Statuti della Val di Leder

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Valle di Ledro

1675 Indice:Statuti della Val di Leder.djvu Statuti della Val di Leder Intestazione 2 marzo 2021 25% Da definire


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LUDOVICVS


Miseratione divina S. R. E. Tit. Sanctæ Anastasiæ Præsbyter Cardinalis Madrutius, Episcopus Tridentinus etc. Notum facimus tenore præsentium, Quod fideles nostri dilecti Homines, et Communitas Vallis nostræ Leudri, Nobis exhibuerunt infrascripta Capitula, et Statuta, nuper ab eis reformata, regimen dictæ nostræ Vallis, et suæ Communitatis concernentia. Quæ quidem Capitula, et Statuta pro ipsorum omnium faciliori usu, ac maiore commoditate in Volgare idioma sunt redacta, Nobis humiliter supplicando, ut ea, auctoritate nostra, approbare, et confirmare dignaremur. Nos itaque attendentes ad publicæ utilitatis, et boni regiminis subditorum nostrorum conservationem, et augmentum, huiusmodi honestis precibus favorabiliter inclinati, dicta Capitula, et Statuta, sic ut præmittitur reformata, benigne approbanda, et confirmanda esse duximus, prout ea per præesentes approbamus, et confirmamus, nostro, et Ecclesiæ nostræ, successorumque nostrorum iure, ac Superioritate semper salvis. Mandantes Capitaneo, et pretori Ripę, cæterisque Vicarij, et Officialibus nostris, ut dictos Homines, et Communitatem huiusmodi Statutis uti sine contradictione, vel aliqua molestia permittant: committimusque ea observari debere, sub penis, de quibus in illis. Priora quoque omnia Capitula, et Statuta, maxime vero antiqua in latino posita, quibus hactenus usi sunt, pænitus annullamus, et abrogamus. In quorum fidem, et Testimonium præsentes fieri, nostrique sigilli iussimus, et fecimus appensione communiri. Datum in Arce nostra Boniconsilij Tridenti. Die vigesima sexta mensis Octobris. Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Nonagesimo.


Ad Mandatum illustriss. et Reuerendiss.
Domini Cardinalis et e. In Consilio.




Georg.Albert.

[p. 4 modifica]COnsiderando lo Sp.Sindico, et Vicario della Valle di Ledro, insieme con gli prudenti Consiglieri,la mutatione, ch’è seguita dall’Anno 1435. in quà; quando primieramente furono compilati in lingua latina, et estesi in carta pecorina gli Statuti Ciuili, et Criminali di detta Valle; quali successivamente sono stati confirmati dalli Reuerendiss. Vescovi, et Prencipi di Trento, et che per ciò vi è bisogno di conueniente riforma, non tanto per ridurgli nella consonanza de presenti tempi, quanto anco per dichiarar’ogni contradittione suscitatiua de maggior liti, hà rissoluto di farli co’l senso de Sapienti tradurre nella lingua materna volgare, et cosi tradutti Stamparli, accioche con questi meggi più longamente si confermino senza pericolo di fraude, et ch’ogni persona senza l’interpretatione altrui, possi intenderli, et osservarli; volendo che questi volgari sijno per l’avvenire osservati nelli negocij presenti, et futuri, et non più li latini. Donde à Laude, et Gloria della Santissima Trinità, della Gloriosa Vergine madre, protettrice di quella Valle, et de tutta la Corte Celeste, ad honore, et essaltatione del Vescovato di Trento, et per pacifico governo della detta Valle, quelli sono li Statuti Ciuili, che in detta Valle si debbino inviolabilmente osservare, senza alcuna contradittione, eccettione, ò extrinsica interpretatione. Lasciando li Criminali in detto libro pecorino, ad altra riforma. [p. 5 modifica]STatuimo, che il Sindico, et Vicario debbi andar al Banco posto sotto la Casa del Commune di detta Valle, tutti gli giorni di Lunedì, che non siano feriati, et iui render ragione à chi dimandarà. Dichiarando le ferie esser le infrascritte. Il giorno di S.Tomaso Apostolo sino il terzo dì dopò l’Epifania, Dal Sabbato innanzi Carnevale fino la prima Giobbia di Quaresima. La Domenica dell’Olivo fino alla Dominica dell’ottava di Pasqua di Resurrettione. Li trei giorni delle Pentecoste. Li giorni delle Sagre, che cominciano dalli 13. et finiscono alli 20.di Novembre. Tutti gli giorni de Santi Apostoli, et Evangelisti, et di Santo Vigilio. Tatti gli giorni introdurti à honore della Beata Vergine Maria. Li giorni di Santa Madalena, Lucia, Catherina, Agata, et Agnese. Tutti gli giorni, ne’ quali per Consuetudine non si lavora in detta Valle. Li giorni introdutti per i Raccolti di biave, et feni, che sono li 15. de Giugno fino per tutto Agosto. Et nelli sopradetti giorni per esser di gran sollennità, et utilità de gli Huomini non vogliamo, che ad alcun modo sia renduta Ragione, eccettuando però le Cause de Compromessi neceffarij: Le Cause fummarie de Forestieri, et de Servitù, come nelli loro Statuti speciali si dirà.

Delle Citationi. Cap. II.


STatuimo, che ciascuna Citatione debbi esser fatta una volta in persona, over due volte in diversi giorni alla solita habitatione. Et se la persona citata alla habitatione sarà absente dalla detta Valle, per il primo termine non patischi alcun danno, ma essendo di novo citato se comparirà egli, ò altri per lui, quali habbiano beni, s’intenda esser satisfatto sufficientemente alla citatione. Et se non comparirà, sia per l’Officio dato alli beni suoi Curatore, ò Procuratore, in quel modo che meglio parerà al Sindico, et Vicario. Et ciascun fugitivo, ò non habitante, possi esser citato in persona, se ivi se ritrovarà, et quando habbi [p. 6 modifica]de i beni in detta Valle, et non si trovi personalmente, basti che sia citato una volta sola su la piazza del Commune ad alta voce per l’Officiale. Et che alle citationi fatte come sopra, in ciascheduno caso non se gli possi opponere, ma si habbino per legitimi, et sufficienti, non obstante qual si voglia legge, ò ragion in contrario, intendendosi tanto delli maschi, quanto delle femine citate. Et che ciascun’ Officiale del Commune s’intendi haver commissione dal Sindico, et vicario di citare ogni persona à rispondere in ragione, ad instantia de ogn’uno,

Delle Persone Citate, et poi non Richieste. Cap. III.

STatuimo, per ovviare alle astutie de maligni, che se alcuno proponerà querella di un’altro, et lo facci citare innanzi il Sindico, et Vicario, et poi al termine detta citatione non dichi cosa veruna, ma lo facci citare per un’altro dì à far conto, et similmente al termine detta seconda citatione dichi niente, sia condannato dal Sindico, et Vicario in carantani 16. di Trento, per nullità, da esser applicati atta Communità, et à rifar le spese che hauerà patito il citato, nel venir, star, et ritornar, da essere tassate ad arbitrio del Sindico, et Vicario, se però non ricognoscerà che sia restato per giusto impedimento di procedere contra il citato.

Delli Procuratori, Attore, Sindici, et Curatori, et Simili Persone. che si faranno. Cap. IV.


STatuimo, che qualonque Tutore, ò Curatore constituito dal Giudice, et qualonque Actore, ò Sindico constituito dalla Università, ò Communità, et qualonque Procuratore constituito senza giuramento da persona maggiore di 25. anni, et con giuramento, solennemente dallo Adulto, cioè da maggior di 13.anni, et minor di 15. s’intenda, et sia sufficiente ad agitar et diffendere alle liti, et cause, senza altra solennità di ragione. Et nelli casi che ricercano il mandato speciale, basti che sian constituiti con la clausula espressa, ad agitar, et defendere con special mandato, tal che siano reputati legitimi non obstante qual si voglia exceptione, et lege, ò ragion in contrario. [p. 7 modifica]STatuimo, che se ben in Giudicio comparirà, et procederà una, et più volte il principale, non s’intendi perciò rivocato il Procuratore, che è intravenuto innanzi, ò dopò la lite contestata, se non è rivocato per atto espresso.

Delli Curatori al Muto, Sordo, et Pazzo. Cap. VI

STatuimo, che ogn'uno maggior di 25. anni, possi esser dato, et constituito Curator al Muto, al Sordo, et al Matto, Item à una certa cosa, à una certa causa, et à certo tempo, senza fare Inventario, et senza altra solennità di ragione. Et che il Sindico, et Vicario non ricevi cosa alcuna per l’autorità che interponerà à simil atto, altrimenti s’intenda hauer commesso fraude nel suo officio.

Degli Ascendenti, descendenti, et Transversali Comparenti in Giudicio. Cap. VII.

STatuimo, che se alcuno comparirà in Giudicio, come ascendente, cioè, padre, avo, et da lì in sù, ò come descendente, cioè, figliuolo, abiatico, et da lí in giù, ò come collaterali, cioè, fratello, barba, cugino, & simili, fin’al quarto grado di ragion Ciuile, sia in arbitrio del Sindico, et Vicario di admetterlo per fatti della persona morta, ò viva, ma se arbitrarà che debbi provarlo, faccinsi innanzi lui, over inanzi al Giudice della causa summariamente le prove senza Capitoli, et bastino le prove de voce, et fama. Et questo non s’intendi quando si litighi con altri della succession del morto per via di proximità, nel qual caso fijno fatte le prove fecondo la forma della raggione, et delli Statuti della Val di Leder.

Delle Prove in materia de Successione. Cap. VIII


STatuimo, per facilitar le prove, che se alcuno sarà constretto in qualche causa, di provar la figlianza, over la morte, gli basti provarlo solamente per fama, et suono publico. Et se nelle positioni sarà negata la figlianza, ò la morte, et poi sia legitimamente provata per suono, et fama, sia il negante condennato in troni quattro, da esser applicati alla Communità. Eccet [p. 8 modifica]
tuando però quando si litigasse in petitorio per via di proximità, nel qual caso le prove debbino farsi liquide secondo la forma de ragion commune.

De Libelli, et quando non siino necessarii. Cap. IX.


STatuimo, che il Sindico, et Vicario, facci Giustitia de tutte le lamentanze espostegli per libello, eccetto quelle che son per maleficio, secondo il buon, et approbato uso della Valle, et che il libello non sia necessario nelle cause d’imprestito, et di ciascun’altro debito, del quale ne appari publico instrumento, conciosiache volemo, che producendosi l’instrumento, servi per loco de libello, et come di libello se ne dia copia alla parte, et che in esse cause si rendi ragione alli Creditori contra le persone, et beni obligati, secondo la continenza de gi’instrumenti faluo che la persona obligata non possi, etiamdio per patto espresso, esser Carcerata, ò ritenuta non è forestiera, che sia debitrice à quelli della Valle. Ordinando che il Sindico, et Vicario per suo officio avertisca, che li Creditori non faccino riscosse, et extorsioni illicite, ne’ quali per proprio moto senza instanza de debitori, ricerchi la verità, et determini secondo il giusto.

Della Contestatione delle liti. Cap. X.


STatuimo, che produtta la dimanda, ò libello, in quelle cause, in le quali si deve ragionevolmente produrre, non comparendo la persona citata à rispondere, sia in elettione dell’attore, il pigliare la tenuta, over di far pronuntiare dal Sindico, et Vicario la lite per contesta, et si possi procedere, come se la fosse contestata negativamente tra le parti. Mà cõparendo, et rispondendo alla dimanda, tal risposta, ancorché per quella legitimamente non si contesti la lite, si habbi però per contestatione negativa, et si possi procedere come se fosse legitimaméte contestata, non obstante alcuna exceptione. Et comparendo, et non rispondédo, sia reputato per abséte, et si possi procedere come di sopra.

Del termine probatorio, che succede in luoco di contestation di Lite. Cap. XI.


STatuimo,che ciascun termine dato a provar delle sue ragioni alle parti, overo ad alcuna di loro, sia in loco di conte [p. 9 modifica]statione di lite, se de prima per il reo non è stata contestata espressamente.

Delle Positioni, Capitoli, et simili. Cap. XII.


STatuimo, che le scritture de petitioni, poxitioni, capitoli, exceptioni, repliche, et simiglianti, debbino esser produtte doppie accioche una rimanghi al Notaro della Causa, et l’altra sia data alla parte adversa, et caso che siano produtte sĕplici, sia tenuto il producente a darne copia a sue spese all’adversario.

Del termine a provare. Cap. XIII.

STatuimo, che fatta la contestatione della lite, ciascuna delle parti, facci le sue prove infra diece dì utili, ne’quali li testimonij giurino, et deponghino, il qual termine, però possi esser abbreviato secondo la qualità della Causa dal Sindico, et Vicario; et gli giorni utili, s’intendino esser tutti, eccetto quelli, ne’quali non li rende ragione, et quelli,che’l Sindico, et Vicario, avanti del quale lì tratterà non venirà al Banco a dare audienza, quali debbino esser signati dal Notaro di esso Sindico, et Vicario et da gl’altri Notarij sotto pena di lire quattro per ciascun Notaro ciascuna volta. Et nelli primi tre giorni sia tenuto l'Attor hacer produtto tutte le positioni, capitoli, et instrumenti, che vuole usar a fundar la sua intentione; et il reo, dopò, frà cinque dì, tutte le eccettioni, positioni, capitoli, et instrumenti che vuole usar à ributtar l'intentione dell’Attore, et à fondar la sua difesa; oltra quali termini non possi una parte, ò l'altra produr più alcuna delle cose predette. Et questo si osservi anco nelle Cause per occasione di tenute, pegni, et sequestri.

Delli Testimonij. Cap. XIV.


STatùumo, che ciascun Testimonio citato nelle Cause Civili per parte del Sindico, et Vicario, sia tenuto nei termine assignatoli dall’Officiale venire à giurare, et testificare per la verità, sotto pena di lire trei Trentine, per la prima citatione, et per la seconda gli sia raddoppiata essa pena, la mità della quale sia applicata alla parte citante, et l’altra mità alla Communità, et à pagarla sia constretto realmente, et personalmente, se non dimostrarà

con effetto haver havuto giusto impedimento. [p. 10 modifica] [p. 11 modifica]</noinclude>

Delle liti tra parenti. Cap. XVIII


STatuimo, che se nascerà alcuna lite tra le infrascritte persone congionte di sangue della detta Valle, cioè, tra ascendenti, et descendenti, come tra padre, et fratello; Avo, et nepote; et cosi degl’altri; overo tra collaterali cugnate, et cugnati; fin’alli secundi cugini inclusivè; come tra barbi, amede, nepoti et cugini, tanto da parte di padre, quanto di madre; overo tra marito, et moglie, et affini congionti trà loro, tanto maschi, quanto femine, sia tenuto sempre il Sindico, et Vicario di constringer li litiganti realmente, et personalmente, che eleggino doi communi amici, quali summariamente senza strepito et figura di giudicio, in ciascun loco, et tempo feriate, et non feriate, presenti, absenti; citate, et non citate le parti; tanto de facto, quanto de iure, conoschino, et diffinischino detta lite, et controversia, mettendo pena nella lor dichiaratone. Nella quale, cadi la parte contrafaciente; overo non obediente alli eletti, et sua diffinitione, tante volte quante sarà contrafatto, laqual pena anco pagata, ò nò, resti però ferma essa determinatione. Et che’l Sindico, et Vicario sia tenuto far essequire con gli rimedij de ragione tutto quello, che da essi huomini eletti sarà stato detto, ò diffinito, constringendo le parti ad adempirlo, et perpetuamente osservarlo, non obstante alcuna appellatone, ò contradittione, à ponto, come se le parti havessero pienamente compromesso in detti eletti, come in arbitrio, arbitratori, et amicabili compositori. Et se li predetti doi eletti non faranno in accordo, siano tenuti notificarlo al Sindico, et Vicario, et le parti nel termine di quattro giorni dopò detta notificatione siano tenute elegger il terzo. Et caso che non si accordino nel terzo, sia tenuto il Sindico, et Vicario, eleggerlo lui, in quella forma che si è detto della commissitone delle cause à Consiglio de Savij. Et quello che la maggior parte delli tre eletti, come sopra, haverà detto, ò diffinito, sia essequito, et osservato; Inoltra il Sindico, et Vicario, sia tenuto à constringer realmente, et personalmente gli detti eletti, à conoscer, et diffinire la lite à lor commessa, nel termine che parerà congruo ad esso Sindico, et Vicario.

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Delle cause Summarie. Cap. XIX.


STatuimo, che in tutte le Cause infrascritte sia renduta ragione summariamente, de piano, senza strepito, et figura de giudicio, senza produttione di libello, et in tempo etiamm feriato, et cosi siano spedite, et terminate. In le cause di mercenarij, che dimandano pagamento di sua fatica, ó opera. In le cause quando il patrone dimanda dall’affittaliino, l’affitto, ò pigione, ò dal colono partiario, la parte dominica, ò seco conuenuta. In le cause dove si dimanda pagamento di mangiare, et bere. In le cause di compre, et vendite di mercantie, et di animali. In le cause di vedove, et di pupilli. In le cause de miserabili persone, ad arbitrio, et conscienza del Sindico, et Vicario. In le cause d’ogni summa de genti forestiere, et al modo che si dirà nel fequente Statuto. Et in tutte le cause de gli vicini, et habitanti in detta Valle, che sono dalla summa in giù de lire dieci di Marano. Et tutto quello che nelle presenti cause farà il Sindico, et Vicario, in proceder, assolver, ò condannar, sia ben fatto, ò dichiarato, ne se ne possi interporre appelattione, eccetto che nelle cause di vedove, et pupilli, per parte loro, ò de suoi procuratori. Et che le sopradette cause possino esser diffinite con un solo testimonio di buona fama, et etiamdio con il giuramento, et si possi proceder in ogni giorno feriato, et non feriato, in queste cause.

De Forestieri Creditori. Cap XX.


STatuimo, che, per schivar le spese inutili, sia renduta ragion summaria à forestieri creditori, nel modo infrascritto qual fij servato, cioè, primieramente sia citato il debitor ad instantia del creditore ciascun dì, etiam seriato, et comparendo, se confessarà egli il debito, gli sia assignato per il Sindico, et Vicario, termine di tre giorni sequenti à satisfar, et il quarto giorno sia pignorato, et poi di termine in termine senz’altro intervallo di giorni, si procedi contra di lui alla vendita di pegni tolti, non riguardando ad alcuna sua contradittione. [p. 13 modifica]

Delle questioni delle Servitú. Cap. XXI.


STatuimo, che tutte le liti, et differentie de vie, termini, acque,rozali, canali,sottogronde, stillicidij, edificij, case, muri, et simili, che all’occhio lì ponno terminare;o nunque siano in detta Valle debbbino esser summariamente, de piano, et senza oblatione de libello, conosciute, et terminate per il Sindico,et Vicario, co'l consiglio d’huomini da bene giurati, secondo la loro buona informatione havuta.

Delle Prescrittioni. Cap. XXII.


STatuimo, che qualonque persona di Val di Ledro, che haverà attione, reale, ò personale, mixta, utile, diretta, ò di qual forte si sia, se non la intentarà infra venti anni, non la possi più intentare, et caschi ipso iure da ogni sua ragione, et ipso iure il debitore sia absoluto per la negligentia del Creditore, et s’intendi, et presumi haver satisfatto. Eccettuando gli absenti dalla Valle; li minori de 25.anni; et quelli che haveranno havuto giusta Causa di non agitare, ò dimandare. Et che questa prescrittione sia interrotta per la sola citatione.

Delle Alenationi de Minori de 25. Anni. Cap. XXIII.

STatuimo, che tutte le alienationi, che si fanno per minori de 25.anni, de beni stabili, ragioni, et attioni si debbino fare innanzi al Sindico, et Vicario apertamente, et non in secreto; ò nascosto, et con presentia, et volontà di quattro più prossimi, quali asserischino l'alienatione risultare in utilità del minore, et se non haverà prossimi, si adhibischino quattro huomini da bene amici del minore, et mancando anco questi, sia in arbitrio del Sindico, et Vicario il decernere l'alienatione in quel modo, che gli parerà esser più utile per il minore. Et se altrimenti sarà fatta l'alienatione, sia nulla et di niun effetto. Et se gl'intervenirà il giuramento; si presumi essa alienatione fatta per fraude, et inganno in danno del minore, et esso minore indutto con fraude, et dolo ad alienar, et giurar sopra essa alienatione. Et che la quetanza, et sine fatta al Tutore per esso minore, si presumi fatta in fraude, et esso minor indutto dolosamente à liberarlo, etiamdio [p. 14 modifica]che habbi giurato, il qual giuramento s’intendi in simil materia esser’estorto per paura, et inganno: et che il Sindico, et Vicario, parenti,amici, ò vicini, che interveniranno à dette solennità, non possino dimandar, ò ricevere cosa alcuna per la presenza, auttorità, ò consenso,come sopra, sotto pena dei quadruplo. Vogliamo però, che il giuramento delle donne maritate, minore di 25. anni, sopra gl'instrumenti della fine, remissione, et patto de non dimandar più oltra, che fanno al tempo della dote, ò per occasion di quella, vaglia, et habbi effetto sempre, sotto pena di perder le doti, et le altre sue ragioni, et del pergiuro.

Delle Cessioni. Cap. XXIV.

STatuimo, che le cessioni volontarie de ragion, et attioni non vaglino; se nó son presenti, ò legitimaméte citate le persone, cótra quali si fanno esse cessioni; et se inoltra non si fanno, inanci’l Sindico,et Vicario,eccettuàdo peró le cessioni, che si sàno necessariamente per la dispositione di ragion comune come nella cessione, di attioni, che fà il creditore alla sicurtà che paga, et simili.

Della indemnità de fideiussori. Cap. XXV.


STatuimo, ch'á richiesta della sicurtà, qual’habbi le attioni cesse dal creditore, sia allignato termine al debitor principale, di giorni dieci peremptorij à pagar, overo adopponer ciò che vuole, perchè non sia tenuto al pagamento, et alla indemnità; altrimenti passato detto termine gli sia data omninamente la tenuta ne’beni di esso debitor principale; laquale nó possi egli riscotere, se non haverà prima pagato il debito, et le spese. Dechiarando, che niun creditor possi pigliar pegni dalle figurtà, se non con auttorità giudiciale.

De Debiti pagati. Cap. XXVI.


STatuimo, che se alcuno dimandarà in giudicio, ò farà dimandare il debito proprio, che già gli sia stato pagato, et lasciarà contestar la lite; sia, incontinente che appari detto pagamento per legitima, prova, condannato à pagar ad esso debitor convenuto, la quarta parte di quella summa che indebitamente haverà da lui dimandata, et tutte le spese legitime: saluo se non [p. 15 modifica]fosse successor nelle ragioni d’altri, overo che provasse guista causa d’ignoranza.

De Debiti Usunarij. Cap. XXVII.


STatuimo, per oviare alle usure, che sono stimate contrarie alla ragione, che li debiti usurarij, quali si deveno alli Ufurarij, non possino esser dimandati in ragione, ne datoli sopra audienza, passato che sia il termine de dieci anni, dopó il qual tempo s’intendino li Creditori ipso iure caduti dalle loro attioni, et il debitore absoluto. Dechiarando che il debito sia usurario, quando legitimamente si provi il Creditore esser stato, et esser publico usurario, et esser consueto à far contratti usurarij. Non perciò scostandosi dalle Sanzioni Canonicè in simil materia.

De’Beni comprati per la moglie. Cap. XXVIII.


STatuimo, che se alcuna donna si trovarà haver comprato, ò acquistato nel tépo, che è stata maritata alcuna cosa, ò attione, tutto si presumi esser de beni del marito, et perciò li Creditori del marito possino tuorlo in pagamento; et tenuta come beni di esso marito. Et che tutti li contratti fatti dalla moglie constate il matrimonio, nó vagliano in pregiudicio de creditori, se ella altrimenre non provarà legitimamente la verità di essi còtratti.

Degli affitti perpetui. Cap. XXIX.


STatuimo, che fe alcuno hav erà ad affittoperpetuo, case, terre, vigne, casali, stalle, et horti, et sia richiesto à pagar il fitto di più anni decorsi, in caso che il fitto sia di minor summa di 20. carantani l’anno, ò sia in dinari, ò in biava, oglio, sale, et ciafcun’altra forte, si stia senz’altra prova al giuramento di esso Affittalino se hà pagato, et sino à qual tempo; essendo pero esso conduttor, ò affittalino huomo da bene, et reputato legale, et di

buona fama; il quale offerisci giurare d’haver pagato. Ma se l’affitto sarà della summa di 20.carentani l’anno, ò maggiore, si dia termine all’affittalino, ò conduttore ad arbitrio del Sindico, et Vicario à provar il pagamento delli decorsi dimandatigli, et non provandolo, sia condannato à pagarli al locatore, secondo il consueto de gl’affitti. [p. 16 modifica]

Delle spese Giudiciali. Cap. XXX.


STatuimo, per stirpar le liti, che non obstante il giuramento di Calumnia, colui che perde la causa, sia condennato nelle spese legitime, caso che non fosse in giusta ignoranza. Et che il giuramento de calumnia si presti, secondo la ragion commune.

Delle Condannanze Civili. Cap. XXXI


STatuimo, che se il debitore comparirà innanci al Sindico, et Vicario al Banco, et all’hora di ragione. et volontariamente confesserà il debito; gli sia fatto il precetto in confesso, à pagar in termine di cinque giorni prossimi. Ma se negarà, et si provi il debito per doi testimonij degni di fede, sia condannato per sentenza à pagar’in termine di cinque giorni. Et passato quelli sia dato la tenuta al Creditore ne’beni del debitore, ò per via di contumacia, ò per via di confessione, come tornarà più utile ad esso Creditore. Et allhora sia lecito al debitore, per schivar la tenuta, offerire immediate un pegno sufficiente per il capitale, et per le spese; nelqual caso gli sia incontinente assignato termine di cinque dì, à riscoter esso pegno; et passato quelli, sia tenuto il primo di giuridico presentar à sue spese esso pegno sotto la Casa del Commune per incantarlo tre dì, et venderlo à chi più ne offerirà, sotto pena di lire una Trentina da essergli tolta irremissibilmente, et applicata alla Communità tante volte quante contrafarà. Et inoltra essendo il debitore citato tre volte per proclamatione da esser fatta al solito, et essendo contumace sij data la tenuta al creditore, ilquale giuri però la quantità del suo credito, che di ragione gl’aspetta.

Delle Sentenze, et luoco dove debbono esser fatte. Cap. XXXII.

STatuimo, che tutte le cause, liti, et processi debbino essere decizi, et spediti per il Sindico, et Vicario, sotto la Casa del Commune al solito banco, altrimenti siano de niun valore; salvo se non sarà disposto all'incontro per esso Sindico, et Vicario, overo in altra maniera provisto per gli Statuti. [p. 17 modifica]

Delle Appellationi. Cap. XXXIII.


STatuimo, che, da ogni, et qualonque sentenza, data per il Sindico, et Vicario, dalla quale per ragion commune si possi appellare, et laquale non eccedi la summa de lire venti Trentine correnti, si facci l’appellatione al Magnifico Podestà di Riva. Et che’l termine d’introdurre, giustificare, et finire essa appellatione duri doi mesi continui dopò la sentenza data per esso Sindico, et Vicario; eccettuando li giorni feriati già espressi nel primo Capitolo, a’quali si aggiògono le ferie delle vindemie, che sono li sette di Settébre fin’alli otto d’Ottobre, et che, in questi fatali non si attendino altri Statuti, còsuetudini, ò dispositioni di ragion comune, et se in quello termine di doi mesi cotinui, eccettuato le ferie sopradette l'appellatione nó sarà stata decisa, et determinata per sentéza, sia deserta, et come n ò interposta et l’appellante più nó sia udito, ma la sentenza debbi esser essequita dal Sindico, et Vicario ad ogni richiesta. Et sia però lecito in tal caso all’appellato, di far còdannare nelle spese l’appellante, da detto Mag.Podestà.

Delle Appellationi de minor summa. Cap. XXXIV.


STatuimo, che non si possi appellare, ne differire all’appellatiene interposta, ò sentenza di detto Sindico, et Vicario, se non eccedeno la summa de lire 20.Trentine.

De.'le Executioni. Cap. XXXV


STatuimo, che l’Officiale debbi pigliare in tenuta in pregiudicio del debitore, prima gli mobili, poi gli stabili, et ultimamente le ragioni, et attieni, nel modo infrascritto. Conciosia che non ritrovando mobili, ò ritrovandone, ma non à sufficienza per il capitale, et per le spese, secondo la lui stima, et giudicio, sia tenuto à ricercare da gli vicini, se sanno ove siano altri mobili del debitore, et data relatione di non ritrovarne, s’intendi esser fatta legitima excussione di mobili, senz’altra pronútia del Sindico, et Vicario. Et perciò venghi à pigliar in tenuta gli stabili, et non ritrovandone, debbi ricercar dalli vicini se sanno ove siano stabili del debitore, et data relatione di non ritrovarne, come

sopra, venghi à pigliar in tenuta le ragioni, et attioni. [p. 18 modifica]

Delle Tenute. Cap. XXXVI.


STatuimo, che niuno debitore ardischi vietare, cher Officiale non entri in Casa per pigliare, ò levare la tenuta da beni mobili, ne ferrargli, ò tenergl serrati gli usci della casa, caneva, camera, ò stanza, ma incontinente sia tenuto aprirli, et farli aprire se non haverà vietato, ò voluto vietare in generale, ò in particolare essa tenuta, in tutto, ò parte, quale debbi essere proposta infra quattro giorni utili nel modo contenuto nel fequente Capir. Et qualonque contrafarà per si, ò per altri, sia condannato in lire cinque Trentine correnti; et inoltra il Sindico, et Vicario immediaté vadi con mano militare insieme co’l Notaro, Officiali, Consuli, et Vicini della Villa, se cosi bisognarà, alla casa del contrafaciente, et per forza apri le porte, et pigli la tenuta, per il capitale, per la pena, et per le spese.

Delle Tenute, et pegni vietati. Cap. XXXVII.


ST atuimo,che qualonque debitore, che sotto qualche causa, ò scusa, prohibirà la tenuta, ò pignoratione di beni mobili, sia tenuta all'hora dare idonea, et sufficiente sicurezza, di presentar gli mobili sopra quali voleva l’Officiale pigliar la tenuta, ò pegno, overo la giuta estimatione per il capitale, et per le spese, eccetto se non apparirà detta prohibitione esser data per causa giusta, altrimenti si essequischi con mano militare, come nel precedente Capit. Et se data la sicurtà, il prohibente infra quattro dì utili, non haverà scosso la tenuta vietata, ò non haverà fatto constare de legitima causa di prohibitione, si procedi contra di lui, et contra la sicurtà alla detta tenuta per il capitale, et per le spese, senza altra cognitione, che peri il solo giuramento del Creditore, che deve haver la summa dimandata, over la produttione del instrumento del credito.

De’Mobili, sopra i quali è tolto la tenuta. Cap. XXXVIII.


STatuimo, che non si possin vendere, ne mover dal loco ove sono stati riposti li mobili tolti in tenuta, ò pegno, senza licenza del Sindico, et Vicario, sotto pena di lire doi Trentine, da esser applicate alla Comunità, laqual pena gli sia radoppiata, tà [p. 19 modifica]te volte, quante à comandamento di esso Sindico, et Vicario non haverà restituito, et riposto à suo luoco, overo satisfatto il Creditore der capitale, et delle spese, et la Communità della pena.

Della pena di quelli che violano le tenute, et pegni. Cap. XXXIX


STatuimo, che qualonque maschio ardirà levar, impedir, ò violar la tenuta, ò pegno tolto, ò che si voglia tuor, in pregiudicio di alcun debitore, sia condannato in lire tre Trentine. E qualonque femina in lire una Trentina, laqual pena sia applicata alla Communità della detta Valle.

Del tempo di riscuotere li pegni. Cap. XL.


STatuimo, che’l debitore habbi termine solamente giorni cinque à riscuoter le tenute, et pegni giudichli, ò conuentionali, de beni mobili, et giorni dieci delli beni stabili. Et passati quelli giorni possi il Creditor farli subhastar, et vender; non obstante alcuna contradittione, secondo la forma del sequente Capitolo.

Delle Vendite de’beni de Debitori. Cap. XLI


STatuimo, per dar forma alle vendite da farsi per il Sindico, et Vicario, al li Creditori delli beni di debitori, tanto vivi, quanto morti, che li beni mobili siano per l’Officiale publicamente gridati à vendere sotto la Casa del Commune, tre dì giuridici, et il terzo dì siano venduti, à chi più ne offerirà in compra, overo siano dati in pagamento al Creditore per il xuo capitale, et per le spese, et caso che non siano a bastanza, procedasi contra il resto d’altri beni, et attieni. Et che li beni stabili siano publicamente per l'Officiale gridati à ven dere tre dì giuridici, sotto la Casa del Commune, et nelle Ville, ove sono situati essi beni, et specialmente inanci la Casa dell’habitatione del debitore, et il terzo dì, siano venduti à colui che più ne offerirà in compra, over siano dati in pagamento al Creditore per il suo capitale, et per le spese; et caso che non bastino, procedasi più oltra al restante. Et che’l Sindico, et Vicario non possi ricusar di far queste vendite, sotto pena di lire cinque Trentine, et che’l debitore habbi termine diece dì prossimi sequenti à [p. 20 modifica]rcomprarli. Et quelli passati non sia più udito in alcun modo.

De'Pegni depositati, ò Chiamati per altri. Cap. XLII.

STatuimo, che passato il termine di cinque giorni assignato al debitore à riscuotere le tenute, ò pegni de’beni mobili, qualonque persona che habbi in deposito, ò in salvo alcun pegno pretorio, giuditiale, ò conventionale, overo se l’habbi chiamato in se, con obligo di presentarlo, sia tenuto restituirlo al Creditore tre dì dopò, che sarà ricercato, ò gli sarà denonciato à casa, overo in persona, sotto pena di lire dieci Trentine, da esser applicate alla Communità. Et non obedendo in quello termine, il Sindico, et Vicario, senza altra monitione, et termine sìa tenuto à levargli per forza con mano armata detti pegni, over il giusto estimo, et ciò fatto, habbi’l creditore licenza di far subhaltar, et vender detti pegni, come di sopra è detto.

De Pegni conventionali. Cap. XLIII


STatuimo, che gli Creditori non possino portar via gli pegni conventionali, ma siano tenuti nel termine convenuto venderli sopra la piazza del Commune di detta Valle, over delle Ville ove habita il debitore, per via d’incanti, secondo la forma di ragione, con buona fede, et senza fraude, sotto pena di perder il Credito, et de lire dieci Trentine per ciascuna volta, et della restitutione de pegni, ò suo valore, et circa detta asportatione sia creduto à un solo Testimonio di buona voce, et fama.

Della Tenuta della moglie ne’beni del marito. Cap. XLIV.


STatuimo, che niuna moglie possi pigliar tenuta, ò vendita de beni del marito vivo, sotto pretesto che lui dissipi, ò malusi la robba, se per notitia di creditori il marito non è citato in persona, ò all’habitatione, ò in caso d’absentia, su la piazza del Commun di detta Valle ad alta voce per l’Officiale, et se non è fatto proclama su in detta piazza della dimanda della moglie, et se inoltra la moglie non prova legitimamente per Testimoni, che'l marito consumi, et malusi la facoltà, et che perciò sia venuto il caso di assicurar, et restituir la dote; et servate quelle cose, et sopra quelle data pronuntia dal Sindico, et Vicario, si [p. 21 modifica]debbino ad instanza della moglie stimar li beni del marito per gli Stimatori del Commune; et all’hora sia in arbitrio del marito di fargli la vendita senz’eltre spese; altrimenti passati li tre dì dopò la stima, si facci à lei per il Vicario sudetto la vendita, secondo la forma de Statuti. E la vendita altrimenti fatta non vaglia.

Che i Creditori possino pagar le doti. Cap. XLV.


STatuimo, che poi che la moglie per Confirmation della sua dote, haverà havuto la vendita di beni del marito vivente, come si è detto di sopra, sia lecito alli Creditori dei marito, di offerirgli, et pagarli in dinari la quantità della dote, et le spese legitime insieme con gli meglioramenti, se essa moglie ne haverà fatti, et che lei sia tenuta relassarli, et cederli li beni, et ragioni del marito tolti in pagamento. Salvo se quest’istessi beni non fossero stati da essa moglie dati in dote, ò accrescimento di dote, estimati, perchè è ragionevole che anco à stima de gl’estimatori del Commune, essa moglie si possa retinere; et salvo se essa moglie non replicasse di voler satissar, et pagar gli Creditori, nel qual caso è conveniente che sia à lor preferita in retener gli beni per se.

Dell’Officiale. Cap. XLVI.


STatuimo, che l'Officiale sia tenuto comparere ad ogni richiesta del Sindico, et Vicario, overo d’altri a suo nome, sotto pena di essergli ritenuti carantani otto Trentini, per ciascuna volta.

Dei Precetti del Sindico, et Vicario. Cap. XLVII.


STatuimo, che l'Officiale debbi portare in scrittura il tenore del precetto, commandamento, ò ambasciata, che gliè commesso dal Sindico, et Vicario, che facci ad alcuno in persona, ò à casa, ad instanza d’altri, ò sia per tener in salvo il sequestro, ò per qual si voglia altra Causa. Altrimenti non vaglia esso precetto fatto. Eccettuando le citationi che si fanno contra altri, à risponder in ragione, le quali vagliano senza scrittura. [p. 22 modifica]

Del Scrivere delli Notari. Cap. XLVIII. '

'

STatuimo, che ciascun Notaro ne gl'atti giudicali, et ne gli publici instrumenti che si fanno nella detta Valle, sia tenuto metter il giorno, mese, il nome proprio co’l pronome, il nome del Padre, della Città, Terra, Castello, Villa, et luoco d’onde è nato, sotto pena de lire dieci Trentine, ciascuna volta da esser applicate alla Communità.

De’Notarij forestieri. Cap. XLIX.


STatuimo, che niun Notaro, qual non sia del Vescovato di Trento, di nascimento, et d’habitatione, possi scriver instrumenti, Testamenti, ò ultime volontà nella detta Valle, senza licenza della Superiorità, et del Sindico, et Vicario, ne anco scriver’atti giudiciali in essa Valle, senza licenza di detto Sindico, et Vicario, sotto pena di lire quattro Trentine, per ciascuna volta, et della nullità de gl'instrumenti, ò atti scritti: Salvo però che possi scrivere copia d’instrumenti, ò atti, rogati da Notarij del Vescovato.

De’Notarij che siano stati Procuratori in Causa. Cap. L.


STatuimo, che niun Notaro ardischi scriver’atti in Cause, in le quali sia stato Advocato, ò Prolocutore, sotto pena di lire quattro Trentine, da esser applicate alla Communità, et della, nullità de gl’atti scritti, et della refettione del danno.

De’Notarij. Cap. LI.


STatuimo, che ciascun Notaro debbi scriver ordinatamente le imbreviature in libri, à ciò ben disposti, et non nelle cedule, sotto pena di carantani 16. per ciascuna volta, da esser applicati alla Communità, et della refettion del danno, et che ciò sia fatto innanzi che per esso Notaro sia dato alle parti l’instrumento.

De gli Medesimi. Cap. LII.

STatuimo, che li Notarij siano tenuti, et obligati estrahere, et dare in forma debita alle parti, gl’Atti giudiciali in [p. 23 modifica]temine di tre dì, et gl’instrumenti, et contratti in termine di otto dí, dopo che gli saranno stati dimandati, sotto pena di carantani 16. Trentini, da esser applicati alla Communità, et della refettione del danno, salvo le non gli fossero stati impediti per infirmità, ò per absentia giusta.

Del riscuotere gl’Instrumenti. Cap. LIII.


STatuimo, che quelli, per quali son stati scritti dalli Notari, atti, contratti, et istrumenti, siano tenuti riscuoterli tre dì dopò che dal Notare gli sarà stato denonciato, over secondo raccordo, se vi sarà tra loro, overo secondo la tassa fatta per communi Notari, sotto pena di carantani 16.Trentini da essere applicati alla Communità.

Del Salario de Notarij Procuratori. Cap. LIV.


STatuimo, che occorendo alle volte, per bisogno de periti, li Notari fanno l’officio dell’Advocato, et Procuratore, accioche tanto piùh abbino materia d’imparar, et essercitarsi, che nelle cause, da lire cinquanta in giù habbino per patrocinio carentani uno per lira, et da cinquanta lire in sù, doi quattrini di Trento, et non più per lira. Et chi contrafarà, restituisca il salario, et sia condannato nel doppio, da esser applicato alla Cómunità, se tra’l Notaro, et la parte non sarà convenuto altrimenti.

Del Salario de Advocati. Cap. LV.


STatuimo, che nelle Cause da 2 5. lire Trentine in giù, possi l’Advocato che stà nella detta Valle, far patto con li litiganti del suo salario. Et se’l patto sarà eccessivo, sia tassato per il Sindico, et Vicario, meno di quello che si fà nelle Cause di cin quanta lire. Et nelle Cause da lire venti in sù, fin’alle cinquanta, possi haver quattrini sei Trentini per lira, et non oltra. Et da lire cinquanta in sù, possi haver quattrini tre Trentini per lira, prestando il patrocinio in detta Valle, et in casa sua.

Delle Imbreviature. Cap. LVI.


STatuimo, accioche non si faccia danno per errar, ò per malitia, che le imbreviature di Notari mortificate, cioè [p. 24 modifica] [p. 25 modifica]9 4 % 3 DELL A VAL DI LEDER. Item fe gl’interuenirà renoncia di Donne, ò d’altri. # 1 $ 4 Per ogni inftrumento di Ceffione,Tranfa<ftione,Permutatione> d’ation in foluto.-Teftamento, & Abfolution, fi oiTerui come fi è detto fopra nelli Inftrumenti di vendite. Per ogni Inftrumento di Dote. x 2 Item fè gl’Interuenirà fine,ò refutatione • ^2 Per ogn’Ingrumento de augmento, crefcimento,ò reftitution, fine aflicuration di dote. # 2 Per ogni Inftrumento d’impreftito, ò mutuo. ’t- i Per ogni Inftrumento di Depofito, etiatn irregulare • * i Item fe farà fatto in Giudicio. 1 Per ogni inftrumento di fitto Temporale. t i Item fe farà fitto perpetuale,fecondo leConftitutiom,de più delle vendite fimplici. 1 Per ogni Inftrumento di focietà,fiue Compagnia,fi oflerui come nelle vendite fimplici. _.. A Per ogni Inftrumento di eftimo de beni da ducati 2 o.in giu-£ r Item da ducati 2o.in sù, per ogni decena de ducati. se— 9,4 Per ogni Inftrumento di Compromeflò fin’à ducati jo. 3? 1^4 Item da ducati 50. insù,per qual fi voglia fumma. X $ Per ogni laudo,òfentenza arbitraria da ducati 5 o.in giu.? 1 §4 Item da ducati 5 o. in sù per qual fi voglia fumma. f 3 Per la elettion d’Huomini diuifori ò,calciatori,fatta ìnGiUPer ciafcuna fentenza Giudiciaie eftratta. Per ciafcuna Contumacia. --Per ciafcuna Commiffion di leuar pegni. Per ciafcuna relation d’Officiali. -Per ciafcuna exculfion de beni. *— — — -Per ogni incanto inanci al Vicario. — — Per ogni incanto fatto inanci le cafe. Per ogni dation in foluto de beni mòbili. Per ciafcuna dation in foluto fatta per il Vicario. Per ogni commillìon Giudiciaie di entrar in poftefTo Per ogni poftefTo de beni ftabili» -- ~ ’ Item fe li beni ftabili faran più d’vno. Per ogni proclama de non dar danno. Per ogni proclama contra abfenti. ■=— - — Per ogni Inftrumento di pace. — — Per ogni Inftrumento di fòccida d’animali. Per ogni Inftrumento de diuifion,fi offerui come nelli Inftrumenti delle vendite fimplici,eccetto che poffi arriuare fin alla fumma de lire venti. - — -Per ogni Inftrumento di Tutela. — Per ogni ìnftrum,ento di Curaria.ò Attoria. Per ogni Inftrumento di Curaria alli beni indefenfi. Per ogdi Inftrumento d’Inuentario da ducati 50. in giù. Item da ducati 5 o.in sùfin’à ducati ioo. -Item da ^ orrn1 cpnten x — 9 4

  1. 1

x— % 2 § 1 x — 9— » 9, 2 P- 9> I»> 1 i -— 3 4 £ 1 3 4 9 4 f I 3) 4 X — % 4 3 z X— % 2 3? I % 4 X 1 $ 4 rf’nten’Jro.t-ilmetlte però 3 e 20 X I 9 4 t I 9 4 X I $ 4 2 1 9 4 t % [p. 26 modifica]26 S T A T che non patti la fumma de lire quindici. y t i 9 ) 6 Per ogni Indumento de procura eftrattoinpublica forma.# 2 Ite m fe non farà eftrarto. --- #— * 9 ^ Per ogni Inftrumento de Sindicato. — ■ — x 5 Per ogni Inftrumento d’aminiftration. — a? 3 Perii Teftamentrchenonfìcauano,ne vagliono*,?? 4 Per gli Codicilli eftratti,fì offerui come nelle vendite Amplici. Per le donationi caufa mortis,ò inrer viuos,fi oftèrui il medesimo. Per fentenza interlocutoria, che habbi fòrza di diffinitiua. X’— • % < Per cadaun fòglio di proceffo de linee 2 5%per facciata, X Per ogni copia di proceffo de linee come fopra,per fòglio, e*?-— 9: Per ogni Teftimonio effeminato, che non lìa ne’fògli del proceflò. #— s, 1 Per ogni oblation di giuramento,con il giuramelo fegujto.#-— 9 > 6 Perlaproduttion di qualonque fcrittura,ò inftrumenti. #— 3: Item per la regiftration,fi offerui come nelli fogli de copia.. Per appellation interpola. #— Per littera dimi/Toria cauata • x 1 Per littera di rifpofta. f. 1 Per ogni inftrumento di etnancipatìon» se 4 Per ogni inftrumento di fegurtà. ae 1 Per ógni mandato, & fequeftro cauato«, f.— Per ogni termine fu contradittorio. ■$— 2 $ 4 3 2 3 4 De foreflieri debitori | & fequejìri cotro loro beni. Cap. L X. S Tatuimo, che fe alcun foreftìero farà debitore de gi’huomini, ò habitanti nella detta Valle, ò per caufa de negotij iui feguiti, ò per promeffa, etiam per qual fi voglia obligatione & conuentione iui,& altroue fatta,cheper il Sindico, & Vicario fi poifino fequeftrar appreflo idonea perfona gii lui beni,fe ve ne faranno in detta Valle. Et fatto il fequeftro, fe il debitore farà nella detta Valle, fia fatto ragion fummaria: mà fe farà abfente, gli fia intimato, & notificato il fequeftro, alla cafadoue egli habitarà,&hauutonedi dòrelatione,òperlitteredimiftbrie,ò per Teftimonio degno di fede, ò per publico inftrumento,procedafi fummariamente alla vendita de beni fequeftrati, cafo che il debitore non comparifchi à contradire. De i manifefli né"luoghi ne’quali fi fega. Cap. L XI. S Tatuimo, chequalonquefaràtrouato pafcolare ne’monti quali fi fegano,che fono delle regole aliene de vicini di detta Valle, paghi di pena per ciafcuna malga di pegore carantani 16,Item t [p. 27 modifica]16. Item per ciascun rozzo di armenti in malga lire tre Trentine. E per ciascun rozzo di caure carantani 16.Trentini, quali siano applicati, à chi haverà patito il danno. Et credasi al giuramento di quelli, che manifestaranno.

De’manifesti nelli Boschi. Cap. LXII.


STatuimo, che qualonque sarà ritrovato pascolare con le infrascritte bestie sopra le regole aliene de boschi; ove si pascola, ma non si sega, se sarà con malga de pegore, paghi per pena carantani 16.Trentini, et il medesimo, se sarà con malga di armenti; Et se sarà con rozzo di capre, ò con rozzo di pegore, paghi per pena carantani 8.Trentini: et siano applicati à chi haverà patito il danno: et credasi alli manifestanti con giuramento.

De’Manifesti nelli luoghi diusi. Cap. LXIII.

STatuimo, che se per il Saltaro giurato, sarà ritrovato alcuno, ò le lui bestie; pascolar, ò dar danno, al tempo regolato secondo il consueto, nelli luoghi diuisi, cioè possessioni arative, ò prative, vigne, ò arbori fruttiferi, paghi di pena per ciascun bó, ó vaccha fin’al numero di quindeci, quattrini s. Trentini, et da lì in sù paghi in tutto lire tre Trentine; et per ciascuna pecora, ò capra, fin’al numero de dieci, paghi di pena quattrini doi Trentini; et da lì in sù paghi in tutto carantani 8. et inoltra sia tenuto a rifar il danno. Et la sudetta pena sia applicata alli Giurati delle Ville, ove sarà fatto il manifesto.

Delli Instrumenti falsi. Cap. LXIV.


STatuimo, che se alcuna persona produrrà in Giudicio instrumento falso, et continuarà scientemente nell’uso di quello, sia condannato dal Sindico, et Vicario in lire dieci Trentine, da esser applicate alla Communità, et perdi la Causa; non derogando al Statuto Criminale di maggior pena, et come Criminalmente dovesse esser punito.

Del Giuramento falso. Cap. LXV.


STatuimo, che qualonque giurarà in Giudicio, il falso, sia, condannato dal Sindico, et Vicario in lire cinque Trentine; [p. 28 modifica]eccettuando però il giuramento dellato apertamente dalle parti, nel che reputiamo bastasse la diuina pena.

De quelli che venderanno à duoi. Cap. LXVI.


STatuimo, se alcuno haverà venduto à duoi diversamente alcuna cosa mobile ò stabile; et se ne la seconda non haverà fatto mentione della prima, sia condannato dal Sindico, et Vicario in lire dieci Trentine per la cosa stabile, et per la mobile in lire cinque, et à restituir il predo al secondo venditore; senza derogar al Criminale, come di sopra.

De gli Edificij. aap, LXVII.


STatuimo, che ciascuno che vorrà edificar muri, case et fenili, debbi star lontano dalli confinanti per un piede, et mezo di giusta misura, che sono tre quarti d’un brazzo, accioche li stillicidij non piovino sù quello de vicini; Et chi contrafarà, paghi di pena lire dieci Trentine correnti, da esser applicate alla Communità, et inoltra sia battuto giù l'edificio.

Di quelli che conducono l’Acque sopra l’altrui. Cap. LXVIII.


STatuimo, che se alcuno fraudolentemente condurrà, ò mollerà ruina d’acque sopra la possessione d’altri, ò darà occasione d’indurvela, sia condannato in lire dieci Trentine correnti, per ciascuna volta, da esser applicate alla Communità, et à rifar il danno; vogliamo però che possi ogn’uno giouarsi, et diffendersi sù’l suo, per non patir danno.

Dell’Officiale. Cap. LXIX.


STatuimo,che l'Officiale, che commetterà fraude nel suo officio, over sarà falsa relatione, sia condannato dal Sindico,

et Vicario in lire dieci Trentine per ciascuna volta da esser applicate alla Communità; et non potendole pagar, sia in arbitrio di esso Sindico, et Vicario di castigarlo, fuori del corpo, à suo arbitrio. [p. 29 modifica]

Delle Siepi ò Cese. Cap. LXX.


STatuimo, che e alcuno romperà, ò levarà le Siepi, ò Vaioni dell’altrui possessioni sia condannato dal Sindico, et Vicario in carantani 16.Trentini, se sarà de dì, et nel doppio se farà di notte, per ciascuna volta, laqual pena sia applicata alla Communità.

De Giocatori. Cap. LXXI.


STatuimo; che’l Sindico, et Vicario non rendi ragione à giocatori, nè per causa di gioco, nè per imprestito al gioco, se non è per il gioco di tavole. Et che niun Tavernieri, ò altra persona possi per occasion di gioco pigliar’alcun pegno da figliuoli di famiglia, ò d’altri famiglia sotto pena di carantani 16.Trentini, da esser applicati alla Communità, et inoltra della restitution del pegno senza dinari.

Della voce masculina nelli Statuti. Cap. LXXII.


STatuimo, che’l genere masculino nelli predetti Statuti nelli suoi casi, comprend’anco il genere feminino, de modo che quello s’hà datto sotto la voce del maschio, tanto s’inendi esser ditto anco della femina. [p. 30 modifica]I Tenor supplicationis signatae et concesse reformationi capitulorum ut in ea. Illustriss. et Reverendiss. Principe et Cardin. etc. Sig. Sign. patrone clcmentiss.

PEr proveder alli grandi abusi, et inconvenienti, che occorono alla giornata nelli pagamenti de mercedi, et patrocinij de procuratori Avocati della Valle di Leudro, è parso à quella Communità di abbolire li statuti cap. 54. et cap. 55. nel libro impresso de statuti et quelli doi reformarli nella serie, che humilmente qui de sotto si descrive, si supplica perciò humilissimamente V.S.Illustriss. et Reuerendiss. che si degni comprobar questa deliberatione, et reforma, la quale à beneficio publico, et à perpetua laude di quella, à V.S.Illustriss. et Reverendiss. con ogni devotione si racommanda.

D.V.S.lllustriss.et Reverendiss.,

Fideliss, Servitore.


Conceditur, ut petitur, et ita

Il vicario della Val di Ledro

D.Vicarius pro tempore observet, Sig.20.Februarij. 1595.

lo.Bap.à Coredo. [p. 31 modifica]DELLA VAL DI LEDER. Preforma de Ili fiatati. Cap.$q..& Cap.$$r P Er ouuiare alle indifcrere elfattioni de Procuratori, & Auocati di quella Valle quali con mina de litigati fegueno la taffa delliftatuti nel ca. 54. & nel c. 5 5.nellibrolìampatofoI.2 3. non obftante,ch’habbino poca opera, talché ben fpeìTo la fpefa non è conforme al Capitale indicato, ò compofto,Perciò s’aboiifcono, & calTano detti doi Statuti,& s’orditìa, & flatuifce che li Procuratori^ qual nome lìano: & li Auocati di detta Valle rifcottino,& confeguifcano le mercedi depatrocinij nella infrafcritta talfa. Cioè: Per caufa ò lite da diece ducati in giù,charentani doi per ciafcun termine fcritto dal Notaro della caufa, & per caufa olite, da diece ducati in sù, charentani quattro come_» fopra; & cheli polii render raggione fuori di detta talfa, laquale anco s’intendi nelli procefli, & atti, che lì fanno itinanti li Arbitri, fecondo la difpofitione del Cap. 1 s r & parimente quando fono di volontà.. jLàmìttìtur re formano y & deferì batur in calce jìatutorum a Sig.ioJ^ebruari). 1595 * Bapt,a Coredo. A Ntefcriptae preces cum reformationes deferiptae fuerunt ex fuis originalibus lìgnatis in Cancellaria exiftentibus apud fupplicantes,de verbo ad verbum fideliter, & fine fraude. In quorum fiderò ego Cancellarius infraferiptus me fubfcriplì. Datum Tridenti ex Caftro Boniconfilij die XI. Aprii» M.D. Nonagelimo quinto. BaptJ Coredo. [p. 32 modifica]J 2 •4 S T.’A’*?.V T I • • r

  • J~ Limitatione deliiftatuti Cap. XIX,./■;

llluflrìfs.& ReuerendifsMonfignor Sig.& "Padronegiuflìjfìmo. N r E 1 capitolo primo de noftri ftatuti fono determinate le ferie,& giorni di quelle?che fi hanno da offeruare nella Valle diLedro,& nel cap. 1 9.fonofpecificate molte caufe,ne’quali fi hà da procedere fomariamente,fenza figura di iudicio,in tempo ctia feriato,donde alla giornata nafce nel foro di detta Valle di fputa,&c6tefafoprarintelligeza,& vero fenfo di detto cap. 19. di qual,& quanta fumma fiano 3 non foggiacino alle ferie di detto cap primo; Ilche è contra l’offeruanza antica, & contro la viua ragione,per le quali fono introdotto le ferie, altrimente conueneria abolire il detto ftatuto primo,& fare, che non vi folfero ferie in alcuna caufa,& tempo; al quale inconueniente, & praua intelligenza volendo prouedere gli Huomeni di detta Vallea v engono à fupplicare V.S.Iiluftriflìma, & Reuerendiffima, che fi degni dechiarare,che tutte le caufe defcritte nel detto Capitolo 1 9.s’intendino non effer foppofte à ferie, quando fiano della_* fumma in giù de lire dieci di marano,& quando fono di maggior fumma, fiano fotto la difpofitione del cap. r. che coli cederà il trauaglio delli Vicari, ildifuiamento di quelli huomeni, & nè feguirà la quiete,& vtilità publica, con la concordanzadi detti il atuth Optatum,&c. D.V.Sjlluflrifi& I{e Merendi fi „ Beno tifi./udditi 3 & ferii itori. Exbibeàntttr fiatata allegata. Il Vicario>& Sindici delia Valle di Cedro, & deliberabitur.Sig.Z 2.Iun. Iypg. Bap,à Corcdo. L Imitatur fiatuturn cap. r 9.in caufis emptionum, & venditionum mercium, & animaliumitem forenfium, & vicinorum,vt procedat vfque ad fummam librarum decem,& non vltra,& ita feruetur fig. r.Iulij. 15 9 8. Antefcriptae precescumlimitatione,defcriptae fueruntfideliter ex originali fignatum in Cancellaria exiftenti apud fupplicantes de verbo ad verbum. In quorum fidem egoCancellarius infrafcriptus me fubfcripfi. Datum Triden. in Arce Boniconfilij die 1< 5. 0 &obr. 15 98. Bap.d corcdo Cancellarius. [p. 33 modifica]

& MISERATIONE f DIVINA S R.E TIT. S. THOM^E IN l’ARIONE PRESB. Card. Madrutius Epifcopus Trid.&c. Otum facimus tenore prefentium, quod fideles noftri diledi Vicarius, & Homines communitatis Vallisnolte Leudri: Nobis, vt exhibuerat capitula q[u3edam 3 numero, fex 3 per eos addita ftatutis d. Vallis, tàm_* prò declaratione 3 quàm prò viteriori prouifione j quibufdam in cafibus per ftatuta hadenus edita, non-, prouifis; In idiomatè vulgari confcripta, nobis humiliter fupplicando, vt illa audoritate noftra approbare, & confirmare digneremur. Nos itaque attendentes ad publicae vtilitatis, & boni Regiminis fubditorum noftrorumconferuationem, huiufmodi precibus honeftis fauorabiliter in* clinati, benignè approbanda, ac confirmanda duximus, prout illa 3 & eorum quodlibet, approbamus, & confirmamus. Noftro, & Ecelelìae nofìrae fuccefforumque nollrorum iure ac fuperioritate femper faluis. Mandantes Capitane©, & Pretori Rippse caeterifque Vicarijs, & Officialibus noftris, vt didos Homines, & Communitatem huiufmodi capituìis atqne alijs ftatutis aequè vii fine contradidione vel aliaua moleftia permittant, committimufque ilD la [p. 34 modifica]Pagina:Statuti della Val di Leder.djvu/40 [p. 35 modifica]DELLA VAL DI LEDER. 35 Della donnay che more > ritronandofi maritata» CapLXXIV. I Tem ftatuimo, & ordinatilo, che fe la donna dopò contratto matrimonio morirà fenza figliuoli del marito con ilquale fi ritrouarà congionta in matrimonio; non hauuto altro marito: ne figliuoli; in quel cafo il marito guadagni la metà della dotte di tal femina morta in matrimonio congionta co me di fopra; & l’ifteffo fi difpone di’tutti li beni di deta donna fi ritrouarà hauer al tempo della morte; dati, ò non dati in dotte. Ma che fi ritroualfe hauere al tempo del contratto matrimonio: fe bene di quelli non fofle fatta mentione alcu na. Et l’ifteflb s’intendi delli beni; che alla donna dopò maritata foffero calcati, per bere dità, ò fuccefiìone, ò donatione, ò altro modo. Et fe la donna predetta hauefTe figliuoli di altro marito; in_, quel cafo il fecondo marito,© altro marito,qual fe fij; con ilqual congionta in matrimonio, rifa moriffe fenza figliuoli di quel matrimonio; fuccedi egualmente con gli altri figliuoli nati di quella donna immediatamente; fenza che in quello s’habbi riguardo à Iegitima debita alli figliuoli del precedente matrimonio vno,ò più contratto per detta donna, ò altra portione ma fij in tutto, & per tutto eguale, a cadauno di detti figliuoli fenza_> alcuna differentia di feffo; faluo quanto fra elfi figliuoli viene.» difpofìo dal fequente ftatuto. Et ogni volta che nelli cali predettilo cadauno d’efii il marito guadagnarà la metà della dotte, in quel cafo difponemo che fij obligatoalkfpefe funerali della moglie difcretamente fecondo la vfanza del pacfe, & conditione del marito: intendendo comprender le fpefe dell’obito fettefimo,& trigefimo;&airanniuerfario,fijno obligati gli Heredi della donna. Ma fe il marito non guadagnafle la metà,perchela donna haueffe più d’vn figliuolo, ò figliuola d’altro matrimonio, in quel cafo dichiaratilo, che le fpefefopradette fijno fatte coli, perii marito come per gli Heredi,à commune comodo,& incomodo, acciò in tutto, & per tutto reftino eguali. Et le predette cofe s’indendino hauer luoco in cafo de matrimonio perfetto, & confumato; ilqual fe intendi confumato fenD 2 za [p. 36 modifica]36 S T A T V T Izza ammetter proue in contrario, ogni volta, che la moglie farà tradotta dal marito, ò al marito dalla moglie quanto al calo predeto. Nè fi poffi per datto etiandio giurato, ò Teftamento, ò altro contratto renonciare a tal ftatuto,& difpofitione di quello, perchè s’intende il giuramento, & ogni cofa contraria eftorta cotm mal arte; & però non babbi ad hauer effetto alcuno, laqual difpofition & ordinatione volemo,che babbi luoco netti matrimoni] prefenti,& che de cetero fi contraheranno. Del Marito ^che muore lafciando Moglie con figliuoli, & fetida figliuoli. Cap. LXXF. I Tem dichiaratilo, & ordinatilo; che fe alcuno congionto in matrimonio morirà foprauiuendo à lui la moglie fua;fe que. fio coli maritato non lafcier^ figliuoli^ defeendenti fuoi in infinito; in quel cafo; la moglie fij patrona della metà delli beni del marito,ad vfufruttuare folamente in vita viduale; & fino che_® viuerà cattamente, & vidualmente, de’quali debbi far inuentario, & dar caulinne alla donna poftibile di vfar, & vfufruttuar arbitrio boni viri. Cauata prima però la fua dotte; fe quella non haueffe già feparata: della quale fij libera patrona, laqual mettà da vfufruttuare come di (òpra s’intende cofi di mobili,& femouenti,come di ftabiìi, & ogni forte di beni. Ma fe il marito ante detto lafcierà vno, ò più figliuoli di quello, ò più matrimoni]; in quel cafo fe faranno vno, ouer infino doi: la donna babbi folo l’vfufrutto come di fopra,della quarta parte delli beni del marito. Ma fe gli figliuoli folfero più di doi, in quel cafo la donna partirà l’vfufrutto egualmente con detti fuos figliuoli; in tetta cofi delli mafchi,come delie femine. Dichiarando è, che le premeffe cofe habbino luoco nelli beni del marito, detratti prima li debiti. Item, che fe li figliuoli foffero pre defonti al loro padre, hauendo lafciati figliuoli,ò defeendenti in infinitum,quefti tali defeendenti,quanti fiino; non poffono effer (limati per più delia-® perfonadelpadreloro;&cofiiniocod’vnfolo; comeraprefentante folo la perfona di fuo padre. Della qualpordone di vfufrutto netti fuoi cafi, come di fo, ’ pra. [p. 37 modifica]DELLA VAL DI LEDER. 37 pra,Ia donna non polla effer prillata per teftamento,ò codicillo, è altra vltima vo)ontà,ouer difpofitione inter viuos;faluo in caforche ella non folle in colpa con il marito. Et à quella portione di vfufrutto, concorrino coli li mafchi„ come le femine à che fuccedonoab intellato, fecondo il ftatuto infrafcritto, di modo che la donnafij obligata cauarlafua portione,con la fua rata della proprietà della quale la detta donna_> farà vfufruttuaria; lìj poi ella ò madre ò matrigna, come porterà il cafo. Del Tadre & Madre 5 chc moreno ab inteflato; tome à quelli fi debbi [acceder per gli fuoi figliuoli & defcendenti. Capo L X XV L I Tem flatuimo,& ordinamo,che fe alcuno, ouer alcuua morirà fenza far teftamento,ouer per qualche cafo inteflabile;laffando dopò fe figliuoli mafchi, vno ouer più legittimi,& natura. li;ouero nepoti mafchi, ò altri mafchi legittimi & naturali in infinitum da quelli fuoi figliuoli^ defcendenti &infieme lafciaffe figliuole femine,ò altri da quelle figliuole femine difcendenti in infinitum legittimi & naturali;all’hora & in tal cafo la fucceffione non fij eguale fra li mafchi,& femine: ò difcendenti come di fopra: ma dichiaramo,che la femina,ò difendente da quella-, come di fopra, fuccedi folamente nella metà della portion, & quota; che di raggioncommune potrebbe fucceder,& fuccederebbe con effetto,& il rello s’applichi alli figliuoli & altri defcem denti mafchi,come di fopra, acciò la mafculina parentella polii meglio follentarfi à mantenimento della cafa & famiglia del Padre^ afcendente loro,per linea mafculina. Et in cafo che alcun figliuolo mafchio ò fuo defcendente, come di fopra prima moriffe 1 affando dopò fe fole figliuole femine, lequali haueffero à concorrere di raffon commune con li mafchi à la fucceflìone del Padre, ò Auo, ò altro afcendente per retta linea mafculina, dichiaramo, che quelle femine non poffino hauer quella portione, che il Padre loro hauerebbe hauuto fefolfe reflato viuo,ma fijno trattate,& riputate intalfuccefiione;come fe da vna femina foffero difcefe. Et le cofe promeffe habbino luoco nelle femine, che al tempo della morte del Padre, ò Madre ioro,ò altro afcendente alquaD 3 le [p. 38 modifica]S T A T V T I le di raflbn commune fuccedono, non fi ritrouano dotate. Ma Ce à quei tempo lì ritrouaffóro dotate dal Padre, ò Madre loro;ò per Teftamento,ò Codicillo,ò altro contratto inter viuos per matrimonio,© fenza matrimonio deftinando tanto per dotte; in quel calo, & cadauno d’etti efla donna,ò Cuoi difcendenti come di fopra,non polii fucceder altrimenti;ma retti in tutto, & per tutto in Cucceffìbili al padre,& madre,ò altri attendenti co * me di Copra; etiam in quanto alla legitima, ma retti tacita, & contenta, di quello, & quanto il padre fuo,ò madre,ò altri attendenti netti Tuoi cali hauerà in teftamento,ò altro modo come Copra ftatuito per dote,à quella fua figliuola; ò femina difcendente come di Copra, & il retto tutto peruenghi atti maCchi diCendenti come di Copra: & quella prouifione fattada vno detti attendenti intanto eCcludidell’Heredità di tutti dui; Se in quella Caràdetto;che quanto li da,ò affegna,ò lafla,fij per beni paterni,è materni;ma Ce non Carà detto coCa alcuna, s’intendi eCcluder Colo dall’Heredità di quello,che prouede,& che lafla,come di Copra. Con dichìaratione però per leuar via la queftione di querella, ò altre impugnationi dilettone di legittima che batti che il padre, ò madre, ò altro attendente come di Copra fi dichiari non_* mouerfi àdotar quella femina, nel modocomedi Copra per odio,ma perchè coli (lima conuenir atte Cue facoltà, & raggioni diconferuarcafafua,&acciochela MaCculinaparentella, & agnatione le quali per le ricchezze Cogliono conCeruarfi, & perire per lapouertà, meglio Cianoconferuate, &conhonoreftar poflìno. Et Ce anco alcuno de gli attendenti non hauerà prouifto di dotte atte femine diffóndenti netti Cuoi cafi,come di Copra;Ma che il fratello,© altri nepoti,ò prò nepoti,cuggini,ò altri diffóndenti da quello al quale fi fuccede;farà tettato d’accordo, con alcune delle femine diffóndente,come di Copra, detta Cua portione della_» Cucceffìone come di Copra; dotandola in matrimonio, ò fuori, benché eflafemina fij minore di anni 2 5.pur vi fia la preCenza,& conCenfodelfpofo,ò marito à tal accordo,queft’accordo vaglij, & tenghi ne podi in modo alcuno,& Cotto qual fi voglia pretefto più diffòluer, ò à quello contrauenirne per diffótto di Colennità, nè per Iefione,ò altra itnaginabile cauCa. Delle [p. 39 modifica]4 DELLA VAL DI LEDER. Delle caufe che fi compromettono fra parenti giufla al fiatato +Cap. 18. Cap+ LXXVII. P Erdechiaratione del detto ftatuto, & acciò le caufe fijno vltimate con preftezza, & manco fpefa che fi può; conforme alla mente del detto ftatuto; ftatuemo, & ordinatilo, che_» fatto il compromeflò; l’attore habbi termine quindeci giorni ai più à produrle fue pretenfioni, & domanda» ne poflì quefta_» dilatione efler prorogata potendo l’attor efler preparato, anco prima che venghi in giudicio, & fatta la domanda, il Reo habbi termine de venti giorni à rifponder, & proponer tutte le_> fuedefefe, &eccettioni con facoltà all’Arbitri di abreuiar le dilationi, & allongarle anco al Reo, mentrenon fi deroghi à quanto fi dirà,percioche ordinatilo, & dichiararne che nel termine de meli fei, tutte due le parti habbino ad hauer fatte tutte le fue proue, & propofte; ilqual tempo paffato, fe habbi per conclufo in caut a, & non ritrouandofi propofto, ò prouato dalla parte nell’attore;il reo s’intendi aflòlto dall’ofteruatione del giudicio, òri’attor condennato in tutte le fpefe,& quando l’Attor voleffe,poflì vn’altra volta domandar il compromefiò, & quello fatto fe fra fei meli non farà prona alcuna delle fue pretenfionLperauttoritàdelprefente ftatuto il reo s’intende diffinitiuamente aflòlto, & all’attore importo perpetuo filentio che mai più non poffi efler afcoltato & paghi le fpefe. Alafe l’attore hauerà eflaminato, & dedotto, quanto che intenda dedure, all’hora & in quel cafo gl’Arbitri habbi ti o termine duim.fi,àdiffinir, da fe,ò con configlio di pento, fo|to la pena di ragnefi fei dì buona monetala metà della qual cafchi al fifco di fua Illuftrifs.& Reuerendifs.Signoria, & l’altra metta alla Comm unità della Val di Leder, & nondimeno fotto la iftefla pena fijno tenuti diffinir nel termine di vn’altro mefe,& coli tante volte come manearanno. Che alcuno * non poffi effer turbato; ne /pollato del fuo pofseffio 7 ferrea cognitio - f ne di Caufa r Cap, IXXPlll. P Errile molte volte nafcono diuerfe,& graui contefe,per caufadelpofleflò, volendo,& cercando cadauno d’impofleffarfi, fapendo, quanto fi j il commodo di quello, & molte volte [p. 40 modifica]40 S T. A. T:* V T 1 te nafcono litte graui,& pericoli di fcandali; però per il preferite ftatuto ordinemo,& determinetno, che alcuno di propria autorità non turbi ne moiefti quello,che fi ritroui in poffeffo; ilquale volemo che fij in quello conferuato, fino che fi j cognofciuto cofi per via di poffefsori ò plenario,come de petitorio fe debbi effer rimoffo da tal poffeffo; & quando fi dubiti qual parte poffedi, pofiì, & debbi il Sindico, & Vicario pigliar in le il poffefso, della cafacontentiofa; ò quello fequeftrar prefso quello li parerà; & pigliar informatione fumaria fopra tal poffeffo -, & dechiarir qual fij il poffeffore, & quello farà dechiarito poffeffore debbi poffeder fin alfine della controuerfia, cofi del plenario poffefforio; come della proprietà òfij petitorio $ fenza admetter appellatone, ò nullità, ò altre in contrario che fofpendi.d.fententiainexecutione^ cofaluo, che quello che farà dechiarato poffeffore debbi dar fegurtà di reftituir li frutti in cafo che foflì conofciuto, hauer malpoffeduto in pregiudicio dell’altra parte, & in cafo che non polli dar fegurtà,ò non voglij fijnodepofti li frutti per la portione del patrone in mano del confole, ò de chi farà deputato per cautione dell’altra parte; da effer però licentiati ogni volta cheà loropareffe, che coli ricercaffe la natura del negocio, in cafo che Taltra parte folli negligente in profequirlacaufa, ò ricercaffe necelììtà di fomentar quello: chefoffeconofciutodouerpoffeder, ò fimil caufa ai buon Arb.del giudice,& quello che in altro modo turberà l’altro pofsefso,e calchi in pena de libre venticinque de piceli alla— . Communità. Etfe vfafse violenza d’Arme, ò altre qualità in quel cafo fij tenuto à maggior penafeonforme alla legge commune & altre_> prouifioni, & ftatuti Criminali. Delli liptari^ ’ProcuratoriSollkitatori dì caufe 3 & altre perfoneebe ìntcrnengo no in litte d 9 filtri + Cap. LX X IX.. S Ebenenell’aggionta fattaal Gap. 1 3.degl’ordini, della.* valle fiotto il num.3.0 prouifto à quanto di fopra; nondimeno, perchè molte volte non efsendo nel ftatuto efso capitolo, non viene ofseruato, transferendo quanto iui è determinato, ftatuemo, & ordinemo; che li Notari Procuratore, Sdii [p. 41 modifica] [p. 42 modifica]TAVOLA DE I CAPITOLI CHE NEL PRESENTE STATVTO SI CONTENGO N Ov "■ E gli ^Affittì perpetui.. ■ I Delle ^Alienatimi de Minori de l’p.jtnni, -*— * Delle appellationi.’ Cap.’ig, Carter 15 Cap.ìg. 1} Cap. 33,

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Delle appellationi di minor fumma.. Ca P -3 414 De gli fendenti jDefcendenti^&Tranfuerfali coparenti m Giudicio.Cap.~j, n 7 De’Beni comprati per la moglie.. c Cap. 289 DelleCaufe Summarie. „ Cap.xg. 12 Delle Ceffoni, Cap. 24. Delle Citationi, Cap.2,

Delle Comiffioni Cafe à Conftglio de Sani], Cap.ij, IO Delle Conduttanze Ciuili. Cap, 3 i, 16 Di quelli che conduccono l’*Acque/opra l’altrui, €ap,6%. 28 Della Confirmatione dei Statuti della Val dì Leder. 2 Della Contefiatione delle litiCap.10. 8 che i Creditoripojjino pagar le doti. Cap., 45. 21 Delli Curatori al Muto? Sordo, & Tagpo, r»r Gap.65 JU Le Debiti Vagati. Cap.2 6, 14 Le Debiti Vfurari]. r Cap.ij.. Ì 5 Ju Le gli Edifici]. Cap.Sj. 28 Delle Execiitioni + F LeForeJìieri Creditori* Cap. 3$.. 17 Cap. 20. 12 Le Forestieri debitori 7 & fequeflri cantra l&ra beni * ri Cap.60. 26 jDf Giuocatori. Cap.ji. 29 Del Giuramento falfo. j Cap. 6

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l Delle Imbreuiature. Cap. j 6. 23 Della Indemnità de fideiu fiori. Cap, 25. 14 Delli Inflrumenti falft. Cap. 6 4* 27 Degli Interrogatori) de Teflimoni). T Cap.15. 19 A * De’ Libelli jCr quando non fijno necefsarij. ~Cap.p, S [p. 43 modifica]T A V h A I 4 Delle Liti tra parenti* Cap* 18. li Bel Lucro dotale. M De’Mamfefli ne’luoghi ne’ quali fi fega. Cap. 39 Cao.6. 26 De’Manifejìi nelli Bofcht. cap.62. 27 De’ManifeJìi ne’luoghi dhiifi, Cap.61. 27 Del marito che more l&fsando figliuoli ò no & ta moglie. C*P- 75 ’ 36 Delle Mercedi 3 & Tafsa dé"Hotarfi Cap.<$9. 24 De’mobili, fopra i quali è tolto la tenuta. K. De’T^otarij forafiieri. Cap-$2. 18 Cap-49* 2t De’Tdptarij che fianofiati "Procuratori in Caufa. De’T^otari). Cap. 50* 22 Cap. 22.24-51. 52.& 57. Belli K(ptari 3 Trocuratori ) & Sollicitatorifii caufe ^ fi Cap. 79. 4 ° V Dell’Officiale. Cap.4.6. 21 Dell’officiale * 7 * Be’Tegnidepofitati, ò chiamati per altri» Cap.69. 28 Cap.4.2, 20 Be’Tegni conuentionali. Cap. 4J. 20 Della Tena di quelli che violano le tenute, & pegni» „ Cap-3 919 Della Tena del turbator del poj se fiso d’altri. Capq%» 39 Delle Terfone citate, & poi non Ricbiejìe. Cap. 3. 6 Delle Tofitioni, Capitoli 3 & fimili, Cap. 12. 9 De i Treeetti del Sindice, & Ficarie» Cap. 47» 21 Delle Trefcrittioni» Cap,22. 15 Della Trefcrittionde’Tslptari]. Cap.$o. Belli Trocuratori 3 ^Attore 3 Sindici» & Curatori 3 & fimili Terfone 24 che fi faranno. C a p -4* Belli Trocuratori da mn efser ritmati 3 Per la comparirion del 6 principale. Cap.f. 7 Delle Tratte in materia de SucceJJìone * Cap. 8. 7 * Della Trotta della Figliatione, è lefoper vòce^& fama» Cap,16. IO Delti parenti che vogliono litigar + 0 Cap. 77. 39 «x. Belle Quefiioni delle Seruità» Cap-2 1. 15 Bel fender ragione agli kuomini della Val di Leder. Cap. x. 1 Del Bjfcuoteregl’Incitamenti. 2t Bel Salano de TJotarij Trocuratori, Cap-73. 2i Capace. Bel Salario de Mduocati. Cap-5 2i Bel Scriuere delli Tatari. Cap.f§. 22 Belle Sentente 3 & delluoco doue debbono efser fatte. Cap.32. 16 Bel Spolio, che non fi facci contra il pofsefsore. cap.pZ» Bella fucceffione de quelli che morono ab intefiato * cioè Tadreò Ma_ 39 dre &c. C a p.i6. 37 Bella fucceffione della moglie» Cap.75. 36 Belle Siepi, ò Cefe. Cap.jo. 28 Belle Spefe Ciudiciali» Cap. 30» 16 [p. 44 modifica]-• * 0 T A O L «Del tempo di rifcuotere li pegni.

Delle Tenute. * ’Delle Tenute, & pegni vietati.

Della Tenuta della moglie ne beni del marito.

Del Termine probat. che fuccede in loco di contejl.di lite, Del termine à prouare.

Del li Teftimoni j.

Delle Vendite de’beni de Debitori.

De Quelli che vender dìino à doi.

Della Voce mafculina nelli flatutì.

Cap. 40.

Cap.16.

Cap.s 7.

Cap.qq..

Càp.J I.

Capa 3.

Cap. 14.

Cap.41.

Cap.66.

Cap. 72.

IL FINE.

Noi Reformatori dello Studio di Padoa.

H Auendo veduto per Fede del Padre Inquifitore nel libro intitolato. Statuti della Val di Leder, non v efser cofa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per atteftato del Segretario noftro niente contro Pr incipi, e buoni coftumi, concedemo licenza ad Adrea Polettidi poterlo ftampare, offeruando giardini &c.

A Ih 1 é.Febraro 1674. 1 x f Andrea Contarmi Caualier Procurator Reformator.

Batti fa Nani Caualier Procurator Reformator. • Gio: Battifta ’Hjcolofi Segr. [p. 45 modifica]• «Del tempo di rifcuotere li pegni.

Delle Tenute. * ’Delle Tenute, & pegni vietati.

Della Tenuta della moglie ne’beni del marito.

Del Termine probat. che fuccede in loco di contejl.di lite.

Del termine à prouare.

Delli Teftimoni j.

Delle Vendite de’beni de Debitori.

De Quelli che venderanno à doi.

Della Voce mafculina nelli flatutì.

V.’ r; /

  • -».»• • ••.. t ■ ’ v; •.

Cap. 40.

1*9* * Cap. 36.

18 Cap. 37.

  • 18 Cap.qq..

20 Cap. II.

8 Capi I J9 Cap. 14.

9 Cap. 4.1.

19 Cap. 66.

27 Cap.ji.

29 Noi Reformatori dello Studio di Padoa Auendo veduto per Fede del Padre Inquifitore nel libro intitolato. Statuti della Pai di Leder, non v efser cofa allIlLlLUlclLU • eJ i (/vvi/w i* * i/iv i/vt/u f wv j cuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per atteftato del Segretario noftro niente contro Pt incipi 9 e buoni coftumi, concedemo licenza ad Adrea Polettidi poterlo (lampare, offeruando gl’ordini &c.

Alti 1 6.Febraro 1674 f Andrea Contarmi Caualier Procurator Reformator.

< Batùfia Nani Caualier Procurator Reformator.

Gio: Battifta ’Hicoloft Segr.