intéda tal ordinatione, òeóuenticola etter fiata fattale cofiarà alcuna delle predette coCe etter fiata fatta, òcómefiTa per viad’vnCol teftimoniodegno_c!i fede, co’l giuramento del querelante: & in oltre non fii alcuna peiiona di qualunquefiato, o conditione fi voglia;ouero alcun Cartello, VniuerfitàV illa,ouer Borgo; che habbia ardire direttamente,ouero indirettamente far ordinatione,ouer altrimenti trattar per qual fi voglia altro modo, ouer Corto alcun pretefto, ò mendicato colorerie per potenza,© malitia, che le Terre di qualunque particolar perCona; di Villa, di Borgo,ovmuerfità non fijno lauorate. Ocheifinali, Borghi,ò Ville, non Inno habitate; ouero che il Molino non poffa macinare; ò che in altro modo non fi pofla cauar vtilità: etCe Carà contrafatto; il Cornimiue di quella Terra; e tanto inobili, quanto i vicini nelle Terre,e Borghi B’de’quali [p. 18 modifica]S T A T V T I CRIMINALI t.8 ’. Terre flrvili> tnolini >acque anoar <Ii de quali fitruouaranno le dette Terre:, n * ouer habitate; marnale, et non e ^ er permeilo ’ r C - ieV rP nfitì & forzati à pagar l’affitto di cinato, ouetvfufruttuato; fijrm^enmi) ^ pinili,Terre, Quelli Fimli,Terre,e Molmi 3 oaer acqu,■ d gj cr j 0 di buoni Kuommi: MoLubouer W [ J^tameiiw di quello, del qual fodero.B & detti danni predetti fba i ai gl te ft imonio degno di fede, & nili, ^ Terre, l Molini,&l® di voce, e di fama. E delle cofe. P ce ^ etc ^ _!Di aucUi,cbenon deuono e[ferrnrnffid Confeglio della Communita. Cap. xxi. 1 non fijtio ammefsi per Co 8 _ 0.i: afemDG. nè parimente Maf-, l^^ji^^^jnl’Hi^^e^l’anìaffàriajnèNodari attuali delliCommuni; ne cieDitori acna <- ■,1^. dtcmaru.i un.. w»^ rr li offici j della Commumca, ■‘^ a>efl - erdtar l’officio fuo; ne parimen te 1 cerca foco, mentre fono in a:; per imputation di delitto; anproclamati, e prefentati toueroca a^ ff uorl di prigione. Pancorche dopo lìjno ammefsi a -nerDatiari medefimisne parmente i Corrieri, ne. deb.tor per Datij.oerU Pittori, uè tecipanti de’ Datij; ne Beccar, ^farà flato Conteftabile,CaPoftieri v nè.®®defimatnen«’ M A ft [>{:; >Baro aro,PizzamanteU 0, ne uagliere di Giuft.tta, Barnge, fe. e ffercitato campana di quai figliuoli di efsi; ne quelli, che h bb daU ifuoi Commun i; fé no lunque fortejne anco. iConfe|her. lte«, oro e, cttjone. & he fi, no MMvt.v ««&»"“*• da farfi in generale. Cap. xx il. T) Arimene,che il. Co " fe 8 li ®|A ne f ^ ^ uocato il dìi 5 di M U v.òin giorno di Martedì; all’hoin Domenica, o nelle fette dell. f Et fi eccettua anco, che ra s’intenda conuocato per il giorno fegue. L d; Decem. del Mefed’Agolfos’intenda conuocatoneld. ^ r ari conue, bre il dì 18. & nel redo debba efter conuoca o, q niente [p. 19 modifica]della riviera: 19 niente perbene della Communita, per commandamento del Sig. Capitanio; ilquale lìitenuto ciò concedere, quando farà per i Deputati,e per il Sindico della Communità ricercato. Qual Confeglio conuocato fìi tenuto il Signor Capitali io d i trouamifì prefente, & affiftere, fin che fijno ifpedite quelle cofe, che in quello doueranno trattari!, e che doneranno efler effettuate: Et la propofitione da farfìjfaccia fi per gli Deputati; ouer per alcuno di effi; ouer per il Sindicojquando alcun Deputato nò voìefie farla; alla qual propofitione fatta per gli Deputati, ouero per alcuno di effi fii tenuto, & obligato il Sindico fiotto vincolo di giuramento, e dipriuatione d’officio di contradire apportando alcuna giufta, ouer colorata caufa per fanone della fua contradittione, & fimiìmente alla propofitione fatta per il Sindico fi] tenuto il Capo di Banca dell! Deputa ti; ouer alcuno di effi Deputati di contradire; acciò per via di difputatione maggiormente venga dilucidato quello, che farà fiato propello, & cosi la verità maggiormente fi manifefii. Qual propofitione,e contrae dittionefatta; poffa qualunque Confeglieroconfegliare; & allafcoperta debba parlare andando in Arenga per tre volte fola mente, & non parlar con braifa voce nell’orecchio d’alcun Confeglie.ro, nè pregar quello, che voglia metterla fua balla più in fati or d’vna parte, che deiraltra;fonto pena di L. io. planet; qual pena fijobligatodi pagar, prima che efca di confeglio jEt, fatta la difputatione, fii polla la parte à buffale, e balle: qual parte fii tenuto di far mettere il Signor Capitan io ad ogni requi fitione delli Deputati,ò di alcuno di effi,ouer del Sindico, come di fopra, & fe non la permetterà; ò non farà, che fij pofta, poffa effer Sindicato; fuffequentementeil Teforierofiraordìnariodifiribuifcale balle alliCon feglieri; & per il R a fonato fiino feoffe: & tutto quello, che farà terminato per la maggior parte del detto Confeglio, vaglia,& tenga; & come Sta turo fij offeruato: faluo però nelli cafi, ne’ quali per gli Statuti,ouero peparti confermate,altrimenti farà fiato prouifto. Et in oltre,che i.Confegiierideuanoandarà Confeglio,atlantiche fii incominciata la prima bai lottatione; in pena di lire z. de piccioli, & fijnoifclufi da quel confeglio. Et andando in tempo fiino tenuti di perfeuerare fino alla fine, in pena di lire 25.de’ piccioli;& mancando di venire al confeglio per tre volte continuate i Com munì di quelli pollano elegger altri in fuo luogo. «jDel Giuramento, & amtomà delli Corifeglieri della Communità della z iutièra, Cap. X X 111. P Arimente, che i Con fegl ieri della Communirà predetta giurino,■& fiino tenuti di giurare neìl’ingreffo del fuo officio con buona fede, & fenza fraude nelli corìfegli, ne’quali donerà deliberarli qualche cofa-; Lenza odio, fenza timore, amore; ò al cuna gratin di confegltar il bene B 2 ddi’iftef [p. 20 modifica]STATVTI CRIMINALI deU’iftcffa Communiti; ha " e ^° f ^^ D ì CaMlì fk Terre qua! fi fendere con ogni P ote «! ffa ^ 0 n 7 Xm 1 tàVràn(;c,ò piccìola,& b giurifvoglia parte della medefimaCommumta,g alcuna terra; ouer par diftione di quella: & che Hffeffa Commumta, ne»!«««“££, J w te dilei, ancorché minima V^Communtó nlpanmcnte infeudata-. tutto, nè in parte dalla medefiu C ^ efp P r effamente,ò tacitaEt di pm che non =°" f ^’ r f n direttamente,che effaCommunita.o alcuna mentejdirettamcn, ò altra fuapertinenzajnè in tutto,ne in Terra di quella, Cartello, Bo g:, „ OU ero lotto qual fi voglia al partefiialienata, donata,oueroin,. Baione, Canchero» Ltitolotrasfericain alcuniPrencpe,^^^Lq«altra Commumta, Gommane j Collegio, V i- tione e n a fifij; ancorché perfonadiqual fi voglia fiato, grado, o _ n ra i Dominio Venet.fotto di eminente dignità,* fe non nel Sensniffiperpewi «la felice ombra del quale bora fi tr ^ a, / enon permetteranno; che cterno.Medefimatnéteche con ogni P. prerogatiue,e fenifiunacofa dellagiurifdittione,pnuikggi,effe dim £ ttita? E c henoti parationi della fieffa Commumta fu, *• r f deli’hauere della Co-* {benderanno,nèpermetteranno; che venghifpeU^a 0 b^ muniti; fe non pendente «dita ■d«alcun* ligarann© effa Commumta «alcuna > n;ìr una perfona,Signore,ouer honoraza perfonalméte,onero realme ìia ft at0, digniti, ò conpotente huomo; ouer ynmerfita di fi uat ", 1 for2 i diffonderanno» ditioneella fifij: E parimente, che con i Statuti: le rifforprotegeranno;& man reneranno i priuil ^ frino-oflerua** Cationi, & prouifiouidi erta Communi»;* fi fiino, te da tutte le perfone di qualunque dignità, _ dell’hauere dei 6 t per offeruatione delle cote predette poffano p ^er ^ vo]on _ la Communitijfecondo il b ‘*° r f"°ffi b; t0 ne u e mani del Signor Capitani© uer Dio auanti ghocchi^e di met _ met teri la parte; nó perodio, della Commumta fopra diquello,diche per fiumana grada: in neper amore, neper prezzo; neper preghiera, o per numi s ^ [p. 21 modifica]DELIA RIVIERA. %t pena al detto Sin dico di Lire dieci pianetti per cadauna volta, che tralascierà di dar detto Giuramento,come di fopra; & le cofe fatte altrimenti non vagliano, ne habbino alcun vigore immediatamente. Dato poi il giuramento fii tenuto ogni Confegliero fecretamentedi metterla fua balla nella buifola;primahauendodimoftrata la mano con la detta ballai & dopò cauata la mano dalla buffala dimoftrata efla mano vuota;in pena di Lire cinque,de’piccioli. Non poffaperò; nè debba ballottar alcun Confegliero,che farà Procuratore, ouer Auuocato, ouer parente di affinità fino al quarto grado,fecondole leggi Ciudi inclufiuamente;nè anco il Suocero per il Genero; nè vincendeuolmente il Genero per il Suocero.* nè il cognato per il cognato, mentre viuonole mogli:mà fiiaoobligativfcirdel confeglio per quel tempo della ballottatione.

  • 2 tei non manifestar le ’Ballottatimi. Cap. XXX

C He niente s’intenda prefo in Confeglio generale della Communità, nè veruno s’intenda eletto ad alcuna cofa; fe non fi farà per lui fcoffo l’intiero numero delle balle,fecondo i Statuti, e leprouifioni della Comunità; in pena al Cancelliere,chefcriuelfe altrimenti,oueroaltrimenti publicafle, di L. 25 planet: & nondimeno ogni fcrittura, &ogni cofa pubi icata in contrario non vaglia, ne tenga: et le ballottationi fiino vedute^ tenute fecretedal Sig.Capitanio,Sindico,Capodi Banca,&Cani celliero,nè fijno manifeftare; nè con parole, nè con cenno, nè in alcunaltro modo direttamente, ò indirettamente; fin che non fijno compiute leballotrationi dinegotio innegotio, in pena à cadauno contrafaciente di L. 50 planet: e l’iiteffa soflerui nelle altre ballottationidellinegotii della Communità. Del Biballottar le Ballottationi pari. Cap. XXFI. P Erchefpeffa accade nelle propofitioni, e nelle elettioni delle perfone; tanto circa gli officij ordinarii, quanto circa le altre elettioni nel Confeglio generale della Communità, & nelle quadre di quella; che rimangono pari nelle ballottationi, fij determinato, che fe nel proponer parti femplici;e{fe baloctate nò ri rnarrànoprefe; portano riballottarfi per tré volte in tutto il medefimoConfeglio, &non più: & nelle elettioni di qual fi voglia forte da farfi per il detto Confeglio; fe balottatefitrouaràno pari, p affando la metà, fii replicata la ballott 3 tione come di fopra, fino alle tré volte; &in quel cafo, feniffunorimanerà eletto, fi diuengaà nuouo fcrutin 10. Et fe nelle quadre occorrerà le balle erter pari,pacando la metà di quelle, fii riportato da deciderli al Confeglio Generale; & chi fcuoderà maggior numero di balle, s’intenda eletto; mentre habbia B | parta:© [p. 22 modifica]STATVTI CRIMINALI

    • Um „ à d A detto Contesilo: e fe anco nell’ifteffo Coniglio te

baderanno pan, zaffandola metà, come di fopra, furiballottato fino à tré volte, e non più; ma fi pigli nuouo (ctutinio. Della Mutarne delli Confegliéri. (apif. XX VltE Sfendo il Confeelio della Communità della Rimerà di %6 Confeglieri 1 fei per cadauna quadra; chei Confederidi anno > nann °’ f q; ri» & te p,, ìn0 r i no u 3 t^ U meta di efsi; m modo no man dati, e nel ^Xno danno àqnefto effetto, che fempre reftino P- ò > «hre’dXuouT, lì come fin’hora è fiato offe™» fe che non poirano eccèder fanno; nè etfW Confermati per gl.Commum -, ma ogni ConTegliero vachi per vn* anno intiero. Detti Jggùnri, e Conferita!ori. Cap. XXP UtQ! Ijno eletti fei Aggiunti, 8t Conferiiatori *Jgn j*<^ad’ra S L e pgi della Commumtà, per le quadre j talmente cne o i elegga il fuopetjgli ^ ^d^G^qnano,di Montagna, e tré nondimeno de* qualijcioe delle quadre m ’g ’ d f ele g g ono d, Campagna, fijno eletti del mele di Dee‘ edi falcegli Deputati? e gli altri tre delle quadr ^ eleggono gli Deputati, nefe, del mefe di Giugno; quando de?Confeglio Speciale & dureranno per vii’ anno continuo; i quali fi) Dottori d legge, dell, fuoi Communi; & che fijno letterati: faluo <thè D^or. d,gg > & i Nodari di Collegio pofsino effer eletti;» n ^ h ’; il* feglio Speciale delli tuoi Communi. Nilfuno pero p. fultari negotq e confeeliando per la confettiamone de priuilegg ’ b Dner ner^adaunavolta, àchi non fi congrega, 6c non perfeuera, dauno, & babbinoauttonta, perla maggior parte di.loro v v confutiate pero die parti auant, per lo [p. 23 modifica]della riviera: %i congregaranno almeno al numero di quattro, nel Confegìio Generale, eSpeciale,infiemecongli Deputati. E quelli che non fi congregaranno* cadano nella pena di foldi 20. planet, per cadauno; falua Lgitima fcufa da eìfer conofciuta per i doi terzi delli Deputati nella prima fefJ fion di quelli, & non più; & nientedimeno venendo fijno fatti creditori, enelpnncipiodel loro officio fijno tenuti di giurare nelle mani del Sig. 1 Capitanio di bene,erettamente confegliar, per la conferuatione de- priuileggi,Statuti,e leggi della Communità;& come nel Statuto del Giuramento delli Confeglìeri, & vachino per vn’anno da elfo Officio. Del 1afmuto. Cap. XXIX. P Arimente fijno eletti fei R afonati, vno per quadra, da effer nominato da quella; 6 c ballottato dal Confegìio Generale; i quali fiino Nodari, almeno ad inftromentare, huominida bene, e periti nel tener conto; &che fapiano ben fcriuere;& fiino tenuti truouarfi prefentiallecongre ghe delli Deputati, nelli giorni di Mercordì, & di Sabbato; e tutte quelle volte, chefaranno ricercati dal Sindico, ouero dalli Deputati. Et tenghino didimamente tutti i conti delle fpefe, & entrate della Communita di giorno in giorno; riportando ciafcheduna partita nel libro Maeftro, conlefuevochette; auanti che dalli Sindici Generali fiino veduti, e fottofcritti; da efier cauate fempre dalli libri delle bollette; & delli ordinamenti, e prouifion i fcritte per il Cancelliero: non mettendo alcuno per creditore, ouer debitoreantecipatamente; ma folo nel tempo maturo,& delli dati fenza bolletta non notando pagamento fatto ad alcuno,fe pri ma non confti della riceuuta di etto pagamento; & così in quanto alcuno fi faccia creditore per danari dati ad altra perfona;fcriuendo le partite di quello, che haiierà datò; & di quello, à chi farà fiato dato: Et fcriuendo an cora le partit e del credito di chi fi voglia, mettendo all’incontro in credito à quello tutti i pagamenti à lui fatti, & così alli oratori, alliNuntij, dando credito dellafomma intiera dellefpefe fatte per quelli;le polizedelle quali prima fi fermino nelli libri particolarmente à ciò deputati. Et fi fottofcriuano dalli Deputati, che faranno di tempo in tem po; non mettendo però alcun creditore della Communità; fe non nel libro Maeftro; Et fiino tenuti ditrè mefi in tre mefihauer compiutamente ridotto nel detto libro Maeftro qual fi voglia quantità di fpefe, e di altre ragioni di dato, e di riceuuto;di debito, e di credito;acciò i conti predetti poffino effer vidi da tutti: & fiino obligatiinfieme con gliDeputatiha uer faldato in fined’ogn’anno; & hauer ridotte le partite delliTeforieri; & delli debitori fopra il libro Maefiro; notando al loro incontro, à qual esattore fiino fiati dati da fcuodere;& hauer ridotto nell’ifìeflb libro tutte le partite delli Salariati, che fi deferiuono nel fogliazzo,dando in quella 4 lo ere [p. 24 modifica]ATVTI criminali ffiKSS&g* fssìg&gSttJ&SSl te mettendo in hbroMaeftro tutu. meEte ndo alPincontr® tà, tanto dalli Effettori, qua d. da fcuodere) chiamando le caril Teforiero, al le carte del libro Maeflro. E parimente tedelfògliazzo^enel f S r. p0 (( e f s i confegnati à quelli per gl mettendo iCommuni de. ffi no tenuti interuenit atli conti da Effettori,& per i Tefonen. Par ^ Q dd fuo officio,* anco dopo farli con gli Teforieri, & f d c F on dettiTeforieri. Ne facciali fuoofficio durante il termmedi laliQ ^ er qual fi vo ghabolno creditore in libro Maeftro. oucr Lirefe [ in S u non fimo fotteletta,onero in altro I? 0 f°’^u i 0 p e putati,onero dalla maggior parte fcrittenel libro delie boi ette dal ^ P f aranno (ottofentte almeno

  • £5*“’tener vn libro feparatojfopra dd quaìghinovn

conto teparaco ■ “ nni debitori di attuti, «ì Effettori: & ogn’annocaumotut imente jn libro maeftro;& del capitate ai tempo debito: J^g^Ete tutti gli debitori; i qual* dal libro maeftro nel fogltazzochltm ali chiamando ri numero fouoaffegnatidafeuoderfi£ Rafonato fuffequente delle carte de libtomaeftro - ft “ dituEt i quelli,te partite deUiquafaccia nuoua partua mlibro maea _ g er q gUte f s kfei;in pena di lire U non faranno fiate intiera me P co f e predette,oltred riffaci10. pian et per cadauna tralgtei.smn fimo tenuti ghRafoaattnel mento di tuttii danni, P e ^>,. oliero ìfuoihetedi in cafodi morte» fine de! fuo officio fedelmenteefsi, ©eroi efentaat i della Gora fotto vincolo di S,7e S & fib di vedrette, & d. bollette, munirà tutte,e ciafcbedune ter mure, &no» mercede: & & altri libri appartenentilall ^^ ‘net per Ducato, daeffer habbinodifalario Ducati 50, dal:ire p. P che ditte meli m pagariogni nè mefilaquarta^awe; m Gonfeglio Generale, tré meli •• Et fi facciafedeper n c he habbkio ridotte le partite m quàdo fi leggono le boUette £ofe> Acquali fono tenuUbro maeftro;& che habbino C of e fimo tenuti di attédeàin veriti del fuo offieio,Et tutte le predette coi-njnoK [p. 25 modifica]DELLA RIVIERA. M te,& di offerirne,(otto pena per ogni ommifsione,di perdita del falario, & di Lire io pianeti & di rifacimento di tutti i danni,fpefe,& interefa fi, de quali fijno polli debitori per il Cancelliero, Et i quali Rafanati fij^ no tenuti, come Coaggiutori,di coaggiouar al Cancelliere in tutte le cofeneceffarie. Cotto la pena predetta. E nel Confeglio Generale di fcuoder le balle dalli Confeglieri, & quello officio del Rafonato duri per tre Anni,- Et fi eleggano fecondo laelettione del Cancelliere della Commuti iti; & eletti fiino riballottati di anno in anno nel Confeglio vecchio, e nuouo;& aulti Tingreffo dell’officio fi efferckino in quello per fei meli. ‘Delle delegationi nel Confeglio Generale. [ap. XXX. P Arimente, fe accader! litigar perla Communita della Riuiera, con alcune quadre, Communi;ouer con altri d’altroPaefe,oueroterrieri,* il Confeglio generale poffa eleggere quel numero di perfone, che à feparerà, ifclufa fempre la quadra, con la quale foffela controuerfia, anco dallaballottatione; & quando s’haueffero ad eleggere fei, in quel cafo ogni quadra elegga il fiso; & il fedo fi elegga per fcrutinio in detto Confeglio, da effer ballottato per effo Confeglio generale, ifclufa fempre la quadra litigante. Parimente fehaueffe lite con alcun Commune particolare di detta Riuìera;& pareffeà detto generai Confeglio di elegger fei à trattar, e difender detta lite; all’hora fi elegga vn per quadra,&per le quadre indetto Confeglio, ifcludendo fempre il Commune litigante.- &tal ordine s’offerui anco nelle delegationi, che fi faranno alli Deputati, & alli Aggiunti ordinari!, ifcludendo, come difopra. Et fe occorrerà litigar con alcun ftraniero, ouer con altri;& fard delegationi; fiino eletti fei, vno per quadra, & per le quadre nel Confeglio predetto. Et il limile fi offerui in tutte le altre caufe da trattarli per gli Deputati, che fempre fìi ifclufo il Deputato della quadra,© del Coir*mune| dell’intereffe de’quali fi trattari contro la Communiti. Dell’ekttione detti zAmbafclatori Cap t XXXI. S ljno eletti Ambafciatori; vno, ò più, ad arbitrio del Confeglio generale della Commimiti della Riuiera; & per effo Confeglio i buffale, e balle; oueroper quelli, che hanno auttoriti dal medefimo,con Salario da effer coftituito dal detto Confeglio, quali fijno delli Oriundi della Riuiera, ouerodelli approbati per auanti per Lift effo Confeglio, & non altriméti,nè in altro modo;E fe altramente; l’elettionenon vagliai nè alcun (alano fi paghi; I quali 9 durante il tempo della loro ambafcicria 9 non polsino, nè debbano partfrfi dal luogo,nel quale faranno Ambafciatori jfcnaa efpreffa licenza del Confeglio generale, onero delli delegata da quello [p. 26 modifica]S t A T V T I CRIMINALI te Quello 1 & richiamati fi pattino d’indi, almeno in ter mine di tré giorni; nlrrimèntinon poffano confeguir alcun (alano dopo efsi tre giorni: Ne fi?n r mnfet cane!in alt r i n e got ì j, ouercaufe; tanto proprie, quanto d’altri; }> non hauèranno efpreifa licenza dal detto Confeglio, onero da quelli, Ihe hanno dald autferità; forco pena di perder il falario; e che non pofr

  • ommpfci il detto officio, fino à quattro anni; & fatto altrimenti,

fido e e vaglia* £ fe faranno Dottori, fiino tenuti di coitiSeIntogaTuanti il Serenifs. Dominio, & à tutti gli Magiftrati,& ofSrihalta nrefenza delliquali occorrerà andareperinegotij del aComnei),alla P^. r ^ itoreper ca dauno,per tutto il tempo della fua arnbàfcieria^fa’pena efi perder fi falario da effer applicato la metà all’hflrlrp él’altra metà alla Commuoità; Et ne! ritorno giurar in mano^eUi < Deputat t i%h* e fifno andati togati,& che habbino tenuto vn fernitore comedi fopra.Et quelli,che faranno eletti Ambafciatori.non pofuitore.comemiopr h ad a cadauno; eccettuati quelli d" 0 7 o n e piùannir&fah,oaltr?legitima caufa delli altri da efTer conofc Jtacon gli doiterzidelleballe del Confeglio generale: Et dopo il nUGowmqn^tà,chee^iha^erannocM^o giuramento^&con^pena^i ro, il Coaggiutore nella Cancellarla Criminale di effa. & altrimenti to non vaglia; nè le fij dato alcun falario, come di fopra. Della efientione delli Jmbafciatori. Cap. XXX IL C f-Te rutrele caufe ciuili pendenti, prima chefijno eletti gli Araba^friatorf auanti fi Signor Capitanici, e Giudici cimi, & compromiirarfi fi 1 nó, &s’intendano immediatamente fofpefe; & fimdmente tutti! termini probatorij, ò reprobatoti]; & generalmente qual fi voghi termine à far qualche cofa sdegnato dalla legge, dal Statuto, onero da d“rd’Safdawri;“u^ il S’°™o, eifo Ambafcia r ore fi parte, & nelquale farà ritornato con gli doi di fedenti: Et le cofe predette habbino luogo; ancorché il [p. 27 modifica]DELLA R I VI/ E R A? ij nunciaffe, che non corra il tempo alli detti Ambafciatori per tutta l’ab- 1 fenzaloro, come di fopra. Et durante il tempo dell’abfenza di elio Ambafciatore, àniffun modo pofiaefier moieftato per alcun debito, tanto publico, quanto priuato. Dell Officio della Sanità. £ap. XX XI IL S Tij’noeletti ognianno del mefe diDecembre nel Confeglio generala fei Deputati alla Sanità di tuttala Riuiera,fenzafalario,vno pe.rquadra,di quelli, che habiranonella Terra habitata dal Signor Capitani® da efTerballottati per le quadre, f quali nominati non portano erter cancellati dal Scrutinio, nè eletti rinunciare; fe non per giufta caufa da ef«fer conofciuta per il Confegliogenerale; Torto pena di Ducati 50 da efferapplicati alla Communità.iquali habbinoonnimoda libertà di fartut te quelle prouirtoniin tal materia, che ad efsi pareranno più opportune,, e più profitteuoli; e di Tpender pertal caufa qualunquequantita’ di denaro della Communità: quattro de’ quali ridotti, chiamati però gli altri legiumamente, portano far qualunque debberatione,* purché tré di quelli concorrano invnamedefima opinione: mà nel far le fpefe fimo quattro, che concorrino, ridotti quanti fi vogliano: & habbìno ancora auttorità di proceder criminalmente infiemecol Signor Capitanio controtutti gli trafgreffori,&innobedienti in materia di Sanità; control quali fiino formati iprocefsi perii Prefìdentedi elfo officio da e (Ter ferie ti per il Cancelliere della Communirà,con gli pagamene» da erter fatti per i Rei al detto officio, come fi fi de Hi altri nell’officio criminale del Signor Capitan io, & in tutte le fpeditioni, & condanne; tutto quello, che farà deliberato à buflole, e balle per la maggior parte,fi j eflequito, & edema to: Etlefencenze fiino pubi icate nell’Arengo per il medefimo Cancelliere, con rinteruento del Prefidente dell’officio, infiemecol Sign.Capitanio; ilqual Prefidente fii cauato di mefe in mefe dell 1 ftefsi Deputati; & efsi Deputati vachino per vn’anno: Et nondimenoogni Có mune fij tenuto fari Tuoi Deputati: i quali portano far quali fi vogliano prouifioni nelli Tuoi Communi per tal caufa; purché non fiino contrarie alle prouifiotii fatte,e da farfi per quefto generai officio. Et i medefimi Communi, & i Deputati di quelli fiino obligatiad vbidire in tutte le cofe all’of ficio generale predetco, fottolepene da erter ìmpofte nelli detti Deputati generali, alliquali fimo in tutte lecofefottopofti. Del Collegio delle Biade. Cap. XXXI V. C l ino eletti fei Proueditori delle Biade ogn’anno nelConfeglio geneOrale del mefe di Decembre fenza falario,vno per ogni quadra, delti habitanti [p. 28 modifica]l8 STATVTI CRIMINALI (ubicanti nella Terra habitaca dal Signor Capitanila effet to lotta» Serie Quadre; i quali non faccino, nè habbino fatto «n«cant.a d i biade per vn’anno auanti; nè di tal mercanta habbino con P tionejnè habbino, ò habbino hauuto intereneinquena per qud te p k così debbano giurare dopò la loro elettione; & iquali ridotti,almeno al numero de quattro.infieme co’l Signor Capitanio, & Sindicoi &qua al numero ae quit ordinari) della Communiti; pofsino fare qual tro almeno dell. Deputati orm f fe della c<; mmu „iti; eccetfi voglia prou.fione ^/"^"ori i Venetia; & purché non eccedano nellifaSa*ij^a*Talfa limitata nelli Statuti, & ordini della Communiti;* talmente che le deliberationi diefsinon vaglianojne tenganocene» pre f e con qlidoi terzi delle balle: & faluo i che non posano ^ g"re alcun fopraftante al mercatori Defenzano fenza l’auttor.ta del Confeglio generale; & vachino per vn’anno. Che la Commutiti pofjaprouedere circa l’eflrattione di Biade. Cap. XXXV. T) Arimente,chelaCotnmtmità della Rimerà poffa, Y lanecefsiti,onero occorrenza de’ tempi ‘ er di ouer di non eftrahere; onero d. condnrreda luogo ajuosn non condurrete Biade, lequali Biade fi na f c i Ut es & ordinar,& ouero che in quella fodero fiate codotte, o■ fofT e ftrattiondi Biade, difporte per vtilitd di effa Comunità intorno a che e (f a cóSunk^ouer^ Che per condur Biade in liniera, rnnfii impojio alcun Vano. L r Capti. XXX VI. A Leuar ogni occafione; per la quale potette occorrere penuria;» mancamento di biade; (labilmente (ìj terminato, che alcuna perfona. Gommane.Collegio,ouer Vninerfiti di qua“ el * Lado ò conditione nonhabbiaardire.o prefuma nella Communita dei fa Riu’ieraS ro in aknn. terra, ò parte di etti, patto, c» porto di. ne tere nè di fcuodereulcun Datio, oner tranfitodi patto,dipionte <>di ter ra, ouertranfitando biade,òlegumi di qual fi vog lì o (jj a. quàntici grande, poca, ò minima; nè (tatuar alcuna cola, oudeetteb [p. 29 modifica]DELLA COMMVNITA, de manco liberamente pofsino condurli in effaRiuierafenza alcun impedimentoreale,ouerperfonale; fottopena al contrafaciente di Lire 50. di piccioli per cadauna foma di biada; per la quale foffe fiata Rotta alcuna cofa per Datio, ouer tranfito, come di fopra,laqual pena debba etter diuifa fra la Communità,&l’Accufatore; e tutto quello, che fotte terminato in contrario,non vagliai immediatamente fij di niffun vaiolane potta contro il prefente Statuto fard remifsione,dono; ouer grada. 2 ìel non douerfi comprar ’Biade per rivendere* Capo XXXV li» N On ardifca alcuno,di che conditione fi fij,di comperare fui mercato di Salò alcuna quantità di biada códottain etta Terra,per riuen derla; fottopena di Ducati dieci per cadaunafoma, e per cadauna volta; e della perdita di effa biada: Et fimilmente non ardifca alcuno nella Terra di Defenzano di comperar biade per riuenderle in detta Terra di Defenzano;fotto la pena predetta da efTer diuifa fra la Communità,e l’ac cufatorer& ciò fenza licenza della Communiti antedetta» Del modo dì mìfurar la ‘Biada. Cap. XXXV1 11* P Arimente, che ogni mifuratore ouer vendente biada con mi fura, debba m ifurar conia quarta, e con la canna, che fi ino giufte, Se boi late; Se che la quarta habbia il ferro dritto nel mezzo; fottopena di Lire 25. di piccioli; e di riffarii danno in doppio perle biade vendute con detta quarta àquelli, a’ quali faranno fiate vendute dette biade; Sé quando il mifuratore mifura, habbi la canna giufta;& con vna manofo» lamente meni effa canna fopra la quarta, radendo vna volta fola detta quarta, & tenendo la medefima quarta pian a, e diritta: Se che non fij forbita con la mano, dopò che hauerà {pianatola biada;focto la pena predetta per cadaunaquirta, Se per cadauna volta; Se Taecufatore habbia, la meri della pena, Se! altra la Communita. Delli Sindici generali. Cap. XXX IX* C HE nel Confeglio Generale del mete di Dicembre, quando fi eleggonogli altri Offìcii,fi eleggano à buttole, e balle per ferutinio dedotto huominida bene, intelligenti; Se prattici de’conti, e delle prouifioni deliaCommunita; cioè tre per qualunque quadra. Et fe alcuni nell’anno della fua efirattione fi congiungeranno in parentela di affinità, ò di confanguinirà fino al quarto grado, fecondo la difpofition ciuile, col Te foriero, ouer conl’Efattore, òcol Rafonato diquelPanno; fijno ripofti ^ Se altri fimo efiratti in luogo di efsi; de’ quali tutti fiim efiratti [p. 30 modifica]I [Il ctATVTI c r i m i ^ ^ M * no^eftratti ttè^pt*^?°(-’tjno > pa*^si^So cfìfergli dato auann c f«? lpl "o P er ^ lucrali• e diligentemente veder fiino ftace fatte, ^“mend StatuwdelRarònaJ:&fottofcriuerfi non f riu^holk e maaTco alU faldi dclU Teforien nel fogliazzo, certifolo alle bollect, credette con sii proprii occhi, e non rimetficandofi di tutte le co P delli col whe; Et fiinotenuti diriueder tendofi alla relatio 11 ’ ttor ifaldati dell’anno dell’officio di quelli,inconanC< do le* rafpe con gli fogHaz^ldelli Effettori ordinari); 6z veder fe peHi «andole ra pecon t,. b fi. ft ti dati tutti 1 debitori per gl» tri deftinati ad efsi Efatton gemeratr, I^“l^XdonÙri tempi faranno riportati:& ritrottate alcune cofe non co 1 nfi nofsino, e debbano balio farne mentione nella loro fottofentalcuno,& fenza indicare fino d L. io.planet, fenza., tr £ fi; nc) d’vn parere net rimedio d’alcuna appellatone, pur ut j intromettere, & piaSindicato. Ma da L. io. planet m su,, ) e jf e intromifsioniatcitar almeno al fecondo Confeglio generai^ f p! ac itando fìjno trimenti nonfijno fatti creditor»del Imo P ròprima gli W tenuti 1 Deputati introdurgli nelC g >, ^ fottoferiuerfi tereffati; e fijno tenuti cfs. Sin.d.ci d. n»* £romefiei Bianco alti alli conti, 6c alle boUe " e l^f F Xt 0 ri auantiilpnmoConfegt.oproffogliazzi del Tefonero. & aedi 1ì aCa ommif’ione delle cofe predette fimo }" P & ai P priuat1on dell’officiojm luogo de’ quali fijno di perdere il iaiario, oc uipi -.. habbmo per loto fatano eletti altri ne! pnmofeguent C g, • communità.-St in oltre altrimenti. Delt’Muocato, e Procuratore della Comminiti. Cap. X L+ C Ijno eletti Tei Annotati della Comm«n.tadDottor. f & S Procuratori caufidici, unaperqm*£*(£ J «g’fino in anno v««madre; i quali poi fijno «mboffolaa, & fijno canati t [p. 31 modifica]DELLA RIVIERA. n Atiuocato, & vn Procuratore, fi come fi fa dell! altri officij; i quali fijno obligati, & debbano diffendere tutte lecaufe,& ragioni della Communita; & anco i poueri prigionieri,fenza alcuna mercede; ma habbino per falario delli denari della Communità;PAuuocato L. 30. & il Procuratore L, 2,0. planet. Del Te foriero ordinario» fap. XLL S Ijno eletti fei Teforieri foprait fcuoderla taglia Ducale nelConfe* glio della Communiti, per le quadre; talmente, che ogni quadra elegga per i fuoi Confeglieri il fuo: ^ chi ha più balle, refti eletto: ilquale debba fcuodere lataglia corrente l’anno del fuo officio, con ogni diligenza, con buona fede, fenza fraude dell’ifteffa Commumtà, ouer Terra, Cartello, ò Villa,ò Vniuerfita;ouero di particolarperfona,fenza alcuna indebita efiattione; & fenon pagara’ di tempo in tempo i denari per lui fcofsi; ouero negherà qualche rifcuodimento; effendone ricercato dal Signor Capitatilo, ò Deputati della Communiti; che di tutta quella quantica,che fara trouatohauerrifcofio, & haueri negato;oueronom hauerà pagato; cada per ogni volta nella pena di vinticinque percento, da efier applicata la quarta parte al Serenifsimo Dominio; l’altra ai SignorCapitanio;l’altra alla Communiti; & l’altra all’accufatore; & non effendouiaccufatorefìi diuifa in tré parti. Et fe per tutto fanno del fuo officio; & per tutto il mefe di Maggio dell’anno profsimo feguen te,non hauera pagato erta Taglia integralmente, &prefentato i bollettini del pagamento fatti dal Signor Capitando alli Deputati, cada nella predetta pena; & reftipriuato perpetuamente del Confeglio della Com munita; & di officio, & di beneficio, & di Ambafcieria; & d ogni preminenza, ò dignità di elfa; & di ciò non le porta effer fatta gratia,dono, òremifsion alcuna, fottopena, à chi mettefle la parte in contrario, di Ducati cento, da effe-r d.iuifi,come di fopra. Del pagamento delle fpefedella Communità. Cap. X LIU C He il pagamento di tutte le fpefe della Communiti fi faccia per ilTeforieroftraordinariodierta;enon per altra perfona; & prima hauutala bolletta dalli Deputati: falui gli falariati defcritti per il Rafonato fopra il fuo libro;& il Sindico; fi come nel Statuto del Teforiero ftraordinario:& fatto pagamento in altro modo non fii bonificato. Del Te foriero Straordinario • Cap. X LI IL P Arimentefijno eletti fei Teforieri ftraordinarij per le quadre;&in quel modo in tutto,comenel precedente capitolo dell’elettione dei Teforiero [p. 32 modifica]j 2 STATVTX CRIMINALI Teforiero" ordinario, i quali fijno tenuti di rifcuotere tutte le taglie, & crediti, che fon.no da effer fcofsià loro confegnati dal Confeglio generale, ouer Deputati, ò altri, che habbino auttorità; & parimente pagar à tutti i creditori della Communiti dati à quelli da efler pagati, fin che faranno denari dellaCommunità nellefue mani; pagando in denari, 6£ non in altra cofa, Torto pena di L.io pian et per cadauna volta,che contrafaranno- & anco fijno tenuti prefentarfi ogni Mercorch, ogni Sabba* to,& ogni di di Confeglio della Communio al Sindico,& Deputati; & anco qualunque volta faranno da efsi ricercati. Per gii altri giorni poi, in quanto non habitino in Salò; mantenghino m detta Terra perfona, cherapprefenti efsiTeforieri per poter pagar 1 denari, che occorrefle pagarfi; & debbano esercitar l’officio per fe, &non per fofiicuto; & fiino tenuti per gli debiti delii Communi far le effecutioni, pignorando i Confoli nelli beni mobili folamente di efsi Communi, auanti che faccino ritener alcuno del Popolo: et fijno tenuti di rifcuotere tintigli creditiafe affegnati in termine divn’anno continuoprofsimo, doponnito l’anno del fuo officio; et di prefentar il libro della fu a Teforeria nella Cancell. della Comunità; della qual prefentatione fij fatta nota: & hnito effo anno,nó poffa il Teforiero più rifcuotere cofa alcuna,et s intecia fodisfattojtnà però ferifcuoderà,ò no rifcuoderà, fu tenuto faldar 1 coti della fuaTeforeria co’l Sindico,& Deputati; & ciò nel fi continui profsimi,dopò finito l’anno del fuo officio; & di pagarle lara debitore di qualche cofa; in pena di perder il (alano; il qualfal^io retti nellaOommuniti; & inoltre di pagarvinticinqueper cento, & dei a priuatione di tutti gli offici;, e beneficij dellaCommumta in P e. P ^ &fii tenuto effo Teforiero pagar i debiti di detta Commumta a li Malfari della Città diBrefcia, & del fuo Territorio fenza alcunaipeta; òc quella conferuar indenne, 6 c illefa da loro; fij tenutoanaar a tutti 1 luoghi della Rimerà, ad ogni requifitione delii Deputati, peroccahone d elìdo officio fenza alcun falario, eccettuate le fpefe per la tua bocca, q del cauallo: ne poffa riceuere pagamento alcuno per 1 bollettini delle riceputcdei fcoffo dalli Communi; nè da altre perfette: Et qualunque volta fi farà alcun ordinamento, per gli Deputati di far fpefe per la Comunità, fij tenuto di sborfar il denaro al Sindico fenza bolletta, per far effefpefe; iqualidenari peròfijnod lui dopò per bolletta bonificati; ma effo Teforiero non paghi giamai ad altra perfona fenza bolletta: altrimenti in mffun modo gli fijno bonificati. Et pigliando in pagamento beni delii debitorifubito faccia intimar alli Communi i poffefsi & leto.te in tenuta; altrimenti,come di fopra,non fij à lui fatto bonificamento; & non pofia trattener cofa alcuna à perfona, che fia creditrice; ne pareggiar parimente di cofa veruna da chi è creditore, fottopena di Lire Dieci planet, qualunque volta farà contrafatto. Et in qual fi v °gb* Cou-j [p. 33 modifica]seglio getierale douerà distribuir le balle alli Conseglieri, & nel principio del suo officio giurar l'osseruanza di tutte le cose predette, come nel Statuto. Che tutti quelli, i quali hanno officio,debbano giurare.

Dell’Essattore delle condanne. Cap. X L I V.

P Arimente sijno eletti sei Essattori delle condanne per le Quadre nel medesimo modo, come nel precedente Statuto del Tesoriero ordinario,! quali habbino à rifcuotere tutte le condanne Criminali; & pagar al domito tempo ilfuo falario al Signor Giudice dell! Malleficij, & alli Miniflrali falariati defcritti nel libro di elfo Effettore, & non ad altre perfone,fenon al Teforiero ftraordinario,con l’ordinamento del Sindico, & Deputati.* & pagando in altro modo, non le fia bonificato: Sij parimente tenuto far tutte le effecutioni, & ifcuffioni reali, & perfonaliiti termine de’ meli quattro continui,dal dì della confegnatione delli debitori tanto contro efsidebitori, quanto contro le ficurtà di quelli; pigliando i fiabili co’I quarto manco; in timando Cubito alli Communi ipofseffi* oue fitrouano efsi beni; ausandone anco la Communita: & di ciò, ne fij fatta nota per il Cancelliero, & i Communi fijno per ìlRafonato polli debitori, 6 c fe gli Eflattori mancheranno dalle cofe predette, ò da alcuna di effe;, non le fijno bonificati i pofsefsi; ma paghino del loro proprio. Et cafo, che foflero impediti con qualche mandato,ouero in altro modo; fimo efsi tenuti prefentargli impedimenti alli Deputati, in termine di giorni otto; altrimenti non pollano di quelli preualerfi,ma paghino, come difopra, del loro proprio; &per rifcuoderenon polfano valerli d’altro libro, che delconfegnato per la Communita: nè pigliar cofa alcuna per le riceuute de’ pagaméti:& quello in pena di L. 50. pian, da applicarli la metà alla Comrnunità, & l’altra an’accufatore:& per la loro mercede di fcuodere habbino dalla Comrnunità delli denari fcofsi dalli Rei, auanti che efcano di prigione, vn foldo per cadaunaìira: & delli fcofsi fuori delle prigioni,& delli poflefsi piglino foldidoi;& fijno tenuti faldar, 6 c pagar tutto quello, che faranno trouati debitori, & prefentar, &lafciar aiCancelliero della Communita il libro della fuaEflattoria in termine di meli otto finito il gouerno del fuo officio in pena di vinticinque percento, oltre la perdita della fua mercede, eia priuation perpetua del Confeglio della Comrnunità; & dituttigliofficij, & benefici] di quella: laqual pena pecuniaria fij applicata per la quarta parte al Seremfsimo Dominio, l’altra al Sig. Capitanio,l’altra alla Communiti j e l’altra all’accufatore; e non eflendoui accufacore 3 fi diuida in tré parti «C Del [p. 34 modifica]S 4 STATVTI CRIMINALI 2 lei Sopraftante del mercato di Deferivano, C a P • c’lino eletti fei Sopraftanti al mercato di Defenzano, nel> Confeplio S generale della Communità, vno per Quadra, da effer ballottati da dette Quadre- & poi imboffolati,& eftratti di vno in vno, come fi la deiu altri cfficii • i quali sprillanti, né altri della loro famiglia, non facciano mercantiadi Biade,nèpane da vendere; nè delle cofe predette parSno in quali; voglia modo con altre perfone: nè fi effercit.no per nochierijnè^artecipinodi barche; nè con patron di barche; m pena di neriurio & di Lire 100. planet,daefferdiuife fra la Communità, et l’accufatorè: & habitmocontinoamente nella Terra di Defenzano,nè da quella fi partano fenza licenza del Sindico, et dell.Deputati, da effer fcritta dal Cancelliere della Communirajm pena di Lire: 50.. pian»» ner cadauna volta, che partiranno; da efler diuifa, come di (opra, & fercitinol’officio fuo perfonalméte. Il qual officio (il diligentemente,& in ceni tempo di attendere,& di offeruar la quantità delle biade cheti giorno in CT iorno faranno condotte nella Terra dì Defenzano, & i inu “ iSùeolarmente, che dopò non fiino d’mdi eftratte, nè in grande, ^nSXuunt.tà;eccLoche ne. giornochmert^o co nfcMj lette dell! Deputati: & di tener in cuflodia preffo di fe tutti 1 m della Communità nella cafa di Defenzano, ^^"“""SmeflefC fegnati; & così anco,1 bollo, & iU-bro te; uou r«wu«v -— . libri di dette bollette; ne permettendo, h v0 dia che dalli Deputati: nè riceuere pagamento, ouer dono m q ^ modo direttamente; ouero indirettavmente da alcuna perdona, p q ffej Sonraftatiti • & non altri lenza commifsione delli Deputati, J nuti dTr cenere e bohette da detti nochien delle biade caricate, & numerar ifacchldi quelli; & far le contralettere: & rirrouando m gg.or quantità della deferittà nelle bollette, ciò dinont ‘ ar. alb1 ep & di ’ più all’officio Criminale,e far, che fu fpedito per contr;ab:a, P fijno tenuti ogni dì di mercato, auanti che fi facciano le bon«“-“’ ^ gliatda nota di tutte le biade, r ^ tro “ e rsu”°g°P a ‘pjl portar quella fuhito alli Deputati; & parimente, finito elio m gliar lanota di quelle, che faranno reifiate ^nonvéno delli Deputati pigliar la nota del prezzo, col quale dute) & I [p. 35 modifica]DELL A RIVIERA: s$ duce, & poi fcrìuere due lettere, vna cioè al Signor Capitani©, e l’altra aìli Deputati, che contenganola quantità delle biade, che faranno ftate fopra il mercato • & la quantità, che farà reftata; & il prezzo,col quale faranno ftate vendute effe biade di qual fi voglia forte, di tutte fcriuendo tré prezzi; cioè, il maggioreil mediocre, & l’infimo; & così anco la quantità dellebiade comperate per cadauna quadra, & finalmente in tutte le cofe fìjno tenuti di obedire alli Deputati, & effequire tutti gli ordini, e còmifsionidiquelli, tanto fopra il mercato, quanto fopra tutto il Territorio di Defenzano, fetiza alcun premio: & per offeruatione di tutte le cofe predette fijno tenuti di giurar nelle mani del Signor Capitanio, con la prefenza del Sindico, prima che vadino ad effercttar il loco officiose non offeruando efsi Sopraftanti tutte le cofe predette, ouer contrafacendo à quelle, ò in alcun modo commettendo inganno, ouer fraude nel fuoofficioffottogiacciano alla pena di periurio; & alla perdita del fuo falario; & in oltre à pena pecuniaria,e di bando, & ad altre pene,più, e manco, ad arbitrio del Signor Capitanio,confiderata la qualità dell’ommifsione, trafgrefsione, & commifsione; &in quanto al loro falario egli fij di Lire dodici planet, percadaun mefe, da eflerlepagate di fei mefi in fei meli antccipatamente. Del Sopraflatite delle "Biadein Salò. Cap. X LV 1. S Ijno eletti fei Sopraftanti delie biade in Salò, come fi fà del Sopraffarne di Defenzano, con falario di Lire tré planet per ogni mefe; ì quali habitino iui continuamente, & fijno tenuti far le bollette à tutti quelli, che vogliono condur biade fuori della detta Terra di Salò, fenza alcuna mercede, ouer dono; in penadi Lire vinticinque planet, per cadauna volta; & della priuatione di tutti gli officij, per anni cinque, da applicarli la metà alla Communità, & l’altra metà all’Accufatore; 6c poffano esercitar il loro officio perSoftituto, mentre però detto Softirato fij della medefima fuaQuadra; &che fii approuato con gli doi terzi delle balle dal Confeglio generale della Communità. Dell’Elettione, & Officio del tjfyta favolo» Cap. X LV! 1. -T^ Stato deliberato, & ordinato; che fij eletto, & fatto vn Maffarolo C nella Communità della Riuiera; ilquale fapia competentemente leggere, e fcriuere; & in ogni elettione di quello, fijnoelettivno per cadauna quadra, & per effe quadre;& eletti fijno ferirti fopra bollettini fei;i quali bollettini dopò fijno imboffolati, e quaffati; & à forte dibatti; & il primo che farà cauato, duri per vn’anno; & così di anno in anno foccefsiuaméce fi faccia l’eftrattiane fino al compimento del numero.; C 2 & com~ [p. 36 modifica]sT (iTVTI CRIMINALI. & compiuta detta elettk)nè,^n<^p^menteelettiakrtfei>^j^enutoefìssz^vxès^&^sssn di olferuar gli ‘"^ f ““f4^g> rar P ne lle mani del Sindico, e Deputaci di pia nel prmc pio d ^,, S f uo officio vachi per annicinque. d ‘ CteoeniMaffarolo fi] tenm° dar idonea ficurti di conferuar» peg>a>, gassassi sa.w»»-* ’” fi *»*•*• ihtromifsionario,ò laudo; maeffettualm ^ fe i detti pe£t che non poffa procedere ad alcun jontodp g, coa. gni non faranno ftati prima nelle Mcxo del ^W?^p ol |incan t a^ tinoi, dopo la prefentatione dtefsi, & f uo no^iella Tromba in tre gli; & ciò publicamente premeffo & così deliberar giorni giuridici,•&non fenza manda ricuperarli: & fii tenuquelli contermine di giorni quindici jj tor j infieme con le fpefe. to immediate, ciòfatto** fodisfare alli " r h ff^^ru d credito, fii obliEt fe faranno incantati di più di quello,:: nt ^ rm i ne di giorni quinsssfiKStóssr, t4r • L - niSSt «sfa Le Vedi frutte perla metàdefgiufto prezzo*. Voglio per il fettimomancodelgiuftoprezzo. ri vino &ofauelli, per il terzo manco del. giufto prezzo. II Vino, K oiauem, p ilquarto manco del giufto prezzo. Et gli Incantatori detti pegni,(tino tenuti, lafciar quelli, in alcuna cala,, ^®y?*®^,| aBbSSSSS&!ES£&B5^lM2SB^ & datti Deputati dèli a. Commutile*,, fecondo fora, bifogno dl m ‘ [p. 37 modifica]DELLA COMMVNITA. *7 tempo. Et fe accaderà farli pegni in Carri,in Tine,in Vezze,& limili cofe difficili da portarli airofficio, in tal calo pofiano incantarli nelli Communi, oueefsi pegni faranno fiati fatti; con licenza però deli! Deputati; & prima datane notitia al debitore; dcuendo precedere anco Tefiimo; qualeftimo faccino far iConfoli;feruati nel refto gli ordini cótenuti nel prelente Statuto. Et fatta ladeliberationefij trafmelTo l’incanto mede-* fimo al officio del Mafiarolo da efier defcritto fopra il libro di quello. Et fe accadere, che i pegni in cantati,fatti tré incanti, non fiino leua* ti da alcuna perfona;all’hora,debbano incantarli di nuouo,&pofiano effer deliberati per quel prezzo,che potrà ritrouarfi,hauutane però prima licenza dalli Deputati della Communità; &non in altro modo;dell& qual licenza fij data notitia per il creditore al debitore,&iponfti per relatione,auanti chefijno incantati, & deliberati; altrimenti l’incanto fij di nifiun valore. Parimente, che nè il detto Mafiarolo; nè alcun Minifirale pofia incanì tar, nè far incantar à fuo nome pegno perlai confegnato fotte pena di Lire 15 de’piccioli. Et chetutti i Miniftrali, tanto del Signor Capitanio, quanto d’altri lufdicenti, fi ino tenuti di confegnar tutti gli pegni, che faranno nell’officio del Mafiarolo; & tanto per il capitale,quanto per la via, in termine di tré giorni dopò fatto il pegno; in pena di Lire 25. de’ piccioli per cadauno^ per cadauna volta; Ardi rifar in doppio del fuo i pegnihauutL Parimente, che alcuna perfona non pofia incantare, nè far incantar alcun pegno fenza licenza del detto Mafiarolo. Parimente, che il detto Mafiarolo, fij tenuto difodisfar alli Minifirali per la loro mercede in tempo digiorniotco continui,dopò chefaranno fiaticonfegnatiper loroi pegni. Parimente, che il detto Mdfiarolohabbia, & ottenga delli denari canati dalli pegni incantati perfuo falario dinari quattro planetdi cadaunalira di planet del prezzo di qual fi voglia pegno incantato, fino alla fortuna di Lire 1 o planet, 6 c non oltre. Et non pofiahauer cofaalcuna, oltre quello, che è vero debito;ari“ corche i pegni fofiero per più del debito incantati: & Umilmente fe fof» fero incantati per minor fomma di quello, che fiail vero debito;egli non pofia hauer cola alcuna; fe non per detta fomma, per laquale 1 detti pegni: fofiero itati in cantati, & liberati;fotto pena di refìituire il riceuuto in doppio, 6 l della perpetua priuatione ddi’officio del Mafiarolo. Etfe i pegni non faranno incantati;habbia per ìaconfegnatione,da«nan tré per cadami pegno da foldi 50. in giù, & da detta fomma in sù, fij che quantità fi voglia, habbia dinari fei planet: &feincanterà, non habbia alcun pagamento perlaconfegnapone, ò prefentatione predetC % ta 3 ma [p. 38 modifica]5 S S T A T V T I CRIMINALI ta • ma {blamente quello, che è (lato limitato per l’incanto, ^ parimente, che il detto Maflarolo delli pegni, incanti, &venditioni de’ beni immobili, fino alla fommadi Lire 25.planet, riabbia dinari quattro planet per cadauna lira del pretio di qual fi voglia pegno bde incantato;& dalle L ire a 5.insù, fino à Lire 5 o.planet,habbia dinari tre planet per cadauna Lira. f,, Et da Lire 50. fino à Lire 100. planet, Labbia dinari doi planet da Lire 100. in sù, fij la fomma quanta fi voglia, habbia foldi 1 i.planet. Parimente, che i Confoli delli Communi della Communità di Rimerà fiinotenuti’di confegnar all’officio del Maflarolo per fe, ouer per altri i pegni per i Mmiftrali à loro confegnatficomenel Statuto m Ciudi. Per quali perfone posano far fi i pegnijfe non faranno fofpefi di volontà delli creditori. t,, n. „.,., Parimente, che il detto Mattatolo fii tenuto,# debba ftar m Salo; in. modo, & manieratale, che in tutti 1 giorni giuridici, dalla mattina lino alla fera, fi polla hauere ad esercitar l’officio,fotte pena di Ioidi quaranta de’ piccioli, per cadaun giorno,che hauerà mancato; & della priuationedell’officio.. c. ’j-i Parimente,che il detto Maflarolo in tépo di giorni 30.finito 1 anno del fuo officio,debba hatter refo còro di eìTo fuoofficioal maflarolo lofi eque te; & alli Deputati della Communità, in pena di Lire dieci de piccioli, per cadaun giorno, che farà fiato negligente; & fe fi.^ouera hauer a cuna quantità di denari nelle mani, chesafpettio alli creditori, o debitori; cada m pena del doppio, da efler applicata alli mcdefimicreditori, ò debitori: & fimilmente fiino tenuti il Sindico, & Deputati tar, che da lui fii faldato in detto termine, in pena di perdere il loro [alano. Et il Miniftrale, che incanterà i pegni dicommifsione del Mallarolo, poffarkeuere,& hauet per Tua mercede d;incantar per cadaun pegno incantato, & deliberato, vn foldo de piccioli, da etferli dato dal Maflarolo delli denari del pegno incantato. Del Cauallierodi Communità. [ap. XIVIII» S lino eletti fei Cauallieri dalla Communità, nel Confeglio di quella il mefe di Decembre, vno per quadra, buono, # fedele; da efler nomi nati per Scrutinio da effaquadra, & poi ballottati da tutto il Confeglio; jquali tutti fiino imboflblati; & poi eftratti di anno in anno» vno P er volta, come fi fà delli altri offici): il carico de’ quali fii di foprafiar a tar ofieruariStatuti,leprouifioni,#lerifformatiom di erta Communità, fopra l’ofleruanza delli giorni fefiiui, 6 c fopra le vettouaglie, peli,miiure, & quali fi vogliano cole vendibili, & altre i fe impone per efsi Statuti, prouifìoni, &riformationi promulgate, ouero da promulgarli, e t [p. 39 modifica]DELLA RIVIERA. anco Copra le firade, & le immondezze delle vie, tanto nella Terra di Sa lò, quanto in tutte le altre terre,e luoghi della Riuiera;alle quali fiino te nuti trasferirli almeno ogni mele vna volta. Portano ancora numerar I Sacchi delle Biade nelle barche al mercato di Defenzano,& querelar i nochieri, che caricano erte barche (opra del neruo, òfegno limitato; Et fiilapena à chi impedifce,di Lire vinticinque de’ piccioli,da efler appli cara mezza airaccufatore,et mezza alla Communita, & ’delle dinontie, éc accufe fii creduto ad efsi co’l lorogiuraméto,& convn foltertimonio degno di fede;& i Confoli di qualunque Terra ricercati da detti Ouallieri fiino tenuti andar con queni à far le cerche, in pena di Lire vinticinque de 1 piccioli •• & fatta la cerca del pane mancheuole nel pelo, ò in altre qualità, fiino tenuti prefentar quello alSindico,e Deputati nella Terra di Salò da efler diftribuito per efsi fra gli poueri del Commune diSalò; & fatta la cerca in altri Communi della Rimerà, fiino tenuti prefentario alli Confoli da efler «diftribuito per efsi fra i poueri delli medefimi Communi: faluo però, che fe faranno cerca nella Terra di Defenzano,quando nel giorno di mercato faranno iui prefenci i Deputati della Commuti ita; fiino tenuti prefentar quello alli flefsi Deputati, da efler difpenfato per efsi fra gli poueri del medefimo Commune: & falua in tutti i predetti cafi la terza parte di detto pane, la quale s’afpetci,& fii data ad efsiCauallieri,iquali non polsino in qual fi voglia modo efler impediti nelfeflercitarl’officio Tuo dalCaualliero del Signor Capitanio. Nonpofsino però efsi Cauallieri inftituire accufationi, ouero dinuntie, partati che fiino giorni quindeci, dal dì della cerca fatta; altrimenti non vagliano; & dopò le accufe,^ier dinontie inftituite fiino tenuti in termine di dieci giorni far citar legitimamente gli acculati, ouer dinontiati à diffonderli; in pena di Lire dieci,de’ piccioli, & efsi prouar erte accufe, ouer dinontie,come di Copra, in termine di giorni 30. dal giorno, chefurono date; in pena comedi fopra. Et di più; che non portano far patto veruno con alcun Commune, ouer Terra; nè con alcuna perfona di confeguir; ouer di riceuere qualche cofa diretramente, nè indirettamente per quello, che appartiene all’officio loro; in pena di priuatione di elfo officio,& di Lire cento,de’ piccioli. Et fiino tenuti in oltre per laofferuation dellecofe predette di giurar nel principio del fuo officio nelle mani del Sindico, & Deputati; alla qual pena anco di Lire cento, de’piccioli fottogiaccia qual fi voglia Cornune, &particolar perfona; il quali, ò laquale darà qualche cofa al detto Caualliero,come di fopra direttamente,ouero indirettamente, tributando con quello. Et finalmente fiinotenuti efsi Cauallieri effercitaril loro officio perfona!méte,&n 5 perfoftiruto,in qual fivoglia modo; fotto pena di priuationdeiroffìcio; quali cofe tutte predette fiino obligli ancora diofTemare il Caualliero, & il Vice Caualliero del Signor Capitanio. £ 4 f Del [p. 40 modifica]40 STATVTI CRIMINALI Del giuramento del Cctucdlierc del Signor Capitanio. Cap. XL 1 X. G iuro Io N. Cau albero,che con buona fede, efenza fraude,durante il mio officio in quella Communita della Riuiera,fedelmente,& diligentemente procurerò, che i StarutidellaCommunità predetta,& le prouifioni, & gli ordinamenti tanto fopra le cofe Vittnali, quanto le altre, fiino ofieruati, & adempiuti; & tutti quelli, cheritrouerò innobedienti, e contrafacientid detti Statati,ordini,& prouifioni, gli tnanifeflarò, e gli dinontierò al Signor Capitanio, & Proueditore, & al Signor Giudice delli Malefici), et al Cancelliere,et veramente,e fedelmentefarò le cerche, eie dinontie, quali potrò, e donerò fecondo i Statuti, la Giuftieia, et le prouifioni antedette jet quelle notifkherò;nè le ftefie» ouer alcuna di quelle occulterò, ò farò, che fiino occultate jet di più no riceuerò cofa alcuna, per la quale la ragione, eia Giuftitiavenifle ad ef^ fer defraudata, et nel mio officio procederò giuftamente, et fedelmend te, nè piglierò per mia mercede, fe non quello, che e tafiato peri Statuti, e prouifioni di dettaCommunità; et oue quelli nontaffano, piglierò folo quello, che farà tafiato per gli Signori Deputati della Communita della Riuiera predetta,et obedirò ad efsi Deputati foprail mercatodi Defenzanoin quelle cofe, che da efsi mi faranno cominelle, 2 Jel giuramento del Conteflabìle del Sig. c Podeftà. Qap* X. G Im-o Io N. Conte/labile; che con buon a fede, & fenza fraude efier^ citerò l’officio mio in quelle cofe, che à quello appartengonoje non farò alcuna efiecutione, fii di che forte fi uoglia, reale, e>uero perfonale^ fe prima iononhabbia licenza di farla in fcrittojnè piglierò per fala* rio, e mercede mia; nè permetterò,che da alcun Miniftrale fii pigliato^ fe non quello, che è tafiato, e limitato per i Statuti della Com munita del la Riuiera j & per le prouifioni fatte, ò da farfi dalla medefima Communità, & oue manca fiero efsi Statuti; piglierò fecondo Tara tafiato per gli Deputati della Communità predetta; & efierciterò Toffkio mio in quelle cofe, che mi fono commefie, fecondo il madore la forma, dichiarici per gli Statuti, e prouifioni, come di fopra. Della Dlettione delti tjfy&ni strali * Cap * LI. P Arimente, che per il Confeglio generale delia Communità, & ne» per qual fi voglia altra perfona, fiino eletti diecifette Miniftrali, & non più: iquali fiino di buona fama, fatuo fe fra fanno alcuni mancasanno;nel qual cafofii lecito alli Deputati,,&alli Aggiunti, ridotta Vsl v maggior [p. 41 modifica]DELLA RIVIERA; 41 maggior parte di loro, di eleggere altri fimili in luogo di quelli, che hauelfero mancato; iquali tutti fiino di fodisfattione del Signor Capitani©; & iquali debbano feruire per Miniftralicontinoanfiente, habitando nella Terra dell’officio; nel numero de’quali non s’intenda ilCauagliero» nè quello, che lo ferue; nè anco il Vicecauagliero; & otto di quelli habbiano per falario delli danari delle condanne della Communità,lire qum deciplanetper cadauno ognimefe; manon pofiano quelli otto far alcuna effecutione ciuile. Gli altri noue poi habbino per falario delli denari, come di fopra, L. 1 o. planet; & quelli fimo tenuti far tutte le effecutioni ciudi:non prohibendoperò, che gli altri da eifer ammefsi perla Communità fenza falario faccino lefteffe eflècutioni;e tutti efsi diecifette infieme co’l Caualliere co’Kuoferuo, et co’l Vicecaualliere, Temano in tutte le cofe all’officio Criminale, et tutti ogni anno debbano effer ballottati nelConfeglioGenerale vecchio, enuouo,il mefe di Genaro di vno in vno; et quelli, che remeranno approbati per la maggior parte delle balle, debbano durare fino alla fine dell’anno; et quelli, che non fcodelfero detta magior parte di balle, vachino per quell’anno; nè in qual fi voglia modo pofiano eifer ammefsi: & tacendoli altrimenti, fenza altra dichiaratione non vaglia, nè pofiano riceuere alcun falario. Et cafo che per il Teforiero,ò per l’Efiattore delle condanne, ò per qualunque altra perfona, le folfe pagato qualche cofa delli danari della Communiti; non le fii in nifiiin modo bonificato. Ne a veruno di quelli Miniftralionnimodamente polla pagarli cofa alcuna in parte, onero in tutto, auanti che fii fiato legitimarnente ammeflo per Miniftrale: & fefarà pagato, non fii bonificato, come di fopra: corra nondimeno a quello il falario dal giorno, nel quale fi hauerà fatto notare per Miniftrale dal Cancellerò della Communita, & hauera efiercitato; fe dopò farà fiato eletto, come di fopra. Et in oltre efsi Miniftrali, dopo che faranno fiati eletti, non pofiano fino a nuoua ballottatane, ne eller caffati; nè eifer impediti di efiercitarfì per Miniftrali, nè dal Signor Capitanio, nè dal Confeglio predetto, nè da altre perfone; fe non precederà accufa, ouer querela; & che ne fij feguita fentenza in fcrittq, leruate le cofe da feruarfi, fecondo la forma delli Statuti, & conofciutoli pienamente la caufa del fuo demerito; et fatto altrimenti non vagliarne tenga fenza altra dichiaratione. Di più nel principio della fuaelettìone, fiino tenuti di giurar nelle mani del Sindico, e delli Deputati, e dar idonea ficurtà, da eifer fcritta per il Cancelliere della Communità, et approbata per gli Deputati,ouer per la magior parte di efsi, dìbene 3 e diligentemente effercitarfi; et di fodisfarà quelli, che fi lamentaffero di loro per il detto fuo officio, et auanti al giuramento, e ficurtà predetta in ne fiuti modo polfano efiercitarfì per Miniftrali; nè corra à quelli alcun falario: et in oltre ritrouati hauer commelfo inganno, ò fraude ia alcun [p. 42 modifica]alcun modo nel detto suo officio, siino condennati star in Berlina, ouer in catena per vn giorno; et anco in magior pena, come ricerca la condition della persona, et la qualità del delitto, ad arbitrio del Signor Capitanio. Parimente doi di essi per cadaun giorno d’ogni settimana stiino di guardia del palazzo del Signor Capitanio, et doi fimilmente ogni fettimana feruino alli Deputati foprail mercato di Defenzano, et tutti i predetti Minifirali fiino tenuti di far qual fi voglia efiecutione, et ogni feruitio per la Communita,e perifuoi Rapprefentanti per tutta la Riuiera,fenza alcuna mercede, et fenza alcuna preftation di fpela di bocca, ouero d’altro. Di più anco non pollano quelli effercitarfi in alcun modo, come Procuratori nelle liti; ire pena di Lire vinticinque planet, per qualunque volta; et interuenendo, gli atti per loro feguiti fiino immediatamente nulli, fenza altra dichiaradone, & fiinoobligati i Deputati, ogni fei mefi far diligente inquifitione di quelli; & ritrouatihauer contrafatto alli Statuti, & alli Ordini della Communità, Sindicarli; & fargli caftigare, fecondo la qualità del fatto: Dichiarando in oltre per il prefente Statuto, che qual fi voglia Miniftrale delli Communi potta, & vaglia; e fij tenuto far tutte le citationi, & relationi nelli Cuoi Commini, per ogni perfona; mentre però haueranno giurato, & fi faranno fatti fcrinere nel libro della Communità della Riuiera, qual libro tener deoba il Cancelliere; & le citationi fatte in altro modo non vagliano,nè tengano fenza altra dichiaradone.* & finalmente tutti! Minifirali, che feruono all’officio ciuile, fiino tenuti di portar ii fegno di San Marco donatone fopra la beretta, ouer capello; che fi veda; in pena di Lire dieci planet, per cadauna volta, che contrafaranno, da etter applicata la metà alì accufatore, & Balera alla Communità; & anco di perdere il faìano* Del non ammettere i Minifirali c affiati.. Cajh LI L S E fi trouarà alcuno,fin diche conditione fi voglia,ilquale tanto^al pre fente, quanto per l’auuenire farà caffato per demerito dall’officio di Mini {fra le della Comunità della Riuiera, ouero dall’officio di Barroaro; sì del Caualliero, come del Conteftabile dLetta Riuiera, perii Sig.Capitanio;ilquale è,& farà focefsiuamente,ouer per i Deputati prefenti,paifati, ò véturi; ouero per il Confeglio generale di detta Cómimìtà;alBhora qfio tale no poffa,ne vaglia per rauuenire effer ammefl’o ad alcuno di detti offici) di Miniftrale, òdi Barroero; nè ettercitar alcuno di quelli in etta Communità jfealUmedefimi offici], ò ad alcuno di quelli non farà ammetto per il Confeglio generale della Communità predetta à buttole, & balle, fecondo la parte Gradenica; & fe altrimenti farà fatto, non vaglia, ne tenga;& di più, chi eflerciterà contro la forma antedetta alcuno delli predetti offici], cada in pena di Lire cento de’piccioli, da efler^ applicate [p. 43 modifica]DELLA RIVIERA; 43 applicate alla Comunità per cadauno;& per cadauna volta,da eflfer fcof fa per l’Efifattore delle condanne della Comunità: & nódimeno tutto ql- 1 lo,che per eflbfarà fatto,nò vagliale tenga, Lenza altra dichiaratione. £he alcuno non poffia bauer doi Officij. Cap. LI IL C He niffuno poflfa effercitar,nè hauer doi offici) della Communità nel medefimo tépo; nè doi, ouer più, iquali fiino di yna medefima famigliai che habitino in fieme, pollano pariméte elfercitare,nè hauer doi officij, & fimilméte Padre,& figliuoli, & fratelli; ancorché habitino feparati, in pena di Lire ly planet, e di perdere tutti quelli offici)» iquali s’intendano eflere gli infrafcritti; cioè SindicoXancelliero della Communità. Rafonato, Coaggiutore originario della Cancellala Criminale, Teforiero ordinario, & eftraordinario, Eifattor delle condanne; Caualliero della Communità, Sopraftante al mercato di Defenzano, Malfarolo; et i Cerca fuochi; et il Cancelliere di quelli; mentre però fono nell’elfercitio del fuo officio. Che il For afflerò non poffia bauer officio nella Communità • Capii. L 1 V. P Arimente, chene{fimftranier©,òforaftìerohabitante, òche fii per habitarenella Communità della Riuiera, ouero in alcuna Terra di effa Communità; la principal origine del quale, ò de Tuoi antenati fara cTaltroue, che del diftretto di elfa Communità, ouer Terra; non polla * nè fii permeiloejflferdel numero delli Antiani,de’ Sauii,Deputati, Con feglieri, ò Prefsidenti alli negotij di detta Communità, nè di alcuna Terra di effe; ouer del luogo,del quale farà habitatore; nè elfercitar, o hauer alcuno officio, che in alcun modo s’afpetti, ò concerna i negotij della medefima Communità, ouero di alcun Commune di quella; nè anco intrometterli in elfo officio in qual fi voglia modo: & fe altrimenti farà fatto, non vaglia; nè tenga fenza altra dichiaratione; faluo che le cole predette non habbino luogo in quelli, che fodero mandati per il Sere^ nifsimo Dominio Veneto nell’iftefla Communità à qualche officio. Che gli babitanti fuori della Tfiuìera nonpofjano effer eletti ad alcun officio. Cap. L V. E Stato determ inato;che nilfuno della Riuiera habitante fuori di quella; ancorché foftenga carichi, e fattioni in quella; per quel tempo, che habitarà fuori,non polfaelfer eletto ad alcun officio della Communità predetta; eccettuati però quelli3 che fi ritrouaflero in alcun Reggimento [p. 44 modifica]STATVTl CRIMINALI mmtoperferuitiodelSerenifsimoDucalDominio Veneto,& fatto altrimenti non vaglia, nè tenga fenza altra dichiaratione. Della penti di chi elegge perfona probibita dal Statuto ad alcun officio. Cap. L V 1 «F A ri m ente è fiato determinato; che alcun Commune, Collegio,ouer Vniuerfiti. òparticolar perfona non ardito, ò prefuma di nomina* j; eieogere alcuno prohibito dalli Statuti ad alcuno officio,o be firfo di detta Communiti, fij di che forte fi voglia, forco pena a qu*! lefic,e Commune, Collegio, ò Vniuerfiti di Ducati cinquanta,da effer tì&^OSiSSBtiXSSSaS^ ciar quel tale indebitamente, & contea la forma delti Statuti eletto, Confeglio, e da qualunque officio. ‘Della rinouatione, & vacanza delli officij Cap. L VII. — , He fluita reftrattione di cinque delli fei eletti i qualunque offiC c^nunloS ne?numerosi offici) della Communna, ^ uenga à nuoua imbofiolationed altri fei per de o». j ^ e bpo in tempo: & qual fi voglia eletto ad alcuno dellio fi^ L u-irar daaueU’officio per cinque anni fuflequenti finiti, ecettuat nè comprefi anco i Sindici generali. Bel modo dì ammettere ì foraHieri alla Cittadinanza, Cap. IV Uh T) Arimenteèftato determinato; che i foraftierivolendoefrer amme^ Jf fi alla Cittadinanza della Rimerà fijno tenuti & ^bbano alla pre lenza delli Deputati, & delli Aggiunti, i proprie fpefem quan o alU ridotcione delli Aggiunti, et formatione de procclToj prouaHeginm^ mente hauer foftemito carichi, e fattiom reali, e perfona! muniti della Rimerà, ouer in alcun Commune di quella,almeno per anni trenta, & hauer habitato in quella conunoamente pcrannfeflma computato il fuo tempo, equellodellifuoi antenati;.kletao, miramente difcuflo,& efsaminato il negotio nel Confeglio dt j 11 P^ u [p. 45 modifica]della RIVIERA. 4? tati &’ dell! Aggiunti, publicando il proceffo formato per il CancelUero della Commumtà, ammettendo, o reprobandole prone a buffole, e balle;&in quStole pruoue venghino ammeffe;fi> dopo effontgouo portato ài DtimoCófeglio generale di ella Con; munita, riferendo inquella tutto ciò che farà flato fatto per loro; & mettendo parte per ladmiffim e - aquile, fe à buffole,e balle farà prefa, che pero donerà prenderfi al meno per gli doi terzi del Confeglio legitimamente COTgregatots mtenda & fii fatta l’admifsione alla detta Cittadinanza. Marion fer -to ifpredettoordine teli» immediatamente fii nulla, nè poffa. effer feruta oer il Cancelliere. Et gli, ammefsi debbano pagare di honoranza alla Commmiiti Lire feffanra de’ piccioli,da effer depofitateauanti a Hadmifsionediquelli.-e nondimenol’admifsione predettanon pregiudidu ad alcun Commune; nel quale habitera il detto ammeffo, tal me nte che efso Commune perciònon fri tenuto accettar quello nel medefimo fuo Commune: nè s’intenda accettato, fe non per efpreffa accettatione fatta legitimamente dal Commune medefimo.. Che non fi Biffano dar Ficarij ad alcuna Terra della Cmmmità delta Ejuiera- Ca£. L 1 X. T> Arimente, che per il Signor Capitatilo, ò per altro Eddicente, nè JC per alcun’altra perfona, Commune, Collegio, oVniuerfita di qual fi; voglia flato, ouer dignità non poffa, neal preferite, Reperì alcuna Terra, o alcun Commune;onero Vniuerfita dellaCommim ta. della Riuiera, effer forzata hauer, o tener, o pigliar alcun Vicario, °“ cr Officiale, iterate habbia à rendere alcuna ragione, oltre iConloli, Utficiali, ò lufdicenti deputati; fotte pena di. Ducati cento a qualu qu oon trafa cietrte, ouer accettante.- & tutto ciò, che fata nè tenga, fenzaaltra dichiaratione i,eccettuati quelli r i quali hota iono prkiileggiativ. Qje i lufdicenti non. accettino commìflìoni alcuneC a P* IX.P Arimente, che i lufdicenti della Communiti della Riuiera, ouer© alcuno della loro famiglia non poffa accettar alcunacomrmfsiane ò compromeffo nella Communiti predetta; fopra alcun n-egotio, queRione, ò caufa, che vertere, ò. vertir poteffe innanzi agnelli, o ad alcunodi loro fra particolari perfon e,Communi Co legij, ouero V smerliti di detta Communiti,lotto pena: ali ifteflfo lufdicente di L. i oa. e piccioli per cadauno compromeffo, commifsionej et arbitramento, ei cadauno della fua famiglia di L. 5 o per ciafcheduno, e per ciafcnedun wote<u et nondimeno il compronieffo,,la commissione,,et Larbitrarne z to fatto l [p. 46 modifica]46 STATVTICRIMINALI cofitm;et'* ir“ ’ r 'M “A "" ‘ ' ' cc lenza altra dichiarazione Iii Gallo,“ di niflun valore. Che fumi Iuflz‘iccnri nella Commmzitrì dalla luniem, fimo tenuti offei'zmri Salmi. C11). L X 1.

Arimente, chc in qualunque Terra, BOl‘go,ouer Canone del Tgrri- t i ,e d'fh-ctro iRiuicra,nè quali è, òfarà per l‘auuenire alcun qudicente deputato per ilSerenils. Ducal Dominio Venero;ò in altro m0do;ilqual ebba, ouer pofTa. rendere ;0uero per ilquale fi faccia, e: f :_ - [ulirpdjecid 'r' - ma hm“ A u [r r ' per l‘iftellb lufdicentc ìdccreti predettidel Serenilsimo Ducal Dominio) .v ennw; nrHÎn1IhPl\ri r ‘1‘ '4' IT' (‘ ' ‘ 1 i 119‘“; M, i F ' G'W‘m À ' ' ‘ et da finfi ; pur- che non fiino controi Decreti, ò mandaci del prelato Seremfsimo Du- cal Dominio .

‘Della pena dl chi r niti

imrre mi altro Giudicatlx .ì quellidella Commu-

dcllu Mutua . 02;}. L X I I.

( zlafchednna perfonal'oggetm alla giurilditcione della Communità ' iera , laquale vorrà conuenire alcun altra perlona l'ogget-

ta . i r r'. n m " ‘ '

della Riu ,come Airnpr1_r A I la tal perfona, quale vorrà conuenire auanti al Signor Capitanio,0uero ual {i voglia altro qudicente;al ciuile,ò al Criminale, Communirà, e non auanti ad altro Giiidicc,officiale, u i h “gufi-2‘ A": n Alhm 8' ma mata in giudicio, ritenerlo fuori didetta Communita‘ , ouer dil‘crstto di r qualche cotitrouer m, ò mula ; intorno allaquale y ' mio lufclicente polîa conolc

t ato habbìa ritenuto quella ta 3‘ liuto detto. El: che detto talccitaro, o- chiamatoin rro modo , che {some di {opta , debba clic: difiefo; 6: det- ta Communità fij obligam difenderlo a‘ (pale di e a. ‘ ll' l Y ("A ‘ ' ' . J h , Cap._-’.X113. Stato determinato ; che fijnotenuti di giurare tutti, c cudau . dicmm nslîa Communird dellaRiuicrapiudicedc’Mallcfic , . ccllii‘m y [p. 47 modifica]DELLA RIVI E RA. 47 cellìeto, Coaggiutore; tutti, & qual fi voglia, che efferati alcun* offi“ ciò nella Riuiera; &anco ICauaglieridi giuftitia,Conteftabili, Mini" filali, & Baroeri, nel principio del Tuo officio, nelle mani del Sig. CapH tanio,nel Confeglio generale della Communità. Della Vacanza delli Curiali* Cap. L XIF* P Arimente è fiato determinato di douer inuiolabilmente offeruarfi; che alcun Giudice delli Malleficij, Cancelliere, Coaggiutore,Caualliero,nè il Vicecaualliero del Sign Capitarne; & fimilmente il Signor Podefià, Vicario,& il Conteftabile di quelli; nè i fratelli,ò figliuoli di tutti i predetti,che fi faranno effercitati in tali offici] nella Communiti della Riuiera da anni cinque in qua,non pofsi in qual fi voglia modo erter a rumi, fio a tall’officio in erta Communità; fenon partati in tutto i cinque anni predetti, nè porta efier difpenfato in qual fi voglia modo, nè per qual fi voglia caufa,* nè poffa mecterfi parte alcuna contro leoofe predette per qualunque fi fia; nè per il Signor Capitarne,nè per gli Deputati; nè per alcuno di efsi; ouero per qualunque altra perfona, in pena di Ducati 50. per cadauno; & in oltre alli Deputati; & alli altri,in pena della priuationedi tutti gliofficii, ebeneficij della Communità per diecianni; &con Umile pena in quanto forte porta alcuna parte à ciafchedun Confegliero, che ballottala quella,ò prò,ò contra;& il Cancelliere (otto à fimil pena fii tenuto metter i contrafacientiper debitori nel libro del Teforierodella Communità, fubito che haueranno contrafatto.* e nondimeno tutto quello, che farà prefoin contrario, non vaglia; nè fenza altra dichiaratione tenga, & fii di mfiiin valore: & del prefente Statuto per lettere publichefii datonotitiaà qual fi voglia Rettore, fubito dopò la fua elettione; & data,ouero non data la notitia predetta, nul ladimeno quello Statuto rimanga nella fua forza, e pienamente fii offerti ato. Che alcun lauoriero, non poffa far fi à fpefe delia Communità idi ordine d’alcun lufdicente. Capit. LX V. alcun lauoriero, ò fpefa non porta, nè debba farfi, nè ordinarfi, fii per alcun lufdicente nella Communità della Riuiera à fpefe,onero delli dinari di detta Communità; fe non con la deliberatione delCoufeglio della Communità medefima, eccettuate le fpefe, & i lauorieri,che follerò commandati dalli predetti lufdicenti per il Sereniffimo Due. Dominio Vemfotco pena tanto alli Iufdicenti,quantoalli altri coatrafacienti, di L. 50. de’ piccioli per cadauna volta; & in oltre di pagar del fuo proprio dette fpefe ad ella Communità. [p. 48 modifica]48 stàtvticriminali Che la Communità poffa accrescere, & diminuire i Salarij. Capir. L X V I. TV Cimenti, che tutti i Salar!) conditi, iti, o dacoftitmrfi peiJiCom P munitààquah fi vogliano Salariati, eccettoìlfalanodelSign.CapiMnio e del Giudicedelli Malleficij; fijno,& efter debbano m liberta del Confèglio generale deirilteffa Communità d’effer accrefciuti; ft di efler diminuiti.non citante alcuni altri Statuti deponenti m contrario. £be la Communità poj]a far interdetto di ragione, [ap. LX V 11. P -Er la necefsità qualunque volta occorrente alla Commumta;ouero fe farà per caufa di pelle, che Dio difenda; ouero per caufa digu ra òper caufa di ouuiar quelle cofe.chepoteffero pregiudicar allaConiùmtà-oueroper caufa d’acquiftarle alcun emolumento,ogrand*.ta farà dibifogno, interuenendo Tempre la prefenza de! S g p Che tutti i beni labili fituati in Teiera,foflenghino carichi, e fattioni con quella. Cap. L X r 11 i» -H Arimente, che tutti i poderi, e tuttelé poffefsioni, & quali fi voghaP no altri beni {labili di quelli, che habitano in Rwi«ra. &? 7n chi fidano - tanto terrieri, quanto foraftieri, fituati in effa R meta, fiino& «-intendano, e debbano effere obligati;ouer mcaricati d pagar in Communità dellaRiuiera,& con efla Communità foftenertutti i ca ■ *, fattioni in ogni & qual fi voglia modo occorrenti nella ComÌtSS?>o«io^dell^iS,oUe«.ndo.modi, & ordini di efla Communità, fatti, Se da farli circa deta beni* Che i Communi, e le perfine particolari, mettano i’lem nelh fuoi eftimi. Capir. L X IX. T Communi, e le Terre della Communità della Rimerà, nelli loro 1 eftimi che fi faranno per l’auuenrre; fopra ì quali le fattioni, Sli carichi loro fi compartono, Si fi debbano compartire p r "’ bino tenuti far, che fi deferivano tutte, & cadauna poflfcf s ione, pezz -di terra; cuer altri beni, che vengono tenuti, o lauorati,o P^ftmi^er [p. 49 modifica]?D H L L A R I V I E R A: 49 vicini,terrieri loro,& per cadauno di quelli: notandole chiaramente,# diftintamente con gli confini,contrade,& mifure; & con tutte le condìrioni di effe terre, poffefsioni, & beni; cioè i beni allodiali per fe; & i lisi eli ari j, & Iiuelli, che fi rifcuotono, per fé appartatamente: & che gli eftimi dafarfi per l’auuenire non fijno Ieuati; nè occultati in alcun modo; di maniera che la verità Tempre apparila, & ad ogn’vno fiìno le fue ragioni chiare, &apertenelle Terre, & Territorij Tuoi; fiotto pena jf qual li voglia Commune, & Vniuerfità di Lire cento de’ piccioli, per cadauna volta; & per cadauna pedona;! beni della quale tralafciaffero di far defcnuere fiecódo la forma predetta, e fiotto pena ad ogni par* ticolar pedona, che non defsignaffe, ò faceffedeficriuere nel fino eftimo, fecondo che di (opra fi contiene, di Lire 25. de’piccioli; & in oltre per i beni occoltati, e non deffignati nelli eftimi; di pagar il doppio di quello, che per efisi pagar douerebbe; faine però Tempre le prouifionì* che fifacefifiero nellaCommunitàdella Riuiera intorno àtalieftimù Che i Communi piglino in fe i poffefsi della Communità. Cap. L X X. P Arlmente, che tutti! Communi della Communità della Riuiera fiino tenuti, & obligati di pigliar in fe tutti gli poffefsi de’ beni (labili afsignati alla Communità per chi fi voglia, ouero per effa pigliati, fittati in qua! fi voglia modofiopra i territori) di efisi Communi, con ter-J min e à pagar il prezzo di quelli alla detta Comunità di anniquattroxon pagamento frà quello mentre per i frutti in ragione di cinque per cento: «e in cafio, che i poffefsi fiino flati pigliati col quarto manco, effo quarto manco fii delli Communi; fopra il quale niente fimo tenuti di pa* gare per ragion di frutti. Di non douerfidistruggere le Cafe. Cap. LXX 1. N luna Cafain qual fi voglia luogo polla poffa,nè debba per aleuti delitto,ò debito; nè in parte,nè in tutto effer diftrutta,ne guafta; mà debba venderli, ouero affittarli ad arbitrio del Signor Capitan io, & Giudice delli Malefici), quando fii per delitto; ouero di altro lufdicente,quando fij per debito: &niffun Giudice,ouer officiale non poffa dar iicenza,nè in alcun Confeglio, ouero Arengo di detta Communità, nè in alcunaTerra della Riuiera dimandar detta licenza; fiotto pena all’offi» ciale contrafaciente di L 200. de’ piccioli; & fefiarà contrafatto per detto officiale,*)Commune,ò particolar perfona di detta Communità,diftruggendo, ò facendo diftruggere; fij tenuto à redimir in doppio il dan no al dannificato; & fimilmente il Commune,ò particolar perfona con* D trafaciente [p. 50 modifica]

I M I N’ A I. I erre fijcondennz) delxberationc fat-

STATVTI CR

go iente alle cure predetta ò ad alcuna delle pred

trafac

m m Lire 200 dc' piuiuh; N ogninrdmurionemucr

n! mer (h ciò , tanto m L 0.1 munita‘ ,qume in almflammuni diaf- ò lungo di Efl-‘i

41m) (hs , (e m alcum Terra , Commumtàfupnumxrà pcflc‘ chr’ Dìnuon voglia; uH‘hora dEtlà Ter- ra, nuerhmgo pnfl'g. dclxbc‘ure didllìruggeremurm diabbrumare; 6€ così Lumaknwemfl ahhrukinre l; cafi‘ ouer C1(C;HchqlmÎC'ÒHCHÈ qua 1. fmì’c e“ 1; pclh‘ - uusm G lol'pectafl‘m che w Gaffe entrata; pur che deru CALI. ò \n;1.Ò pi ,ÎHHO Poinfatre, 61 rllhuntc per detuVmuexfi‘ mi, hlogfl‘nllff Villa.i|1tépmh quattro mefi dà «Wer connumeran dal tè (5, chulmic '(Îam 1J pcfite in deuoluogo; allaqlul lpefa tutti , tanto i: n.)b1h,qn]n[oìvìcmìfimotenuti, a pofsa

110‘ L5: debbano efl’er Forzatì , cnmc nel ÉUHHOJHCÌ‘C modoi Commum fiìno tenuti alla rcfiìtutione (dl: Robbarxc .

Che L1 flu-



Fz:blim dchwt attommndm-fi; d‘pcrqxxalil (512‘ L x X 1 1.

Commuwe deHa Communìrà della Rìuiera,c0nfinante alla {bada reggima pL!inc.\fixtetîtxro,& debba accommodnrcxte ncr AtCÒLUOLhEC‘dEU’fl firmh in tempo diorm giorni, durò le proclama.- . Ima per pane dal premo sxgnorCapìmnio; la qual flrada fiidilar- ghazza (i1 erJZJ nouc; 51 qm HJ s'mtrndu flranh publiczx , EL reggia; pcr 1mm]: fi vzî da (bagnano val-[unxnfcu fino 3m L‘onfim di Llet’m Riuie- nflntto pena dxÎoldI6.de'p1ccmliper cxdnnna pertica, da cfl‘cr diuìl’a Età lJCommunlrà,a l'accuhtorc;& polîail CJUGÌHLYÙ in predetta fim- da (A: catch: , outm dinmuc, 5: non altrouc La quello Statu m non hab- biaìuogo nCHeTcn‘e, nena quah h duttallrhdn fu flà le cva.,che fonq poflc dah‘vna parte, à dah'altm di c4111 firad _Lc n {trade poi , & vie pubìlchc Gino ti‘lYntl di nccommodar glicohhdann qucìlc;oucro gli fmnanifopraquelle ; oucroqucllì,chc pigl' o c'ucodl accommodxr- le;(mtopcn:1 3111 ConfinxnzidiLire cmun «lc‘ pacem" a 3111 Amianidi L. xo' psnmentc dc’ piccioli: con qutflo però, che! Cmulìicro infli- mwfcavna (011 accufa in cadaunaconcmm; anno: che nqu fufi'ero i con- fimnti , comefc vn {010 fofi’c accuhco, è: conduuutu.

D51 bollzr lsjwfin-c. qu LX x111.

Er il Conùglio da”: Con‘munìrà della Riujera nella venuta,ò rino-

P ustxoncdrogni Sumanapimn‘o, fimo tletci vno, onevn più ; [e

nolladuri, Se giulhtonl’officlentiper l: mìIure;

unità fiyn’o pagati; qqah fii (lato giura. mcnto [p. 51 modifica]BELLA RIVIERA. si. mento direttamente bollar, &aggiuftare; & i quali debbano habitat! continoamente nella Terra, nella quale habita il Signor Capitanio,per meli doi continui dal dì delle proclamationi fatte, douendoefsi con Bollò,ch’habbiailTegno’dél Sig Capitanio nuouo d’all’hora,bollar,&ag giullar i peli,le Bilanciere llatere; & quali fi vogliano mifure, iquali, e le quali da ogni habitante in detta Communità le faranno portate fra il predetto ter-m ine;•&così ogn’vno, ch’habbia peli, llatere; ouer bi lande, fij tenuto fra il detto termine prefentarle;fotto pena di L.io pie doli; &’ detti eletti i bollare, età giullare fiino tenuti di bollar, e di giu ilare,come di fopra,vna mifura di qual fi voglia forte di mifure, per ogni Gommane di effa Communiti,- cioè vn mozo, nel quale fiino fegnate legalede,&il mezzo mozo: Vna galeda, nella quale fiinofegnate le bacede, (k la mezza galeda. Vna baceda, nella quale fimo i quarti, &: mezzabaceda: Vna zerladal Vino, nellaquale fiino fegnate leSecchie, & Jamezazerla: & vna fecchia da Vino, nella quale fii legnatala mezza fecchia;& così vna quarta, &vn coppo, &vn llopello da biada,- &c così vnpalferto dà panno: & quello fe faranno portate al detto Bollai tote fri il predetto termine fenza alcun pagamento per dettoCommune; ouèro per quelli,che portano i bollare,o giullare: et fiino tenuti ogni et cadami Commune di detta Communità fra il prefato termine, di far bollare, e di far giullare vna di tutte le mifure predette fotto pena,come difopra; et di più fiino tenuti, et debbano eleggere vno, ouer doi huo~ mini del fuq Commune con giuramento, i quali aggiuftino con le fodettetutte le mifure, che faranno in detto Commune,- cioèaH’equalità: delle mifure,come di fopra aggiuftate, et bollino con bollo limile; qual bollo vna fol volta fiino tenuti dìriceuere dal Caualliero del Sign. Capitanio; il qual balli per bollar tutte le mifure di detto Commune;& elfo C iualliero fii tenuto, et debba darlo à fue proprie fpefe; hauendo foldi quatcro de’piccioli per cadaun bollo; et non polfa riceuere alcurdaltro pagamento per far talibollationi, et quella data di bolli tfebba farli vna fol volta fotto cadaun Signor Capitanio,- fe altrimenti per la Communità non farà ordinato: et di più fiino tenuti detti bollatori ogni Mercordì, doppi detti doi meli trasferirli alla Terra; nella quale habita il Signor Capitan io à giuftar, et à bollar, come di fopra,- et all’hora polla -ricene* re il bollatore foldi vno de’ piccioli per cadaun pefo, ò mifura da elfer, così bollata, et aggiullata. Del Tane da vender fiCap. LX XIV. C i He i Deputati della Communità nel giorno di Mercordì d’ognifet-i f rimana faccino il Calmedro dei pane da venderli; et i pihori filmi tenuti far 3 et vendere il pane di buon fermento, et ben cotto, et di gm* D 2 ftopefoj [p. 52 modifica]S T A T V T I CRIMINALI n 54 f r „ w.l medro fatto ditempo in tempo dalli Deputati «¥gfesSS»WE ofirS°d^Uatrafgrefiione: et i Pittori ritrouatià comperare,o hauer m qualità de, ò vezza, ò feiriola rimacinata; ouero fina il foteafagranata^oiierlegala, o- n, fi vo glia ’mcloà far ò ha^ er nane di detti grani; fiino condennati in Lire 50. de’ piccioli per cadauna volta; et Ifreme perdano il grano, il pane, ola farina, da effer ^Delicati per la metà alla Communità, et per l altra all accufatore. n q nrincipio cTomii Reggimento delSig.Capitamo fimo tenuti effi P fPfkruereper Pittori nella Cancellarla della Comminuta; er dì fotte la pena predetta, & di perdete 1 tozzolaci, da diuiderfi, comedi {opra. 2)61 vender le Graffine. Cap. L X X V* C He i Deputati della Communiti, delti virimi tré mefi di cadami anno, fijno tenuti limitar il prerio delle grafsme daeffer vendute^ qual limiratione fatta, gli ftefsi grafsinari, e tutti quelli, che vendono prafsine in alcun luogo della Rimerà, fimo obhgati di vendere il cerue gTafalciccia, il perfetto, lefonze, il lardo, le candele d; ferro, & altro’ Amile, per gli pretti contenuti meffalimitatrone; qual hmitatione tu’d i gràfsinari fiino oblkat. tener pubicamente appefa fopral vfcio delle botteghe, & in qualunque luogo, oue venderanno delle cofe predette-di modoche da tutti poffa effer veduta: ne alcun poffa vendere Selle predette cofe; fe prima non fi farà notar nella Cancellarla della Communità predetta, in pena di Lire vinticmque piccioli da efferapph [p. 53 modifica]DELLA :RIVIERA.! 53

catala mettà all’accufatore, & l’altra alla Communità ; & ogn'vno pof« fa accufare ; al quale fi habbia à credere con vn fol teftimonio.

In quali mefî dell’anno le Carni polfino venderfi per maggior pretio, (CAPI CITATI,

Hei mefi dell'anno, ne’ quali ibeccari poffono, & potranno vender C carni per maggior pretio, che nelli altri mefi dell'anno; fecondo le limitationi fatte, & da farfi perla Communità della Riuiera . S'intenda- no, & fiino i mefidi Luglio, d'Agofto, & diSettembre:nè poffano efsi mefi, nè alcunidi efsiin vn’altro , over in altrimefi effer mutati, nè pof= fa alli itefsiinalcun modo aggiungerfi mefe alcuno; &fefara fatta co- fa in contrario; immediatamente s’intenda, & fiinulla: & inoltre tutti ibeccari predetti fiino obligatiinogni tempotenerla tariffa della limi- tatione delle carni appefa fopral’vfcio della botega ; fiche da tutti pof- fa effer veduta; in pena di Lire vinticinque de’ piccioli, per cadauna vol- ta , che farà contrafatto , da effer applicata la metà alla Communità,& l’altra all’accufatore.

Delle Vendemie. Cap. LX X VII.

Stato determinato ; che ciafchedun Commune della Riuiera,habbia E auttorità di limitar il tempo , nelquale debbano farfi le vendemie nell’iteffo fuo Comune; fotto pena è qualunque contrafaciente, & ven- demiante auantiiltempolimitato, da efferimpofte per gli ftefsi Com- muni:etche peralcun Giudice non poffa darfi licenza di vendemiare avanti al prefato tempolimitato ; et data non vaglia, nondimeno i con- trafacienti fino tenuti di pagarla penaimpofta, per la quale da detti Communi poftano effer effequiti ; falua però ad efsi la libertà di darli- cenza di Vendemiare auanti altempo limitato, fecondolanecefsità.

Del dar ficurtà di non offendere . Cap. LXX VIII

I} tenuto il Signor Capitanio con ogni rimedio di ragione ad iftan=

za di qual fi voglia, che dimandi, et tema; et giuri ditemer, che al- cuno l'offenda; di sforzar quello, ouer quelli ; del quale, ò de’ quali fi teme ; è dar idonea ficurtà di Lire 500. piccioli; più, e manco ad ar- bitrio del Signor Capitanio, confiderata la conditione, et la qualità del le perfone, et del fatto; cioè dinon offender quello, né nella perfona; nè nella robba: et fe non vorrà , cuer non potrà dar ficurtà ; debba effer ritenuto, et carcerato; et tanto tenerfî nelle prigioni finche hab- bia dato effa ficurtà; fe però altrimenti nonfarà di volontà, di chi ha fat- ta la condoglienza. D 3 ta la [p. 54 modifica]54 STATVTI CRIMINALI.

Fin aqualtempo fi poffaprocedere nels malleficii. Cap. LXXIX.-

Elli homicide famofi , Ladroni, et abbrufciatori, pofla fare accl-

(a , dinontia, querela, notificatione , 6 inquifitione fino a diect anni dal tempo delli detti delitticommefsi ; et non fi pofla procedere fo= praaccufa , dinontia , querela, notificatione , et inquifitione fatta, oda farfi ;ouero in alcun altro modo, dopd il detto tempo , di alcun homici- dio , ouero peroccafione d’alcuno deili delittifopradetti.Ma delli altri malleficij : et delitti fino a cinque anni pofla farfi dinontia , notifica- tione, inquifitione ,querela, ouero accufa: et oltreddecto tempo non fiiproceduro; ilche pero non habbia luogo in cafo dialcun inftromento fofpetto di falfica ; nel qual cafo il termine delli anni cinque folo comin~ cia correre da quel giorno , nel quale alcuno faoratale inftrumento con tro di fe effer Rato prodotto : né habbia luogo nel falfoteftimonio; nel qual cafoil termine dellianni cinque cominci 4 correre dal tempo del- Ja publicatione del teftificato di effo teftimonio :faluo anco, che fe vn de- litco fofle enorme, & occulto, & occultamente commefio; owero fe il de- litto fofle noto; enondimeno il delinquente, 6 delinquenti foffero oc- culti, & non conofciuti ;ouero foflero precedutiveri, & legitimi indi- cij contro alcuno de’ quali indicij coftaffe nelli atti dell’officio del Si- enor Capitanio, & Giudice delli Malleficij, fra detti tempi di fopra li-

mitati; & de’ quali fi dij copia alla parte dimandante: all’hora fopra tal delitto , & contro tali perfone poffa efler proceduto contuttt | modi giuridicifrd iltempo difopra {tatuito : faluo che conofcendo vno aleuna donna carnalmente di qual fi voglia conditione; & che ella confenta vo- lontariamente;in tal cafo non poffa, ne debba efferaccufato; ne in qua< lunque modo contro quello efler procedutofe non nel tempo ds doianni da eflercomputatidal giorno deil’vitimata cognitione Carnale: & che dellecofe predette fii ftata data notitia legitima al Signor Capitanio, & Giudice delli Malleficij: & faiuo parimente che contro i Traditori del Serenifs.Duc. Dominio , & contro quelli, che trattano contro il ftato di quello; ochi (i diceffe hauer trattaro ; in tal cafo poffa procedetfi,qua- do fi voglia, non oftante alcuna prefcrittione ditempo; & fimilmente contro gli affafsini.

che U'Vninerfita fii tenuta dar aiuto a confegnar i Malfattori » (apit. LXXX-

P Arimente, che per confegnare nella forza della Communita, alcun

prefo, ladrone, 0 malfattore; fii tenuta ogni Vniuerfita , fe fara

ricercata, © dimandata da quello, che yuol confegnare; di dar aiuto

effettiua[p. 55 modifica]

DELLA RIVIERA. 55

effettivamente con gli Consoli, overo officiali, ò persone particolari di alcuna Terra della Communità predetta, sotto pena di Lire 600. de' piccioli; più, e manco ad arbitrio del Signor Capitanio, et del Giudice delli Malleficii; attesa la qualità delle persone, et del fatto.

Che i Confoli, ò Vìcarij delle Terre fimo tenuti notificar i Malefici]. Cap. LXXX.L,

I Confoli, ò Vicari^ ouer Antiani delle Terre, fiino obligati difchiet* tamente notificare in termine di doi giorni tutti gli homicidii, affafsinamenti, percoffc, ò ferite fanguinolenti commefsi, & commefie j: & fatti; & effettuate nella Terra,.nella- quale habita il Signor Capitanio, © habitarà per L’auuenire; eccettuate le ferite, & percoffe commefie fra marito, e moglie; & frà gli congiunti in parentela fino al quartogrado; faluo fe non farà feguito morte; ma fe i detti homicidijjò ferite fanguinolenti faranno feguite,òfatte in altri luoghi, e terre didetta Rimerà, fiino tenuti i Confoli, ò Antiani, come di fopra,di notificarli al Sign. Capitanio, ouero alLofficio di quello,in termine di quattro giornicontinui,profsimifuturi; fotto pena di L.50, piccioli per cadaun homicidio;; &di Lire dieci piccioli per cadauna ferita fanguihol’ente; dalla quale però non fii feguita morte pedano detti Antiani, ò Confoli effer inquifiti, & puniti di negligenza: & le cofe predette habbiano luogo anco nelle ferite,,&homicidij accadute fra gli foraftieri: ma perdetti foraftierinifiim Commune dellaCommunità della Riuiera pofsi efler sforzato ad alcuna fpefa, che accatterà farli nella Cancellaria per caufa di homiddi j,ò ferite trà efsiforaftieri accadute, come di fopra; nè per le caualcatediquelli; nè parimentefiinotenuti à dar ih notane inomi,nè ì cognomi di detti foraftieri;fe non gli faprannornè poffano fimilmente efier forzati detti Confoli,ò Antianiper elfo Sign. Capitanio,.ouer Giudice delli Malleficij, ò altro officiale à notificar altri delitti, ò eccefsi,oìtre gli fpecificati dalla forma delli Statuti della Communiti della Risiera; &fe alcunConfoIedelli Communi farà molefiato, perchè non hab bia denontiato, oltre la forma del prefente ftatuto; il Sindico, & Deputatidella Commimità fiino tenuti, elfendo ricercati, à difender elfo Com mtme à fpefe del publico, & qui >& in Venetia; fotto pena di perder il Salario loro, & di pagartutti i danari, fpefe,& intereffe à quello,che hauerà patito il danno; della qual pena fimo fatti debitori per il Cancelli ero.

Che ì Medici fiinatenuti a. dmoniìare; (ap, LXXX1L,

1 Medici, & qualunque altra pedona, die medicherà alcunpercofio, ò ferito nella terra, di Salòjouero- in altra terra 5 nellaquale habicerà il

5 > % Signor. [p. 56 modifica] Signor Capitanio, overo in qual si voglia altra, ò altro luogo della Communità della Riviera in termine di un giorno, se sarà nella detta Terra; nella quale habita il Signor Capitanio, et di cinque giorni, se sarà in altra Terra, dopo che hauera legato, & medicato, nellaaualeil me conditiom de dichiarando la perfona ferita, ò percola; & quei rimio date fenza giuramento, fi habbino per non date, ne facciano fe.

2 ìelU ellentione delti Medi», & detti Maeflri di grammatica.

Cap. LXXXIll.

T) Arimente è flato determinato, a fine che^a^cjffMaèftri tófa’Gr»1 miti più follecitamente vi attendino j & accioi Maenr matita nell, amaeftramenti discuoiar. vfino pu *1 |^’‘ n£ra £ ti, & cadaun Medico,iqual. ° ^‘^ G "aticafèdiLo!

per tre, ouer quatr anni almeno, & a, esercitano al prefente,

gica; mentre efsi Medici, &Maeftri viuono > & effercitaim al prae,

& per l’auuenire effercitaranno nella de " a per anttoriti

Medicina, ò del detto Magifterio; fijno, & s mten P £.!r i c0, dei prefente ftatuto perpetuamente effenti da & perpe perfonale folamence dalli quali carichi s’intendano, e, fijno perpe

marciente a (folti.

‘Del modo ii»flit*he le accufind Criminale; & debordinedk

ofteruarfi - Cap. L X X XI " r N tutti i Criminali,òMallefici},nelliquali

cognome dell’aceufatore, e del accufato, o 9 t! r ° ’ er,f C: ucre°- fp r, nno & jl Uioeo del delitto eommeffo: & le peni quere

Ialite, ò accufànte non fard data idoneaficurtà di pag £ r< ^ g "J,erelante ìia, che foffe fatta, òche feguiffe «®troefoa«^ le

per occafione di quella accufa, o quere ■ P. ’jj e qaa ii foefe fpefe al detto accufato, o querelato fe fata aflolto. «9 b f affa

ftiifì al giuramento del detto accufato, o querela,. P * le g- lt; ma

S T A T V T I CRIMINALI [p. 57 modifica]— =

Fn

oe


DELLA RIVIERA? » 57

Jegitima del Giudice; faluo che giurando il detto querelante, 6 accu- {ante di hauer fatto diligente inquifitione ; edi non hauer truouato ficurta , non fij tenuto preftarlas & faluo ancora, che nelle accnfe, 6 querele di moneta falfa, tofata ; quero daltra falfita, non fiitenuto met- rer tempo, ne luogo: & faluo parimente che, fe il delinquente fara fora ftiere, 6 vagabondo; & laccufante, 6 querelante giurera dinon faper effo nome, 6 cognome; non fij reauto di metterli ; & non habbia luogo nelle dinontie da farfi per necefsita dell’Officio, fopra delle quali fil procedu- to, fecondo la forma delliStatuti delli Malleficij, da effer notificate per i Confoli, e per i Medici: & non poflano i Cancellieri,é& Coaggiutori, o Nodaridepurati alli Malleficij riceuere,né {crinere alcuna accufa,6 que- rela, fenza la prefenza, 6 commifsione del Giudice; in pena ad ogn'vno di Lire 25. planet: Et di pitril Giufdicente in qual fi voglia modo,non poila procedere fopra di quella; & fatto altrimenti,fenza altra dichiara- tione non vaglia, ne tenga.

Della Interpretatione di quefta pavrola,Ius, nelliCriminali. Cap. LXXXV.

E inalcunaaccufa, Dinontia, oaltra {crittura Criminale fidica, Off dimandialcuno douer efler condennato;6 che fij fatta altra cofa,fe- condo la forma del Ius,6 per altre parole equiualenti:le predette parole debbano rifferirfi, efponerfi, & dichiararfi; che s’intenda.fecondola for- ma delli Statutidella Communitd della R iuiera:& quefto, done fijno Sta- tuti, che parlino in tal propofito. Et non effendoui Statuti; all’hora effa parola, Ius, 6 fimili equiualenti, fi habbino ad intendere, fecondo la for- ma delle Leggi, 6 ragion Commune; quando pero efpreffamente non fii dichiarito, di che ragione, 6 diche Legge particolarmente s‘intenda : faluofempre il Statuto: Che nifluno corporalmente fij punito.

Quali accufe non fi debbano ricenere. Cap WLOX RATS

Arimente,a leuarle {mifurate,& inutili{pefe,efuperfluitd che potef-

fero farfinella Communita della Riuiera, peralcuni faftidiofi litigz- ti:determiniamo,che né il Giudice de’ Malleficij, né il Cacelliero,né alctt fuo Nodaro, 6 Coaggiutore;6chi altrimenti fcrine all’officio della Cacel laria del Sig. Capitanio pofsia,né habbia facoita difcriuere; ouero diac- cettar {critture, Dinontie, Querele,o accufe dialcuna perfona,Cémune, Collegio,6 Vniuerfita circa raffle , 6 manifeftationi ouero; come altri di- cono,del metter in earta,né d’altri dani dati;ma dette accufe fiino rimef- fe da efler punite alli proprij Communi:& fe altrimenti fara fatto;non va~ glia,ne tenga,fotto pena al Cancelliero,ouer Nodaro, & Coaggiucore di Lire 20. piccioli,quante volte cétrafaranno:& non poffano riceuere atch pagaméto di fcritture fatte per efsi in detta canfa:& fii punitol’aceufan- te per fimili querele, in Lire 20. piccioli, & paghii danni, & gli intere([si,

Del [p. 58 modifica]S T

A T V T I CRIMINALI

Cap. L XXXVI A

p elmodo, & forma di procedere nelli Maleficij

T7 Stato determinato; che nellicafi, ne’apitanì^^ier G fu e &

ÌL ti s’ingenfce pena,*& ìndici),, far che

delti Mallefici) fimo tenuu, " fg P rò fatta g r.fperìenza,potranno

fimo mentagli acc ‘ f nr )o ritenerfi, fijno fatti proclamare à fuon di cffer recenti: P -palazzo con termine di giorni dieci continui

Tromba alla Ccdonn, ciuftitia- & in oltre fij tranfineffa per vno àprefentarfi nelle forz loro habitatione, fe Thaue delli Minidrali la copia a 1 prò ^ or j tra,j a i Cancelliere, ò Coag ranno in Rimerà jlaqual cop Marco • & della prefentatione fii

giutor dellaCancellatia co 1 figlilo di S. NUrco^K^^ in p ff(H fotto

fatta la relatione per 1 iddio Minito 1. ceU j ero eCoaggiutore non pena al Miniftrale non reflFeren, do, 5 applicate alla Comminuta: ilquat

forma delti Statuti. corporale, come di fopra, fiino

Etne’ cali; ne’ quali non fi da pena cotp ‘ ^ dift ’ e f a per il Mi tenuti citar, e far ricercar gli accufatt, qc oft ^ citationein fcritto da

nillrale della.Communita della R ’r ^ella f ua habitatione, fe eflet lafciata penalmente, onero aUa‘J“^ c ^ mnoitis e non. però certa habitatione hauera nel d ^,,, ■ me defimamente cerliauendola, ò elllmdoforafiicro, che. omirie f{ 0; & al banco* ta habitatione, fii lafciata al Territorio det oue fi rende ragione; & fopra ap termine almeno di giorni

laquale fari fiato commeffoul delirto <* ilq[lale? cjta.

cinque; nella qual citatione fi -flatione- in termine di giorni otto

to; obligandout Min>ftwl^^_fatda^relationeLin^ c - nque pfenet: & faf [p. 59 modifica]DELLA RIVI E R A. 5 9

gioite,e delti Statuti* faluo che i proclamati,onero citati à diffefa auàti la prefentatione,ò fìcurtà data, pofsino perfe,ò per legitimo Procuratore proporre l’eccemone di quelli,che impunemente poffono effer dffefi; 6 c ancoleeccettioni,de!lequali nel Statuto fattola rubricarin quali cali pof fa procederli per inquifirione;& feil proclamato noli presètarà fra il ter mine del Proclama; & chiaramente non cofiarà del delitto,* ma falamen te li trouerà indiciate: all’hora non poffa elfer bandito, fe non ad inquifire; nè alcuno in qual lì voglia modo poffa effer citato, ò commandato ad informar la Curia; et citato non fii tenuto comparire j et i Deputati ricercati liino tenuti à fpefe della Communita di procurar qui, & in Vei n etia il taglio, ouer la riuocatione della Citatione, ò del precetto; in pena di perder il falario,del quale fubito fiino fatti debitori per i! Cancelliere (opra il libro del Teforiero ftraordinario: allaqùal pena incorra anco il Sindico; quando elfo fii negligente di proteftar alli Deputaci la predetta olferuanza: et di più il citato poffa diffonderli in qual rivoglia luogoàfpefe, e danni di efsiSindico, e Deputati, à s quali non poffa effer fatto gratia, nè remifsione; fe nonferuata la parte Gradenica^

Del modo di procedere nel delitto dì Turbata poffefsione.

Cap. L XXX Vili.

S E alcuno per Pauuenìre vorrà lamentarli di qualche perfona, Coni® mune, ò Collegio, ò Vniuerfità; perchè da alcuno di quelli venghi turbato,òmoieftato, òinquietato, ò ueramente che lìi flato turbato, moleflato,ò inquietato ne! luo pacifico poffefso, ò quafi poffefso di alcuna cofaimmobile,ò ragione, quale pretenda poffedere, ò quali poffedere; fii tenuto dar la fua accufa, ouer querela in fcrrttura auanti al Signor Capitanio, et alfuo Giudice, giurando, e dando idonea ficurtà in tutto, e per tutto, come nel Statuto. Del modo di inflitti ir le accufe; qual querela, ouero accufa fii tenuto produrre in tempo di otto meli;ilqualeincominci dal tempo, cheeffo afserì effer (lato moleflato, ò inquietato: et quello, fe farà prefente.• ma fe farà affente; incominci dopò la venuta fua: et in detta accufa, ò querela fi fpecifichi iinomédell’accufato, et la cofa immobile con glifuoi confini, et contrare; et anco il modo.oueroqualità di detta moleftatione, rquietatione,òturbationei eccome nelli Statuti.Del modod’inllituirleaccufe, et Del mododi proceder nelli Malleficii. Onde finiti detti otto meli; et non data detta querela^ accufa; non polla più quel tale accufar querelare, nè dinontiarei ma dato detta accufa in fcritto fii tenuto elfo Signor Capitanio ad illanza della parte,òdell’acculante far notificar effa accufa, ò querela alla parte, contro la quale farà fiata prodotta, et Far citar effa parte p e rionalmente, onero alla fua habitatione,con la copia di detta accufa, è

querela* [p. 60 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/76 [p. 61 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/77 [p. 62 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/78 [p. 63 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/79 [p. 64 modifica]6 S T A T V T I Gl IMINALI re,ò procuratore di quello per il Giudice, & volendola efso lefìi da-* ta; della qual offerta ò data apparir debba nelli atti, & nell ìfteffa copia fìj affegnato al medefimo Reo, ò Procuratore, odirrentor di quello, termine competente à prquar della fua innocenza,, & i prouar contro i detti, & contro le perfone delli teftimoni nceuuti; di tutte le quali cofe dopò diali copia Umilmente ad effoReo, ouer difteniore; Se (lino afcoltatele allegatigli di ragion di quello •• &fe apparirà piename te elfer prouatoil delitto; all’horail Reo poffa,& debbaeffe rcondennat 0 e punito, fecondo la forma delli ftaniti della predetta commumta: mi (evi faranno folamente indici) legitimi, & fofficienti alla tortura; nè in altro modo fi porta cauar la verità; ail’hora folo ne 111 cali pernierai dalle leggi, ò dalla forma delli Statuti; il Signor Capitatilo co l Confeglio, & confermo del Giudice delli Malefici]* poffa procedere alla. Tortura altrimentinò.-moderatamente però; Tempre hauendo Dio «& il tremendo giudicio di quello auanti gli occhi, di non tar,ne più al-pramente,nè più mitemente di quello, chela cofa ricerchi; e Ipecia mente,acciò no fimo forzati i Rei nelli eccefsiui, e crudelifsimi tormenti di confeffar fallamente i delitti. Che fe il Reo per legnimi tormenti hauerà confeffato il delitto; alihora dopòtrè giorni continui, condotto all’officio, e perfeuerando; poffa, e debba, come di duto, & condennato, date però prima a quello le fue diffefe Che peni contrario fenei tormenti non confetterà il delitto, dopo che faranno pu pati gliiiidicii; fìi liberato dalle prigioni, con quefto pero, che polla il Giudice, & debba; tanto ad Manza della parte, cuci teftimoni noti fofferoftati publicati,quanto per lofficio fuo anco pubblicati 1 ni,legitimamentepigliar atteftationi, & informatiom, «no alla le tenza, fi ad offefa, cornea diffefa, data però la copia, et d Mela, co me di fopra: & con facoltà ogni volta, che à lui coftara del delitto, o d innocenza; di poter procedere, condennare, caftigare o attoluere come difopra; nè altramente, nè m altro modo polla procede®fi contro il Reo; nè tormentando, nè condennando; fe non feruatele cofe predette. Etfe diuerfamentefarà fatto;non vaglia,ne tenga immediatamente;ancorche il Reo mille volte nella confefsione perfeuerafle. fct perchè per verifsimeifperienze delie cofe fi è vedutole molt i per troppo rigorola tortura’,ò eccefsiui, e crudeli tormenti fattamente hanno Con teli aro 1 delitti, de’ quali erano ftafi accufati, ò mquifiti; & più cotto hanno voluto patire vna fola indegna morte, chefoggiacere à tanti * & cosi gran tormenti; il Signor Capicanio, ò Giudice delti Malefici] facendo contro alcuna delle cofe predette, ciò fatto, immediatamente incorranola pena di Ducati cento, da applicar fi la metà alla Commumta, & 1 altra att Ac, cufatore. Et fiino tenuti alti danni, fpefe, & interefsi di elfo Reo, & per l’ingiuria fatta al medefimo,di hauer proceduto altrimenti di quello,che & ‘ doueuano;! [p. 65 modifica]DELLA RIVIERA. <f t doueaano; di ciò polsino, & debbano effer (indicati. & jj Sindico, & Deputati deila Riuiera, & cadauno di loro fiino tenuti;& obligati fotte legame di giuramento, dopò che faranno ricercati, quanto prima potranno; tanto auanti al Signor Capitamele Giudice,come di fopra* quanto alSerenifsimo Due. Domin.Ven.& oue farà dibifogno di prouederà fpefedellaCommunità, chequeftoStatutoinuiolabilmentefii 0 fferuato; & i contrafacienti fiino puniti; eccetto però il delitto dilefa maeflà, e quello dell’Affafsmio; nell! quali i fuoi Statuti fiino offeruati. In quali cafi pojjd proceder fi per inquifitione, Cap. X CV’I» P Arimente, che il Signor Capitanici Giudice delli Maleficij polla folamentedelli infraferitei delitti,& eccefsi inquilire,& procedere per inquifitione; cioè nel delitto dioffefa Maeftà di Beftemmia,di Affaffìnio, e d’incendio dolosamente fatto nelle cafe; nelle quali alcuno habitaffe: ne quali cafi il Signor Capitanio,ò Giudice delli Maleficij polla procedere, tormentare,&punire, cornea lui parerà. Parimente polla inquifire deH’homiddio, del furto, del falfario, dell’infulto; di troncamento di membro,di incendio anco diuerfo da quello di fopra, di vigne, & arbori fruttiferi troncati, òftirpati; ouerofeorzati talmente, che facchino; & contrai nominati per i malfattori, contro quelli debba procedere, & tormentare, & punire fecondo la forma del Statuto, fopraferit tofotto la rubrica. Del modc^ e forma di procedere contro gli retenti: Et oltre i detti cafi non polla procederli per inquifitione;fe altriméti noti Sìj determinatone! prefente volume delli Statuti. Dichiarando Tempre; che nelli altricali non polla per via alcuna, nè inquifirfi;nè procederli, fenonadiflanzadell’offefo;nelqual cafo ordinatamente lij proceduto. Intorno poi alle riffe, che faranno commefse per l’auuenire frà marito, e moglie;fràPadre, ò Madre, e figliuoli;ancorche farà vfeito fangue; mentre non ne fegua morte, o debilitatone di membro, ò altra percoffa, e ferita mortale; non debba, nè pofsa farli procefso; fe non farà delli foprafcntti cali;ouero in pericolo di morte. Et il medefimo fiofserul fra gli congiunti, & affini fino al quarto grado; &l’i.ftefso anco s’intenda di quelli, che fenza effufion di fangue percuotono alcuno della fua famiglia per occafione dicorrettione:& delli Maeftri.checaftigano.ò bar tono 1 ltioi (colati: & tatto in altro modo immediatamente non vaglia. ‘Dell accufatore fopraueniente dopò £ inquifitione» C“P- xcvii... P Arimente, che fe quello, ch’hà patito ingiuria da alcuno nelli afeendenti, ouer difcendenti,ouer collaterali fino al quarto grado; & Ma£ rito, emo [p. 66 modifica]m s T A T V T I CRIMINALI rito ò Moglie; Suocero,& Genero, di chi ha patito ingiuria, compari-ranno auanti ttSignorCap.unUsò Giudice dell, Malefici,,porta;,de, 1 ac enfa ò dinontia auantil’affolutione, o condanna fatta per officio fop rinouifitione,fiìno afcoltati, & per il Signor Capitano, o Giudice delli.. fììn-nreduto ò(oprar<3ccufa,òCopralhnqmfitione,conierne^K^pò^ouar la ver J contro il delinquente; & Ittak condanna,Aafsolutionefopral’accufa.nonfi procedafopra 1 mquifitionc; & così vicendeuolmente. Che per officio fi pofa procedere contro gli nominati dalli tJtyCalfattori. Cap. X. C V I 1 1 • T L Signor Capitanio,ò Giudice delli Malefici), pofsa procedere, & mT quifire contro i nominati per gli malfattori^ per quel li, che faranno condermati d morte;iquaIi hauefsero confefsatoalcunoefserflato com p he e ^partecipe di Scuii delitto; del qual efsi fono puniti; onero et Sto ricettatore feientemente di cofe robbate; minato parerà aìSienorCapitanio, o Giudicedclh Malefici), che fn io f uetto I qTefto s’mtenda,quando quel tale nominato fi. fcolpato.onoa fcolpato perdi malfattore:&la difcolpatione, f C ° n " demmo; fu regillrata inscritto in quel modo, chefaraftata fatta. Che il qindice debba caualcare per i JfyCaleficij. Cap. XCIX. -r L Giudice delli Malefici) poffa, &^ba cauatope^aUnenteà 1 veder qualunqueamazzato, ouerooffefo di ferita mortale & ad a minare: & ciòanco perle dinonde de Confoli di violenze de furt, & incendii notabili, quanto prirnanè hauerà hauuto noticia.Nelli altri cafi poi non debba caualcate’; fenonfaràricercato dalla parte: & facendo altrimente,non poffa riceuere alcun pagamento. [be per Caffi accidentale fii pagato alti officiali. Cap. C. - n A rimente determiniamo: che fé alcuno caderà di q“ lche caf ^ ar ^P r e monte, Saffo,oueroda cauallo, & limili: eda fefteflb.o leiteflo hau-rà percoffo; e ne feguiffe morte, ò debilitatione di membri, o d corpo ■ onero fi dubitaffe della morte di quello; o veramente.che fi anneeaff’e perqualche accidente;ouero per forza de venti; oche altro modo morelfe di morte imprenda, e fubitana, fenza ratto ia cuno. all’hora; fe il Signor Capitanio hauerà dmonnadiquefto; la qual nontiale parrà vera; 11 Cancelliere per tal dinontia non poffa hauerpm, che fold/vinti de’piccioli. Ec inquanto la dmonna non paia jet ^ J [p. 67 modifica]DELLA RIVIERA. tenuto il Cancelliere di mandar il Gonggiutore zì veri-crdc-rto morto; u altrimenti(labilir3r0;òl’imncat0; Perliaucrla verità di detta moxre , ò riabilitatione: e [e coflarà,qlxelloà calo, e(eiizappemd'aicuno,si- fèr‘ìriortomuer " " _ " 9‘“ a“ i r "' ,n dEbba p’er detta andatu,ò per Èrifîur‘e, liauer', ne l'lCÉllEl’ dal dr’ttO morto, ò debilitato, ò [mancato , ouerodnlli {uoi lrercdimc dalli (.‘nm-

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(Ì quale fi ritro- rr 'I A l mm" ‘ r . m; ML +4 nunm al-m Pr‘r- l'oma; {e non (oldi {efTanrade' piccioli, dal detto Commune: l'otto pani; di Lire cinquanta. piccioli à qualunque contrafaciente; 6a ch': con vrro il l r " 01mm m“ i d " L " iù alla ella {indica- m; 6a il mm ifirale , che an dera‘. Con gli predetti,non pollalrauer cofa al- {I' 1 ' ' "‘ ' r ' ‘ ' Ari] kl ' i



’01:! 'ucdcr le ferite; Cap. C 1'- y) rîmsnrp ' ' r' ' i ‘ - AHn. 1 quifirione nellicafi, ne'qualiè permella l'inquifiriohe intorno ì \ to peri] R60, ò per altri a. nome

i rimaner cicatrice; il drtto Signor Ca itanio fii tenuto mandar il (L10 Giudicer clli Maleficii con Medici,6c colCancelliero à veder detta ferita, ecicamce; 61 Far. che la'fcrita, e cicatrice m e ima Fino defcntte conla qualirdiliquelle, in prefenza di elsiMedicibene ifperimentati,ùgiumri: E uan o an- conon rrouafîe alcuna {erita , òcicarrice; fimiìmcnr: faccia ‘ che ciò fii r ' , L vcghn, cui" ,‘ """ n ’1 ciòinca- {0,cheil ferito forl‘e granato d’infermitcì.Meì {e il ferito non Folle: uaro;all’h0rai1dert0 Sigmgr Capiranio faccia co



mpurir quello alhlux re enza;&egliveggala emu , e cicatrice infieme con gli Medici-,65 che ilxutto {ii faritto, come di 0 ra.Et {e Doimahouelìa farà pcrcol- fa , fi mandi alla cala di quella, come di (apra,- quandol: erira, è ag- grauam: 6:18 cofc predette fiinoo'll'eruace per il Signor Capirmio. 5:. ’ 'j E " ' r — A A Iireann



peri} Filidir‘f‘déîli Malpfim de’ piccioli . Delle [1:ch da efl'cr'rijîa’rcilc al fama . Cap. C 11, 1) “Mm” ' " ' ' ferito , ò m ‘ "' forza»

. . _ A . .f .. ‘ \ . - -

to peril ".bnor r ' qlrficna (hr “ai mm

tempercoflogtuttcle ipefe,che il medefimo lmuera‘ fatte,ò patitC, è E z clielìi

‘n-i Jl [p. 68 modifica]£8 STATVTI CRIMINALI che fiiverifimile, che egli faccia, ò debba patire in medici, & medici-’ ne;ò per qual fi voglia altra occafione per tal ferita, onero percofia, fin che farà guarito: delle quali ftiafi al giuramento del ferito, ò percoflo; premetta però la tatta del Giudice. Della mercede del Canalliero per la Career atione [riminole. C ap. CHI. C He fe il Caualliero, i Baroeri, ò Miniftrali, Compagni, ò famegli di mandato del Signor Capitanio, ò Giudice delli Malefìci] hauerannocarcerato alcun malfattore per qualche delitto,non poffanoriceuere cofa alcuna piudell’infrafcritte mercedi; in pena di Lire cento de’ piccioli, & di reftituir il riceuuto in doppio; cioè: Se riteneranno; & carceraranno nellaTerra deH’officio Lire fette piccioli per cadaun carcerato, Lire fette piccioli. Mafe fuori di detta Terra in qualunqueluogodellaRiuiera, Lire qua tordeci de’piccioli per cadaun carcerato,come difopra. L. 14. Della pena del Sopraftante delle prigioni. Cap. £lllh I L Sopraftante;òCuftode delle prigioni fii tenuto di cuftodire i fuc fpefe tutti gli carcerati. Et fe per colpa, ò per malitiafua gli lafcierà fuggire;ò leu era di prigione alcuno di efsi fenza licenza del Signor Capitanio, ouerodel Iufdicente; j> madato del quale,ò del fuo preceflore farà ft: 3 to prefo,e carcerato; fe quefto tale farà fiato prefo,e carcerato per debito pecuniario;all’hora effo cuftode, ò fopraftante fii condannato à pagar il debito,per ilqualeefsocaptiuofarà fiatoretento;coI pagarloà colui;ad ifianza del quale farà fiatoprelo Ma fefarà fiato retento percaufadi maleficio» fii condennato il medefimo fopraftante, ò cuftode delle prigioni à quel fuppl icio, & à quella pena; al quale, & alla quale era tenuto il carcerato cosi rilanciato, ò permeftb di fuggire.Et tutte lepredet tecofe habbiano luogo;feperòil detto Cuftode,ò fopraftante non ha ue rà cófegnatoquel tale carcerato nelle forze del Signor Capitanio, ò Ciuf dicentejper madato del quale, òdel fuo Precefsore farà flato retento, nel termine daefsergli afsegnato fopra di ciò competente. Et quando anco l’hauerà confegnaro;fii nondimeno condennato efso fopraftante; òcu^ ftode in lire ducente de’ piccioli trattandofi pena di fangue, ò corporale.* e non trattandofi pena corporale: nella quarta parte di quello, à che era tenuto efso carcerato: & manco ad arbitrio del Signor Capitanio 5 c Giudice delli Malefici]. Che [p. 69 modifica]DELLA RIVIERA: Che nmm y dando idoneaficurtà y fi ritento. (ap. CV. P Arimente, cheniffuno per occafione d’alcun delitto, nelqualenon fi includa pena di (angue, fij retento; ogni volta che egli fi] pronto d dar idonea ficurtà di ftar al giudicio, tk di pagar quello, che fard giudicato; fe la pena però pecuniaria non fo(fe grande da Lire 2, 00. de’piccioli in sù; & che la veriti fenza la retentione della perfona in altro mo-i do non fi poteffe hauere. Che il giorno del termine non fii nel termine computato. Cap. CV l. I N qualunque citatione,proroga, ò termine dato dalla Legge, ò dal Giudice, il giorno del termine non fii nel termine comprefo: & fe l’vltimo giorno del termine cafchera in giorno feriato;il feguente giorno non feriato focceda in luogo di quello; & le predette cofe habbino luogo canto in Ciuile, quanto in Criminale; & auantià qual fi voglia Giudice. (he gli acca fati fino tenuti dì comparire perfonalmente. Cap. C V LI. A Cedo i delitti non refiino impuniti; giudichiamo douerfì flatuire? che l’accufato, ò inquifito di alcun delitto, per ilquale fi ingerifee pena corporale; & che fìj proceduto contro di lui per detto delitto, 6e che per tal caufa fij flato ricercato dal Signor Capitanio,ò Giudicedelli Malefici;; fii tenuto venir perfonalmente, & non per Procuratore, per ilquale non fi poffa opponete alcuna eccettione,per la quale s’impedifca il proceffo legitimamente fatto; ma venghi, falue le fue eccettioni, dopò che farà venuto; poffa vfar quelle, & altre fue ragioni: faluo che il padre perii figliuolo, e perii figliuolo dei figliuolo. Et anco il figliuolo per il Padre; & il nipote per l’auo; & il fratello per il fratello poffìno venire, & diffendere;& proporre tutte le eccettioni;& fiino ammefsi, &afcoltati Et faluo che il procuratore fii ammeflo ad allegar le caufe dell’afTenza; & anco ad opporre le eccettioni contro il procefiò manco legitimamente fatto Nelli cafi poi, ne’quali non fi ingerifee pena corporale; qualunque ch’habia mandato legitimo,fii ammeffo a tutte le diffefe, & eccettioni; &fe altrimenti fard fatto, non vaglia. Di quelli che confejfano i delti ti? & hanno la pace. Cap. C V III. P Arimente; che fe l’accufato, ò querelato fpontaneamente confefsi hauer commeffoil delitto; per il quale doueffe imporli folamente E 3 penapecu [p. 70 modifica]7 o STATVTt CRIMINALI pena pecuniaria: all’hora fi condoni à quello la terza parte della pé 2 na. Etfehauerà pace coni’ofefo, com prela effa terza parte, fij rimetta à quello la metà della pena j & manco ad arbitrio del Sign. Capitanio* Della pena di chi rompe la pace. Cap. £ I X, Q Valunque romperà la pace, la fede, òla tregua per via di oflfefa fatta contro la perfona di quello, col quale liauerà fatto pace, w fiducia, ò tregua; fìi punito per la percoflà, ò ferita, ò altra cffefa per fon al e, fecondo la forma dell! Statuti; & di più in Lire 100. de’ piccioli: la metà della qual pena fii della Communità della Riuiera, e l’altra dell’offefo. Et fe alcuno romperàla pace, la tregua, ò la fidanza offendendo nè’beni, ò nella robba colui, co’l qualehaueuapace,tregua ò fidanza-,fii punito dell’offefa fatta ne’bem, ò nella robba, fecondo la forma delli Statuti: & di più in Lire ioo. de’ piccioli- la metà della qual pena fii diuifa, come di fopra; falui,& rimanenti però fermi tutti ipatti,conuentioni, e promette, ancopenali,conuenutifra quelli i quali trà di loro fecero pace, tregua, ò fidanza: & lepredette cole polle nel prcfente Statuto habbino vigore; tanto neìli banditi, anco per oual fi voglia delitto, quantonclli altri; & ciò non ottante Statuto,o Leggende parli in contrario. Etfela pace farà rotta; la pena appoftanelhftromento di pace peruenghi per la metà nella Communità della Rimerà, & per l’altra nella parte offefa -• &il Signor Capitamo, e cialcheduno Giufdicente per officio, & fuori debordine,fimo tenuti fcuodere detta pena fenza data di libello, nè di ftrepito, ò figura di gmd.cio ad vtititi di detta Communità;& di quello, ò di quelli, a’quali tara fiata rottala pace: & ilqual SignorCapitanio, & qualunque Giudice fii parimente tenuto di far; che ciò fi offerui, & che fi mandi ad effecutione, nel tarmine diva mefe, dal giorno della nouficatione afe fatta. Ma le la pena farà pofta per il Signor Capitanio, coni mandando, che la pace^ ò la tregua debba farfi, & offeruarfi fra quelli, che hanno difcordia; & Dace ò tregua farà rotta; ouero non farà obedito al Giudice;Ia meta della pena peruenga netta Communità della Riuiera; & l’altra in quello ò quelli; ò heredi di quelli, à quali detta pace, o tregua fata fiata rotta: & il medefimo fi oiferui; felapena fij douuta per comprometto* perla pace violata. £he fìi data copia delti cittì. # Cape € X. V Tilmente habbiamo determinato; che il SignorCapitanio, e Giudice detti Malleficij fimo tenuti, & debbano dar copia di tutti gli indici), atti, & proneàqualunque, che domandi ne* cafi permeisi dalla ragione, [p. 71 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/87 [p. 72 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/88 [p. 73 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/89 [p. 74 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/90 [p. 75 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/91 [p. 76 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/92 [p. 77 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/93 [p. 78 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/94 [p. 79 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/95 [p. 80 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/96 [p. 81 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/97 [p. 82 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/98 [p. 83 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/99 [p. 84 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/100 [p. 85 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/101 [p. 86 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/102 [p. 87 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/103 [p. 88 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/104 [p. 89 modifica]DELLA RIVIERA.’ 8S Della pena di ehi ammala i Stipendiarti. Cap. C LUI. S E accaderà per l’auuenire, che alcuno della Comminiti della Riuiera,ò in quella habitante ammazzi puramente, & non con animo penfato qualche ftipendiario prouocante à riffa, in qual fi voglia luogo di detta Communità: ouero accaderà,che ferifca, ò che percuota: all’hora, & in tal cafo quello, che ammazza; fiiper detta oca/ionepunito, &condennato àftar nelle prigioni della predetta Communità per mefi Tei; et in Lire cento de piccioli da effer applicate ad effa Communità, & macco nellVna, e nell’altra pena ad arbitrio del Signor Capitante Giudice delli Malefici) attefa la qualità del fatto, & la condition della perfona anco onnimodamenteaffoluendo: màper ferita, òpercoffafii condannato in Lire cinquanta de’ piccioli da effer applicate come di fopra; nè con altre pene poffa effer caftigato. Che quello, ch’ammala, non pojja hauer delli beni della per fona vccifa. Cap. C LI 111. O Valunque hauefse ammazzato, ò fatto ammazzare; òhaueffe trattato;ò haueffe dato ordine,ò aiuto, ò confeglio fcientemente, che qualche perfonafoffeoccifa; giamaipofsa hauere alcuna cofa delli beni della perfona ammazzata,nè anco per via di foccefsione da tettarne to,ò fenza teftamento; nè in qualunque altro modo per titolo lucratili© dichiarando, chetale acquifto immediatamente, & fenza altra dichiaratione fii diniffun momento: & in oltre quello, ch’ammazza; cafchun pena di Lire 400. piccioli per cadauna volta, oltre le pene limitate di iopra. Et che qual fi voglia pofsa accufare; échabbia la metà della pena, e la terza parte dellibeni della heredità della perfona ammazzata, la qual heredità dourebbe peruenire per il fopradetto modo in quella perfona, laquale hauefse commefso le predette cofe,ò alcuna di efse; & le altre due parti peruengano nelli heredi dell Ammazzato. Bella pena di chi penfatamente fà percuotere alcuno. Cap. C LV. S E alcuno penfatamente farà percuotere qualche perfona, non feguedo morte; quello,che percuote, fij condennatoin doppio di quello, che farebbe punito;fe fenza mandato haueffe percoffo: & quello, che fà percuotere, fij condennato in altretanto: & l’vn, e l’altro; tanto chi percuote, quanto chi fà percuotere; fiino in folido condennati: & fe non haueranno pagato fra cinque giorni dopò la condanna; fij la pena duplicata; efe verranno nelle forze della Communità; fiino tenuti nelle prigioni [p. 90 modifica]SL<$ STA TV TI CRIMINALI le prigioni,fin che habbinopagato detta pena. Màfeguendo da taf percoffa la morte; chi percuote, fii punito d’hom iddio & chi ha uri fatto percuotere, fii coudennatofol amen te in Lire mille de’ piccioli;fe però non haueffe commeffo,che foffe fatu percoffa mortale; nel qual calo fij punito talmente, che muora. Della pena di chi troncale qualche, membro di chi cauaffc vn’occhio» Cap» c lvi» P Arimente,,che fé alcuno canari vn’occhio,, onero gliocchi; ò troncare il nafo; o fquarciarà qualched’vno;ouero troncherà membri» o membro ad alcuno; ouero ftropiara,, & fari citato,© altrimenti verri, o comparirà al Giudiciojfiicondennato, & punito* in Lire 400.de’ piccioli per cadauno di efsi delitti ^ per cadaun occhio;; & per cada un membro, oltre le pene impoffeper altri Statuti à chi percuote, & à chi ferifce: le quali lire 400. fiino applicate alla parte offefa;,& te altre pene alla Commuti ita. Mife non venirà al Giudicio» le pene liino duplicatevi applicate comedi fopra, fe pero non fihaueri la pace con l offefo; nel qual cafo fii rimeffa. al delinquente la metà della pena applicata alla parte:; & non pagando detta pena in tempo d*Vn mele dal gioc no della condanna * le fii troncato la mano più valida* Della pena di chi debilita vn. membro» {dp. • C l V I Ti P Arimente, che qualunque percuoterà alcuno con armi, ofenz’armi^ & dalla percoffa fi debiliterà, ò fi farà inutile alcun membro al pereoffo; fii condennato in lire 400. de s piccioli oltre le pene impolle per gìiStatuti, che trattano delle percoffe. La qual pena dilire 400. fii applicata al percoffo; & le altre alla Commumtà della Riuiera come nelli altri Statuti: & dubitandoli; fe alcun membro fii debilitato, ò fatto inutile j ftiafi alla terminatone del Signor Capitanio» e Giudice dell! Ma* lefìcij co’l confeglio de Medici* Della pena di chi con arco, 0 balefira tira Jaetta x è balla* Cap, CLVlll. P Arimente, che fe alcuno con animo di percuotere fàettarà con bav lelìra, con arco, ouerzarabottana di bronzo, ò di ferro 1 con faette, & con ballotta di piombo, ouerd’altro metallo;& non ferirà; fii pulito in lire cento de r piccioli: mà fe ferirà; Ih condennato in dopio % mentre però non Legna morte, onero debilicatione di membro.. Mila [p. 91 modifica]D:E LI Alivi E R ’ Della pena di chi percuote, q ferisce con armi prohibite. C LIX. P Arimente, che qualunque, ilqnaie coti armi prohibite percuoterà alcuno, & non Eammazzarà; fe vfeirà fangue, fii eondennato in lire vinti de’ piccioli per cadauna ferita; & fe percuoterà, & non vfeirà fangue; fi condanni in lire dieci de* piccioli {blamente? &fefarà di notte j fiino dupplicate lepene?&fe farà in Palazzo, ò in altri luoghi publicl; de’quali fi fi mentionenel Statuto. Della pena di chi fa infulto fenza percofla; & vfeirà fangue; fe farà di giorno,fii eondennato in lire cento piccioli per cadauna ferita? & fenon vfeiràfangue.inlire cinquanta de* piccioli, & fe di notte, & vfeirà fangue; in lire ducento piccioli: & fe non vfeirà fangue, in lire cento de’piccioli. Mà fe in eafa, ouero alìacafa della habitatione d alcuno, laqual cafa s’intenda, come nel Statuto,. Dell*in Culto airhabitationeife non vfeirà fangue; in lire ducento de’ piccioli per cadauna percoffa; & fe vfeirà fangue, in lire trecento piccioli per cadauna feritale però farà fatta di giorno:mà fedi notte; in lire 5 00, de piccioli. Et in qualunque cafo delli predetti poffa elfer eondennato manco, ad arbitrio del Signor Capitanio attefa la qualità delle ferite5 &fa conditione delle pedone; & in qual parte della pedona faranno fatte effe ferite; & con che forte d’armi; che fe faranno fatte nella faccia; & fii per reftarui cicatrice; la pena venga duplicata: laqual faccia s’intenda nella gola, & dallagola in sù fino alla fommità della fronte? & dubitandoli, fe poffa reftarui cicatrice, che fi veda, ògrande, ò pieciola,ciòsafpettìall’arbitrio delSign.Capitanio, & Giudice delli Malleficij, co 1 1 confeglio de’ Medici. Et in cadaun delli predetti cali fi condanni il reo per il portar dell’armi,fecondo la forma delli Statuti della Communità predetta, la terza parte della qual pena li applichi all’ingiurìato, ouero offefo; e l’altre due parti alla Communità; &s’intenda110 elfer armi prohibite ne’ fopraferitti cali tutte quelle, al portar delle quali è fiata impofta pena per le parti del Serenifsimo Dominio Veneto; ouero per gli Statuti della Communità della Riuiera. Della pena di chi porta ferro fiaudolofo. tap. Q L X, C He alcuno della Communità della Riuiera, ouero d’altronde non ardifea, nè debba nel diftretto diefsa Riuiera portar ferro Fraudolofo; ftretto,’ò acuto; & in dubbio; fe fi j, ò non fij fraudolofo, fi lafeia.ad arbitrio del Signor Capitanio, e»del fuo Giudice; & chi contrafarà, fia eondennato in Lire 100. de’ piccioli per cadauna volta, nifsunà diffefaammefsa; &fefarà nellacafa s ò Palazzo del Signor Capitanio * ò nella [p. 92 modifica]pi STATVTI CRIMINALI ò nella piazzarne’ confini;!! duplichi efsa pena. Salue però Tempre le altre pene impofte contro quelli, che portano armi prohibite. Della percola fen%a armi prohibite. Cap. C L X I. P Arimente, che fe alcunofenza ferro, ouero fenz’armi prohibite percuoterà alcuno, &non Tammazzarasfe vfeirà fangue; fij condentiato in Lire 20. piccioli per cadauna ferita; Afe non vfeirà fangue, fi j condennatoin L. io. piccioli. Et fe in luoghi publici,delli quali fi fà mentio ne nel Statuto. Della pena di chifà infulto fenza perco(Ta;ouero in cafa, ©alla cafa dell’habitatione d’alcuno:fein tali cafi vfeirà fangue, & farà di giorno; fi condanni in Lire 200. piccioli; & fe non vfeirà fangue, in L. 100. de’piccioli;& fefarà di notte; la pena fij duplicata j & la notte s’intenda dal tramontare fino al nafcerdel Sole. ‘Della pena, di chi getta faflì fi audolent emerite. Capit. C L XII. P Arimente, che fe alcuno gettarà fafso, ò fafsi fraudolentemente contro alcuno, ò contro alcuni,& non farà ferita; fii condannato in L. io. de’ piccioli; & fefarà percofsa fenza effufion di fangue; in Lire 40. piccioli per cadauna dì-dette percofse; ilqual ftatuto nonbabbia luogopelli minori d’anni 14. iquali però pofsano in altro modo efser puniti ad arbitrio del Signor Capicanio,& Giudice deili Malefici); & 1 iitefso s intenda percuotendo con baffone. Della pena di dibatterà fuori vu dente. Qap. C LX 111. P Arimente, che fe alcuno ingiuriofamente batterà fuori vn denteaci altri, ò percuoterà talmente, che il percofloperda vn dente; paghi alla Communita della Riuiera Lire70. de’ piccioli percadaun dente; 6 c altretante à chi hauerà patito fin giuria» Della pena di chi dà vnfchìaffo, ò vn pugno. r Cap. C LX ir. P Arimente, che fe alcuno darà ad altri, è fchiaffo, ouero felli affi con mano aperta, òriuoltata; fefarà con effufion di fangue; fijcondennato per cadaun fchiaffo in lirecinquanta piccioli; la metà della qual pe na fij dell’offefo,&l’altra della Communità della Riuiera; ma fefarà fenza effufion di fangue; fi condanni in Lire 25. piccioli per cadaun fchiaffo, come di fopra. Quando alcuno poi percuoterà altri con pugno, ò con mano chiufa; fi condanni per cadaun pugno in Lire trenta de piccioli; & fe fenza effufion di fangue; in L.15. per cadaun pugno; da efìer

applicate, [p. 93 modifica]

DELLA RIVIERA. 93

applicate, come di sopra. Et in tutti gli sopradetti casi si condanni più, et manco ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli maleficij, considerata la condition della persona, et la qualità del fatto.


Della pena di chi morde alcuno. Cap. C L X V.

PArimente se alcuno morderà altri con denti; et dalla morsicatura uscirà sangue; si condanni in L. 30. piccioli, et se non uscirà sangue, in Lire quindici solamente.


Della pena di chi scapiglierà alcuno. Cap. C L X V I.

PArimente, che se qualche persona scapiglierà alcuno; sij condennata in Lire quindici de' piccioli per cadauno, et per cadauna volta: salvo però, che questo non habbia luogo nelli minori d'anni quatordici. Le donne poi dopò gli anni dodici; siino di che conditione si voglino; le quali insieme si scapiglieranno; siino punite come di sopra, e più, e manco ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, e la conditione delle persone: il che non s'intenda però in quello, che scapigliera alcuno per causa di correzione.


Della pena di chi grafiarà alcuno. Cap. C L X V I I.

PArimente, che qualunque grafiarà alcuno nel volto; sii punito in Lire dieci de' piccioli solamente, et se in altra parte del corpo, in L. 5. Et se farà putredine, ò marcia; in lire vinti parimente de' piccioli.


Della pena di chi getta alcuno interra. Cap. C L X V I I I.

PArimente, che se alcuno getterà, ò spingerà un altro, et farallo cadere in terra, se uscirà sangue, sii condennato in lire vinti de' piccioli, e se non uscirà sangue, in lire dieci solamente.


Della pena di chi urta alcuno. Cap. C L X I X.

PArimente, che se qualche persona urterà alcuno senza effusion di sangue; sii condennato in Lire 10. de' piccioli, et se con sangue in lire 20.


Della pena di chi leva ad alcuno il capuccio, capello, over beretta ingiuriosamente. Cap. C L X X.

PArimente, che se alcuno toglierà il capuccio, capello, ò beretta dal capo à qualche persona ingiuriosamente, et contro la volontà di


quello;
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94 STATUTI CRIMINALI

quello; sii condennato in Lire vinti de' piccioli per cadauna volta, et più et manco ad arbitrio del Signor Capitanio e Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, et la conditione della persona.


Della pena di chi straccia i panni d'un altro. Cap. C L X X I.

PArimente, che se alcuna persona fraudolosamente, et ingiuriosamente lacererà il panno, ò panni ad alcuno, sii condennata in Lire 20. piccioli alla Communità della Riviera per cadauno, et cadauna volta; et alla restitutione, ò rifacimento in doppio dell'estimatione, ò valuta delli drappi, ò panni lacerati al dannificato, ò ingiuriato. Et se alcuno prenderà qualche persona per i panni, come di sopra fraudolentemente senza però laceratione, sii condennato solamente in Lire dieci piccioli per cadauno, et cadauna volta, da esser applicate alla Communità.


Della pena di chi sfodra, overo di chi dimena le armi, et non percuote. Cap. C L X X I I.

PArimente, che se alcuno sfodrarà, ò dimenarà armi contro altri, e non percuoterà; sii punito in Lire dieci piccioli. Et se farà in luoghi publici; delli quali nel Statuto. Della pena di chi fà insulto senza percossa; sij punito in Lire 20. de' piccioli.


Dell' insulto all'habitatione. Cap. C L X X III.

PArimente, se alcuno farà insulto alla casa d'altri senz'armi, e senza ferita; sii condennato in Lire vinti piccioli. Et s'intenda la casa di alcuno, ò sii propria, ò sii ad affitto; overo concessa di cortesia. Et s'intenda alcuno haver fatto insulto alla casa; se in qualche modo hauerà dato la fuga ad altri dentro alla casa, ove egli habita; ò stando, ò menando all'insultato, avanti alla casa di quello, ò veramente se haverà fatto assalimento ad alcuno, che si trovi nella casa della sua habitatione, et parimente si intenda fatto insulto, overo assalimento alla casa; se le cose predette saranno fatte al portico; overo sotto il portico dell'insultato; overo se l'insultante farà ivi insulto con animo adirato; overo se insulterà alcuno dentro la cafa dell' habitatione di quello, ò sii nella corte, ò sii nell'horto di detta casa dell' habitatione dell' insultato: et per l'insulto con armi, et senza ferita fatto alla casa dell' habitation dell'insultato sii l'insultante condennato in Lire cento de' piccioli, et manco nell' uno, et nell'altro caso ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, e la conditione delle persone: salvo che, se si facesse insulto, ò percossa alla casa, overo in


casa
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DELLA RIVIERA. 95

casa dell' habitatione d'alcuno frà le persone habitanti in quel medesimo albergo, casa, ò fenile; per tal insulto, over ferita non si punisca più di quello, che altrimente si punirebbe; se l'insulto fosse fatto in altro luogo, che alla casa, secondo la forma della ragione, et delli Statuti della Riviera: et in cadauno delli predetti casi l'insultante sii punito anco per il portar dell'armi; et salvo anco il Statuto posto sotto la rubrica. In quali casi possa procedersi per inquisitione.


Dell'insulto con ferita. Cap. C L X X I V.

PArimente, che se alcuno farà insulto contro altri; et ferirà nell'istesso insulto; sii punito solamente per la ferita, secondo la distintione delli casi posti nel Statuto. Della pena di chi percuote, ò ferisce con armi prohibite: se però non fosse da esser imposta maggior pena per l' insulto, che per la ferita; nel qual caso sii punito per quel delitto, nel quale maggior pena sarebbe imposta. Mà se le pene fossero uguali; tanto per l'insulto, quanto per la ferita: all'hora sii punito solamente per una delle dette pene: et in caso che ne seguisce homicidio, per l'homicidio solamente sii punito.


Della pena di chi fa insulto senza percossa. Cap. CLXXV.

PArimente, che qualunque farà insulto ad alcuno senza veruna sorte d'armi, e senza ferita; sii condennato in Lire dieci de' piccioli: et chi farà insulto con armi, et senza ferita; paghi Lire 25. de' piccioli alla Communità della Riviera, e più ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij attesa la conditione delle persone, e del fatto; et si punisca anco per il portar dell'armi, secondo la forma delli Statuti. Mà se le predette cose si faranno in Palazzo del Signor Capitanio, ò nella casa del Signor Podestà; ò del Vicario, ò nelle piazze, ò nelle Chiese; ò nelli Cimiterij: in questi casi la pena sii duplicata; et s'intenda haver fatto insulto chiunque movendosi da luogo à luogo contro alcuno con irato animo farà impeto; overo movendosi da luogo à luogo menarà contro di quello; overo seguitandolo le darà la fuga. Et sotto il nome d'armi si contengano bastoni, pietre, e tutto quello, che è atto à far nocumento.


Della pena di chi ingiuria con parole. Cap. C L X X V I.

PArimente, che se alcuna persona dirà parole ingiuriose ad alcuno fuori di Giudicio, sii condennata in Lire vinti piccioli, et manco ad arbitrio del Signor Capitanio, attesa la qualità delle persone, et delle ingiurie. Mà se ciò seguirà in giudicio, ò alla presenza del Giudice, si


duplichi
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96 STATUTI CRIMINALI

duplichi la pena, et manco ad arbitrio, come di sopra; la metà delle quali pene sii della Communità, et l'altra dell' ingiuriato: salvo che, se l'ingiuriato remetterà l'ingiuria; non si possa procedere per officio. Il qual Statuto non habbia luogo frà gli Padri e Figliuoli, marito e moglie; overo frà gli congiunti, ò Affini fino al quarto grado, secondo la legge civile inclusivamente.


Della pena di chi mette fuori libello, ò nota diffamatoria. Cap. C L X X V I I.

NOn si truovi alcuno tanto temerario; il quale ardisca di scrivere; nè di metter in publico alcuni versi, ò parole diffamatorie; overo vituperose; le quali diminuiscano l'honore d'alcuni; come metter Corni sopra le porte di qualche persona, over dipingere all'habitatione d'alcuni, nè in altro luogo far, dire, ò essercitare simili cose in qual si voglia modo; le quali pervenir potessero in detrimento d'honore, et diminution di fama d'alcuno sotto pena di Lire 200. piccioli, e più; tanto pecuniariamente, quanto corporalmente ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij attesa la conditione delle persone, e del fatto; la metà della qual pena pecuniaria sij dell'accusatore; et l'altra della Communità: qual pena non pagata nel termine d'un mese; sij al delinquente troncatala mano più valida; et stj nelle prigioni per trè mesi: et qualunque accusante sij tenuto secreto: et se doi; ò più saranno i delinquenti; et uno di essi accuserà l'altro, overo gli altri; sij parimente tenuto secreto; et sij assolto dalla sopradetta pena; et in oltre guadagni la metà della pena pecuniaria.


Della pena di chi da aiuto à Malfattori. Cap. CLXXVIII.

PArimente, che chiunque darà aiuto cooperativo, ò con fatti, ò con parole à commettere delitti ò alcuno di essi; sij condennato; et con modo simile punito, come si è detto di quello, che ha commesso maleficio.

Della pena di chi và di notte con armi senza lume. Cap. CLXXIX.

NIssuno, dopò le due hore di notte; nella Terra, nella quale habita il Signor Capitanio, vada con armi, ancorche habbia lume, sotto pena di Lire 10. piccioli, et di perder le armi: overo se farà con armi senza lume, sotto pena di Lire vinticinque piccioli, et di perdere l'armi: intendendosi esser senza lume anco quello; il quale tenesse il lume nascosto. Et chi non havesse armi, et fosse senza lume; sij condennato in Lire trè piccioli, se non fosse persona di buona conditione à giudicio del


Signor
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DELLA RIVIERA.

Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij; nel qual caso sii liberato. Mà se fosse di mala conditione, possa metter quello prigione, quando però questo tale non desse sicurtà di presentarsi; nel qual caso non possa esser imprigionato: mà se fuggisse; e non volesse andar prigione, ò esser ricercato; sii punito di quella pena; della quale è punito colui, che porta armi di notte senza lume: la metà delle quali pene sii della Communità; et l'altra dell'inventore, overo accusatore. Et se fosse persona miserabile, che non potesse pagare; esso Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij possa diminuir detta pena; ò, se gli parerà, metter quello nel ceppo, Berlina, over Catena.


Delle pene da dupplicarsi nel tempo di notte.

Cap. C L X X X.

PArimente, che tutte le pene pecuniarie; le quali s'impongono ad alcun delinquente per qualche maleficio, siino duplicate contro questi tali delinquenti in tempo di notte.


Che i Banditi possano impunemente esser offesi.

Cap. C L X X X I.

PArimente, che ogni danno, ingiuria, et male dato, et fatto nella persona del Bandito per maleficio, overo nelle cose, che porta seco; dal quale danno, ò ingiuria s'ingerisca pena di morte; resti perpetuamente impunito, et impunita: et il processo, che di ciò si formasse per qualunque Rettore, sii immediatamente nullo: salvo se l'offesa si facesse à quel Bandito per colui, ò per coloro, i quali fossero seco in pace, ò tregua; nel qual caso non meno sii punito tal maleficio, come se il Bandito non fosse stato bandito. Et salvo, che la moglie non possa offender il marito bandito; nè il Figliuolo il Padre; nè il fratello il fratello; nè vicendevolmente all'incontro. Ne possano i soprascritti Banditi in giudicio come attori esser uditi; et così non possano testificare; se però non fossero banditi per caso puro; et all'hora possano esser uditi, et anco testificare .


Della pena di chi dà ricetto à Banditi. Cap. C LXXXII.

QUello, che dà ricetto scientemente à Bandito di Ribellione; overo di tradimento, sii punito con pena di Lire mille piccioli da esser applicate alla Communità, e più, e manco ad arbitrio del Sig. Capitanio: et se fosse bandito per saccheggiamento, ò robbaria, ò altro delitto; per il quale s'imponesse pena capitale ,overo corporale; sii punito in L.200.


G piccioli,
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98 STATUTI CRIMINALI

piccioli, e più, e manco; ad arbitrio del Sign. Capitanio, e Giudice delli Maleficij; attesa la qualità della ricettatione, e delle persone.


Della pena di quel Commune, ò Terra; nella quale i banditi di delitto saranno ritruovati à pratticare. Cap. C L X X X I I I.

SE alcun bandito di delitto di lesa maestà, di Sodomia, di Tradimento contro la Patria; di homicidio, di Saccheggiamento, ò Robbaria, ò incendio, ò guastamento, ò furto sarà truovato conversar in Borgo, ò Villa, ò in alcuna Terra di detta Communità; dopo che sarà manifesto, ò dinontiato; sii condennato in Lire 300. piccioli il Borgo, la Villa; overo la Terra; nel quale, ò nella quale sarà stato ritrovato pratticare; se però egli sarà bandito di delitto di lesa Maestà, di Assasinio, di Sodomia, di Saccheggiamento, di Robbaria, ò di furto: et se sarà bandito di homicidio puro, ò di Incendio; la condanna sii di Lire 150 de' piccioli. Et se sarà bandito di guastamento, detta condanna sii di Lire 50. de' piccioli: alle quali condanne sijno tenuti tanto le persone di qualità, quanto gli altri di detti Borghi, Ville, e Terre: salvo però sempre; che se detti Communi haveranno dinontiato al Signor Capitanio, ò Giudice delli Maleficij, che tali banditi habitano nelle loro Terre; et che per la potenza di quelli, ò de' suoi attinenti non possono pigliargli, ò scacciargli; all'hora non siino tenuti in conto alcuno alle predette pene: et l'istesso s'intenda; se scaccieranno, ò consigneranno il medesimo bandito.


Che quelli, i quali tengono beni de' banditi, et Ribelli, restituiscano quelli alla Communità. Cap. C L X X X I V.

PArimente, che quelli, i quali senza alcuna giusta causa tengono beni de' banditi, i quali beni devono pervenire nella Communità della Riviera per forma delli Statuti; siino tenuti restituir essi beni alla detta Communità con gli frutti cavati, et da esser cavati sino al tempo della restitutione, et della rilassatione da farsi à detta Communità delli medesimi beni.


Del Salario di quelli, che pigliano Banditi. Cap. C L X X X V.

PArimente, che chiunque pigliarà et consegnarà nelle forze del Sig. Capitanio alcun Bandito condennato à morte medesimamente dal Sig. Capitanio della Riviera per haver ammazzato suo Padre, ò Madre; habbia, et haver debba de' beni di tal Bandito Lire 200. de' piccioli, et se il detto bandito non havesse di che pagare; habbia de' beni della Communità della Riviera Lire 100. piccioli, et il medesimo s'intenda dell'assassinio.


Che
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DELLA RIVIERA. 99

Che alli Banditi rilasciati di prigione s'intenda rimesso il delitto. Cap. C L X X X V I.

PArimente fù consueto osservarsi; et sii determinato: che, se per la Communità della Riviera alcun Bandito, ò condennato sarà rilasciato in honor di Dio; ò in altro modo fuori delle prigioni di detta Communità, ò altrimenti le sarà rimesso il bando, ò la condanna; s'intenda parimente esserle condonato anco il delitto; per il quale era bandito, ò condennato. E se alcuno vorrà sodisfar il bando, ò la condanna à se data per occasion del delitto; più non si proceda contro di quello per detto delitto. Et che gli retenti nelle prigioni anco non Banditi, ò non condennati per alcuna causa; se saranno rilasciati, come di sopra; s'intendano anco esser assolti da quella causa; per la quale erano stati retenti; se però saranno rilasciati in honor di Dio.


Della pena del Furto. Cap. C L X X X V I I.

PArimente, che il Ladro famoso sii alle forche sospefo, si che muora: et il Ladro non famoso; fe farà furto di denaro, ò di robba da L. 50. piccioli in sù; sii parimente alle forche sospeso, si che muora. Ma se dal detto valore in giù, che sii però da Lire 15. de' piccioli in sù; mentre non sii Saccheggiamento, ò Robbaria come nel Statuto. Della pena di chi commette Robbaria, ò saccheggiamento: per il primo furto le siino forate le orecchie con ferro infocato; et sii frustato per quella Terra, nella quale habita il Signor Capitanio: et per il secondo furto, che ecceda il valore di Lire 20. piccioli, se le tronchi la mano più valida; quando però non haverà la pace con l'offeso, ò con gli heredi di quello: nel qual caso paghi alla Communità della Riviera Lire 50. piccioli: et se non le pagherà in tempo d'un mese; sii à lui troncata la mano, come di sopra. Et dalla detta somma di Lire 20. piccioli in giù; si punisca ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij: salvo che ciò non habbia luogo nel minore di quindeci anni; mà si ossrvi il Statuto, che di quello dispone. Nella coadunanza non dimeno, ò numero de' furti non s'intenda alcuna cosa tolta furtivamente, che non ecceda il valore di soldi vinti piccioli. Salvo che nissun Sarto; overo altri, che haverà ricevuto il panno d'altra persona per far alcuna veste, over qualche vestito; ardisca, ò pressumi di ritener qualche cosa di detto panno, senza licenza del Patrone, ò di quello, che le haverà dato il panno: et qualunque farà contro le cose predette, overo alienarà, ò obligarà detto panno in tutto, ò in qualche parte; ò la veste fatta di esso panno, senza licenza del Patrone del panno medesimo, over di quello, che hà dato a lui detto panno, ò detta veste; sii punito, et possa punirsi in Lire dieci piccioli, et a restituir il danno in doppio al


G 2 dannifi-
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100 STATUTI CRIMINALI

dannificato: et l'istesso s'intenda di qualunque pellizzaro, e strazzaruolo; ò ziponiero delinquente circa le cose predette. Et l'usuraro, e qualunque altro, che impresterà sopra alcun panno, ò lavoriero non finito; sii condennato, in Lire 25. piccioli; se di ciò haverà havuto notitia: et ciascheduno possa dinontiare, et habbia la metà della pena; et il medesimo s'intenda per i panni d'oro, di seta, et d'argento, et per le cose date per ornare dette vesti, et vestimenti.


Che i Rubbatori, ò Ladroni possano impunemente esser presi. Cap. C L X X X V I I I.

PArimente, che ogn'uno possa impunemente pigliar i Ladroni; overo Malfattori: ma quando haverà preso quelli, ò alcuno di essi; sii tenuto consegnarli, ò fargli consegnar al Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij, secondo la forma infrascritta; cioè: se haverà preso quello, ò quelli nella Terra, ove habita, overo ove habiterà per l'avvenire il Sig. Capitanio; sii tenuto consegnarli, ò consegnarlo nel termine d'un giorno: e se nelle altre Terre di detta Communità; sii tenuto in tempo di doi giorni. Ma se in alcuna parte del distretto di detta Riviera; ciò faccia in tempo di quattro giorni, et chi contrafarà; se sarà persona particolare, si condanni in L. 100. piccioli, et se sarà Università, Borgo, ò Terra; in L.200.


Della pena di chi impedisce; che i Ladri, ò Malfattori non siino consegnati. Cap. C L X X X I X.

PArimente, che se alcuna particolar persona; ò alcuna Università impedirà, ò farà impedire, che alcuno retento, ò che sarà retento come Ladrone, ò Malfattore non sij consegnato nella forza della Communità della Riviera; si condanni, se sarà persona particolare, in L. 300. piccioli, et se sarà Università, Borgo, ò Terra; in L. 600. e più, e manco; ad arbitrio del Sig. Capitanio, et del Giudice delli Maleficij; attesa la qualità del fatto, e delle persone.


Della pena del Plagiario. Cap. C X C.

IL Plagiario, che robba Figliuoli di fameglia, ò altre persone libere; et le vende; sii sospeso alle forche, si che muora.


Della pena di chi commette Robbaria, ò Saccheggiamento. Cap. C X C I.

PArimente, che se alcuno di che conditione si sia, farà Robbaria, ò Saccheggiamento di denaro, ò di robba, che vaglia da L. 15. de' piccioli sino alla somma di L. 50. piccioli in una, ò più volte coadunate, et ciò farà fuo


ri della
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DELLA RIVIERA. 101

ri della Terra, nella quale habita il Sig. Capitanio, ò fuori de' Borghi, Case, Casine, Ville, ò case habitate; sii frustato per la Terra, nella quale habita il Sig Capitanio, et stij nelle prigioni della Communità per un' anno; et restituisca la cosa, ò il denaro mal tolto in doppio: et se da Lire 50. in sù; sii sospeso alle forche, si che muora: mà se commetterà robbaria di denaro, ò di robba, che non ecceda la quantità di Lire 50. piccioli, fuori de' predetti luoghi; fii condermato ad arbitrio del Signor Capitanio, e del Giudice delli Maleficij nell'havere, considerata la qualità del fatto, e delle persone.

Et chi farà le cose predette in alcuna Terra, Borgo, Villa, ò Casina, ò casa habitata; di denaro, ò di robba, che ecceda la somma di Lire 50. piccioli; sii sospeso alle forche: et se di denaro, ò di robba non eccedente la somma di Lire 50. piccioli, overo chi commetterà saccheggiamento in alcuno de' predetti luoghi; de' quali si fà mentione nel presente Statuto; per la prima volta sii punito in Lire cento piccioli, et à star per sei mesi nelle prigioni, et più; sin che haverà pagato detta pena: mà se ciò farà più volte, sij punito nell'havere, ò nella persona ad arbitrio del Sign. Capitanio, e Giudice delli Maleficij; attesa la qualità della persona, e del fatto: et à star per un' anno nelle prigioni.


Della pena delli reccettatori di Robbarie, e de Furti. Cap. C X C I I.

IL Ricettatore scientemente de' furti, e robbarie de' famosi Ladroni sii punito con la stessa pena; con la quale deve esser punito il Ladro, il Ladrone, ò Rubbatore: et se alcuno haverà accompagnato à rubbare, ò traffugare; et haverà dato aiuto alli predetti, se sarà effettuato esso furto, ò robbaria; sii punito con la medesma pena, con la quale deve esser punito tal Ladro, ò Robbatore.


In che modo siino tenuti i Communi al riffacimento delle Robbarie. Cap. C X C I I I.

PArimente, che ogni Commune, ò Università delle Terre della Riviera, et le particolari persone di quelle, et tutti si nobili, come vicini di qualunque dignità, et conditione si sijno di quel Commune, et Università; siino tenuti al riffacimento di qual si voglia robbaria, ò captura, che occorrerà farsi, ò fosse stata fatta, ò si facesse nelle Terre, ò Territorij di quelle da quà avanti; et anco al riffacimento di qualunque taglia, per la quale ogn' uno così preso nelle dette Terre, ò Territorij si havesse riscattato; ò per l'avvenire si riscattasse, per occasione di detta captura, et l'istesso s'intenda di quali si vogliano Università, e particolari


G 3 persone,
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102 STATUTI CRIMINALI

persone, et altri nominati di sopra, per le Terre e Territorii de' quali essi robbamenti, ò prigioni fossero condotti. E se tale preso sarà ammazzato; sii tenuta detta Università alli heredi dell' Ucciso in Lire 700. de' piccioli. Et se sarà solamente ferito; in Lire 200. sino à 400. piccioli, attesa la qualità della ferita; ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij: et di ciò si faccia ragion sommaria, et essecution reale, e personale; et si divida per la rata delli estimi.

Salvo che; se esse Università, ò particolari persone come di sopra, avanti la sentenza, onero dopò per un mese continuo haveranno preso i malfattori, e gli haveranno consegnati nella forza della Communità: all'hora, et in tal caso siino, et s'intendano essere totalmente assolti dalle predette pene: et salvo che se quelli, che commettono Rubbaria, o Prigionia, fossero talmente potenti; che la Villa, la Terra, ò Università; overo le altre persone, delle quali di sopra non fossero sofficienti à pigliar detti Malfattori: all'hora parimente s'intendano assolte; mentre perle sue forze haveranno fatto quel, ch'haveranno potuto; acciò tali cose non fossero commesse.


Del danno dato. Cap. C X C I V.

SE alcuno danneggiarà, ò guastarà in altro modo, che per incendio, da dieci lire piccioli in sù; sii condennato in Lire 200. piccioli alla Communità; et in doppio del danno dato al dannificato. Et se da Lire dieci piccioli in giù; sii condennato ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij (mentre però, che la condanna non ecceda Lire 50. piccioli) et sii condennato anco alla restitutione del danno in doppio, come di sopra. Mà se alcuno darà danno per incisione, ò stirpatione de' Viti, ò per scorzamento d'arbori fruttiferi; et ciò malitiosamente talmente che si secchino; sii condennato in Lire trenta piccioli per cadauna Vite tagliata, ò stirpata, ò in altro modo guasta, come di sopra: et anco per cadaun arbore fruttifero tagliato, ò stirpato, ò altrimenti guasto sii condennato in Lire cento piccioli: et per cadaun arbore piantato à sostener le Viti sii condennato in Lire trenta piccioli: et in cadaun caso al riffacimento anco del danno in doppio, come di sopra; la metà delle quali pene si applichi alla Communità della Riviera, et l'altra al dannificato. Et se farà, ò farà fare incisione, ò stirpamento delle predette Viti, d'arbori alle Viti, d'arbori fruttiferi, ò d'alcuno di quelli sino al numero di cinquanta, overo da cinquanta in sù; oltre le predette pene; tanto quello, che fà, come quello, che fà fare; sii l'uno, et l'altro condennato ad essergli troncata la mano più valida; qual mano però possano riscuotere pagando Lire 600. piccioli alla Communità della Riviera in tempo d'un mese dal dì della condanna: et sii trattenuto nelle pri-


gioni sin
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DELLA RIVIERA 103

gioni; sin che haverà pagato dette pene, ò finche si sarà accommodato con l'offeso.


Dell'Incendio. Cap. C X C V.

SE alcuno scientemente, e malitiosamente nella Casa d'altri, habitata, ò Sacra, ò Religiosa metterà, ò farà mettere abbrusciamento; sii punito capitalmente, si che muora; et sij condennato alla restitution del danno al dannificato. Mà chi metterà, ò farà metter incendio in altro luogo; per il quale darà danno da Lire 100. piccioli in sù; sii condennato, e punito in Lire 500 piccioli alla Communità della Riviera; et alla restitutione, e riffacimento del doppio al dannificato. Mà se metterà, ò farà metter abbrusciamento, per il quale il danno seguito sii da Lire 25. in sù, sino à Lire 100. piccioli; sii condennato, et punito in Lire ducento piccioli alla Communità; et alla restitutione del danno in doppio, come di sopra. Mà se metterà; ò farà metter incendio; per il quale il danno seguito sii da Lire 25. piccioli in giù, e da Lire dieci in sù; sii punito in Lire 50. piccioli alla Communità predetta, et al doppio del danno, come di sopra. Et se per l'incendio accaderà, che il danno dato sii da Lire dieci piccioli in giù; si punisca in Lire 25. piccioli, et al doppio del danno, come di sopra. Et se queste pene, che devono pervenir nella Communità della Riviera dall'incendiario, ò da chi fà far l'incendio, non saranno pagate in tempo di trenta giorni; le sij troncata la mano più valida: et nondimeno sii tenuto nelle prigioni, sin che per il doppio haverà sodisfatto al dannificato; ò che con lui si sarà accommodato. Et in qualunque delli predetti casi sii esso dannificato preferto à tutti Mà se detto incendio sarà accaduto per colpa, ò negligenza solamente d'alcuno; all'hora tal colpevole ò negligente si condanni alla restitutione del danno in doppio; et alle spese, et interessi; et sii ritenuto nelle prigioni, sin che haverà pagato, ò con l'offeso si sarà accordato.


Della pena di chi entra nelli Horti. Cap. C X C V I.

SE alcuno senza saputa del Patrone, ò contro la volontà di quello entrerà in Horto, in Brolo, ò Giardino d’alcuno circondato di muro, ò di siepe; overo entrerà nelle case per forza, ò entrarà scalando per robbare, ò per guastar in quelle, con armi, ò senza, di giorno, e di notte; se sarà preso, et condotto nelle forze della Giustitia, sii condennato à servir nelle galere delli condennati del Sereniss. Dominio per Galeotto nelli ceppi; per mesi deciotto; et al riffacimento di tutti i danni al dannificato in doppio, da esser liquidati co'l giuramento del dannificato medesimo: Et in caso d'inhabilità sii bandito per cinque anni di tutta la Riviera, Brescia, Bresciana; e per 15. miglia oltre i confini; con taglia anco da esser data al


G 4 Captore
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104 STATUTI CRIMINALI

Captore di Lire 200. piccioli per cadaun malfattore, et per cadauna volta; cioè delli beni di detti malfattori; se ve ne saranno; se non, delli beni di detta Communità. Et se questo tale dinontiato non sarà preso; si proceda contro di lui: et se sarà contumace, sij bandito perpetuamente di Venetia, et distetto; et di tutte le Terre, e luoghi del Sereniss. Dominio, et il dinontiante conseguisca la taglia di Ducatti 100. delli beni di detto delinquente; se ve ne saranno; se non, di Lire 100. piccioli delli beni di detta Communità, et cadano anco i predetti malfattori in maggior pena, secondo la qualità delle trasgressioni, e delle persone; ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij. Et se un compagno del delitto accuserà gli altri compagni, ò compagno colpevole; talmente che consti la verità; egli sii assolto da ogni pena, nella quale perciò meritarebbe incorrere; e conseguisca anco la soprascritta taglia: et ogn'uno possa accusare: et dell'istessa pena siino puniti anco quelli, che prestano aiuto, conseglio, et favore à commetter le cose predette.


Della pena di chi rimuove i Termini. Cap. C X C V I I.

SE alcuno fraudolentemente metterà alcuni Termini, ò posti gli rimoverà, ò gli farà mettere, ò rimuovere; sii punito; tanto quello, che mette, et che rimuove; quanto quello, che fà mettere, et che fà rimuovere in L. 50. piccioli per cadaun termine posto, ò rimosso; et per cadauna volta, et in oltre à star per doi mesi nelle prigioni della Communità: et nondimeno sii tenuto di ridurre, e di riponere detti termini cavati nel luogo di prima: et che per il Sig. Capitanio, e Giudice delli Maleficij si possa anco procedere per officio, et per via d'inquisitione ad haver la verità.


Della pena di chi cava in pregiudicio d'altri. Cap. C X C V I I I.

QUalunque cavarà, ò farà cavar in casa sua, ò altrove in terra, in danno, ò detrimento d'alcuno per distruttion di muro, ò d'altra cosa; sii condennato in Lire 50. de' piccioli, et al riffacimento del danno dato in doppio al dannificato.


Della pena di chi getta Immonditia nelle vie. Cap. C X C I X.

SE alcuno da qualche Casa, ò Pontile, ò da altra parte gettarà qualche immondezza, ò qualche cosa putrida in alcuna Via, ò strada publica, overo anco nel vicinato, et in luoghi d'altri; sii condennato in Lire 25. de piccioli per cadauno, et cadauna volta: Et se gettando guasterà alcuna veste, overo altra cosa; sii tenuto al riffacimento del danno in doppio al dannificato: Et qualunque Padre di famiglia sii tenuto, et obligato alla


detta
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DELLA RIVIERA. 105

detta condanna, e riffacimento, et à levar quello, che sarà stato gettato: et l'istesso s'intenda delli secchiari; i quali non possino esser evacuati, nè tenersi sopra le vie publiche. Et similmente, che nissuno metta animal morto non sepolto in alcun luogo, ò Riva, ò Lago: mà debba esser sepelito talmente, che non renda alcun fettore; sotto la medesima pena.


Della pena del Biffolco, che non tiene la mano sopra il Timone. Cap. C C.

PArimente, che ogni Biffolco, che conduce alcun Carro, ò carretta per le Terre, ò Ville di detta Communità; overo per alcuna di quelle; debba andare avanti alli Buoi, e tener la mano sopra il timone; et condur essi buoi cautamente, et non montar sopra la Carretta, ò Carro; sotto pena di Lire 25. piccioli per cadauno, et per cadauna volta; et di riffar il danno indi seguito al dannificato: Et ogn'uno possa esser accusatore delle predette cose; et habbia la metà della condanna.


Della pena di chi prende Polli, et Colombi. Cap. C C I.

NOn vi sij alcuno di qual conditione si voglia; che presuma di pigliare, ò far pigliare i Colombi d'altri; ne ammazzarli sotto qual si voglia industria, ò forma; sotto pena di Lire 50. piccioli per cadaun Colombo preso, ò ammazzato: la qual pena per la metà s'aspetti alla Communità; et l'altra metà all' Accusatore: et ogn'uno possa accusare con un sol testimonio degno di fede: et all'hora s'intenda ogn'uno haver ammazzato, ò preso i Colombi d'altri; quando sarà truovato haver qualche Colombo ammazzato; ò che portarà à vendere delli detti Colombi; se però non costarà, che questo tale habbia Colombara in casa, ò che tenghi Colombi dell'istessa qualità; overo che habbia quelli comperati; ò che habbia portato Colombi di Giurisdittioni fuori della Communità della Riviera; et renda il dannno in doppio al dannificato. Il medesimo s'intenda delli Pavoni, Galline, et altri Polli: et nissuno possa scaricar schioppi appresso le Colombare; se non sarà lontano da quelle ducento passi; sotto la pena sodetta.


Della mercede di chi consegna il Lupo. Cap. C C I I.

QUalunque persona, che consegnerà Lupo, ò Lupa vivi, over morti alla Communità della Riviera presi, ò ammazzati in essa Riviera, et giurerà haverli in quella presi, ò ammazzati; habbia, et haver debba da detta Communità Lire 10 de' piccioli per cadaun Lupo, ò Lupa, come di sopra; eccetto che, se saranno Lovatelli da latte, habbia solamente Lire trè piccioli per cadauno co'l giuramento come di sopra, et all'hora subito detti Lovatelli debbano esser ammazzati; et annegati nel Lago.


Della
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106 STATUTI CRIMINALI

Della pena di chi rapisce Donne. Cap. C C I I I.

PArimente, che ogn'uno, il quale per l'avvenire per forza rapirà, ò menerà via violentemente, et carnalmente conoscerà alcuna donna Vergine, ò Vedova, ò Maritata, ò Libera, di honesta vita: sij punito di pena capitale talmente, che muora: e della medesima pena sij punito qualunque di che conditione si voglia, quale darà aiuto, et favore à commettere il delitto predetto, quando esso delitto vien commesso: et in oltre quello, che per forza rapirà, et conoscerà carnalmente; sij condennato dar del suo alla Donna in tal modo rapita, et violata quello, che parerà al Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij per maritarla, ò per farla monaca; ò sostentarla, se non vorrà maritarsi, ò monacare. Mà se detta Vergine, ò Maritata, ò Libera, vivendo honestamente sarà solamente rapita; e non conosciuta carnalmente: all'hora sii condennato il Rattore in Lire mille piccioli da esser applicate la metà alla rapita; e l'altra alla Communità, se non sarà dopò seguito Matrimonio frà di quelli: nel qual caso sii punito in minor pena da esser applicata alla Communità, ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficii; attesa la qualità del delitto, e la conditione delle persone. Et non s'intenda essersi commesso Ratto, nè violenza; se di notte, over di giorno, et nella notte, overo nel giorno la Donna sarà trovata esser in casa di esso adulterante, ò d'altra persona; se non apparerà, et sarà provato di Violenza, ò d'inganno nel condur quella in detta casa. Nè s'intenda Ratto; quando sii stata indotta, ò conosciuta con parole adulatorie, con persuasioni, overo promesse; ne' quali casi s'intenda atto volontario, et non forzato; mà solo quando effettivamente, et di fatto sarà intervenuta violenza, et Rapina.


Della pena dell' Incesto. Cap. C C I I I I.

PArimente, che se alcuno scientemente haverà commesso Incesto con alcuna Donna, che sii per linea d'ascendenti, ò Descendenti; con Sorella, ò con quella che è, ò fù matrigna; ò con la moglie del fratello, ò con la Nipote: in tali casi maschi, et femine siino puniti di ultimo supplicio. Nelli altri incesti poi frà il quarto grado, intendendo il grado di ragion canonica, siino condennati Maschio, et Femina in Lire 500. piccioli per cadauno di essi: et se in tempo di doi mesi non le pagaranno; ò non potranno pagarle; stijno per un anno nelle prigioni della Riviera, et la donna sij posta in prigion separata da gli huomini; overo in alcun altro stretto luogo ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij.


Della
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DELLA RIVIERA. 107

Della pena della Donna, che commette adulterio. Cap. C C V.

PArimente, che se alcuna donna, la qual non sii meritrice publica, ò famosa, havendo marito, volontariamente commetterà adulterio, sii punita di pena capitale; et in oltre perda in tutto la sua dote, et ogni donatione; le quali siino applicate alli figliuoli del matrimonio violato: et non essendovi di quelli, siino applicate al marito; il letto del quale ha contaminato. All'accusa del delitto della qual donna non siino admessi; se non il marito; il Padre del marito; il Padre di essa Donna; il Figliuolo di quella, et il fratello della medesima, et in tal caso nissun Iusdicente per officio possa inquisire; ne procedere anco per quanta autorrità si ritrovasse esserle concessa.


Della pena di chi havendo moglie contrahe matrimonio con altra, et iscambievolmente. Cap. C C V I.

PArimente, che se alcuno havendo moglie si maritarà con altra; sii condennato in Lire mille piccioli, et più ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficii, attesa la qualità delle perfone; et à star per un anno continuo nelle prigioni della Communità della Riviera: et l'anno non incominci se non dal giorno della sodisfattion fatta di detta condanna. Et se scamparà di prigione avanti finito l'anno rompendo esso le prigioni, overo in altro modo; sii bandito di tutto il Territorio della Riviera per anni doi; et la pena pecuniaria sii duplicata. Et se non venirà nelle forze della Communità; sii bandito, et da tal bando non sii liberato; se non pagata la condanna; et stando nelle prigioni come di sopra per anno uno. Et dell'istessa pena siino punite le donne, che havendo marito malitiosamente si saranno maritate con un altr'huomo: et similmente siino punite quelle donne libere; le quali scientemente haveranno contratto matrimonio con huomo, il quale habbia un'altra moglie.


Della pena del minore di vinti anni, che prende moglie senza licenza del Padre, ò dell'Avo. Cap. C C V I I.

PArimente, che nissuna donna minore di 20. anni habbia ardire di maritarsi alla scoperta, overo occultamente, ò far promessa ad alcuno di maritarsi, come nel dar mano di fede ad alcuno personalmente, ò per interposta persona, in qual si voglia modo, forma, ò industria, senza espressa licenza, volontà, et consenso del Padre; ò dell' Avo; overo della Madre: et questo; se uno di essi solamente vivesse: mà se il Padre di quella fosse vivo; basti il solo consenso di esso Padre: et morto il Padre si ricer-


chi
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108 STATUTI CRIMINALI

chi solo il consenso dell'Avo: morti poi Padre, et Avo; basti il solo consenso della Madre. Mà se non haverà Padre, nè Avo, nè Madre; et havesse fratello ò fratelli; si ricerchi il consenso del fratello, ò essendo più d'uno si ricerchi quello del Maggior di essi, il qual sii di sana mente: et qualunque donna minore d'anni vinti, che contrafarà in alcun modo, ò forma; immediatamente sii, et s'intenda priva di ragion dotale, et della dote a se dovuta da alcuno delli sopradetti. Et non sii ascoltata per alcun Iusdicente volendo ella domandar detta dote ad alcuno delli soprascritti: et nei detti casi qualunque Iusdicente manchi d'ogni iurisdittione; et senza altra dichiaratione sii detta Donna incapace di tutti i beni delli sopradetti Padre, Avo, Madre, et fratelli, et di qualunque di loro, che mancasse senza testamento: et il medesimo s'intenda del figliuolo di famiglia pigliando moglie senza consentimeto del Padre, ò del Avo, come di sopra, mà della madre il consenfo non sii necessario. Qualunque adunque contraherà Matrimonio con la sopradetta minore d'anni vinti, la quale habbia Padre, et come di sopra, overo in altro modo farà promessa di pigliar quella come di sopra, overo farà alcun patto di maritarsi come di sopra, sii condennato in Lire cento de' piccioli, et in più, sino à 200. ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij, considerata la qualità delle persone.


Della pena di chi conosce Donna carnalmente. Cap. C C V I I I.

SE alcuno conoscerà carnalmente per forza alcuna Donna vergine, ò Vedova, ò maritata, ò sciolta, che però vive honestamente; sii condennato in Lire mille piccioli, da esser applicate la metà alla Communità, et l'altra metà alla violentata; se non seguirà matrimonio frà di quelli: nel qual caso sii condennato in minor pena, da esser applicata alla Communità, ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij attesa la qualità del fatto, et la conditione delle persone. Mà se la Donna; ò la Vergine, di vita però honesta, sarà spontaneamente conosciuta, ò stuprata; il cognitore, ò stupratore sii condennato in Lire 200. sino à 400. piccioli ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij, considerata la qualità della persona, e del fatto; et la Donna Vedova sii condennata in Lire cento piccioli, quali se non pagarà, ò non potrà pagare in tempo d'un mese; sii cacciata di quella Terra, nella quale havrà commesso il Stupro: dichiarando sempre, che ogn'una s'intenda conosciuta volontariamente; se con alta voce non haverà gridato; e non haverà fatto tutto quello, che haverà potuto in far resistenza. Et chi conoscesse spontaneamente come di sopra, non possa esser carcerato, né tormentato, mà sij ammesso à diffesa; et sii ascoltato sopra l'honesta, ò inhonesta vita della conosciuta spontaneamente, nè possa


procedersi
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DELLA RIVIERA. 109

procedersi per inquisitione, nè per officio, nè per accusa; se il Padre, il fratello, il fratello del Padre, ò l'Avo paterno non accusasse; oltre i quali nissun'altro sii ammesso ad accusare. Et se alcuno haverà tenuto qualche donna publicamente per Concubina, ò per druda per un mese; non possa esser accusato, ò dinontiato per l'istessa donna; nè per alcun altro con occasione che si dicesse haver à quella fatto alcuna violenza, overo haver conosciuto quella per forza carnalmente, ne possa esser punito, nè condennato per la predetta causa. Ma chi con animo di conoscer carnalmente alcuna donna Maritata, ò Vergine, che sii in età di Maritarsi, ò Vedova di honesta vita, contro la volontà di quella solamente l'haverà basciata, ò con tal animo le haverà squarciato i panni; ò l'haverà gettata in terra; ò l'haverà discoperta; ò sarà andato di notte volendo per forza entrar in casa; overo anco in altro modo pur entrando in casa di notte, se ben non per forza; col medesimo animo però; sij condennato in Lire 500. piccioli, et più ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij, se non sarà seguito Matrimonio: et dubitandosi; se l'animo sarà stato di conoscer quella; stiisi all'arbitrio del Signor Capitanio, et suo Giudice. Et chi stuprarà, overo conoscerà carnalmente la serua, ò fanticella, ò Massara; et essa sarà Vergine; sij condennato, essendo stato il Padre di famiglia, in Lire 200. piccioli da esser applicate alla detta fanticella: ma se detta fanticella, ò massara non sarà Vergine, sii più mitemente condennato ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficii; attesa la qualità del fatto, e delle persone. Et se sarà stato il Figliol di famiglia, il Nipote, ò il Pronepote, over altro di casa; sii condennato a star nelle prigioni per quattro mesi; se non pagarà Lire cento piccioli. Et se sarà stato un famiglio di quello, co'l quale stii anco la detta fanticella; sij condennato a star nelle prigioni per quattro mesi; et ciò; se non seguirà matrimonio frà quelli: nel qual caso sii liberato; et non dimeno gli detti servo, et fanticella perdano gli Salarij, che havessero potuto pretendere dalli suoi Patroni.


Della pena di chi dà imprestito per Meretrici. Cap. C C I X.

CHe qualunque il quale imprestarà, ò darà qualche cosa ad alcuna persona; acciò lo spenda in Meretrici, over Ruffiani; sij punito in Lire cinquanta piccioli, et dell'imprestito; over dato non le sij resa ragione per dette cause da alcun Iusdicente: et tutto quello, che sarà fatto in contrario; sij immediatamente nullo.


Che
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110 STATUTI CRIMINALI

Che vivendo una Donna dishonestamente possa esser scacciata. Cap. C C X.

PArimente, che la Donna, la quale del suo corpo vive dishonestamente, et contro la quale corre voce, e fama publica; che vive dishonestamente; possa, et debba esser scacciata ad istanza delli Vicini della loro contrata.


Che i Sodomitti siino abbrusciati. Cap. C C X I.

PArimente, che qualunque usarà con Donna, ò con Maschio contro natura, con animo di commettere Sodomia; sii punito capitalmente si che muora; et dipoi sii con foco abbrusciato; et ciò, se sarà seguita pollutione, come di sopra; ma se non sarà seguita pollutione; stij nelle prigioni per un'anno, et sij condennato in Lire 300. piccioli, et sii bandito della Riviera per anni dieci: et se frà l'anno venirà in detta Riviera, le sii troncata la mano più valida; et il patiente sii punito, ò castigato; ò veramente si assolva ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice, attesa la qualità della persona, et del delitto; et l'età parimente.


Della pena di chi giura il falso; et di chi produce falsi testimonij. Cap. C C X I I.

SE alcuno testificarà il falso; acciò qualche persona venga condennata in causa Criminale; sii punito di quella pena; della quale quel tale andarebbe punito; contro del quale haverà testificato falsamente; cioè se corporalmente sarebbe andato condennato. Ma se pecuniariamente; allhora sii codennato al doppio di quella pena, che si sarebbe dedotta nella condanna con le spese, et interessi: la metà della qual pena s'applichi alla Communità della Riviera, et l'altra al falsamente incolpato; et il falso testimonio sii immitrato, et con detta mitra sii posto su l'Asino; et sii condotto per la Terra, ove habiterà il Signor Capitanio sino al luogo del supplicio; et ivi le sii troncata la mano più valida. Ma se testificherà il falso; acciò alcuno venga assolto in causa criminale; similmente sii punito di quella pena; della quale andarebbe punito colui; in favor del quale haverà testificato falsamente; se però corporalmente andasse condennato. Ma se pecuniariamente dovesse condennarsi; all'hora il falso testimonio sii condennato in doppio di quello, che si sarebbe fatta la condanna contro il Reo principale; se fosse stato pruovato il processo fatto contro di quello: et sii di più condennato nelle spese, et interessi: et nel troncamento della mano, come di sopra: Ma se testificherà il falso in causa


civile;
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DELLA RIVIERA. 111

civile; sii condennato in doppio della quantità, ò estimo della cosa; sopra la quale haverà testificato falsamente, con le spese, et interessi; et di più sij Immitrato, et condotto come di sopra: la metà della qual pena pecuniaria pervenga nella Communità, et l'altra in quello, contro del quale sarà stato falsamente testificato: et ciò tanto dicendosi il falso, acciò alcuno venghi condennato, quanto acciò venghi assolto. Et se alcuno scientemente, et malitiosamente in causa criminale, ò civile produrrà falsi testimonij: ò si servirà di quelli; sii punito, et condennato, come di sopra prossimamente è stato detto.


Della pena di chi fà scrittura falsa. Cap. CCXIII.

CHe se alcuno farà; ò farà fare qualche carta, ò scrittura, ò atti publici falsi; ò farà falsificare alcuna carta, ò condanne, ò attestationi, ò detti de' testimonij, ò confessioni, ò testimonij: overo atti publici scritti, ò scritte, ò veramente altre scritture publiche; le sij troncata la mano, nella quale egli ha più forza; e le sii cavato un'occhio. Et se sarà Nodaro, oltre la detta pena, senza altra dichiaratione, et immediatamente sii perpetuamente privato d'ogni officio, et beneficio di Notariato.


Della pena di chi produce scrittura falsa.

Cap. CCXIV.

CHe se alcuna persona scientemente, et malitiosamente produrrà, ò farà produrre in giudicio carta falsa, ò altra scrittura, over condanna falsa, avvenga d'onde si voglia; sii punito di quella pena, che si punirebbe quello apunto, che fà istromento falso. Mà se ignorantemente produrrà, ò farà produrre; et dopò che sarà interrogato da quello, il qual dirà di voler censurar di falso detto Istromento, over Carta, non si astenerà di servirsene; ma dirà voler valersene; sii condennato in Lire 200. piccioli. Possa nondimeno da tal uso astenersi frà dieci giorni seguenti, anco dopò che haverà detto di voler servirsene; se però in giudicio haverà notificato il suo auttore; nel qual caso in niente sii condennato; et allhora il Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij siino tenuti di procedere contro tal Auttore alle pene predette; intendendo però questo sempre; che il querelante di falso sii tenuto dichiarire in qual parte intenda tassar di falso esso istromento, over scrittura; et che frà questo mentre non corra istanza; sin che sopra le cose predette non sarà stato dichiarito.


Della
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112 STATUTI CRIMINALI

Della pena di chi falsifica le scritture della Communità. Cap. CCXV.

SE alcuno falsificherà, ò farà falsificare qualche scrittura delle essistenti alla Cancellaria; ò alla Camera, ò alla massaria, nella quale si tenogno i bandi, e le condanne, et altre scritture della Communità, della Riviera, overo ove stanno i Rasonati, ò Governatori, ò dettatori de i libri della Communità predetta in Palazzo, ò nelle case di essa Communità; le sij troncato la mano più valida; et in oltre sii condennato in Lire 500. piccioli da esser applicate, la metà alla Communità; et l'altra all'accusatore: et a pagar i danni, e l'interesse al dannificato.


Della pena di chi falsifica il sigillo, over lettere. Cap. C C X V I.

SE alcuno falsificherà, ò farà falsificare il sigillo, ò lettere della Communità della Riviera, overo qualunque altra lettera publica; sii punito in Lire 500. piccioli, et più ad arbitrio del Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij; attesa la conditione della perfona, et la qualità del fatto. Et se falsificherà, ò farà falsificare sigillo, ò lettere d'alcuno delli Communi di detta Communità, sii punito in Lire 300. piccioli, et più, et manco, ad arbitrio come di sopra, et attesa la conditione, et qualita, come di sopra, et anco in tutti i casi predetti a pagar i danni, et l'interesse al dannificato.


Del Nodaro infamato. Cap. CCXVII.


PArimente, che nissun Nodaro possa, né vaglia essercitar l'officio del Nodariato nella Communità della Riviera, nè nel suo distretto; se per il Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij sarà stato infamato per condanna fatta in Arrengo di falso; overo in altro modo sarà stato dichiarito haver commesso alcuna fraude, ò falsità nell'arte, overo officio della Nodaria: e tutto quello, che dopò farà in detta arte, immediatamente non vaglia, et manchi d'ogni credenza: et in oltre se da quel tempo dopò esserciterà l'arte della detta Nodaria; possa realmente, et personalmente senza punitione esser offeso: et di più sii tenuto a rissarcir il danno al dannificato.


Delle imbreviature del Nodaro infamato da esser governate.

Cap. CCXVIII.

PArimente, che se il Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij condannando alcun Nodaro di falsità l'haverà infamato, overo l'have-


rà rimosso
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DELA RIVIERA. 113

rà rimosso dall'officio; sij tenuto esso Sig. Capitanio in termine di giorni quindeci, dopò tale infamatione, ò privatione; far portar alla sua presenza le imbreviature di quello, et farle governar sotto due chiavi, che sijno tenute appresso diverse persone, secondo la deliberatione del Conseglio della Communità nel Archivio nella Cancellaria della Communità medesima; dimaniera che in esse scritture falsità alcuna non possa esser commessa.


Della publicatione delli Instromenti, et della sottoscrittione del secondo Nodaro. Cap. C C XIX.


PArimente, che alcun Nodaro pregato à formar qualche Insrtromento nella Communita della Riviera, non possa, nè voglia publicarlo; se prima non sarà messo in scritto in libro scartato, et religato; et alfabettato, in pena di Lire cento piccioli da esser applicate la metà alla Communita, et l'altra all'Accusatore: nella qual pena contrafacendo si intenda immediatamente incorso; et della quale sij posto debitore nel libro del Tesoriere. Et se eccedesse la somma, ò valore di Lire vinticinque planet detto Instromento non vaglia; se prima alla publicatione non sarà presente un' altro idoneo Nodaro; il quale non sij Padre, Figliuolo, ò Fratello del primo Nodaro; et il quale à detto Instromento così publicato alla presenza di detto primo Nodaro si sottoscriva, facendo mentione di questa sua presenza, e delle glose, e cassature di parola in parola; sotto la pena soprascritta al Nodaro; et anco di nullità; et il qual Nodaro principale sij tenuto ancora di sottoscrivere essi Istromenti nel modo, e forma predetta; in pena, come di sopra; et di nullità; et di riffacimento delli danni, spese, et interessi. Et à requisitione di qualunque circa ciò pretendente, il quale all'hora, ò per l'avvenire dubitasse di essi danni, et interessi; possa, et debba esso Nodaro per il Signor Capitanio, si come sarà ricercato, anco per ritention personale, tralasciate le altre essecutioni, esser forzato à dar idonea sicurtà di far i riffacimenti predetti, non ostante quali si vogliano cose in contrario; salvo che il presente statuto quanto al secondo Nodaro non habbia luogo nelli stromenti di procura, et di Sindicato alle liti, e cause solamente; cioè che non si estendano ad altre cose. Nè habbia luogo nelle scritture d'intromissioni; nè nelli possessi; nè nelle sentenze; eccettuate però le arbitrarie da Lire vinticinque in sù; nè habbia luogo in altri atti di processi; le quali scritture possano farsi, et publicarsi senza il secondo Nodaro; ma nelle sottoscrictioni di quelle per il primo Nodaro sijno, et debbano osservarsi tutte le cose predette: salvi però nel resto i capitoli del Collegio delli Nodari.



H Della
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IX 4

’Della pena dell’officiale della Communità, ilquale commettere fraudo 9 ouer furto. Cap. C C X X.

Q Valunque officiale della Communità della R fiera, ò eletto a far qualche cofa per etta Communità, ilquale commetteràfraude, ò furto nel denaro, ò cofe della Communità predetta,oueroeftorquerà indebitaméte qualche cofa da alcuna perfona particolare, oda alcuna Vni uerfità;oueroindebitamentegli darà,òapportarà danno,per occafione, ò fotto pretefto di detto officio,© negotio a fe commetto; fii condennato in quadruplo,da efferdatoa quello; nel denaro,© robbe del quale etto officiale hauerà fatto detta frauderò furto; onero a quella particolarperfo r.a,òVniuerfità;alla quale il medefimoofficialehauerà dato il predetto danno, ò facto la fodetta eftorfione: quando però etto danno,© ertorfione contro gli predetti farà feguitoset in oltre fii condennato in Lire ioo.de* piccioli,& fii rimotto daH’officio,et per dieci anni debba vacar e da tutti gli Confegli, etofficii di etta Comunità: et intorno alle cofe predette deb bail Sign. Capitanio,et Giudice delli Malefici} procedere, et inquifire^ et caftigare per officio.

Della fai fa moneta. Cap. C C XXI.

S E alcuno per l’auuenire farà,© farà far moneta fatta di Rampa, òdi conio del Serenifsìmo Duc.Dominio Veneto, ouero in qual fi voglia modo falfificarà, ©farà falfificare;fe verrà nelle forze della Commun ità, fii punito di pena capitale,et il corpo di quellofii abbrufciato; E tutti i fuoi beni fiino conficcati, et peruenghino nella Commiinità della Riuie ra;faluala ragione delli creditori, & delti afcendenti, & difendenti; à quali fi delibala legitima. Ma fenon comparirà, & farà contumace, fii pollo nel bando del Maleficio; &i fuoi beni fimilmente fimo confidati, tome di fopra:&fe in qualche tempo peruenirà nelle forze della Communità della Riuiera, fii decapitato, & abbrufciato, come di fopra; & la cafa,nella quale detta moneta faràrtatafalfificata; ò in qualunque mo do fattamente fabricata; fii confifcatanella Communità della Riuiera,-fe però il Patron della cafa farà maggior d’anni io. & hauerà ciò Tapino. Mà fe alcuno farà; ò farà fare qualunquealtra moneta fatta,le fii troncatola mano più valida; & le fìj cauato vn’occhio; & paghi Lire mille de piccioli alla Communità predetta,^ giamai fii riiafciato dalle prigioni, fin che habbia pagato dette Lire mille de* piccioli, comedi fopra.

Qualunque poi porterà, ò farà, che fij portata fetentemente qualche moneta fatta mancheuole,ò tofata nella Communità della Riuiera, ò nel difl retto di quella, dalia quantità di Lire trenta piccioli in sù, fii condennato [p. 115 modifica]DELLA RIVIERA. I1$

dennato in Lire mille piccioli; quali fenon pagherà in termine di meli doi dal giorno della condanna; la pena di effe lire mille fij duplicata. Et feportarà, òfarà portare, comedi fopra,da Liretrenta piccioli in giù 9 fino a dieci; Hi condensato in Lire cinquecento piccioli.- & fe Icientemen te portarà, òfarà portare alcun a moneta falla, tofa, ò fcarfa,come di fopra, dalla quantità di Lire dieci de v piccioli in giù fino à cinque; fij condennato in Lire céto;quali pene egli fij tenuto pagar, comedi Copra; et fe dalla quantità di Lire cinque in giu; fij condennato in altretanto,et nella perdita della moneta.

Ma fe alcuno fpenderà,• ò farà, che fiifpefafcientemente, e malitiofamentenellaCommunità della Rimerà, òfuo diftretto alcuna moneta falfa dalla quantità di Lire dieci piccioli in su; fij condennato in Lirecétopiccioli, etnella perditadidetta moneta; etfe dette Lire cento,non faranno da lui pagate in tempo d’vnmefe dal dì della condanna; la pena fij duplicata; etfe dalla quantità di Lire dieci piccioli in giù; fij condennato nella perdita di detta moneta; et inaltretanto; et manco, ad arbitrio del Signor Capitani© i e Giudice delli Malefici;; confideratala qualità del fatto,et la conditione della perfona.

Et chiunque accuferà alcuno hauer fatto, ò trafgreffo contro il prefen te Statuto, ò contro alcuna delie cofe predette,et per opera dieffo 5 òper fuoindicioi’accufatoperuenirà nella forza della detta Communità, et per quello farà condannato; all’hora il detto Accufatore, ò quello, per opera del quale il dettoaccufato farà venuto nella forza della Coni munita foprafcritta, Labbia la metà della condanna fatta in danari di quel tale così condennato. Saluo che, fe farà condennato a morte, fecondo la forma di quello Statuto; habbia delli beni della Communità Lire cento de’piccioli,

2 Pellet pena delli Officiali delti Datij, che accufano falfamente..

Cap. C C X X I L

I L Sign. Capitatilo,et Giudice delli Malefici) habbiano facoltà,.et debbano inquifire,procedere,epunire per officio contro qualunque incantator di Dado, ò chi hà Dado; ò caufa da quello, et contro i Miniatali, et agenti di quelli; i quali inftituiranno qualche dinònua,.caufa,ò querimonia calunniofa,onero falfa di alcun Commune, ò particolarperfona;et anco còtroà chi in qualche modo da alcun Commune,ò perfona particolare indebitamente ellorquerà, ò piglierà indebitamente qualche denaro; pollano inquifire, e procedere, e punire, come di fopra in quelle quantità di denaro,comeà fe parerà;delle quali in altro modo nò fii flato prouillo. Et in tutti quelli cali poffapo, et fiino tenuti conofcere fommaiiamente, et che elfo Sig.Capitanio, e Giudice delli Malefici;, doli & pò che [p. 116 modifica]i STATVTI CRIMINALI

pò che le farà flato dinontiato;fìino tenuti, et debbano di fubito prò» cedere contro tutti icontrafacienti nelle cofe predette, et condennar m tanta quantità, in quanta andarebbe condennato l’accufato,* dà efler applicata all’accufato medefimo fono pena di Lire 25. piccioli tante vol te da effer commetta, et feoffa; quante volte nelle cofe predette farà negligentato.

Della pena delti Dati ari, che rifeuotono più del limitato.

Cap. CC XXIII.

S E alcun Datiaro, Incantatore, ò fuoi Officiali,onero alcun altro, fotto prefetto, ò colore di Datio, ò Gabella, incanto,ouer officio, a bolletta,òd’alcun altrorifeuodimento dimandarà, fcuoderà,ò nceueràperfe,òperfuppofta perfonaqualchecofa, che non fii limitata, è chefii fuori della limitatione,*fii condennato in quadruplo,* et nelli danni, et interefsi; de’quali fi creda al relatore co’l fuo giuramento fino alla fomma di folcii quaranta piccioli, et da quelli in sii, come leLeggi difpongono: la metà della qual pena fii della Communità delia Riti iera, e l’altra del relatore.

Della pena di chi fà l officio di Miniar ale non e fendo Mini frale l

Cap. QCXXLV.

S E alcuno farà l’officio di Minifìrale, alquale officio non fij flato eletto per la Communità, ò fcritto in qualche Commune di quella,*; fi punifca 2 come fi punifceil falfario detti InftromentL

Della pena del Minifìrale, che fà relation falfa.

Cap., C C XXV.

S E alcun Minittrale farà falfa relatione; fii condennato àftarvn giorno m berlina; & con ferro infocato fii bollato in fronte; & non pofla più far l’officio di Miniflralia: & nett’ittetto modo fi punifea qualunque fcientemeiite farà fare detta ambafeiata, ò relatione falfa; & il Sig„ Capitanio, & Giudice delli Malefici)* poflano, e fiino tenuti di inquifire delle cofe predette, & condennar e per officio.

‘Della pena di chi fà pegno fen^a licenza.,

Cap. CCXXVL

Q Valfiq; farà,òfarà farpegno/eqnefiro, 0 moleftia j> caùfa di pignorar, 0 di fequeftrar detti bèni di qualche pfona,Comune Collegio,®

Vniuerfità* [p. 117 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/133 [p. 118 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/134 [p. 119 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/135 [p. 120 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/136 [p. 121 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/137 [p. 122 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/138 [p. 123 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/139 [p. 124 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/140 [p. 125 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/141 [p. 126 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/142 [p. 127 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/143 [p. 128 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/144 [p. 129 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/145 [p. 130 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/146 [p. 131 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/147 [p. 132 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/148 [p. 133 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/149 [p. 134 modifica]

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fe delle Campane coti vna lieue contributione fopra li loro eftimi; & medefimamente al pagamento del fufsidio fopra l’eftimo reale, & hauendo fin qui ottenuto etto Commune di Maderno di far quelle fpefe, & pagamenti con l’entrate del Commune, che nonfupplendo poi il rimanente •di ette alle fpefe ordinarie difalariati, di liuelli, affitti, & altro, che pagano, co’l tuor ogn’anno danariadinterefle, fi vanno Tempre maggiormente aggrauando di pefointolerabile. Retti però terminato, che anco etto Commune di Maderno, come & del modo, che fanno tutti gl’altri, debba concorrer a quelle fpefe, & pagamenti con le colte ordinarie fopra li eftimi, & in conformità anco, quanto alle campane, della parte dei medefmoConfeglio 24. Nouembre itfip. Cap.18. Che la parte prefa dal Confeglio di etto Commune di 5. Aprile profsimo pattato, per la quale vien applicato ad eftintionedi debiti del Commune il tratto delle legne, che s’incantano, fiain tutte le fue parti inuiolabilmente otteruata, &efleq aita. Cap. 19. Sia medefimamente otteruata, & ettequita in tutte le fue partiladeliberatione del medefmo Confeglio di 5. Aprile 1620. fuprafcrittochedà il modo, & le regole, con le quali deue etter fpefo il danaro, ò fatte le fpefe del Commune, &fenza li dui terzi delli voti del Con-, feglio generale non pofsino etter tolti danari adinterette. Ne potta etter fpefo il danaro da alcun Commune, nè dallaCommunità con parte, che contenghi parolegenerali, ma Tempre debba etter efpretto particolarmente,& della quantità,*Etferui il prefente particolare,come ancoquello del prender danari ad intereflè à tutti li Communi di quella Rimerà. Cap. 20. Che li Capitoli inferri ne giardini generali formati da noi perferukio detta Riuiera, che trattano di Monti di Pietà, pegni, tratto di efsi, &cofefimiii, fiano pontualmente otteruati in etto Monte di.Maderno. Cap. 2 1. Che li Capitoli prefi da etto Confeglio di Maderno intorno 41 gouerno della Commiffaria Moncelefa Torto li i 5. Luglio 1620. s’in-tendano cond’autcorità del Sindicato nottro approbati,& confirmati per la loro pontual offeruanza, la quale fia commetta alli Committarij predenti, òc futuri, fotto pena, (operando alcuna cola diuerfamente) di perder il Tuo falario, 6 c di refarcir ognidanno, che per occafioae della loro contraiamone riceuette la Committaria, & fi a tenuto il Nodaro del Commune, che farà per tempo, fotto la medefma pena, di perder il falario di legger •adogni muda di Committarij al loro ingretto al carico effi Capitoli, & delle pene per la tranfgrefsione, & di far nota dicosì hauerettequito, acciochealcuno non potta pretender ignoranza. Cap. 22. Che il Nodaro del Commune debba regiftrar netti Tuoi atti l’inueritario delle fcritture, & libri di etto Commune fatto vltimamente, quali habbiada cutìodire con obligo d’hauerne Tempre à render conto s [p. 135 modifica]

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fotto pena in cafo ch’alcuno fe ne fmarrifse, di priuatione del carico bando, P quelle altre, che parefle alla giuftitia. Gap. 2.3. Che tutte le parti, che douranno efler propelle nel Confeglio del Commune, debbano efler (Iridate otto giorni auanti ad intelligenza d’ogn’vno. Cap. zq.. Et acciò le balottationi pafsino con cjuella lealtà, che fi conuiene, intendendoli, che alcuna yolta fuccedìno delli difordini; fia terminato, che al tempo, che fi eleggono li altri carichi fiano anco eletti due Cittadini, i quali infieme co 1 Sindico, ò Contradittore, debbano afflar à tutte le balottationi, P al numerar delle balle, ò voti, che faranno datifopra qual fi voglia parte. Cap 25. Che li Statuti dì quella Magnifica Communità, co fi criminali, còme ciurli gl’anni paffati per parte prefa net General Confeglio della Riuiera regolati, Preformati da due fogettià ciò Deputati per ogn’vna delie fei quadre,- perTapprobatione de’quali fottoli 15. Giugno 161 z. deliberarono di mandar à i piedi di Sua Serenità, Pvltima^ mente poi fotto li 9. del preferite hanno terminato di far ricorfo à noi per il tnedefmo effetto co’l mezzo deili Eccellenti Signori Barcholomeo Baruccio Sindico, Stefano Pace, Paolo Locateli©,; Antonio PrandMo, Fidentio Dugazzi, Michel Gelmi, P Domino Francefco Arrighi, acciochecon l’auttorità, che tenemodall’Eccellentifsimo Senato fenz’altra fpéfa, ò dilatìone di tempo fiano confirmati: Da noi veduti diligentemente, efiendo in conformità delli Statuti vecchi,non contenendo alcun publico pregiudicio, P riferuando fempre li Decreti, P Parti deil’Eccellentifsimo Senato, lequali douranno fempre efier inuiolabilmente efiequitej p à quelle efsi Statuti fottopoHi, li approbiamo, P confirmiamo,come Hanno, P giacciono per la loro intiera dQfecutione* r ■ ", I* ■■"’•j;: * U t *#.1 > Lunardo Moro Sindico, Auogador,& Inq. Marco Zuftignan Sindico/Auogador, & Inq. Gio. Francefco Pauluzzi Secret, [p. 136 modifica]

  • j & beneficio di quella Magnifica Com musiti:

Et laptefenteparte nomportàefierreuocata, nè alterata in alcuea marnerà, fe non fari propofta da tutti li Magnifici Signori Deputa** ticoU’auttorità dell’llhifirifsimo Signor Capitanrio, & prefa àtutte balle daquefto Magnifico Confegìio. Et ciò> infierendo anca all a parte, di quello Magnifico Confegìio., II:. Giugno i stftp; Die [p. 137 modifica]m léiy. Die 14. Decembris. In Confinogene raliMagnifica? Communitatis, capta firn pars cenoris fequentis, videficet. E Sfendo mente, Bc defìderioaellqiluftrifsimo SignorMarco Marcello Proueditor,, chefiano offerirne intieramente le Leggi di fua Sereniti, & anco la parte prefa da quello Magnifico Confeglia, fottoli 26. Settembre 1515. laqual prohibifce il fardonatiui igL’llIuftrifsrmi Signori Rettori di quella Patria, così per rifparmiar le fpefe, come per altri conuenrenti nfpetti, per afsi curar maggiormente con nuoua proni ficai e, che le Leggipredette habbino la fua perfetta elìcendone. Mette parte, che non fipoffa mai in tempo alcuno da quello Magnifico Confeglio, fare alcun donatiuo ad alcuno dell 5 illuftrifsimi Signori Rettori fuoifucceffori di qual fi fia cofe,in grande, nè in minima quantità «ma fi a offeruataia parte predetta 2,6. Settembre i 5. nè contri quella fi poffa metter parte di difpenfa. Ilche tutto fia fempre proibito alli Magnifici Signori Deputati ad ogni altra perfona, che habbia auttorita di propor parte, fotto vincolo di giuramento, ilqual s’intenda comprefo nella formadel giuramento, chefe gli dà al principio del foro officio, al qual contrafacendo, pollano effer punitidella pena fiaturta centra di pergiuri,oltre la pena pecuniaria, & di priuatione^di officij, & benefici j contenute in detta parte 25. Settembre Perlaeffecutione dellequal’i fi poffa in ogni tempo centra di loro procedere, non offante alcuna prefcrictione jtaquale in tal cafo non habbialuogo alcuno; di modo che fia Tempre lecito àciafcun Kapprefentante di quefta. Magnifica Communità, & alli iftefsi Illuftrifsimi Signori Rettori proceder controll contrafacienti,- Et tutto quello, che * contrala prefente parte falle propofto in quello Magni fi co Con fe g 1 i o^ non s’inten da mai prefo, fé non ballerà tutti li fuffragij del predetto Confegl io l [p. 138 modifica]

  • 3S
6 o 6. Die 27, Septemb. In Cònfilio generali

Mag. Cominunitatis lliperiar polita,& capta fuit pars tenoris infraicriptì, videlicetF V* introdotta la vifita in quefta Riuiera già molti anni, ancorché fenza fondamento, non ritrouandofi in effa alcuna fortezza, però hebbe principio con pochifsima fpefa, anzi con apparente vtile, perchè ritrouandofi in effe vifite, L’illuftrifsimo Signor Proueditor, & Capitanio fi diletcaua di veder feneìli Communi vi fufiero difordini, & nelli gouerni mangiarle, ouero anco fe alcuno occupaffe il danaro publico à danno vniuerfale, fiche effe Commune futfe aftretto à metter taglie, & grauezze, cofa che non fi farebbe quando fi feodefie, & fufie feofio da particolari quello, che deuono; Ma da alcuni anni in qua con gran difordine, & fpefa fi fanno fenza alcun’vtile delli Comuni, tracciando di vedere il lorogouerno, anzi fi fanno con gratissime loro fpefe con vna comitiua numercfifsima, che feguita la Corte, non curandoli di veder per li libri de’ Communi li difordini,& prone dere à quelli,come di fopra è detto; mà foloattendendo ad arbitrio à cofe inutili, & ancora con dar audienza ad ogni, & qualunque forte di caule, tutte però ciudi, &fpettanti al foro ciuile del Magnifico Signor Podeftà; Cofa che è contea tante lettere Ducali, & terminationi dell’Eccellentifsmo Senato, lequali terminano la giurifdittione ciuile dalla criminale. Et peggio è, che fi trattano dette caufe ancorché importantifsime aM’improuifo,nonferuando alcun fiale ciuile, nè Statutario; llche procede, & viene non tanto à pregiudicio della giurifdittione, mà più à danno diparticolari, quali nonpuonno trattar le loro caufe ordinatamente, & con quello modo anco efcludendoil Cotifegliodi Sauio tanto à cuore à quefta Patria. Vedendoli dunque, che quelle vifirenon puonno apportar, nè apportano altro vtile, che proueder^allidifordini delli Communi, fe ve ne fono,come di fopfa, non ritrouandofi in Rimerà fortezza alcuna, come è detto. Defiderando L’illuftriisimo Signor Lunare do Vallerò Proueditor, & Capitanio digmfsimo di quefta Riuiera, folleuarla dalle fpefefuperflue, fiche anchofia prouifto alli difordini, éc abufi per publico beneficio. Mette parte in quello Magnifico General Confeglio,che de cererò fia fermato l’ordine infraferitto, moderando vna fua capitolata terminatio*» ne fattafotco il dì 2.3, Giugnoprcfsimamente pattato, mandata à fua Serenità [p. 139 modifica]•Serenità perla confirmatione. Primo. Che nelle vifite de ceteto bafti, che li darifsimi Rettori con la Tua corte, & perfone infraferitti vadino per le caufe fopradette folamente, oblìgando il Magnifico Signor Sindico, come è conueniente, pnblici Deputati diquelle Quadre,oue andarà à fargli compagnia t fe non altri: Salilo fe fi ritrouaffero alcuni Nobili Venetiani: Et il Signor Sindico fia tenuto opponer la declinatoria, fe farla fcriuere appellandoli fotte pena di perder il fuofalario irremifsibilmente; fia anco tenuto elfo D, Sindieo Cotto pena, come difopra, opponerfi fiche altri non vadino in effe vifite, Ilqual Clarifsimo Proueditor gionto, che fia à quelle Quadre, & Communi, oue andarà, fi faccia moftrar, & veder con effetto li libri, il gouerno di effo Commune, l’entrate, fe le fpefe, fe cosi anco delli Monti di Pietà, fe doue ritrouaffe difordine, ò mangiane à queileproueda con ogni fummaria effecutìone, edam perfonale, co* me meglio per giuflitiaparerà. Secondo. Saluele cofe predette, ritrouandofi alcun’Malfarò di Gommane debitore, ilquale non haueffe faldato, & effettualmente pagato à. tempi debiti, màche tratteneffe il denaro in fe non effendo Malfarò, elfo Signor Proueditor, fe Capitanio debba anco proceder contra detto Malfarò, come di fopra, & ancora contra ciafchedun’altro debitore del Commune, debitor di piùd’vn’anno, ouero che non pagaffe fopra tal debito cenfo, ò affitto legitimo, con auttorità anco, quando il debito luffe vecchio di più di anni cinque non afsicurando con effetto per il debito, che haueffero legitimamente,fubito di priuar quelli talid’ogai officio, & beneficio delii Communi, e di tutta quella Patria per anni dieci, fe con altre pene, come parerà per li loro demeriti; oltre che fi faccino l’dfecutioni come di fopra contra di loro. Et medemamente con l’illeffo modo fi polfa proceder contra li Nodari di Communi, che haueffero negligentato, & che non haueffero fedelmente menato le partite del dar’, fe hauer fopra li libri de’ Tuoi Communi, non tralafeiando cofa alcuna. Terzo. Che medemamente efsi Rettori fiano obligati principalmente veder il gouerno del Monte di Pietà, fe ritrouandofi difordine, come difopfa, ò anco per loro negligenza, non effercitandofi, fe non redimendoli giufta li Capitoli, fe i’obligo loro, faccia rimouer ogni difordine, con auttorità amplissima anco di punir quelli tali, che non han e fi ero ben gouernato in tutto giufta l’obligò loro, effendo quella cofapia, &dicharità, douendo quelli tali tranfgreffori, & negligenti effer calligati in dinari, fe anco nella perfona, & in tutto, come meglio parerà ad efsi Clarifsimi Rettori, anco con priuarli di ogni officio, fe benefìcio, sì delli Communi, come della Communiti per per quel tempo, che le parerà, non ammettendoli renoncia, nè feufa / alcuna di [p. 140 modifica]alcuna di quelli, cheteranno eletti i tali offici) pij. finnS’Che li Clarifsimi Rettori in effe vilìte non aldino,nè pofd CaUfe C -‘ m 1 P ertmentlal foro ciuile del Magnifico Signor ceffo l’il h” 2l tU, ttc r! metrerlc.’<?! a mente pernecefsirà vrgente le fia có uero n,n i| deC ‘f erpef 8 luft,c “fo“‘>fo diqualunque mefchino.poSfp, d1 ’ > ° vedoue pouere fommariamentc fenza eftenfion di dinetó nù % °, rn r tl0,> d ‘ P r r ° CC(r ° ’ 116 d ’ a,triatc , ò proroghe; mentre r^ an ° cotlo / c.‘ ut ’ Ppueri, & miferabili; fi che per unnooor«’ 1 er (“foro conofcmta, ritrouandofi in Communi lontani, non pofsino hauer ricorfoalli Guidici Ciuili,nelli quali cali habbia ancora arbitrio divederledifferentie fuperloco, fé veuefarannoinqueUiCom otum lontani fommarumeate. come di fopra. Et non altramente,perfara f mrn ° niti, oai ’ Proroghe, ò altri atti,òproue, fiano rimefle all ordinario foro Ciuile; altamente il Magnifico Sindico faccia I officio fuo,come di fopra e detto. Et douendofi farie vifiteperquelli effetti lolamente fi conofcefuperfluo, che ogni Reggimento livadijmà deue ballar, che fi tacciano effe vilìte, & cosi fia deliberato,&ftatuito, c e non li habbiano à far fenon ogni terzo Reggimenrovna volta nel modo ladetto. Laqual parte, & ordini fendoprefi in quefto General iwOnleglio, li Deputati preferiti,òfuturi, quanto prima procurino hunulmente la confirmationediefsi, fccadaun di loro per mezzo del fuo Noncio m Venetia à piedi di fua Sereniti a fpefe pnbli’che. Promettend 2 ilì * S^noria. Illuftrifsimadi fauorire quefta informatione, aiutando elio D.Noncio, fi come in ogni altra occafione occorrente,& che occorrerà a quefta Patria, fi ritrouara Tempre prontifsimo. lo. IctcobusSeraphmus Cancell. Tylag. Cowniutiitutis lipeiri£. Finis ordinum Illuflrifs. DD. Syndicorum Tetrefirm*e, <& Irtria?, Si partium ab eis confirmatarum. TASSA [p. 141 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/157 [p. 142 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/158 [p. 143 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/159 [p. 144 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/160 [p. 145 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/161 [p. 146 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/162 [p. 147 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/163 [p. 148 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/164 [p. 149 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/165 [p. 150 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/166 [p. 151 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/167 [p. 152 modifica]Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/168